Bando di esame per l'anno 2001 per l'iscrizione negli albi
degli avvocati
presso le varie sedi di corti di appello
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, del
13 luglio 2001, n.55)
Il Ministro
Visti il regio decreto – legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio
1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato; il regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37 contenente le norme integrative e di attuazione
del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, recante modificazioni
all'ordinamento forense; il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n.
261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la
partecipazione agli esami forensi, come da ultimo modificata dal D.P.C.M. 21
dicembre 1990, art. 2 – lettera b); l'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n.
406, la legge 27 giugno 1988, n. 242; la legge 20 aprile 1989, n. 142; il D.P.R.
10 aprile 1990 n. 101; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla
soppressione dell'albo dei procuratori legali e a norme in materia di esercizio
della professione forense;
Visto il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 contenente le norme di attuazione dello
statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della
lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari, nonché l'art. 25, D.Lgs. 9
settembre 1997 n. 354, che istituisce la sezione distaccata in Bolzano della
Corte di Appello di Trento;
Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di Avvocato presso le
sedi delle Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari,
Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze Genova, L'Aquila, Lecce,
Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma,
Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di
Bolzano della Corte di Appello di Trento per l'anno 2001;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;
Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;
Decreta
Articolo 1
E' indetta per l'anno 2001 una sessione di esami per l'iscrizione negli albi
degli Avvocati presso le sedi di Corti di Appello di Ancona, Bari, Bologna,
Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze,
Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza,
Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la
Sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento.
Articolo 2
L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.
1.Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal
Ministero della Giustizia ed hanno per oggetto:
la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia
regolata dal codice civile;
la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia
regolata dal codice penale;
la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto
sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta
dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto
amministrativo.
2.Le prove orali consistono:
nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi
questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale,
scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale,
diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto
amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto
processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;
nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e
doveri dell'avvocato.
Articolo 3
Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore nove
antimeridiane nei giorni seguenti;
11 dicembre 2001: parere motivato su questione in materia civile;
12 dicembre 2001: parere motivato su questione in materia penale;
13 dicembre 2001: atto giudiziario su quesito proposto, in materia di diritto
privato, di diritto penale e di diritto amministrativo.
Articolo 4
La domanda di ammissione agli esami di cui all'art. 1, redatta su carta da
bollo, dovrà essere presentata, entro il 12 novembre 2001, alla Corte di
Appello competente.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal
fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Nelle domande dovranno essere indicate le cinque materie scelte tra quelle
indicate nel precedente art. 2, n. 3-a).
Le domande stesse dovranno essere corredate dai seguenti documenti conformi alle
prescrizioni delle leggi sul bollo
diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso
ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica
attestante l'avvenuto conseguimento della laurea;
certificato di compimento della pratica prescritta, ai sensi del combinato
disposto dell'art. 10 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 e degli artt. 9 e 11 del
D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101;
ricevuta della tassa di lire 25.000 per l'ammissione agli esami versata
direttamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o ad una
agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per il tributo, la
voce 729/T, per quanto concerne il “Codice dell'Ufficio” specificata nel
Decreto Ministeriale 17 dicembre 1998, – Ministero delle Finanze –
pubblicato sulla G.U. n. 209, supplemento ordinario alla G.U. n. 301 del 28
dicembre 1998 Serie Generale.
I candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande, ma non oltre i venti giorni precedenti a
quello fissato per l'inizio delle prove scritte, il certificato di cui al n. 4
lett. b) del presente articolo.
Il termine perentorio di cui sopra sarà da considerarsi osservato solo se il
certificato perverrà (e non sarà meramente spedito) alle Corti di Appello
entro il termine stesso. Ciò al fine di consentire alle commissioni il rispetto
del termine previsto dall'art. 17 R.D. 22.1.1934 n. 37.
Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art.18, comma secondo, del
R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 debbono presentare, in luogo del documento di
cui al n. 4 lett. b) del presente articolo un certificato dell'Amministrazione
presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.
Per coloro che abbiano ricoperto la carica di vice pretore onorario, per i vice
procuratori onorari e per i giudici onorari di tribunali, nel certificato
saranno indicate le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari
trattati.
I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all'art. 1 lettera a) D.P.R.
20 ottobre 1998, n. 403 (autocertificazione) limitatamente alla certificazione
del conseguimento della laurea in giurisprudenza.
Articolo 5
I cittadini della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la lingua tedesca
nelle prove dell'esame per l'iscrizione negli albi degli Avvocati che si
terranno presso la Sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di
Trento.
Articolo 6
Ciascun commissario dispone di dieci punti di merito per ogni prova scritta e
per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al
candidato.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, nelle tre
prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio
non inferiore a 30 punti per almeno due prove.
Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le
prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti
per almeno cinque prove.
Articolo 7
I candidati portatori di handicap debbono indicare nella domanda l'ausilio
necessario in relazione all'handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi
aggiuntivi.
Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell'art. 20 della
legge 5.2.1992, n. 104.
Articolo 8
Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le Commissioni
esaminatrici.
Avvertenza: Ulteriori informazioni per quanto riguarda il “Codice
dell'Ufficio” possono essere assunte c/o la Corte di Appello competente