SENTENZA
N. 410 DEL 15 GENNAIO 2000
Associazioni e fondazioni - in
genere - costituzione - atto scritto ad substantiam - necessità
- esclusione - conseguenze.
L'esistenza di un'associazione non è
condizionata ad alcuna formalità e per la sua costituzione non è
quindi necessario né l'atto pubblico, prescritto soltanto per il
conseguimento della personalità giuridica e neppure, salvo i casi
specificamente disciplinati, l'atto scritto. La circostanza che
quest'ultimo sia necessario per procedere alla trascrizione degli
acquisti di diritti reali immobiliari, non incide sulla validità di
questi ultimi ma solo sulla loro opponibilità a terzi.