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Esame oggettivo ed analisi ermeneutica del concetto di causa del contratto

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La causa viene inserita nel Code Napoleon e nel codice civile italiano del 1865 tra gli elementi essenziali del contratto,come causa dell’obbligazione.

Tale scelta si giustificava in quelle esperienze nel fatto che lo schema contrattuale era quello del contratto obbligatorio, ossia di un tipo di contratto concepito ancora come la risultante delle singole promesse dei contraenti e, dunque, punto di riferimento della causa veniva considerata la singola promessa e non il contratto nel suo insieme. Si diffusero, in seguito a questo assetto legislativo, delle concezioni intorno all’elemento causa che ne evidenziarono il significato di scopo principale, sinonimo di motivo ultimo cui tende la volontà dei contraenti.

Sorpassando il modello del contratto obbligatorio, attraverso la spiritualizzazione della traditio nel consenso, così come evidenziato da autorevole dottrina, si è affermata l’idea dell’efficacia traslativa del semplice consenso e di conseguenza il negozio viene considerato come espressione di una regolamentazione di interessi unitariamente intesa, a prescindere dalle singole e specifiche prestazioni che di tale autoregolamento di interessi caratterizzano il concreto contenuto. Cristallizzata in questo nuovo ruolo, la causa viene accolta nel codice civile vigente tra i requisiti del contratto ex art 1325.

Nel contratto sono presenti profili soggettivi, quali la comune intenzione delle parti e profili oggettivi, il concreto assetto dato agli interessi, così come risulta dalla regola nella quale l’intento si è obiettivizzato. In questo modo ogni regolamento negoziale rispecchia, a livello obiettivo, specifiche finalità di tipo soggettivo. Questa realtà complessa, nella quale sono racchiusi profili soggettivi ed oggettivi, necessita di un raccordo. Tale ruolo di collegamento viene svolto proprio dalla causa che, in tal senso, più che uno soltanto degli elementi del negozio, più che motivo determinante cui alludevano antiche dottrine, rappresenta il momento d’insieme dell’unitaria regolamentazione negoziale in cui si rispecchia nella sua completezza l’assetto di interessi divisato  dalle parti. La causa, dunque, rappresenta la ragione pratica del contratto, il nucleo di interessi che l’operazione posta in essere tende a soddisfare. Al fondamento del riconoscimento della libertà negoziale e dunque dell’autonomia contrattuale vi è il concetto di causa, per il quale le parti sono libere di stipulare contratti anche non tipizzati dalla legge, perchè siano diretti a realizzare, così come previsto dalla norma codicistica ex art. 1322 secondo comma, interessi meritevoli di tutela  secondo l’ordinamento giuridico.

La causa, dunque, deve essere presente in ogni contratto sia tipico che atipico, in quanto elemento essenziale, la cui mancanza comporta la nullità dell’atto ex art. 1418 secondo comma.

Tale precisazione sembrerebbe mal conciliarsi con il problema dei negozi cosiddetti astratti, nei quali come è stato affermato più volte in dottrina, non è che manchi la causa, ma essa risulta in un certo senso “accantonata” o “non menzionata”.

A volte la causa non viene menzionata, ma esiste: è il caso dei c.d. negozi cambiari,   per i quali in ragione della loro natura di documenti destinati alla circolazione è sufficiente la forma in cui si sono manifestati.

In tali casi, come è stato sostenuto, l’enunciazione o meno della causa nel titolo non costituisce elemento decisivo, anche perchè anche quando tale enunciazione sussiste non è conseguenziale che la causa sia rilevante, ad esempio: la disciplina della cambiale non muta se il titolo enuncia la causa della cambiale, tanto meno diventano opponibili le eccezioni ex causa.

Alcune ipotesi di negozio, nelle quali la causa appunto non emergerebbe immediatamente, pur esprimendo un preciso interesse, tuttavia non evidenziano anche l’effettivo fine pratico per il quale si è agito e cioè il fondamento sostanziale e la ragione giustficativa che ha indotto le parti a perseguire la realizzazione dell’interesse stesso. Questi tipi di negozi, per venire causalmente qualificati, hanno bisogno di essere inseriti e integrati nel più ampio contesto del contratto.

Si tratta di ipotesi di operazioni economiche complesse, nelle quali la realizzazione dell’interesse può raggiungersi non già, come accade spesso, attraverso il compimento di un solo negozio, ma attraverso il collegamento di più negozi.

La nuova prospettiva in cui la causa vien fatta confluire spiega quindi il fiorire in Italia, soprattutto, dopo l’entrata in vigore del nuovo codice civile, di teorie oggettive che in vari modi tentano di collegare la causa non più tanto ai moventi interni o agli scopi della volontà negoziale, alla motivazione del consenso, così come postulato dalle teorie soggettive, quanto al concreto assetto di interessi obiettivizzato nella regola che il negozio esprime.

La distinzione, dunque, tra le due teorie causalistiche appare netta, in quanto, mentre per la causa subiettiva rileva il motivo prossimo della volontà dell’agente, l’intenzione, il movente soggettivo, le teorie oggettive imperniano la definizione di causa sul termine funzione economico-sociale del contratto, accolta dalla relazione al codice civile.

Attraverso l’utilizzo di tale formula la causa, più che rappresentare un elemento del negozio sembra svolgere quasi il ruolo di strumento per controllare i fini dei privati, in modo da garantirne la coerenza con le finalità generali indicate tassativamente dall’ordinamento statuale. La causa, vista in questi termini, non può più indicare lo scopo (anche se inteso in senso oggettivo) perseguito dalle parti attraverso il negozio, ma diventa la sua funzione economico-sociale.

Nel modello dell’ideologia dirigista, cui il legislatore del I942 si ispirava, la causa dunque venne degradata a strumento per controllare la circolazione della ricchezza, realizzantesi attraverso il contratto. Con la caduta dell’ideologia dirigista e con l’avvento di una Costituzione liberaldemocratica, il negozio torna ad essere uno strumento per realizzare interessi eminentemente privati e la causa torna ad essere considerata nel suo ruolo di requisito del contratto: non più quindi strumento e meccanismo di controllo dell’agire autonomo dei privati, semmai quale oggetto di controllo che consente di constatare, in concreto, l’esistenza e il grado di compatibilità tra quei valori privati e gli altri espressi dall’ordinamento.

Inserita, dunque, in un sistema che coniuga l’affermazione del ruolo centrale della personalità umana con i doveri di solidarietà politica, economica e sociale, l’autonomia negoziale ha recuperato il suo valore e così anche la causa ha assunto una fisionomia rinnovata. Come è stato però attentamente evidenziato da autorevole dottrina, per mantenere a tale “elemento essenziale ”la dimensione funzionale, che la relazione al codice le aveva attribuito, parrebbe necessario trasporre tale dimensione in termini economico-individuali e scorgere dunque alla causa del negozio la sua funzione economico-individuale.

In tale prospettiva, la causa appare l’elemento di coesione di tutti gli altri elementi, di cui la struttura negoziale è composta, appare l’elemento che collega l’operazione economica ai soggetti che ne siano autori. In sostanza, la causa come funzione economico-individuale rispecchia la dimensione razionale della regola contrattuale, attraverso cui le parti hanno disciplinato i loro concreti interessi, quindi l’atto di autonomia privata torna ad essere, nel sistema prospettato dalla nostra Costituzione, espressione di interessi privati che, come tali, saranno valutati dall’ordinamento giuridico.

Il privato svestitosi dei panni di “funzionario”, così come lo voleva il sistema corporativo, viene di nuovo a calarsi nel ruolo di persona protagonista nella società. Occorre, inoltre, puntualizzare che, con la caduta della matrice ideologica che aveva spinto ad elevare la causa a mezzo di controllo dell’utilità sociale del contratto, la nozione di causa tipica è risultata inappagante, in quanto in riferimento a tale nozione, oltre ad essere estraneo ai contratti innominati, trascura la realtà viva di ogni singolo contratto, gli interessi reali che, di volta in volta, le parti intendono perseguire.

La causa è la ragione concreta del contratto.

Non basta verificare se lo schema utilizzato dalle parti risulti compatibile con uno dei modelli contrattuali, ma è necessario ricercare il significato pratico dell’operazione.  Infatti, come è stato puntualmente evidenziato, mentre l’indagine sul tipo è essenzialmente astratta e statica, quello sulla causa è esclusivamente concreta e dinamica, raffronto dinamico tra interessi perseguiti dai privati e interessi ritenuti leciti e protetti dall’ordinamento.

Si avverte anche la necessità di distinguere la causa rispetto ai tanti e variabili motivi che possono spingere il soggetto a contrattare. Mentre, infatti, la causa viene identificata, come si è qui rilevato, nello scopo che entra nel contratto, in quanto si inserisce nel contenuto dell’atto di volontà, i motivi sono gli interessi che la parte tende a soddisfare mediante il contratto, ma che non rientrano nel contenuto di questo. I motivi, di regola, non rilevano e la loro irrilevanza è stata spiegata considerando il motivo come impulso psichico, quindi interno, che non si traduce nell’atto di volontà negoziale, che non si esteriorizza nel regolamento divisato dalle parti; nel momento, però, in cui i motivi non siano rimasti nella sfera interna, ma si siano obiettivizzati nel contratto possono rilevare perché si tratterebbe allora di motivazioni esplicitate nella regola negoziale e non più inespresse.

Le premesse e le motivazioni che fanno da supporto all’intento pratico, che nell’autoregolamentazione si sia evidenziato, possono essere rilevanti quando siano rilevabili attraverso un procedimento ermeneutico di buona fede ex art. I366 c.c.

Quest’ultimo a volte può consentire di percepire motivi non espressi nella regola negoziale ma, tali da rilevare perchè destinati ad incidere sull’efficacia del negozio stesso; tale da riuscire a specificare meglio la funzione stessa che al contratto intendono attribuire gli autori e quindi ad individuare le finalità, anche implicite, che con esso si vogliono perseguire.  

A cura di Alessia DI BENEDETTO

 

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