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Informazioni sul libretto di pratica

primo anno di pratica
secondo anno di pratica
iscrizione al Consiglio dell'Ordine
per le domande e risposte frequenti in tema di iscrizione all'esame

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Il libretto di pratica è diviso in tre parti
A - La prima riguarda le udienze alle quali il praticante assiste.

Il praticante dovrà, sotto diretto ed immediato controllo dell’Avvocato presso il cui studio esercita la pratica, annotare le udienze alle quali ha assistito, con la indicazione della data, dell’Autorità Giudiziaria del numero di ruolo dei processi, delle parti, nonché dell'attività espletata all’udienza (si consigliano per il civile attività istruttorie).

L’assistenza alle udienze non potrà essere inferiore a venti per ogni semestre.

Il termine “Udienza” di cui all’art. 6 DPR 101/1990 non è di chiaro significato.La norma di cui all’art. 6 deve essere pertanto interpretata mediante l’esame delle statuizioni di cui all’art. 1 D.P.R. cit. Tale articolo infatti ribadisce il principio generale al quale si ispira la riforma legislativa del regolamento della pratica: la pratica forense deve essere svolta con assiduità. Riteniamo, quindi, non sufficienti ai fini della pratica l’assistenza ad udienze tenutesi in uno stesso giorno o in pochi giorni.

Conseguentemente sì ritiene utile che il praticante assista alla trattazione di un certo numero di cause (i cui estremi dovranno essere riportati sul libretto della pratica) dinanzi ai Giudici diversi con udienze che possono essere ripartite fra la Pretura (...), il Tribunale e la Corte di Appello, il TAR e le Commissioni Tributarie, con menzione a verbale.

Le udienze potranno essere civili oppure penali, ma non di mero rinvio.

3- Le cause trattate nelle udienze di cui sopra dovranno essere preferibilmente relative ai procedimenti nei quali è difensore l’Avvocato nel cui studio il praticante esercita la pratica.

Qualora si tratti di udienze in materia diversa da quelle trattate nello studio del dominus, questi può delegare un collega che coltivi tali materie ad accompagnare il praticante alle udienze e ad asseverare con dichiarazione scritta l’avvenuta assistenza del praticante stesso.

In ogni caso è espressamente previsto (al 20 comma dell’art. 6 D. P. R. citato) che l’Avvocato deve vigilare sulla pratica e deve attestare la veridicità delle annotazioni effettuate dal praticante, fermo restando che il Consiglio dell’Ordine vigila sullo svolgimento della pratica in via autonoma.
ATTENZIONE. La presenza all’udienza del pratìcante non abilitato non può assolutamente estendersi alla rappresentanza e difesa della parte, né alla sostituzione di un avvocato (fatti che costituiscono infrazione disciplinari ed integrano gli estremi del reato di esercizio abusivo della professione forense).

B - La seconda parte del libretto riguarda gli atti processuali o stragiudiziali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il praticante ha partecipato con la indicazione del loro oggetto.

C - La terza parte riguarda infine le questioni giuridiche di maggiore interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato.

ESIBIZIONE SEMESTRALE DEL LIBRETTO.

Il libretto dovrà essere esibito al Consiglio dell’Ordine al termine di ogni semestre di pratica.

Prima della esibizione, il libretto dovrà essere controfirmato (per attestazione di veridicità delle annotazioni in esso contenute) dall’avvocato presso il cui studio viene svolta la pratica.

NOTA BENE
A - Qualora il praticante intenda trasferirsi in uno studio diverso da quello dichiarato all’atto della domanda deve comunicarlo al Consiglio dell’ Ordine.

ATTENZIONE: mancando la preventiva comunicazione al Consiglio, il periodo di pratica non è riconosciuto ai fini del compimento della pratica medesima e del rilascio del relativo certificato (art. 5 ultimo Comma, DPR citato).

Primo anno di pratica
Secondo anno di pratica
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