|
SENTENZA
N. 9454 DEL 18 LUGLIO 2000
Locazione - disciplina delle
locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978, n. 392, cosiddetta
sull'equo canone) - immobili adibiti ad uso diverso da quello di
abitazione - prelazione (diritto di) - riscatto (diritto di) - in genere
- immobile adibito solo in parte agli usi richiesti per l'applicazione
degli artt. 38 e 39 legge equo canone - diritti di prelazione e riscatto
- insussistenza - limiti.
Nell'ipotesi che sia trasferito a
titolo oneroso un immobile urbano locato e che solo una parte del
medesimo sia adibita ad attività avente le caratteristiche richieste
per l'applicabilità degli artt. 38 e 39 della legge 392/78, qualora
detto uso non sia (oltre che de jure ed effettivo) prevalente in
relazione all'intero immobile locato, non possono ritenersi sussistenti
i diritti di prelazione e riscatto previsti da tali norme neppure con
riferimento alla sola parte predetta.
SENTENZA N. 9235 DEL 12
LUGLIO 2000
Vendita - oggetto della vendita -
determinatezza o determinabilità - estremi - bene costituito da un
lotto di terreno da staccarsi da uno più grande - mancate
specificazioni dei confini ed indicazioni approssimative dell'estensione
- insufficienza.
In tema di compravendita immobiliare,
ai fini della sussistenza del requisito della determinatezza o della
determinabilità dell'oggetto del contratto, nell'atto devono essere
indicati gli elementi necessari per la identificazione del bene venduto,
i quali devono essere certi ed oggettivi, e cioè idonei per la
individuazione dell'oggetto. Detta ipotesi, pertanto, non ricorre nella
vendita di un bene - costituito da un lotto di terreno da staccarsi da
uno più grande- di cui non siano specificati i confini e venga indicata
solo per approssimazione anche l'estensione, essendo tali elementi privi
di certezza in ordine alla oggettiva consistenza del bene.
SENTENZA N. 8880 DEL 3
LUGLIO 2000
Vendita - obbligazioni del venditore
- consegna della cosa - cosa diversa dalla pattuita (aliud pro alio) -
in genere - vendita di immobile destinato ad abitazione - mancato
rilascio della licenza di abitabilità al momento della stipula del
contratto - consegna di aliud pro alio - configurabilità - limiti.
Il venditore di un bene immobile
destinato ad abitazione, in assenza di patti contrari, ha l'obbligo di
dotare tale bene della licenza di abitabilità senza della quale esso
non acquista la normale attitudine a realizzare la sua funzione
economico - sociale, e tale requisito giuridico essenziale ai fini del
legittimo godimento e della commerciabilità del bene non può essere
sostituito dalla definizione della pratica di condono e da altro, in
quanto chi acquista un immobile - salvo che sia reso espressamente
edotto della esistenza di qualche problema amministrativo o urbanistico
- ha diritto alla consegna di un appartamento in tutto conforme alle
leggi, ai regolamenti ed alla concessione edilizia e per il quale sia
stata, quindi, rilasciata la licenza di abitabilità; conseguentemente
la mancata consegna di tale licenza implica un inadempimento che,
sebbene non sia tale da dare necessariamente luogo a risoluzione del
contratto, può comunque essere fonte di un danno risarcibile ovvero
costituire il fondamento dell'exceptio prevista dall'art. 1460 cod.
civ., per il solo fatto che si è consegnato un bene che presenta
problemi di commerciabilità, essendo irrilevante la circostanza che
l'immobile sia stato costruito in conformità delle norme igienico-
sanitarie, della disciplina urbanistica e delle prescrizioni della
concessione ad edificare, ovvero che sia stato concretamente abitato.
SENTENZA N. 8794 DEL 28
GIUGNO 2000
Contratti in genere - invalidità -
nullità del contratto – parziale clausole contrattuali affette da
nullità - inserzione automatica di norme imperative ex art. 1419 comma
secondo cod. civ. - condizioni e limiti.
L’inserzione automatica di norme
imperative in sostituzione di una clausola contrattuale affetta da
nullità può dirsi legittima, a norma dell’art. 1419, comma secondo,
cod. civ., soltanto se la sostituzione stessa debba avvenire "di
diritto", in forza, cioè, di un’espressa disposizione di legge
la quale, oltre a comminare la nullità di una determinata clausola, ne
imponga anche la sostituzione con una normativa legale, mentre la
predetta inserzione non è attuabile qualora il legislatore, nello
stabilire la nullità di una clausola o di una pattuizione, non ne abbia
espressamente prevista la sostituzione con una specifica norma
imperativa (fattispecie in tema di clausola di un contratto preliminare
contenente una pattuizione contraria alla norma di cui art. 60 d.P.R.
634/1972 - previsione di indicazione di un prezzo minore di quello
realmente pattuito in sede di rogito notarile -, ritenuta nulla dalla
S.C., ma non sostituibile dal combinato disposto degli artt. 41, 60 e 70
del citato d.P.R., mancando, nella specie, l’elemento rigidamente
predeterminato destinato a sostituirsi alla clausola contrattuale).
SENTENZA N. 8607 DEL 24
GIUGNO 2000
Contratti in genere - simulazione -
assoluta - sentenza dichiarativa della simulazione assoluta di un
contratto ad effetti reali - imposta di registro - assoggettamento ad
imposta proporzionale - necessità - fondamento.
Tributi erariali indiretti (riforma
tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell’imposta
- nullità ed annullabilità dell’atto - in genere - sentenza
dichiarativa della simulazione assoluta di un contratto ad effetti reali
- assoggettamento ad imposta proporzionale - necessità - fondamento.
Nella vigenza del d.P.R. n. 634 del
1972, la sentenza dichiarativa della simulazione assoluta di una
vendita, siccome implicante "ritrasferimento" del cespite
apparentemente negoziato, al simulato alienante, deve, ai fini
dell’imposta di registro, deve essere assoggettata a tassazione
proporzionale.
SENTENZA N. 8491 DEL 22
GIUGNO 2000
Contratti in genere - requisiti
(elementi del contratto) - forma in genere - forma scritta ad
substantiam - risoluzione del contratto per mutuo consenso - modalità
delle restituzioni - forma scritta - necessità.
Le modalità delle restituzioni
conseguenti al contratto preliminare di vendita immobiliare redatto
nella necessaria forma scritta secondo il disposto dell’art. 1351 cod.
civ., poi assuntamente risolto per mutuo consenso, attengono pur sempre
al negozio risolutorio ed esigono pertanto la loro rappresentazione
nella medesima forma prescritta a pena di nullità per il contratto che
le parti stesse hanno di comune accordo inteso risolvere. Ne consegue
che la prova di quelle modalità non può essere fornita a mezzo di
testimoni, salva l’ipotesi della perdita incolpevole del documento che
le rappresentava. Ad analoga conclusione deve pervenirsi ove dette
modalità costituiscano patti aggiunti alla stipulazione risolutoria
avuto riguardo alla preclusione del mezzo di prova testimoniale posta
dall’art.2722.
SENTENZA N. 8488 DEL 22
GIUGNO 2000
Contratti in genere - caparra -
confirmatoria - contratto preliminare unilaterale - versamento al
promittente di una somma di denaro da parte del contraente non ancora
obbligato - caparra confirmatoria - configurabilità - esclusione -
funzione - acconto sul prezzo.
Nel contratto preliminare unilaterale
la dazione di una somma da parte del contraente non ancora obbligato,
ancorché qualificata come dazione a titolo di caparra confirmatoria,
assolve solo la funzione di versamento di un acconto nel prezzo.
SENTENZA N. 8390 DEL 20
GIUGNO 2000
Contratti in genere - requisiti
(elementi del contratto) – requisiti accidentali - condizione -
potestativa (causale e mista) - condizione meramente potestativa -
nozione.
La condizione meramente potestativa e
la conseguente sanzione di nullità di cui all’art. 1355 cod. civ. non
sussistono quando l’impegno che la parte si assume, non è rimesso al
suo mero arbitrio ma è collegato ad un gioco di interessi e di
convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche il
proprio interesse, mentre la condizione potestativa invalidante il
negozio è quella che dipende dal mero arbitrio del soggetto obbligato,
così da presentarsi come effettiva negazione di ogni vincolo con la
conseguenza che essa deve escludersi quando l’evento dedotto dipenda
anche dal concorso di fattori estrinseci che possono influire sulla
determinazione della volontà pur se la relativa valutazione sia rimessa
all’esclusivo apprezzamento dell’interessato.
SENTENZA N. 8365 DEL 20
GIUGNO 2000
Contratti in genere - requisiti
(elementi del contratto) - forma - scritta - ad substantiam - in genere
- dichiarazione ricognitiva dell’altrui diritto di proprietà su bene
immobile - effetti costitutivi del diritto - condizioni - forma scritta
- necessità.
La possibilità di attribuire efficacia
costitutiva ad una dichiarazione ricognitiva dell’altrui diritto
dominicale su un bene immobile presuppone che anche la causa della
dichiarazione risulti dall’atto, dato che, trattandosi di un bene
immobile per il cui trasferimento è necessaria la forma scritta ad
substantiam, tutti gli elementi essenziali del negozio debbono risultare
per iscritto.
SENTENZA N. 7724 DEL 7
GIUGNO 2000
- I -
Contratti in genere - rappresentanza
- contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza
poteri) - in genere - rapporto organico fra detto soggetto ed un ente -
imputabilità dell’atto all’ente - limiti.
Il disposto dell’art. 1388 cod. civ.
che attribuisce "direttamente effetto nei confronti del
rappresentato" al contratto concluso in suo nome dal
rappresentante, ma soltanto se costui si è mantenuto nei limiti delle
facoltà conferitegli, trova applicazione anche nel caso di
rappresentanza organica, poiché è nell’essenza dell’uno come
dell’altro istituto che un soggetto debba risentire nella propria
sfera giuridica le conseguenze dell’operato altrui esclusivamente nei
limiti in cui lo abbia consentito.
- II -
Contratti in genere - rappresentanza
- in genere - contratto concluso dal rappresentante di una associazione
non riconosciuta - limitazione del potere di rappresentanza per clausola
statutaria - applicazione analogica dell’art. 19 cod. Civ. Alle
associazioni di fatto - esclusione - opponibilità al terzo contraente
delle limitazioni statutarie e dei poteri rappresentativi - ammissibilità
- conoscenza da parte del terzo di dette limitazioni - necessità -
esclusione.
L’art. 19 cod. civ. - norma da
considerarsi eccezionale - il quale non consente alle persone giuridiche
private di opporre le limitazioni del potere di rappresentanza dei
propri organi soltanto ove non risultino dal prescritto registro e salvo
che si provi che il terzo ne fosse a conoscenza, non è applicabile, in
via di interpretazione estensiva o per analogia, alle associazioni non
riconosciute, in quanto per esse non è stabilita alcuna forma di
pubblicità. Ne consegue che l’eccesso di potere rappresentativo
dell’organo dell’associazione che ha agito nei confronti dei terzi,
per essere l’esercizio di detto potere in base allo statuto
dell’ente subordinato alla previa delibera di altro organo, rende il
negozio inopponibile all’ente, indipendentemente dalla conoscenza del
difetto del potere rappresentativo da parte dell’altro contraente.
SENTENZA N. 7471 DEL 5
GIUGNO 2000
Contratti in genere - contratto
preliminare (compromesso) - esecuzione specifica dell’obbligo di
concludere il contratto - preliminare di vendita immobiliare - immobile
gravato da vincoli reali ignoti al promissario acquirente - mezzi di
tutela del promissario acquirente - azione ex art. 2932 cod. civ. -
contestuale azione di riduzione del prezzo - inclusione - contestuale
domanda di condanna del promittente venditore alla liberazione del bene
dal vincolo o al pagamento del relativo debito al creditore -
preclusione - ragioni.
Il destinatario di una promessa di
vendita immobiliare, ove la cosa sia gravata da vincoli reali (nella
specie pignoramento) della cui esistenza egli non sia stato edotto, può
esercitare, in luogo dell’azione di risoluzione del contratto per
inadempimento, quella di esecuzione in forma specifica
dell’obbligazione assunta dall’altra parte, ai sensi dell’art.
2932 cod. civ., nonché contestualmente la quanti minoris, in ragione
della corrispondente diminuzione di valore del bene. Non gli è invece
consentito chiedere, poiché si tratta di un facere infungibile, che il
promittente venga condannato a liberare la cosa dai pesi di carattere
reale da cui è onerata, neppure nella forma della condanna al pagamento
del debito in vista del quale quei vincoli sono stati imposti: condanna
che non potrebbe essere pronunciata in favore di un soggetto estraneo al
giudizio e che comunque atterrebbe ugualmente ad un facere infungibile,
insuscettibile di esecuzione forzata, appunto perché dovuto a un terzo.
SENTENZA N. 6233 DEL 15
MAGGIO 2000
Contratti in genere - invalidità -
nullità del contratto - in genere - nullità ex art. 17 legge n. 47/85
- estensione al trasferimento delle accessioni degli edifici costruiti
senza concessione edilizia.
La nullità degli atti di trasferimento
di edifici costruiti senza concessione edilizia ovvero senza concessione
in sanatoria, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 47/1985, si estende
al trasferimento delle accessioni dei detti immobili.
SENTENZA N. 4977 DEL 18
APRILE 2000
Vendita - obbligazioni del venditore
- evizione (garanzia per) - parziale - cosa gravata da oneri o da
diritti di godimento di terzi - actio quanti minoris - prescrizioni
normative in tema di aree destinate a parcheggio - conseguente limite
legale alla proprietà del bene - configurabilità come oneri non
apparenti gravanti sull'immobile ex art. 1489 cod. civ. - esclusione -
conseguenze.
Il diritto reale d'uso di aree
destinate a parcheggio, quale limite legale della proprietà del bene,
deriva da norme imperative assistite, come tali, da una presunzione
legale di conoscenza da parte dei destinatari, sì che il vincolo da
esse imposto non può legittimamente qualificarsi come onere non
apparente gravante sull'immobile secondo la previsione dell'art. 1489
cod. civ. e non è, conseguentemente, invocabile dal compratore come
fonte di responsabilità del venditore che non li abbia dichiarati nel
contratto.
SENTENZA N. 4659 DEL 12
APRILE 2000
Contratti agrari - diritto di
prelazione e di riscatto - prelazione - fondo destinato in parte ad
utilizzazione edilizia - diritto di prelazione - solo per la parte che
ha conservato destinazione agricola.
Tutti i requisiti della prelazione,
compresa la destinazione agricola del fondo, devono coesistere al
momento del suo esercizio. Consegue che qualora il fondo messo in
vendita sia in parte destinato ad utilizzazione edilizia, il diritto di
prelazione (come di riscatto) da parte del colono insediato può
esercitarsi solo per la porzione che ha conservato la destinazione
agricola.
SENTENZA
N. 1632 DEL 14 FEBBRAIO 2000
Contratti in genere - requisiti
(elementi del contratto) - accordo delle parti - responsabilità
precontrattuale (trattative e formazione del contratto) - stadio delle
trattative - affidamento alla conclusione del contratto - recesso senza
giusta causa - violazione del principio di buona fede - risarcimento del
danno - determinazione.
La responsabilità precontrattuale ai
sensi dell'art. 1337 cod. civ. può conseguire tanto in relazione al
processo formativo del contratto quanto in rapporto alle semplici
trattative, riguardate come qualcosa di diverso da esso, ossia come
quella fase anteriore in cui le parti si limitano a manifestare la loro
tendenza verso la stipulazione del contratto, senza ancora porre in
essere alcuno di quegli atti di proposta e di accettazione che integrano
il vero e proprio processo formativo. Se lo svolgimento delle trattative
è, per serietà e concludenza, tale da determinare un affidamento nella
stipulazione del contratto, la parte che ne receda senza giusta causa,
violando volontariamente l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, è
tenuta al risarcimento dei danni nei limiti dell'interesse negativo.
SENTENZA N. 1443 DEL 9
FEBBRAIO 2000
Contratti agrari - diritto di
prelazione e di riscatto - prelazione - comunicazione in qualunque modo,
anche verbale, della vendita o promessa di vendita del fondo, stipulata
da un falsus procurator - idoneità per la decorrenza del termine
per l'esercizio del diritto di riscatto o di prelazione - fondamento -
conseguenze.
Un contratto di vendita o di promessa
di vendita di un terreno agrario, stipulato da un falsus procurator,
comunicato in qualunque modo, anche verbalmente - non avendo carattere
cogente ed inderogabile il procedimento di notifica previsto dall'art. 8
legge 26 maggio 1965 n. 590, modificato ed integrato dagli artt. 7 e 8
legge 14 agosto 1971 n. 817- è idoneo per l'esercizio del diritto di
riscatto o prelazione da parte del coltivatore diretto confinante perché
tale contratto non è né nullo, né annullabile, ma soltanto inefficace
nei confronti del dominus - unico legittimato a rilevarne l'inefficacia
- con la conseguenza che il mancato esercizio nei termini del predetto
diritto ne determina la decadenza, mentre dal positivo esercizio deriva
al predetto coltivatore, che abbia confidato incolpevolmente
sull'efficacia del contratto, il diritto al risarcimento del danno, se
lo pseudo rappresentato non lo ratifica.
SENTENZA N. 1423 DEL 9
FEBBRAIO 2000
Divisione - divisione
ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo
dell'eredità immobili non divisibili in genere - vendita agli immobili
di beni indivisibili - natura di rimedio residuale - configurabilità -
domanda d'attribuzione dell'intero proposta da un solo condividente -
conseguenze.
In tema di divisione di beni comuni,
l'art. 720 cod. civ. (applicabile allo scioglimento di ogni tipo di
comunione, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 1116 cod. civ.)
configura la vendita all'incanto degli immobili non divisibili come
rimedio residuale, cui ricorrere quando nessuno dei con dividendi possa
o voglia giovarsi della facoltà d'attribuzione dell'intero, con i
conseguenti addebiti. Tale domanda d'attribuzione, ove proposta da uno
soltanto dei condividendi, vale di per sé ad impedire che sia disposta
la vendita ed in tale ipotesi non deve essere svolta alcuna valutazione
sull'entità della relativa quota rispetto alle altre, non potendo aver
luogo il giudizio comparativo implicato dall'art. 720 cod. civ.
SENTENZA N. 1289 DEL 5
FEBBRAIO 2000
Negozi giuridici - fiduciari -
oggetto del ritrasferimento - situazioni giuridiche soggettive attive -
natura - reale o personale - diritti derivanti dal contratto preliminare
- configurabilità.
Il pactum fiduciae può
configurarsi in relazione a situazioni giuridiche soggettive di natura
reale o personale, assumendo rilievo decisivo solo l'obbligo del
fiduciario di ritrasferire il bene o il diritto acquistato al fiduciante
o a terzi. È, pertanto, ravvisabile nell'ipotesi in cui il
ritrasferimento al fiduciante concerna i diritti derivanti al fiduciario
dal contratto preliminare di compravendita immobiliare già stipulato
con terzi.
SENTENZA N. 1133 DEL 2
FEBBRAIO 2000
Azienda - cessione - in genere
- successione del cessionario nel contratto di locazione dell'immobile
ove è esercitata l'azienda - effetto automatico di norme imperative
(artt.2558 cod. Civ. E 36 legge 392/1978) - esclusione - cessione del
contratto di locazione, anche per facta concludentia e senza il
consenso del locatore, successivamente alla cessione di azienda -
ammissibilità - condizioni.
L'alienazione dell'azienda esercitata
in un immobile adibito ad uso commerciale non comporta né ai sensi
dell'art. 2558 cod. civ. né ai sensi dell'art. 36 della legge 392/1978
l'automatica cessione del contratto di locazione, in quanto le norme
suddette consentono ma non impongono rispettivamente all'acquirente
dell'azienda di subentrare nei contratti stipulati per l'esercizio di
essa, sempreché non sia pattuito diversamente, nonché al venditore
dell'azienda, quale conduttore dell'immobile in cui la stessa si
esercita, di sublocare l'immobile o di cedere il contratto di locazione
senza il consenso del locatore.
SENTENZA N. 1036 DEL 29
GENNAIO 2000
Donazione - facoltà del
donante - donazione modale - in genere - azione per l'adempimento
dell'onere - legittimazione attiva - del donante e di qualsiasi
interessato - azione di risoluzione della donazione per inadempimento
dell'onere - legittimazione attiva - del donante e degli eredi.
Ai sensi dell'art. 793 cod. civ.,
mentre per l'adempimento dell'onere imposto con le donazioni modali sono
legittimati ad agire sia il donante sia qualunque altro interessato
(anche durante la vita del donante stesso), per la risoluzione della
donazione per inadempimento dell'onere possono agire unicamente il
donante e, dopo la sua morte, gli eredi, e ciò sempre che tale facoltà
di agire sia espressamente prevista nell'atto di donazione. Tale
principio deve ritenersi applicabile anche alle donazioni compiute in
epoca antecedente all'entrata in vigore del codice del 1942, (pur se il
codice del 1865, all'art. 1080, non prevedeva espressamente alcuna
limitazione soggettiva per l'azione di risoluzione "de qua")
qualora la qualità di "interessato" (e la conseguente
legittimazione all'azione) risulti acquistata per effetto di un atto
compiuto sotto il vigore dell'attuale codice civile.
SENTENZA N. 869 DEL 25
GENNAIO 2000
Divisione - divisione
giudiziale - operazioni - operazioni davanti al notaio - in genere -
attività del notaio - natura amministrativa - avvisi - disciplina delle
notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari - applicabilità -
esclusione.
Qualora a dirigere le operazioni di
divisione sia stato delegato, ai sensi dell'art. 790 cod. proc. civ., un
notaio, l'attività da questo svolta ha natura amministrativa, onde non
trovano applicazione i principi che disciplinano le notifiche e le
comunicazioni eseguite ad istanza del giudice, come confermato dal fatto
che l'organo amministrativo (cioè il notaio) si avvale per le
comunicazioni di uno strumento particolare quale l'avviso.
SENTENZA N. 673 DEL 21
GENNAIO 2000
Contratti agrari - diritto di
prelazione e di riscatto - prelazione - esclusione - condizioni - natura
non agricola del terreno - destinazione edilizia in base a piano
regolatore anche non approvato - sufficienza - richiesta di variante da
parte del proprietario del fondo - persistenza della destinazione
agricola.
L'art. 8, secondo comma, della legge 26
maggio 1965, n. 590 nell'escludere il diritto di prelazione quando i
terreni siano destinati ad utilizzazione edilizia in base a piani
regolatori anche se non ancora approvati, postula che nel momento in cui
la prelazione o il riscatto vengano esercitati sia già iniziato un
procedimento amministrativo rivolto al cambiamento di destinazione
urbanistica attraverso atti pubblici dell'amministrazione che incidano
sull'assetto territoriale con scelte certe e conoscibili da terzi, onde
non è sufficiente perché venga meno la destinazione agricola del fondo
la sola richiesta di variante da parte del proprietario del fondo,
trattandosi di un atto privato che non indica l'esistenza di una scelta
pubblica, anche se non ancora perfezionatasi.
SENTENZA N. 642 DEL 21
GENNAIO 2000
Donazione - indiretta - negozio
mezzo - negotium mixtum cum donatione - nozione - donazione
indiretta attraverso compravendita - configurabilità - conseguenze -
forma - dello schema negoziale adottato.
Il negotium mixtum cum donatione
costituisce una donazione indiretta attuata attraverso la utilizzazione
della compravendita al fine di arricchire il compratore della differenza
tra il prezzo pattuito e quello effettivo, per la quale non è
necessaria la forma dell'atto pubblico richiesta per la donazione
diretta, essendo, invece, sufficiente la forma dello schema negoziale
adottato.
SENTENZA N. 534 DEL 19
GENNAIO 2000
Contratti agrari - diritto di
prelazione e di riscatto - prelazione - terreni destinati ad
utilizzazione edilizia, industriale e turistica in base a piani
regolatori - diritto di prelazione e riscatto - esclusione - "piano
regolatore" - nozione.
Ai fini della esclusione del diritto di
prelazione o di riscatto dei fondi rustici, prevista dall'art. 8 comma
secondo della legge 26 maggio 1965, n. 590 nei casi in cui il terreno
promesso in vendita, in base al piano regolatore, anche se non ancora
approvato, sia destinato ad utilizzazione edilizia, industriale o
turistica, il termine "piano regolatore" non deve essere
inteso nel suo significato tecnico giuridico proprio della legislazione
urbanistica ma deve essere piuttosto riferito ad ogni strumento
urbanistico pervenuto ad un grado di completezza e perfezione
sufficiente per ritenere esistente una volontà precettiva della
pubblica amministrazione volta a regolare l'assetto del territorio con
quel carattere di stabilità, di determinatezza ed imperatività che
caratterizza i provvedimenti jure imperii.
Torna
su |