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(pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 5 agosto 1995 n. 182)
Regolamento di
attuazione comprensivo delle modifiche al D.M. n°74 del 24 Febbraio
1997
INTRODUZIONE
DELLA PROVA DI PRESELEZIONE INFORMATICA NEL CONCORSO NOTARILE.
Art. 1
1.
Il numero 3 dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 è
sostituito dal seguente:
"3 non aver subito
condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel
minimo a sei mesi, ancorchè sia stata inflitta una pena di durata
minore; l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati
comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al
definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del
reato".
2.
Il terzo comma dell' articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 è
sostituito dal seguente:
"per l'ammissione
al concorso gli aspiranti devono:
A)
essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni; tuttavia l'esercizio
dell'azione penale per un reato non colposo punito con pena inferiore
nel minimo a sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso;
B)
non aver compiuto gli anni quaranta alla data del bando di concorso;
C)
aver superato la prova di preselezione informatica".
3.
Dopo l'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i
seguenti:
"art.
5-bis. - 1. Le prove scritte del
concorso per la nomina a notaio, di cui all'articolo 1 della legge 6
agosto 1926, n. 1365, sono precedute da una prova di preselezione
eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di
domande con risposte multiple prefissate, secondo le modalità
stabilite dal regolamento.
2.
Alla prova di preselezione sono ammessi i candidati aventi i requisiti
di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358.
3.
L'ammissione è deliberata dal direttore generale degli affari civili
e delle libere professioni del ministero di grazia e giustizia.
4.
La prova di preselezione è sostenuta dai candidati prima delle prove
scritte di ciascun concorso.
5.
Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno conseguito
l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.
Art.
5-ter. - 1.
La prova di preselezione si svolge, con cadenza annuale, a Roma in
sede unica nazionale, anche per gruppi di candidati divisi per
lettera.
2.
La prova di preselezione è unica per ciascun candidato e verte sulle
materie oggetto del concorso. I quesiti, in numero uguale per ciascun
candidato, sono circoscritti a dati normativi, con esclusione di
argomenti dottrinali e giurisprudenziali, e devono essere formulati in
modo da assicurare parità di trattamento per i candidati.
3.
Oltre ai candidati di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis, è ammesso a
sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a cinque volte
i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a novecento,
secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da
ciascun candidato nella prova di preselezione.
4.
Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati classificati ex
aequo rispetto all'ultimo che risulterebbe ammesso ai sensi del comma
3.
Art.
5-quater. - 1.
Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la
commissione permanente per la conservazione, la gestione e
l'aggiornamento del sistema per la prova di preselezione del concorso
per la nomina a notaio e del relativo archivio informatico dei
quesiti. La commissione è formata dal direttore generale degli affari
civili e delle libere professionali del ministero o da un suo
delegato, dal direttore dell'ufficio notariato dello stesso ministero,
dal presidente del consiglio nazionale del notariato o da un suo
delegato e da sei notai nominati per non più di cinque anni con le
modalità stabilite dal regolamento. La partecipazione alla
commissione non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico
dello stato, nè alcun tipo di rimborso spese.
2.
I contenuti dell'archivio informatico dei quesiti non sono
segreti".
4.
All'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, sono
aggiunti, infine, i seguenti commi:
"il concorso per la
nomina a notaio è bandito annualmente e nel bando sono indicati anche
i giorni e il luogo di svolgimento della prova di preselezione.La
domanda di ammissione è unica tanto per la prova di preselezione
quanto per le prove di esame".
5.
All'articolo 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, come
modificato dal regio decreto 2 maggio 1932, n. 496, è aggiunto,
infine, il seguente comma:
"la commissione
esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova di
preselezione di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della legge 16
febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni;".
6.
Il ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad emanare, con
proprio decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il regolamento per l'attuazione degli articoli
5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
introdotti dal comma 3 del presente articolo, nonchè per l'attuazione
degli articoli 9 e 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e
successive modificazioni, determinando, tra l'altro, le
caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quali per la prova
di preselezione, i metodi di assegnazione dei quesiti a ciascun
candidato, il conferimento dei punteggi, le modalità di formazio ne
della graduatoria, le caratteristiche dei sistemi operativi e dei
relativi elaborati e quant'altro attinente all'esecuzione della prova
di preselezione ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento del
sistema per la prova di preselezione.
7.
Fino a quando non sarà operante il sistema per la prova di
preselezione, l'ammissione alle prove scritte del concorso per la
nomina a notaio continua ad essere disciplinata dalle norme
precedentemente in vigore.
8.
Il limite di età per l'ammissione al concorso per la nomina a notaio,
di cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6
agosto 1926; n. 1365, come modificato dal comma 2 del presente
articolo, non è elevabile per alcuna causa prevista da disposizioni
anteriori alla presente legge.
9.
Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge resta in vigore, per gli iscritti nel registro dei
praticanti anteriormente alla medesima data di entrata in vigore, il
limite di età di cinquanta anni per l'ammissione al concorso per la
nomina a notaio.
10.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai fatti commessi dopo la
data di entrata in vigore della presente legge e, qualora più
favorevoli delle disposizioni previgenti, anche ai fatti commessi in
precedenza, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
11.
E' abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26
aprile 1947, n. 498.
Art. 2
1.
Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per
trasferimento andati deserti, sono nominat i notai i candidati
dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto del
Ministro di grazia e giustizia del 7 maggio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale n. 40 del 21 maggio 1993, purchè
, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ancora in
possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la
nomina a notaio.
2.
Con decreto del Ministero di grazia e giustizia è disposta la
pubblicazione delle sedi disponibili in seguito a concorsi per
trasferimento andati deserti ed è stabilito il termine entro il quale
gli interessati devono indicare la sede di preferenza. Per
l'assegnazione delle sedi si osservano le disposizioni di cui al
quarto comma dell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n.
1728.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
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