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R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 (G.U.
30-1-1934, n. 24) - Norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27
novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato
(Articoli estratti)
TITOLO I
Delle iscrizioni nei registri dei praticanti e negli albi professionali
CAPO I
Delle iscrizioni nei registri dei praticanti e dello svolgimento della
pratica
1.- La domanda per l'iscrizione nel
registro speciale dei praticanti è rivolta al Consiglio dell'ordine degli
avvocati nella cui circoscrizione il richiedente
ha la sua residenza, e deve essere corredata:
a) del certificato di nascita;
b) del certificato generale del casellario
giudiziale, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione;
c) dei documenti comprovanti il possesso dei
requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 17 del R.D.L. 27 novembre
1933, n. 1578;
d) di un certificato dell'avvocato che, avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per gli
effetti della pratica, ne dia attestazione.
La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e contenere
un elenco dei documenti ad essa allegati.
Il requisito di cui al n. 4) dell'art. 17 del R.D.L. 27
novembre 1933, n. 1578, deve essere comprovato mediante l'esibizione del
diploma originale di laurea.
L'aspirante che intende dedicarsi al patrocinio davanti [alle
Preture] a termini dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, deve chiedere
nella domanda, di esservi ammesso, ed attestare che non si trova in alcuno
dei casi di incompatibilità preveduti nell'art. 3 dello stesso R.D.L. e
nell'art. 13 del presente R.D.
Il diploma di laurea è restituito all'interessato dopo che il
Consiglio ha deliberato sulla domanda di ammissione.
(1) Ai sensi della L. 24-2-1997, n. 27, il termine
"procuratore legale" deve considerarsi soppresso o sostituito
con "avvocato".
(2) Si tratta della cittadinanza italiana, del godimento
dei diritti civili e della laurea in giurisprudenza.
(3) Le originarie parole "alle Preture" sono
da intendersi sostituite da "ai Tribunali" dal D.Lgs. 51/1998.
Cfr. art. 8 R.D.L. 1578/1933.
2. - Sono dispensati dalla
presentazione del certificato di cui alla lettera d) dell'articolo
precedente:
a) coloro che nella domanda chiedono di essere
ammessi al patrocinio davanti [alle Preture] (1) a termini dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578;
b) coloro che si sono iscritti per la frequenza
di un Seminario o di altro Istituto costituito presso una Università
della Repubblica per gli effetti di cui all'art. 18, comma primo, dello
stesso R.D.L., e producono il relativo certificato.
(1) Le originarie parole "alle Preture" sono
da intendersi sostituite da "ai Tribunali" dal D.Lgs. 51/1998.
Cfr. art. 8 R.D.L. 1578/1933.
3. - Il Consiglio deve deliberare
sulle domande di iscrizione nel registro speciale nel termine di trenta
giorni dalla presentazione di esse.
Qualora il Consiglio non abbia deliberato nel termine
stabilito nel precedente comma, l'interessato, nei dieci giorni successivi
alla scadenza del termine, può presentare ricorso al Consiglio nazionale
forense, il quale decide sul merito dell'iscrizione.
Nel caso di cui all'art. 1, comma quarto, del presente
decreto, qualora la domanda sia respinta per motivi attinenti
esclusivamente all'ammissione al patrocinio davanti [alle Preture] (1),
l'interessato può essere iscritto nel registro dei praticanti ai fini
dello svolgimento della pratica in uno degli altri modi stabiliti dal
R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578. All'uopo egli deve esibire l'occorrente
documentazione.
Si applicano per le deliberazioni sulle domande di iscrizione
nel registro dei praticanti le norme dei commi secondo, terzo e quinto
dell'art. 31 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e dell'art. 45 del
presente decreto.
(1) Le originarie parole "alle Preture" sono
da intendersi sostituite da "ai Tribunali" dal D.Lgs. 51/1998.
Cfr. art. 8 R.D.L. 1578/1933.
4. - Il periodo della pratica si
computa dalla data della deliberazione con cui il Consiglio ha ordinato la
iscrizione nel registro speciale.
Per i praticanti che esercitano il patrocinio davanti [alle
Preture](1) a termini dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il periodo
della pratica decorre dal giorno in cui hanno prestato il giuramento.
Nel caso di interruzione della pratica per un periodo
superiore a sei mesi il praticante è cancellato dal registro dei
praticanti, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già
compiuto.
(1) Le originarie parole "alle Preture" sono
da intendersi sostituite da "ai Tribunali" dal D.Lgs. 51/1998.
Cfr. art. 8 R.D.L. 1578/1933.
5-7. -
(1) Gli artt. 5, 6, 7, 9 e 71 del presente decreto
sono stati sostituiti dal D.P.R. 101/1990.
8. - Il praticante che, dopo avere
già compiuto un periodo di pratica, intende essere ammesso al patrocinio
davanti [alle Preture] a termini dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, deve
rivolgerne domanda al Consiglio dell'ordine.
Si applicano per le domande di cui al comma precedente le
disposizioni dell'art. 1, comma quarto, e dell'art. 3, commi primo,
secondo e quarto del presente decreto.
Ai fini del riconoscimento del periodo di pratica già
compiuto, il praticante deve comprovare l'effettivo svolgimento della
pratica stessa, nei modi stabiliti dal presente decreto.
(1) Le originarie parole "alle Preture" sono
da intendersi sostituite da "ai Tribunali" dal D.Lgs. 51/1998.
Cfr. art. 8 R.D.L. 1578/1933.
10. - Il Consiglio dell'ordine
rilascia, su richiesta degli interessati, un certificato di compimento
della pratica a coloro che dai documenti da essi prodotti a termini degli
articoli precedenti risultino avere atteso alla pratica stessa, per il
periodo prescritto, con diligenza e profitto.
Il Consiglio deve deliberare sulla richiesta dell'interessato
nel termine di quindici giorni dalla presentazione di essa.
Avverso la deliberazione con la quale la richiesta non sia
stata accolta, l'interessato ha facoltà di presentare reclamo al
Consiglio nazionale forense.
La facoltà di reclamo spetta all'interessato anche nel caso
che il Consiglio nazionale non abbia deliberato nel termine prescritto.
In seguito al reclamo di cui ai precedenti commi, il Consiglio
nazionale, richiamati gli atti, decide sul merito della istanza.
11. - I praticanti che svolgono il
patrocinio davanti [alle Preture] a termini dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono avere
la loro
residenza nella circoscrizione del Consiglio presso il quale sono
iscritti.
(1) Le originarie parole "alle Preture" sono
da intendersi sostituite da "ai Tribunali" dal D.Lgs. 51/1998.
Cfr. art. 8 R.D.L. 1578/1933.
12. - In caso di trasferimento di
residenza, il praticante può chiedere di essere iscritto nel registro dei
praticanti della circoscrizione nella quale si è trasferito.
La domanda è rivolta al Consiglio dell'ordine della
circoscrizione stessa, e deve essere corredata dei documenti indicati
nelle lettere a), b), c) del comma primo dell'art. 1,
nonché del certificato di cui all'art. 41 e degli altri documenti relativi allo svolgimento della pratica.
Nel caso di accoglimento della domanda, il praticante è
iscritto con l'anzianità della precedente iscrizione.
Si applicano, per le domande di trasferimento, le disposizioni
dell'art. 3.
(1) L'art. 41 deve considerarsi abrogato ai sensi della
L. 67/1991 che ha previsto la piena libertà di trasferimento senza
necessità di nulla osta del Consiglio dell'Ordine precedente.
13. - Ai praticanti avvocati che esercitano il patrocinio davanti [alle Preture]
a termini dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, si applicano
le disposizioni sulle incompatibilità, contenute nell'art. 3 dello stesso
R.D.L.
(1) Ai sensi della L. 27/1997 il termine
"procuratore legale" è stato soppresso o sostituito con il
termine "avvocato".
(2) Le originarie parole "alle Preture" sono
da intendersi sostituite da "ai Tribunali" dal D.Lgs. 51/1998.
Cfr. art. 8 R.D.L. 1578/1933.
14. - La cancellazione dal registro
dei praticanti è pronunziata dal Consiglio dell'ordine, di ufficio o su
richiesta del Pubblico Ministero:
a) nei casi d'incompatibilità a termini
dell'articolo precedente:
b) nei casi di cui al n. 2) dell'art. 37 del
R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578;
c) nei casi di cui al terzo comma dell'art. 4 del
presente decreto;
d) quando il praticante ammesso al patrocinio
davanti [alle Preture] non abbia prestato giuramento, senza giustificato motivo, entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento di ammissione; fermo il
disposto dell'art. 8, comma terzo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578;
e) quando non sia stato osservato l'obbligo della
residenza preveduto nell'art. 11 del presente decreto;
f) quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.
Si applicano le disposizioni dell'art. 37, commi secondo,
terzo, quarto, quinto ed ottavo del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e
dell'art. 45 del presente decreto.
I praticanti cancellati dal registro speciale hanno il diritto
di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne è il caso, la
cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione, e l'effettiva
sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e
siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 17
del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.
Fermo il disposto del precedente comma, il praticante che sia
stato cancellato per cause attinenti esclusivamente all'esercizio del
patrocinio davanti [alle Preture] può essere reiscritto nel registro ai fini dello svolgimento della
pratica con esclusione dal patrocinio stesso.
Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'art.
3, commi primo, secondo e quarto del presente decreto.
(1) Le originarie parole "alle Preture" sono
da intendersi sostituite da "ai Tribunali" dal D.Lgs. 51/1998.
Cfr. art. 8 R.D.L. 1578/1933.
CAPO II
Degli esami per la professione di avvocato
(1) Ai sensi della L. 27/1997, il termine
"procuratore legale" deve considerarsi soppresso o sostituito da
"avvocato".
15. - Il Ministro per la grazia e
giustizia stabilisce, con suo decreto, i giorni in cui dovranno aver luogo
le prove scritte degli esami per la professione di
avvocato,
ed il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di
ammissione agli esami medesimi.
Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del
Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno novanta
giorni prima di quello fissato per l'inizio delle prove scritte.
Qualora nello stesso decreto non siasi provveduto alla nomina
delle commissioni esaminatrici, queste saranno nominate con decreto
successivo, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto
precedente.
Le commissioni esaminatrici hanno sede presso le Corti di
appello.
Esercita le funzioni di segretario un cancelliere della Corte
d'appello nominato dal Primo presidente.
(1) Ai sensi della L. 27/1997, il termine
"procuratore legale" deve considerarsi soppresso o sostituito da
"avvocato".
(2) L'originario co. 6, che faceva riferimento all'art.
22 R.D. 1578/1933, a seguito della modifica del detto articolo ad opera
della L. 27-6-1988, n. 242, deve considerarsi privo di oggetto.
16. - Nel termine stabilito i
candidati devono presentare alla commissione esaminatrice la domanda di
ammissione agli esami corredata:
1) del diploma originale di laurea;
2) del certificato di cui all'art. 10 del presente
decreto;
3) della ricevuta della tassa prescritta per
l'ammissione agli esami;
4) (1) ;
5) di un certificato relativo alla votazione
riportata nell'esame di laurea.
(2) Fermo il disposto del quarto comma dell'articolo 19 del R.D.L.
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla L. 22
gennaio 1934, n.36, i candidati possono produrre il certificato di cui al
n. 2 del comma primo del presente articolo dopo la scadenza del termine
stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i venti giorni
precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte .
Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18,
comma secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare,
in luogo del documento di cui al n. 2) del comma primo del presente
articolo, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno
prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.
Per i giudici onorari,
nel certificato saranno indicate le sentenze pronunziate, le istruttorie e
gli altri affari trattati.
(1) Il n. 4) faceva riferimento ai documenti necessari
a comprovare i titoli per la formazione della graduatoria nei casi di
numero di posti messi a concorso: non essendo più così, l'indicazione
deve ritenersi abrogata.
(2) I co. 2 e 3, facendo riferimento all'art. 23,
R.D.L. 1578/1933, abrogato dall'art. 2, L. 67/1991, si ritengono privi di
oggetto.
(3) Comma così sostituito dall'art. 3 L. 20-4-1989, n.
142.
(4) Ai sensi dell'art. 35, D.Lgs. 51/1998 le originarie
parole "Vice pretori onorari" sono state così sostituite.
(5) Comma da considerarsi abrogato a seguito della
modifica dell'art. 22, R.D.L. 1578/1933 al quale faceva riferimento.
17. - La commissione esaminatrice
delibera senza ritardo sull'ammissione delle domande di cui all'articolo
precedente e forma l'elenco dei candidati ammessi agli esami.
L'elenco è depositato almeno quindici giorni prima
dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione.
A ciascun candidato ammesso agli esami è data comunicazione
dell'ammissione, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà
presentarsi per sostenere le prove scritte.
17bis. - 1. Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal
Ministro di grazia e giustizia ed hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da
scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da
scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che
postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un
quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato,
il diritto penale ed il diritto amministrativo.
2. Per ciascuna prova scritta ogni componente delle
commissioni d'esame dispone di 10 punti di merito; alla prova orale sono
ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un
punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore
a 30 punti per almeno due prove.
3. Le prove orali consistono:
a) nella discussione, dopo una succinta
illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque
materie, di cui almeno una di diritto processuale (2) ,
scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto
costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro,
diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale
privato, diritto ecclesiastico;
b) nella dimostrazione di conoscenza
dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.
4. Per la prova orale ogni componente della commissione
dispone di 10 punti di merito per ciascuna delle materie oggetto
dell'esame.
5. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un
punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un
punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.
(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 27-6-1988, n.
242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale).
(2) L'inciso "di cui almeno una di diritto
processuale" è stato aggiunto dall'art. 4, L. 20-4-1989, n. 142.
18. -(1) .
Il tema per ciascuna prova, trasmesso dal Ministero di grazia
e giustizia in busta sigillata, è consegnato, a cura del Primo presidente
della Corte d'appello, al Presidente della commissione esaminatrice nel
giorno stabilito per la prova stessa.
Il presidente della commissione ne dà lettura dopo avere
fatto constatare ai candidati presenti l'integrità dei sigilli.
(2).
(1) I co. 1 e 2 sono stati abrogati dall'art. 9, L.
27-6-1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore
legale).
(2) Il co. 3 deve considerarsi privo d'oggetto a
seguito della nuova formulazione dell'art. 22 R.D.L. 1578/1933.
19. - I candidati debbono
dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova di esame,
presentando un documento di identificazione che sia stato
loro rilasciato da un'autorità dello Stato, ovvero una loro fotografia di
data recente vidimata da un notaio o autenticata dall'autorità comunale e
legalizzata dall'autorità prefettizia.
20. - Per lo svolgimento di ogni
prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del
tema. Non sono ammessi agli esami i candidati che si presentino quando la
dettatura sia stata iniziata.
I candidati debbono usare esclusivamente carta munita del
sigillo della commissione e della firma del presidente o di un commissario
da lui delegato. Essi non possono conferire tra loro, né comunicare in
qualsiasi modo con estranei. È escluso dall'esame colui che contravvenga
a tale divieto ed in genere alle disposizioni che siano state date per
assicurare la regolarità dell'esame.
Durante il tempo in cui si svolge la prova debbono trovarsi
presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione.
Ad essi è affidata la polizia degli esami.
21. - I candidati non possono
portare nella sede degli esami libri, opuscoli, scritti ed appunti di
qualsiasi specie. Essi possono soltanto consultare i codici, anche
commentati esclusivamente con la giurisprudenza (1).
le leggi ed i decreti dello Stato; ed all'uopo hanno facoltà di fare
pervenire i relativi testi alla commissione esaminatrice almeno tre giorni
prima dell'inizio delle prove scritte. I testi presentati sono verificati
dalla commissione.
Debbono essere esclusi dall'esame coloro che sono trovati in
possesso di libri, opuscoli, scritti, appunti di qualsiasi specie, vietati
a norma del presente articolo.
L'esclusione è ordinata dai commissari presenti all'esame. In
caso di disaccordo tra loro la decisione è rimessa al presidente.
(1) L'inciso "anche commentati esclusivamente con
la giurisprudenza" è stato aggiunto dall'art. 4, L. 27-6-1988, n.
242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale).
22. - 1. Al candidato sono
consegnate in ciascuno dei tre giorni di esame due buste di uguale colore,
una grande munita di un tagliando con numero progressivo, corrispondente
al numero d'ordine del candidato stesso nell'elenco degli ammessi
all'esame, ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza opporvi
sottoscrizione né altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella
busta grande, in cui mette anche la busta piccola, chiusa, contenente il
cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data di
nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le
veci. Quest'ultimo, dopo aver accertato che il numero segnato sul
tagliando della busta grande corrisponda al numero d'ordine del candidato,
appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi
resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonché, sui margini
incollati, l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione.
3. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla fine
di ciascuna prova, al segretario, previa raccolta di esse in uno o più
pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti la commissione, e
suggellati con l'impronta in ceralacca del sigillo della commissione.
4. Nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova e
nell'ora indicata dal presidente, la commissione in seduta plenaria, alla
presenza di almeno di cinque candidati designati dal presidente e
tempestivamente avvertiti, constata l'integrità dei sigilli e delle
firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre
buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver
staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande, nella quale
viene apposto un numero progressivo soltanto quando è ultimata
l'operazione di raggruppamento per tutte le buste con i lavori, avendo
cura di rimescolare le buste stesse prima di opporvi il predetto numero
progressivo.
5. Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in
piego suggellato con le stesse modalità indicate nel comma 2.
6. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi, come
pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene
redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le
veci e dal segretario.
7. La revisione dei lavori contenuti nelle tre buste
raggruppate ai sensi del comma 4 è compiuta contestualmente (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, L.
27-6-1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore
legale).
23. - La commissione, anche nel
caso di suddivisione in sottocommissioni, compie la revisione dei lavori
scritti nel più breve tempo e comunque non più tardi di sei mesi dalla
conclusione delle prove: il prolungamento di detto termine può essere
disposto una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con
provvedimento del presidente della Corte d'appello, per motivi eccezionali
e debitamente accertati (1).
La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori
raggruppati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e
tre, con le norme stabilite nell'articolo 17bis (1).
La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in
tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione,
annulla la prova. Deve pure essere annullato l'esame dei candidati che
comunque si siano fatti riconoscere.
(1) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 27-6-1988,
n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale).
24. - Il voto deliberato deve
essere annotato immediatamente dal segretario, in tutte lettere, in calce
al lavoro. L'annotazione è sottoscritta dal presidente e dal segretario.
Terminata la revisione di tutti i lavori scritti, la
commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei
candidati.
25. - (1)
L'elenco degli ammessi sottoscritto dal presidente e dal
segretario, è depositato negli uffici della segreteria della commissione.
Il presidente della commissione stabilisce quindi il giorno, l'ora ed il
luogo in cui avranno inizio le prove orali.
L'intervallo tra il deposito dell'elenco degli ammessi e
l'inizio delle prove orali non può essere minore di un mese né maggiore
di due (2).
A ciascuno degli ammessi è data comunicazione del giorno,
dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi alla prova orale.
(1) I primi due commi sono stati abrogati dall'art. 9,
L. 27-6-1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore
legale).
(2) Comma così sostituito dall'art. 7, L. 27-6-1988,
n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale).
26. - La prova orale è pubblica e
deve durare non meno di 45 e non più di 60 minuti per ciascun candidato.
Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla
votazione secondo le norme indicate nell'art. 17bis (1)
e il segretario ne registra il risultato nel processo verbale,
distintamente per ogni materia.
I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo
l'ordine che è fissato dal Presidente. Terminato il primo appello si
procede immediatamente al secondo. Il candidato che non siasi presentato
al primo né al secondo appello perde il diritto all'esame.
(1) L'originario riferimento alle "norme indicate
nell'art. 27" è stato così sostituito ai sensi dell'art. 8, L.
27-6-1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore
legale).
27. - (1) (2).
(1) I commi 1 e 2 sono stati abrogati dall'art. 9, L.
27-6-1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore
legale).
(2) I commi 3 e 4 poiché facevano riferimento all'art.
23, R.D.L. 1578/1933, abrogato dall'art. 2 L. 67/1991 si ritengono privi
di oggetto.
28-29. - (1).
(1) L'articoli in esame, facendo riferimento
all'art. 23 R.D.L. 1578/1933, abrogato a sua volta dall'art. 2 L. 67/1991,
si ritiengono privi di oggetto.
30. - Di tutte le operazioni
attinenti allo svolgimento degli esami è redatto verbale a cura del
segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dallo stesso
segretario.
CAPO III
Degli esami per la professione di avvocato
31-34. - (1).
(1) Articoli abrogati dall'art. 6, co. 1 della L.
27/1997.
TITOLO III
Disposizioni finali e transitorie
70. - Il registro speciale dei
praticanti deve contenere, oltre l'indicazione del cognome, nome, paternità,
luogo e data di nascita e luogo di residenza dell'iscritto, anche
l'indicazione della data della laurea e dell'Università dalla quale fu
conferita.
Nel registro deve essere annotata la data del giuramento per
coloro che l'abbiano prestato a termini dell'art. 8 del R.D.L. 27 novembre
1933, n. 1578.
Il registro, prima dell'uso, è numerato e firmato in ciascun
foglio dal Presidente del Consiglio dell'ordine.
Le iscrizioni sono eseguite nel registro per ordine
cronologico secondo la data delle deliberazioni prevedute nell'art. 3 del
presente decreto.
I praticanti ammessi al patrocinio davanti [alle Preture] (1),
i quali abbiano prestato il giuramento a termini dell'art. 8 del R.D.L. 27
novembre 1933, n. 1578, debbono essere annotati anche in un elenco a
parte, annesso al registro speciale, numerato e firmato a norma del comma
terzo del presente articolo.
(1) Le originarie parole "alle Preture"
devono intendersi sostituite da "ai Tribunali" ai sensi
dell'art. 244 del D.Lgs. 51/1998.
71. - (1).
(1) Articolo sostituito dalle norme del D.P.R.
10-4-1990, n. 101 (Regolamento relativo alla pratica forense per
l'ammissione all'esame di avvocato).
72. - Per essere ammessi al
giuramento di cui agli artt. 8 e 12 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578,
gli interessati debbono esibire all'autorità giudiziaria davanti a cui il
giuramento deve essere prestato un certificato del Presidente del
Consiglio dell'ordine, dal quale risulti la loro iscrizione nell'albo o
nel registro dei praticanti. L'autorità giudiziaria dà immediatamente
comunicazione della prestazione del giuramento al Presidente del Consiglio
dell'ordine competente.
73. - Nei casi di cui all'art. 66
del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il Consiglio dell'ordine, prima di
ordinare, a termini del comma secondo dello stesso articolo, il deposito
degli atti e dei documenti, può adottare ogni provvedimento che ritenga
opportuno.
Qualora la necessità urgente della prosecuzione del giudizio
o altre esigenze lo richiedano, il Consiglio può permettere che gli atti
e le scritture siano ritirati contro il rilascio di una ricevuta
particolareggiata del nuovo avvocato (1),
il quale assume impegno personale di riconsegnarli al Consiglio non appena
ne sia richiesto.
L'avvocato (1)
a cui sia domandata la restituzione degli atti e documenti può essere
autorizzato dal Consiglio a farsi rilasciare dagli uffici del Consiglio, a
spese del cliente, una precisa descrizione degli atti e documenti
medesimi, con l'annotazione della spesa relativa a ciascuno di essi, nonché
la copia integrale di quei documenti che a giudizio insindacabile del
Presidente del Consiglio occorressero ai fini della valutazione dell'opera
professionale prestata.
(1) Ai sensi della L. 27/1997 il termine
"procuratore legale" deve intendersi soppresso o sostituito con
il termine "avvocato".
74. - (1).
(1) La norma è da ritenersi priva di oggetto in virtù
dell'art. 8 D.Lgs.C.p.S. 28-5-1947, n. 597.
75. - Presso i Consigli dell'ordine
locali, gli uffici di segreteria, per quanto concerne le funzioni deferite
ai Consigli stessi col R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e col presente
decreto, sono diretti da un componente del Consiglio nominato dal
Presidente.
76. - Gli uffici di segreteria di
cui agli articoli 74 e 75 curano le comunicazioni e le notificazioni degli
atti ed adempiono a tutte le altre mansioni di loro spettanza a norma del
R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e del presente decreto, secondo le
istruzioni che saranno impartite rispettivamente dal Presidente del
Consiglio nazionale e dal Presidente del Consiglio locale.
77. - Negli uffici di segreteria
del Consiglio nazionale forense ed in quelli dei Consigli locali, sono
istituiti:
a) un registro nel quale devono essere riportati
in ordine di data tutti i verbali delle adunanze. Ogni verbale deve essere
firmato dal Presidente e dal segretario;
b) un registro generale nel quale debbono essere
annotati per ordine di data tutti gli atti che pervengono al Consiglio
nazionale o al Consiglio locale.
Gli atti relativi ad ogni affare sono riuniti in distinti
fascicoli, ciascuno dei quali è contrassegnato da un proprio numero ed
annotato in un'apposita rubrica.
78. - (1).
(1) L'articolo si ritiene privo di oggetto, facendo
riferimento alle organizzazioni sindacali fasciste soppresse dal D.Lgs.Lgt.
369/1944.
79. - Ai componenti del Consiglio
nazionale forense ed ai membri delle commissioni per gli esami di avvocato
(1),
che non appartengono alle Amministrazioni dello Stato, è corrisposto,
oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai
funzionari del grado quinto, un gettone di presenza di lire 50 per ogni
giorno di adunanza (2).
A coloro che siano funzionari dello Stato, oltre le eventuali indennità
di viaggio e di soggiorno corrispondenti al grado, è assegnato un gettone
di presenza di lire 25 (2)
per ogni giorno di adunanza.
I gettoni di presenza sono assoggettati alla riduzione del
12%, a norma del R.D.L. 20 novembre 1930, n. 1491.
(1) Ai sensi della L. 27/1997 il termine
"procuratore legale" si intende soppresso o sostituito con il
termine "avvocato".
(2) Importo elevato a lire 1000 in virtù dell'art. 1
D.P.R. 5/1956 che detta norme sui compensi ai componenti delle commissioni
giudicatrici di esami e concorsi.
In seguito l'art. 2 L. 851/1973 (Concessione di un'indennità pensionabile
al personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato) ha
soppresso i gettoni di presenza ed i compensi d'esame disciplinati dal
D.P.R. 5/1956.
80-81. - (1)
(1) Articoli concernenti disposizioni transitorie e
superati rispettivamente dagli artt. 1 e 19, D.Lgs.Lgt. 23-11-1944, n. 382
(Norme sui Consigli degli Ordini e collegi e sui Consigli nazionali) [v.
in Parte II].
82. - Gli avvocati (1),
i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori
della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono,
all'atto
della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove
ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.
In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende
eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.
(1) Ai sensi della L. 27/1997 il termine
"procuratore legale" si intende soppresso o sostituito con il
termine "avvocato".
83. - (1).
(1) La norma, riferendosi ai procuratori legali, è da
ritenersi superata in seguito all'entrata in vigore della L. 27/1997 che
ha soppresso tale figura .
84. - È fatta riserva di emanare,
a termini dell'art. 101 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (1),
le ulteriori norme occorrenti per integrarlo, attuarlo e coordinarlo con
altre leggi.
Il presente decreto avrà attuazione contemporaneamente alla
entrata in vigore delle disposizioni del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.
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