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Contratti in genere - Locazione - Vendita - Donazione - Contratti agrari

SENTENZA N. 9454 DEL 18 LUGLIO 2000

Locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978, n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - prelazione (diritto di) - riscatto (diritto di) - in genere - immobile adibito solo in parte agli usi richiesti per l'applicazione degli artt. 38 e 39 legge equo canone - diritti di prelazione e riscatto - insussistenza - limiti.

Nell'ipotesi che sia trasferito a titolo oneroso un immobile urbano locato e che solo una parte del medesimo sia adibita ad attività avente le caratteristiche richieste per l'applicabilità degli artt. 38 e 39 della legge 392/78, qualora detto uso non sia (oltre che de jure ed effettivo) prevalente in relazione all'intero immobile locato, non possono ritenersi sussistenti i diritti di prelazione e riscatto previsti da tali norme neppure con riferimento alla sola parte predetta.

SENTENZA N. 9235 DEL 12 LUGLIO 2000 

Vendita - oggetto della vendita - determinatezza o determinabilità - estremi - bene costituito da un lotto di terreno da staccarsi da uno più grande - mancate specificazioni dei confini ed indicazioni approssimative dell'estensione - insufficienza.

In tema di compravendita immobiliare, ai fini della sussistenza del requisito della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto del contratto, nell'atto devono essere indicati gli elementi necessari per la identificazione del bene venduto, i quali devono essere certi ed oggettivi, e cioè idonei per la individuazione dell'oggetto. Detta ipotesi, pertanto, non ricorre nella vendita di un bene - costituito da un lotto di terreno da staccarsi da uno più grande- di cui non siano specificati i confini e venga indicata solo per approssimazione anche l'estensione, essendo tali elementi privi di certezza in ordine alla oggettiva consistenza del bene.

SENTENZA N. 8880 DEL 3 LUGLIO 2000 

Vendita - obbligazioni del venditore - consegna della cosa - cosa diversa dalla pattuita (aliud pro alio) - in genere - vendita di immobile destinato ad abitazione - mancato rilascio della licenza di abitabilità al momento della stipula del contratto - consegna di aliud pro alio - configurabilità - limiti.

Il venditore di un bene immobile destinato ad abitazione, in assenza di patti contrari, ha l'obbligo di dotare tale bene della licenza di abitabilità senza della quale esso non acquista la normale attitudine a realizzare la sua funzione economico - sociale, e tale requisito giuridico essenziale ai fini del legittimo godimento e della commerciabilità del bene non può essere sostituito dalla definizione della pratica di condono e da altro, in quanto chi acquista un immobile - salvo che sia reso espressamente edotto della esistenza di qualche problema amministrativo o urbanistico - ha diritto alla consegna di un appartamento in tutto conforme alle leggi, ai regolamenti ed alla concessione edilizia e per il quale sia stata, quindi, rilasciata la licenza di abitabilità; conseguentemente la mancata consegna di tale licenza implica un inadempimento che, sebbene non sia tale da dare necessariamente luogo a risoluzione del contratto, può comunque essere fonte di un danno risarcibile ovvero costituire il fondamento dell'exceptio prevista dall'art. 1460 cod. civ., per il solo fatto che si è consegnato un bene che presenta problemi di commerciabilità, essendo irrilevante la circostanza che l'immobile sia stato costruito in conformità delle norme igienico- sanitarie, della disciplina urbanistica e delle prescrizioni della concessione ad edificare, ovvero che sia stato concretamente abitato.

SENTENZA N. 8794 DEL 28 GIUGNO 2000 

Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto – parziale clausole contrattuali affette da nullità - inserzione automatica di norme imperative ex art. 1419 comma secondo cod. civ. - condizioni e limiti.

L’inserzione automatica di norme imperative in sostituzione di una clausola contrattuale affetta da nullità può dirsi legittima, a norma dell’art. 1419, comma secondo, cod. civ., soltanto se la sostituzione stessa debba avvenire "di diritto", in forza, cioè, di un’espressa disposizione di legge la quale, oltre a comminare la nullità di una determinata clausola, ne imponga anche la sostituzione con una normativa legale, mentre la predetta inserzione non è attuabile qualora il legislatore, nello stabilire la nullità di una clausola o di una pattuizione, non ne abbia espressamente prevista la sostituzione con una specifica norma imperativa (fattispecie in tema di clausola di un contratto preliminare contenente una pattuizione contraria alla norma di cui art. 60 d.P.R. 634/1972 - previsione di indicazione di un prezzo minore di quello realmente pattuito in sede di rogito notarile -, ritenuta nulla dalla S.C., ma non sostituibile dal combinato disposto degli artt. 41, 60 e 70 del citato d.P.R., mancando, nella specie, l’elemento rigidamente predeterminato destinato a sostituirsi alla clausola contrattuale).

SENTENZA N. 8607 DEL 24 GIUGNO 2000

Contratti in genere - simulazione - assoluta - sentenza dichiarativa della simulazione assoluta di un contratto ad effetti reali - imposta di registro - assoggettamento ad imposta proporzionale - necessità - fondamento.

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell’imposta - nullità ed annullabilità dell’atto - in genere - sentenza dichiarativa della simulazione assoluta di un contratto ad effetti reali - assoggettamento ad imposta proporzionale - necessità - fondamento.

Nella vigenza del d.P.R. n. 634 del 1972, la sentenza dichiarativa della simulazione assoluta di una vendita, siccome implicante "ritrasferimento" del cespite apparentemente negoziato, al simulato alienante, deve, ai fini dell’imposta di registro, deve essere assoggettata a tassazione proporzionale.

SENTENZA N. 8491 DEL 22 GIUGNO 2000

Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - forma in genere - forma scritta ad substantiam - risoluzione del contratto per mutuo consenso - modalità delle restituzioni - forma scritta - necessità.

Le modalità delle restituzioni conseguenti al contratto preliminare di vendita immobiliare redatto nella necessaria forma scritta secondo il disposto dell’art. 1351 cod. civ., poi assuntamente risolto per mutuo consenso, attengono pur sempre al negozio risolutorio ed esigono pertanto la loro rappresentazione nella medesima forma prescritta a pena di nullità per il contratto che le parti stesse hanno di comune accordo inteso risolvere. Ne consegue che la prova di quelle modalità non può essere fornita a mezzo di testimoni, salva l’ipotesi della perdita incolpevole del documento che le rappresentava. Ad analoga conclusione deve pervenirsi ove dette modalità costituiscano patti aggiunti alla stipulazione risolutoria avuto riguardo alla preclusione del mezzo di prova testimoniale posta dall’art.2722.

SENTENZA N. 8488 DEL 22 GIUGNO 2000

Contratti in genere - caparra - confirmatoria - contratto preliminare unilaterale - versamento al promittente di una somma di denaro da parte del contraente non ancora obbligato - caparra confirmatoria - configurabilità - esclusione - funzione - acconto sul prezzo.

Nel contratto preliminare unilaterale la dazione di una somma da parte del contraente non ancora obbligato, ancorché qualificata come dazione a titolo di caparra confirmatoria, assolve solo la funzione di versamento di un acconto nel prezzo.

SENTENZA N. 8390 DEL 20 GIUGNO 2000

Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) – requisiti accidentali - condizione - potestativa (causale e mista) - condizione meramente potestativa - nozione.

La condizione meramente potestativa e la conseguente sanzione di nullità di cui all’art. 1355 cod. civ. non sussistono quando l’impegno che la parte si assume, non è rimesso al suo mero arbitrio ma è collegato ad un gioco di interessi e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche il proprio interesse, mentre la condizione potestativa invalidante il negozio è quella che dipende dal mero arbitrio del soggetto obbligato, così da presentarsi come effettiva negazione di ogni vincolo con la conseguenza che essa deve escludersi quando l’evento dedotto dipenda anche dal concorso di fattori estrinseci che possono influire sulla determinazione della volontà pur se la relativa valutazione sia rimessa all’esclusivo apprezzamento dell’interessato.

SENTENZA N. 8365 DEL 20 GIUGNO 2000

Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - forma - scritta - ad substantiam - in genere - dichiarazione ricognitiva dell’altrui diritto di proprietà su bene immobile - effetti costitutivi del diritto - condizioni - forma scritta - necessità.

La possibilità di attribuire efficacia costitutiva ad una dichiarazione ricognitiva dell’altrui diritto dominicale su un bene immobile presuppone che anche la causa della dichiarazione risulti dall’atto, dato che, trattandosi di un bene immobile per il cui trasferimento è necessaria la forma scritta ad substantiam, tutti gli elementi essenziali del negozio debbono risultare per iscritto.

SENTENZA N. 7724 DEL 7 GIUGNO 2000

- I -

Contratti in genere - rappresentanza - contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza poteri) - in genere - rapporto organico fra detto soggetto ed un ente - imputabilità dell’atto all’ente - limiti.

Il disposto dell’art. 1388 cod. civ. che attribuisce "direttamente effetto nei confronti del rappresentato" al contratto concluso in suo nome dal rappresentante, ma soltanto se costui si è mantenuto nei limiti delle facoltà conferitegli, trova applicazione anche nel caso di rappresentanza organica, poiché è nell’essenza dell’uno come dell’altro istituto che un soggetto debba risentire nella propria sfera giuridica le conseguenze dell’operato altrui esclusivamente nei limiti in cui lo abbia consentito.

- II -

Contratti in genere - rappresentanza - in genere - contratto concluso dal rappresentante di una associazione non riconosciuta - limitazione del potere di rappresentanza per clausola statutaria - applicazione analogica dell’art. 19 cod. Civ. Alle associazioni di fatto - esclusione - opponibilità al terzo contraente delle limitazioni statutarie e dei poteri rappresentativi - ammissibilità - conoscenza da parte del terzo di dette limitazioni - necessità - esclusione.

L’art. 19 cod. civ. - norma da considerarsi eccezionale - il quale non consente alle persone giuridiche private di opporre le limitazioni del potere di rappresentanza dei propri organi soltanto ove non risultino dal prescritto registro e salvo che si provi che il terzo ne fosse a conoscenza, non è applicabile, in via di interpretazione estensiva o per analogia, alle associazioni non riconosciute, in quanto per esse non è stabilita alcuna forma di pubblicità. Ne consegue che l’eccesso di potere rappresentativo dell’organo dell’associazione che ha agito nei confronti dei terzi, per essere l’esercizio di detto potere in base allo statuto dell’ente subordinato alla previa delibera di altro organo, rende il negozio inopponibile all’ente, indipendentemente dalla conoscenza del difetto del potere rappresentativo da parte dell’altro contraente.

SENTENZA N. 7471 DEL 5 GIUGNO 2000

Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) - esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto - preliminare di vendita immobiliare - immobile gravato da vincoli reali ignoti al promissario acquirente - mezzi di tutela del promissario acquirente - azione ex art. 2932 cod. civ. - contestuale azione di riduzione del prezzo - inclusione - contestuale domanda di condanna del promittente venditore alla liberazione del bene dal vincolo o al pagamento del relativo debito al creditore - preclusione - ragioni.

Il destinatario di una promessa di vendita immobiliare, ove la cosa sia gravata da vincoli reali (nella specie pignoramento) della cui esistenza egli non sia stato edotto, può esercitare, in luogo dell’azione di risoluzione del contratto per inadempimento, quella di esecuzione in forma specifica dell’obbligazione assunta dall’altra parte, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., nonché contestualmente la quanti minoris, in ragione della corrispondente diminuzione di valore del bene. Non gli è invece consentito chiedere, poiché si tratta di un facere infungibile, che il promittente venga condannato a liberare la cosa dai pesi di carattere reale da cui è onerata, neppure nella forma della condanna al pagamento del debito in vista del quale quei vincoli sono stati imposti: condanna che non potrebbe essere pronunciata in favore di un soggetto estraneo al giudizio e che comunque atterrebbe ugualmente ad un facere infungibile, insuscettibile di esecuzione forzata, appunto perché dovuto a un terzo.

SENTENZA N. 6233 DEL 15 MAGGIO 2000

Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - in genere - nullità ex art. 17 legge n. 47/85 - estensione al trasferimento delle accessioni degli edifici costruiti senza concessione edilizia.

La nullità degli atti di trasferimento di edifici costruiti senza concessione edilizia ovvero senza concessione in sanatoria, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 47/1985, si estende al trasferimento delle accessioni dei detti immobili.

SENTENZA N. 4977 DEL 18 APRILE 2000

Vendita - obbligazioni del venditore - evizione (garanzia per) - parziale - cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi - actio quanti minoris - prescrizioni normative in tema di aree destinate a parcheggio - conseguente limite legale alla proprietà del bene - configurabilità come oneri non apparenti gravanti sull'immobile ex art. 1489 cod. civ. - esclusione - conseguenze.

Il diritto reale d'uso di aree destinate a parcheggio, quale limite legale della proprietà del bene, deriva da norme imperative assistite, come tali, da una presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatari, sì che il vincolo da esse imposto non può legittimamente qualificarsi come onere non apparente gravante sull'immobile secondo la previsione dell'art. 1489 cod. civ. e non è, conseguentemente, invocabile dal compratore come fonte di responsabilità del venditore che non li abbia dichiarati nel contratto.

SENTENZA N. 4659 DEL 12 APRILE 2000

Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - prelazione - fondo destinato in parte ad utilizzazione edilizia - diritto di prelazione - solo per la parte che ha conservato destinazione agricola.

Tutti i requisiti della prelazione, compresa la destinazione agricola del fondo, devono coesistere al momento del suo esercizio. Consegue che qualora il fondo messo in vendita sia in parte destinato ad utilizzazione edilizia, il diritto di prelazione (come di riscatto) da parte del colono insediato può esercitarsi solo per la porzione che ha conservato la destinazione agricola.

SENTENZA N. 1632 DEL 14 FEBBRAIO 2000

Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - responsabilità precontrattuale (trattative e formazione del contratto) - stadio delle trattative - affidamento alla conclusione del contratto - recesso senza giusta causa - violazione del principio di buona fede - risarcimento del danno - determinazione.

La responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 cod. civ. può conseguire tanto in relazione al processo formativo del contratto quanto in rapporto alle semplici trattative, riguardate come qualcosa di diverso da esso, ossia come quella fase anteriore in cui le parti si limitano a manifestare la loro tendenza verso la stipulazione del contratto, senza ancora porre in essere alcuno di quegli atti di proposta e di accettazione che integrano il vero e proprio processo formativo. Se lo svolgimento delle trattative è, per serietà e concludenza, tale da determinare un affidamento nella stipulazione del contratto, la parte che ne receda senza giusta causa, violando volontariamente l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, è tenuta al risarcimento dei danni nei limiti dell'interesse negativo.

 

SENTENZA N. 1443 DEL 9 FEBBRAIO 2000

Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - prelazione - comunicazione in qualunque modo, anche verbale, della vendita o promessa di vendita del fondo, stipulata da un falsus procurator - idoneità per la decorrenza del termine per l'esercizio del diritto di riscatto o di prelazione - fondamento - conseguenze.

Un contratto di vendita o di promessa di vendita di un terreno agrario, stipulato da un falsus procurator, comunicato in qualunque modo, anche verbalmente - non avendo carattere cogente ed inderogabile il procedimento di notifica previsto dall'art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590, modificato ed integrato dagli artt. 7 e 8 legge 14 agosto 1971 n. 817- è idoneo per l'esercizio del diritto di riscatto o prelazione da parte del coltivatore diretto confinante perché tale contratto non è né nullo, né annullabile, ma soltanto inefficace nei confronti del dominus - unico legittimato a rilevarne l'inefficacia - con la conseguenza che il mancato esercizio nei termini del predetto diritto ne determina la decadenza, mentre dal positivo esercizio deriva al predetto coltivatore, che abbia confidato incolpevolmente sull'efficacia del contratto, il diritto al risarcimento del danno, se lo pseudo rappresentato non lo ratifica.

 

SENTENZA N. 1423 DEL 9 FEBBRAIO 2000

Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità immobili non divisibili in genere - vendita agli immobili di beni indivisibili - natura di rimedio residuale - configurabilità - domanda d'attribuzione dell'intero proposta da un solo condividente - conseguenze.

In tema di divisione di beni comuni, l'art. 720 cod. civ. (applicabile allo scioglimento di ogni tipo di comunione, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 1116 cod. civ.) configura la vendita all'incanto degli immobili non divisibili come rimedio residuale, cui ricorrere quando nessuno dei con dividendi possa o voglia giovarsi della facoltà d'attribuzione dell'intero, con i conseguenti addebiti. Tale domanda d'attribuzione, ove proposta da uno soltanto dei condividendi, vale di per sé ad impedire che sia disposta la vendita ed in tale ipotesi non deve essere svolta alcuna valutazione sull'entità della relativa quota rispetto alle altre, non potendo aver luogo il giudizio comparativo implicato dall'art. 720 cod. civ.

 

SENTENZA N. 1289 DEL 5 FEBBRAIO 2000

Negozi giuridici - fiduciari - oggetto del ritrasferimento - situazioni giuridiche soggettive attive - natura - reale o personale - diritti derivanti dal contratto preliminare - configurabilità.

Il pactum fiduciae può configurarsi in relazione a situazioni giuridiche soggettive di natura reale o personale, assumendo rilievo decisivo solo l'obbligo del fiduciario di ritrasferire il bene o il diritto acquistato al fiduciante o a terzi. È, pertanto, ravvisabile nell'ipotesi in cui il ritrasferimento al fiduciante concerna i diritti derivanti al fiduciario dal contratto preliminare di compravendita immobiliare già stipulato con terzi.

 

SENTENZA N. 1133 DEL 2 FEBBRAIO 2000

Azienda - cessione - in genere - successione del cessionario nel contratto di locazione dell'immobile ove è esercitata l'azienda - effetto automatico di norme imperative (artt.2558 cod. Civ. E 36 legge 392/1978) - esclusione - cessione del contratto di locazione, anche per facta concludentia e senza il consenso del locatore, successivamente alla cessione di azienda - ammissibilità - condizioni.

L'alienazione dell'azienda esercitata in un immobile adibito ad uso commerciale non comporta né ai sensi dell'art. 2558 cod. civ. né ai sensi dell'art. 36 della legge 392/1978 l'automatica cessione del contratto di locazione, in quanto le norme suddette consentono ma non impongono rispettivamente all'acquirente dell'azienda di subentrare nei contratti stipulati per l'esercizio di essa, sempreché non sia pattuito diversamente, nonché al venditore dell'azienda, quale conduttore dell'immobile in cui la stessa si esercita, di sublocare l'immobile o di cedere il contratto di locazione senza il consenso del locatore.

 

SENTENZA N. 1036 DEL 29 GENNAIO 2000

Donazione - facoltà del donante - donazione modale - in genere - azione per l'adempimento dell'onere - legittimazione attiva - del donante e di qualsiasi interessato - azione di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere - legittimazione attiva - del donante e degli eredi.

Ai sensi dell'art. 793 cod. civ., mentre per l'adempimento dell'onere imposto con le donazioni modali sono legittimati ad agire sia il donante sia qualunque altro interessato (anche durante la vita del donante stesso), per la risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere possono agire unicamente il donante e, dopo la sua morte, gli eredi, e ciò sempre che tale facoltà di agire sia espressamente prevista nell'atto di donazione. Tale principio deve ritenersi applicabile anche alle donazioni compiute in epoca antecedente all'entrata in vigore del codice del 1942, (pur se il codice del 1865, all'art. 1080, non prevedeva espressamente alcuna limitazione soggettiva per l'azione di risoluzione "de qua") qualora la qualità di "interessato" (e la conseguente legittimazione all'azione) risulti acquistata per effetto di un atto compiuto sotto il vigore dell'attuale codice civile.

 

SENTENZA N. 869 DEL 25 GENNAIO 2000

Divisione - divisione giudiziale - operazioni - operazioni davanti al notaio - in genere - attività del notaio - natura amministrativa - avvisi - disciplina delle notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari - applicabilità - esclusione.

Qualora a dirigere le operazioni di divisione sia stato delegato, ai sensi dell'art. 790 cod. proc. civ., un notaio, l'attività da questo svolta ha natura amministrativa, onde non trovano applicazione i principi che disciplinano le notifiche e le comunicazioni eseguite ad istanza del giudice, come confermato dal fatto che l'organo amministrativo (cioè il notaio) si avvale per le comunicazioni di uno strumento particolare quale l'avviso.

 

SENTENZA N. 673 DEL 21 GENNAIO 2000

Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - prelazione - esclusione - condizioni - natura non agricola del terreno - destinazione edilizia in base a piano regolatore anche non approvato - sufficienza - richiesta di variante da parte del proprietario del fondo - persistenza della destinazione agricola.

L'art. 8, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590 nell'escludere il diritto di prelazione quando i terreni siano destinati ad utilizzazione edilizia in base a piani regolatori anche se non ancora approvati, postula che nel momento in cui la prelazione o il riscatto vengano esercitati sia già iniziato un procedimento amministrativo rivolto al cambiamento di destinazione urbanistica attraverso atti pubblici dell'amministrazione che incidano sull'assetto territoriale con scelte certe e conoscibili da terzi, onde non è sufficiente perché venga meno la destinazione agricola del fondo la sola richiesta di variante da parte del proprietario del fondo, trattandosi di un atto privato che non indica l'esistenza di una scelta pubblica, anche se non ancora perfezionatasi.

 

SENTENZA N. 642 DEL 21 GENNAIO 2000

Donazione - indiretta - negozio mezzo - negotium mixtum cum donatione - nozione - donazione indiretta attraverso compravendita - configurabilità - conseguenze - forma - dello schema negoziale adottato.

Il negotium mixtum cum donatione costituisce una donazione indiretta attuata attraverso la utilizzazione della compravendita al fine di arricchire il compratore della differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivo, per la quale non è necessaria la forma dell'atto pubblico richiesta per la donazione diretta, essendo, invece, sufficiente la forma dello schema negoziale adottato.

 

SENTENZA N. 534 DEL 19 GENNAIO 2000

Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - prelazione - terreni destinati ad utilizzazione edilizia, industriale e turistica in base a piani regolatori - diritto di prelazione e riscatto - esclusione - "piano regolatore" - nozione.

Ai fini della esclusione del diritto di prelazione o di riscatto dei fondi rustici, prevista dall'art. 8 comma secondo della legge 26 maggio 1965, n. 590 nei casi in cui il terreno promesso in vendita, in base al piano regolatore, anche se non ancora approvato, sia destinato ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica, il termine "piano regolatore" non deve essere inteso nel suo significato tecnico giuridico proprio della legislazione urbanistica ma deve essere piuttosto riferito ad ogni strumento urbanistico pervenuto ad un grado di completezza e perfezione sufficiente per ritenere esistente una volontà precettiva della pubblica amministrazione volta a regolare l'assetto del territorio con quel carattere di stabilità, di determinatezza ed imperatività che caratterizza i provvedimenti jure imperii.

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