Pagina principale - Home pageSisco Web Host

Ricerca giuridica Invia SMS E-mail  Anno:III Cerca nelle Pagine bianche Cerca nelle Pagine gialle Cerca in elenco

Pratica forense

Agenda
FAQ
Formulario
Tracce: atti e pareri

Pratica notarile

Agenda
FAQ
Preselezione
Notiziario concorso
Soluzione di temi

Magistratura

Agenda
Temi
Lezioni
Convegni e concorsi

Servizi

Links
Archivio
Motori di ricerca
Dottorati di ricerca
Le scuole di specializzazione

Annunci

Forum di discussione
Cerca uno studio legale
Leggi le richieste
Curriculum vitae

Comunicazioni

Informazioni
Collabora con questo sito
Pubblicità su questo sito

 

 

° Visualizza

° Dottorati

° Scuole

° Links

° Archivio

° Home

Temi

Per tornare indietro clicca qui

Civile

Si illustri la rilevanza della legittimazione nell’attuazione del rapporto obbligatorio con brevissimi accenni al pagamento al creditore apparente.

Il rapporto obbligatorio è un vincolo giuridico in cui un soggetto, il debitore, deve eseguire una prestazione patrimoniale a favore del creditore per soddisfare un suo interesse anche non patrimoniale.
L’obbligazione si estingue nel momento in cui il debitore, adempiendo la prestazione dovuta, soddisfa l’interesse del creditore, liberandosi dal vincolo.
Titolari del rapporto sono i portatori di una pretesa all’adempimento, ovvero il debitore ed il creditore : a questi spettano tutti i poteri, derivanti dalla posizione giuridica ricoperta, per poter realizzare l’obbligazione.  
Accanto alla titolarità del rapporto giuridico esiste una legittimazione ad adempiere e a ricevere che, oltre ad essere propria del creditore e del debitore, può appartenere ad altri soggetti individuati dall’ordinamento : la legittimazione è definita come la capacità di un soggetto ad eseguire o ad esigere la prestazione con effetti estintivi.  
I legittimati hanno poteri inferiori nell’attuare il rapporto obbligatorio se non ne hanno anche la titolarità : il legittimato ad adempiere, per esempio, non può porre in essere tutti i rimedi contrattuali né può impedire al creditore di abusare della sua posizione, ma può costituire in mora il creditore che, senza motivi legittimi, rifiuti la prestazione e può dar vita al procedimento di liberazione coattiva del debitore.  
La legittimazione ad adempiere spetta in primo luogo al debitore, il quale può realizzare il programma contrattuale predeterminato, liberandosi dal vincolo obbligatorio.

Il debitore può legittimamente adempiere anche se incapace, come espressamente stabilito dall’art.1191 c.c., essendo irrilevante la mancanza della capacità d’agire dal momento che la prestazione è dovuta in virtù di un rapporto contrattuale valido.  
Qualora però l’incapace dovesse subire un pregiudizio dall’esecuzione della prestazione compiendo attività ulteriori che gli arrechino un detrimento economico, o qualora fosse stato indotto dal creditore ad adempiere prima del termine, potrebbe chiedere nel primo caso un indennizzo nei limiti dell’arricchimento del creditore, nel secondo addirittura il risarcimento dei danni.  
Il debitore nell’adempiere può avvalersi di rappresentanti, ausiliari o sostituti : il rappresentante è colui che agisce per conto del debitore, ponendo in essere attività giuridiche.Se munito di procura, l’atto unilaterale che gli permette di agire in nome del rappresentato, può compiere tutte le attività proprie del debitore, essendo egli stesso portatore di una pretesa all’adempimento.  
L’ausiliare è colui che collabora con il debitore sotto la sua direzione nel compimento di attività materiali e non giuridiche.  
Il suo campo d’azione è limitato dal controllo del debitore e di conseguenza sono altresì limitati i suoi poteri nell’adempiere.
Maggiore spazio autodecisionale spetta al sostituto che, al pari dell’ausiliario, compie solo attività materiali, ma senza la direzione ed il controllo del debitore sostituendosi del tutto a questo nell’esecuzione della prestazione.
Altri legittimati ad adempiere sono quelli previsti dalla legge o dichiarati tali dal giudice, quali il curatore fallimentare o il curatore dell’eredità.  
Particolarità del primo è che è legittimato esclusivo all’esecuzione dei crediti del fallito, il quale non può che adempiere direttamente solo le obbligazioni strettamente personali o per le quali è richiesta una partecipazione diretta del soggetto passivo a causa delle sue qualità e capacità particolari, che non permettono alcuna sostituzione senza che non venga pregiudicato l’interesse del creditore.
Infine ultimo legittimato è qualsiasi terzo: anche da questa disposizione (1180 c.c.) si può arguire come il legislatore abbia inteso tutelare al massimo l’interesse del creditore al suo soddisfacimento, permettendo addirittura ad un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio di adempiere per il debitore.  
Perché si realizzi la fattispecie prevista dall’art. 1180 c.c. è necessario che non ci sia alcun vincolo giuridico tra terzo e creditore, o che comunque la prestazione eseguita non sia imputabile ad un loro rapporto obbligatorio.
Il terzo può, invece, adempiere in virtù di un rapporto giuridico, che può anche non esserci, con il debitore ; è importante che questo vincolo tra i due soggetti non venga portato esplicitamente a conoscenza del creditore, poiché altrimenti non si realizzerebbe la fattispecie prevista dall’art. 1180 c.c., ma si avrebbe una mera modificazione del soggetto passivo nel obbligazione.

Il terzo può esercitare tutti i poteri attribuiti ai legittimati, quali la costituzione in mora del creditore e la liberazione coattiva, ed in più è titolare di due azioni, di surrogazione e di regresso : con la prima può subentrare nella posizione giuridica del creditore ed esercitare tutti i suoi diritti ; con la seconda può rivalersi direttamente sul debitore per la prestazione eseguita.
Queste due azioni, secondo una dottrina, possono essere esercitate congiuntamente, secondo altri alternativamente; sarà quindi il terzo che dovrà decidere quale è tra le due la più vantaggiosa ed esperirla. Accanto alla legittimazione ad adempiere abbiamo quella a ricevere : questa spetta, come disciplinato dall’art. 1188 c.c., al creditore, al suo rappresentante, alla persona da lui indicata, ed infine agli autorizzati dalla legge o dal giudice : accanto a questi soggetti espressamente previsti dalla legge, abbiamo coloro che hanno un autonomo diritto all’adempimento. La legittimazione a ricevere è il potere, riconosciuto ad un soggetto, di accettare la prestazione con effetto liberatorio per il debitore. Il creditore è, naturalmente, il legittimato a ricevere per eccellenza, essendo il titolare del rapporto giuridico. Ci sono comunque casi in cui il creditore non è legittimato a ricevere la prestazione, pur rimanendo il titolare del rapporto.

L’art. 44\2 della Legge Fallimentare statuisce che sono inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo il deposito della sentenza dichiarativa di fallimento: da questo momento unico legittimato è il curatore fallimentare.
Il fallito ha comunque la possibilità di costituire rapporti obbligatori volti a soddisfare bisogni della sua persona ed a mantenere la sua famiglia.
Un altro caso di perdita della disponibilità del diritto ma non della sua titolarità è quello previsto dall’art 1190 c.c. : il pagamento al creditore incapace non libera il debitore se questo non prova che dall’adempimento ne è derivato un vantaggio per l’incapace.
Quando la norma parla di “vantaggio”, non si intende solo l’effettivo soddisfacimento dell’interesse creditorio, ma soprattutto l’utilizzo che l’incapace fa di questa prestazione.

Il debitore, per essere liberato, deve dimostrare che il creditore ha impiegato la prestazione in modo vantaggioso e fruttifero e che non ne è derivato alcun pregiudizio economico o personale da questo utilizzo.
L’incapace è,invece, sempre legittimato a ricevere prestazioni che soddisfino un proprio interesse personale ed un proprio bisogno.
L’adempimento libera sempre il debitore se è fatto al rappresentante legale dell’incapace o al suo tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare a riscuotere i capitali.
Un ultimo caso in cui si ha titolarità del diritto disgiunta dalla legittimazione si ha quando il creditore ha costituito un diritto di usufrutto o di pegno su un suo credito, oppure quando abbia ceduto il credito senza aver notificato la cessione al debitore.
Nel caso di credito assistito da pegno e di cessione del credito notificato o accettato dal debitore si ha una legittimazione esclusiva a ricevere l’adempimento del creditore pignoratizio e del cessionario; nel caso di usufrutto, invece, la legittimazione è congiunta.
Qui l’usufruttuario ed il creditore pignoratizio sono titolari di un autonomo diritto all’adempimento ovvero si viene a creare una sorta di credito particolare con conseguente attribuzione di una vera e  propria pretesa all’esecuzione della prestazione.

Altro legittimato è il rappresentante che agisce in nome e per conto del creditore : come detto, questo soggetto può porre in essere ogni attività giudiziaria del creditore compresa, naturalmente, la richiesta di adempimento, potere non riconosciuto al rappresentante processuale per il quale è richiesta dalla legge una procura all’incasso.  
Qualora sia istuito un rappresentante solo per ricevere l’adempimento, abbiamo la figura del rappresentante passivo.  
Agendo in nome e per conto del creditore il rappresentante ha tutti i poteri riconosciuti al soggetto attivo del rapporto, quindi il potere di rifiutare la prestazione, di acquiescenza della prestazione inesatta, di agire contro il debitore inadempiente.  
La persona indicata dal creditore è un altro legittimato a ricevere la prestazione : qui il creditore può anche non essere legato da alcun vincolo giuridico con l’indicato, che può ricevere la prestazione offertagli dal debitore.  
Questo si libera adempiendo sia all’indicato, sia al creditore che rimane comunque legittimato.
L’indicato è un terzo estraneo al rapporto obbligatorio che può anche non avere alcuna conoscenza del vincolo che lega i due titolari. Questo può anche rifiutare la prestazione eseguita dal debitore il quale può costituire direttamente in mora il creditore sul presupposto che la prestazione sia esatta. Qualora la prestazione sia inesatta ma sia accettata dall’indicato, non avendo questo il potere di acquiescenza, l’adempimento sarà inefficace e non liberatorio. Qualora il debitore, in buona fede, adempia nei confronti di un soggetto che non è creditore ma appaia tale sulla base di circostanze univoche, è liberato.

L’art.1189 regola per l’appunto l’istituto del pagamento al creditore apparente, richiedendo, affinchè si configuri la fattispecie, la presenza di due requisiti: la buona fede e l’apparenza del creditore sulla base di circostanze univoche.  
La buona fede richiesta è quella soggettiva, ovvero ignoranza di adempiere nei confronti di un non legittimato; circostanze univoche sono quelle che possono indurre un soggetto di normale diligenza a ritenere il destinatario del pagamento effettivamente legittimato a riceverlo.  
La “ratio” di questa norma che tutela il debitore è riscontrabile nell’interesse del legislatore a che il legittimato ad adempiere, sia il debitore o un suo ausiliario, non ritardi la prestazione per accertare definitivamente e con un grado di certezza vicino alla probabilità, la legittimità del ricevente.  

A cura del Dott. Paolo Maselli

Torna su

 

_______________________________________________________

www.praticalegale.it
www.praticalegale.com
Copyright © 2001