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Secondo anno di pratica

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Svolgimento della pratica nel secondo anno e abilitazione all'esercizio limitato del patrocinio

A. Senza abilitazione

Valgono le regole dettate per il primo anno e di cui ai punti 2, 3, 4, 5 della parte prima (intendendosi sostituita la espressione “al termine del secondo anno di pratica”).

B. Con abilitazione

A differenza del primo anno, in cui la pratica deve essere svolta solamente senza abilitazione, nel secondo anno (e nei seguenti secondo quanto previsto appresso) la pratica può essere svolta con abilitazione all’esercizio (limitato) della professione.

1. INCOMPATIBILITA’.
La scelta tra la richiesta di abilitazione o il proseguimento della pratica nello stesso modo in cui si è svolta quella del primo anno è rimessa al praticante.
In alcuni casi peraltro la scelta è obbligatoria.
Sussiste nella legge professionale (
art. 3 R.D.L. 27.11 .1933 n. 1578) la previsione di alcune ipotesi di incompatibilità che impediscono l’esercizio della professione. Tali ipotesi di incompatibilità si intendono estese anche ai praticanti abilitati all’esercizio. L’esercizio della professione forense è incompatibile con qualunque impiego retribuito ad eccezione dei professori ed assistenti delle Università e dei professori degli istituti secondari dello Stato, con l’esercizio in nome proprio o altrui di attività di commercio (comprese pertanto le qualità di socio delle società di persone e le cariche di amministratore delle persone giuridiche), con l’esercizio della professione di notaio, di giornalista, di mediatore, di agenti di cambio ecc.
E’ importante fare attenzione a questa norma perché l’esercizio della professione in situazione di incompatibilità costituisce infrazione disciplinare (e come tale, se accertata, è oggetto di procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell’Ordine).
Il praticante (come pure l’avvocato) all’atto dell’iscrizione dovrà pertanto esaminare la propria situazione per accertare se sussistono ipotesi di incompatibilità.Se esse sussistono potrà rimanere iscritto nel registro, senza essere abilitato. In caso contrario potrà chiedere l’abilitazione.
Se successivamente all’ottenimento dell’abilitazione il praticante si venisse a trovare in una situazione di incompatibilità, dovrà immediatamente informare il Consiglio e chiedere la cancellazione dall’elenco degli abilitati, potendo egli rimanere iscritto nel registro dei praticanti. La mancata comunicazione al Consiglio di una sopravvenuta situazione di incompatibilità costituisce infrazione disciplinare.

2. DOMANDA Dl ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI ABILITATI.
Il praticante che intenda ottenere l’abilitazione all’esercizio deve inoltrare istanza al Consiglio dell’Ordine, indicando il codice fiscale ed effettuando i prescritti versamenti.

3. DURATA DELLA ABILITAZIONE.
L'abilitazione all’esercizio della professione, ai sensi dell’attuale testo dell’art. 8 secondo comma, L. n. 36/1934, come modificato dalle leggi 24.7.1985 n. 406 e 27.6.1988 n.242 ha durata non inferiore ad anni sei.

4. GIURAMENTO.
Ricevuta la notifica della delibera del Consiglio dell'Ordine con cui si procede alla iscrizione nell' elenco degli abilitati, il praticante procuratore dovrà prestare giuramento dinanzi ai Presidente del Tribunale. Il giuramento è condizione per l’esercizio del patrocinio.

5. ATTIVITA’ PROFESSIONALE DEL PRATICANTE.
Il praticante procuratore ammesso al patrocinio (abilitato all’esercizio della professione) può svolgere l'attività giudiziaria, mediante l’assistenza e difesa della parte, davanti a tutte le Preture (...) del Distretto della Corte di Appello senza alcuna limitazione. Può, altresì, essere nominato difensore d’ufficio (cfr.) davanti al Pretore ed essere iscritto nelle liste dei difensori d’ufficio per la sola Pretura.

6. ONORARI
Ai sensi del D.M. 5.10.1994 n. 585 (tariffa forense) al praticante ammesso al patrocinio competono la metà degli onorari e dei diritti spettanti all’avvocato.

7. TASSA ANNUALE.
Dal praticante procuratore è dovuta al Consiglio dell’Ordine una tassa annuale di iscrizione.

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Primo anno di pratica

Iscrizione al Consiglio dell'Ordine

*Da: "Il valore dell'Uomo" - Periodico Giuridico e di Cultura Interdisciplinare dell'Associazione Valore Uomo Anno I n°1 Sito Web: www.associazionevaloreuomo.it  - Autore: Angelo Pisani Responsabile del settore giovani dell’Associazione Valore Uomo, Presidente dell’Associazione Nazionale Praticanti Avvocati

 

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