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La responsabilità ex art. 38 c.c.

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I singoli associati di una associazione non riconosciuta non sono responsabili per le obbligazioni della associazione, anche se le obbligazioni siano state assunte in esecuzione di delibere approvate con il loro voto.
Delle obbligazioni sono invece personalmente responsabili coloro che hanno agito per nome e per conto dell'associazione (articolo 38 c.c.).
Gli organi rappresentativi rispondono quindi personalmente degli atti compiuti, e cioè di quegli atti che abbiano compiuto esercitando il loro potere rappresentativo.
La sola circostanza di detenere una carica sociale o di avere partecipato alla delibera dell'atto non involge la corresponsanbilità per i debiti dell'ente. (sent. n. 236/1978 Cass. sent. n. 236/1978, in Giurisprudenza italiana, 1978, I, 433: "la responsabilità solidale e personale che grava su coloro che agiscono per nome e per conto dell'associazione a norma dell'art.38 c.c., non è connessa genericamente alla veste di rappresentante, bensì si verifica solo in relazione all'attività spiegata in concreto dai singoli
agenti e nei limiti degli impegni da essi effettivamente assunti in nome e
per conto dell'associazione, ed il vincolo solidale che ne deriva riguarda
solo le persone che abbiano agito in relazione ad un determinato atto o
negozio, fonte diretta di responsabilità patrimoniale".)

 

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