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Penale

Eutanasia e diritto di morte

Per eutanasia si intende generalmente la fine anticipata ed innaturale della vita procurata per evitare sofferenze ad una persona che è in situazione di malattia irreversibile ed in fase terminale, oppure per porre termine ad un’esistenza che per vecchiaia o per malattia è intellettualmente o socialmente non produttiva o addirittura vegetativa ;accanto a questa definizione ce ne è un’altra ricomprendente l’eugenia, ovvero la soppressione di persone portatrici di handicap, al fine di purificare la razza.

Questo concetto “allargato” di eutanasia era conosciuto ai tempi di Platone, il quale scriveva che “coloro che non sono sani di corpo saranno lasciati morire dai medici, mentre i giudici faranno uccidere chi ha l’anima naturalmente cattiva ed inguaribile”.

L’eugenia trovava una sua giustificazione nel fatto che “le esigenze della polis hanno il predominio su quelle dei cittadini, per cui la vita dei singoli ha senso solo se rapportata e se utile alla vita della polis”.

Nell’epoca precristiana era praticata l’eutanasia terminale ; anzi l’euthanasion intesa come “dolce morte” comincia a praticarsi in questo periodo storico per evitare atroci sofferenze a colui che non ha più alcuna possibilità di sopravvivenza.

Accanto a questo tipo di morte era praticata anche l’uccisione violenta per mano propria o altrui, qualora fossero venute meno le condizioni personali e sociali tali da rendere la vita non più dignitosa e di qualità :a Marsiglia “si custodiva pubblicamente il ‘veleno di Stato’, cioè una determinata pozione di cicuta per mezzo della quale era concesso di uccidersi a chi ne facesse istanza motivata".

Il concetto di eutanasia si è andato dilatando fino a ricomprendere al suo interno l’eugenia, definita precedentemente.

All’interno di questi due estremi sono state fatte ulteriori suddivisioni :e così abbiamo l’eutanasia passiva, consistente nella mancata somministrazione delle cure necessarie per la sopravvivenza dell’individuo giunto ad uno stadio terminale ;l’eutanasia attiva, consistente nell’uccisione indolore di persona affetta da malattia incurabile, allorchè la morte sia incombente o imminente ;consensuale, se il malato ha manifestato una volontà positiva alla sua uccisione ;individuale o collettiva, a seconda che siano o meno coinvolte più persone ;fino ad arrivare, per l’appunto, all’eugenia.

Per quanto riguarda l’eutanasia collettiva, forma più grave e pericolosa visti i suoi risvolti politici, bisogna dire che, a differenza di quello che si potrebbe pensare, è praticata anche ai nostri giorni, come si afferma in un articolo pubblicato su “La Stampa” del 22-12-1993, p. 8, secondo il quale il governo cinese si avvierebbe a preparare un programma politico-legislativo eutanasico analogo a quello di Hitler.

Più precisamente l’articolo informa della politica delle nascite, che ha come suo principio lo slogan “meno nascite ma di qualità”, della prevista legge sull’eutanasia per eliminare i bambini congenitamente anormali e del fatto che il regime pensa all’eutanasia per gli handicappati.

Strettamente connesso con il tema dell’eutanasia è la disputa che ruota attorno all’esistenza di un diritto alla morte all’interno dei diritti della personalità.

Prima di passare ad analizzare gli aspetti giuridici della questione, bisogna menzionare velocemente le principali teorie filosofiche, vista l’importanza che riveste, sul punto, l’opinione di questi studiosi.

La prima teorica, rappresentata dalle religioni che si fondano sul concetto di un Dio creatore (ebraismo, cattolicesimo, islamismo etc.), ritiene che il consenso della vittima non escluda la natura delittuosa dell’interruzione violenta della vita, poiché questa, essendo un dono, può essere tolta solo da Dio.

Così è negli atti del Concilio Vaticano II, dove la pratica dell’eutanasia è considerata come uno degli attentati più vergognosi alla dignità della vita umana ;principio ribadito nella Dichiarazione sull’eutanasia della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede (1980), dove si riconosce la sacralità della vita e la consequenziale inesistenza di un diritto alla morte,  e dove si afferma, di conseguenza, che nessuna autorità può legittimamente permetterne l’esercizio.

Il secondo orientamento è rappresentato dai panteisti e riassunto nel giuramento di Ippocrate, in cui è evidente il mancato appoggio al riconoscimento di un diritto alla morte : “Non darò a nessuno alcun farmaco mortale neppure se richiestomi, né mai proporrò un tale consiglio : ugualmente non darò alle donne pessari per provocare l’aborto”.

Infine l’ultimo pensiero di una certa autorevolezza sulla questione è dei materialisti, riassumibile con le parole di G. Berlinguer : “Sono contro ogni riconoscimento giuridico dell’eutanasia, per gli arbitri a cui può dar luogo sul piano pratico, e per gli interrogativi morali che solleva sul piano etico...Non ritengo perciò che l’eutanasia possa essere giustificata né come pietà né come prassi”.

Partendo dall’analisi di questi pensieri filosofici, la dottrina penalistica è arrivata a qualificare come illecita l’eutanasia attiva, consensuale o meno, e passiva, non consensuale, mentre giustifica quella passiva consensuale, ritenendola lecita : questa è una schematizzazione del rapporto eutanasia - diritto penale rinvenibile negli ordinamenti giuridici della maggior parte degli Stati europei.

Più in particolare si può analizzare la ricostruzione schematica di autorevole dottrina italiana che, partendo dal generale, va verso il particolare, avendo come punto di partenza il principio della natura personale del diritto alla vita e della sua tutela, comprensivo del conferimento della disponibilità del proprio corpo entro i limiti che assicurano la fisiologicità della vita : è illecita qualsiasi forma di eutanasia attiva e passiva non consensuale, mentre è lecita l’eutanasia passiva consensuale.

La giurisprudenza europea arriva a conclusioni che solo in parte divergono da quelle della dottrina giuridica e filosofica : l’eutanasia attiva non consensuale, individualistica, è qualificata come omicidio volontario, tanto se rientra in programmi politici - sociali tanto se è realizzata per motivi pietistici, giacchè si determina una privazione del diritto a disporre della propria vita da parte del titolare ed altri decidono sulla sorte della sua esistenza.

Al reo va applicata una pena esemplare, poichè si ritiene che una sanzione tenue potrebbe portare alla sua impunità, vista l’applicabilità delle attenuanti e l’eventuale ricorso al patteggiamento (nell’ordinamento italiano), finendo per far contrabbandare come omicidio pietoso un omicidio volontario.

Nell’eutanasia attiva consensuale sono ravvisabili maggiormente i motivi pietistici ed è questa che pone i problemi maggiori per quanto riguarda la presenza del consenso, il quale, anche se non elimina l’illiceità, giustifica l’attenuazione della relativa pena, per cui essa, quasi presso tutti gli Stati, determina l’applicazione di una pena inferiore rispetto all’eutanasia attiva non consensuale.

La sua qualificazione come reato nei codici penali di molti Stati, come detto, non determina la condanna da parte di tutte le dottrine, soprattutto filosofiche, che arrivano a giustificare questo tipo di eutanasia, con relativo riconoscimento di un diritto alla morte ; mentre il comune sentire della coscienza sociale si preoccupa maggiormente di tutelare la vita ed è così che la gran parte delle classi politiche non si sono ancora espresse favorevolmente per l’eutanasia attiva, ad eccezione di quella olandese dove “non si legalizza formalmente l’eutanasia, ma si stabilisce la non punibilità del medico che la attui, a patto che vengano osservate diverse condizioni”.

L’eutanasia passiva, consensuale e non consensuale, determina una condotta omissiva del medico : nella non consensuale si afferma, come predominante, l’obbligo giuridico e deontologico del medico di somministrare le cure necessarie per salvaguardare il paziente, anche nel caso di malattia irreversibile.

Il medico ha il dovere di prolungare la vita altrui, sempre che la stessa, pur nelle sofferenze, sia vissuta con dignità, non avendo egli alcun potere decisionale sulla morte di altri soggetti : la mancata prestazione di cure è qualificata, quindi, come reato.

Infine per quanto riguarda l’eutanasia passiva consensuale quasi tutti gli ordinamenti, a differenza dei teorici, la ritengono illecita, anche se dà vita ad una forma di responsabilità diminuita, vista la presenza del consenso.

Si motiva dal fatto che la società deve assicurare le cure necessarie anche a colui che ha dato il consenso ad una sua morte provocata, dal momento che egli non ha la serena capacità di intendere e di volere a causa della sua situazione psicologica :da questa affermazione si può arguire l’inesistenza, per la classe politica, di un diritto alla morte in capo al malato terminale.

Si può perciò ritenere penalmente responsabile chi non presta le cure, avendo avuto sollecitazioni in tal senso da persona non mentalmente serena a causa della malattia che l’affligge.

Non si ha più responsabilità penale, invece, nel caso di morte clinica della persona, venendo meno il dovere di curare.

Anzi, qualora si dovesse proseguire nella somministrazione di medicinali volti a protrarre l’agonia del soggetto, si realizzerebbe il cosiddetto accanimento terapeutico, che, anche se non determina alcuna responsabilità penale, si ritiene antigiuridico, poiché impedisce al soggetto di morire nel tempo previsto dalla natura, ledendo il suo diritto a morire con dignità e senza inutili sofferenze.

Passando ad analizzare, in particolare, le disposizioni vigenti nell’ordinamento italiano, si può notare come non ci sia alcuna norma che riconosca la liceità dell’eutanasia ed il conseguente diritto di morte.

Il codice civile, all’art. 5, prevede la possibilità di disporre del proprio corpo, purchè non si arrechi una diminuzione permanente dell’integrità fisica : da questa norma si può desumere l’inesistenza di un diritto a morire e la disponibilità di atti volti ad assicurare la fisiologicità della vita.

Per quanto riguarda le norme penali il discorso è più ampio e più complesso : nel caso di eutanasia non consensuale si prospetta la possibilità di integrare gli estremi dell’omicidio volontario (attraverso omissione nel caso di eutanasia passiva, 575 e 40/2 c.p. ; ex art. 575 c.p. nel caso di condotta attiva ), con l’eventuale applicazione della circostanza attenuante “dell’aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale” (art. 62 n.1).

Qualora sia presente il consenso, si ritiene applicabile la fattispecie prevista nell’art.579 c.p. (omicidio del consenziente), anche qui con eventuali attenuanti generiche e comuni.

Il consenso del malato non scrimina la condotta del medico, così come previsto nell’art.50 c.p., giacchè si ritiene che la norma non operi nel caso in cui siano coinvolti diritti indisponibili, qual è la vita : anche da questa disposizione, quindi, è possibile individuare l’inesistenza di un diritto a morire per mano altrui, essendo tale condotta sanzionata penalmente.

Non acquista, invece, rilevanza penale il diritto a morire per mano propria, giacchè non esiste alcuna disposizione normativa che sanzioni il  suicidio : così colui che tenta di porre fine alla sua vita mentre può rispondere, civilmente, ex art. 5 c.c. qualora dalla sua condotta ne derivi una menomazione permanente, penalmente non è assoggettabile ad alcun trattamento sanzionatorio.

Un problema di particolare rilevanza che coinvolge la dottrina e la giurisprudenza, riguarda l’errore sul consenso.

Una prima ipotesi si ha nel caso in cui il soggetto ritenga presente il consenso, in realtà inesistente : per alcuni si dovrebbe applicare la fattispecie prevista nell’art.579 c.p., essendo l’elemento soggettivo proprio dell’omicidio del consenziente e mancando, di conseguenza, il dolo del reato più grave; per altri, invece, si avrebbe un’ipotesi di omicidio volontario, mancando dell’omicidio del consenziente un elemento oggettivo (il consenso), ed avendosi così un’applicazione dell’art. 49/3 c.p. (reato putativo), dove per reato diverso si può intendere anche una fattispecie criminosa più grave.

La seconda ipotesi si ha nel caso in cui il consenso c’è ma il reo non lo sa : una parte della dottrina, avallata dalla giurisprudenza, ritiene che si applichi il reato putativo ex art. 49/3 e che quindi il soggetto agente risponda di omicidio del consenziente; altra dottrina, invece, ritiene che della fattispecie prevista dall’art 579 c.p. manchi il dolo, che è invece quello dell’omicidio semplice.

A seconda della teoria che si avalla il medico si può trovare a rispondere o di omicidio semplice o del consenziente, con relativo differente trattamento sanzionatorio.

Quindi, in conclusione, il soggetto attivo può rispondere o di omicidio volontario, nel caso di eutanasia attiva o passiva non consensuale ; di omicidio del consenziente se l’eutanasia è accettata e voluta dallo stesso malato terminale.

Per quanto riguarda l’atteggiamento dei giudici italiani bisogna notare come, fino ad oggi, pur essendo applicabili le norme penali summenzionate, si sia sposato un atteggiamento molto garantista nei confronti dei medici che eseguono l’eutanasia, non addivenendo quasi mai ad una condanna.

Questo atteggiamento è giustificabile sul presupposto di una assenza di disposizioni speciali in materia che portano la prassi ad un atteggiamento lassista.

De iure condendo, sono stati presentati tre disegni di legge sul diritto alla morte dignitosa negli ultimissimi mesi : su uno di questi si è espresso il vicepresidente dell’Exit-Italia, il quale ha affermato che sarebbe necessario assicurare “la convivenza tra chi vuole conservare le proprie illusioni e quanti ambiscono alla tranquillità di poter decidere per se stessi nel momento più drammatico della propria esistenza”.

Con l’eventuale approvazione di questa legge si giungerebbe così a riconoscere un diritto a morire per mano altrui nel caso di malattia terminale, diritto alla morte che si va ad aggiungere al già riconosciuto, ma diverso, diritto ad una morte dignitosa, operante nel caso dell’accanimento terapeutico.
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A cura del Dott. Paolo Maselli

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