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Camera
dei Deputati
PROPOSTA DI
LEGGE
d'iniziativa dei deputati VOLONTE', BUTTIGLIONE, TASSONE, TERESIO
DELFINO, CUTRUFO, GRILLO
Modifica dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
in materia di accesso alla professione forense
Presentata il 6 luglio 2000
Leggi la Relazione dei deputati
PROPOSTA DI LEGGE N°7178
Art. 1
(Modifica dell'articolo 8 del regio decreto-legge n. 1578 del
1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934).
1. L'articolo 8 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1.
I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista
dall'articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione
dell'avvocato di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto
dal consiglio dell'ordine degli avvocati presso il tribunale nel cui
circondario hanno la residenza e sono sottoposti al potere disciplinare
del consiglio stesso.
2.
I praticanti avvocati, dopo due anni dalla iscrizione nel registro di cui
al comma 1, sono ammessi, con il titolo di procuratori legali abilitati,
ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità
stabiliti dal presente articolo, nonché dalla legge 16 dicembre 1999, n.
479.
3.
Dopo tre anni di attività continuativa, effettiva e controllata
annualmente dal consiglio dell'ordine, i procuratori legali abilitati sono
iscritti a domanda nell'albo professionale degli avvocati.
4.
I procuratori legali abilitati che, dopo tre anni di patrocinio, non
chiedono l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati, sono
cancellati dal registro speciale di cui al comma 1.
5.
I praticanti avvocati che richiedono l'iscrizione nel registro speciale di
cui al comma 1 devono, contestualmente alla domanda, depositare
un'autocertificazione dalla quale risulti che gli stessi non svolgono
altre attività professionali e/o di lavoro dipendente o pubblico, pena la
cancellazione dal registro medesimo.
6.
E' condizione per esercizio dell'attività di cui al comma 2 aver prestato
giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il
praticante avvocato è iscritto secondo la formula seguente:
"Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di
adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida
con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia"".
Art. 2.
(Norme transitorie).
1. I praticanti avvocati
che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già
maturato tre anni di abilitazione decorrenti dall'ammissione al patrocinio
di cui all'articolo 8, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36, nel testo previgente alla medesima data, ovvero rispetto ai quali
sia già decorso il termine dei sei anni di ammissione al patrocinio
previsto dal medesimo articolo, devono chiedere, entro un anno a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione
all'albo professionale degli avvocati a pena di decadenza.
2. I praticanti avvocati
che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano essere
iscritti nel registro speciale di cui all'articolo 8, primo comma, del
regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, nel testo previgente
alla medesima data, e che non hanno maturato il periodo di ammissione al
patrocinio di cui al comma 1 del presente articolo, possono chiedere la
conversione del periodo di pratica svolta a tale data, ai fini del computo
del termine biennale e di quello triennale previsti dai commi 2 e 3 del
citato articolo 8 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge. I praticanti avvocati non ammessi al
patrocino alla data di entrata in vigore della presente legge possono
richiederne l'ammissione ai sensi del secondo comma del citato articolo 8
del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, nel testo previgente
alla medesima data, al fine della maturazione dei tre anni di patrocinio
necessari all'iscrizione all'albo professionale degli avvocati. I
praticanti avvocati ammessi al patrocinio alla data di entrata in vigore
della presente legge devono, per il medesimo fine di cui al periodo
precedente, portare a compimento il periodo triennale di patrocinio
richiesto per l'iscrizione all'albo professionale citato.
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