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Primo anno di pratica

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il libretto di pratica
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Dopo l’iscrizione, il praticante, dovrà recarsi presso il Consiglio dell’Ordine per ritirare il libretto di pratica. La pratica del primo anno può essere svolta in due modi:

a) Frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall’art. 1, comma 3, del d.p.r. 101/1990.

In tale ipotesi il praticante all’atto dell'iscrizione deve dichiarare nella sua domanda che intende frequentare un corso post-universitario ed indicato specificatamente. Deve altresì allegare, in sostituzione della dichiarazione dell’ avvocato, una certificazione rilasciata dall’Università, attestante la sua iscrizione al corso post-universitario di pratica forense. Al termine del corso il Direttore dovrà attestare l’avvenuta frequenza.

ATTENZIONE: La frequenza del corso post-universitario è sostitutiva della frequenza dello studio dell’avvocato solamente per un anno di pratica. Per gli anni successivi è comunque obbligatoria la frequenza dello studio di un avvocato.

ATTENZIONE: la frequenza di scuole di formazione professionale di cui all’art. 3 D.P.R. 101/1990 è solamente integrativa della pratica forense.

A tale proposito si fa presente che l’iscrizione a corsi post-universitari sostitutivi della frequenza dello studio del procuratore, impone al praticante di soggiacere ad eventuali ulteriori e diverse regolamentazioni specifiche dcl singolo corso (che dovranno essere osservate rigorosamente dal praticante per l’ottenimento dell’attestato di frequenza).

b) Frequenza dello studio di un avvocato.

All’atto della sua iscrizione di praticante procuratore non abilitato riceverà dal Consiglio dell’Ordine un libretto, previamente numerato e vidimato dal presidente (art. 6 DPR 101/1990).

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A - La prima riguarda le udienze alle quali il praticante assiste.

1 - Com'è previsto dal citato art. 6, il praticante dovrà, sotto diretto ed immediato controllo dell’Avvocato presso il cui studio esercita la pratica, annotare le udienze alle quali ha assistito, con la indicazione della data, dell’Autorità Giudiziaria del numero di ruolo dei processi, delle parti, nonché dell'attività espletata all’udienza (si consigliano per il civile attività istruttorie).

2 - L’assistenza alle udienze non potrà essere inferiore a venti per ogni semestre.

Il termine “Udienza” di cui all’art. 6 DPR 101/1990 non è di chiaro significato.La norma di cui all’art. 6 deve essere pertanto interpretata mediante l’esame delle statuizioni di cui all’art. 1 D.P.R. cit. Tale articolo infatti ribadisce il principio generale al quale si ispira la riforma legislativa del regolamento della pratica: la pratica forense deve essere svolta con assiduità. Riteniamo, quindi, non sufficienti ai fini della pratica l’assistenza ad udienze tenutesi in uno stesso giorno o in pochi giorni.

Conseguentemente sì ritiene utile che il praticante assista alla trattazione di un certo numero di cause (i cui estremi dovranno essere riportati sul libretto della pratica) dinanzi ai Giudici diversi con udienze che possono essere ripartite fra la Pretura (...), il Tribunale e la Corte di Appello, il TAR e le Commissioni Tributarie, con menzione a verbale.

Le udienze potranno essere civili oppure penali, ma non di mero rinvio.

3- Le cause trattate nelle udienze di cui sopra dovranno essere preferibilmente relative ai procedimenti nei quali è difensore l’Avvocato nel cui studio il praticante esercita la pratica.

Qualora si tratti di udienze in materia diversa da quelle trattate nello studio del dominus, questi può delegare un collega che coltivi tali materie ad accompagnare il praticante alle udienze e ad asseverare con dichiarazione scritta l’avvenuta assistenza del praticante stesso.

In ogni caso è espressamente previsto (al 20 comma dell’art. 6 D. P. R. citato) che l’Avvocato deve vigilare sulla pratica e deve attestare la veridicità delle annotazioni effettuate dal praticante, fermo restando che il Consiglio dell’Ordine vigila sullo svolgimento della pratica in via autonoma.
ATTENZIONE. La presenza all’udienza del pratìcante non abilitato non può assolutamente estendersi alla rappresentanza e difesa della parte, né alla sostituzione di un avvocato (fatti che costituiscono infrazione disciplinari ed integrano gli estremi del reato di esercizio abusivo della professione forense).

B - La seconda parte del libretto riguarda gli atti processuali o stragiudiziali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il praticante ha partecipato con la indicazione del loro oggetto.

C - La terza parte riguarda infine le questioni giuridiche di maggiore interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato.

ESIBIZIONE SEMESTRALE DEL LIBRETTO.
Il libretto sopra citato dovrà essere esibito al Consiglio dell’Ordine al termine di ogni semestre di pratica.
Prima della esibizione, il libretto dovrà essere controfirmato (per attestazione di veridicità delle annotazioni in esso contenute) dall’avvocato presso il cui studio viene svolta la pratica.

NOTA BENE
A - Qualora il praticante intenda trasferirsi in uno studio diverso da quello dichiarato all’atto della domanda deve comunicarlo al Consiglio dell’ Ordine.

ATTENZIONE: mancando la preventiva comunicazione al Consiglio, il periodo di pratica non è riconosciuto ai fini del compimento della pratica medesima e del rilascio del relativo certificato (art. 5 ultimo Comma, DPR citato).

TERMINE DEL PRIMO ANNO DI PRATICA

Al termine del primo anno di pratica il praticante deve:

A. Depositare presso il Consiglio dell’Ordine il libretto della pratica (in cui risulterà già effettuata la prima vidimazione semestrale, mentre la seconda avverrà al momento del deposito);

B. Illustrare con apposita relazione scritta le attività indicate nel libretto della pratica ed i problemi anche di natura deontologica trattati nel corso di tale periodo. Esaminato quanto descritto ai punti A e B, il Consiglio effettuerà gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni del praticante e ha facoltà di invitarlo ad un colloquio per eventuali ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato.

ATTENZIONE: E’ obbligatorio il deposito annuale del libretto unitamente alla relazione.

E’ facoltà del Consiglio dell’Ordine convocare in qualunque momento, nell’espletando periodo di pratica, l’iscritto, per verificare la veridicità di quanto dichiarato nel libretto e per chiedere chiarimenti e delucidazioni sul tirocinio compiuto.

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*Da: "Il valore dell'Uomo" - Periodico Giuridico e di Cultura Interdisciplinare dell'Associazione Valore Uomo Anno I n°1 Sito Web: www.associazionevaloreuomo.it  - Autore: Angelo Pisani Responsabile del settore giovani dell’Associazione Valore Uomo, Presidente dell’Associazione Nazionale Praticanti Avvocati

 

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