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SENTENZA
N. 7897 DEL 9 GIUGNO 2000
Notariato - disciplina (sanzioni
disciplinari) dei notai – sanzioni per le contravvenzioni e violazioni
- ammenda - oblazione - effetti - estinzione dell’illecito e arresto
del procedimento - termini - chiusura del procedimento anche in
cassazione - carattere finale - condizioni.
Il notaio può estinguere l’illecito
disciplinare sanzionato con la sola ammenda, se non è recidivo, ed
arrestare il relativo procedimento, effettuando l’oblazione, ai sensi
dell’art. 151 secondo comma legge 16 febbraio 1913 n. 89, in qualsiasi
fase del procedimento, non essendo fissato, prima della conclusione,
alcun termine per esercitare tale diritto soggettivo pubblico, né
essendo applicabili, neppure in via analogica, gli articoli 162 e 162
bis cod. pen. - secondo i quali l’oblazione è ammissibile soltanto se
precede l’apertura del dibattimento o il decreto penale di condanna -
perché la legge notarile disciplina specificatamente l’istituto.
Tuttavia, se l’istanza è avanzata in pendenza del giudizio di
Cassazione, la sentenza, ancorché dichiarativa, può esser emessa
soltanto se l’assenza di recidiva risulta dagli atti di causa, essendo
preclusa in tale sede qualsiasi indagine di fatto.
SENTENZA N. 6514 DEL 19
MAGGIO 2000
Notariato - responsabilità
professionale - obblighi di informazione portata - vendita di
appartamento in condominio - fattispecie in tema di stipula di
"contratto definitivo" e di discordanza fra lo stato di
appartenenza del cortile "comune" descritto nel
"preliminare", e quello effettivo conseguente alla stipula di
un successivo rogito.
Il notaio, in occasione della stipula
del contratto "definitivo", ha l’obbligo, ai sensi degli
artt. 1176 e 1375 cod. civ., di informare gli acquirenti - ove questi
ultimi non ne siano già a conoscenza aliunde - della eventuale
circostanza per cui, trattandosi di compravendita di appartamento
condominiale, lo stato giuridico di una cosa comune (nella specie il
cortile dell’edificio di cui faccia parte l’appartamento oggetto
della compravendita), sia mutato e la cosa - in difformità rispetto a
quanto originariamente previsto nel contratto "preliminare",
ed in deroga rispetto all’art. 1117 cod. civ. - sia divenuta, in forza
di un altro suo rogito, di proprietà esclusiva di un singolo soggetto
(nella specie, la società venditrice). Sotto un tal profilo, i riflessi
di responsabilità conseguenti all’inadempimento di un tale obbligo
non vengono superati dalla semplice circostanza per cui, in sede di
contratto "definitivo", gli acquirenti dichiarino di accettare
le tabelle millesimali allegate al predetto altro rogito in questione.
SENTENZA N. 5232 DEL 21
APRILE 2000
Notariato - responsabilità
professionale - redazione di un contratto preliminare - accertamento
della libertà dell'immobile - visura ipotecaria - necessità - mancata
prospettazione da parte del notaio - colpa professionale - sussistenza.
Qualora le parti si rivolgano ad un
notaio per ottenere la sua consulenza quale tecnico del diritto in
relazione ad un contratto preliminare da redigere a cura del
professionista, mirano ad assicurarsi che il contratto stesso sia non
solo formalmente perfetto, ma anche idoneo a produrre il risultato
pratico perseguito. Pertanto, versa in colpa professionale il notaio che
non prospetti all'acquirente l'opportunità di effettuare le visure
ipotecarie al fine di accertare la libertà dell'immobile oggetto della
promessa di trasferimento da trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli,
ovvero non prospetti la necessità di compiere nuove visure per
accertare l'esistenza di altre ipoteche oltre quella dichiarata dal
promittente venditore.
SENTENZA N. 4657 DEL 12
APRILE 2000
- I -
Notariato - disciplina (sanzioni
disciplinari) dei notai - processo disciplinare - difesa personale della
parte - art. 153 legge notarile.
Per il disposto dell'art. 153 della
legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89 nei giudizi disciplinari il
notaio può costituirsi personalmente e svolgere le sue difese senza
l'assistenza di un avvocato.
- II -
Notariato - disciplina (sanzioni
disciplinari) dei notai - in genere - società unipersonali - mancato
versamento dell'intero capitale sociale all'atto della costituzione
della società - art. 2476, secondo comma cod. civ. - responsabilità
disciplinare del notaio ex art. 28 legge notarile.
Stante l'imperatività della norma di
cui all'art. 2476, secondo comma, cod. civ. che prescrive, in caso di
società unipersonali, il versamento dell'intero capitale sociale
all'atto della costituzione, incorre in responsabilità disciplinare, ai
sensi dell'art. 28 legge notarile, il notaio che nella redazione
dell'atto costitutivo della società, contravvenga alla richiamata
disposizione.
SENTENZA N. 4016 DEL 3
APRILE 2000
Notariato - disciplina (sanzioni
disciplinari) dei notai - sanzioni per le contravvenzioni e violazioni -
in genere - sanzioni pecuniarie - oblazione - istanza di ammissione -
proposizione per la prima volta in cassazione - inammissibilità -
limiti.
L'istanza di ammissione all'oblazione,
da parte del notaio sottoposto a procedimento disciplinare, non può
essere avanzata per la prima volta in sede di legittimità, ove il
requisito in fatto cui è condizionata (non recidività dell'istante, ai
sensi dell'art. 151 secondo comma della legge 16 febbraio 1913 n. 89)
non risulti dagli atti di causa, e richieda quindi un'apposita indagine.
SENTENZA N. 3143 DEL 17
MARZO 2000
Notariato - disciplina (sanzioni
disciplinari) dei notai - in genere - sentenza disciplinare di appello
nei confronti del notaio - ricorso per cassazione - vizio di motivazione
- deducibilità - limiti.
Nel procedimento disciplinare notarile
il sindacato di legittimità sulla motivazione della decisione della
corte di appello non è previsto dall'art. 156, primo comma, legge
notarile - il quale circoscrive l'ambito del ricorso per cassazione ai
casi di incompetenza, violazione o falsa applicazione di legge e,
tuttavia, esso è egualmente consentito, a norma dell'art. 111 Cost.,
nei soli casi, peraltro, di motivazione inesistente, apparente o
perplessa.
SENTENZA N. 3142 DEL 17
MARZO 2000
Notariato - disciplina (sanzioni
disciplinari) dei notai – processo disciplinare - azione disciplinare
contro i notai - prescrizione - termine - interruzioni - esclusione -
improcedibilità dell'azione per decorso del termine - necessità -
rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità - conseguenze -
cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
La prescrizione dell'azione
disciplinare contro i notai si compie per effetto del decorso di quattro
anni dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa "ancorché vi
siano stati atti di procedura" (legge 6 febbraio 1913, n. 89, art.
146) e quindi, non subisce interruzioni per effetto del procedimento
disciplinare, della contestazione delle infrazioni e delle pronunce del
Consiglio notarile o del Tribunale. Detta prescrizione determina
l'improcedibilità dell'azione disciplinare ed opera ex lege e deve
quindi essere rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità, ove deve
cassarsi senza rinvio la sentenza impugnata con preclusione, di ogni
esame nel merito dei motivi di ricorso, pur sotto il profilo della
violazione di legge.
SENTENZA N. 2138 DEL 25
FEBBRAIO 2000
- I -
Notariato - disciplina (sanzioni
disciplinari) dei notai – sanzioni per le contravvenzioni e violazioni
- sospensione - pendenza del processo penale - sospensione dell'azione
disciplinare - decorrenza e cessazione.
Il termine di prescrizione dell'azione
disciplinare nei confronti dei notai, a norma dell'art. 146, primo
comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, quale risulta a seguito
della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 1990, resta sospeso
per la pendenza del processo penale. La sospensione del termine
prescrizionale decorre dall'inizio dell'azione penale a norma dell'art.
405, primo comma cod. proc. pen. e cessa solo con il passaggio in
giudicato della sentenza.
- II -
Notariato - disciplina (sanzioni
disciplinari) dei notai - in genere - pubblicazione di testamento
olografo - utilizzazione di un verbale di precedente testamento con
aggiunta di una postilla - redazione di falso verbale - sussistenza -
atto espressamente vietato dalla legge - art. 28 legge notarile -
applicabilità.
Il testamento olografo o segreto, che
è atto del testatore, è cosa distinta dalla pubblicazione dello
stesso, che è atto del notaio, consistente non in una semplice attività
materiale ma in un vero e proprio atto pubblico. Pertanto, l'apposizione
da parte del notaio di una postilla dattiloscritta al verbale già
redatto per pubblicare un testamento olografe successivamente utilizzato
per pubblicarne un secondo dà luogo ad un'ipotesi di falso verbale e di
atto espressamente vietato dalla legge con conseguente applicazione
dell'art. 28 della legge n. 89 del 1913.
-III-
Notariato - disciplina (sanzioni
disciplinari) dei notai – processo disciplinare - concessione delle
attenuanti - valutazione discrezionale del giudice - motivazione -
obbligatorietà.
Nel procedimento disciplinare a carico
del notaio, la concessione delle attenuanti è rimessa alla
discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle,
dando conto della sua scelta con adeguata motivazione.
SENTENZA N. 1615 DEL 14
FEBBRAIO 2000
Notariato - atto pubblico notarile -
atti notarili non negoziali - atti ricettivi (deposito di atti) -
procura per la rappresentanza in giudizio in Italia rogata all'estero -
deposito presso un notaio e presso l'archivio notarile - necessità -
esclusione - fondamento.
Gli artt. 104, n. 4, della legge n. 89
del 1913 e 146 del relativo regolamento non prevedono quale causa di
nullità della procura rogata all'estero per la rappresentanza in
giudizio nello Stato italiano il mancato deposito presso un notaio o
presso l'archivio distrettuale notarile. Questi adempimenti sono
richiesti, infatti, soltanto quando la produzione dell'atto si renda
necessaria ai fini della registrazione e della trascrizione di atti
notarili diretti a farne valere gli effetti nei confronti dei terzi, non
anche quando si tratta di conferimento di poteri da far valere davanti
all'autorità giudiziaria, essendo il giudice, in tal caso, preposto a
vagliarne la non contrarietà all'ordine pubblico italiano.
SENTENZA
N. 1615 DEL 14 FEBBRAIO 2000
Notariato - atto pubblico
notarile - atti notarili non negoziali - atti ricettivi (deposito di
atti) - procura per la rappresentanza in giudizio in Italia rogata
all'estero - deposito presso un notaio e presso l'archivio notarile -
necessità - esclusione - fondamento.
Gli artt. 104, n. 4, della legge n. 89
del 1913 e 146 del relativo regolamento non prevedono quale causa di
nullità della procura rogata all'estero per la rappresentanza in
giudizio nello Stato italiano il mancato deposito presso un notaio o
presso l'archivio distrettuale notarile. Questi adempimenti sono
richiesti, infatti, soltanto quando la produzione dell'atto si renda
necessaria ai fini della registrazione e della trascrizione di atti
notarili diretti a farne valere gli effetti nei confronti dei terzi, non
anche quando si tratta di conferimento di poteri da far valere davanti
all'autorità giudiziaria, essendo il giudice, in tal caso, preposto a
vagliarne la non contrarietà all'ordine pubblico italiano.
ORDINANZA N. 2 del 26
GENNAIO 2000 (Corte Costituzionale)
Disciplina (sanzioni
disciplinari) dei notai - Processo disciplinare - Applicazione di
sanzione disciplinare minore (avvertimento o censura) da parte del
Consiglio notarile locale - Procedimento giurisdizionale successivo alla
fase amministrativa - Parti del rapporto processuale - Esclusione del
Consiglio notarile emittente l'atto impugnato - Questione di legittimità
costituzionale - Non manifesta infondatezza
E' rilevante e non manifestamente
infondata - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 149 della legge 16
febbraio 1913 n. 89 nella parte in cui - nel procedimento
giurisdizionale successivo alla fase amministrativa demandata al
Consiglio notarile locale che abbia applicato una sanzione disciplinare
minore (avvertimento o censura), come tale riservata in sede
amministrativa al Consiglio notarile stesso - indica come parti del
relativo rapporto processuale soltanto il pubblico ministero ed il
notaio e quindi non prevede che parte del medesimo rapporto processuale
sia anche il Consiglio notarile che abbia emesso l'atto impugnato e che
è portatore di interessi comuni della categoria professionale.
SENTENZA N. 566 DEL 19
GENNAIO 2000
Responsabilità civile -
professionisti - in genere - violazione obblighi professionali -
condotta negligente - conseguenze - azione di responsabilità -
sussistenza del danno - necessità.
L'azione di responsabilità
contrattuale nei confronti del notaio che abbia violato i propri
obblighi professionali ovvero tenuto una condotta negligente (eseguendo
con ritardo le iscrizioni ipotecarie) in relazione agli incarichi
direttamente ricevuti dai clienti (di effettuare l'iscrizione il più
presto possibile) presuppone la produzione del danno. Ai fini
dell'accertamento di tale danno è necessario valutare se i clienti
avrebbero potuto con ragionevole certezza conseguire una situazione
economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse
diligentemente adempiuto la propria prestazione.
Notariato - responsabilità
professionale - atti soggetti a trascrizione - termine -
predeterminazione - esclusione - osservanza - accertamento - criteri -
potere discrezionale del giudice di merito - sussistenza.
Qualora per esplicita richiesta delle
parti ovvero per legge, il notaio che ha ricevuto un atto soggetto ad
iscrizione o a trascrizione debba procurare che questa venga eseguita
nel più breve tempo possibile ovvero immediatamente, spetta al prudente
apprezzamento del giudice del merito e alla sua libera valutazione,
tenendo conto delle determinanti del caso concreto attinenti sia ai
tempi e ai mezzi di normale impiego per l'esecuzione dell'iscrizione,
sia alle evenienze non imputabili al notaio, individuare di volta in
volta il termine nel quale quell'adempimento deve essere eseguito e
stabilire se l'indugio frapposto dal professionista giustifichi
l'affermazione della sua responsabilità verso il cliente, tenendo
presente che tale responsabilità ha natura contrattuale e che il notaio
è tenuto ad espletare l'incarico che le parti gli affidano con la
diligenza media di un professionista sufficientemente preparato e
avveduto, secondo quanto dispone l'art. 1176, secondo comma, cod. civ..
SENTENZA N. 19 DEL 4
GENNAIO 2000
Notariato - disciplina
(sanzioni disciplinari) dei notai - in genere - recapito - liceità -
caratteri - condizioni - realizzazione di un secondo ufficio - studio -
violazione artt. 26 e 137 legge not. - realizzazione attraverso il
recapito di concorrenza illecita - violazione art. 147 legge not. -
fattispecie.
Il notaio può aprire, in una sede
diversa da quella assegnatagli, un recapito, che presenti i caratteri -
individuati anche in base ai principi di deontologia professionale
approvati, a norma della legge n. 220 del 1991, dal Consiglio nazionale
del notariato il 24 febbraio 1994 - dell'accessorietà funzionale e
della secondarietà economica rispetto all'ufficio-studio; qualora il
recapito presenti caratteristiche eccedenti e integri pertanto un
secondo ufficio-studio, il notaio viola il precetto dell'art. 26 della
legge n. 89 del 1913, sanzionato dall'art. 137, secondo comma legge
not.; allorquando all'apertura del recapito si accompagni qualcuno dei
comportamenti tipici o atipici (alla cui individuazione concorrono i
principi di deontologia professionale enunciati dal Consiglio notarile)
di cui all'art. 147 legge not. e 14 del R.D. n. 1666 del 1937, il notaio
compie atti di illecita concorrenza (nella specie, in applicazione di
tali principi la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha
ritenuto costituisca un'ipotesi di concorrenza illecita atipica del
notaio l'aver tenuto il suo recapito ubicato nella stessa sede di
titolarità precedentemente ricoperta, tenuto conto che tale è
considerata dal part. B-1 del codice di deontologia emanato dal
Consiglio notarile).
Notariato - disciplina (sanzioni
disciplinari) dei notai - in genere - sentenza disciplinare di appello
nei confronti del notaio - ricorso per cassazione - vizio di motivazione
- deducibilità - limiti.
Poiché l'art. 156 legge 2 febbraio
1913, n. 89 prevede il ricorso in Cassazione avverso le sentenze
disciplinari della Corte di Appello nei confronti del notaio soltanto
per incompetenza e violazione - o falsa applicazione - di legge, il
vizio di motivazione è deducibile nei limiti in cui costituisce
violazione dell'art. 111 Costituzione - primo e secondo comma - (obbligo
di motivazione e applicazione della legge, anche processuale), ossia se
mancano, ovvero sono apparenti o contraddittorie, l'esposizione concisa
dei motivi in fatto e delle ragioni giuridiche della decisione (artt.
132, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.) mentre è
escluso il più articolato vizio di motivazione, previsto dall'art. 360,
n.,5, cod. proc. civ.
Notariato - disciplina (sanzioni
disciplinari) dei notai - in genere - illecita concorrenza tramite
recapito, ex art. 147 legge not. e par. B-1 codice deontologico -
natura permanente - conseguenze.
In materia di sanzioni disciplinari a
carico di notai, la fattispecie dell'illecita concorrenza tramite
recapito, ai sensi del paragrafo B-1 del codice deontologico approvato
dal Consiglio notarile il 24 febbraio 1994 a norma della legge n. 220
del 1991, non è di natura istantanea, cioè relativa al momento in cui
detto recapito è stato aperto, ma di natura permanente e la
consumazione dura finché permane il recapito; conseguentemente il fatto
che il recapito fosse stato istituito prima dell'adozione del suddetto
codice deontologico, comporta solo che fino a quella data il recapito
non era illecito.
Illecito disciplinare - Istituzione
di recapito i nella precedente sede di titolarità- Concorrenza illecita
atipica - Sussistenza
Ricorre concorrenza illecita atipica
quando il notaio cerchi di procurarsi la clientela con l'utilizzo di
mezzi illeciti o scorretti e pertanto incorre nella violazione della
norma sub B 1) par. a 2.2. del codice di deontologia notarile,
perseguibile a norma dell'art. 147 legge 89/1913, il notaio che ha
mantenuto il recapito nella sede precedentemente ricoperta.
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