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La
causa viene inserita nel Code Napoleon e nel codice civile italiano del
1865 tra gli elementi essenziali del contratto,come causa
dell’obbligazione.
Tale scelta
si giustificava in quelle esperienze nel fatto che lo schema
contrattuale era quello del contratto obbligatorio, ossia di un tipo di
contratto concepito ancora come la risultante delle singole promesse dei
contraenti e, dunque, punto di riferimento della causa veniva
considerata la singola promessa e non il contratto nel suo insieme. Si
diffusero, in seguito a questo assetto legislativo, delle concezioni
intorno all’elemento causa che ne evidenziarono il significato di
scopo principale, sinonimo di motivo ultimo cui tende la volontà dei
contraenti.
Sorpassando
il modello del contratto obbligatorio, attraverso la spiritualizzazione
della traditio nel consenso,
così come evidenziato da autorevole dottrina, si è affermata l’idea
dell’efficacia traslativa del semplice consenso e di conseguenza il
negozio viene considerato come espressione di una regolamentazione di
interessi unitariamente intesa, a prescindere dalle singole e specifiche
prestazioni che di tale autoregolamento
di interessi caratterizzano il concreto contenuto. Cristallizzata in
questo nuovo ruolo, la causa viene accolta nel codice civile vigente tra
i requisiti del contratto ex art 1325.
Nel contratto
sono presenti profili soggettivi, quali la comune intenzione delle parti
e profili oggettivi, il concreto assetto dato agli interessi, così come
risulta dalla regola nella quale l’intento si è obiettivizzato. In
questo modo ogni regolamento negoziale rispecchia, a livello obiettivo,
specifiche finalità di tipo soggettivo. Questa realtà complessa, nella
quale sono racchiusi profili soggettivi ed oggettivi, necessita di un
raccordo. Tale ruolo di collegamento viene svolto proprio dalla causa
che, in tal senso, più che uno soltanto degli elementi del negozio, più
che motivo determinante cui alludevano antiche dottrine, rappresenta il
momento d’insieme dell’unitaria regolamentazione negoziale in cui si
rispecchia nella sua completezza l’assetto di interessi divisato dalle parti. La causa, dunque, rappresenta la ragione pratica
del contratto, il nucleo di interessi che l’operazione posta in essere
tende a soddisfare. Al fondamento del riconoscimento della libertà
negoziale e dunque dell’autonomia contrattuale vi è il concetto di
causa, per il quale le parti sono libere di stipulare contratti anche
non tipizzati dalla legge, perchè siano diretti a realizzare, così
come previsto dalla norma codicistica ex art. 1322 secondo comma,
interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
La
causa, dunque, deve essere presente in ogni contratto sia tipico che
atipico, in quanto elemento essenziale, la cui mancanza comporta la
nullità dell’atto ex art. 1418 secondo comma.
Tale
precisazione sembrerebbe mal conciliarsi con il problema dei negozi
cosiddetti astratti, nei quali come è stato affermato più volte in
dottrina, non è che manchi la causa, ma essa risulta in un certo senso
“accantonata” o “non
menzionata”.
A volte la
causa non viene menzionata, ma esiste: è il caso dei c.d. negozi
cambiari, per i quali
in ragione della loro natura di documenti destinati alla circolazione è
sufficiente la forma in cui si sono manifestati.
In
tali casi, come è stato sostenuto, l’enunciazione o meno della causa
nel titolo non costituisce elemento decisivo, anche perchè anche quando
tale enunciazione sussiste non è conseguenziale che la causa sia
rilevante, ad esempio: la disciplina della cambiale non muta se il
titolo enuncia la causa della cambiale, tanto meno diventano opponibili
le eccezioni ex causa.
Alcune
ipotesi di negozio, nelle quali la causa appunto non emergerebbe
immediatamente, pur esprimendo un preciso interesse, tuttavia non
evidenziano anche l’effettivo fine pratico per il quale si è agito e
cioè il fondamento sostanziale e la ragione giustficativa che ha
indotto le parti a perseguire la realizzazione dell’interesse stesso.
Questi tipi di negozi, per venire causalmente qualificati, hanno bisogno
di essere inseriti e integrati nel più ampio contesto del contratto.
Si
tratta di ipotesi di operazioni economiche complesse, nelle quali la
realizzazione dell’interesse può raggiungersi non già, come accade
spesso, attraverso il compimento di un solo negozio, ma attraverso il
collegamento di più negozi.
La
nuova prospettiva in cui la causa vien fatta confluire spiega quindi il
fiorire in Italia, soprattutto, dopo l’entrata in vigore del nuovo
codice civile, di teorie oggettive che in vari modi tentano di collegare
la causa non più tanto ai moventi interni o agli scopi della volontà
negoziale, alla motivazione del consenso, così come postulato dalle
teorie soggettive, quanto al concreto assetto di interessi
obiettivizzato nella regola che il negozio esprime.
La
distinzione, dunque, tra le due teorie causalistiche appare netta, in
quanto, mentre per la causa subiettiva
rileva il motivo prossimo della volontà dell’agente, l’intenzione,
il movente soggettivo, le teorie oggettive imperniano la definizione di
causa sul termine funzione economico-sociale del contratto, accolta
dalla relazione al codice civile.
Attraverso
l’utilizzo di tale formula la causa, più che rappresentare un
elemento del negozio sembra svolgere quasi il ruolo di strumento per
controllare i fini dei privati, in modo da garantirne la coerenza con le
finalità generali indicate tassativamente dall’ordinamento statuale.
La causa, vista in questi termini, non può più indicare lo scopo
(anche se inteso in senso oggettivo) perseguito dalle parti attraverso
il negozio, ma diventa la sua funzione economico-sociale.
Nel
modello dell’ideologia dirigista, cui il legislatore del I942 si
ispirava, la causa dunque venne degradata a strumento per controllare la
circolazione della ricchezza, realizzantesi attraverso il contratto. Con
la caduta dell’ideologia dirigista e con l’avvento di una
Costituzione liberaldemocratica, il negozio torna ad essere uno
strumento per realizzare interessi eminentemente privati e la causa
torna ad essere considerata nel suo ruolo di requisito del contratto:
non più quindi strumento e meccanismo di controllo dell’agire
autonomo dei privati, semmai quale oggetto di controllo che consente di
constatare, in concreto, l’esistenza e il grado di compatibilità tra
quei valori privati e gli altri espressi dall’ordinamento.
Inserita,
dunque, in un sistema che coniuga l’affermazione del ruolo centrale
della personalità umana con i doveri di solidarietà politica,
economica e sociale, l’autonomia negoziale ha recuperato il suo valore
e così anche la causa ha assunto una fisionomia rinnovata. Come è
stato però attentamente evidenziato da autorevole dottrina, per
mantenere a tale “elemento essenziale ”la dimensione funzionale, che
la relazione al codice le aveva attribuito, parrebbe necessario
trasporre tale dimensione in termini economico-individuali e scorgere
dunque alla causa del negozio la sua funzione
economico-individuale.
In
tale prospettiva, la causa appare l’elemento di coesione di tutti gli
altri elementi, di cui la struttura negoziale è composta, appare
l’elemento che collega l’operazione economica ai soggetti che ne
siano autori. In sostanza, la causa come funzione economico-individuale
rispecchia la dimensione razionale della regola contrattuale, attraverso
cui le parti hanno disciplinato i loro concreti interessi, quindi
l’atto di autonomia privata torna ad essere, nel sistema prospettato
dalla nostra Costituzione, espressione di interessi privati che, come
tali, saranno valutati dall’ordinamento giuridico.
Il
privato svestitosi dei panni di “funzionario”, così come lo voleva
il sistema corporativo, viene di nuovo a calarsi nel ruolo di persona
protagonista nella società. Occorre, inoltre, puntualizzare che, con la
caduta della matrice ideologica che aveva spinto ad elevare la causa a
mezzo di controllo dell’utilità sociale del contratto, la nozione di
causa tipica è risultata inappagante, in quanto in riferimento a tale
nozione, oltre ad essere estraneo ai contratti innominati, trascura la
realtà viva di ogni singolo contratto, gli interessi reali che, di
volta in volta, le parti intendono perseguire.
La
causa è la ragione concreta del contratto.
Non
basta verificare se lo schema utilizzato dalle parti risulti compatibile
con uno dei modelli contrattuali, ma è necessario ricercare il
significato pratico dell’operazione.
Infatti, come è stato puntualmente evidenziato, mentre
l’indagine sul tipo è essenzialmente astratta e statica, quello sulla
causa è esclusivamente concreta e dinamica, raffronto dinamico tra
interessi perseguiti dai privati e interessi ritenuti leciti e protetti
dall’ordinamento.
Si
avverte anche la necessità di distinguere la causa rispetto ai tanti e
variabili motivi che possono spingere il soggetto a contrattare. Mentre,
infatti, la causa viene identificata, come si è qui rilevato, nello
scopo che entra nel contratto, in quanto si inserisce nel contenuto
dell’atto di volontà, i motivi sono gli interessi che la parte tende
a soddisfare mediante il contratto, ma che non rientrano nel contenuto
di questo. I motivi, di regola, non rilevano e la loro irrilevanza è
stata spiegata considerando il motivo come impulso psichico, quindi
interno, che non si traduce nell’atto di volontà negoziale, che non
si esteriorizza nel regolamento divisato dalle parti; nel momento, però,
in cui i motivi non siano rimasti nella sfera interna, ma si siano
obiettivizzati nel contratto possono rilevare perché si tratterebbe
allora di motivazioni esplicitate nella regola negoziale e non più
inespresse.
Le
premesse e le motivazioni che fanno da supporto all’intento pratico,
che nell’autoregolamentazione si sia evidenziato, possono essere
rilevanti quando siano rilevabili attraverso un procedimento ermeneutico
di buona fede ex art. I366 c.c.
Quest’ultimo
a volte può consentire di percepire motivi non espressi nella regola
negoziale ma, tali da rilevare perchè destinati ad incidere
sull’efficacia del negozio stesso; tale da riuscire a specificare
meglio la funzione stessa che al contratto intendono attribuire gli
autori e quindi ad individuare le finalità, anche implicite, che con
esso si vogliono perseguire.
A cura di Alessia DI BENEDETTO |