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Elenchi
gestiti con il sistema Intranet della Giustizia - Esperimenti a Roma,
Venezia e Bari
Maria Carla De Cesari
I
praticanti abilitati al patrocinio non faranno parte degli elenchi dei
difensori d’ufficio. Lo ha deciso il Consiglio nazionale forense,
tirando le fila di una discussione che ha coinvolto gli Ordini
territoriali, alcuni dei quali — come quelli distrettuali di Torino e
Firenze — avevano espresso parere favorevole all’inserimento nelle
liste. Il presidente del Consiglio nazionale forense, Nicola Buccico, ha
firmato questa settimana una circolare in cui sono stati definiti «parametri
interpretativi comuni al fine di garantire su tutto il territorio
nazionale piena ed auspicabile omogeneità nelle modalità di attuazione»
della legge 60/2001 sulla difesa d’ufficio. Quanto al "canale"
che consente la "pubblicazione" degli elenchi, Buccico — nella
lettera di accompagnamento alla circolare — informa gli Ordini forensi
che «sono state già tenute numerose riunioni preparatorie per realizzare
un collegamento telematico diretto degli elenchi dei difensori d’ufficio
con gli uffici giudiziari». In particolare, gli Ordini dovrebbero
inserirsi nella Rug (la Rete unitaria degli uffici giudiziari), che è
parte della Rupa (la Reta della pubblica amministrazione). «Il progetto
— scrive Buccico — è già in avanzata fase di elaborazione e prevede
una fase sperimentale relativa a tre Ordini pilota: Bari, Venezia e Roma».
Attraverso il dibattito sollecitato dal Consiglio nazionale tra gli Ordini
emerge come le istituzioni forensi siano consapevoli del riconoscimento
operato dalla legge, anche se il compito comporta oneri finanziari. La
nomina dei difensori d’ufficio è, infatti, sottratta all’ordine
giudiziario. Mediante un ufficio centralizzato, infatti, gli Ordini
distrettuali «predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta
dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai
fini della nomina. I consigli dell’Ordine — stabilisce la legge
60/2001 — fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle
competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e
della reperibilità». L’elenco deve contenere i nominativi dei
difensori distinti per Ordine circondariale. Elenchi ad hoc sono dedicati
ai difensori d’ufficio per il patrocinio dei minori e innanzi ai
Tribunali militari. La lista sarà operativa attraverso un sistema
informatizzato che garantisce la rotazione automatica, che evita
l’attribuzione contestuale a un difensore di più nomine d’ufficio,
che stabilisce un turno differenziato per gli indagati e gli imputati
detenuti e la reperibilità. Quanto ai corsi di aggiornamento
professionale per i candidati alla difesa d’ufficio, la circolare
"restringe" le previsioni della legge: le iniziative sono
istituite e tenute dagli Ordini forensi, che vigilano sui corsi
organizzati da associazioni private, come le Camere penali, anche se
queste ultime sono state abilitate dalla legge 60/2001. Per dare omogeneità
a contenuti e metodologie formative, i programmi dei corsi devono essere
approvati dal Consiglio nazionale.
Articolo così tratto da
www.ilsole24ore.it
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