I singoli associati di una associazione
non riconosciuta non sono
responsabili per le obbligazioni della associazione, anche se le
obbligazioni siano state assunte in esecuzione di delibere approvate con
il loro voto.
Delle obbligazioni sono invece personalmente responsabili coloro che
hanno agito per nome e per conto dell'associazione (articolo 38 c.c.).
Gli organi rappresentativi rispondono quindi personalmente degli atti
compiuti, e cioè di quegli atti che abbiano compiuto esercitando il
loro
potere rappresentativo.
La sola circostanza di detenere una carica sociale o di avere
partecipato
alla delibera dell'atto non involge la corresponsanbilità per i debiti dell'ente. (sent. n. 236/1978 Cass. sent. n. 236/1978, in Giurisprudenza
italiana, 1978, I, 433: "la responsabilità solidale e personale
che grava su
coloro che agiscono per nome e per conto dell'associazione a norma
dell'art.38 c.c., non è connessa genericamente alla veste di rappresentante,
bensì si
verifica solo in relazione all'attività spiegata in concreto dai
singoli
agenti e nei limiti degli impegni da essi effettivamente assunti in nome
e
per conto dell'associazione, ed il vincolo solidale che ne deriva
riguarda
solo le persone che abbiano agito in relazione ad un determinato atto o
negozio, fonte diretta di responsabilità patrimoniale".)