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Bando di concorso a 360 posti di uditore giudiziario |
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(D.M.
17.10.2000 pubblicato nella G.U. n. 82 del 20.10.2000)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche, concernente
norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1958, n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di attuazione e
coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195; Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, e successive modificazioni ed
integrazioni; Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato
con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche; Visto il
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo
unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello
Stato; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio di leva e sulla ferma di leva prolungata, e successive
modifiche; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni
pubbliche; Visto l'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente
norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; Vista la
legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modifiche, concernente azioni
positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro; Vista la
legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto l'art. 1, lettera c),
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174,
regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni, concernente il regolamento sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali; Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, concernente la
soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio
della professione forense; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche,
recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo; Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
concernente la modifica della disciplina del concorso per uditore giudiziario e
norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali; Visto il decreto ministeriale 1o giugno 1998, n. 228,
regolamento recante modalità per l'espletamento della prova preliminare
informatica ai fini della ammissione alla prova scritta del concorso per uditore
giudiziario; Visto l'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, recante modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127; Visto l'art. 6, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente
nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998,
recante il regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari; Visto
l'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 novembre 1998, n. 399, recante modifica al
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative; Vista la sentenza della Corte costituzionale
n. 391 del 28 luglio 2000 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
parziale dell'art. 124, settimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
(ordinamento giudiziario), con riferimento ai requisiti di ammissione ai
concorsi della magistratura ordinaria; Visto il decreto ministeriale 4 agosto
2000, n. 261, regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 1o giugno 1998, n. 228, in tema di
modalità per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini della
ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario, ai sensi
dell'art. 123-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; Visto il
decreto ministeriale 16 ottobre 2000, con il quale sono stabilite le modalità
tecniche per lo svolgimento della prova preliminare del concorso per uditore
giudiziario; Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2000, con il quale, ai
sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, é
disposto che l'archivio delle domande formato dalla Commissione permanente
prevista all'art. 123-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, é
utilizzabile per il concorso per uditore giudiziario; Vista la delibera 9
febbraio 2000 del Consiglio superiore della magistratura;
Decreta:
Art. 1.
É indetto un concorso, per esami, a trecentosessanta posti di uditore
giudiziario.
Art. 2. Requisiti per l'ammissione al concorso
Per essere ammesso al concorso é necessario che l'aspirante: a) sia
cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica); b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici; c)
sia di condotta incensurabile; d) abbia conseguito la laurea in
giurisprudenza; e) abbia compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella
di quaranta salvo i casi di elevazione di cui al successivo articolo.
Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali
prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo
di benefici, i quarantacinque anni di età; f) sia fisicamente idoneo
all'impiego a cui aspira; h) sia in regola con le norme relative agli
obblighi militari.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del
presente decreto, ai sensi dell'art. 124, primo comma, dell'ordinamento
giudiziario, cosi' come sostituito dall'art. 6, n. 1, del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398.
Art. 3. Elevazione del limite di età
Il limite di età di quaranta anni, previsto dall'art. 124, primo comma,
dell'ordinamento giudiziario, é elevato: a) di un anno per gli aspiranti che
siano coniugati; b) di un anno per ogni figlio vivente; c) di cinque anni
in favore dei candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione
di procuratore legale entro il quarantesimo anno di età (legge 9 agosto 1993, n.
295), o di avvocato (legge 24 febbraio 1997, n. 27). Detta elevazione del limite
di età non si cumula con quelle previste da altre disposizioni vigenti; d) di
un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre
anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di
leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
Si prescinde dal limite di età per i candidati che siano dipendenti civili di
ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali
dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati di autorità o a domanda;
per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e
finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
Guardia di finanza, nonché delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di
polizia.
Art. 4. Domanda di ammissione e termine per la
presentazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta compilando
esclusivamente l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, reperibile
presso tutte le procure della Repubblica.Copia del modulo é allegata al presente decreto.
La domanda di partecipazione deve essere presentata o spedita, esclusivamente
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta
giorni decorrente dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui
circondario il candidato é residente. Non sono ammessi a partecipare al
concorso i candidati le cui domande sono state presentate o spedite oltre il
termine indicato nel comma che precede.
I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare
la domanda all'autorità consolare competente o al procuratore della Repubblica
di Roma.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede
il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di trasmissione
della domanda a mezzo posta per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: 1) il proprio cognome e
nome (le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il
proprio nome, e quindi il cognome del coniuge); 2) la data e il luogo di
nascita; 3) il numero di codice fiscale, allegando fotocopia della tessera
rilasciata dal ministero delle finanze; 4) lo stato civile, la data di
matrimonio, il numero di figli e la loro data di nascita; 5) l'università
presso la quale é stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del
conseguimento; 6) il possesso della cittadinanza italiana; 7) il comune
nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime; 8) le condanne riportate ed i
procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza
o di prevenzione pendenti a loro carico, nonché l'esistenza di qualsiasi
precedente giudiziario iscrivibile nel casellario giudiziario a norma dell'art.
686 c.p.p. (tale dichiarazione va resa anche se negativa); 9) i
servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di
risoluzione degli stessi (tale dichiarazione va resa anche se
negativa); 10) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito
dell'accertamento che l'impiego stesso é stato conseguito mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 11) il titolo o i
titoli in base ai quali coloro che hanno superato i quaranta anni di età hanno
diritto all'elevazione del predetto limite di età; 12) la posizione nei
riguardi degli obblighi militari; 13) l'idoneità fisica ad esercitare
l'impiego cui aspirano; 14) l'eventuale diritto, ai sensi del quinto comma
dell'art. 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento
giudiziario, all'esonero dalla prova preliminare ed all'ammissione alle prove
scritte in quanto: a) magistrato militare, amministrativo o contabile; b)
procuratore o avvocato dello Stato; c) idoneo in uno degli ultimi tre
concorsi espletati in precedenza; 15) se, nel caso in cui siano portatori di
handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante la prova preliminare e le
prove scritte, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Tali richieste sono da documentare con apposita certificazione rilasciata da
competente struttura sanitaria; 16) il luogo di residenza (indirizzo, comune,
c.a.p., telefono e procura della Repubblica di competenza); 17) il luogo ove
desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso qualora sia
diverso da quello di residenza.
In assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo di
residenza.
Al termine delle dichiarazioni l'aspirante deve apporre sul modulo la propria
firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Tale sottoscrizione non richiede l'autenticazione.
Alla domanda debbono essere allegate due fotografie recenti e identiche del
candidato (su fondo bianco, a mezzo busto, e con formato di centimetri quattro
per quattro), di cui una deve essere, a cura del candidato, applicata su
apposito cartoncino, da ritirare presso la competente procura della
Repubblica.
Sul lato anteriore di tale cartoncino deve essere apposta la foto e la firma
del candidato, sul lato posteriore deve essere apposta l'autenticazione.
Il candidato che presenti personalmente la domanda può far autenticare il
cartoncino con generalità, firma e fotografia, a cura dell'ufficio ricevente ai
sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Per coloro che inoltrano la domanda a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, l'autentica posta a tergo del cartoncino, relativa alle generalità,
alla firma ed alla fotografia, deve essere apposta da un notaio.
Tale autentica non deve essere anteriore a tre mesi dalla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda.
L'altra identica fotografia del candidato deve riportare, sul retro, il nome
e cognome del candidato e il timbro dell'ufficio, o sigillo del notaio, e la
sigla di colui che ha provveduto all'autentica della foto sul cartoncino.
Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero della
giustizia, direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari
generali - Ufficio VII - Via Arenula n. 70 - 00186 Roma.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata
ricezione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito, o da
mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
Art. 5. Cause di esclusione dal concorso
Non sono ammessi al concorso: a) coloro che non sono in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2 del presente bando; b) coloro le cui domande di
partecipazione sono state presentate o spedite oltre il termine indicato
nell'art. 4, primo comma; c) coloro che, alla data di pubblicazione del
presente decreto, sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per
l'ammissione in magistratura; l'espulsione del candidato dopo la dettatura del
tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.
Produce inoltre gli stessi effetti dell'inidoneità l'annullamento di un
lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro
stesso sia stato in tutto o in parte copiato da quello di altro candidato o da
qualsiasi testo ovvero quando l'elaborato sia stato reso riconoscibile; d)
coloro che per le informazioni raccolte, non risultino, secondo il giudizio del
Consiglio superiore della magistratura, di condotta incensurabile; e) coloro
che sono esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che sono stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero sono stati dichiarati decaduti da
un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso é stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
Non si terrà conto delle domande di partecipazione prive della sottoscrizione
dell'aspirante.
Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato, può
escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante lo svolgimento delle
prove scritte di un concorso, sia stato espulso per comportamenti fraudolenti,
diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per
comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del
concorso.
L'ammissione al concorso per ciascun candidato é deliberata dal Consiglio
superiore della magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
prescritti per l'assunzione in magistratura e delle altre condizioni richieste
dal bando di concorso.
Art. 6. Prova preliminare
La prova preliminare verte su diritto civile, diritto penale e diritto
amministrativo e prevede l'assegnazione ai candidati di novanta quesiti, di cui
trentacinque per la materia civile, trentacinque per la materia penale, e venti
per la materia amministrativa.
Il candidato dispone di centoventi minuti per l'espletamento della prova.
Art. 7. Prove concorsuali
La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie: diritto
civile; diritto penale; diritto amministrativo.
Per ogni materia i candidati hanno a disposizione otto ore, dalla dettatura
della traccia, per lo svolgimento del tema.
La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di
materie: a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; b)
procedura civile; c) diritto penale; d) procedura penale; e) diritto
amministrativo, costituzionale e tributario; f) diritto del lavoro e della
previdenza sociale; g) diritto comunitario; h) diritto internazionale ed
elementi di informatica giuridica.
Art. 8. Commissione esaminatrice e comitati di vigilanza
La commissione esaminatrice, composta secondo quanto previsto dall'art.
125-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, é nominata con decreto del
Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della
magistratura.
Per l'espletamento della prova preliminare, nel caso in cui la stessa si
svolga in più sedi, si costituisce in ciascuna di esse, con decreto del
Ministro, su delibera del Consiglio superiore della magistratura, un comitato di
vigilanza, ai sensi dell'art. 5-bis del decreto ministeriale 1o
giugno 1998, n. 228, introdotto dall'art. 4 del decreto ministeriale 4 agosto
2000, n. 261.
Art. 9. Disposizioni generali sulla prova preliminare
La prova preliminare é realizzata con l'ausilio di un sistema
informatizzato.
Per lo svolgimento della prova preliminare non é richiesta alcuna conoscenza
informatica da parte dei candidati. L'interazione con il sistema é limitata,
infatti, alla sola azione di toccare lo schermo su cui é visualizzata la
maschera di presentazione dei quesiti e non vi é necessità di utilizzare
tastiera o mouse.
La prova é espletata attraverso l'uso di videoterminali dedicati ed é svolta
per gruppi di candidati secondo quanto disposto dal decreto ministeriale, di cui
al successivo art. 13, che stabilisce il diario della prova stessa.
Essa é basata su un sistema che presenta, su videoterminale, novanta domande
a risposta multipla che sono estratte dall'archivio dei quesiti appositamente
predisposto dalla competente commissione permanente per la creazione e
l'aggiornamento dell'archivio informatico delle domande per la prova
preliminare.
Tali domande sono assegnate ai candidati mediante la procedura automatizzata
che opera secondo i criteri e le modalità stabilite dal decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398, e dal decreto ministeriale 1o giugno 1998, n. 228 -
regolamento per l'espletamento della prova preliminare informatica del concorso
per uditore giudiziario - cosi' come modificato dal decreto ministeriale 4
agosto 2000, n. 261, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre
2000.
A ciascun candidato sono assegnati quesiti aventi lo stesso grado di
difficoltà, raggruppati per materia ed in pari numero.
Ciascuno dei quesiti é presentato facendo seguire alla parola "QUESITO" il
testo di un'unica domanda con quattro risposte, numerate da 1 a 4, delle quali
solo una é esatta; la posizione della risposta esatta é determinata dal sistema
automatizzato.
Tra le quattro risposte visualizzate il candidato può scegliere quella
ritenuta esatta oppure può omettere di rispondere. Il candidato selezionerà
la risposta ritenuta esatta toccando lo schermo in corrispondenza del numero
della risposta prescelta. Il candidato potrà passare da un quesito ad un altro
mediante il tocco su indici o frecce di scorrimento che sono evidenziati sullo
schermo. Potrà in modo analogo procedere alla correzione delle risposte.
I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia sono assistiti,
nella lettura dei quesiti e nella indicazione delle risposte, da personale della
amministrazione designato dal Ministero della giustizia.
Qualora si verifichi il malfunzionamento di una postazione di lavoro, il
candidato interessato può usufruire di altra postazione, da attivare con la
stessa smart card personale di cui é in possesso, sulla quale il sistema
consente, conservando i dati acquisiti, la prosecuzione della prova dal punto in
cui é stata interrotta, tenendo conto del tempo già utilizzato.
Nel corso della prova, e fino alla scadenza del termine di cui al secondo
comma dell'art. 6, é ammessa la correzione delle risposte.
Il grado di difficoltà di ciascun quesito e il relativo punteggio di
penalizzazione previsto per ciascuna delle risposte errate od omesse non sono
palesi ai candidati nel corso della prova.
Dopo ogni sessione il punteggio conseguito da ciascun candidato é memorizzato
dal sistema informatico.
É vietata la formazione di graduatorie parziali.
Al presente decreto é allegata una scheda esplicativa in ordine allo
svolgimento della prova, relativamente alla presentazione dei quesiti ed alla
indicazione delle risposte scelte dal candidato.
Lo svolgimento di ogni sessione della prova preliminare é preceduto da una
dimostrazione esplicativa.
Art. 10. Archivio informatico dei quesiti
L'archivio dei quesiti oggetto della prova preliminare del concorso é formato
dalla competente commissione permanente di cui all'art. 123-quater del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Le domande inserite nell'archivio sono predisposte con esclusivo riguardo ai
testi normativi, escluso ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti
giurisprudenziali e dottrinali.
La normativa di cui si tiene conto ai fini dell'esattezza delle risposte é
quella vigente alla data di pubblicazione del presente bando.
Ogni quesito é classificato con un grado di difficoltà: facile, media e
difficile.
La pubblicità dei quesiti contenuti nell'archivio informatico, nonché del
grado di difficoltà di ciascuno di essi, é assicurata mediante la loro
pubblicazione nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - del 15
dicembre 2000.
Art. 11. Modalità della prova preliminare
Per l'esecuzione della prova ogni candidato ha a disposizione una singola
postazione, separata dalle altre, che viene attivata inserendo nell'apposito
lettore la tessera magnetica personale (smart card), contenente i dati di
riconoscimento dello stesso.
Il cognome, il nome, la data di nascita e la foto a colori del candidato sono
anche riportati in stampa sulla parte esterna della tessera. La smart card
personale, una volta inserita, non dovrà essere estratta dal lettore se non a
conclusione della prova, poiché l'eventuale estrazione comporta il blocco della
postazione.
Dopo l'ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la prova la
commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, dispone l'attivazione della
procedura di assortimento dei quesiti, selezionati automaticamente tra quelli
contenuti nell'archivio informatico, da assegnare a ciascun candidato.
Al candidato sono sottoposti novanta quesiti ai quali dovrà rispondere nel
tempo massimo di centoventi minuti. Per i portatori di handicap che ne abbiano
fatto richiesta, il tempo può essere aumentato fino ad un massimo di trenta
minuti.
Per le materie civile e penale, sono proposte domande facili in numero di
undici, domande di media difficoltà in numero di diciassette e domande difficili
in numero di sette; per la materia amministrativa, sono proposte domande facili
in numero di sei, domande di media difficoltà in numero di dieci e domande
difficili in numero di quattro.
Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande comprese nel
questionario é attribuito il punteggio formale di 810.990.
Ad ogni domanda omessa od errata é attribuito il seguente punteggio di
penalizzazione: 9.001 per la domanda difficile; 9.007 per la domanda di media
difficoltà; 9.011 per la domanda facile.
Il punteggio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio di 810.990:
9.001 punti per ogni risposta omessa od errata a domanda difficile; 9.007 punti
per ogni risposta omessa od errata a domanda di media difficoltà; 9.011 punti
per ogni risposta omessa od errata a domanda facile.Sulla base del punteggio cosi conseguito si forma la graduatoria di
merito.
Al termine della sessione sarà consegnata ad ogni candidato la stampa del
promemoria della propria prova recante l'indicazione del numero identificativo
del quesito nell'archivio delle domande oggetto della prova preliminare,
pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale di cui al precedente art. 10,
nonché il testo integrale della risposta selezionata o l'eventuale indicazione
della risposta omessa.
Tale promemoria é siglato da uno dei segretari della commissione di
esame.
Art. 12. Disciplina della prova preliminare
I candidati non possono introdurre alcun oggetto nell'aula in cui si svolgerà
la prova.
In particolare gli stessi non possono avvalersi, durante la prova, di codici,
raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura, né di qualsiasi supporto
cartaceo e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati.
É fatto divieto ai candidati, durante la prova preliminare, di comunicare, in
qualunque modo, tra loro.
Nel caso di violazione di qualsiasi norma stabilita per lo svolgimento della
prova preliminare, la commissione di esame o il comitato di vigilanza delibera
l'immediata esclusione dal concorso. É, inoltre, causa di esclusione dalla prova
ogni tentativo verificato dal sistema di alterare fisicamente la postazione di
lavoro.
Art. 13. Diario della prova preliminare
La indicazione delle sedi, la ripartizione dei candidati, la previsione dei
giorni e dell'ora di svolgimento della prova preliminare, e le ulteriori
indicazioni per l'espletamento della stessa, sono stabilite con successivo
decreto ministeriale che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - del 16 febbraio 2001.
In detta Gazzetta si darà comunicazione della nuova data di pubblicazione, in
caso di eventuale rinvio.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati tenuti a sostenere la prova preliminare che non si presenteranno
nella sede d'esame nel giorno e nell'ora indicati nel decreto di cui sopra,
dovranno ritenersi esclusi dal concorso.
Qualora sia impossibilitato l'espletamento di una o più sessioni nella
giornata programmata, il presidente della commissione esaminatrice o del
comitato di vigilanza, stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti.
I candidati dovranno esibire idonei documenti di identità per accedere ai
locali ove si svolge la sessione della prova preliminare.
Nel medesimo provvedimento che stabilisce il predetto diario saranno indicate
le date della Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami" - riguardanti le pubblicazioni dell'avviso dell'affissione dei risultati
della prova preliminare, dell'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e
del diario delle prove scritte di cui ai successivi articoli 14 e 15.
Art. 14. Graduatoria della prova preliminare ed ammissione
alle prove scritte
Acquisite le risposte di tutti i candidati, la graduatoria é formata dal
sistema informatico sulla base del punteggio assegnato alle risposte ed é resa
pubblica mediante affissione nei locali del Ministero della giustizia.
Di tale adempimento sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale "Concorsi ed esami" - che sarà indicata nel medesimo
decreto con cui é stabilito il diario della prova preliminare di cui all'art. 13
che precede.
Qualora sia stata disposta l'ammissione con riserva di tutti i candidati,
coloro che, in sede di verifica delle domande di partecipazione, saranno esclusi
dal concorso, verranno espunti dalla predetta graduatoria.
All'esito delle predette operazioni, sono ammessi alle prove scritte 1800
candidati, numero pari a cinque volte i posti messi a concorso.
Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno riportato lo
stesso punteggio del candidato che occupa l'ultimo posto utile della
graduatoria.
Ai candidati utilmente collocati in graduatoria l'ammissione alle prove
scritte é comunicata mediante pubblicazione del relativo elenco, almeno quindici
giorni prima dello svolgimento delle prove scritte, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - che sarà
indicata nel decreto con cui è stabilito il diario della prova preliminare di
cui all'art. 13 che precede.
Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alle prove scritte, oltre
il previsto limite numerico dei candidati: a) i magistrati militari,
amministrativi o contabili; b) i procuratori e gli avvocati dello
Stato; c) coloro che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre
concorsi espletati in precedenza. Il mancato superamento della prova
preliminare non dà luogo ad inidoneità ai fini di cui all'art. 126, primo comma,
dell'ordinamento giudiziario.
Art. 15. Diario delle prove scritte
Le prove scritte avranno luogo in Roma.
Nel medesimo provvedimento con cui é stabilito il diario della prova
preliminare, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica -
4a serie speciale "Concorsi ed esami" - del 16 febbraio 2001, sarà
inoltre indicata la Gazzetta Ufficiale in cui sarà pubblicato il diario delle
prove scritte.
In detta Gazzetta si darà comunicazione della nuova data di pubblicazione, in
caso di eventuale rinvio.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti sia per i
candidati che hanno diritto all'esonero dalla prova preliminare sia per quelli
utilmente collocati nella graduatoria della stessa.
I concorrenti ammessi alle prove dovranno presentarsi, senza alcun preavviso,
nella sede d'esame, nei giorni e nelle ore stabilite per le operazioni
preliminari e lo svolgimento delle prove scritte.
Art. 16. Ammissione alle prove orali
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di
punti in ciascuna delle materie delle prove scritte.
Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data
comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove
scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere detta
prova.
Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna
materia della prova orale e comunque una votazione complessiva nelle due prove
non inferiore a novantotto punti.
Non sono ammesse frazioni di punto.
Art. 17. Termini per la produzione dei titoli di preferenza e
per comprovare il diritto all'elevazione del limite di età
I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 18, devono essere
posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso e i relativi certificati in carta
semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive nei casi previsti dalla legge,
devono essere presentati, a pena di decadenza, da parte di ciascun candidato al
Ministero della giustizia, direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e
degli affari generali - Ufficio VII - Via Arenula n. 70 - 00186 Roma, entro il
giorno in cui si é sostenuta la prova orale.
Dovranno altresi' essere presentati in carta semplice, entro il suddetto
termine ed al medesimo ufficio, i documenti, ovvero le dichiarazioni sostitutive
nei casi previsti dalla legge, comprovanti il diritto, sussistente alla data di
pubblicazione del presente decreto, all'elevazione del limite di età di cui al
precedente art. 3.
Quanto prodotto, ai sensi dei commi precedenti, in carta semplice dovrà
essere regolarizzato ai fini fiscali in caso di assunzione.
Art. 18. Preferenza a parità di merito ed a parità di merito
e titoli
Ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, a parità di merito
i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor
militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i
mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per
servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli
orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli
insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di
guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli
invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi
per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio
nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i
coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti
in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione della giustizia; 18) i
coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19)
gli invalidi e i mutilati civili; 20) i militari volontari delle Forze armate
congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza é determinata: a) dal numero
dei figli a carico; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche; c) dalla minore età.
Art. 19. Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei
I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale
dei punti riportati, con l'osservanza, in caso di parità, delle disposizioni
generali vigenti sui titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi
di cui al precedente art. 18.
La commissione esaminatrice, terminati i lavori, forma la graduatoria che é
immediatamente trasmessa per l'approvazione al Consiglio superiore della
magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro della giustizia.
Il Consiglio superiore della magistratura approva la graduatoria e delibera
la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti
di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal
Ministro della giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La
graduatoria é pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero
della giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro
il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti
di rettifica della graduatoria sono adottati entro il successivo termine di
trenta giorni, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura.
Se il numero degli idonei é superiore a quello dei posti messi a concorso,
eventualmente aumentati di un decimo, la graduatoria formata dalla commissione
esaminatrice é pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia
prima della trasmissione al Consiglio superiore della magistratura per
l'approvazione.
Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli
interessati possono proporre reclamo. Entro lo stesso termine il Ministro della
giustizia può formulare le proprie osservazioni. Nei successivi trenta giorni il
Consiglio superiore della magistratura provvede su reclami e sulle osservazioni
ed approva la graduatoria, anche modificandola.
Art. 20. Nomina dei concorrenti vincitori
Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei
posti messi a concorso e di quelli eventualmente aumentati ai sensi dell'art.
127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la
sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte
dell'organo di controllo.
Art. 21. Termini per la presentazione dei documenti
Entro il primo mese di servizio, i vincitori, nominati sotto condizione
risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge, dovranno
presentare in bollo i documenti richiesti con l'invito ad assumere servizio e
regolarizzare, in bollo, tutti i documenti già presentati.
Sono dichiarati decaduti dalla nomina coloro che abbiano presentato i
documenti oltre i termini indicati dal precedente comma. La documentazione
eventualmente incompleta o affetta da vizio sanabile dovrà essere regolarizzata,
a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito
dall'amministrazione.
Art. 22. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della
giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari
generali - Ufficio VII (concorsi in magistratura) - per le finalità di gestione
del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati é obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni
diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della
giustizia, Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari
generali - Ufficio VII, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali é il direttore del
suddetto ufficio VII.
Roma, 17 ottobre 2000
Il Ministro: Fassino
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