Il libretto
di pratica
è diviso in tre parti
A - La
prima riguarda le udienze alle quali il praticante assiste.
Il praticante dovrà, sotto diretto ed immediato
controllo dell’Avvocato presso il cui studio esercita la pratica,
annotare le udienze alle quali ha assistito, con la indicazione della
data, dell’Autorità Giudiziaria del numero di ruolo dei processi, delle
parti, nonché dell'attività espletata all’udienza (si consigliano per
il civile attività istruttorie).
L’assistenza
alle udienze non potrà essere inferiore a venti per ogni semestre.
Il termine “Udienza”
di cui all’art. 6 DPR 101/1990 non è di chiaro significato.La norma di cui all’art.
6 deve essere pertanto interpretata mediante l’esame delle statuizioni
di cui all’art. 1 D.P.R. cit. Tale articolo infatti
ribadisce il principio generale al quale si ispira la riforma legislativa
del regolamento della pratica: la pratica forense deve essere svolta con
assiduità. Riteniamo, quindi, non sufficienti ai fini della pratica l’assistenza
ad udienze tenutesi in uno stesso giorno o in pochi giorni.
Conseguentemente sì
ritiene utile che il praticante assista alla trattazione di un certo
numero di cause (i cui estremi dovranno essere riportati sul libretto
della pratica) dinanzi ai Giudici diversi con udienze che possono essere
ripartite fra la Pretura (...), il Tribunale e la Corte di Appello, il TAR e le
Commissioni Tributarie, con menzione a verbale.
Le udienze potranno
essere civili oppure penali, ma non di mero rinvio.
3- Le cause trattate
nelle udienze di cui sopra dovranno essere preferibilmente relative ai
procedimenti nei quali è difensore l’Avvocato nel cui studio il
praticante esercita la pratica.
Qualora si tratti di
udienze in materia diversa da quelle trattate nello studio del dominus,
questi può delegare un collega che coltivi tali materie ad
accompagnare il praticante alle udienze e ad asseverare con dichiarazione
scritta l’avvenuta assistenza del praticante stesso.
In ogni caso è
espressamente previsto (al 20 comma dell’art. 6 D. P. R. citato) che l’Avvocato
deve vigilare sulla pratica e deve attestare la veridicità delle
annotazioni effettuate dal praticante, fermo restando che il Consiglio
dell’Ordine vigila sullo svolgimento della pratica in via autonoma.
ATTENZIONE.
La presenza all’udienza del pratìcante
non abilitato non può assolutamente estendersi alla rappresentanza e
difesa della parte, né alla sostituzione di un avvocato (fatti che
costituiscono infrazione disciplinari ed integrano gli estremi del reato
di esercizio abusivo della professione forense).
B - La
seconda parte del libretto riguarda gli atti processuali o stragiudiziali
più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il praticante ha
partecipato con la indicazione del loro oggetto.
C - La
terza parte riguarda infine le questioni giuridiche di maggiore interesse
alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato.
ESIBIZIONE
SEMESTRALE DEL LIBRETTO.
Il libretto
dovrà essere esibito al Consiglio dell’Ordine al termine di ogni
semestre di pratica.
Prima della esibizione,
il libretto dovrà essere controfirmato (per attestazione di veridicità
delle annotazioni in esso contenute) dall’avvocato presso il cui studio
viene svolta la pratica.
NOTA
BENE
A - Qualora il praticante
intenda trasferirsi in uno studio diverso da quello dichiarato all’atto
della domanda deve comunicarlo al Consiglio dell’ Ordine.
ATTENZIONE: mancando la
preventiva comunicazione al Consiglio, il periodo di pratica non è
riconosciuto ai fini del compimento della pratica medesima e del
rilascio del relativo certificato (art. 5 ultimo Comma, DPR
citato).