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Penale

False informazioni al P.M. e favoreggiamento personale

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Tizio, proprietario di un negozio di scarpe davanti al quale si è verificato il furto di un furgone, viene invitato a presentarsi presso gli uffici di polizia giudiziaria della città per riferire su eventuali movimenti o circostanze sospette.

Tizio però, pur presentandosi, dichiara agli agenti di P.G. operanti su delega del Pubblico Ministero di non essere in grado di rispondere ad alcuna domanda a lui posta, poiché, proprio il giorno del furto, non si era recato in negozio a causa di un forte mal di testa ed era stato sostituito dalla moglie Sempronia. Dopo ulteriori indagini, la P.G. scopre che Tizio era invece in negozio anche quel giorno.

Tizio si reca dal suo avvocato di fiducia per un parere in ordine alla propria responsabilità.

Redazione del parere 

Il caso proposto impone una breve disamina della configurabilità del reato di false informazioni al P.M (art. 371 bis c.p.) e del reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), nonché delle figure affini.

In primo luogo è necessario affermare che non si riscontrano gli elementi per poter applicare, al caso in esame, l'art. 371 bis c.p.. Difatti, in materia penale non è ammessa un'interpretazione di tipo analogico (art. 25 II comma Cost. e 14 Disp. sulla legge in generale). Da ciò consegue che le false informazioni devono esser rese direttamente dinanzi al P.M. per potersi configurare il reato di cui all'art. 371 bis c.p..

Indi tale norma non è applicabile per il caso in cui si rendono false dichiarazioni alla polizia giudiziaria, sia se questa operi autonomamente sia se agisca su delega del P.M., come nel caso di specie (Cass. N.192946 del 1992).

Va esclusa inoltre, la possibilità di far ricorso al referente normativo di cui all'art. 372 c.p., in quanto la deposizione falsa e reticente è stata resa fuori dal processo innanzi alla P.G. e non all'Autorità Giudiziaria.

Ne deriva che mancano tutti i presupposti del reato di falsa testimonianza (ex. art 372 c.p.), sia sul piano soggettivo che oggettivo.

Sembrerebbe non esservi dubbio, inoltre, che il Sig. Tizio con il suo comportamento non ha concorso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 c.p., nel reato di furto del furgone ex art 624 c.p.. Tale affermazione si basa sul fatto che il Sig. Tizio non ha cooperato né materialmente né psicologicamente alla realizzazione del furto del furgone; né tantomeno ha posto in essere attività intese ex ante ad agevolare o facilitare il conseguimento di quello che è stato l'obiettivo finale per l'autore: il furto.

Dal comportamento meramente negativo del Sig. Tizio il quale non era obbligato ad impedire il reato, deriva l'impossibilità di raffigurarsi un concorso nella fattispecie di cui all'art 624 c.p., mediante omissione.

Sembra, pertanto, potersi sostenere che la sua condotta non è stata una condicio sine qua non dell'evento, mancando appunto un nesso di casualità. Da tali considerazioni discende che l'attività del Sig. Tizio è contra legem solo successivamente al verificarsi del delitto di furto. Il suo atteggiamento è stato certamente idoneo ad intralciare e ritardare le ricerche della polizia giudiziaria volte a scovare l'autore del reato.

E' configurabile, pertanto, il delitto di favoreggiamento personale, ai sensi dell'art. 378 c.p., a carico di Tizio, il quale ha con il suo comportamento cercato di eludere e fuorviare le investigazioni dell'Autorità. Vi è assoluta concordanza di opinioni nel ritenere che il termine "Investigazioni dell' Autorità" vada inteso in senso ampio, tale da ricomprendervi le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria anche fuori del processo penale.

Va rilevato che anche una condotta omissiva che si concreta nella falsità e reticenza nel dare informazioni utili, sebbene non essenziali, ad indagare sul reato commesso integra il reato di favoreggiamento personale (Cass. N.186263 del 1991).

Il reato di favoreggiamento personale è un delitto a forma libera contro l'amministrazione della giustizia e tutela l'interesse ad un regolare svolgimento delle indagini dell'Autorità, al fine dell' accertamento dei reati commessi.

La Suprema Corte ha aggiunto che è un dovere di ogni cittadino riferire alla autorità investigatrice quanto egli conosce su reati o fatti che interessino la P.G. e che abbiano rilevanza in ordine alla prova o all'identificazione del reo (Cass. N.71759 del 1985).

Secondo la giurisprudenza di legittimità sarebbe, perfino, irrilevante che la P.G. sia già a conoscenza dei fatti e della persona autrice del reato, ai fini della commissione del delitto in oggetto, poiché ogni informazione è utile ad una compiuta ricostruzione dell'episodio criminoso. (Cass. N.195997 del 1993). E' sufficiente, quindi, che la condotta d'aiuto sia intenzionalmente lesiva delle investigazioni delle autorità.

Va valutato anche l'elemento soggettivo per potersi ravvisare una responsabilità a carico di Tizio per il compimento del delitto de qua.

Deve sussistere la volontà cosciente (dolo generico) di aiutare alla elusione delle investigazioni in corso da parte dell'autorità, tramite le informazioni false (il non essersi recato a negozio il giorno del furto a causa di una forte emicrania). Essendo in presenza di un reato di pericolo, basta un qualsiasi comportamento astrattamente idoneo ad intralciare le investigazioni dell'Autorità per potersi applicare l'art. 378 c.p. non ha alcuna rilevanza che la condotta sia stata inefficace, nel caso che sia stato trovato il reo a seguito di ulteriori ricerche. Infatti viene comunque leso l'interesse dell'amministrazione della giustizia, trattandosi di un comportamento tendente a fuorviare od ostacolare, l'attività volta all'accertamento e repressione dei reati.

Non vi è nemmeno la possibilità, di richiedere la speciale esimente di cui all'art.384 c.p., dal momento che ne mancano tutti i presupposti.

Tizio sarà responsabile del reato di favoreggiamento personale, ai sensi dell'art. 378 IV comma c.p. anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Per completezza di trattazione va affermato che Tizio non è responsabile del delitto di favoreggiamento reale (ex art. 379 c.p.). Infatti la sua condotta non è stata atta a nascondere o sopprimere la cosa o ancora non si è identificata in un aiuto al reo a non fargli perdere il furgone.

E' evidente, perciò, che il suo comportamento non era teso ad assicurare in capo al reo il possesso illegittimo del furgone, in quanto non è dato riscontrare nessun aiuto in tal senso.

A cura del Dott. Luca Domenici

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