Gli interessi moratori hanno natura risarcitoria: essi costituiscono una
liquidazione forfettaria minima del danno da ritardo nelle obbligazioni
pecuniarie.
La funzione risarcitoria degli interessi moratori è attestata fondamentalmente dal presupposto della mora, che è il ritardo
imputabile.
Essa trova poi conferma nella disciplina normativa, che prevede tali
interessi nel tema del risarcimento del danno per l'inadempimento (art.
1224 Codice civile).
Gli interessi moratori vanno tenuti distinti rispetto agli interessi
compensativi, aventi funzione remunerativa.
Tali sono gli interessi che rappresentano un compenso percentuale
periodico dovuto in cambio del vantaggio della responsabilità di una
somma di denaro spettante al creditore.
Gli interessi moratori e gli interessi compensativi rientrano, comunque,
nella nozione generale di interessi e sono soggetti a regole comuni per
quanto attiene al tasso legale, alla forma delle deroghe negoziali,
all'anatocismo.
La Giurisprudenza distingue una terza categoria, quella degli interessi
corrispettivi. Tali sarebbero sulle somme date a mutuo e sulle somme
liquide ed esigibili.
Anche questi interessi hanno peraltro funzione remunerativa, e non vi è
quindi ragione per ipotizzare un'ulteriore categoria d'interessi
giustapposta a quella degli interessi compensativa. Può tuttavia
ribadirsi che gli interessi moratori hanno funzione esclusivamente
risarcitoria in quanto hanno titolo nella mora del debitore e nel
conseguente pregiudizio conseguito dal creditore.
Per converso gli interessi compensativi hanno esclusiva funzione di
remunerazione del capitale perchè hanno titolo nel godimento di tale
capitale da parte di un terzo.
Il profilo del danno del creditore è di per se irrilevante in quanto la
mancata disponibilità della somma non costituisce una lesione
patrimoniale
da riparare ma un sacrificio economico che grava sul creditore e in
considerazione del quale si giustifica la prestazione remunerativa
dovuta
dal debitore.
A cura del Dott. Pietro Ilardi