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MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E LIBERE PROFESSIONI
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella
legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
Vista la legge 21 gennaio 1943, n. 102;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile
1947, n. 498;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n.
231;
Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;
Visto l'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1977, n.
714;
Visto l'art. 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177;
Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574, in relazione all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dall'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521;
Visto l'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 21 dicembre 1990;
Visto l'art. 7, quinto comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 405;
Visti gli artt. 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo
1995;
Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74 e succ. mod.;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e succ. mod.;
Decreta:
Art. 1.
1. E' indetto un concorso, per esame, a
duecento posti di notaio.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2.
1. Per essere ammessi al concorso gli
aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabili dall'art. 5
numeri 1), 2), 3), 4), 5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e
successive modificazioni, e non aver compiuto gli anni quaranta alla
data del presente decreto, ovvero gli anni cinquanta, per i soli
aspiranti i quali risultino iscritti nel registro dei praticanti
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1995,
n. 328.
Art. 3.
1. La domanda di ammissione al concorso
(vedi fac-simile in calce), redatta su carta da bollo (art. 1 della
legge 25 maggio 1970, n. 358) e diretta al Ministero della giustizia -
Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni -
Ufficio notariato, deve essere presentata al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiede
l'aspirante, entro le ore di ufficio e nel termine perentorio di giorni
quarantacinque dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
2. La domanda si considera prodotta in
tempo utile anche se spedita al suddetto Procuratore della Repubblica a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra
stabilito. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale
accettante.
3. Gli aspiranti devono dichiarare
nella domanda:
1) le precise generalità (prima il
cognome poi il nome) con l'esatta indicazione della residenza e del
luogo di domicilio, valido a tutti gli effetti per le comunicazioni; le
donne coniugate devono indicare il cognome di nascita, il proprio nome
prima del cognome del coniuge;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza
italiana;
4) il comune nella cui lista elettorale
sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalla lista medesima;
5) le eventuali condanne penali
riportate;
6) l'inesistenza di sentenze di
fallimento, interdizione o di inabilitazione pronunciate nei propri
confronti;
7) il possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza, con l'esatta menzione della data e dell'università in
cui venne conseguito;
8) il compimento entro il termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, della
pratica notarile prescritta, con l'indicazione del relativo periodo e
del consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa è
stata effettuata, nonché del titolo giustificativo della eventuale
pratica notarile ridotta ovvero il conseguimento della idoneità in un
concorso per esame per la nomina a notaio, precisandone gli estremi;
9) l'esclusione di difetti che
importino inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili.
4. Alla domanda i concorrenti debbono
allegare:
a) quietanza comprovante l'effettuato
versamento della tassa erariale di L. 96.000 stabilita dall'art. 2,
terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
dicembre 1990, per ammissione ad esame di abilitazione professionale,
quale adeguamento della tassa di ammissione agli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio delle professioni, di cui all'art. 4 della
legge 8 dicembre 1956, n. 1378. Tale versamento sarà effettuato presso
un concessionario del servizio di riscossione dei tributi, un istituto
di credito ovvero presso le Poste Italiane S.p.A., secondo quanto
previsto dall'art. 4 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, con le
modalità di versamento previste dal decreto dirigenziale del 9 dicembre
1997 (in G.U., Suppl. Ord. n. 293 del 17.12.97 - Serie generale) e dalla
circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate -
Direzione centrale per la riscossione, n. 327/E del 24.12.97 (G.U., n. 3
del 05.01.98), indicando il codice tributo "729T". Sono esenti
dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un
concorso, per esame, per la nomina a notaio;
b) quietanza comprovante l'effettuato
versamento presso un archivio notarile della somma di L. 3.000,
stabilita dall'art. 1, ultimo comma, ultima parte, della legge 25 maggio
1970, n. 358, di cui L. 1.000 per tassa di concorso e L. 2.000 per
contributo alle spese di concorso;
c) due fotografie uguali a colori,
formato tessera, di misura non superiore a centimetri quattro per
quattro, riproducenti l'effigie recente del candidato, salvo che si
tratti di candidati ammessi di diritto alle prove scritte, ai sensi
dell'art. 5, comma 6.
5. I candidati residenti all'estero
hanno facoltà di presentare o far pervenire la domanda, con le
quietanze e le fotografie, al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Roma.
6. La sottoscrizione in calce alla
domanda può essere apposta dal candidato in presenza del dipendente
addetto alla ricezione, ai sensi dell'art. 3, comma 11 della legge 15
maggio 1997, n. 127 e succ. mod.;
7. Nell'ipotesi di spedizione per posta
o di sottoscrizione apposta non in presenza del dipendente addetto alla
ricezione, la sottoscrizione in calce alla domanda deve essere
autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di
residenza dell'aspirante; in alternativa puo' applicarsi il disposto di
cui all'art. 2 comma 10 della legge 16 giugno 1998, n.191. Per i
dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel
quale prestano servizio.
8. Ogni cambiamento di indirizzo deve
essere comunicato al Ministero della giustizia - Direzione generale
degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, con
lettera raccomandata.
9. La comunicazione produrrà effetto
dal momento in cui essa perverrà al suddetto Ufficio.
10. Il candidato che presenti
personalmente la domanda può far legalizzare le fotografie di cui alla
lettera c), a cura dell'ufficio ricevente, secondo il disposto dell'art.
2, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
11. Diversamente, dovrà allegare alla
domanda le due fotografie, di cui una dovrà essere stata incollata su
di un supporto cartaceo, con l'attestazione del notaio della
corrispondenza con l'effigie del candidato e l'altra recherà
esclusivamente sul retro il sigillo e la sigla del notaio, nonché, a
carattere stampatello, il nome e cognome del candidato.
12. I candidati che si trovino
all'estero potranno assolvere gli adempimenti di cui sopra a mezzo delle
Autorità consolari, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente
della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 200.
13. L'amministrazione non assume alcuna
responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
risultante dalla domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 4.
1. L'ammissione al concorso, per
ciascun candidato, è deliberata dal Direttore Generale della Direzione
generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero
della giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
prescritti e delle altre condizioni, in difetto dei quali può disporre,
in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso.
PROVA DI PRESELEZIONE
Art. 5.
1. Le prove scritte di cui al
successivo art. 10 saranno precedute da una prova di preselezione della
durata di quarantacinque minuti, salvo quanto indicato
al successivo art. 6, eseguita con strumenti informatici e con assegnazione
ad ogni candidato di un questionario di quarantacinque domande; i
candidati sceglieranno la risposta che riterranno giusta tra le
quattro soluzioni proposte per ogni domanda. Al candidato che
risponde in modo esatto a tutte le domande viene attribuito il punteggio
formale di 45. 585. Ad ogni domanda omessa od errata è attribuito il
seguente punteggio: 991, per la domanda difficile; 997, per la
domanda di media difficoltà; 1013, per la domanda facile. Il
punteggio proprio di ogni candidato si ottiene sottraendo al
punteggio 45. 585 il numero di 991, per ogni domanda difficile, omessa
od errata; quello di 997, per ogni domanda di media difficoltà, omessa
od errata; infine, quello di 1013, per ogni domanda facile, omessa od
errata. Sulla base del punteggio conseguito si formerà la graduatoria
di merito, così come previsto dal Regolamento di cui al D.M.
24 febbraio 1997, n. 74, modificato dal D.M.
10 novembre 1999, n. 456. Ogni sessione della preselezione sarà
preceduta da una dimostrazione relativa al suo funzionamento.
2. Le domande verteranno sulle materie
oggetto del concorso.
3. Esse saranno distribuite per materia
ed avranno, per ciascun candidato, complessivamente lo stesso grado di
difficoltà. I singoli questionari saranno generati mediante l'impiego
della stessa procedura informatica, invariata per tutte le sessioni in
cui si articolerà la prova.
4. L'archivio di tutte le domande, dal
quale saranno tratte quelle poste ai candidati, verrà pubblicato sul
supplemento della Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - del 13
febbraio 2001 , in conformità a quanto previsto nel Regolamento, di cui
al comma 1.
5. In detto supplemento si darà
comunicazione della nuova data di pubblicazione, in caso di eventuale
rinvio.
6. Dalla prova di preselezione sono
esonerati coloro che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi
tre concorsi espletati in precedenza.
Art. 6.
1. I candidati affetti da patologie
limitatrici dell'autonomia, che ne facciano documentata richiesta nella
domanda, ovvero successivamente, nel caso di patologie insorte dopo la
presentazione o la spedizione della stessa, saranno assistiti, nella
lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte, da personale
dell'amministrazione che non sia in grado di dare loro suggerimenti.
2. Per i predetti candidati portatori
di handicap la commissione potrà aumentare il tempo a disposizione per
lo svolgimento della prova, in misura comunque non superiore ai trenta
minuti.
Art. 7.
1. Al termine di ogni sessione, a
ciascun candidato sarà consegnato un attestato, copia del quale
- controfirmata per ricevuta dal candidato medesimo - rimarrà
alla commissione di esame che provvederà ad allegarlo al verbale. L'attestato
conterra' il numero progressivo di ciascun quesito proposto al candidato
(da 1 a 45), il numero identificativo del quesito pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, nonché il testo integrale della risposta
selezionata o l'indicazione della mancata risposta, secondo quanto
risultante dalla stampa fornita dal sistema informatico di preselezione.
Tale attestato, in originale ed in copia, sarà a firma del presidente o
di un componente o di un segretario della commissione di
esame.
Art. 8.
1. I candidati non esonerati od ai
quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla preselezione saranno
tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, conformemente al calendario
di cui al comma quarto, per sostenere la relativa prova, nel luogo,
giorno ed ora di inizio della stessa secondo quanto indicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 6 aprile 2001.
2. In detta Gazzetta si darà
comunicazione della nuova data di pubblicazione, in caso di eventuale
rinvio.
3. La pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale avrà valore di notificazione a tutti gli effetti.
4. Il calendario sarà formato dopo la
ricezione delle domande, secondo l'ordine alfabetico, previo sorteggio
della lettera iniziale del cognome dei candidati.
5. Il sorteggio per l'ordine di
partecipazione alla prova avrà luogo nella sede del Ministero della
giustizia, in Roma, via Arenula, 70, a cura dell'Ufficio notariato,
previo avviso, a mezzo telegramma, della data e dell'ora, ad almeno
cinque candidati, i quali avranno facoltà di presenziare.
6. I candidati che si presenteranno per
sostenere la prova di preselezione saranno identificati al momento
dell'ingresso nei locali in cui si svolge ogni sessione.
7. All'uopo, esibiranno uno dei
documenti di cui al successivo art. 12 e ritireranno dal personale la
tessera di identificazione.
8. Qualora, per cause di forza maggiore,
non possano aver luogo una o più sessioni nella giornata programmata,
il Presidente della Commissione di esame stabilirà la data di rinvio
dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. Per
cause di forza maggiore - adeguatamente documentate - la Commissione
potrà differire di un termine comunque non superiore a dieci giorni la
data originariamente fissata per lo svolgimento della prova di
preselezione del candidato richiedente.
9. La tessera di cui al comma 7, da
utilizzare in occasione della prova di preselezione, dovrà essere
conservata, nell'ipotesi di superamento della prova in questione, per
l'identificazione, ai fini delle successive prove di concorso, secondo
quanto previsto negli artt. 11 e 12.
10. I candidati non potranno avvalersi,
durante la prova, di qualsiasi strumento, appunto o pubblicazione, anche
ufficiale, né di qualsiasi supporto cartaceo. Nel caso di violazione a
qualsiasi norma stabilita per lo svolgimento della prova di
preselezione, la Commissione di esame delibererà l'immediata esclusione
del candidato dal concorso.
Art. 9.
1. La graduatoria di tutti i candidati
che hanno partecipato alla prova di preselezione è formata dal sistema
automatizzato, sulla base della elaborazione del programma informatico;
la Commissione determina coloro che sono ammessi alle prove scritte, ai
sensi dell'art. 5 ter legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificata
dalla legge 26 luglio 1995, n. 328.
2. Detta graduatoria verrà trasmessa
al Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari civili e
delle libere professioni - Ufficio notariato, dal Presidente della
Commissione - unitamente ai verbali, alla relazione finale ed ai
supporti informatici non modificabili relativi a ciascuna sessione di
cui si compone la preselezione - e sarà resa pubblica mediante foglio
da affiggersi nei locali del Ministero.
3. Dell'avvenuta affissione sarà data
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8
giugno 2001 . In tale Gazzetta si darà, inoltre, comunicazione delle
modalità di convocazione dei concorrenti, del luogo e delle date di
svolgimento delle prove scritte, di cui ai successivi articoli 11 e 12.
4. Nella citata Gazzetta Ufficiale si
darà comunicazione di eventuali rinvii di quanto previsto al comma
precedente.
5. Tale pubblicazione, con riferimento
a quanto specificato nei precedenti commi, avrà valore di notifica a
tutti gli effetti.
6. Qualora, successivamente alla
pubblicazione della fissazione delle date per lo svolgimento delle prove
scritte, le medesime non si siano svolte per qualsiasi motivo nei giorni
indicati a norma del comma 3, del luogo e delle nuove date del loro
svolgimento verrà data comunicazione, mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale edita il secondo venerdì successivo alla data
prevista per lo svolgimento dell'ultima prova scritta.
7. Tale pubblicazione avrà valore di
notifica a tutti gli effetti.
PROVE DI CONCORSO
Art. 10.
1. L'esame scritto consterà di tre
distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto fra vivi, un atto di
ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun
tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei
principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi
all'atto stesso.
2. L'esame orale consterà di tre
distinte prove sui seguenti gruppi di materie:
a) diritto civile e commerciale, con
particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si
esplica l'ufficio di notaio;
b) disposizioni sull'ordinamento del
notariato e degli archivi notarili;
c) disposizioni concernenti le tasse
sugli affari.
Art. 11.
1. I candidati ammessi alle prove
scritte saranno tenuti a presentarsi, per sostenere le prove medesime,
nelle date, nel luogo e con le modalità che verranno indicate, ai sensi
dell'art. 9.
2. Al momento dell'identificazione
personale, che potrà avvenire anche il giorno della prima prova
scritta, ma precedentemente al suo inizio, i candidati ammessi in
conseguenza del superamento della prova di preselezione, potranno
esibire la tessera di identificazione, ricevuta ai sensi dell'art. 8,
mentre i candidati ammessi di diritto esibiranno uno dei documenti di
identificazione, precisati nel successivo art. 12.
3. La consegna dei testi di
consultazione, di cui ai commi 5, 6 e 7, per la preventiva verifica da
parte della Commissione, è ammessa nei giorni che precederanno quello
della prima prova scritta, secondo quanto previsto nella Gazzetta
Ufficiale indicata nell'art. 9, ed è subordinata alla preventiva
identificazione del candidato, ai sensi del comma precedente.
4. Non saranno, in ogni caso, accettati
i testi presentati nei giorni delle prove scritte.
5. A termini dell'art. 18, secondo
comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è consentita la
consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle
leggi e dei decreti. E' altresì ammessa la consultazione di dizionari
della lingua italiana.
6. I predetti testi, sulla copertina
esterna ed anche sulla prima pagina interna dovranno contenere, in modo
chiaro (a stampatello), il cognome, il nome e la data di nascita del
candidato cui si riferiscono.
7. In sede di verifica saranno esclusi
tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra citato, in
particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a
mano, raffronti o richiami diversi da quelli relativi a fonti normative.
Saranno esclusi, altresì, manoscritti o dattiloscritti o fotocopie dei
testi consentiti sopra indicati e le riproduzioni degli stessi, a
stampa, diverse da quelle di comune consultazione. E' consentita la
consultazione di fotocopie della Gazzetta Ufficiale recante testi
normativi.
Art. 12.
1. I candidati, al fine di ritirare la
tessera di identificazione di cui agli articoli precedenti, dovranno
presentare la carta di identità ottenuta ai sensi della legge di
pubblica sicurezza ovvero un valido documento di identificazione, con
fotografia, rilasciata da un'autorità di Stato.
2. I predetti documenti di
identificazione devono recare, in ogni caso, l'effigie del
candidato.
3. Prima delle prove scritte e di
quella orale, i candidati dovranno dimostrare la propria identità
personale, presentando la tessera di identificazione, in alternativa ai
documenti di cui al comma uno.
Art. 13.
1. Saranno ammessi alle prove orali
soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in
ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso.
2. L'esame orale si intenderà superato
se il concorrente avrà riportato almeno trenta punti in ciascun gruppo
di materie e non meno di centocinque punti nel complesso.
3. Il voto complessivo assegnato ai
concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trenta
punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi,
per esame, sarà aumento di due punti per ciascuna delle idoneità
precedentemente conseguite. Tale aumento verrà applicato sul voto
complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali
oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro.
4. I concorrenti ai quali sarà
applicato l'aumento stesso, avranno soltanto fra loro il diritto di
precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n.
1953, e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetterà
ad essi in confronto di altri concorrenti.
5. Saranno dichiarati idonei coloro che
avranno conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno
di duecentodieci punti su trecento, con i minimi stabiliti nei commi
precedenti.
PROCEDIMENTO DI NOMINA
Art. 14.
1. In base al totale dei voti assegnati
a ciascun candidato sarà formata la graduatoria generale dei vincitori
del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei.
2. A parità di condizione, dopo
l'osservanza di quanto previsto dal precedente comma e dal comma quarto
dell'art. 13, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma
dell'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e di ogni altra disposizione modificatrice od
integratrice.
3. Per la formazione della graduatoria
anzidetta sarà tenuto conto, infine, dell'art. 11 della legge 5 marzo
1963, n. 367, e di ogni altra disposizione modificatrice od
integratrice.
Art. 15.
1. I concorrenti, dopo il superamento
della prova orale, al fine dell'accertamento dei requisiti per la
nomina, debbono far pervenire al Ministero della giustizia - Direzione
generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio
notariato, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che
decorre, dal giorno successivo alla data che sarà fissata e comunicata
dall'amministrazione, i seguenti documenti:
1) l'estratto per riassunto o, in caso
di pluralità di nomi, per copia integrale, dell'atto di nascita: il
predetto documento non può essere sostituito con il certificato di
nascita o con l'estratto semplice;
2) il certificato di cittadinanza
italiana;
3) il diploma originale di laurea in
giurisprudenza o copia notarile di esso, ovvero, nel caso in cui il
diploma originale non sia stato ancora rilasciato, un certificato della
competente autorità accademica che, menzionando tale circostanza, lo
sostituisca;
4) il certificato di compiuta pratica
notarile e, nel caso di pratica notarile ridotta, il relativo titolo
giustificativo;
5) il certificato medico rilasciato
dalla unità sanitaria competente per territorio o da un medico militare
attestante lo stato fisico del candidato e quant'altro possa essere
utile per l'accertamento da parte dell'Amministrazione della esclusione
di difetti che importino la inidoneità all'esercizio delle funzioni
notarili. In detto certificato dovrà essere precisato che è stato
eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi
dell'art. 7, della legge 25 luglio 1956, n. 837.
2. I concorrenti che appartengono al
personale di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono dispensati
dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2) e 5), ma debbono
produrre copia autentica del loro stato di servizio di data non
anteriore a quella fissata nella comunicazione di cui al primo comma del
presente articolo.
3. I concorrenti che siano risultati
idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio sono dispensati
dalla presentazione del documento relativo al compimento della pratica
notarile.
4. Il documento di cui al primo comma,
numero 5) del presente articolo, deve essere di data non
anteriore di tre mesi, mentre quello di cui al primo comma,
numero 2) di data non anteriore a sei mesi, a quella fissata nella
comunicazione di cui al comma medesimo.
Art. 16.
1. I concorrenti che abbiano superato
la prova orale, debbono far pervenire, inoltre, al Ministero della
giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere
professioni - Ufficio notariato - a pena di decadenza, entro il termine
previsto dal primo comma del precedente articolo, i documenti prescritti
per dimostrare gli eventuali titoli agli effetti della formazione della
graduatoria generale dei vincitori di concorso e degli altri concorrenti
idonei.
2. I predetti titoli debbono essere
comprovati mediante autonoma, specifica e valida documentazione o
attestazione e, in particolare: la qualifica di mutilato o di invalido
di guerra o per fatto di guerra o di mutilato ed invalido civile per
fatto di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa
pensione, ovvero dal modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro -
Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure della competente
associazione nazionale.
3. La qualifica di mutilato ed invalido
per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione
che indichi la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito,
ovvero il mod. 69-ter, rilasciato secondo i casi
dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha
contratto l'invalidità.
4. La qualifica di mutilato ed invalido
civile deve risultare da certificazione del competente ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero
di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art.
6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.
5. La qualifica di mutilato ed invalido
per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale
mutilati ed invalidi del lavoro.
6. La qualifica di orfano di caduto di
guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatto
di guerra deve risultare da certificato rilasciato dalla competente
Associazione nazionale.
7. La qualifica di orfano di caduto per
servizio deve risultare dal mod. 69-ter , rilasciato a nome del
padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per
causa di servizio.
8. La qualifica di orfano di caduto sul
lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale
dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro.
9. La qualifica di figlio di mutilato o
invalido di guerra o della lotta di liberazione o di figlio di mutilato
o invalido civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da
rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del
padre del candidato.
10. La qualifica di figli di mutilati e
degli invalidi per servizio deve risultare a nome del padre da
certificazione rilasciata dall'Amministrazione da cui dipende il
genitore mutilato o invalido per servizio.
11. La qualifica di profugo deve essere
dimostrata mediante attestazione rilasciata dal Prefetto secondo le
norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956,
n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio stralcio dell'Africa
italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n.
104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla
legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato,
rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante la loro
condizione.
12. Le madri, le vedove non rimaritate
o le sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di
guerra, di caduto per servizio, debbono esibire un certificato
rilasciato dal Sindaco del comune di residenza, attestante la loro
qualifica.
13. Le madri o le vedove non rimaritate
o le sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una
certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale
mutilati ed invalidi del lavoro.
14. Lo stato di coniugato deve essere
dimostrato mediante l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio e
l'esistenza dei figli con lo stato di famiglia.
15. Il lodevole servizio prestato nelle
pubbliche amministrazioni deve essere comprovato mediante specifica
attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è
sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.
16. Tutti i documenti richiesti dal
presente e dal precedente articolo debbono essere assoggettati alla
imposta di bollo, fatta eccezione per i documenti di cui
al primo comma, numeri 1) e 2) dell'art. 15 e di cui al comma
quattordici del presente articolo, esenti, ai sensi dell'art. 7 della
legge 29 dicembre 1990, n. 405.
17. L'amministrazione provvede di
ufficio all'accertamento della buona condotta, dell'assenza di
precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento,
di interdizione e di inabilitazione.
Art. 17.
1. Il Direttore Generale degli affari
civili, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso,
approva, con decreto, la graduatoria.
2. Il Direttore Generale degli affari
civili, con lo stesso decreto, ha facoltà, sentito il Consiglio
nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura del dodici per
cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti
disponibili in seguito a concorsi per trasferimenti andati deserti,
esistenti al momento della formazione della graduatoria.
3. La graduatoria viene pubblicata nel
Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia, insieme all'elenco
delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso.
Art. 18.
1. Entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero, nel quale saranno
pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i
vincitori del concorso potranno far pervenire al Ministero della
giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere
professioni - Ufficio notariato, una dichiarazione, in carta da bollo,
contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere
destinati, in ordine di preferenza.
2. Per ottenere l'assegnazione di una
sede nella provincia di Bolzano è richiesta (art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574) la conoscenza della
lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle
disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche.
3. I posti notarili della provincia di
Bolzano, pertanto, saranno assegnati ai vincitori del concorso che siano
in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e quella
tedesca, previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dall'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521.
4. I vincitori del concorso che
aspirano ad uno dei posti della provincia di Bolzano, dovranno allegare,
alla dichiarazione contenente l'indicazione delle sedi prescelte, in
originale od in copia autenticata, ed in carta da bollo, l'attestato di
conoscenza delle due lingue summenzionate.
5. Gli stessi vincitori del concorso,
oltre alla indicazione del posto o dei posti della provincia di Bolzano,
potranno, ove occorra, completare la predetta dichiarazione, con la
indicazione di altri posti notarili disponibili, sino a concorrenza del
numero corrispondente a quello relativo alla propria posizione di
graduatoria.
6. Qualora manchino le dichiarazioni,
di cui ai precedenti commi, il Direttore Generale degli affari civili
provvederà d'ufficio all'assegnazione della sede. Parimenti di ufficio
provvederà all'assegnazione della sede, qualora le sedi prescelte non
possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per
ragioni di servizio.
Roma, addì 29.12.2000
Il Direttore Generale
Fabrizio Hinna Danesi
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