Il caso di cui alla traccia determina le seguenti osservazioni.
Per perorare le ragioni dell'erede è opportuno prendere le mosse dalla peculiare disciplina del testamento. In quanto negozio giuridico unilaterale il testamento è sottoposto a peculiari norme giuridiche, le quali si discostano da quelle relative ad altri negozi giuridici, prime fra tutte quelle relative al contratto.
In particolare, l'interpretazione del testamento non può essere sottoposta tout court alle norme dettate per l'interpretazione del contratto dagli artt. 1362 e ss. c.c.. La caratteristica del testamento, quale atto di ultima volontà, induce l'interprete ad andare alla ricerca esclusiva della volontà propria del de cuius, di ciò che il de cuius in cuor suo voleva. In tale operazione ermeneutica non possono trovare spazio le norme sull'interpretazione del contratto le quali danno ingresso a criteri oggettivi di interpretazione volti a tutelare l'affidamento della controparte.
Nel caso di specie, dal tenore del testamento emergono in maniera chiara le seguenti determinazioni della volontà del testatore.
In primis, il testatore ha lasciato a ciascuno dei tre nipoti, in qualità di legatari, un appartamento del valore di lire 500.000.000 e "quale ricordo" della sua persona un oggetto di arredamento da prelevarsi a scelta dei nipoti stessi nella casa avita. Per la ricerca della volontà del de cuius, la quale troneggia nell'interpretazione del testamento, non si può non dare ampio rilievo al tenore letterale della scheda testamentaria. Orbene, l'espressione "quale mio ricordo", a cui segue la possibilità di scegliere un oggetto, non può indurre a ritenere che il de cuius intendesse, con tale singola disposizione, arricchire i beneficiari. In realtà, la suddetta disposizione, aggiunta esclusivamente quale appendice al legato vero e proprio, nell'intenzione del de cuius, ha il senso di lasciare un bene con un valore non venale, ma affettivo, tale da permettere il ricordo del defunto attraverso un oggetto che era stato suo.
Sempre nella ricerca dell'effettivo senso che il de cuius ha attribuito alla disposizione de qua, si aggiunga che il valore del legato è di lire 500.000.000. Di conseguenza è impensabile che il de cuius con la mera postilla dell'oggetto da prelevare nella casa adita avesse voluto raddoppiare il valore economico del legato.
L'arricchimento a favore dei legatari è da collegarsi al legato, appartamento da lire 500.000.000, e non alla scelta dell'oggetto, economicamente marginale. Per tali motivi quest'ultima non può ricadere sul quadro di valore pari a lire 500.000.000, il quale, dunque, appartiene alla massa ereditaria spettante all'erede.
In secundis, un ulteriore argomento proteso anch'esso verso la ricerca dell'effettiva volontà del de cuius risiede nel fatto che il testatore aveva l'intenzione di attribuire ai tre nipoti legatari lasciti pressoché di eguale valore. La possibilità affidata ad uno di essi, espressamente indicato, di poter scegliere per primo l'oggetto della casa avita potrebbe determinare una leggera plusvalenza della sua attribuzione rispetto a quella degli altri due, ma non sicuramente tale da raddoppiarne il valore economico.
All'interno della disposizione testamentaria di cui trattasi si respira un sostanziale equilibrio economico dei tre legati, equilibrio che verrebbe irrimediabilmente a compromettersi qualora un nipote potesse succedere nella proprietà del quadro di lire 500.000.000.
Dunque, l'erede deve opporsi alla consegna del quadro de quo, dando, tuttavia, la possibilità della scelta di un oggetto dell'arredamento della casa avita escluso, naturalmente, il quadro; ponendo in essere tale comportamento l'erede dà piena attuazione alle ultime volontà del testatore.
Collegato alla medesima quaestio iuris, ma perveniente ad una soluzione più drastica, vi è anche un'altra via che l'erede può intraprendere per difendere legittimamente le sue ragioni.
L'art. 624 c.c. afferma che "la disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto di errore …". Nella disposizione di cui trattasi è evidente che il de cuius si è imbattuto in un errore.
Il legislatore ha dettato espressamente solo la disciplina dell'errore contrattuale agli artt. 1428 e ss. c.c..
La disciplina dell'errore contrattuale può essere applicata al testamento tenendo però presenti tutte le peculiarità proprie del testamento quale atto di ultima volontà.
Dagli artt. 1428 e ss. c.c. si evince che l'errore rileva solo quando è essenziale e riconoscibile. Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina, mentre l'essenzialità è requisito dell'errore testamentario, la riconoscibilità non è tale in quanto con essa il legislatore tende a tutelare l'affidamento della controparte, esigenza, quest'ultima, non presente nella disciplina testamentaria. Dunque, per rilevare l'errore nel testamento è sufficiente che esso sia essenziale. Nel caso de quo il testatore è caduto in un errore essenziale in quanto credeva che il valore del quadro era approssimativamente pari a lire 8.000.000. Tale errore è essenziale ex art. 1429 n. 2 c.c. in quanto veste su una qualità del bene.
E' possibile collegare tale errore con la ricerca della effettiva volontà del de cuius. Il mezzo per percorrere tale via è rappresentato dalla expertise che il testatore ancora in vita ha commissionato ad un esperto.
La perizia, la quale ha affermato che si trattava di un quadro di un pittore anonimo, ha determinato l'errore del de cuius, il quale erroneamente ha considerato il valore del quadro simile a qualsiasi altro oggetto presente nella casa avita e non lo ha così esplicitamente escluso dalla scelta attribuita ai tre nipoti.
Per ricostruire l'effettiva volontà del de cuius è necessario avere riguardo al testamento.
Tuttavia qualora dalla scheda testamentaria non emerga chiaramente la volontà, secondo la dottrina e la giurisprudenza è possibile ricostruire le disposizioni testamentarie alla luce di elementi extratestamentari, quali il carattere, l'ambiente ed altri fattori relativi al testatore.
Tra questi, come ulteriore prova tangibile della falsa rappresentazione della realtà intorno al valore economico del quadro, deve essere valutata la stessa relazione commissionata a suo tempo dal de cuius ad un critico esperto di quadri.
Si è accennato sopra alle differenti conseguenze giuridiche a seconda che l'erede per tutelare le proprie ragioni segua la prima strada, interpretazione quale ricostituzione della volontà del de cuius, o la seconda, errore.
Nel primo caso l'erede dovrà dare la possibilità ai tre nipoti di scegliere un oggetto nella casa avita, escluso il quadro di 300 milioni, che tratterrà nel suo patrimonio.
Nel secondo, l'erede potrà impugnare la disposizione testamentaria caducandola per la parte in cui attribuisce ai legatari la possibilità di scegliere un oggetto, fermo restando, in virtù del favor testamenti, la validità del legato.
A cura del Dott. Mattia Colonnelli De Gasperis
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