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Massime sul notariato dal gennaio 2000 al giugno 2000

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SENTENZA N. 7897 DEL 9 GIUGNO 2000

Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai – sanzioni per le contravvenzioni e violazioni - ammenda - oblazione - effetti - estinzione dell’illecito e arresto del procedimento - termini - chiusura del procedimento anche in cassazione - carattere finale - condizioni.

Il notaio può estinguere l’illecito disciplinare sanzionato con la sola ammenda, se non è recidivo, ed arrestare il relativo procedimento, effettuando l’oblazione, ai sensi dell’art. 151 secondo comma legge 16 febbraio 1913 n. 89, in qualsiasi fase del procedimento, non essendo fissato, prima della conclusione, alcun termine per esercitare tale diritto soggettivo pubblico, né essendo applicabili, neppure in via analogica, gli articoli 162 e 162 bis cod. pen. - secondo i quali l’oblazione è ammissibile soltanto se precede l’apertura del dibattimento o il decreto penale di condanna - perché la legge notarile disciplina specificatamente l’istituto. Tuttavia, se l’istanza è avanzata in pendenza del giudizio di Cassazione, la sentenza, ancorché dichiarativa, può esser emessa soltanto se l’assenza di recidiva risulta dagli atti di causa, essendo preclusa in tale sede qualsiasi indagine di fatto.

SENTENZA N. 6514 DEL 19 MAGGIO 2000

Notariato - responsabilità professionale - obblighi di informazione portata - vendita di appartamento in condominio - fattispecie in tema di stipula di "contratto definitivo" e di discordanza fra lo stato di appartenenza del cortile "comune" descritto nel "preliminare", e quello effettivo conseguente alla stipula di un successivo rogito.

Il notaio, in occasione della stipula del contratto "definitivo", ha l’obbligo, ai sensi degli artt. 1176 e 1375 cod. civ., di informare gli acquirenti - ove questi ultimi non ne siano già a conoscenza aliunde - della eventuale circostanza per cui, trattandosi di compravendita di appartamento condominiale, lo stato giuridico di una cosa comune (nella specie il cortile dell’edificio di cui faccia parte l’appartamento oggetto della compravendita), sia mutato e la cosa - in difformità rispetto a quanto originariamente previsto nel contratto "preliminare", ed in deroga rispetto all’art. 1117 cod. civ. - sia divenuta, in forza di un altro suo rogito, di proprietà esclusiva di un singolo soggetto (nella specie, la società venditrice). Sotto un tal profilo, i riflessi di responsabilità conseguenti all’inadempimento di un tale obbligo non vengono superati dalla semplice circostanza per cui, in sede di contratto "definitivo", gli acquirenti dichiarino di accettare le tabelle millesimali allegate al predetto altro rogito in questione.

SENTENZA N. 5232 DEL 21 APRILE 2000

Notariato - responsabilità professionale - redazione di un contratto preliminare - accertamento della libertà dell'immobile - visura ipotecaria - necessità - mancata prospettazione da parte del notaio - colpa professionale - sussistenza.

Qualora le parti si rivolgano ad un notaio per ottenere la sua consulenza quale tecnico del diritto in relazione ad un contratto preliminare da redigere a cura del professionista, mirano ad assicurarsi che il contratto stesso sia non solo formalmente perfetto, ma anche idoneo a produrre il risultato pratico perseguito. Pertanto, versa in colpa professionale il notaio che non prospetti all'acquirente l'opportunità di effettuare le visure ipotecarie al fine di accertare la libertà dell'immobile oggetto della promessa di trasferimento da trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, ovvero non prospetti la necessità di compiere nuove visure per accertare l'esistenza di altre ipoteche oltre quella dichiarata dal promittente venditore.

SENTENZA N. 4657 DEL 12 APRILE 2000

- I -

Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - processo disciplinare - difesa personale della parte - art. 153 legge notarile.

Per il disposto dell'art. 153 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89 nei giudizi disciplinari il notaio può costituirsi personalmente e svolgere le sue difese senza l'assistenza di un avvocato.

- II -

Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - in genere - società unipersonali - mancato versamento dell'intero capitale sociale all'atto della costituzione della società - art. 2476, secondo comma cod. civ. - responsabilità disciplinare del notaio ex art. 28 legge notarile.

Stante l'imperatività della norma di cui all'art. 2476, secondo comma, cod. civ. che prescrive, in caso di società unipersonali, il versamento dell'intero capitale sociale all'atto della costituzione, incorre in responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 28 legge notarile, il notaio che nella redazione dell'atto costitutivo della società, contravvenga alla richiamata disposizione.

SENTENZA N. 4016 DEL 3 APRILE 2000

Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - sanzioni per le contravvenzioni e violazioni - in genere - sanzioni pecuniarie - oblazione - istanza di ammissione - proposizione per la prima volta in cassazione - inammissibilità - limiti.

L'istanza di ammissione all'oblazione, da parte del notaio sottoposto a procedimento disciplinare, non può essere avanzata per la prima volta in sede di legittimità, ove il requisito in fatto cui è condizionata (non recidività dell'istante, ai sensi dell'art. 151 secondo comma della legge 16 febbraio 1913 n. 89) non risulti dagli atti di causa, e richieda quindi un'apposita indagine.

SENTENZA N. 3143 DEL 17 MARZO 2000

Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - in genere - sentenza disciplinare di appello nei confronti del notaio - ricorso per cassazione - vizio di motivazione - deducibilità - limiti.

Nel procedimento disciplinare notarile il sindacato di legittimità sulla motivazione della decisione della corte di appello non è previsto dall'art. 156, primo comma, legge notarile - il quale circoscrive l'ambito del ricorso per cassazione ai casi di incompetenza, violazione o falsa applicazione di legge e, tuttavia, esso è egualmente consentito, a norma dell'art. 111 Cost., nei soli casi, peraltro, di motivazione inesistente, apparente o perplessa.

SENTENZA N. 3142 DEL 17 MARZO 2000

Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai – processo disciplinare - azione disciplinare contro i notai - prescrizione - termine - interruzioni - esclusione - improcedibilità dell'azione per decorso del termine - necessità - rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità - conseguenze - cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

La prescrizione dell'azione disciplinare contro i notai si compie per effetto del decorso di quattro anni dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa "ancorché vi siano stati atti di procedura" (legge 6 febbraio 1913, n. 89, art. 146) e quindi, non subisce interruzioni per effetto del procedimento disciplinare, della contestazione delle infrazioni e delle pronunce del Consiglio notarile o del Tribunale. Detta prescrizione determina l'improcedibilità dell'azione disciplinare ed opera ex lege e deve quindi essere rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità, ove deve cassarsi senza rinvio la sentenza impugnata con preclusione, di ogni esame nel merito dei motivi di ricorso, pur sotto il profilo della violazione di legge.

SENTENZA N. 2138 DEL 25 FEBBRAIO 2000 

- I -

Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai – sanzioni per le contravvenzioni e violazioni - sospensione - pendenza del processo penale - sospensione dell'azione disciplinare - decorrenza e cessazione.

Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti dei notai, a norma dell'art. 146, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, quale risulta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 1990, resta sospeso per la pendenza del processo penale. La sospensione del termine prescrizionale decorre dall'inizio dell'azione penale a norma dell'art. 405, primo comma cod. proc. pen. e cessa solo con il passaggio in giudicato della sentenza.

- II -

Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - in genere - pubblicazione di testamento olografo - utilizzazione di un verbale di precedente testamento con aggiunta di una postilla - redazione di falso verbale - sussistenza - atto espressamente vietato dalla legge - art. 28 legge notarile - applicabilità.

Il testamento olografo o segreto, che è atto del testatore, è cosa distinta dalla pubblicazione dello stesso, che è atto del notaio, consistente non in una semplice attività materiale ma in un vero e proprio atto pubblico. Pertanto, l'apposizione da parte del notaio di una postilla dattiloscritta al verbale già redatto per pubblicare un testamento olografe successivamente utilizzato per pubblicarne un secondo dà luogo ad un'ipotesi di falso verbale e di atto espressamente vietato dalla legge con conseguente applicazione dell'art. 28 della legge n. 89 del 1913.

-III-

Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai – processo disciplinare - concessione delle attenuanti - valutazione discrezionale del giudice - motivazione - obbligatorietà.

Nel procedimento disciplinare a carico del notaio, la concessione delle attenuanti è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della sua scelta con adeguata motivazione.

SENTENZA N. 1615 DEL 14 FEBBRAIO 2000

Notariato - atto pubblico notarile - atti notarili non negoziali - atti ricettivi (deposito di atti) - procura per la rappresentanza in giudizio in Italia rogata all'estero - deposito presso un notaio e presso l'archivio notarile - necessità - esclusione - fondamento.

Gli artt. 104, n. 4, della legge n. 89 del 1913 e 146 del relativo regolamento non prevedono quale causa di nullità della procura rogata all'estero per la rappresentanza in giudizio nello Stato italiano il mancato deposito presso un notaio o presso l'archivio distrettuale notarile. Questi adempimenti sono richiesti, infatti, soltanto quando la produzione dell'atto si renda necessaria ai fini della registrazione e della trascrizione di atti notarili diretti a farne valere gli effetti nei confronti dei terzi, non anche quando si tratta di conferimento di poteri da far valere davanti all'autorità giudiziaria, essendo il giudice, in tal caso, preposto a vagliarne la non contrarietà all'ordine pubblico italiano.

SENTENZA N. 1615 DEL 14 FEBBRAIO 2000

Notariato - atto pubblico notarile - atti notarili non negoziali - atti ricettivi (deposito di atti) - procura per la rappresentanza in giudizio in Italia rogata all'estero - deposito presso un notaio e presso l'archivio notarile - necessità - esclusione - fondamento.

Gli artt. 104, n. 4, della legge n. 89 del 1913 e 146 del relativo regolamento non prevedono quale causa di nullità della procura rogata all'estero per la rappresentanza in giudizio nello Stato italiano il mancato deposito presso un notaio o presso l'archivio distrettuale notarile. Questi adempimenti sono richiesti, infatti, soltanto quando la produzione dell'atto si renda necessaria ai fini della registrazione e della trascrizione di atti notarili diretti a farne valere gli effetti nei confronti dei terzi, non anche quando si tratta di conferimento di poteri da far valere davanti all'autorità giudiziaria, essendo il giudice, in tal caso, preposto a vagliarne la non contrarietà all'ordine pubblico italiano.

ORDINANZA N. 2 del 26 GENNAIO 2000 (Corte Costituzionale)

Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - Processo disciplinare - Applicazione di sanzione disciplinare minore (avvertimento o censura) da parte del Consiglio notarile locale - Procedimento giurisdizionale successivo alla fase amministrativa - Parti del rapporto processuale - Esclusione del Consiglio notarile emittente l'atto impugnato - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza

E' rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 149 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 nella parte in cui - nel procedimento giurisdizionale successivo alla fase amministrativa demandata al Consiglio notarile locale che abbia applicato una sanzione disciplinare minore (avvertimento o censura), come tale riservata in sede amministrativa al Consiglio notarile stesso - indica come parti del relativo rapporto processuale soltanto il pubblico ministero ed il notaio e quindi non prevede che parte del medesimo rapporto processuale sia anche il Consiglio notarile che abbia emesso l'atto impugnato e che è portatore di interessi comuni della categoria professionale.

SENTENZA N. 566 DEL 19 GENNAIO 2000

Responsabilità civile - professionisti - in genere - violazione obblighi professionali - condotta negligente - conseguenze - azione di responsabilità - sussistenza del danno - necessità.

L'azione di responsabilità contrattuale nei confronti del notaio che abbia violato i propri obblighi professionali ovvero tenuto una condotta negligente (eseguendo con ritardo le iscrizioni ipotecarie) in relazione agli incarichi direttamente ricevuti dai clienti (di effettuare l'iscrizione il più presto possibile) presuppone la produzione del danno. Ai fini dell'accertamento di tale danno è necessario valutare se i clienti avrebbero potuto con ragionevole certezza conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione.

Notariato - responsabilità professionale - atti soggetti a trascrizione - termine - predeterminazione - esclusione - osservanza - accertamento - criteri - potere discrezionale del giudice di merito - sussistenza.

Qualora per esplicita richiesta delle parti ovvero per legge, il notaio che ha ricevuto un atto soggetto ad iscrizione o a trascrizione debba procurare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile ovvero immediatamente, spetta al prudente apprezzamento del giudice del merito e alla sua libera valutazione, tenendo conto delle determinanti del caso concreto attinenti sia ai tempi e ai mezzi di normale impiego per l'esecuzione dell'iscrizione, sia alle evenienze non imputabili al notaio, individuare di volta in volta il termine nel quale quell'adempimento deve essere eseguito e stabilire se l'indugio frapposto dal professionista giustifichi l'affermazione della sua responsabilità verso il cliente, tenendo presente che tale responsabilità ha natura contrattuale e che il notaio è tenuto ad espletare l'incarico che le parti gli affidano con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, secondo quanto dispone l'art. 1176, secondo comma, cod. civ..

SENTENZA N. 19 DEL 4 GENNAIO 2000

Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - in genere - recapito - liceità - caratteri - condizioni - realizzazione di un secondo ufficio - studio - violazione artt. 26 e 137 legge not. - realizzazione attraverso il recapito di concorrenza illecita - violazione art. 147 legge not. - fattispecie.

Il notaio può aprire, in una sede diversa da quella assegnatagli, un recapito, che presenti i caratteri - individuati anche in base ai principi di deontologia professionale approvati, a norma della legge n. 220 del 1991, dal Consiglio nazionale del notariato il 24 febbraio 1994 - dell'accessorietà funzionale e della secondarietà economica rispetto all'ufficio-studio; qualora il recapito presenti caratteristiche eccedenti e integri pertanto un secondo ufficio-studio, il notaio viola il precetto dell'art. 26 della legge n. 89 del 1913, sanzionato dall'art. 137, secondo comma legge not.; allorquando all'apertura del recapito si accompagni qualcuno dei comportamenti tipici o atipici (alla cui individuazione concorrono i principi di deontologia professionale enunciati dal Consiglio notarile) di cui all'art. 147 legge not. e 14 del R.D. n. 1666 del 1937, il notaio compie atti di illecita concorrenza (nella specie, in applicazione di tali principi la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto costituisca un'ipotesi di concorrenza illecita atipica del notaio l'aver tenuto il suo recapito ubicato nella stessa sede di titolarità precedentemente ricoperta, tenuto conto che tale è considerata dal part. B-1 del codice di deontologia emanato dal Consiglio notarile).

Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - in genere - sentenza disciplinare di appello nei confronti del notaio - ricorso per cassazione - vizio di motivazione - deducibilità - limiti.

Poiché l'art. 156 legge 2 febbraio 1913, n. 89 prevede il ricorso in Cassazione avverso le sentenze disciplinari della Corte di Appello nei confronti del notaio soltanto per incompetenza e violazione - o falsa applicazione - di legge, il vizio di motivazione è deducibile nei limiti in cui costituisce violazione dell'art. 111 Costituzione - primo e secondo comma - (obbligo di motivazione e applicazione della legge, anche processuale), ossia se mancano, ovvero sono apparenti o contraddittorie, l'esposizione concisa dei motivi in fatto e delle ragioni giuridiche della decisione (artt. 132, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.) mentre è escluso il più articolato vizio di motivazione, previsto dall'art. 360, n.,5, cod. proc. civ.

Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - in genere - illecita concorrenza tramite recapito, ex art. 147 legge not. e par. B-1 codice deontologico - natura permanente - conseguenze.

In materia di sanzioni disciplinari a carico di notai, la fattispecie dell'illecita concorrenza tramite recapito, ai sensi del paragrafo B-1 del codice deontologico approvato dal Consiglio notarile il 24 febbraio 1994 a norma della legge n. 220 del 1991, non è di natura istantanea, cioè relativa al momento in cui detto recapito è stato aperto, ma di natura permanente e la consumazione dura finché permane il recapito; conseguentemente il fatto che il recapito fosse stato istituito prima dell'adozione del suddetto codice deontologico, comporta solo che fino a quella data il recapito non era illecito.

Illecito disciplinare - Istituzione di recapito i nella precedente sede di titolarità- Concorrenza illecita atipica - Sussistenza

Ricorre concorrenza illecita atipica quando il notaio cerchi di procurarsi la clientela con l'utilizzo di mezzi illeciti o scorretti e pertanto incorre nella violazione della norma sub B 1) par. a 2.2. del codice di deontologia notarile, perseguibile a norma dell'art. 147 legge 89/1913, il notaio che ha mantenuto il recapito nella sede precedentemente ricoperta.

 

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