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La nuova riforma dell'accesso all'avvocatura

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Camera dei Deputati

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati VOLONTE', BUTTIGLIONE, TASSONE, TERESIO DELFINO, CUTRUFO, GRILLO

Modifica dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di accesso alla professione forense

Presentata il 6 luglio 2000

Leggi la Relazione dei deputati

PROPOSTA DI LEGGE N°7178

Art. 1
(Modifica dell'articolo 8 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934).
        1. L'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 8. - 1. I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione dell'avvocato di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.
            2. I praticanti avvocati, dopo due anni dalla iscrizione nel registro di cui al comma 1, sono ammessi, con il titolo di procuratori legali abilitati, ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente articolo, nonché dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479.
            3. Dopo tre anni di attività continuativa, effettiva e controllata annualmente dal consiglio dell'ordine, i procuratori legali abilitati sono iscritti a domanda nell'albo professionale degli avvocati.
            4. I procuratori legali abilitati che, dopo tre anni di patrocinio, non chiedono l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati, sono cancellati dal registro speciale di cui al comma 1.
            5. I praticanti avvocati che richiedono l'iscrizione nel registro speciale di cui al comma 1 devono, contestualmente alla domanda, depositare un'autocertificazione dalla quale risulti che gli stessi non svolgono altre attività professionali e/o di lavoro dipendente o pubblico, pena la cancellazione dal registro medesimo.
            6. E' condizione per esercizio dell'attività di cui al comma 2 aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante avvocato è iscritto secondo la formula seguente: "Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia"".


Art. 2.
(Norme transitorie).
        1. I praticanti avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già maturato tre anni di abilitazione decorrenti dall'ammissione al patrocinio di cui all'articolo 8, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, nel testo previgente alla medesima data, ovvero rispetto ai quali sia già decorso il termine dei sei anni di ammissione al patrocinio previsto dal medesimo articolo, devono chiedere, entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati a pena di decadenza.
        2. I praticanti avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano essere iscritti nel registro speciale di cui all'articolo 8, primo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, nel testo previgente alla medesima data, e che non hanno maturato il periodo di ammissione al patrocinio di cui al comma 1 del presente articolo, possono chiedere la conversione del periodo di pratica svolta a tale data, ai fini del computo del termine biennale e di quello triennale previsti dai commi 2 e 3 del citato articolo 8 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. I praticanti avvocati non ammessi al patrocino alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiederne l'ammissione ai sensi del secondo comma del citato articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, nel testo previgente alla medesima data, al fine della maturazione dei tre anni di patrocinio necessari all'iscrizione all'albo professionale degli avvocati. I praticanti avvocati ammessi al patrocinio alla data di entrata in vigore della presente legge devono, per il medesimo fine di cui al periodo precedente, portare a compimento il periodo triennale di patrocinio richiesto per l'iscrizione all'albo professionale citato.

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