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La simulazione del canone locatizio

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In data 1 febbraio 1999, il Sig. Gabriele Bianchi ebbe a stipulare con il Sig. Marco Verdi un contratto di locazione ad uso abitativo relativamente al suo appartamento sito in Roma, alla Via …., int. n. …, ai sensi dell’art.2 co.3 della legge 9 dicembre 1998 n.431. Il canone fu convenuto nella misura di L.3.000.000 mensili da corrispondersi entro il quinto giorno di ciascun mese.Il contratto fu scritto e registrato, ma il canone, su accordo delle parti ed in seguito a specifica richiesta del Sig. Bianchi, venne indicato in L.2.000.000.Dell’accordo dissimulato le parti formarono documento scritto.Dal mese di marzo 2000 il Sig. Verdi cominciò a corrispondere il canone nella misura inferiore risultante dal contratto registrato. 

Il Sig. Bianchi, volendo far valere la simulazione relativa ai sensi dell’art.1414 co.2 c.c., domanda al proprio avvocato se può costringere il Sig. Verdi a corrispondere il canone nella misura effettivamente convenuta di L.3.000.000, peraltro inclusa nella banda di oscillazione consentita dal contratto tipo definito nell’apposito accordo locale fra i rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori  maggiormente rappresentative per gli immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alla medesima  tipologia di quello oggetto del contratto.

Il Sig. Bianchi vuole anche conoscere dal proprio avvocato se può trattenere quanto già ricevuto dal conduttore a titolo di canoni versati per il godimento dell’immobile ai sensi dell’art.1458 co.1 c.c.  

Assunte le vesti dell’avvocato del Sig. Bianchi, il candidato, premessi brevi cenni sulla nuova normativa sulle locazioni ad uso abitativo sotto il profilo del canone, rediga parere motivato.

Redazione del parere

La soluzione del quesito proposto esige la disamina della nuova normativa sulle locazioni ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998 n.431) con  riguardo al profilo del canone locatizio.

In proposito si ricorda che, nel previgente regime fondato sulla legge n.392/78, l’autonomia contrattuale era fortemente limitata, poiché sulla base di determinati parametri veniva fissato un limite massimo alla misura del canone, c.d. equo (artt. 12 e ss.).

Il macchinoso sistema, largamente eluso attraverso vari espedienti, subiva una prima riforma  per effetto del D.L.n.333/92 (convertito in L.n.359/92), che, rispetto alle abitazioni di nuova costruzione, stabiliva la disapplicazione degli artt.12 e ss. l.n.392/78 e, con riguardo ai vecchi immobili, prevedeva la possibilità di concludere patti in deroga alle medesime disposizioni.

La nuova  legge (relativa alle sole locazioni abitative) è stata radicalmente innovativa poiché, sul presupposto dell’abrogazione degli artt.12 e ss. della legge del ’78, ha ristabilito la libertà contrattuale dei contraenti in materia di canone, con l’introduzione di un duplice regime:

-  quello cosiddetto libero, che consente la libera determinazione del canone dalle parti contraenti;

-  quello cosiddetto amministrato, che prevede una libertà di quantificazione del canone minore, poiché esso deve adeguarsi al contenuto degli accordi sindacali stipulati a livello locale tra i rappresentanti della proprietà edilizia e dei conduttori, sulla base di una convenzione nazionale che individua i criteri generali di determinazione, ma di contro accorda  sconti fiscali.

Si aggiunga che, mentre la legge previgente comminava la nullità del contratto in caso di violazioni di prescrizioni di legge di natura sostanziale,  l’art.13, comma 1, L.n.431/98 reprime i patti che fissino un canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. 

Di qui l’altra novità di particolare rilievo introdotta dalla normativa del ’98, riguardante la forma del contratto:  per la valida stipulazione dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, la nuova legge ha imposto l’obbligo della forma scritta (atto pubblico o scrittura privata).

In tal modo è divenuta la regola quella che, nel regime previgente, era un’eccezionale previsione riguardante esclusivamente le locazioni di immobili di durata ultranovennale.

L’invalidità comminata per i contratti di locazione ad uso abitativo sprovvisti della forma scritta (art.1, comma 4) è collegata alla nullità prevista per ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato (art.13, comma 1).

Infatti, la prima disposizione appare l’antecedente logico – giuridico della seconda, la quale può operare pienamente soltanto in presenza di un obbligo di forma scritta.

L’obbligo formale adempie, molto probabilmente, alla funzione di far emergere, da un lato l’esistenza del contratto , dall’altro l’esatto contenuto del regolamento contrattuale, soprattutto in relazione al controllo eseguito a fini fiscali.

Infatti, lo spirito della riforma del 1998 è stato quello di costruire una legge che si ispirasse alla libertà delle parti di scegliere quale tipologia contrattuale utilizzare nonché una legge che, tra gli altri suoi obiettivi, ha quello di sconfiggere il mercato nero, l’illegalità, l’elusione e l’evasione fiscale: di qui l’obbligo del contratto scritto e della relativa registrazione nonché l’impossibilità per il proprietario di avviare la fase esecutiva dello sfratto se non ha adempiuto agli obblighi fiscali ed a quelli di  registrazione (art.7).

Alla luce di quanto sopra , nel caso di specie, il contratto stipulato tra il Sig. Gabriele Bianchi ed il Sig. Marco Verdi in data 1.2.1999 è un contratto a canone amministrato, a norma dell’art.2, comma 3, L.n.431/98.

Le parti, al tempo della stipula, convenivano il canone nella misura di L.3.000.000 mensili, conformemente al contratto – tipo definito nell’apposito accordo locale fra i rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alla medesima tipologia di quello oggetto del contratto di cui si tratta.

Tuttavia, nel contratto scritto e regolarmente registrato, le parti,  d’accordo, su specifica richiesta del locatore, indicavano il canone di locazione nella misura minore di L.2.000.000 mensili.

Di tale accordo sottostante le parti formavano documento scritto.

Sin dal tempo di stipulazione del contratto e per un anno intero il conduttore pagava al locatore il maggior canone oggetto dell’accordo dissimulato, ma a partire dal mese di marzo 2000 lo stesso iniziava a pagare la minor somma risultante dal contratto scritto e registrato.

Sicché, il locatore, volendo far valere la simulazione relativa ai sensi dell’art.1414, comma 2 , c.c., domanda se può costringere il conduttore a corrispondere il canone nella misura effettivamente convenuta di L.3.000.000 mensili, inclusa nella banda di oscillazione consentita dal contratto tipo definito nell’accordo locale.

Al proposito, si rileva quanto segue.

L’art.13, comma 1, L.n.431/98 contiene una norma speciale che assolve ad una funzione di sbarramento alla liceità di qualsiasi pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato, della quale sancisce espressamente la  nullità.

Tale norma costituisce una deroga al principio sancito dall’art.1414 c.c. che riconosce  efficacia fra le parti al contratto dissimulato e non a quello simulato.

Ciò premesso, si ritiene che le pretese creditorie del locatore, pur essendo basate su una controdichiarazione scritta con la quale le parti, di comune accordo, avevano pattuito un canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato - comunque compreso entro il limite massimo indicato dall’apposito accordo locale -, sono del tutto infondate poiché relative ad una di quelle pattuizioni per le quali l’art.13, comma 1, della nuova legge sancisce la nullità.

Con riguardo, ai canoni di locazione corrisposti per un anno intero dal conduttore al locatore sulla base della clausola dissimulata fissante un maggior canone rispetto a quello oggetto del contratto scritto e registrato, si rileva che, l’art.13, comma 2, nel caso di pattuizione nella quale il locatore abbia imposto al conduttore un canone superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato ( pattuizione nulla a norma del comma 1 dello stesso articolo), riconosce al conduttore il diritto di richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate, nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato.

Alla base di tale previsione si ritiene vi sia, ancora una volta, lo scopo di evitare l’evasione fiscale.

Infatti, in virtù della restituzione alle parti della libertà di determinare l’entità del canone, il locatore ha mantenuto l’interesse a far risultare dal contratto di locazione un canone inferiore a quello effettivamente percepito, ma il conduttore avrebbe perso l’interesse a denunciare qualsiasi ipotesi di canone dissimulato.

Ciò poiché, mentre nel regime previgente, il conduttore – allo scopo di pagare un canone equo – aveva interesse a portare alla luce l’evasione fiscale del locatore, nel nuovo regime il conduttore sarebbe indifferente all’esistenza della simulazione sul canone, in quanto, ai sensi dell’art.1414, comma 2, c.c. - che sancisce l’efficacia fra le parti del contratto dissimulato e non del contratto simulato -, dovrebbe, comunque,  pagare il canone effettivamente pattuito.

Il legislatore, pertanto, stabilendo la nullità e la ripetibilità della misura di  canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato, ha inteso sia disincentivare l’eventualità che il locatore introduca nel contratto una clausola simulata relativa al canone sia stimolare il conduttore a denunciare la realtà sull’apparenza.

Pertanto,  nel caso di specie, visto che la clausola dissimulata relativa al canone di locazione è nulla ai sensi dell’art.13, 1 comma e che, in conformità di essa, il locatore ha percepito indebitamente delle somme non dichiarate ai fini fiscali - eludendo con ciò la maggiore imposizione fiscale che avrebbe subito -, pare che il conduttore possa esperire l’azione di cui all’art.13, comma 2, cit. allo scopo di ripetere contro il locatore le somme, per differenze di canone locatizio dovuto, da quest’ultimo indebitamente percepite come corrispettivo del godimento del bene locato.

Salvo tutto quanto sopra ritenuto in conformità della dottrina maggioritaria, si rileva che i tempi di applicazione della nuova legge non hanno ancora permesso il consolidarsi di una casistica giurisprudenziale.

Avv. Marco Tullio  

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