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Regolamento
di attuazione della legge 26 luglio 1995,
n.328 sulla preselezione
informatica per l'ammissione alle prove scritte del concorso per la
nomina a notaio.
Il testo è comprensivo
delle successive modifiche apportate al
D.M. 24
febbraio 1997, n. 74
IL
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328, ed
in particolare l’articolo 1, comma 6, il quale prevede che mediante
decreto del Ministro di grazia e giustizia sono adottate norme regolamentari
per l'espletamento della preselezione informatica ai fini della ammissione
alle prove scritte del concorso notarile;
Visto l’art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato
espresso nell’adunanza generale del 23 gennaio 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri a norma dell’art. 17, comma 3, della legge n.
400/1988 (nota n. 1712 del 24 febbraio 1997);
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
Archivio informatico dei
quesiti
1. E’ costituito presso il Ministero di
Grazia e Giustizia - Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere
Professioni l’archivio informatico dei quesiti per le prove di
preselezione informatica ai fini dell’ammissione alle prove scritte del
concorso per la nomina a notaio.
2. L’archivio informatico contiene un
numero di quesiti, pertinenti alle materie delle prove scritte del concorso,
non inferiore a 5.000.
3. Non possono essere inseriti
nell’archivio quesiti fondati su interpretazioni dottrinali o
giurisprudenziali.
Art. 2
Criteri di redazione, di
formulazione e di raggruppamento dei quesiti
1. Ciascuno dei quesiti contenuti
nell’archivio informatico è redatto facendo seguire alla parola
"QUESITO" il testo di un’unica domanda con quattro risposte
numerate da 1 a 4, delle quali una sola è esatta; la posizione della
risposta esatta è determinata dal sistema automatizzato.
2. Fermo quanto previsto dal comma 3
dell’articolo 1, i quesiti contenuti nell’archivio informatico sono
formulati come domande dirette o come parte di uno o più principi normativi
che trovano il loro completamento in una delle quattro risposte ovvero come
caso pratico, secondo i normotipi di cui all’allegato A.
3. I quesiti sono suddivisi in gruppi
distinti per materia. Ad ogni quesito sono attribuiti i codici di
identificazione al fine di consentire il raggruppamento per materia e di
evitare l’assegnazione al medesimo candidato di più domande, anche se non
identiche, relative alla medesima problematica giuridica. I codici non sono
resi palesi ai candidati durante la prova di preselezione.
Art. 3 (modificato)
Punteggi per
le risposte
1. Ogni quesito ha un grado
di difficoltà secondo la sequenza "Domanda facile" (numero 1) –
"Domanda di media difficoltà" (numero 2) – "Domanda
difficile" (numero 3); il grado di difficoltà e la relativa
numerazione sono predeterminate nell'archivio alla cui conservazione,
gestione e aggiornamento è preposta la commissione di cui all'articolo 8.
Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande comprese nel
questionario è attribuito il punteggio formale di 45.585. Ad ogni domanda
omessa od errata è attribuito il seguente punteggio: 991, per la domanda
difficile; 997, per la domanda di media difficoltà; 1013, per la domanda
facile. Il punteggio proprio di ogni candidato si ottiene sottraendo al
punteggio di 45.585 il numero di 991 per ogni domanda difficile, omessa od
errata; quello di 997, per ogni domanda di media difficoltà, omessa od
errata; infine, quello di 1013 per ogni domanda facile, omessa od errata.
Sulla base del punteggio conseguito si formerà la graduatoria di merito.
2. L’attribuzione del grado di difficoltà
delle domande e il punteggio relativo alle risposte non sono rese palesi al
candidato durante la prova di preselezione.
Art. 4
Modalità delle prove di
preselezione
1. Le prove di preselezione sono effettuate
a gruppi di candidati in numero non superiore a 300, divisi secondo
l’ordine alfabetico del loro cognome, previo sorteggio della lettera
iniziale.
2. Ogni candidato ha a disposizione una
singola postazione, separata dalle altre, per l’esecuzione della prova.
Ciascuna postazione è dotata di videoterminale che non consenta altre
interazioni all’infuori di quella relativa alle risposte ai quesiti e di
quant’altro occorre per eseguire la prova senza alcun supporto cartaceo.
3. I candidati affetti da patologie
limitatrici dell’autonomia sono assistiti, nella lettura dei quesiti e
nella digitazione delle risposte, da personale dell’Amministrazione che
non sia in grado di dargli suggerimenti.
4. Ciascun candidato dovrà
rispondere a 45 quesiti,
vertenti su argomenti relativi alle materie scritte
dal concorso.
5. La durata massima della prova è di 70
minuti. Per i portatori di handicap il tempo può essere aumentato secondo
le valutazioni della Commissione, ma in misura comunque non superiore ai 30
minuti.
6. Il sistema tecnico per
le prove di preselezione deve assicurare che a ciascun candidato sia
assegnato, in ciascuna sessione della stessa prova, un questionario
contenente un egual numero di quesiti. La generazione dei questionari, in
relazione all'archivio informatico dei quesiti esistenti, dovrà rispettare,
per ogni questionario, i seguenti criteri:
a) che siano rappresentati
tutti i raggruppamenti per materie, così come identificati dalla
Commissione ministeriale per l'archivio informatico dei quesiti, in
proporzione alla rispettiva consistenza numerica di tali raggruppamenti; il
calcolo percentuale, rapportato al totale delle domande da somministrare,
dovrà comportare un arrotondamento all'unità superiore, per frazioni
superiori allo 0,5 ovvero all'unità inferiore, per frazioni pari o
inferiori allo 0,5; se, in virtù di tale arrotondamento, si dovesse
ottenere un numero totale di domande superiore a quello dei quesiti da
somministrare [45] si ridurrà di un'unità il numero, come sopra
proporzionalmente individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento
per materia numericamente più ridotto; se, al contrario, si dovesse
ottenere un numero totale di domande inferiore a quello dei quesiti da
somministrare [45] si aumenterà di un'unità il numero, come sopra
proporzionalmente individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento
per materia numericamente più cospicuo;
b) che siano rappresentati
tutti i gradi di difficoltà, di cui all'articolo 3, in proporzione alla
consistenza di ciascuno degli insiemi di quesiti aventi il medesimo grado di
difficoltà, tenendo conto, a tal fine, dell'intero archivio, unitariamente
e complessivamente considerato, indipendentemente dai singoli raggruppamenti
per materie; il calcolo percentuale, rapportato al totale delle domande da
somministrare, dovrà comportare un arrotondamento all'unità superiore, per
frazioni superiori allo 0,5 ovvero all'unità inferiore, per frazioni pari o
inferiori allo 0,5; se in virtù di tale arrotondamento si dovesse ottenere
un numero totale di domande superiori a quello dei quesiti da somministrare
[45] si ridurrà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente
individuato, dei quesiti aventi il massimo grado di difficoltà; se, al
contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande inferiore a
quello dei quesiti da somministrare [45] si aumenterà di un'unità il
numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti aventi il
minimo grado di difficoltà.
7. E' ammessa la correzione delle risposte
durante la prova sino alla scadenza del tempo consentito a norma del comma
5.
Art. 5
Svolgimento delle prove di
preselezione
1. I candidati devono essere identificati
al momento dell’ingresso nei locali ove si svolge ogni sessione della
prova.
2. I candidati non possono avvalersi,
durante la prova, di qualsiasi strumento, appunto o pubblicazione, anche
ufficiale.
3. Dopo l’ingresso del gruppo dei
candidati nei locali ove si svolge la prova, la Commissione esaminatrice
attiva la procedura di assortimento dei quesiti per l’assegnazione a
ciascun candidato del relativo questionario.
4. I quesiti da proporre ai candidati sono
selezionati tra quelli pubblicati a norma dell’articolo 8, comma 3. La
normativa di cui si tiene conto ai fini dell’esattezza della risposta è
quella vigente alla data di pubblicazione del bando.
Art. 6
Formazione della graduatoria
1. Dopo ogni sessione, il punteggio
conseguito da ciascun candidato è memorizzato per la formazione della
graduatoria.
2. Acquisite le risposte di tutti i
candidati, la graduatoria per l’ammissione alle prove scritte del concorso
è formata dal sistema automatizzato. E’ vietata la formazione di
graduatorie parziali prima del completamento della prova.
3. Al termine di ogni sessione, il
candidato che ne faccia richiesta può prendere visione (è consegnata
copia) del promemoria delle risposte date. Il promemoria contiene i numeri
di riferimento dei quesiti, a fianco dei quali è riportato il numero della
risposta data (da 1 a 4).
Art. 7
Sistema tecnico
1. Il sistema utilizza un elaboratore cui
sono collegati i terminali per l’espletamento della prova.
2. Nell’elaboratore sono inseriti il
programma, l’archivio dei quesiti, le risposte con il punteggio relativo
al grado di difficoltà e quant’altro occorra per il corretto
funzionamento della preselezione.
3. Il programma contiene le seguenti
funzioni:
a) la miscelazione delle domande con
relative risposte, da assegnare a ciascun candidato rispettando le
condizioni di parità;
b) il sistema automatico di assegnazione
delle domande e gli algoritmi di calcolo dei punteggi delle risposte;
c) i driver di stampa.
4. Nell’elaboratore è anche inserito il
software idoneo a realizzare la distribuzione in rete del programma per
l’assegnazione dei questionari nonché la stampa del promemoria delle
risposte di ciascun candidato.
Art. 8
(modificato)
Commissione ministeriale
per l’archivio informatico dei quesiti
1. La commissione
ministeriale prevista dall'articolo 5-quater della legge 16 febbraio 1913,
n. 89, inserito dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1995, n.
328, provvede alla formazione, conservazione, gestione e aggiornamento del
sistema e del relativo archivio informatico dei quesiti. A tal fine può
deliberare le integrazioni, modificazioni e soppressioni necessarie per
l'aggiornamento e completamento dell'archivio.
2. I sei notai chiamati a
far parte della commissione ministeriale di cui al precedente comma 1,
individuati nell'ambito di un elenco di almeno dodici nominativi,
possibilmente appartenenti a diversi distretti notarili, segnalati dal
Consiglio nazionale del notariato, sono nominati con decreto del Ministro di
grazia e giustizia.
3. La presidenza della
commissione spetta al direttore generale degli affari civili e delle libere
professioni o a un suo delegato. Al presidente del Consiglio nazionale del
notariato o a un suo delegato è affidata la vicepresidenza.
4. La commissione
ministeriale si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e, comunque,
immediatamente dopo la pubblicazione del bando di concorso. Per la sua
costituzione è necessaria la presenza dei magistrati che la compongono e di
almeno tre notai. Per la validità delle delibere è sufficiente il voto
della maggioranza dei presenti.
5. La commissione
ministeriale individua materie o settori di materie, tra quelle formanti
oggetto di questi, e delega, per ciascuna di esse, uno o più componenti
notai ad acquisire tutti gli aggiornamenti normativi intervenuti
successivamente all'ultima pubblicazione dei quesiti stessi.
6. I notai delegati,
ciascuno per la propria materia, predispongono le correzioni, le
integrazione o le soppressioni dei quesiti ritenute necessarie e le
sottopongono all'approvazione della commissione.
7. I notai delegati
vigilano sulla corretta introduzione nell'archivio dei quesiti nuovi o
modificati e sulla cancellazione di quelli soppressi, curando che le
operazioni avvengano in tempo utile per la pubblicazione di cui al comma
seguente.
8. La pubblicità dei
quesiti contenuti nell'archivio informatico è assicurata mediante la loro
pubblicazione in un supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana che sarà edito almeno tre mesi prima della data di inizio della
prove di preselezione.
9. La pubblicità di
eventuali modificazioni o soppressioni, nei limiti di cui all'articolo 5,
comma 4, o di eventuali correzioni apportate dalla Commissione ministeriale
ai quesiti pubblicati, è assicurata mediante la loro pubblicazione in uno o
più supplementi alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che
saranno editi almeno un mese prima della data di inizio della prova di
preselezione.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 febbraio 1997
Il Ministro:
Flick
Visto, il Guardasigilli:
Flick
Registrato alla Corte dei
conti il 18 marzo 1997
Registro n. 1 Giustizia,
foglio n. 180
Allegato
A
Preselezione informatica per
l’ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio
Normotipo
Quesito:
I legittimari possono, vivente il donante, rinunziare
al diritto di chiedere la riduzione delle donazioni lesive della porzione di
legittima
Risposte:
1) Sì, ma solo con dichiarazione espressa
fatta per iscritto.
2) Sì, ma solo prestando il loro assenso
alle donazioni con atto ricevuto dal cancelliere della pretura del luogo di
residenza del donante.
3) No, salvo che la rinunzia risulti dallo
stesso contratto di donazione.
4) No.
Quesito:
La Alfa società per azioni, il cui statuto prevede espressamente la
possibilità per l’organo amministrativo di conferire procure a terzi per
singoli atti e che è amministrata dall’amministratore unico Tizio, deve
partecipare all’atto costitutivo della società per azioni Beta, ma Tizio
è impossibilitato ad intervenire.
In tal caso:
Risposte:
1) Tizio può essere sostituito da uno
qualunque dei soci senza necessità di alcuna procura.
2) Tizio può conferire ad un terzo procura
speciale per scrittura privata autenticata.
3) Tizio può conferire ad un terzo procura
speciale per atto pubblico.
4) La Alfa società per azioni non potrà
partecipare all’atto costitutivo della Beta società per azioni.
Quesito: Per
l’adempimento di un’obbligazione, se non è determinato il tempo in cui
la prestazione deve essere eseguita e tuttavia per la natura della
prestazione stessa sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo
delle parti:
Risposte:
1) E’ stabilito dal giudice.
2) Si intende rimesso alla volontà del
debitore.
3) Si intende rimesso alla volontà del
creditore.
4) E’ stabilito dal presidente della
camera di commercio del luogo in cui la prestazione deve essere eseguita.
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