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Cenni di storia sul danno biologico

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Dallo stralcio del decreto legge n. 70/2000 al protocollo d’intesa

Il progetto del Decreto legge concernente le “Misure contro l’Inflazione” approvato il 17 marzo dal Consiglio dei Ministri, poi divenuto decreto legge 70/2000, conteneva una miniriforma che da un lato  congelava  per un anno gli aumenti delle polizze RCA (che erano già stati programmati, con il beneplacito dell’ISVAP e delle Assicurazioni, nella misura tra il 15 ed il 30%, per coprire un passivo di circa 4.600 miliardi) e dall’altro lato riversava  sui danneggiati il costo economico deflativo (a conti fatti ben superiore ai 4.600 miliardi). Emergeva chiaramente la volontà di introdurre, con decreto una miniriforma permanente del risarcimento del danno alla persona, al momento limitata alle c.d.  micropermanenti, ma successivamente da estendere, secondo le dichiarazioni del portavoce del Governo, a tutta la materia della responsabilità civile da illecito. L’articolo 3 conteneva l’enunciazione dei seguenti principi contrari agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, ed alla norma fondamentale dell’art. 1 punto 8 del Trattato di Amsterdam (in vigore da maggio 1999) che recepisce i diritti umani all’interno della Costituzione dell’Unione Europea:

principio del risarcimento non integrale del danno alla persona, se ritenuto medicalmente “lieve”, secondo un punteggio medico legale da 1 a 9 punti.

principio della totale svalutazione del danno morale: infatti esso era rapportato al 25% (=1/4) del controvalore del danno biologico già risolto, come se si trattasse esclusivamente di una pecunia doloris, a prescindere dalla effettiva incidenza sulla psiche, sulla vita di relazione, sul fattore estetico e sull’equilibrio esistenziale.

principio (implicito) della esclusione del danno psicologico, posto che la micropermanente a  punto lo ingloba, senza alcun ulteriore correttivo;

principio esplicito della esclusione del danno esistenziale ed interrelazionale, non medicalmente accertabile, come se la salute, protetta dall’art. 32 della Costituzione , non fosse un bene giuridico facente parte della dinamica della vita, ma un bene statico, da tutelare nella misura di una valutazione istantanea e senza proiezioni sul futuro (= esclusione delle possibilità di aggravamento e del danno futuro biologico o patrimoniale);

principio (implicito) della esclusione del danno patrimoniale futuro per la perdita della capacità lavorativa specifica (ai livelli dal 5 al 9%);

principio della determinazione autoritaria delle tabelle affidata ad organi ministeriali con provvedimenti di natura amministrativa, ma vincolanti per il giudice e per il giudicato (parte lesa), con una compressione in via amministrativa della tutela della salute umana.

(Tutti questi  principi sono stati bene evidenziati da una semplice lettura del testo, ovviamente da parte del giurista che quotidianamente tratta la materia, mentre sono rimasti per lo più ignoti all’opinione pubblica, che è rimasta ammaliata ed interessata solo ai colpi di frusta ed alle frodi assicurative  …..Il Governo ha così fissato i risarcimenti per le microinvalidità, quelle fino al 9%, come il “colpo di frusta”. dall’articolo di  Repubblica “Rc auto si volta pagina pronto il piano del Governo”).

La stampa nazionale censurò aspramente l’operazione riportando il parere dei più autorevoli esperti italiani in danno alla persona e di noti politici.

Le associazioni dei consumatori si unirono alle associazioni forensi nazionali e degli esperti di settore per contestare il decreto legge.

 

Numerose eccezioni di incostituzionalità sono state sollevate, tra le piu’ famose e pubblicate quelle del Giudice di Pace di Roma, del Tribunale di Genova e del Tribunale di Firenze.

A seguito dello stralcio operato sul decreto legge 70/2000, sostanzialmente bocciato dalle competenti commissioni parlamentari, il Governo ha presentato il giorno seguente un altro disegno di legge,  il 6994, questa la relazione introduttiva : “ Il presente disegno di legge è composto da due articoli che sono stati stralciati dal decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche e recano alcune modifiche, apportate a seguito delle osservazioni emerse nel corso dell'esame nelle competenti Commissioni della Camera dei deputati.

L'articolo 1 disciplina la misura dei risarcimenti per le menomazioni cosiddette "micropermanenti", cioè le invalidità comprese tra 1 e 9 punti di invalidità permanente; il risarcimento viene calcolato su un importo pari alla cifra ottenuta moltiplicando il valore del punto percentuale di invalidità per il coefficiente moltiplicatore e riducendo l'importo così ottenuto al crescere dell'età del soggetto; il valore del punto è infatti decrescente al crescere dell'età del soggetto danneggiato, in base ad un fattore di riduzione (coefficiente demoltiplicativo) fatto pari a 0,5 per cento per ciascun anno di età. L'allegato A annesso alla legge riporta la tabella di determinazione del valore del punto percentuale di invalidità, con coefficienti incrementali rispetto ad un valore iniziale di un milione e duecentomila.
Riepilogando, il valore del punto è quindi funzione crescente della percentuale di invalidità, ossia aumenta con l'aumentare dei postumi permanenti accertati. La crescita del valore del punto dovrà inoltre essere più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi, in base alla considerazione, di carattere medico-scientifico, secondo la quale al crescere della percentuale di invalidità i postumi che ciascun punto percentuale aggiuntivo riflette sono di peso crescente poiché vanno ad incidere su di un quadro clinico maggiormente compromesso. Il valore del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto leso, cioè decresce con l'avanzare dell'età del danneggiato, in base alla considerazione di ordine scientifico, secondo la quale l'incidenza della menomazione sulle funzioni vitali e sociali del leso è tanto più grave quanto più è giovane la sua età, considerato il maggior periodo di tempo per il quale dovrà sopportare l'onere della menomazione della propria integrità psicofisica.
L'articolo in esame ripropone il testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, con gli emendamenti apportati dal Governo che recepiscono alcune osservazioni parlamentari emerse nel corso dell'esame del suddetto decreto nelle Commissioni V e VI riunite della Camera dei deputati. In proposito si fa presente che in sede di Commissione è stato chiesto di portare a lire settantamila l'importo liquidato a titolo di danno biologico temporaneo per ogni giorno di invalidità assoluta, stabilito invece dal presente articolo in lire cinquantamila.
E' previsto, infine, dall'ultimo comma dell'articolo 1 l'adeguamento annuale degli importi in questione sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

All’Assemblea annuale dell’Ania tenutasi a Roma a Palazzo Brancaccio il 17 maggio 2000 le compagnie di assicurazioni hanno insistito con il Ministro Letta richiedendo allo stesso con vigore di introdurre al più presto norme chiare e complete sul risarcimento del danno alla persona; far decollare il Piano nazionale sulla sicurezza stradale, arenato da due anni al ministero dei Lavori pubblici; migliorare la lotta alle frodi assicurative, anche attraverso l’utilizzo dello specifico know-how sviluppato dalle imprese. Infine, con la mediazione delle istituzioni, giungere ad un accordo con i produttori per contenere il costo dei pezzi di ricambio, e promuovere tra le compagnie un consorzio di rischi tarati, una “bad company” virtuale che riunisca i cattivi guidatori posizionati nelle ultime classi di malus, cinque tappe proposte da  Alfonso Desiata, presidente dell’Ania (Associazione tra le imprese assicuratrici) per riequilibrare in fretta i dichiarati conti dissestati del ramo Rc-auto: 3.300 miliardi di lire di perdite tecniche registrate nello scorso anno, contro i 2.850 miliardi del ’98. Cinque tappe per intervenire sulle cause strutturali che incidono sulla redditività del ramo Rc-auto, da percorrere anche aderendo al tavolo permanente di consultazione proposto in materia dal ministro dell’Industria Enrico Letta in quella sede. In replica alle parole del presidente Ania, Letta ha però preferito non raccogliere la “tabella di marcia” di Desiata, limitandosi a ricordare all’assemblea delle imprese che la crescita delle tariffe può essere spiegata solo in parte dalla precedente compressione per legge e dalla crescita esponenziale dei risarcimenti per danno biologico, anche a causa delle disparità “geografiche” con cui la magistratura li ha finora definiti. In altre parole, più risarcimenti non possono voler dire maggiori premi, anche perché le imprese non hanno finora percorso tutte le strade alternative, preferendo insistere sulle rendite di posizione e sullo sviluppo del contenzioso.

Il decreto antinflazione, ha concluso Letta, «sarebbe stato meglio approvarlo così com’era», ma ha comunque rassicurato gli assicuratori presenti all’assemblea che il ddl sul danno biologico «rappresenta una delle vere, poche priorità di carattere normativo» dell’attuale Governo ed ha promesso alle Imprese di assicurazioni di istituire una “corsia preferenziale” per l’approvazione del presentato Ddl. 6994. Non molto, ma abbastanza per l’Ania, che nei risarcimenti delle microlesioni vede una delle poche voci in perdita di un bilancio ’99 quasi tutto positivo: premi complessivi ad oltre 126mila miliardi di lire (+ 16,2%), premi vita ad oltre 71mila miliardi, e un utile di esercizio di 3.463 miliardi, superiore a quello ’98 sia in termini assoluti (2.287 miliardi) che percentuali (+2,3%). Un utile che va iscritto per 3.289 miliardi ai rami vita, e per soli 174 miliardi a quelli danni.

Il 6 giugno 2000 è partito al Ministero dell’Industria il tavolo di concertazione tra Governo, Ania, Isvap e Associazioni dei consumatori per un globale approfondimento sui problemi della RC Auto: ''un metodo di concertazione che consenta non solo di analizzare i problemi, ma anche di individuare concrete soluzioni''. Lo ha detto il Ministro dell'Industria Enrico Letta concludendo il convegno ''il consumatore ed i servizi assicurativi verso nuove forme di tutela'' promosso dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti ( La legge 30 luglio 1998, n° 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" pubblicata sulla G.U. n°189 del 14 agosto 1998 ha istituito  presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, il Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti) ed al quale hanno partecipato anche i Presidenti dell'ANIA, Alfonso Desiata, dell'ISVAP, Giovanni Manghetti, della Commissione Finanze della Camera Giorgio Benvenuto e della Commissione Industria del Senato Leonardo Caponi. Il tavolo di concertazione, che sara' coordinato dal sottosegretario all'Industria Cesare De Piccoli, ''dovrà' avere un orizzonte - ha osservato Enrico Letta - a 360 gradi, individuare soluzioni e alleanze anche per far crescere, nell'interesse di tutto il paese, il mondo della previdenza complementare. Oggi e' asfittica, fatta solo da fondi chiusi il che e' un danno per tutti e un modo per non fare evolvere il nostro sistema finanziario''

 Alla riunione del CNCU promossa alla Sala Ripetta di Roma il 7 giugno 2000 si è poi invocato il giudizio dell’Antitrust in tema di R.C.- Auto. “Dopo nove mesi dall’avvio dell’istruttoria è giunto il momento di mettere la parola fine al lavoro svolto, dicendo se le assicurazioni sono o no colpevoli. E lo dica senza sottintesi”  puntualizzò in quella sede  Benvenuto affermando che si doveva uscire dalla situazione di incertezza che coinvolgeva Governo e Parlamento. Un attacco pienamente condiviso da Letta che aggiunse : “C’è bisogno che anche l’Antitrust giochi un ruolo in questa vicenda e sia completamente conseguente alle sue responsabilità. E visto che è uno dei soggetti in causa — ha sostenuto ancora il ministro — ci aspettiamo che faccia la sua parte”.

La tavola rotonda organizzata dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti con la partecipazione di tutti i soggetti interessati agli argomenti, come le compagnie di assicurazione, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) e i rappresentanti delle associazioni dei consumatori è stata l’occasione per discutere ampiamente su tutti i problemi legati alle tariffe Rc auto. Sotto esame i contenuti del decreto legge antinflazione che ha bloccato per un anno le tariffe, le norme in discussione alla Camera e al Senato nonché un nutrito pacchetto di strategie da delineare e concretizzare.

Un programma che prese il via il giorno 9 giugno 2000 in occasione della prima riunione del tavolo di concertazione sull’Rc auto fra il Governo, rappresentato dal sottosegretario Cesare De Piccoli, le compagnie di assicurazioni rappresentate dall’Ania , le Associazioni dei consumatori aderenti al Cncu rappresentate dai delegati per il settore assicurativo, il Presidente dell’Adiconsum Paolo Landi ed il coordinatore del settore assicurativo Fabrizio Premuti e l’Isvap. Il sottosegretario  spiegò che partiva un lavoro tecnico-istruttorio con l’obiettivo di produrre un documento di base entro la fine di luglio. Tra i temi definiti oggetto della discussione anche e soprattutto la riforma del danno biologico. Venne inteso di concludere e arrivare ad un  documento di base di cui  De Piccoli spiegò le strategie:   «dovrà fissare le strategie sul settore, ovvero come, a livello di volontà politica e delle componenti del settore, imprese e consumatori, imprese e consumatori, si intenda aggredire queste questioni per restituire un carattere virtuoso a questo sistema. A quel punto verificheremo il grado di reale convergenza e il Governo dichiarerà la sua volontà politica con i provvedimenti da attuare». Nel frattempo il Tavolo di concertazione è stato oggetto di una pioggia di richieste e di critiche. Il 6 giugno 2000 l’Adusbef, l'associazione specializzata nel settore bancario ed assicurativo, diffuse il 6 giugno un comunicato con cui scriveva: “pur essendo iscritta al CNCU, non sederà al tavolo di concertazione, istituito dal ministero dell'Industria con l'ANIA, per non legittimare le continue malefatte delle imprese assicurative che hanno letteralmente saccheggiato, dalla liberalizzazione tariffaria, i bilanci delle famiglie. Adusbef rammenta che le tariffe assicurative obbligatorie RC Auto, dal 1 luglio 1994 (data della liberalizzazione) ad oggi, sono aumentate in media del 93,1 per cento, a fronte di un incremento dell'inflazione pari al 23,4 per cento; mentre nella classe d'ingresso le compagnie hanno effettuato aumenti pari al 220 per cento a Roma, del 330 per cento a Napoli. e scriveva ancora: “ Per rispetto verso gli utenti ed i cittadini, non potremo sedere al tavolo dove sarà presente il presidente dell'Ania, il quale, per legittimare la protervia delle compagnie agli arbitrari aumenti, affermava - in una intervista a Repubblica - che il continuo salasso degli aumenti aveva un'incidenza irrisoria sull'inflazione, con un impatto pari allo 0,03 per cento, quando la stessa Istat, per bocca del direttore Giovannini, ha accertato che: "nella graduatoria delle voci maggiormente dinamiche in termini tendenziali, ad aprile 2000, compaiono i servizi assicurativi (+13,7 per cento, nonostante la diminuzione congiunturale tra marzo ed aprile indotta dai provvedimenti governativi" (blocco RC Auto). Si leggeva ancora nel comunicato stampa diffuso dall’Adusbef: “L'odierno convegno del CNCU sulle assicurazioni, organizzato in maniera "bulgara", in modo da non far emergere il dissenso (ad Adusbef è stato perfino impedito di prendere per pochi secondi la parola, fatto gravissimo che non accadeva nemmeno nella Russia di Stalin), oltre ad essere uno spreco di pubblico denaro, è stato (salvo la lodevole eccezione del Senatore Caponi) un controcanto alle Compagnie. Su tale gravissima vicenda, Adusbef si riserva di assumere tutte quelle iniziative idonee a difendere la democrazia, pesantemente minacciata da un Governo abusivo, che non ha alcuna legittimità popolare e dai suoi fedeli servi sciocchi.”

Il quotidiano finanziario Milano Finanza intanto in un articolo pubblicato il 20 giugno 2000 sull’accoglienza tiepida in borsa della società assicuratrice Unipol  riportava trascritto nel sottotitolo dell’articolo “Buone le prospettive del Gruppo Unipol se sarà approvata la legge sul danno biologico” e nell’articolo si leggeva: “la limitazione del costo sinistri grazie ad un sistema di liquidazione del danno biologico potrà infatti consentire un vero e proprio contenimento dei costi che gioverà sicuramente al gruppo”; ovviamente il sistema citato di liquidazione si riferiva ad una limitazione per legge dei risarcimenti effettuati.  Analoga “notizia spia” sul possibile aumento della redditività dei titoli azionari legati al comparto assicurativo in virtù della imminente approvazione della legge sul danno biologico veniva riportata dai periodici mensili di finanza e risparmio.  

''Bisogna raddrizzare questa liberalizzazione a meta', che finora ha fatto solo danni, danni ai consumatori ma anche alle compagnie, visto che il settore e' in crisi''. Lo affermò il 2 agosto 2000 il ministro dell'Industria, Enrico Letta, in un'intervista a 'La Stampa', a proposito della multa inflitta dall'Antitrust alle compagnie di assicurazione. Spetta al Parlamento - dice il ministro - approvare quanto prima la riforma del settore. ''In febbraio - ricorda Letta -, assieme al blocco delle tariffe, abbiamo deciso di affrontare il problema in modo strutturale con un decreto legge che stabiliva una serie di misure. Alcune di queste, come la riforma della disdetta dei contratti, che aumenta la trasparenza, e l'obbligo delle polizze con franchigia, che porta più concorrenza, sono già state convertite dal Parlamento. Su altri temi il Parlamento ha deciso lo stralcio e sta andando avanti nell'esame: sono la regolamentazione a livello nazionale delle cosiddette 'lesioni micropermanenti del danno biologico', i maggiori poteri dell'Isvap, e la creazione di una banca dati per incrociare le informazioni che - specie in alcune parti del Paese - e' l'unico modo per evitare le frodi''. Il Parlamento - prosegue Letta - puo' concludere ''in modo positivo il suo esame. Può farlo agevolmente per fine legislatura, anzi addirittura in autunno. In questo modo avremo quella meta' della liberalizzazione che ancora manca''.

Un evento eccezionale rimasto in modo inaudito senza risultati al riguardo: vista l’importanza del tema trattato al tavolo di concertazione ANM Associazione Nazionale Magistrati e OUA Organismo Unitario dell’Avvocatura che aveva costituito una commissione di esperti sul danno biologico venuti a conoscenza della istituzione del tavolo con oggetto di discussione la riforma del danno biologico e la riduzione del contenzioso sottopongono congiuntamente e formalmente con lettera del 4 luglio 2000 sottoscritta dal Presidente della ANM Dott. Giuseppe Gennaro e dal Presidente dell’OUA  Avv. Cesare Piazza, inoltrata sia al Ministro della Giustizia Fassino sia al Ministro dell’Industria Letta l’opportunità di una immediata ammissione di propri esponenti al tavolo di concertazione istituito presso il Ministero dell’Industria al fine di apportare un contributo qualificato in relazione ai temi oggetto di discussione ritenendo imprescindibile la partecipazione al gruppo di lavoro di esponenti della magistratura e della avvocatura.

Nessun riscontro e nessuna risposta per cui avvocati e magistrati e quindi esperti giuristi vengono tagliati fuori dalla stanza dei bottoni, dal  tavolo delle decisioni.

Stessa proposta farà piu’ tardi l’Associazione Medico-Giuridica Melchiorre Gioia a seguito del suo ottimo lavoro di studio, di ricerca e di proposta sul tema della riforma.

Qualunque richiesta di apporti di contributi giuridici autorevoli e qualificati rimane senza esito e riscontro e il tavolo continua ad andare avanti quindi “inaudita altera parte”.

Il 6 ottobre il sottosegretario all’Industria De Piccoli in un’intervista al quotidiano “Il Messaggero” rivela a proposito della diffusa notizia della corsa dei premi assicurativi cresciuta del 9.2% che i lavori del tavolo di concertazione stanno per concludersi e che una parte delle questioni aperte sono state inserite sul provvedimento sul danno biologico e  afferma: “ Lo dicevo che prima del 30 aprile servono fatti nuovi e al Senato, nel collegato alla finanziaria, sono state già approvate le norme sulla trasparenza e l’informazione agli assicurati oltre al potenziamento della banca dati per il monitoraggio del settore . In questo stesso provvedimento, in lettura alla Camera abbiamo inserito anche le norme sul danno biologico e i micro-risarcimenti entro fine anno possiamo “portare a casa” anche questo risultato”.

In data 25.10.2000 è stato siglato un protocollo d’intesa per la riforma del settore rc-auto formulato in dieci punti, tra cui spicca al primo punto il risarcimento del danno alla persona:  

1. RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA

Danni alla persona per lesioni di lieve entità

Disciplina organica del danno alla persona

Obbligo di offerta per i danni alle persone

Danni alla persona per lesioni di lieve entità

Si conviene sull’urgenza di una rapida approvazione delle proposte di legge sul danno alla persona e sulle lesioni di lieve entità, sulle positive conseguenze della stessa sul piano della equità risarcitoria e di abbattimento dell’elevato contenzioso giudiziario in atto nei Tribunali

La definizione di precisi criteri e valori contribuisce a rendere più rapidi i risarcimenti e a ridurre le procedure giudiziarie

Per le lesioni di lieve entità si fa riferimento alle norme di legge presentate dal Governo all’art. 5 del DDL sulla regolazione dei mercati (A.C. 7115) ed alle esperienze giurisprudenziali rispetto al quale le parti convengono sull’urgenza di una rapida approvazione da parte del Parlamento e si impegnano ad attivarsi a questo fine nell’ambito dei rispettivi ruoli.

Questo intervento normativo, relativo alle c.d. micropermanenti, costituisce un primo ed importante passo per la regolamentazione del danno biologico che, comunque, va affrontata nella sua interezza per una disciplina organica dell’intera materia.

Disciplina organica del danno alla persona

Le parti concordano sulla costituzione di un gruppo ad hoc composta da esperti in materia di danno alla salute e da un rappresentante dell’ISVAP, coordinato da un rappresentante del Ministero dell’Industria, al quale saranno invitati a partecipare i soggetti interessati alla materia.

Il gruppo valuterà i vari studi oggi realizzati sul danno biologico e provvederà entro due mesi a formulare una proposta emendativa al DDL "Nuova disciplina in tema di danno alla persona" (A.S. 4093) che preveda:

- tabella unica nazionale che dovrà fissare i valori economici dei punti di invalidità così come previsto dal disegno di legge del Governo.

i necessari raccordi tra la disciplina specifica per le lesioni di lieve entità e la disciplina sull’intera materia del danno alla persona.

****

Le norme presentate come “concertate” all’interno del tavolo ministeriale e presentate agli organi di stampa come un risultato dell’ultima ora  erano già in  state in precedenza da tempo trasformate dal Governo nell’emendamento 5.19 al testo della Legge Finanziaria C.7115 proposta dal Governo ed erano già state poste nel mese di Luglio 2000 all’attenzione delle Commissioni VI e X della Camera; in data 20 luglio 2000 infatti il sottosegretario De Piccoli in sede referente a proposito delle norme proposte per la riforma del danno alla persona fece  presente che l'emendamento 5.19 del Governo teneva  conto delle risultanze del dibattito svoltosi prima presso la VI Commissione e quindi in Assemblea in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 70 del 2000. In particolare sull’'ipotesi di riformulazione del subemendamento 0.5.19.5, affermava: “la proposta  costituisce un punto di equilibrio già individuato in quella sede.” In data 27 luglio 2000 alla seduta della X Commissione si decise in ordine alla riforma del danno alla persona in Italia, dimenticando la pendenza dei disegni di legge e trasformando il risarcimento in indennizzo; a nulla sono valse le contestazioni di alcuni parlamentari sull’ammissibilità dell’emendamento 5.19 del Governo, il Sottosegretario De Piccoli raccomandò l’approvazione dei subemendamenti 0.5.19.9 e 0.5.19.10 sulle riduzioni dei risarcimenti a titolo di danno biologico e la Commissione dopo succinto dibattito e distinte votazioni ha approvato l’emendamento 5.19 del Governo con i due subemendamenti proposti.     

Al disegno di legge AC 7115 presentato dal Governo nel  collegato alla  Legge Finanziaria presentato il 14 giugno 2000 TITOLO I  “ Regolazione dei Mercati”  capo I “Interventi nel settore assicurativo” all’Art. 5 le parti presenti al tavolo di concertazione hanno convenuto sull’urgenza di un rapido dibattito ed approvazione da parte del Parlamento e di attivarsi a questo fine nell’ambito dei rispettivi ruoli per cui hanno approvato l’inserimento con un emendamento dopo la parola “documenti Integrativi” l’aggiunta dei seguenti  articoli.

1 bis: Il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti definito secondo i parametri di cui alle successive lettere, derivanti da fatto illecito avvenuto dopo la data di entrata in vigore della presente legge è effettuata secondo i criteri e le misure seguenti:

a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori a l - 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in relazione a ciascun punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui all’allegato A. l’importo così determinato si riduce col crescere dell’età del soggetto in ragione dello 0.5 % per cento per ogni anno di età. Il valore del primo punto è pari al valore di lire 1.200.000;

a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire cinquantamila (*)  per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore a 100 per cento la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta  per ciascun giorno;

A titolo di danno non patrimoniale , nei casi in cui questo è risarcibile ai sensi dell’articolo 2059 del codice civile , è liquidato un importo non superiore al 25 per cento dell’importo liquidato a titolo di danno biologico.

1 ter  agli effetti di cui al comma 1-bis per danno biologico si intende la lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

1-quater Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato si provvede alla determinazione di punti di invalidità permanente.

1-quinquies Gli importi indicati nel comma 1-bis, lettere a) e b) sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato in relazione all’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (PIO) , pubblicato dall’Istituto nazionale di statistica (Istat)  

Il testo di questi articoli è quello dell’emendamento 5.19 sottoposto dal Governo per l’approvazione alla X commissione della Camera dei Deputati.

(*) L’importo in sede di commissione verrà aumentato a lire 70.000.

Le parti assise al tavolo hanno convenuto di affidare ad un gruppo di esperti in materia di danno alla salute (Prof. Francesco Busnelli e Dott. Marino Bargagna , il Dott. Giuseppe Marceca  ed il Sig. Fabrizio Premuti di valutare i vari studi realizzati in merito e di provvedere entro il 28.2.2001 a formulare una proposta di Tabella unica nazionale che dovrà fissare i valori economici dei punti di invalidità così come previsto dal disegno di legge del Governo – l’elaborazione di criteri medico-legali per la valutazione medica delle lesioni fisiche in riferimento ai danni di lieve entità (fino a 9% di invalidità) che per gli altri danni. – I necessari raccordi tra la disciplina specifica per le lesioni di lieve entità e la disciplina sull’intera materia del danno alla persona. –  le indicazioni fornite dal gruppo d’esperti saranno poi sottoposte al tavolo di concertazione e successivamente proposte al Parlamento per l’approvazione.

In data 7 novembre 2000 la II Commissione Giustizia dichiarava il proprio parere favorevole.

In data 10 novembre 2000 il relatore della VI Commissione della Camera esprimeva parere favorevole.

Il Sole24ore di Lunedì 13 novembre 2000 nella parte riservata a “mercati – previsioni”  riferiva che nel 2001 i risultati delle compagnie di assicurazioni dovrebbero beneficiare di un turnaround dei rami danni e che il varo della legge sul danno biologico (principale responsabile della lievitazione dei sinistri e degli aumenti tariffari) potrebbe avere un effetto positivo teorico del 15% sugli utili del settore.

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