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Eutanasia
e diritto di morte
Per
eutanasia si intende generalmente la fine anticipata ed innaturale della
vita procurata per evitare sofferenze ad una persona che è in
situazione di malattia irreversibile ed in fase terminale, oppure per
porre termine ad un’esistenza che per vecchiaia o per malattia è
intellettualmente o socialmente non produttiva o addirittura vegetativa ;accanto
a questa definizione ce ne è un’altra ricomprendente l’eugenia,
ovvero la soppressione di persone portatrici di handicap,
al fine di purificare la razza.
Questo
concetto “allargato” di eutanasia era conosciuto ai tempi di
Platone, il quale scriveva che “coloro che non sono sani di corpo
saranno lasciati morire dai medici, mentre i giudici faranno uccidere
chi ha l’anima naturalmente cattiva ed inguaribile”.
L’eugenia
trovava una sua giustificazione nel fatto che “le esigenze della polis
hanno il predominio su quelle dei cittadini, per cui la vita dei
singoli ha senso solo se rapportata e se utile alla vita della polis”.
Nell’epoca
precristiana era praticata l’eutanasia terminale ; anzi l’euthanasion
intesa come “dolce morte” comincia a praticarsi in questo
periodo storico per evitare atroci sofferenze a colui che non ha più
alcuna possibilità di sopravvivenza.
Accanto
a questo tipo di morte era praticata anche l’uccisione violenta per
mano propria o altrui, qualora fossero venute meno le condizioni
personali e sociali tali da rendere la vita non più dignitosa e di
qualità :a Marsiglia “si custodiva pubblicamente il ‘veleno
di Stato’, cioè una determinata pozione di cicuta per mezzo della
quale era concesso di uccidersi a chi ne facesse istanza motivata".
Il
concetto di eutanasia si è andato dilatando fino a ricomprendere al suo
interno l’eugenia, definita precedentemente.
All’interno
di questi due estremi sono state fatte ulteriori suddivisioni :e
così abbiamo l’eutanasia passiva, consistente nella mancata
somministrazione delle cure necessarie per la sopravvivenza
dell’individuo giunto ad uno stadio terminale ;l’eutanasia
attiva, consistente nell’uccisione indolore di persona affetta da
malattia incurabile, allorchè la morte sia incombente o imminente ;consensuale,
se il malato ha manifestato una volontà positiva alla sua uccisione ;individuale
o collettiva, a seconda che siano o meno coinvolte più persone ;fino
ad arrivare, per l’appunto, all’eugenia.
Per
quanto riguarda l’eutanasia collettiva, forma più grave e pericolosa
visti i suoi risvolti politici, bisogna dire che, a differenza di quello
che si potrebbe pensare, è praticata anche ai nostri giorni, come si
afferma in un articolo pubblicato su “La Stampa” del 22-12-1993, p.
8, secondo il quale il governo cinese si avvierebbe a preparare un
programma politico-legislativo eutanasico analogo a quello di Hitler.
Più
precisamente l’articolo informa della politica delle nascite, che ha
come suo principio lo slogan “meno nascite ma di qualità”, della
prevista legge sull’eutanasia per eliminare i bambini congenitamente
anormali e del fatto che il regime pensa all’eutanasia per gli
handicappati.
Strettamente
connesso con il tema dell’eutanasia è la disputa che ruota attorno
all’esistenza di un diritto alla morte all’interno dei diritti della
personalità.
Prima
di passare ad analizzare gli aspetti giuridici della questione, bisogna
menzionare velocemente le principali teorie filosofiche, vista
l’importanza che riveste, sul punto, l’opinione di questi studiosi.
La
prima teorica, rappresentata dalle religioni che si fondano sul concetto
di un Dio creatore (ebraismo, cattolicesimo, islamismo etc.), ritiene
che il consenso della vittima non escluda la natura delittuosa
dell’interruzione violenta della vita, poiché questa, essendo un
dono, può essere tolta solo da Dio.
Così
è negli atti del Concilio Vaticano II, dove la pratica dell’eutanasia
è considerata come uno degli attentati più vergognosi alla dignità
della vita umana ;principio ribadito nella Dichiarazione
sull’eutanasia della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede
(1980), dove si riconosce la sacralità della vita e la consequenziale
inesistenza di un diritto alla morte, e dove si afferma, di conseguenza, che nessuna autorità può
legittimamente permetterne l’esercizio.
Il
secondo orientamento è rappresentato dai panteisti e riassunto nel
giuramento di Ippocrate, in cui è evidente il mancato appoggio al
riconoscimento di un diritto alla morte : “Non darò a nessuno
alcun farmaco mortale neppure se richiestomi, né mai proporrò un tale
consiglio : ugualmente non darò alle donne pessari per provocare
l’aborto”.
Infine
l’ultimo pensiero di una certa autorevolezza sulla questione è dei
materialisti, riassumibile con le parole di G. Berlinguer : “Sono
contro ogni riconoscimento giuridico dell’eutanasia, per gli arbitri a
cui può dar luogo sul piano pratico, e per gli interrogativi morali che
solleva sul piano etico...Non ritengo perciò che l’eutanasia possa
essere giustificata né come pietà né come prassi”.
Partendo
dall’analisi di questi pensieri filosofici, la dottrina penalistica è
arrivata a qualificare come illecita l’eutanasia attiva, consensuale o
meno, e passiva, non consensuale, mentre giustifica quella passiva
consensuale, ritenendola lecita : questa è una schematizzazione
del rapporto eutanasia - diritto penale rinvenibile negli ordinamenti
giuridici della maggior parte degli Stati europei.
Più
in particolare si può analizzare la ricostruzione schematica di
autorevole dottrina italiana che, partendo dal generale, va verso il
particolare, avendo come punto di partenza il principio della natura
personale del diritto alla vita e della sua tutela, comprensivo del
conferimento della disponibilità del proprio corpo entro i limiti che
assicurano la fisiologicità della vita : è illecita qualsiasi
forma di eutanasia attiva e passiva non consensuale, mentre è lecita
l’eutanasia passiva consensuale.
La
giurisprudenza europea arriva a conclusioni che solo in parte divergono
da quelle della dottrina giuridica e filosofica : l’eutanasia
attiva non consensuale, individualistica, è qualificata come omicidio
volontario, tanto se rientra in programmi politici - sociali tanto se è
realizzata per motivi pietistici, giacchè si determina una privazione
del diritto a disporre della propria vita da parte del titolare ed altri
decidono sulla sorte della sua esistenza.
Al
reo va applicata una pena esemplare, poichè si ritiene che una sanzione
tenue potrebbe portare alla sua impunità, vista l’applicabilità
delle attenuanti e l’eventuale ricorso al patteggiamento
(nell’ordinamento italiano), finendo per far contrabbandare come
omicidio pietoso un omicidio volontario.
Nell’eutanasia
attiva consensuale sono ravvisabili maggiormente i motivi pietistici ed
è questa che pone i problemi maggiori per quanto riguarda la presenza
del consenso, il quale, anche se non elimina l’illiceità, giustifica
l’attenuazione della relativa pena, per cui essa, quasi presso tutti
gli Stati, determina l’applicazione di una pena inferiore rispetto
all’eutanasia attiva non consensuale.
La
sua qualificazione come reato nei codici penali di molti Stati, come
detto, non determina la condanna da parte di tutte le dottrine,
soprattutto filosofiche, che arrivano a giustificare questo tipo di
eutanasia, con relativo riconoscimento di un diritto alla morte ;
mentre il comune sentire della coscienza sociale si preoccupa
maggiormente di tutelare la vita ed è così che la gran parte delle
classi politiche non si sono ancora espresse favorevolmente per
l’eutanasia attiva, ad eccezione di quella olandese dove “non si
legalizza formalmente l’eutanasia, ma si stabilisce la non punibilità
del medico che la attui, a patto che vengano osservate diverse
condizioni”.
L’eutanasia
passiva, consensuale e non consensuale, determina una condotta omissiva
del medico : nella non consensuale si afferma, come predominante,
l’obbligo giuridico e deontologico del medico di somministrare le cure
necessarie per salvaguardare il paziente, anche nel caso di malattia
irreversibile.
Il
medico ha il dovere di prolungare la vita altrui, sempre che la stessa,
pur nelle sofferenze, sia vissuta con dignità, non avendo egli alcun
potere decisionale sulla morte di altri soggetti : la mancata
prestazione di cure è qualificata, quindi, come reato.
Infine
per quanto riguarda l’eutanasia passiva consensuale quasi tutti gli
ordinamenti, a differenza dei teorici, la ritengono illecita, anche se dà
vita ad una forma di responsabilità diminuita, vista la presenza del
consenso.
Si
motiva dal fatto che la società deve assicurare le cure necessarie
anche a colui che ha dato il consenso ad una sua morte provocata, dal
momento che egli non ha la serena capacità di intendere e di volere a
causa della sua situazione psicologica :da questa affermazione si
può arguire l’inesistenza, per la classe politica, di un diritto alla
morte in capo al malato terminale.
Si può
perciò ritenere penalmente responsabile chi non presta le cure, avendo
avuto sollecitazioni in tal senso da persona non mentalmente serena a
causa della malattia che l’affligge.
Non
si ha più responsabilità penale, invece, nel caso di morte clinica
della persona, venendo meno il dovere di curare.
Anzi,
qualora si dovesse proseguire nella somministrazione di medicinali volti
a protrarre l’agonia del soggetto, si realizzerebbe il cosiddetto
accanimento terapeutico, che, anche se non determina alcuna
responsabilità penale, si ritiene antigiuridico, poiché impedisce al
soggetto di morire nel tempo previsto dalla natura, ledendo il suo
diritto a morire con dignità e senza inutili sofferenze.
Passando
ad analizzare, in particolare, le disposizioni vigenti
nell’ordinamento italiano, si può notare come non ci sia alcuna norma
che riconosca la liceità dell’eutanasia ed il conseguente diritto di
morte.
Il
codice civile, all’art. 5, prevede la possibilità di disporre del
proprio corpo, purchè non si arrechi una diminuzione permanente
dell’integrità fisica : da questa norma si può desumere
l’inesistenza di un diritto a morire e la disponibilità di atti volti
ad assicurare la fisiologicità della vita.
Per
quanto riguarda le norme penali il discorso è più ampio e più
complesso : nel caso di eutanasia non consensuale si prospetta la
possibilità di integrare gli estremi dell’omicidio volontario
(attraverso omissione nel caso di eutanasia passiva, 575 e 40/2 c.p. ;
ex art. 575 c.p. nel caso di condotta attiva ), con l’eventuale
applicazione della circostanza attenuante “dell’aver agito per
motivi di particolare valore morale e sociale” (art. 62 n.1).
Qualora
sia presente il consenso, si ritiene applicabile la fattispecie prevista
nell’art.579 c.p. (omicidio del consenziente), anche qui con eventuali
attenuanti generiche e comuni.
Il
consenso del malato non scrimina la condotta del medico, così come
previsto nell’art.50 c.p., giacchè si ritiene che la norma non operi
nel caso in cui siano coinvolti diritti indisponibili, qual è la vita :
anche da questa disposizione, quindi, è possibile individuare
l’inesistenza di un diritto a morire per mano altrui, essendo tale
condotta sanzionata penalmente.
Non
acquista, invece, rilevanza penale il diritto a morire per mano propria,
giacchè non esiste alcuna disposizione normativa che sanzioni il
suicidio : così colui che tenta di porre fine alla sua vita
mentre può rispondere, civilmente, ex art. 5 c.c. qualora dalla sua
condotta ne derivi una menomazione permanente, penalmente non è
assoggettabile ad alcun trattamento sanzionatorio.
Un
problema di particolare rilevanza che coinvolge la dottrina e la
giurisprudenza, riguarda l’errore sul consenso.
Una
prima ipotesi si ha nel caso in cui il soggetto ritenga presente il
consenso, in realtà inesistente : per alcuni si dovrebbe applicare
la fattispecie prevista nell’art.579 c.p., essendo l’elemento
soggettivo proprio dell’omicidio del consenziente e mancando, di
conseguenza, il dolo del reato più grave; per altri, invece, si avrebbe
un’ipotesi di omicidio volontario, mancando dell’omicidio del
consenziente un elemento oggettivo (il consenso), ed avendosi così
un’applicazione dell’art. 49/3 c.p. (reato putativo), dove per reato
diverso si può intendere anche una fattispecie criminosa più grave.
La
seconda ipotesi si ha nel caso in cui il consenso c’è ma il reo non
lo sa : una parte della dottrina, avallata dalla giurisprudenza,
ritiene che si applichi il reato putativo ex art. 49/3 e che quindi il
soggetto agente risponda di omicidio del consenziente; altra dottrina,
invece, ritiene che della fattispecie prevista dall’art 579 c.p.
manchi il dolo, che è invece quello dell’omicidio semplice.
A
seconda della teoria che si avalla il medico si può trovare a
rispondere o di omicidio semplice o del consenziente, con relativo
differente trattamento sanzionatorio.
Quindi,
in conclusione, il soggetto attivo può rispondere o di omicidio
volontario, nel caso di eutanasia attiva o passiva non consensuale ;
di omicidio del consenziente se l’eutanasia è accettata e voluta
dallo stesso malato terminale.
Per
quanto riguarda l’atteggiamento dei giudici italiani bisogna notare
come, fino ad oggi, pur essendo applicabili le norme penali
summenzionate, si sia sposato un atteggiamento molto garantista nei
confronti dei medici che eseguono l’eutanasia, non addivenendo quasi
mai ad una condanna.
Questo
atteggiamento è giustificabile sul presupposto di una assenza di
disposizioni speciali in materia che portano la prassi ad un
atteggiamento lassista.
De
iure condendo, sono stati presentati tre disegni di legge sul
diritto alla morte dignitosa negli ultimissimi mesi : su uno di
questi si è espresso il vicepresidente dell’Exit-Italia, il quale ha
affermato che sarebbe necessario assicurare “la convivenza tra chi
vuole conservare le proprie illusioni e quanti ambiscono alla
tranquillità di poter decidere per se stessi nel momento più
drammatico della propria esistenza”.
Con
l’eventuale approvazione di questa legge si giungerebbe così a
riconoscere un diritto a morire per mano altrui nel caso di malattia
terminale, diritto alla morte che si va ad aggiungere al già
riconosciuto, ma diverso, diritto ad una morte dignitosa, operante nel
caso dell’accanimento terapeutico.
Bibliografia
Tarantino,
il rispetto della vita :aborto,
tutela del minore ed eutanasia, Brescia, 1998
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