Svolgimento
della pratica nel secondo anno e abilitazione all'esercizio limitato del
patrocinio
A. Senza
abilitazione
Valgono le regole dettate
per il primo anno e di cui ai punti 2, 3, 4, 5 della parte prima
(intendendosi sostituita la espressione “al termine del secondo anno di
pratica”).
B. Con
abilitazione
A differenza del primo
anno, in cui la pratica deve essere svolta solamente senza abilitazione,
nel secondo anno (e nei seguenti secondo quanto previsto appresso) la
pratica può essere svolta con abilitazione all’esercizio (limitato)
della professione.
1. INCOMPATIBILITA’.
La scelta tra la
richiesta di abilitazione o il proseguimento della pratica nello stesso
modo in cui si è svolta quella del primo anno è rimessa al praticante.
In alcuni casi peraltro
la scelta è obbligatoria.
Sussiste nella legge
professionale (art. 3 R.D.L. 27.11 .1933 n.
1578)
la previsione di
alcune ipotesi di incompatibilità che impediscono l’esercizio della
professione. Tali ipotesi di incompatibilità si intendono estese anche ai
praticanti abilitati all’esercizio. L’esercizio della professione
forense è incompatibile con qualunque impiego retribuito ad eccezione
dei professori ed assistenti delle Università e dei professori degli
istituti secondari dello Stato, con l’esercizio in nome proprio o altrui
di attività di commercio (comprese pertanto le qualità di socio delle
società di persone e le cariche di amministratore delle persone
giuridiche), con l’esercizio della professione di notaio, di
giornalista, di mediatore, di agenti di cambio ecc.
E’ importante fare
attenzione a questa norma perché l’esercizio della professione in
situazione di incompatibilità costituisce infrazione disciplinare (e come
tale, se accertata, è oggetto di procedimento disciplinare davanti al
Consiglio dell’Ordine).
Il praticante (come pure
l’avvocato) all’atto dell’iscrizione dovrà pertanto esaminare la
propria situazione per accertare se sussistono ipotesi di
incompatibilità.Se esse sussistono potrà
rimanere iscritto nel registro, senza essere abilitato. In caso
contrario potrà chiedere l’abilitazione.
Se successivamente all’ottenimento
dell’abilitazione il praticante si venisse a trovare in una situazione
di incompatibilità, dovrà immediatamente informare il Consiglio e
chiedere la cancellazione dall’elenco degli abilitati, potendo egli
rimanere iscritto nel registro dei praticanti. La mancata comunicazione al
Consiglio di una sopravvenuta situazione di incompatibilità costituisce
infrazione disciplinare.
2. DOMANDA Dl
ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI ABILITATI.
Il praticante che intenda
ottenere l’abilitazione all’esercizio deve inoltrare istanza al
Consiglio dell’Ordine, indicando il codice fiscale ed effettuando i
prescritti versamenti.
3. DURATA DELLA ABILITAZIONE.
L'abilitazione all’esercizio della
professione, ai sensi dell’attuale
testo dell’art. 8 secondo comma, L. n. 36/1934, come modificato dalle
leggi 24.7.1985 n. 406 e 27.6.1988 n.242 ha durata non inferiore ad anni
sei.
4. GIURAMENTO.
Ricevuta la notifica della delibera del
Consiglio dell'Ordine con cui si procede alla iscrizione nell' elenco
degli abilitati, il praticante procuratore dovrà prestare giuramento
dinanzi ai Presidente del Tribunale. Il giuramento è condizione per l’esercizio
del patrocinio.
5. ATTIVITA’
PROFESSIONALE DEL PRATICANTE.
Il praticante procuratore
ammesso al patrocinio (abilitato all’esercizio della professione) può
svolgere l'attività giudiziaria, mediante l’assistenza e difesa della
parte, davanti a tutte le Preture (...) del Distretto della Corte di Appello
senza alcuna limitazione. Può, altresì, essere nominato difensore
d’ufficio (cfr.) davanti al Pretore ed essere iscritto nelle liste dei
difensori d’ufficio per la sola Pretura.
6. ONORARI
Ai sensi del D.M. 5.10.1994
n. 585 (tariffa forense) al praticante ammesso al patrocinio
competono la metà degli onorari e dei diritti spettanti all’avvocato.
7. TASSA ANNUALE.
Dal praticante
procuratore è dovuta al Consiglio dell’Ordine una tassa annuale di
iscrizione.