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La pratica legale può
essere svolta anche dai laureati in giurisprudenza che abbiano trascorso
il periodo prescritto quali dipendenti addetti all'ufficio legale di una
banca.
Il laureato in
giurisprudenza che abbia svolto il periodo prescritto per la pratica
legale alle dipendenze di un ufficio legale di un ente creditizio può
sostenere l'esame di avvocato e pertanto godere dell'aspettativa in ordine
alla futura iscrizione nell'albo degli avvocati.
La seguente massima è
stata pubblicata per intero sul sito www.massime.it
Avvocati - Procuratore - Dipendente
addetto al servizio legale - Iscrizione all'albo speciale.
r.d.l. 27/11/1933, n. 1578, art. 3
l. 22/01/1934, n. 36
l. 30/07/1990, n. 218, art. 3
Per effetto dalla
previsione dettata dall'art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 218 a
garanzia dei dipendenti degli enti creditizi pubblici trasformati in
società per azioni, soltanto il laureato in giurisprudenza che, quale
dipendente addetto all'ufficio legale di un ente creditizio pubblico,
abbia in tale posizione compiuto il prescritto periodo di pratica
legale, sebbene non titolare di un diritto quesito, gode di
un'aspettativa tutelata (...) in ordine alla futura iscrizione nell'albo
speciale degli avvocati ("ex" art. 3 regio decreto-legge n.
1578 del 1933), fermo il previo riscontro del verificarsi di tutte le
condizioni (quali il superamento dell'esame di Stato ed il possesso dei
prescritti requisiti soggettivi) (...)
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