Redazione
del parere
Tribunale Civile di Roma
Ricorso
per impugnazione di delibera condominiale
Il
Sig. Aurelio, residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliato per il
presente giudizio alla Via < >,
presso lo Studio dell’Avv. <
>, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in
calce al presente atto
Premesso
in fatto
- che l’istante è
proprietario dell’appartamento sito in Roma, alla Via <
>, int. n° < >,
nel quale abita;
-
che l’istante è affetto da una malformazione congenita alle anche, unita
ad una grave forma di osteoporosi e, che nonostante abbia subito ben 10
interventi chirurgici, le sue difficoltà fisiche vanno aggravandosi, come
da documentazione medica che si allega;
-
che, pertanto, l’istante ha bisogno di un impianto di elevazione che gli
consenta di raggiungere la propria abitazione, sita al III piano dello
stabile condominiale;
-
che, tuttavia, tale impianto di elevazione non può consistere in un
ascensore, essendo l’istante affetto anche da una forma acuta di
claustrofobia, come risulta dalla certificazione medica
che si allega;
-
che l’istante, con lettera raccomandata A.R. del 15.3.2000, comunicava
all’amministratore del condominio nel quale abita, il Sig. Romolo, la sua
intenzione di procedere, a proprie spese, all’installazione di un
servoscala, onde poter entrare ed uscire liberamente dalla propria
abitazione;
-
che, l’assemblea condominiale, riunita in seconda convocazione il giorno
15.4.2000, a cui partecipavano 9 condomini su 11, per complessivi mm.800 del
valore totale dello stabile, deliberava, con voto favorevole di 7 condomini
per un totale di mm.650, l’installazione di un ascensore, approvava il
relativo preventivo nonché il piano di riparto delle spese;
-
che l’istante partecipava a detta assemblea e in quella sede si opponeva
(insieme ad un altro condomino, il Sig. <
>) a quell’innovazione, ai sensi dell’art.1120, II comma,
c.c., poiché il progetto approvato prevede il taglio delle scale - che
rimarrebbero di ampiezza pari a cm.80 -, in modo da impedire
l’installazione del servoscala indispensabile al Sig. Aurelio, per le
ragioni sopra indicate, al fine di poter raggiungere il proprio
appartamento;
-
che, l’istante, con lettera raccomandata A.R. del 16.4.2000, comunicava
all’amministratore condominiale la propria intenzione di impugnare la
delibera assembleare del 15.4.2000, perché lesiva dei propri diritti
garantiti dalla L. 9 gennaio 1989 n.13 sull’abbattimento delle barriere
architettoniche, e poiché assunta senza la maggioranza necessaria a norma
di legge;
-
che, l’amministratore condominiale, con lettera raccomandata A.R. del
22.4.2000, contestava le rimostranze del Sig. Aurelio, asserendo la totale
infondatezza delle stesse ai sensi della legge 9 gennaio 1989 n.13.
Ritenuto
in diritto
La
delibera condominiale del 15.4.2000 è illegittima per un duplice ordine di
motivi.
In
primo luogo, essa non concerne l’eliminazione di barriere architettoniche,
bensì la realizzazione di una “innovazione” alla cosa comune (creazione
di un ascensore) ai sensi dell’art.1120 c.c., per tale intendendosi quella
modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale e ne muti la
destinazione originaria (Cass.civ.sent.n.90/19602).
Stante
tale natura dell’oggetto della deliberazione, l’approvazione relativa
rimaneva soggetta all’art.1120, I comma, c.c., che prescrive il voto della
maggioranza dei partecipanti al condominio e dei due terzi del valore
dell’edificio, secondo il disposto dall’art.1136, V comma, c.c..
Essa,
per conseguenza, non rientrava sotto il vigore della norma derogatoria di
cui all’art.2 l.n°13/89, che prescrive la maggioranza ridotta di cui
all’art.1136, II e III comma, c.c.
Sicché,
la deliberazione del 15.4.2000, non essendo stata assunta con la maggioranza
necessaria, bensì con il voto favorevole di 7 condomini, per complessivi
mm.650 del valore totale dello stabile, è nulla.
In
secondo luogo, la deliberazione condominiale de qua è illegittima perché
viola l’espresso divieto, contenuto all’art.1120, II comma, c.c., di
rendere talune parti dell’edificio inservibili all’uso o al godimento
anche di un solo condomino.
Tale
divieto vale sia per le decisioni adottate ai fini dell’abbattimento delle
barriere architettoniche (come espressamente previsto dall’art.2, comma 3,
l.n°13/89), sia, a maggior ragione, per quelle che non perseguono tali
obiettivi, allorché esse siano lesive dei diritti di un condomino sulla
cosa comune, comportando a quest’ultimo un pregiudizio che supera i limiti
di normale tollerabilità (Cass.civ.sent.n.98/10445).
Nella
specie, la delibera condominiale del 15.4.2000 lede il diritto potestativo
del Sig. Tizio, fondato sulla norma di cui all’art.2, II comma, l.n°13/89,
di installare a proprie spese un servoscala
nel condominio nel quale abita, poiché l’installazione dell’ascensore -
secondo il progetto approvato dall’assemblea dei condomini -
impedisce la predisposizione di tale impianto.
Si
aggiunga che, mentre la creazione dell’ascensore produrrebbe un
pregiudizio irreparabile al Sig. Tizio, il quale non potendo realizzare il
servoscala non sarebbe in grado, a causa delle patologie di cui è affetto,
di raggiungere la propria abitazione, la predisposizione del
servoscala da parte di quest’ultimo rientrerebbe fra le modificazioni alla
cosa comune di cui all’art.1102 c.c., che né ne altererebbe destinazione
economica, né impedirebbe agli altri condomini di farne parimenti uso
secondo il loro diritto.
Tanto
premesso e ritenuto, l’istante come sopra domiciliato, rappresentato e
difeso,
ricorre
a
codesto On.le Tribunale, affinché, accertata la fondatezza della presente
domanda, in accoglimento della medesima, Voglia, contrariis
reiectis:
-
in via preliminare, sospendere la deliberazione dell’assemblea condominiale del 15.4.2000
impugnata;
-
nel merito, dichiarare la nullità della stessa, previo accertamento
della relativa contrarietà alla legge per i motivi di cui sopra, in quanto
assunta in violazione dell’art.1120 c.c.
Con
vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
In
via istruttoria, chiede sin d’ora ammettersi, ove ritenuto necessario nel
corso del giudizio, C.T.U., al fine di accertare che l’installazione
dell’ascensore, secondo il progetto approvato dalla delibera
del 15.4.2000, provoca un taglio delle scale tale da impedire la
predisposizione del servoscala di cui necessita il ricorrente.
Si
producono, altresì, mediate deposito in cancelleria, i seguenti documenti:
1)
certificazione medica attestante le patologie di cui è affetto il
Sig. Aurelio;
2)
copia lettera del 15.3.2000 a firma del Sig. Aurelio;
3)
copia verbale d’assemblea del 15.4.2000;
4)
copia lettera del 16.4.2000 a firma del Sig. Aurelio;
5)
copia lettera del 22.4.2000 a firma dell’amministratore Sig.
Romolo.
Roma,
lì 8.5.2000
Avv. <
>
PROCURA
Delego l’Avv. <
> a rappresentarmi e difendermi nel presente
giudizio, conferendogli tutti i poteri di legge. Eleggo domicilio
presso il suo Studio, sito in
Roma, alla Via < >.
< firma di
Aurelio >
Per l’autentica
< firma dell’Avv.
>
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