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Si
illustri la rilevanza della legittimazione nell’attuazione del
rapporto obbligatorio con brevissimi accenni al pagamento al creditore
apparente.
Il rapporto obbligatorio è un vincolo
giuridico in cui un soggetto, il debitore, deve eseguire una prestazione
patrimoniale a favore del creditore per soddisfare un suo interesse
anche non patrimoniale.
L’obbligazione si estingue nel momento
in cui il debitore, adempiendo la prestazione dovuta, soddisfa l’interesse
del creditore, liberandosi dal vincolo.
Titolari del rapporto sono i portatori di
una pretesa all’adempimento, ovvero il debitore ed il creditore :
a questi spettano tutti i poteri, derivanti dalla posizione giuridica
ricoperta, per poter realizzare l’obbligazione.
Accanto alla titolarità del rapporto
giuridico esiste una legittimazione ad adempiere e a ricevere che, oltre
ad essere propria del creditore e del debitore, può appartenere ad
altri soggetti individuati dall’ordinamento : la legittimazione
è definita come la capacità di un soggetto ad eseguire o ad esigere la
prestazione con effetti estintivi.
I legittimati hanno poteri inferiori nell’attuare
il rapporto obbligatorio se non ne hanno anche la titolarità : il
legittimato ad adempiere, per esempio, non può porre in essere tutti i
rimedi contrattuali né può impedire al creditore di abusare della sua
posizione, ma può costituire in mora il creditore che, senza motivi
legittimi, rifiuti la prestazione e può dar vita al procedimento di
liberazione coattiva del debitore.
La legittimazione ad adempiere spetta in
primo luogo al debitore, il quale può realizzare il programma
contrattuale predeterminato, liberandosi dal vincolo obbligatorio.
Il debitore può legittimamente adempiere
anche se incapace, come espressamente stabilito dall’art.1191 c.c.,
essendo irrilevante la mancanza della capacità d’agire dal momento
che la prestazione è dovuta in virtù di un rapporto contrattuale
valido.
Qualora però l’incapace dovesse subire
un pregiudizio dall’esecuzione della prestazione compiendo attività
ulteriori che gli arrechino un detrimento economico, o qualora fosse
stato indotto dal creditore ad adempiere prima del termine, potrebbe
chiedere nel primo caso un indennizzo nei limiti dell’arricchimento
del creditore, nel secondo addirittura il risarcimento dei danni.
Il debitore nell’adempiere può
avvalersi di rappresentanti, ausiliari o sostituti : il
rappresentante è colui che agisce per conto del debitore, ponendo in
essere attività giuridiche.Se munito di procura, l’atto unilaterale
che gli permette di agire in nome del rappresentato, può compiere tutte
le attività proprie del debitore, essendo egli stesso portatore di una
pretesa all’adempimento.
L’ausiliare è colui che collabora con
il debitore sotto la sua direzione nel compimento di attività materiali
e non giuridiche.
Il suo campo d’azione è limitato dal
controllo del debitore e di conseguenza sono altresì limitati i suoi
poteri nell’adempiere.
Maggiore spazio autodecisionale spetta al
sostituto che, al pari dell’ausiliario, compie solo attività
materiali, ma senza la direzione ed il controllo del debitore
sostituendosi del tutto a questo nell’esecuzione della prestazione.
Altri legittimati ad adempiere sono quelli
previsti dalla legge o dichiarati tali dal giudice, quali il curatore
fallimentare o il curatore dell’eredità.
Particolarità del primo è che è
legittimato esclusivo all’esecuzione dei crediti del fallito, il quale
non può che adempiere direttamente solo le obbligazioni strettamente
personali o per le quali è richiesta una partecipazione diretta del
soggetto passivo a causa delle sue qualità e capacità particolari, che
non permettono alcuna sostituzione senza che non venga pregiudicato l’interesse
del creditore.
Infine ultimo legittimato è qualsiasi
terzo: anche da questa disposizione (1180 c.c.) si può arguire
come il legislatore abbia inteso tutelare al massimo l’interesse del
creditore al suo soddisfacimento, permettendo addirittura ad un soggetto
estraneo al rapporto obbligatorio di adempiere per il debitore.
Perché si realizzi la fattispecie
prevista dall’art. 1180 c.c. è necessario che non ci sia alcun
vincolo giuridico tra terzo e creditore, o che comunque la prestazione
eseguita non sia imputabile ad un loro rapporto obbligatorio.
Il terzo può, invece, adempiere in virtù
di un rapporto giuridico, che può anche non esserci, con il
debitore ; è importante che questo vincolo tra i due soggetti non
venga portato esplicitamente a conoscenza del creditore, poiché
altrimenti non si realizzerebbe la fattispecie prevista dall’art. 1180
c.c., ma si avrebbe una mera modificazione del soggetto passivo nel
obbligazione.
Il terzo può esercitare tutti i poteri
attribuiti ai legittimati, quali la costituzione in mora del creditore e
la liberazione coattiva, ed in più è titolare di due azioni, di
surrogazione e di regresso : con la prima può subentrare nella
posizione giuridica del creditore ed esercitare tutti i suoi
diritti ; con la seconda può rivalersi direttamente sul debitore
per la prestazione eseguita.
Queste due azioni, secondo una dottrina,
possono essere esercitate congiuntamente, secondo altri
alternativamente; sarà quindi il terzo che dovrà decidere quale
è tra le due la più vantaggiosa ed esperirla.
Accanto alla legittimazione ad adempiere
abbiamo quella a ricevere : questa spetta, come disciplinato dall’art.
1188 c.c., al creditore, al suo rappresentante, alla persona da lui
indicata, ed infine agli autorizzati dalla legge o dal giudice :
accanto a questi soggetti espressamente previsti dalla legge, abbiamo
coloro che hanno un autonomo diritto all’adempimento.
La legittimazione a ricevere è il potere,
riconosciuto ad un soggetto, di accettare la prestazione con effetto
liberatorio per il debitore.
Il creditore è, naturalmente, il
legittimato a ricevere per eccellenza, essendo il titolare del rapporto
giuridico.
Ci sono comunque casi in cui il creditore
non è legittimato a ricevere la prestazione, pur rimanendo il titolare
del rapporto.
L’art. 44\2 della Legge Fallimentare statuisce che
sono inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo il deposito della
sentenza dichiarativa di fallimento: da questo momento unico
legittimato è il curatore fallimentare.
Il fallito ha comunque la possibilità di
costituire rapporti obbligatori volti a soddisfare bisogni della sua
persona ed a mantenere la sua famiglia.
Un altro caso di perdita della
disponibilità del diritto ma non della sua titolarità è quello
previsto dall’art 1190 c.c. : il pagamento al creditore incapace
non libera il debitore se questo non prova che dall’adempimento ne è
derivato un vantaggio per l’incapace.
Quando la norma parla di “vantaggio”,
non si intende solo l’effettivo soddisfacimento dell’interesse
creditorio, ma soprattutto l’utilizzo che l’incapace fa di questa
prestazione.
Il debitore, per essere liberato, deve
dimostrare che il creditore ha impiegato la prestazione in modo
vantaggioso e fruttifero e che non ne è derivato alcun pregiudizio
economico o personale da questo utilizzo.
L’incapace è,invece, sempre legittimato
a ricevere prestazioni che soddisfino un proprio interesse personale ed
un proprio bisogno.
L’adempimento libera sempre il debitore
se è fatto al rappresentante legale dell’incapace o al suo
tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare a riscuotere i
capitali.
Un ultimo caso in cui si ha titolarità
del diritto disgiunta dalla legittimazione si ha quando il creditore ha
costituito un diritto di usufrutto o di pegno su un suo credito, oppure
quando abbia ceduto il credito senza aver notificato la cessione al
debitore.
Nel caso di credito assistito da pegno e
di cessione del credito notificato o accettato dal debitore si ha una
legittimazione esclusiva a ricevere l’adempimento del creditore
pignoratizio e del cessionario;
nel caso di usufrutto, invece, la
legittimazione è congiunta.
Qui l’usufruttuario ed il creditore
pignoratizio sono titolari di un autonomo diritto all’adempimento
ovvero si viene a creare una sorta di credito particolare con
conseguente attribuzione di una vera e
propria pretesa all’esecuzione della prestazione.
Altro legittimato è il rappresentante che
agisce in nome e per conto del creditore : come detto, questo
soggetto può porre in essere ogni attività giudiziaria del creditore
compresa, naturalmente, la richiesta di adempimento, potere non
riconosciuto al rappresentante processuale per il quale è richiesta
dalla legge una procura all’incasso.
Qualora sia istuito un rappresentante solo
per ricevere l’adempimento, abbiamo la figura del rappresentante
passivo.
Agendo in nome e per conto del creditore
il rappresentante ha tutti i poteri riconosciuti al soggetto attivo del
rapporto, quindi il potere di rifiutare la prestazione, di acquiescenza
della prestazione inesatta, di agire contro il debitore inadempiente.
La persona indicata dal creditore è un
altro legittimato a ricevere la prestazione : qui il creditore può
anche non essere legato da alcun vincolo giuridico con l’indicato, che
può ricevere la prestazione offertagli dal debitore.
Questo si libera adempiendo sia all’indicato,
sia al creditore che rimane comunque legittimato.
L’indicato è un terzo estraneo al
rapporto obbligatorio che può anche non avere alcuna conoscenza del
vincolo che lega i due titolari.
Questo può anche rifiutare la prestazione
eseguita dal debitore il quale può costituire direttamente in mora il
creditore sul presupposto che la prestazione sia esatta.
Qualora la prestazione sia inesatta ma sia
accettata dall’indicato, non avendo questo il potere di acquiescenza,
l’adempimento sarà inefficace e non liberatorio. Qualora il debitore, in buona fede,
adempia nei confronti di un soggetto che non è creditore ma appaia tale
sulla base di circostanze univoche, è liberato.
L’art.1189 regola per l’appunto l’istituto
del pagamento al creditore apparente, richiedendo, affinchè si
configuri la fattispecie, la presenza di due requisiti: la buona
fede e l’apparenza del creditore sulla base di circostanze univoche.
La buona fede richiesta è quella
soggettiva, ovvero ignoranza di adempiere nei confronti di un non
legittimato; circostanze univoche sono quelle che possono indurre
un soggetto di normale diligenza a ritenere il destinatario del
pagamento effettivamente legittimato a riceverlo.
La “ratio” di questa norma che tutela
il debitore è riscontrabile nell’interesse del legislatore a che il
legittimato ad adempiere, sia il debitore o un suo ausiliario, non
ritardi la prestazione per accertare definitivamente e con un grado di
certezza vicino alla probabilità, la legittimità del ricevente.
A cura del Dott. Paolo Maselli
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