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Archivio giurisprudenziale

Massime in materia di urbanistica ed edilizia - Dal gennaio 2000 al luglio 2000

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SENTENZA N. 9106 DEL 7 LUGLIO 2000

Edilizia popolare ed economica - assegnazione - disposizione dell'alloggio - alienazione - divieto di alienazione a carico dell'assegnatario - portata - contratto preliminare di vendita con attribuzione anticipata del possesso dell'immobile - validità.

In tema di edilizia popolare ed economica, il divieto di alienazione operante a carico dell'assegnatario ai sensi del T.U. sull'edilizia popolare ed economica non osta a che costui possa validamente stipulare un preliminare di vendita, anche se accompagnato dall'anticipata attribuzione del possesso dell'immobile.

SENTENZA N. 8933 DEL 4 LUGLIO 2000

Urbanistica - in genere - vendita separata di singole unità immobiliari di un fabbricato e delle relative aree accessorie - vincolo di destinazione a parcheggio delle aree ex art. 18 legge 756/67 - inosservanza del relativo obbligo di trasferimento - conseguenze - diritto al risarcimento danni - sussistenza - fondamento - natura di credito di valore - configurabilità.

In tema di urbanistica, l'imperatività della norma di cui all'art. 18 della legge 765/1967, per non essersi trasferito il diritto reale d'uso sull'area di parcheggio insieme con la proprietà delle unità immobiliari, non esclude l'obbligo del venditore di risarcire il danno subito dagli acquirenti per l'indisponibilità del bene, in quanto il diritto al ristoro del pregiudizio economico non è fondato, per questi ultimi, sul disposto dell'art.1338 cod. civ., bensì su quello dell'art. 872 stesso codice (applicabile, per la sua generale previsione, in ogni caso di violazione di norme urbanistiche incidenti sul regime della proprietà privata), secondo i criteri dei crediti di valore.

SENTENZA N. 8478 DEL 22 GIUGNO 2000

Edilizia popolare ed economica - cooperative edilizie - in genere - cooperativa a contributo statale - vendita o promessa di vendita di aree esuberanti o di locali non destinati ad abitazione, ai sensi dell’art. 8 R.D. 1165/1938 - mancanza dei preventivi controlli pubblici, previsti dal successivo art. 9, per adibire i locali ad uso botteghe o magazzini e per affittarli - nullità per contrasto con norma imperativa - configurabilità - eadem ratio tra le due norme.

È nullo, ai sensi dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., per contrarietà a norme imperative, il contratto di vendita o di promessa di vendita a terzi di aree esuberanti e locali non destinati ad abitazione, ai sensi dell’art. 8 R.D. 28 aprile 1938- XVI- n. 1165, di proprietà di una cooperativa, se manca anche una sola delle autorizzazioni - rispettivamente del Ministero dei Lavori Pubblici e della Cassa Depositi e Prestiti- espressa mente previste dal successivo articolo 9 per adibire i locali ad uso di botteghe e magazzini e per affittarli, stante l’identità di ratio tra le due norme, entrambe miranti ad evitare operazioni speculative su immobili costruiti con contributo erariale e perciò proibitive di atti dispositivi su di essi senza i preventivi controlli pubblici, costituenti peraltro quel rispetto dei "modi di legge" che lo stesso articolo 8 espressamente richiede.

SENTENZA N. 8478 DEL 22 GIUGNO 2000

Edilizia popolare ed economica - cooperative edilizie - in genere - immobili costruiti con danaro pubblico - locali non destinati ad abitazione, ovvero adibiti ad uso di botteghe o magazzini, ed aree esuberanti - cedibilità a terzi, nei modi di legge, previsti dagli artt. 8 e 9 R.D. 1165/1938 - conseguenze - proprietà della cooperativa, non del condominio tra soci - opposizione di questi agli atti dispositivi della cooperativa - irrilevanza.

I locali degli immobili costruiti dalle cooperative con danaro pubblico, non destinati ad abitazione, così come le aree esuberanti e i locali adibiti a botteghe e magazzini, restano nel patrimonio della cooperativa perché sono cedibili a terzi, sia pure nei modi prescritti dagli articoli 8 e 9 del R.D. 28 aprile 1938 n. 1165, e pertanto non appartengono al condominio costituito tra i soci dopo la stipula del mutuo individuale, né quindi rileva che questi si oppongano agli atti dispositivi della cooperativa su tali beni.

SENTENZA N. 4197 DEL 5 APRILE 2000

- I -

Urbanistica - in genere - nuove costruzioni ed aree di pertinenza delle medesime - riserva di spazi per parcheggi a norma della legge urbanistica modificata dalla cosiddetta legge ponte - obbligatorietà - carattere imperativo ed inderogabile - operatività nel rapporto fra il costruttore o il proprietario e l'autorità competente - nei rapporti privatistici inerenti a detti spazi - estensione - portata.

La disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, impone un vincolo di destinazione, di natura pubblicistica, per il quale gli spazi in questione sono riservati all'uso diretto delle persone che stabilmente occupano le singole unità immobiliari delle quali si compone il fabbricato o che ad esse abitualmente accedono; non impone, per contro, all'originario proprietario dell'intero immobile la cessione in proprietà delle dette aree in una alla cessione a tale titolo di ciascuna unità, in quanto le finalità perseguite dal legislatore, d'interesse collettivo e non individuale dei singoli acquirenti di porzioni del fabbricato, o del complesso di essi, sono egualmente conseguite sol che il vincolo di destinazione venga rispettato con il riconoscere e garantire a costoro uno specifico diritto reale d'uso sulle aree stesse.

- II -

Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - norme di edilizia - violazione - effetti - risarcimento del danno - area di parcheggio edificata ai sensi dell'art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942 - alienazione degli appartamenti di un immobile - elusione del vincolo di destinazione dell'area di parcheggio - violazione di una norma edilizia - diritto al risarcimento dei soggetti privati del godimento dell'area - configurabilità.

Di fronte alla violazione di norme pubblicistiche incidenti sul regime della proprietà privata, la posizione del privato che subisca un danno è pur sempre posizione di diritto soggettivo, onde il danno segue al mancato godimento del bene, oggetto del diritto riconosciuto. (Fattispecie in tema di alienazione degli appartamenti di un immobile, con elusione del vincolo di destinazione dell'area di parcheggio edificata ai sensi dell'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 aggiunto dall'art. 18 della legge "ponte").

SENTENZA N. 3371 DEL 22 MARZO 2000

Edilizia popolare ed economica - cessione in proprietà dell'alloggio - in genere - comunicazione all'assegnatario da parte dell'ente proprietario o gestore dell'alloggio dell'accoglimento della domanda di riscatto e del valore del bene - comunicazione da parte dell'assegnatario della intenzione di acquistare l'immobile al valore venale - effetti - trasferimento della proprietà dell'immobile all'assegnatario - esclusione.

In tema di edilizia economica e popolare, con la comunicazione all'assegnatario da parte dell'ente proprietario o gestore (nel caso di specie I.A.C.P.) dell'accoglimento della domanda di cessione in proprietà dell'alloggio (confermata dall'assegnatario dopo l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513) e del valore venale a questo attribuito dall'U.T.E. e la comunicazione dell'assegnatario della intenzione di acquistare lo immobile al valore venale non può ritenersi perfezionato il procedimento previsto per l'acquisizione in proprietà del bene dall'art. 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, come modificato dall'art. 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, - che considera stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora non previsto per legge - mancando l'elemento indefettibile della comunicazione del prezzo. Ciò perché valore venale e prezzo di cessione costituiscono dati differenti, essendo il primo soltanto un'entità economica che, ai sensi dell'art. 28 della citata legge n. 513 del 1977, come modificato dall'art. 52 della legge n. 457 del 1978, concorre con altri parametri a determinare il prezzo di cessione senza però identificarsi con questo e senza che il prezzo così determinato possa ritenersi "previsto per legge", cioè già legalmente predeterminato in entità monetarie, riferite a superfici (mq) o ad alloggi unitariamente valutati.

SENTENZA N. 3353 DEL 22 MARZO 2000

- I –

Edilizia popolare ed economica - cessione in proprietà dell'alloggio - in genere - vendita di alloggio già acquistato in proprietà ai sensi della legge prov. di Bolzano n. 3 del 1963 - diritto di riscatto dell'istituto per l'edilizia abitativa agevolata della provincia di Bolzano - revocabilità della proposta dell'alienante - termini.

In tema di riscatto di alloggio popolare già ceduto in proprietà da parte dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia autonoma di Bolzano, cui è subentrato l'Istituto per l'Edilizia Abitativa Agevolata della Provincia di Bolzano (I.P.E.A.A.), si deve ritenere che solo con il completamento della fattispecie prevista dall'art. 13 della legge provinciale di Bolzano 20 aprile 1963, n. 3, e cioè con la comunicazione all'interessato del prezzo stabilito dall'ufficio tecnico provinciale, si determina per quest'ultimo l'impossibilità di revocare la propria proposta implicitamente contenuta nella comunicazione della sua intenzione di vendere a terzi.

- II –

Edilizia popolare ed economica - cessione in proprietà dell'alloggio - in genere - vendita di alloggio già acquistato in proprietà - diritto di riscatto dell'istituto per l'edilizia abitativa agevolata della provincia di Bolzano - art. 13 della legge provinciale di Bolzano 20 aprile 1963 n.3 - questione di costituzionalità - violazione degli artt. 3, 42, 43 e 47 Cost. e degli artt. 4 e 11 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5 - manifesta infondatezza.

In relazione alla mancata determinazione di un limite temporale per l'esercizio del diritto di riscatto, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge provinciale di Bolzano 20 aprile 1963, n.,3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, 43 e 47 Cost. ed agli artt. 4 e 11 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5. Quanto alla violazione del principio di eguaglianza la questione non può porsi, rispetto a materie affidate alla autonomia legislativa delle regioni a statuto speciale, in relazione alla diversità della regolamentazione rispetto alla legislazione statale, poiché questa diversità è postulata come possibile e costituzionalmente legittima dalla stessa previsione di una potestà legislativa primaria. Quanto alla violazione dei principi costituzionali in tema di proprietà e di accesso del risparmio alla proprietà, riferita alla mancata previsione di un limite di durata del diritto di riscatto, la questione è infondata poiché il diritto di proprietà, anche quando sia manifestazione dell'accesso popolare alla proprietà dell'abitazione, può subire compressioni in presenza di un concorrente interesse generale e tale è certamente quello del mantenimento, attraverso il diritto di riscatto previsto dalla legge n. 3 del 1963 della provincia di Bolzano, della destinazione dell'immobile alle esigenze abitative dell'edilizia agevolata. Quanto, infine, al rispetto dei principi dell'ordinamento, si deve escludere che esista un principio generale di temporaneità del diritto di riscatto previsto a tutela di interessi generali. Da un lato, sotto tale profilo, è incongruo il riferimento alla disciplina statale in tema di edilizia popolare ed economica, in quanto questa, in caso di cessione degli alloggi, prevede lo strumento più rigido della inalienabilità per dieci anni (art. 35 legge 22 ottobre 1971, n. 865). D'altro canto, se è vero che in tema di prelazione convenzionale si ritiene - prevalentemente, ma non pacificamente - applicabile la disposizione dettata dall'art. 1379 cod. civ. per il divieto di alienazione e se è vero che un limite temporale è previsto per il riscatto convenzionale dall'art. n. 1501 cod. civ., è vero anche che, in presenza di un interesse generale, l'ordinamento prevede ipotesi nelle quali la prelazione spetta senza limiti di tempo. È questo il caso della prelazione, in favore dello Stato, sui beni di interesse storico o artistico (art. 31 legge n. 1089 del 1939).

 

SENTENZA 1565 DEL 12 FEBBRAIO 2000

Urbanistica - modi di attuazione della disciplina urbanistica - regolamenti edilizi comunali - in genere - successione nel tempo di norme edilizie - nuova disciplina più restrittiva - inapplicabilità alle costruzioni già sorte - immediata applicabilità della disciplina meno restrittiva - conseguenze.

In caso di successione nel tempo di norme edilizie, la nuova disciplina meno restrittiva è applicabile anche alle costruzioni realizzate prima della sua entrata in vigore con l'unico limite dell'eventuale giudicato formatosi nella controversia sulla legittimità o non della costruzione, onde non può disporsi la demolizione degli edifici originariamente illeciti alla stregua delle precedenti norme, nei limiti in cui siano consentiti dalla normativa sopravvenuta.

SENTENZA N. 1320 DEL 7 FEBBRAIO 2000

Urbanistica - modi di attuazione della disciplina urbanistica – piani regolatori comunali - attuazione dei piani regolatori - lottizzazione di aree fabbricabili - in genere - atto d'obbligo del proprietario - cessione di aree - perfezionamento - esclusione - successivo atto negoziale - necessità.

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - occupazione temporanea e d'urgenza - risarcimento del danno - cessione di aree - atto d'obbligo del proprietario - perfezionamento - esclusione - occupazione - illegittimità irreversibile trasformazione - occupazione appropriativa - configurabilità.

L'atto d'obbligo, sottoscritto dai proprietari, di cessione delle aree necessarie per la costruzione delle strade, al fine di conseguire l'autorizzazione a lottizzare, non è di per sé idoneo a configurare il trasferimento del bene a favore del comune, trattandosi di atto preliminare, che al fine di produrre l'effetto traslativo, necessita di un successivo atto negoziale, restando escluso che in virtù di tale promessa di cessione, l'amministrazione possa ritenersi autorizzata all'occupazione dell'area, con la conseguenza che se ciò avvenga, l'irreversibile trasformazione del fondo rappresenta un fatto illecito, da cui scaturisce il diritto del proprietario al risarcimento del danno.

 

SENTENZA N. 1248 DEL 4 FEBBRAIO 2000

Urbanistica - modi di attuazione della disciplina urbanistica - piani regolatori comunali - in genere - spazi per parcheggi ex art. 18 della legge n. 765 del 1967 - diritto reale di uso dell'area da parte dei proprietari acquirenti delle unità abitative - integrazione del corrispettivo dovuto al costruttore per la cessione del diritto d'uso dell'area di parcheggio - decorrenza del termine di prescrizione del relativo diritto - dall'istanza della controparte di esecuzione della prestazione.

Con riguardo all'attuazione del vincolo di destinazione a parcheggio degli appositi spazi delle nuove costruzioni in favore dei proprietari delle unità abitative site nei fabbricati, operante in forza della legge n. 765 del 1967, il diritto del costruttore - venditore ad esigere il maggior compenso per il diritto di uso dell'area di parcheggio può essere esercitato solo in presenza della domanda dell'avente diritto alla esecuzione della prestazione di cui si tratta. Ne consegue che, sino al momento in cui non venga richiesta, ad opera dell'acquirente del singolo appartamento, l'attribuzione dell'uso dell'area di parcheggio, non decorre il termine di prescrizione relativo al predetto diritto del venditore.

 

Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - norme di edilizia - violazione - effetti - risarcimento del danno - area di parcheggio edificata ai sensi dell'art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942 - alienazione degli appartamenti di un immobile - elusione del vincolo di destinazione dell'area di parcheggio - violazione di norma edilizia - diritto al risarcimento del danno dei soggetti privati del godimento dell'area - configurabilità - liquidazione del relativo importo con decorrenza dalla data di perfezionamento dei singoli contratti di compravendita.

Colui che aliena gli appartamenti di un immobile eludendo il vincolo di destinazione dell'area di parcheggio edificata ai sensi dell'art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942 (aggiunto dall'art. 18 della legge n. 765 del 1967 ), viola una norma edilizia ed, ai sensi dell'art. 872 cod. civ., secondo comma, cod. civ., è tenuto perciò al risarcimento dei danni nei confronti dei soggetti che sono stati privati del diritto di godimento dell'area di parcheggio loro attribuito da una norma pubblicistica incidente sul regime della proprietà privata. L'importo di tale risarcimento dovrà essere determinato con decorrenza dalla data del perfezionamento dei singoli contratti di compravendita.

 

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - autorimessa - area condominiale da riservare a parcheggio - compravendita di appartamento con clausola escludente dalla alienazione la comproprietà o il diritto di utilizzazione di detta area - nullità della clausola - trasferimento ex lege del predetto diritto al compratore - diritto dell'alienante al corrispettivo - credito di valore - rivalutazione - limiti.

La nullità della clausola del contratto di compravendita di appartamento che esclude il trasferimento della proprietà o del diritto reale di utilizzazione dell'area condominiale da riservare a parcheggio, ai sensi dell'art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942, aggiunto dall'art. 18 della legge n. 765 del 1967, ed il conseguente trasferimento ex lege del predetto diritto all'acquirente, comportano il diritto dell'alienante al corrispettivo di tale trasferimento, che dà luogo ad un debito di valore, rivalutabile fino alla data della sentenza.

 

SENTENZA N. 13569 DEL 4 DICEMBRE 1999

Urbanistica - modi di attuazione della disciplina urbanistica - piani regolatori comunali - attuazione dei piani regolatori - lottizzazione di aree fabbricabili - compravendita di terreni abusivamente lottizzati - vendita di terreno facente parte di lottizzazione abusiva - presupposti.

Vendita - singole specie di vendita - di cose immobili - in genere - vendita di terreno facente parte di lottizzazione abusiva - presupposti.

Ai fini dell'applicabilità dell'articolo 10 della legge n. 765 del 1967 a un negozio di compravendita immobiliare deve ricorrere l'ipotesi non di mero frazionamento del terreno, sia pure in porzioni destinate ad essere sede d'edificazione, ma di lottizzazioni in senso stretto, configurabili laddove sussistano fondi destinati ad insediamenti edilizi urbani, e quindi alla realizzazione d'una pluralità d'edifici residenziali o turistici o industriali comportante la previsione, la progettazione e l'esecuzione d'opere d'urbanizzazione non solo primaria ma anche secondaria; solo in tal caso, per le finalità d'inserimento del nuovo complesso abitativo o produttivo nel territorio e di coordinamento con le realtà limitrofe, è richiesto dall'articolo 8 legge cit. il piano di lottizzazione, in assenza del quale non possono essere concesse licenze edilizie; quando invece tali esigenze non siano riscontrabili - per le caratteristiche e/o l'ubicazione del nuovo insediamento (pochi edifici in zona rurale) o per la preesistenza di adeguate bliche utenze e in zona già dotata d'infrastrutture sufficienti) - non è richiesto il piano di lottizzazione e le licenze possono essere rilasciate anche in mancanza di esso.

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