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Penale

False informazioni al P.M. e favoreggiamento personale

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Nell'ottobre 1996, Tizio, commercialista della società Beta, viene avvicinato da Caio, maresciallo della Guardia di Finanza, che gli comunicò dell'arrivo di un esposto anonimo circa irregolarità commesse dalla società sua cliente, facendogli capire che avrebbe potuto occultare l'esposto, già trasmesso alla P.T. , evitando guai a lui stesso ed alla società in questione.
Tizio contatta Sempronio, amministratore della società, mettendolo al corrente della situazione. Ai fini di evitare le noie prospettate e seguendo i consigli di Caio, Sempronio decide di giungere ad un accordo col sottufficiale.
L'amministratore, preoccupato per la vicenda, si rivolge al suo legale per avere delucidazioni in merito alle responsabilità penali ravvisabili nei fatti esposti.

Redazione del parere 

La traccia sottoposta ad analisi prospetta la realizzazione della fattispecie criminosa delineata dall'art.317 c.p., reato di concussione.
Il delitto di concussione ha natura plurioffensiva perché mentre da un lato reca offesa all'interesse della pubblica amministrazione, per ciò che riguarda la correttezza dei pubblici funzionari, dall'altro lato produce ipso facto la lesione della sfera privatistica del cittadino per quanto attiene alla sua integrità del patrimonio ed alla libertà del consenso.
I soggetti passivi della fattispecie criminosa in esame sono quindi la pubblica amministrazione, e la persona fisica - nel caso in specie l'amministratore della società Beta, Sempronio - che dà o promette l'ingiusto compenso al pubblico ufficiale - Caio, il maresciallo della GDF.
Quanto detto porta alla realizzazione dell'ingiusto profitto, requisito fondamentale della fattispecie criminosa, ex art.317 c.p., da parte del pubblico ufficiale; costui, Caio, riesce attraverso l'agitazione che crea per effetto del METUS PUBBLICAE POTESTATIS nell'animo di Sempronio, soggetto passivo della norma citata, vincendo così la sua prevedibile resistenza ( Cass. VI 81/150811).
Si evince, seguendo la logica dei fatti esposti, che la concussione, art.317 c.p. , è reato plurioffensivo.
Il soggetto attivo della fattispecie criminosa resta Caio, il sottufficiale della GDF, tenendosi a quanto esposto nella traccia.
Egli investe il ruolo di pubblico ufficiale, figura che discende ex art.357 n.2 c.p., poiché svolge funzioni pubbliche amministrative.
La consegna dell'esposto a Tizio, il commercialista della società Beta, rientra nelle sue mansioni, ma di certo non rientra nelle sue mansioni il consigliare, e da consiglio diventa quasi obbligo, la strada "per evitare noie ulteriori", come detto nella traccia.
Tale condotta è chiaramente illecita e va perseguita penalmente secondo quanto esplicato finora.
A chiare note la traccia esaminata prospetta il delitto di concussione ex art.317 c.p. , infatti analizzando l'elemento oggettivo della fattispecie criminosa emergono in superficie le caratteristiche sancite dal codice penale.
Gli elementi essenziali costitutivi del reato di concussione sono i seguenti:
1. L'abuso di funzioni da parte del pubblico ufficiale
2. L'illeceità della pretesa
3. L'esercizio di una pressione psichica sul privato ( cass. Sez. VI 84/163273)
Il pubblico ufficiale, Caio, sottufficiale della GDF, esercita esplicitamente un abuso di potere, ottenendo, dietro incontri ripetuti con l'amministratore della società Beta, Sempronio, sotto l'influenza del METUS PUBBLICAE POTESTATIS , essendone titolare Caio, la realizzazione dell'evento.
Caio non fa altro che strumentalizzare il timore di Sempronio, timore di subire un danno, per ottenere il suo fine, ovvero ottenere la pretesa illecita di denaro.
Il reato ex art.317 c.p. si perfeziona quindi per costrizione nel caso in specie.
Ricorre il requisito dell'indebito vantaggio qualora una prestazione professionale è ben lontana dall'essere liberamente scelta dal privato, ma venga imposta dal libero professionista, o colui che ricopra in quella data circostanza il ruolo di cui sopra, ovvero chi possa usare il c.d. METUS PUBBLICAE POTESTATIS .
Il commercialista, Tizio, con la sua condotta ha messo in moto il meccanismo tipico della concussione, tuttavia va detto che non risponde in toto della responsabilità tipica del reato di concussione in quanto non ha recato a sé alcun vantaggio economico, LUCRUM CAPTANDUM, ma nonostante questo ha concorso con la GDF nella attuazione del delitto citato.
Pertanto anche se esente dall'aver portato a sé profitto, ne è responsabile con Caio della fattispecie criminosa ex art.317 c.p.
Resta ben noto che l'illecito esplicato nella traccia può confondersi con altre figure di reato, in particolare con il reato di corruzione.
E' evidente che sia nel caso in specie reato di concussione per i motivi su esposti :
1 Stato di paura o di timore atto ad eliderne o viziarne la volontà del soggetto passivo (Cass, un. 82/157960).
2 Evidente preminenza intimidatoria del pubblico ufficiale, la guardia di finanza, Caio nel caso, basata sull'abuso di qualità e/o delle funzioni
3 Iniziativa presa dal pubblico ufficiale e non dal privato (differenza tipica tra reato di concussione e corruzione
4 Stato di soggezione e inferiorità del privato rispetto al P.U. ( METUS PUBBLICAE POTESTATIS ; mentre nel caso di corruzione la posizione che assumono i correi è paritetica, elemento che di certo non rientra nel reato prospettato, la concussione)
Si evince con chiarezza che Caio e Sempronio sono i soggetti, l'uno attivo l'altro passivo del reato di concussione, ex art.317 c.p.; Tizio dal canto suo resta un concorrente ex art.110 c.p. di Caio nella realizzazione del delitto illustrato.
Tutte e tre le parti sono perseguibili penalmente ex art.317 avendo avuto un ruolo decisivo nella manifestazione del delitto di concussione.

A cura del Dott. Massimiliano BARBERINI

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