"Adeguamento delle
norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di
leva, a norma dell'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n.
662"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1998
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23
dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'articolo 1, commi 106 e 107,
recante delega al Governo per l'adeguamento delle norme in materia di
ritardi, rinvii e dispense per il servizio di leva;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31
ottobre 1997;
Sentite le rappresentanze
del personale;
Acquisito il parere del
Consiglio superiore delle Forze armate;
Acquisiti i pareri delle
competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;
Sulla proposta del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, della pubblica istruzione e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dei trasporti
e della navigazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Formazione dei contingenti e
disponibilita'
1. I cittadini italiani maschi
sono chiamati alla leva nel trimestre in cui compiono il diciottesimo anno
di eta' e comunque non prima del raggiungimento della maggiore eta'; si
intende per primo trimestre il periodo gennaio-marzo, per secondo
trimestre il periodo aprile-giugno, per terzo trimestre il periodo
luglio-settembre, per quarto trimestre il periodo ottobre-dicembre.
2. I cittadini dichiarati
idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre
successivo al trimestre in cui e' stata effettuata la visita e, comunque,
non oltre il successivo trimestre in relazione alle esigenze funzionali
delle Forze armate determinate nel quadro di una gestione unitaria delle
risorse. Decorso inutilmente tale periodo il cittadino ha diritto alla
dispensa.
3. Per coloro che
chiedono di prestare servizio in qualita' di ausiliari di leva, il periodo
di cui al comma 2 entro il quale deve iniziare il servizio di leva degli
aspiranti ausiliari non prescelti, decorre dalla data in cui viene
comunicata la relativa determinazione ai competenti uffici.
4. I cittadini che
usufruiscono del beneficio del ritardo per motivi di studio sono chiamati
alla visita di leva e assegnati agli enti secondo quanto indicato nei
successivi articoli.
5. Le norme del presente
decreto valgono anche per gli obiettori di coscienza. Il periodo di nove
mesi complessivi previsto come limite massimo per l'impiego si applica
anche agli obiettori di coscienza a partire dall'anno 2000. Tale termine
comprende anche il periodo necessario per il riconoscimento della
posizione di obiettore di coscienza ai sensi della legge 15 dicembre 1972,
n. 772.
Art. 2.
Ritardo per motivi di studio dei
cittadini che frequentano le scuole medie superiori
1. In tempo di pace, possono
chiedere il ritardo dell'adempimento dagli obblighi di leva i cittadini di
cui all'articolo 1 che frequentano l'ultimo triennio del corso
d'istruzione secondaria superiore presso istituti statali o legalmente
riconosciuti, indipendentemente dalla durata del corso.
2. Il ritardo previsto
dal comma 1 puo' essere concesso ai cittadini che non hanno ancora
compiuto il ventiduesimo anno di eta' e, comunque, per non piu' di tre
volte.
3. I cittadini che hanno
ottenuto tutti i ritardi previsti dal comma 2 non possono fruire dei
ritardi di cui all'articolo 3.
4. La domanda di ritardo,
per motivi di studio, degli studenti di istituti di istruzione superiore
di cui al presente articolo deve essere presentata, corredata di
certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola o certificazione
sostitutiva per i privatisti iscritti a sostenere l'esame di idoneita' o
di Stato conclusivi dei corsi di scuola secondaria superiore o di
abilitazione presso gli istituti di cui al comma 1, entro il 30 settembre
dell'anno scolastico per il quale si richiede il beneficio, fatti salvi i
cittadini nati nell'ultimo trimestre dell'anno i quali possono presentare
domanda anche in sede di chiamata alla leva; il ritardo viene concesso con
decorrenza immediata e fino al 30 settembre dell'anno successivo.
5. Tutti coloro che
presentano domanda di ritardo per motivi di studio, ai sensi del comma 4,
sono sottoposti alla visita di leva nel trimestre successivo a quello in
cui e' terminato il beneficio del ritardo; i cittadini risultati idonei
iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in
cui e' stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il successivo
trimestre in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata.
6. Gli studenti iscritti
all'ultimo anno del corso di studi di cui al comma 1, hanno facolta' di
richiedere, al momento della presentazione della domanda di cui al comma
4, di essere chiamati a sostenere la visita di leva nel corso del primo
trimestre dell'anno solare in cui termina il beneficio del ritardo e di
iniziare il servizio di leva nel corso dell'ultimo trimestre dello stesso
anno; per i cittadini che ne beneficiano, resta comunque salvo il diritto
di richiedere la concessione di ulteriori ritardi, ferme restando le
condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 3.
Ritardo per motivi di studio degli
studenti universitari
1. In tempo di pace, possono
fruire del beneficio del ritardo dell'adempimento dagli obblighi di leva i
cittadini che frequentano corsi di istruzione universitaria di diploma o
di laurea presso universita' statali o legalmente riconosciute:
a) fino al compimento del venticinquesimo anno di eta', per i corsi aventi
la durata di tre anni;
b) fino al compimento del ventiseiesimo anno di eta', per i corsi aventi
la durata di quattro anni;
c) fino al compimento del ventisettesimo anno di eta', per i corsi aventi
la durata di cinque anni;
d) fino al compimento del ventottesimo anno di eta', per i corsi aventi
una durata maggiore di cinque anni.
2. Per ottenere il
beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il cittadino deve
dimostrare:
a) per la prima richiesta di ritardo, di essere iscritto a un corso di
istruzione universitaria di diploma e di laurea presso universita' statali
o legalmente riconosciute;
b) per la seconda richiesta, di aver sostenuto con esito positivo un esame
previsto dal piano di studio;
c) per la terza richiesta, di aver sostenuto con esito positivo tre esami
previsti dal piano di studio del primo e del secondo anno;
d) per la quarta richiesta, di aver sostenuto con esito positivo sei
esami, previsti dal piano di studio del primo, secondo e terzo anno;
e) per la quinta richiesta e le successive, aver sostenuto ulteriori tre
esami per anno rispetto alla quarta richiesta.
3. Possono altresi'
chiedere il ritardo dell'adempimento dagli obblighi di leva, fino al
compimento del ventinovesimo anno di eta', i cittadini in possesso del
diploma di laurea, iscritti ad un corso di specializzazione, di
perfezionamento o di dottorato di ricerca, nonche' a scuole ad ordinamento
speciale post-laurea, attivati od istituiti presso universita' statali o
legalmente riconosciute. Ai fini della concessione del beneficio il
cittadino deve dimostrare la frequenza ai predetti corsi ed il superamento
di eventuali esami stabiliti dal piano di studio o dal programma
formativo.
4. I limiti di eta' ed i
requisiti da possedere per ottenere il beneficio di cui ai commi 1, 2 e 3
possono essere modificati, con decreto del Ministro della difesa di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, a seguito dell'entrata in vigore dei decreti concernenti i
criteri generali degli ordinamenti degli studi universitari di cui
all'articolo 17, commi 95 e 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. Gli studenti
universitari che hanno titolo a presentare richiesta di ritardo, esclusa
la prima, e non la presentano, hanno diritto, al di fuori dei periodi di
addestramento, alla concessione di quattro periodi di assenza dal servizio
per la durata di otto giorni, al fine di completare la preparazione e
sostenere gli esami. Per le prove di esame non superate, detti periodi non
sono computati ai fini del compimento del servizio.
6. Gli studenti
universitari che non hanno piu' titolo al ritardo e che debbono sostenere
non piu' di quattro esami di profitto e l'esame di laurea o di diploma per
completare gli studi universitari, sono avviati al servizio, su richiesta,
presso un ente ubicato nel comune ove ha sede l'universita' o in un comune
limitrofo. Gli stessi studenti possono usufruire di quattro periodi di
assenza dal servizio della durata di otto giorni per sostenere gli esami
di profitto, nonche' di due giorni per sostenere l'esame di laurea o di
diploma universitario, che non sono computati ai fini del compimento del
servizio qualora tali prove di esame abbiano esito negativo.
7. Coloro che presentano
domanda di ritardo per motivi di studio sono sottoposti alla visita di
leva nel trimestre successivo a quello in cui termina il beneficio del
ritardo; i cittadini risultati idonei iniziano il servizio di leva nel
semestre successivo al trimestre in cui e' stata effettuata la visita e,
comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze
funzionali di Forza armata.
8. Le domande di ritardo
per motivi di studio devono essere presentate:
a) non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si
intende usufruire del ritardo dagli studenti iscritti al primo anno e
devono essere corredate dal certificato di iscrizione ovvero da
dichiarazione temporaneamente sostitutiva di essere in attesa di
iscrizione con esibizione, entro il 31 dicembre successivo, del
certificato di iscrizione;
b) non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si
intende usufruire del ritardo dagli studenti iscritti agli anni successivi
e devono essere corredate dal certificato comprovante gli esami sostenuti
rilasciato dall'universita' o da una dichiarazione temporaneamente
sostitutiva cui dovra' seguire, entro il 31 gennaio successivo, la
certificazione dovuta.
9. Nei limiti di cui al
comma 1 beneficiano del rinvio per motivi di studio, alle medesime
condizioni degli studenti universitari, i cittadini che, dopo aver
conseguito il diploma universitario, accedano ad un corso di laurea.
Art. 4.
Rinuncia al beneficio del ritardo
per motivi di studio
1. I cittadini che hanno ottenuto
il beneficio del ritardo per motivi di studio possono, in qualunque
momento, rinunciare a detto beneficio presentando apposita dichiarazione;
detti cittadini sono chiamati alla visita di leva nel trimestre successivo
a quello in cui hanno presentato domanda di rinuncia e se risultati idonei
iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in
cui e' stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre
successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata.
Art. 5.
Ritardo per motivi di studio
all'estero
1. Ai cittadini che frequentano
corsi di istruzione media superiore o universitaria nei Paesi dell'Unione
europea o che frequentano, al di fuori di questi, corsi i cui titoli di
studio finali sono considerati equipollenti dallo Stato italiano, si
applicano i benefici previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3
e 4 del presente decreto.
2. I cittadini che
intendano frequentare o che frequentano al di fuori dell'Unione europea
corsi al termine dei quali non e' rilasciato un titolo di studio, aventi
il requisito di cui al comma 1, devono chiedere al competente ufficio di
leva del distretto militare o della capitaneria di porto l'autorizzazione
a soggiornare all'estero per motivi di studio.
Art. 6.
Presentazione delle domande di
ritardo e dell'apposita documentazione
1. I cittadini che
intendono usufruire del ritardo degli obblighi di leva per motivi di
studio sono tenuti, entro e non oltre i termini indicati nei precedenti
articoli, a presentare domanda all'ufficio leva del distretto militare o
della capitaneria di porto competente, corredata della documentazione di
cui agli articoli 2 e 3, rilasciata in carta semplice ed esente da bollo,
ovvero ad inviarla a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 7.
Dispensa dalla ferma di leva
1. In tempo di pace, conseguono
la dispensa dalla ferma di leva i cittadini che si trovano in una delle
seguenti condizioni:
a) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con
fratelli minorenni a carico;
b) arruolato, con prole;
c) figlio, unico maggiorenne e convivente, di genitore portatore di
handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da
mutilazione o invalidita' analoghe a quelle per le quali e' previsto
l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1981, n. 834;
d) primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto
da infermita' permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare
la sua abituale attivita' lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di
madre vedova o nubile, purche', in tutti i casi, a causa della partenza
alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di
sussistenza;
e) unico fratello convivente di portatore di handicap o affetto da grave
patologia, non autosufficiente;
f) vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o
come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della liberta'
personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un
periodo di almeno sessanta giorni;
g) fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio
militare.
2. In occasione della
chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa puo',
verificandosi circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in
aggiunta a quelli elencati nel comma 1 del presente articolo, altri titoli
di dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di
bisogno della famiglia. Qualora il gettito dei singoli contingenti non sia
sufficiente ad assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro
della difesa puo' non inserire nei manifesti di chiamata alla leva alcuni
dei titoli elencati al comma 1.
3. Qualora si prevedano
eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione, possono altresi'
essere dispensati dal servizio di leva i cittadini che si trovano, in
ordine di priorita' decrescente, in una delle seguenti condizioni:
a) difficolta' economiche o familiari ovvero particolari responsabilita'
lavorative;
b) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o di
attivita' economica da almeno due anni ovvero di impresa o attivita'
economica avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di
incentivazione all'imprenditorialita' giovanile e al lavoro autonomo,
sempreche' con la partenza dell'interessato vengano a mancare i
presupposti fondamentali per la funzionalita' tecnico-amministrativa
dell'azienda o della attivita';
c) minor indice di idoneita' somatico-funzionale o psico-attitudinale
attribuito in sede di visita di leva;
d) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o
internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali.
4. Le condizioni di cui
alle lettere a), b) e d) del comma 3 sono determinate con decreto del
Ministro della difesa.
5. In occasione della
chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla
base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita,
indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi
obiettivi di cui tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei
necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei
titoli previsti dai commi 1 e 3. I livelli di reddito indicati in tale
decreto devono essere computati su base familiare, considerando il reddito
complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei
componenti la famiglia stessa.
6. L'elenco nominativo
dei dispensati, ai sensi del presente articolo, deve essere esposto
annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli
uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da
questi trasmesso ai comuni di residenza dei dispensati per l'affissione
agli albi comunali.
7. Il Ministro della
difesa indica, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i
criteri per la individuazione degli arruolati che, in caso di esubero,
possono essere dispensati dal servizio di leva.
8. Il Ministro della
difesa adotta provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni
in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni,
dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in
tempo utile, di fatto riconducibili a quelle previste al comma 3.
Art. 8.
Presentazione della documentazione per la dispensa dalla ferma di leva
1. I cittadini che si
trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7 presentano documentata
domanda di dispensa al distretto militare o alla capitaneria di porto,
ovvero provvedono ad inviarla tramite raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il trimestre in cui sono sottoposti alla visita di leva
o, per situazioni sopravvenute, fino al giorno precedente
l'incorporazione.
2. Il distretto militare
o la capitaneria di porto curano l'istruttoria della pratica e trasmettono
al consiglio di leva competente per territorio la documentazione per la
decisione nel merito delle dispense di cui all'articolo 7, comma 1. La
documentazione relativa alle dispense di cui all'articolo 7, comma 3, deve
invece essere inviata per la decisione nel merito alla Direzione generale
della leva del Ministero della difesa; quest'ultima e' competente anche
sui ricorsi avverso le decisioni dei consigli di leva.
Art. 9.
Dispensa per i cittadini residenti
all'estero
1. I residenti
all'estero, espatriati prima del compimento del diciottesimo anno di eta',
sono arruolati d'ufficio senza visita e dispensati in tempo di pace dal
presentarsi alle armi, fino a che duri la loro residenza all'estero.
2. Analoghi provvedimenti
si applicano in tempo di pace, fino a che duri la residenza all'estero, a
coloro che espatriano, per motivi di lavoro o familiari, entro il
compimento del ventiquattresimo anno di eta'.
Il cittadino
interessato presenta, tramite l'autorita' diplomatica o consolare
italiana del luogo di residenza, apposita istanza documentata entro la
data di compimento delle eta' indicate ai commi 1 e 2 del presente
articolo.
In caso di
mobilitazione, gli arruolati di cui ai commi 1 e 2 sono obbligati a
presentarsi, con quelle eccezioni che verranno stabilite, in relazione
alla possibilita' che essi avranno di rimpatriare in tempo utile.
Art. 10.
Rimpatrio definitivo dei residenti all'estero
1. I cittadini, dispensati dal
presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 9, rimpatriati prima del
compimento del ventisettesimo anno di eta', sono obbligati a presentarsi
alla visita di leva entro il trimestre successivo a quello in cui sono
rimpatriati; i cittadini risultati idonei alla visita di leva iniziano il
servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui e' stata
effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in
relazione alle esigenze funzionali di Forza armata.
2. I cittadini,
dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 9, rimpatriati
o residenti all'estero dopo il raggiungimento dell'eta' indicata al comma
1, sono dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di
rispondere alle eventuali chiamate della loro classe.
3. I cittadini,
dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 9, in possesso
anche della cittadinanza di uno Stato estero, sono dispensati dal compiere
la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate
della loro classe, se dimostrano di aver prestato nelle Forze armate dello
Stato estero un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a
sei mesi, fatto salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni
stipulate con lo Stato.
Art. 11.
Informazione ai cittadini
1. Il Ministero della difesa
predispone un opuscolo informativo sul servizio di leva che comprende
anche l'elenco dei casi di rinvio, ritardo e dispensa, da inviare ai
cittadini italiani maschi nel trimestre precedente a quello in cui
compiono il diciottesimo anno di eta'.
Art. 12.
Abrogazione di norme e regime
transitorio
1. Il secondo comma dell'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e
successive modificazioni e' cosi' sostituito: "Fermo restando quanto
previsto al numero 13) del precedente comma, la Marina militare forma i
propri contingenti in misura proporzionale alla consistenza dei militari
di leva autorizzati annualmente con legge di bilancio attingendo
prioritariamente alle regioni Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna, Puglia,
Calabria e Sicilia ed iniziando dagli iscritti piu' anziani di ciascun
mese di ogni trimestre di chiamata; per soddisfare le esigenze delle
capitanerie di porto possono essere chiamati alla leva anche i cittadini
residenti nei comuni costieri di regioni diverse da quelle precedentemente
elencate.".
2. Sono abrogate le
disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare:
a) gli articoli 61, primo comma, lettera c); 86-bis, primo comma;
99; 100 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) gli articoli 2, primo comma; 3, primo comma; 19; 20; 21, secondo comma;
22; 25 e 27 della legge 31 maggio 1975, n. 191.
3. In via transitoria,
agli studenti universitari gia' immatricolati alla data del 1° novembre
1998 continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 19 della legge
31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni.
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Le presenti norme, salvo quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1 e
al comma 2 del presente articolo, entrano in vigore il 31 dicembre 1998.
2. Le norme di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 3 del presente decreto, si applicano
esclusivamente nei confronti degli studenti universitari che si
immatricolano a decorrere dall'anno accademico 1998-1999.
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