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I poteri del giudice
amministrativo
Il giudice amministrativo
è pienamente legittimato a rendersi conto della valenza obiettiva degli
elaborati e a trarne le dovute conseguenze (Consiglio
di Stato, sez. V, 21 ottobre 1992 n. 1047; Tar Lecce, sez. II, 2 luglio
1993 n. 406; Tar Veneto, II sez., 5 novembre 1994 n. 836; Tar
Sicilia-Catania, 23 novembre 1994 n. 2647).
Il giudice amministrativo
può sindacare, in sede di giurisdizione di legittimità, la correttezza
dell'iter logico seguito dalla commissione giudicatrice di un pubblico
concorso al fine di valutare la conformità dell'operato della commissione
stessa rispetto alle regole generali dell'azione amministrativa, la cui
violazione configura le diverse ipotesi di eccesso di potere. Alla stregua
di tale principio deve ritenersi ammissibile il sindacato dell'esercizio
della discrezionalità tecnica utilizzando criteri tecnici desumibili
dalle diverse scienze (nel caso in esame si è ritenuto ammissibile il
sindacato da parte di una commissione giudicatrice in ordine alla
correzione di una prova pratica di diritto pubblico) (Cons.
Stato, Sez. V, 21 ottobre 1992, n. 1047; Riviste Foro Amm., 1992, 2261).
Il giudice di legittimità
ben può sindacare la correttezza dell'iter logico seguito dalla
commissione di concorso a posti di pubblico impiego che ha valutato la
prova d'esame e rilevarne i momenti di difformità rispetto alle generali
regole dell'azione amministrativa, la cui violazione integra le diverse
figure sintomatiche di eccesso di potere (Cons.
Stato, Sez. V, 21 ottobre 1992, n. 1047; Riviste Cons. Stato, 1992, I,
1330).
I criteri di valutazione
non si sottraggono al controllo giurisdizionale, ben potendo essere
sottoposti a censura se presentino lacune, insufficienze o contraddizioni
dal punto di vista logico e razionale (Tar
Valle d’Aosta, 21 marzo 1997, n. 48, in Foro amm., 1997, 2800).
Il sindacato
giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell'amministrazione può
svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco
dell'"iter" logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì
in base alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni
tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico
ed a procedimento applicativo (Cons.
Stato, Sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601; Parti in causa Spirito c. Min.
giust.; Riviste
Cons. Stato, 1999, I,
584).
E' inammissibile la
censura proposta avverso la valutazione di una prova scritta, che si
limiti di fatto ad assumere che l'elaborato del ricorrente doveva essere
considerato, sia in assoluto che in comparazione con gli altri candidati,
non essendo possibile richiedere al giudice amministrativo una valutazione
sostitutiva di quella della commissione esaminatrice, essendo il sindacato
giurisdizionale di legittimità limitato ai casi in cui le operazioni di
apprezzamento degli elaborati, manifestino, sul piano sintomatico,
illogicità o perplessità valutative talmente evidenti e gravi da far
dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività e competenza stessa della
commissione giudicatrice (Tar
Puglia, sez. II Bari, 11 giugno 1996, n. 357; Riviste Trib. Amm. Reg.,
1996, I, 3433).
Commissione giudicatrice
nominata da commissario “ad acta”. Il
giudizio valutativo dato dalla nuova commissione giudicatrice per l'esame
di abilitazione alla professione di avvocato, nominata dal commissario
"ad acta" in sede di giudizio di ottemperanza di decisione del
giudice amministrativo che aveva annullato la precedente valutazione, è
censurabile direttamente dinanzi al giudice dell'ottemperanza ma non per
vizi che attengono al merito della valutazione compiuta dall'organo (Cons.
Stato, Sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1834; Parti in causa Calbi c. Min.
giust.; Riviste Foro It., 2000, III, 244).
Ricusabili i commissari
d’esame
La ricusazione dei
commissari di esami di concorso per la copertura di posti d'impiego della
p.a. è regolata, in mancanza di norme specifiche, dall'art. 52 Cpc, il
quale va applicato unicamente in
presenza di concrete
fattispecie coincidenti con quelle elencate dal legislatore in seno
all'articolo 51 codice cit., onde evitare di addivenire, attraverso tale
strumento normativo, alla composizione di commissioni di personale
gradimento dei candidati (Cons.
Stato, Sez. II, 12 novembre 1997, n. 2437; Parti in causa Min. univ. e
ricerca scientifica; Riviste Cons. Stato, 1999, I, 330; Rif. ai codici:
CPC art. 52).
Il ricorso
all’autotutela
La potestà di controllo
di atti amministrativi, una volta esercitata, non è soggetta a riesame in
sede di autotutela (Cons.
Stato, sez. VI, 21 luglio 1997, n. 734; Min. Giust. c. Spataccioli e
altro; Riviste: Foro amm., 1997, 1947).
Il ricorso
all’autotutela è possibile nel tratto di tempo tra l’emanazione e
l’atto di controllo (M. S.
Giannini, Diritto amministrativo, vol. II, III edizione, Giuffrè, Milano
1993, pagg. 597- 604).
In sede di esercizio
della potestà di autotutela, l'interesse pubblico che presiede a tale
esercizio comporta che debba essere valutata anche la sussistenza di
posizioni giuridiche consolidate nel tempo (Cons.
Stato, Sez. IV, 9. 11. 1995, n. 896; Riviste: Foro Amm., 1995, 2528).
Tenuto conto dei valori
espressi dall'art. 97 Cost., l'esercizio dei poteri amministrativi di
annullamento in autotutela di precedenti statuizioni illegittime non ha
natura eccezionale, in quanto la p.a. ha in materia il potere-dovere di
emanare l'atto di annullamento, pur potendo valutare, qualora sia
trascorso un tempo più o meno lungo dall'adozione dell'atto illegittimo,
se sia opportuno esercitare i predetti poteri, oppure se sia da
tralasciare il mero ripristino della legalità violata laddove non sia
soddisfatto alcun interesse pubblico, non trascurando l’esigenza di
evitare che si consolidino situazioni di fatto illegalmente costituitesi,
le quali sono veri e propri esempi di diseducazione civile (Cons.
Stato, Sez. V, 24 febbraio 1996, n. 232; Riviste: Foro Amm., 1996, 572;
Cons. Stato, 1996, I, 240).
La revoca, in via di
autotutela, di una precedente determinazione dello stesso organo, non
presuppone il coinvolgimento procedimentale di altri soggetti, in quanto
la nuova valutazione posta a base della revoca prescinde da ulteriori
acquisizioni di nuovi elementi aventi rilevanza nella fattispecie
(Cons. Stato, Sez. VI, 18 marzo 1996, n. 464; Riviste: Foro Amm., 1996,
959).
L’amministrazione può
correggere gli atti quando l’errore appare “ictu oculi”
Sussiste l'errore
materiale in un atto amministrativo, con possibilità per
l'amministrazione, in ossequio al principio di conservazione degli atti
giuridici, di procedere alla sua correzione, quando detto errore appare
"ictu oculi" e non è necessario risalire alla interpretazione
della volontà dell'amministrazione stessa (Cons.
Stato, sez. IV, 23 dicembre 1998, n. 1907; Riviste: Giur. It., 1999, 847).
I criteri generali delle
valutazioni vanno stabiliti con anticipo sulle operazioni di apprezzamento
sugli elaborati
La presenza di diversi
partecipanti nella procedura concorsuale, determina ad un primo livello la
necessità della predisposizione - anteriormente alle singole valutazioni
- dei criteri generali delle valutazioni stesse e, ad un secondo livello,
la possibilità di procedere alla semplice applicazione di detti criteri
alla fattispecie concreta; in questa prospettiva, il controllo giudiziale
delle valutazioni deve considerare non la sola operazione di attribuzione
del punteggio al singolo bensì anche la fase preliminare, che costituisce
oggetto precipuo di valutazione, sotto il profilo dell'imparzialità e
della ragionevolezza (Tar Puglia, sez. I Lecce, 27 marzo 1996, n. 120;
Parti in causa Messuti c. Min. giust.; Riviste Foro Amm., 1996, 3464, n.
Colzi).Va ammesso con riserva alle prove orali un concorrente
(bocciato allo scritto), quando non sono stati attivati sistemi atti a
garantire l’uniformità di giudizio
Va ammesso con riserva
alle prove orali un concorrente che non ha superato le prove scritte
previste per gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione
di avvocato, non essendo stati attivati sistemi atti a garantire
l’uniformità di giudizio nella valutazione delle prove scritte (Tar
Liguria-Genova, sez. II - Ordinanza 9 novembre 2000 n. 1642 in
www.giust.it, n. 11/ 2000).
Sentenza inedita del Tar
Lazio in tema di ricorrezione degli elaborati
Prende corpo frattanto il
dibattito sulla ricorrezione degli elaborati affidata alla stessa
commissione che li ha bocciati. I rimedi alla situazione possono essere
vari: nuova correzione di tutti gli elaborati secondo i principi varati
dal Tar (garantendo in tal modo par condicio e valutabilità comparativa)
oppure sostituzione della commissione per ragioni di opportunità. In una
vicenda inedita, il giudice amministrativo di primo grado ha imposto
all’amministrazione di rinnovare una prova pratica affiancando al
ricorrente (vittorioso nel ricorso) alcuni concorrenti fittizi, la cui
presenza strumentale dovrebbe evitare la scontata severità contro chi ha
sfidato la commissione con l’azione giudiziaria (Tar Lazio II,
sentenza 14 febbraio 1991 n. 396; www.giust.it, n. 6/2000, in nota di
Guglielmo Saporito a sentenza Tar Lecce n. 1314/2000). La stessa
commissione, che ha bocciato, non ha, si ritiene, la serenità tale da
garantire un riesame equilibrato degli elaborati e non può
ragionevolmente, smentendosi, correre il rischio di essere citata in
giudizio per le conseguenze risarcitorie legate al danno ingiusto
(sentenza n. 500/1999 delle sezioni unite civili della Cassazione)
provocato con il primo giudizio negativo (Il
Sole 24 Ore, 8 luglio 2000).
Il principio di
imparzialità
Il principio
d'imparzialità amministrativa che, in generale, significa agire
nell'interesse collettivo, non di singoli o di gruppi privilegiati
rispetto ad altri, comporta la sua applicazione, da parte degli organi
amministrativi non soltanto per gli atti di volontà, ma anche per gli
atti di valutazione (Cons. Stato,
Sez. IV, 12 marzo 1996, n. 310; Riviste: Foro Amm., 1996, 833, n.
Cannada-Bartoli; Cons. Stato, 1996, I, 378).
La par condicio tra i
candidati
La par condicio tra i
candidati è tutelata, per quanto riguarda le prove scritte, dalla loro
segretezza e, per quanto riguarda quelle orali, dalla loro pubblicità
(Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 1990 n. 380; Riviste Cons. Stato, 1990, I,
570).
Diritto di accesso alla
visione degli elaborati redatti da altri esaminandi
Si deve riconoscere il
diritto di accesso alla visione degli elaborati redatti da altri
esaminandi, e corretti lo stesso giorno in cui è stato corretto
l'elaborato dell'interessato, se il fine è mettere in luce evidenti
disparità di giudizio operate dalla commissione (Cons.
Stato, Sez. IV, 31 ottobre 1997, n. 1251; Parti in causa: Min. Giust. c.
Santamaria; Riviste: Studium juris, 1998, 204; Rif. legislativi L 7 agosto
1990 n. 241, art. 22).
Ai sensi dell'articolo 22
della legge 7 agosto 1990 n. 241 sussiste il diritto di accesso del
candidato ad una procedura concorsuale agli atti interni della stessa e
dunque agli elaborati delle prove degli altri candidati positivamente
giudicati nella stessa seduta, anche al fine di desumere elementi di
convinzione circa l'utilizzo da parte della commissione d'esame di un
medesimo criterio di valutazione di tutti i candidati che escluda
macroscopiche incongruenze o palesi aberrazioni e dunque l'eventuale vizio
di eccesso di potere (Cons. Stato,
Sez. IV, 31 ottobre 1997, n. 1249; Parti in causa Min. giust. c.
Trancanella; Riviste Foro Amm., 1997, 2708; Cons. Stato, 1997, I, 1376).
In una prova
paraconcorsuale i candidati hanno interesse e titolo ad accedere sia ai
verbali della commissione di esame che agli elaborati delle prove degli
altri candidati e ciò, evidentemente, proprio al fine di valutare
l'imparzialità di giudizio e la coerente ed uniforme applicazione di
criteri generali di valutazione. Infatti il giudice amministrativo, pur
non potendo sindacare nel merito la discrezionalità tecnica
dell'amministrazione, ha tuttavia un "sindacato residuale" onde
valutare l'esistenza o meno di illogicità manifesta nell'"iter"
logico seguito dall'amministrazione stessa. Non c'è, tra l'altro,
violazione del diritto alla riservatezza dei candidati, dal momento che
gli elaborati possono essere letti prescindendo dalla conoscenza dei
relativi autori (Tar Marche, 30
luglio 1998, n. 936; Parti in causa: Manciali c. Comm. abilitazione
esercizio prof. forense).
Nel verbale anche le
dichiarazioni di voto del singolo commissario
Dal combinato disposto
degli articoli 17 bis e 30, r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, si desume che
l'obbligo di verbalizzazione di tutte le operazioni concorsuali dev'essere
ritenuto comprensivo anche dell'attribuzione del voto (e, quindi, dei voti
attribuiti a ciascun commissario), a differenza della previsione
dell'articolo 24, r.d. n. 37 cit. , che si riferisce al solo "voto -
risultato". Nessun argomento in contrario può, infatti, essere
tratto dalla natura collegiale dell'organo deputato alle valutazioni non
essendo possibile, nel sistema di cui alla l. 7 agosto 1990 n. 241,
postulare zone di segreto amministrativo, peraltro non espressamente
riferibili alle ipotesi previste dal menzionato articolo 24 (Tar
Puglia, sez. I Lecce, 27 marzo 1996, n. 120; Parti in causa Messuti c.
Min. giust.; Riviste Foro Amm., 1996, 3464, n. Colzi; Rif. Legislativi RD
22 gennaio 1934 n. 37, art. 17, RD 22 gennaio 1934 n. 37, art. 24; RD 22
gennaio 1934 n. 37, art. 30; L 7 agosto 1990 n. 241).
Poiché funzione del
verbale è documentare le operazioni fondamentali del procedimento, esso
deve raccogliere - trattandosi di una componente essenziale, ai fini della
formazione del giudizio complessivo - anche la dichiarazione di voto del
singolo commissario; al riguardo, non osta alcuna particolare esigenza di
riservatezza rinvenendosi, anzi, nell'ordinamento, l'opposta esigenza di
pubblicità e trasparenza (Tar.
Molise, 26 novembre 1998, n. 386; Parti in causa: Mozzetti c. Commissione
esami avv. anno 1997 A. Campobasso e altro; Riviste: Foro Amm., 1999,
1325).
Il giudizio finale di una
prova concorsuale (nella specie, esame di avvocato), non perde la sua
riferibilità all'organo collegiale se le espressioni di voto dei singoli
membri sono rese pubbliche; appartengono, infatti, al novero degli atti
collegiali tanto i provvedimenti per i quali il diritto positivo prevede
la segretezza delle singole espressioni di voto, quanto le deliberazioni
per cui vige la regola opposta della pubblica esternazione del voto dei
singoli componenti (Tar Molise, 26
novembre 1998, n. 386; Parti in causa Mozzetti c. Commissione esami avv.
anno 1997 A. Campobasso e altro; Riviste Foro Amm., 1999, 1325).
Sindacato del giudice
sulla prova orale
La necessità di motivare
gli apprezzamenti sulla preparazione culturale o professionale del
candidato ad un esame di idoneità o concorso, sia con riferimento alla
prova orale che alla prova scritta, deriva, oltre che dall'articolo 3, L.
7.8.1990 n. 241, dalla natura stessa di tali apprezzamenti, quali atti
amministrativi qualificati valutazioni (Tar
Lombardia, sez. Brescia, 19.10.1996, n. 990, pubblicata ex plurimis in
Giur. it, 1997,1, 233, 364.)
A tenore dell'art. 3 l. 7
agosto 1990 n. 241, negli esami per l'ammissione all'albo degli avvocati,
con riferimento alle prove scritte, può ritenersi sufficiente il solo
punteggio numerico, mentre in relazione alle prove orali deve essere
formata e resa disponibile una documentazione ad hoc, che consenta
all'autorità giudiziaria il sindacato esterno sulla stessa, al fine di
valutare la sufficienza, la logicità e la coerenza della determinazione
adottata, con l'indicazione delle specifiche domande poste al candidato e
la sintesi delle risposte e della loro valutazione, che può consistere
sia in un giudizio (insufficiente, sufficiente, buono, ecc...)
accompagnato dalla valutazione numerica sia nel solo punteggio numerico (Tar
Veneto, sez. I, 24 dicembre 1997, n. 1865; Parti in causa Fabbri c. Min.
giust. e altro; Riviste Foro Amm., 1998, 2166; Rif. Legislativi L 7 agosto
1990 n. 241, art. 3).
La prova orale deve
durare tra i 45 e i 60 minuti e inizia con l’illustrazione delle prove
scritte - L’articolo 17 bis,
comma 3 del Rd 22 gennaio 1934 n° 37 alla lettera a, così come
modificata dall'articolo 4 della legge n° 142 del 1989, prevede che la
discussione della prova orale sia preceduta da una succinta illustrazione
delle prove scritte; a sua volta il successivo articolo 26 dispone che la
prova orale deve durare non meno di 45 e non più di 60 minuti per ciascun
candidato. Ora dal verbale della Commissione risulta inequivocabile il
mancato rispetto di entrambe le cennate disposizioni: nel verbale 24.6.97
relativo alla prova orale non vi è, infatti, alcun cenno alla previa
discussione sulle prove scritte e l’interrogazione dell'odierno
ricorrente risulta essere durata 75 minuti. Trattandosi di disposizioni
vincolanti intese ad assicurare la regolarità e l'uniformità delle
prove, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento
dell'esame orale del ricorrente e del suo esito negativo (v. parere n.
495/94 del 10 gennaio 1995 di questa Sezione) fatti salvi gli ulteriori
provvedimenti dell'Amministrazione. Restano assorbite le altre censure (parere
n. 1055/1998 della III sezione del Consiglio di Stato reso nell’adunanza
2 marzo 1999; Il Sole 24 Ore, 10 giugno 2000).
La prova orale dell'esame
di abilitazione alla professione di procuratore legale è illegittima se
la commissione non abbia osservato l'articolo 17-bis comma 3 lett. a) Rd
22 gennaio 1934 n. 37, introdotto dall'articolo 3 della legge 27 giugno
1988 n. 242, che prevede che la discussione orale debba essere preceduta
da una succinta illustrazione delle prove scritte (Cons.
Stato, Sez. III, 10 gennaio 1995, n. 495; Parti in causa Min. giust.;
Riviste Cons. Stato, 1995, I, 1498; Rif. Legislativi Rd 22 gennaio 1934 n.
37, art. 17B; L 27 giugno 1988 n. 242, art. 3).
Secondo una sentenza (Cons.
giust. amm. sic, 11 febbraio 1985 n. 15 in Consiglio di Stato, 1986, I,
222), la durata minima e quella massima della prova orale, fissate dal
Rd 37/1934, devono essere considerate sufficienti a vagliare la
preparazione del candidato, ma nulla esclude che la prova possa essere più
breve o più lunga secondo le circostanze del caso; pertanto il vizio di
eccesso di potere nella valutazione negativa del candidato può essere
ravvisata esclusivamente nel caso in cui la durata dell’esame diverga in
maniera macroscopica dai predetti limiti temporali.
Ammissione all’orale
con riserva: gli effetti delle ordinanze cautelari
Scrive nell’ordinanza
n. 1/2000 il Consiglio di Stato riunito in adunanza plenaria: “Per la
più recente e consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale,
“la disponibilità delle misure cautelari è strumentale
all’effettività della tutela giurisdizionale e costituisce espressione
del principio per cui la durata del processo non deve andare a danno
dell’attore che ha ragione, in attuazione dell’articolo 24 della
Costituzione” (Corte Cost., 16 luglio 1996, n. 249; Corte Cost., 23
giugno 1994, n. 253; Corte Cost., 28 giugno 1985, n. 190).
“Una volta intervenuta
una pronuncia giurisdizionale … che detti le misure cautelari ritenute
opportune e strumentali all’effettività della tutela giurisdizionale,
incombe sull’amministrazione l’obbligo di conformarsi ad essa”
(Corte Cost., 8 settembre 1995, n. 419). Sul punto il Consiglio di Stato
in adunanza plenaria (ordinanza n. 1/2000 - all. sub n. 10) ha scritto:
“Basta richiamare le osservazioni della Corte Costituzionale (rilevanti
anche per il caso di mancata esecuzione delle ordinanze cautelari), per le
quali “la mancata adozione da parte dell’amministrazione di
provvedimenti che rimuovano o interrompano gli effetti persistenti e
produttivi di ulteriori conseguenze giuridiche a seguito di atti annullati
o comportamenti dichiarati illegittimi” “è un comportamento a rischio
dell’amministrazione inadempiente (e del funzionario responsabile),
potendo ravvisarsi responsabilità nelle diverse forme - a seconda della
sussistenza dei relativi presupposti - e nelle sedi competenti” (Corte
Cost.. 12 dicembre 1998, n. 406)”. “L’inottemperanza a una decisione
del giudice amministrativo, al di là di un termine ritenuto
congruo, costituisce rifiuto di atto dovuto per ragioni di giustizia e
integra pertanto il reato di rifiuto di atti d’ufficio” (Corte di
Cassazione, Sezione VI penale, sentenza 26 maggio-22 luglio 1999 n. 9400
in Guida al diritto n. 37/1999). Su quest’ultimo aspetto, il Consiglio
di Stato in adunanza plenaria (ordinanza n. 1/2000) rincara la dose: “
La indebita mancata esecuzione (dei provvedimenti cautelari, ndr)
può comportare la sussistenza di un reato contro la pubblica
amministrazione (cfr. l’art. 323, sull’abuso d’ufficio e l’art.
328, primo comma, del codice penale, sul rifiuto e sull’omissione di
atti d’ufficio)”.
La sospensione cautelare
di un provvedimento impugnato impone alla p.a. di comportarsi come se
quest'ultimo non fosse mai stato emanato e di prestare la dovuta
esecuzione alla pronuncia cautelare del giudice amministrativo, in attesa
che con la sentenza di merito si accerti se l'atto sospeso sia legittimo,
o meno; ma non implica che l'attività amministrativa d'adeguamento a
detta pronuncia renda irrilevante l'atto sospeso ed estingua il giudizio
pendente, né tampoco che cessi la materia del contendere, se la p.a. non
manifesta alcuna intenzione di recedervi (Cons. Stato, Sez. V, 25
maggio 1995, n. 830; Parti in causa Buccieri c. Reg. Lazio e altro;
Riviste: Foro Amm., 1995, 975; Cons. Stato, 1995, I, 767).
La p. a. - in
applicazione ai principi costituzionali che regolano il potere
giurisdizionale e l'attività amministrativa - è sempre tenuta ad
adeguarsi alle pronunce del giudice sulle quali si sia formato il
giudicato; l'ambito ed i limiti di tale dovere discendono dal contenuto
precettivo della decisione, nel senso che, a fronte di disposizioni
tassative e puntuali, a carico dell'amministrazione grava un vero e
proprio ‘obbligo di esecuzione’, che si traduce nell'adozione di atti
e provvedimenti vincolati, mentre, a fronte di disposizioni generali e di
principio, l'amministrazione stessa è più propriamente tenuta ad un
‘dovere di attuazione’, che comporta la scelta discrezionale delle
determinazioni che in concreto siano più opportune per realizzare i
principi affermati e per soddisfare l'interesse della parte vittoriosa (Tar
Abruzzo, 13 aprile 1989, n. 191; Parti in causa: Stammitti c. Mm. p. i.;
Riviste: Trib. Amm. Reg., 1989, I, 1905). Commenta Pietro Virga
(Diritto amministrativo-atti e ricorsi, Giuffrè Editore, Milano 1999,
rif. pag. 344): “Dal momento
della notifica della ordinanza di sospensione sorge per
l’amministrazione l’obbligo meramente negativo di astenersi dal
compiere atti o operazioni che siano esecutivi del provvedimento
impugnato”.
Con riferimento alla
sospensione giurisdizionale del provvedimento di esclusione da una
procedura concorsuale, la misura cautelare, finalizzata ad ovviare alle
conseguenze negative del precedente provvedimento ha come effetto non solo
l'ammissione con riserva agli esami ma anche l'utilizzo del relativo
titolo - nel caso di esito positivo delle prove - ancorché sotto
condizione dell'esito definitivo dell'impugnativa pendente (Cons.
Stato, Sez. II, 18 dicembre 1996, n. 1943; Parti in causa Min. p.i.:
Riviste: Cons. Stato, 1998, I, 150).
L'ammissione con riserva
ad una procedura concorsuale opera come un'ammissione piena sottoposta a
condizione risolutiva; pertanto, finchè l'Amministrazione non scioglie in
un senso o nell'altro la riserva, gli effetti relativi alla suddetta
ipotesi cessano solo all'eventuale verificarsi della condizione risolutiva
(Cons. Stato, Sez. II, 16 aprile
1997, n. 2833; Parti in causa Min. p.i.; Riviste: Cons. Stato, 1998, I,
1863).
La pronuncia cautelare di
ammissione con riserva ad un concorso pubblico comporta il dovere per
l'amministrazione di adottare tutti i provvedimenti automaticamente
conseguenti, tra i quali anche la nomina del concorrente ammesso con
riserva, qualora quest'ultimo risulti vincitore del concorso, salva la
possibilità di annullamento della nomina in caso di rigetto del ricorso,
o di successiva riforma della sentenza di primo grado (Cons.
Giust. Amm. Sic., sez. Consult., 16 luglio 1996, n. 248; Riviste: Giust.
amm. Sic., 1997, 450).
Nel procedimento
giurisdizionale, la concessione della misura cautelare concernente
l'ammissione con riserva ad un concorso non comporta la disapplicazione di
una norma vigente, ma tende a conciliare la tutela immediata e reale,
ancorché interinale, degli interessi in gioco col carattere accentrato
del controllo di costituzionalità delle leggi, e si presenta ad un tempo
misura idonea ad evitare il danno grave e irreparabile del ricorrente,
consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di
condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per
l'Amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura
concorsuale, rispetto al quale il prospettato pregiudizio organizzativo
appare recessivo (Cons. Stato, Ad.
Plen., 20 dicembre 1999, n. 2; Parti in causa C.E. c. Min. giust. e altro;
Riviste: Cons. Stato, 1999, I, 2038).
Il provvedimento di
ammissione con riserva ad un concorso per la sua finalità cautelare tesa
ad evitare l'irrimediabile pregiudizio dell'impossibilità di partecipare
alla procedura o di essere
inserito nella
graduatoria, esaurisce i sui effetti con l'ammissione dell'interessato
alla graduatoria o al concorso medesimo, con la conseguenza che esso è
irrilevante in sede di emanazione del provvedimento di nomina, che
presuppone lo scioglimento della riserva
(Cons. Giust. Amm. Sic., sez. Giurisdiz., 22 settembre 1999, n. 394; Parti
in causa Provved. studi Agrigento c. D.V.A; Riviste Cons. Stato, 1999, I,
1500).
La pronuncia cautelare di
ammissione con riserva ad un concorso pubblico comporta il dovere per
l'amministrazione di adottare tutti i provvedimenti automaticamente
conseguenti, tra i quali anche la nomina del concorrente ammesso con
riserva, qualora quest'ultimo risulti vincitore del concorso, salva la
possibilità di annullamento della nomina in caso di rigetto del ricorso,
o di successiva riforma della sentenza di primo grado (Cons.
Giust. Amm. Sic., sez. Consult., 16 luglio 1996, n. 248; Riviste: Giust.
amm. Sic., 1997, 450).
Il provvedimento di
ammissione con riserva alle prove concorsuali in pendenza di giudizio non
cancella dal mondo giuridico il precedente provvedimento di esclusione, ma
si limita a sospendere e/o a procrastinarne gli effetti fino alla
decisione del giudizio nel merito, e tale decisione determina, se
favorevole, l'eliminazione dell'impugnato provvedimento di esclusione e,
di conseguenza, il consolidamento degli atti concorsuali compiuti in
dipendenza dell'ammissione con riserva e, se favorevole, la definitiva
stabilizzazione "ex tunc" del provvedimento di esclusione e,
quindi, l'invalidazione degli atti concorsuali posti in essere a seguito
dell'ammissione con riserva (Tar.
Molise, 21 dicembre 1998, n. 418; Parti in causa T.M. c. Min. difesa e
altro; Riviste: Trib. Amm. Reg., 1999, I, 1038).
Le decisioni dei Tar sono
immediatamente esecutive non essendo l'efficacia della medesima sospesa
dalla proposizione dell'appello, salva la sospensione che può essere
disposta dal Consiglio di Stato nel corso del giudizio di secondo grado (Cons.
Stato, Sez. V, 31 gennaio 1991, n. 89; Parti in causa: Di Meo c. Usl
Popoli; Riviste: Foro Amm., 1991, 66).
L'ordinanza cautelare di
sospensione dell'atto impugnato non si concretizza unicamente nel
risultato formale della sospensione dell'efficacia, ma comprende tra le
sue componenti anche l'affidamento in ordine alle attività che
l'amministrazione è tenuta o facultata a svolgere e dalle quali dovrà
derivare il soddisfacimento dell'interesse sostanziale. Nell'ambito del
processo amministrativo il giudizio cautelare ha vita processuale
autonoma, ma non produce utilità sostanziali diverse o superiori rispetto
a quelle che può procurare alla parte la decisione di merito, i cui
effetti essa tende a preservare nel tempo (Cons. Giust. Amm. Sic., sez.
Giurisdiz., 6 marzo 1998, n. 122; Parti in causa: Pres. reg. Sicilia e
altro c. Gallo; Riviste: Foro Amm., 1998, 1799).
La misura cautelare ha
un'efficacia interinale fino alla decisione di merito cosicché la
sentenza di primo grado, ove di rigetto, travolge non solo l'ordinanza di
sospensione ma anche i provvedimenti successivi, che l'amministrazione
aveva adottato al fine di dare esecuzione all'ordinanza stessa
(Tar Lombardia, sez. III Milano, 31 gennaio 1997, n. 95; Parti in causa:
Assoc. temporanea impr. e altro c. Soc. M.M. infrastrutture territorio;
Riviste: Foro Amm., 1997, 2389).
L’Avvocatura dello
Stato deve agire con il consenso dell’amministrazione
rappresentata. L’Avvocatura
generale dello Stato deve agire con il consenso
dell’amministrazione rappresentata, consenso ricavabile dall’articolo
13 del Rd n. 1611/1933 e dagli articoli 9 (II comma), 12 e 14 della legge
n. 103/79. La I sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza
22 febbraio 1990 n. 1308, ha affermato che “l’iniziativa
giudiziaria dell’Avvocatura dello stato richiede il consenso
dell’Amministrazione rappresentata, come chiaramente si desume
dall’articolo 12 della legge 3 aprile 1979 n. 103, secondo cui “le
divergenze che insorgono tra il competente ufficio dell’Avvocatura dello
Stato e le amministrazioni interessate, circa la instaurazione di un
giudizio o la resistenza del medesimo, sono risolte dal ministro
competente con determinazione non delegabile”...Quando, perciò,
l’Avvocatura dello Stato assume un’iniziativa giudiziaria in ordine
alla stessa vi è il consenso dell’Amministrazione interessata
(che ha impedito l’insorgere di una “divergenza”) ovvero se
“divergenza” vi è stata , essa è stata risolta nel senso dell’
“iniziativa” con la “determinazione” prevista dal trascritto
articolo 12”.
Iscrizione all’Albo: la
responsabilità civilistica del Consiglio dell’Ordine “L’illegittimo
rifiuto della domanda di iscrizione all’albo professionale comporta la
responsabilità del Consiglio dell’Ordine per i danni subiti dal
professionista a seguito della mancata iscrizione” (Trib. Roma, 3
febbraio 1994, in Gius, 1994, fasc. 8, 221). Questa sentenza è stata
confermata dalla Suprema Corte: “L'illegittimo rifiuto di iscrizione
ad un albo professionale opposto dal competente consiglio provinciale
dell'ordine è lesivo "ab origine" del diritto soggettivo ad
ottenere la richiesta iscrizione, e costituisce un fatto illecito
potenzialmente produttivo di un danno ingiusto, tale da legittimare
l'esperimento di un'azione risarcitoria dinanzi all'Ago, indipendente
dalla eventualità che l'interessato possa ottenere dal competente ordine
professionale sovraordinato una pronuncia di annullamento dell'illegittimo
rifiuto opposto, nonché un'ulteriore statuizione del giudice
amministrativo in relazione all'eventuale inottemperanza alla decisione di
annullamento. (Fattispecie in tema di illegittimo rifiuto di iscrizione
all'albo degli ingegneri avverso il quale il richiedente aveva, dapprima,
proposto vittorioso ricorso al consiglio nazionale dell'ordine e,
successivamente, a seguito di inosservanza alla decisione di tale organo
da parte del consiglio provinciale, instaurato giudizio di ottemperanza ex
art. 27, n. 4, del T.U. sul Consiglio di Stato dinanzi al Tar. La S.C.,
nel confermare la decisione del giudice di merito che aveva accolto
l'istanza risarcitoria conseguentemente coltivata dall'ingegnere, ha
affermato il principio di diritto di cui in massima) (Cassazione
civile, Sez. I, sent. n. 85 dell’8 gennaio 1999; Part: Ordine degli
ingegneri della Provincia di Roma c. Andriani).
La nota sentenza n.
500/1999 delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione (sul
danno ingiusto provocato da un atto della Pubblica Amministrazione) ha
allargato la responsabilità della pubblica amministrazione. Gli Ordini
professionali fanno parte della pubblica amministrazione: “Sono
assoggettati al controllo della Corte dei conti gli ordini e collegi
professionali - nella qualità di enti pubblici non economici nazionali,
di cui è menzione nell'art. 1, comma 2, del Dlgs 3 febbraio 1993 n. 29 -
in quanto ricompresi tra gli enti di diritto pubblico, a loro volta
assumibili tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 4 dell'art. 3
della legge 14 gennaio 1994 n. 20” (C. conti, sez. contr. enti, 20
luglio 1995, n. 43; Parti in causa: Ord. collegi professionali; Riviste:
Riv. Corte Conti, 1995, fasc. 5, 48; Foro Amm., 1996, 1388). Se
l’iscrizione all’Albo dovesse essere negata (o annullata) quando
avrebbe dovuto essere rilasciata (non essendovi ragioni per non
rilasciarla), il suo diniego dà titolo (all’interessato danneggiato) al
risarcimento del danno che ho subito per non aver potuto intraprendere o
continuare l’attività professionale. Ha scritto il professor Guido
Corso (www.giust.it-Rivista internet di diritto pubblico diretta dal
professor Giovanni Virga) commentando la sentenza n. 500/1999 delle
Sezioni unite civili della Cassazione: “Finisce
così una indecente immunità della pubblica amministrazione. E, quel che
è ancora più importante, viene introdotto un formidabile incentivo a
ridimensionare, sul piano normativo, i poteri di intervento e di
condizionamento delle pubbliche amministrazioni sulle attività private:
una volta che il rischio conseguente all’esercizio di tali poteri non è
più soltanto quello dell’annullamento dell’atto da parte del giudice
amministrativo, ma è quello, ben più temibile, di dover risarcire chi
avrà subito un danno dall’esercizio di quel potere. E la responsabilità,
a norma di Costituzione (art. 28 Cost.), grava non solo sulla pubblica
amministrazione, ma anche sul funzionario”.
L’assenza
ingiustificata del presidente della commissione principale
L'assenza ingiustificata
del presidente della commissione d'esami inficia i lavori della
sottocommissione da lui non presieduti (T.A.R.
Calabria, Catanzaro, 22 maggio 1997, n. 312; Parti in causa Tartaro c.
Min. giust.; Riviste Foro Amm., 1998, 559).
In base al comma 6 art.
22, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (aggiunto dall'art. 2 l. 20 aprile
1989 n. 142) le sottocommissioni per gli esami di procuratore legale sono
costituite - e possono disporre con efficacia provvedimentale - soltanto
con la presenza del presidente della commissione centrale, il quale
riveste la qualifica di presidente effettivo di tutte le sottocommissioni;
l'unicità del presidente è funzionalmente preordinata non già ad una
mera titolarità formale dei lavori delle diverse sottocommissioni ma ad
imprimere a tutte ed a ciascuna di esse la medesima regolazione
procedurale che disciplina i lavori della commissione originaria (T.A.R.
Calabria, Catanzaro, 22 maggio 1997, n. 312; Parti in causa Tartaro c.
Min. giust.; Riviste Foro Amm., 1998, 559; Rif. legislativi RDL 27
novembre 1933 n. 1578, art. 22; L 20 aprile 1989 n. 142, art. 2).
Sentenza 1855/2000
della IV sezione del Consiglio di Stato: il presidente della Commissione
principale è presidente effettivo “di tutte le sottocommissioni in
ossequio al principio della par condicio degli esaminandi”. Si
riporta un passaggio centrale di questa sentenza:
“Con
ricorso notificato il 9 settembre 1997 la dott.ssa Daniela Daniele ha
chiesto al Tar Calabria (sede di Catanzaro) l’annullamento del
provvedimento di mancata ammissione alle prove orali dell’esame di
procuratore legale per l’anno 1996, deducendo tra i motivi anche la
violazione dell’articolo 22 (comma 6) del Rdl n. 1578/1933 nella parte
in cui afferma la unicità del presidente sia rispetto alla commissione
principale sia rispetto alle sottocommissioni. Il Tar Calabria (con
la sentenza n. 178/1998) ha accolto il ricorso, che è stato
impugnato dal Ministero della Giustizia (il quale ha denunciato la
violazione e la falsa applicazione dello stesso articolo 22). Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (IV sezione) ha respinto
l’appello del Ministero della Giustizia. Si
legge nella sentenza del Consiglio di Stato:
<…L’appello è
infondato. Il thema decidendum riguarda l’interpretazione
dell’articolo 22 (comma 6), Rdl 27 novembre 1933 n. 1578, come
modificato dalla legge 20 aprile 1989 n. 142, concernente gli esami di
abilitazione all’esercizio della professione di procuratore legale, che
così dispone: "Qualora il
numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione
superi le duecentocinquanta unità, le commissioni esaminatrici possono
essere integrate, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da
emanarsi prima dell'espletamento delle prove scritte, da un numero di
membri supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri
effettivi tale da permettere, unico restando il presidente, la
suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di
componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario
aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un
numero di candidati superiore a duecentocinquanta".
Il Tribunale
amministrativo calabrese ha ritenuto che la disposizione non consenta, se
non per giustificato motivo, di cui sia data congrua e puntuale
motivazione nei verbali, la sostituzione del presidente della commissione
esaminatrice dell'esame di stato per l'abilitazione alla professione di
procuratore legale, fondando le proprie conclusioni su un duplice ordine
di rilievi: a) la lettera della. legge sopra trascritta, che specifica
“unico restando il presidente", anche quando siano costituite
sottocommissioni; b) 1'esigenza di salvaguardare la par condicio
degli esaminandi attraverso la permanenza di un soggetto
particolarmente qualificato nel contesto di tutte le sottocommissioni.
Nel caso di specie è,
per contro, avvenuto che il presidente ha delegato in modo ampio e
permanente ai vicepresidenti delle varie sottocommissioni la
partecipazione alle relative sedute, di fatto alterando l'unico elemento
di sicura conformità dei giudizi, senza che fosse evidenziata una
specifica esigenza di sostituzione.
L'appello
dell'Amministrazione tende a una esegesi finalistica della norma in esame,
sostenendo che la ratio sottostante la disposizione preordina
l'articolazione in sottocommissioni per consentire una maggiore rapidità
delle operazioni d'esame, che risulterebbero necessariamente appesantite
se a presiedere i lavori fosse unico soggetto.
Osserva la Sezione che,
pur rispondendo la norma suindicata a un'istanza di accelerazione delle
operazioni d'esame, la stessa non può comunque essere interpretata al di
fuori del chiaro significato letterale e logico delle espressioni in essa
contenute. Ora è non dubbio che la norma si è preoccupata di mantenere
l'unicità della figura del presidente, pur in presenza di
sottocommissioni. La formulazione letterale della norma è sostanzialmente
univoca e non lascia spazio a interpretazioni finalizzate a superarne il
dato formale.
Infatti, se è pur vero
che la finalità di accelerare le operazioni d'esame risponde a
un'esigenza di speditezza e economicità dell'azione amministrativa, è
altresì incontestabile che, in presenza di una attività di giudizio di
particolare rilievo e, per definizione, soggetta al principio della par
condicio, le modalità di svolgimento di dette
operazioni vanno comunque articolate in relazione al precetto normativo
così da impedire che la predetta finalità, per quanto genericamente
preordinata all'interesse pubblico di celerità dell'attività
amministrativa, finisca per fare premio sull’interesse pubblico primario
e specifico così come presidiato dal precetto stesso. In sintesi,
l'interpretazione finalistica proposta dall'Amministrazione non trova
adeguato riscontro nella fonte normativa invocata”.
In ossequio al principio
della par condicio dei concorrenti, allorquando la commissione
esaminatrice per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato è
articolata, in ragione del numero dei candidati, in sottocommissioni, solo
al presidente della commissione medesima, spetta l’effettiva presidenza
di tutte le sottocommissioni (Cons.
Stato, sentenza n. 1855/2000; riviste: Guida al Diritto n. 17/2000).
La sottocommissioni nelle
quali si suddivide la originaria commissione giudicatrice designata per
l'esame di abilitazione alla professione di avvocato devono
necessariamente essere presiedute dall'unico presidente (nella specie, il
collegio ha ritenuto illegittima la delega generalizzata conferita dal
presidente ai vicepresidenti delle varie sottocommissioni) in ossequio al
principio della par condicio degli esaminandi (Cons.
Stato, Sez. IV, 31 marzo 2000, n. 1855; Parti in causa Min. giust. c.
Daniele; Riviste Foro It., 2000, III, 243).
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