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SENTENZA
N. 9106 DEL 7 LUGLIO 2000
Edilizia popolare ed economica -
assegnazione - disposizione dell'alloggio - alienazione - divieto di
alienazione a carico dell'assegnatario - portata - contratto preliminare
di vendita con attribuzione anticipata del possesso dell'immobile -
validità.
In tema di edilizia popolare ed
economica, il divieto di alienazione operante a carico dell'assegnatario
ai sensi del T.U. sull'edilizia popolare ed economica non osta a che
costui possa validamente stipulare un preliminare di vendita, anche se
accompagnato dall'anticipata attribuzione del possesso dell'immobile.
SENTENZA N. 8933 DEL 4
LUGLIO 2000
Urbanistica - in genere - vendita
separata di singole unità immobiliari di un fabbricato e delle relative
aree accessorie - vincolo di destinazione a parcheggio delle aree ex
art. 18 legge 756/67 - inosservanza del relativo obbligo di
trasferimento - conseguenze - diritto al risarcimento danni -
sussistenza - fondamento - natura di credito di valore - configurabilità.
In tema di urbanistica, l'imperatività
della norma di cui all'art. 18 della legge 765/1967, per non essersi
trasferito il diritto reale d'uso sull'area di parcheggio insieme con la
proprietà delle unità immobiliari, non esclude l'obbligo del venditore
di risarcire il danno subito dagli acquirenti per l'indisponibilità del
bene, in quanto il diritto al ristoro del pregiudizio economico non è
fondato, per questi ultimi, sul disposto dell'art.1338 cod. civ., bensì
su quello dell'art. 872 stesso codice (applicabile, per la sua generale
previsione, in ogni caso di violazione di norme urbanistiche incidenti
sul regime della proprietà privata), secondo i criteri dei crediti di
valore.
SENTENZA N. 8478 DEL 22
GIUGNO 2000
Edilizia popolare ed economica -
cooperative edilizie - in genere - cooperativa a contributo statale -
vendita o promessa di vendita di aree esuberanti o di locali non
destinati ad abitazione, ai sensi dell’art. 8 R.D. 1165/1938 -
mancanza dei preventivi controlli pubblici, previsti dal successivo art.
9, per adibire i locali ad uso botteghe o magazzini e per affittarli -
nullità per contrasto con norma imperativa - configurabilità - eadem
ratio tra le due norme.
È nullo, ai sensi dell’art. 1418,
primo comma, cod. civ., per contrarietà a norme imperative, il
contratto di vendita o di promessa di vendita a terzi di aree esuberanti
e locali non destinati ad abitazione, ai sensi dell’art. 8 R.D. 28
aprile 1938- XVI- n. 1165, di proprietà di una cooperativa, se manca
anche una sola delle autorizzazioni - rispettivamente del Ministero dei
Lavori Pubblici e della Cassa Depositi e Prestiti- espressa mente
previste dal successivo articolo 9 per adibire i locali ad uso di
botteghe e magazzini e per affittarli, stante l’identità di ratio tra
le due norme, entrambe miranti ad evitare operazioni speculative su
immobili costruiti con contributo erariale e perciò proibitive di atti
dispositivi su di essi senza i preventivi controlli pubblici,
costituenti peraltro quel rispetto dei "modi di legge" che lo
stesso articolo 8 espressamente richiede.
SENTENZA N. 8478 DEL 22
GIUGNO 2000
Edilizia popolare ed economica -
cooperative edilizie - in genere - immobili costruiti con danaro
pubblico - locali non destinati ad abitazione, ovvero adibiti ad uso di
botteghe o magazzini, ed aree esuberanti - cedibilità a terzi, nei modi
di legge, previsti dagli artt. 8 e 9 R.D. 1165/1938 - conseguenze -
proprietà della cooperativa, non del condominio tra soci - opposizione
di questi agli atti dispositivi della cooperativa - irrilevanza.
I locali degli immobili costruiti dalle
cooperative con danaro pubblico, non destinati ad abitazione, così come
le aree esuberanti e i locali adibiti a botteghe e magazzini, restano
nel patrimonio della cooperativa perché sono cedibili a terzi, sia pure
nei modi prescritti dagli articoli 8 e 9 del R.D. 28 aprile 1938 n.
1165, e pertanto non appartengono al condominio costituito tra i soci
dopo la stipula del mutuo individuale, né quindi rileva che questi si
oppongano agli atti dispositivi della cooperativa su tali beni.
SENTENZA N. 4197 DEL 5
APRILE 2000
- I -
Urbanistica - in genere - nuove
costruzioni ed aree di pertinenza delle medesime - riserva di spazi per
parcheggi a norma della legge urbanistica modificata dalla cosiddetta
legge ponte - obbligatorietà - carattere imperativo ed inderogabile -
operatività nel rapporto fra il costruttore o il proprietario e
l'autorità competente - nei rapporti privatistici inerenti a detti
spazi - estensione - portata.
La disciplina legale delle aree
destinate a parcheggio, interne o circostanti ai fabbricati di nuova
costruzione, impone un vincolo di destinazione, di natura pubblicistica,
per il quale gli spazi in questione sono riservati all'uso diretto delle
persone che stabilmente occupano le singole unità immobiliari delle
quali si compone il fabbricato o che ad esse abitualmente accedono; non
impone, per contro, all'originario proprietario dell'intero immobile la
cessione in proprietà delle dette aree in una alla cessione a tale
titolo di ciascuna unità, in quanto le finalità perseguite dal
legislatore, d'interesse collettivo e non individuale dei singoli
acquirenti di porzioni del fabbricato, o del complesso di essi, sono
egualmente conseguite sol che il vincolo di destinazione venga
rispettato con il riconoscere e garantire a costoro uno specifico
diritto reale d'uso sulle aree stesse.
- II -
Proprietà - limitazioni legali
della proprietà - rapporti di vicinato - norme di edilizia - violazione
- effetti - risarcimento del danno - area di parcheggio edificata ai
sensi dell'art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942 - alienazione
degli appartamenti di un immobile - elusione del vincolo di destinazione
dell'area di parcheggio - violazione di una norma edilizia - diritto al
risarcimento dei soggetti privati del godimento dell'area -
configurabilità.
Di fronte alla violazione di norme
pubblicistiche incidenti sul regime della proprietà privata, la
posizione del privato che subisca un danno è pur sempre posizione di
diritto soggettivo, onde il danno segue al mancato godimento del bene,
oggetto del diritto riconosciuto. (Fattispecie in tema di alienazione
degli appartamenti di un immobile, con elusione del vincolo di
destinazione dell'area di parcheggio edificata ai sensi dell'art. 41
sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 aggiunto dall'art. 18 della
legge "ponte").
SENTENZA N. 3371 DEL 22
MARZO 2000
Edilizia popolare ed economica -
cessione in proprietà dell'alloggio - in genere - comunicazione
all'assegnatario da parte dell'ente proprietario o gestore dell'alloggio
dell'accoglimento della domanda di riscatto e del valore del bene -
comunicazione da parte dell'assegnatario della intenzione di acquistare
l'immobile al valore venale - effetti - trasferimento della proprietà
dell'immobile all'assegnatario - esclusione.
In tema di edilizia economica e
popolare, con la comunicazione all'assegnatario da parte dell'ente
proprietario o gestore (nel caso di specie I.A.C.P.) dell'accoglimento
della domanda di cessione in proprietà dell'alloggio (confermata
dall'assegnatario dopo l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n.
513) e del valore venale a questo attribuito dall'U.T.E. e la
comunicazione dell'assegnatario della intenzione di acquistare lo
immobile al valore venale non può ritenersi perfezionato il
procedimento previsto per l'acquisizione in proprietà del bene
dall'art. 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, come modificato
dall'art. 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, - che considera
stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l'ente
proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e
comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora non
previsto per legge - mancando l'elemento indefettibile della
comunicazione del prezzo. Ciò perché valore venale e prezzo di
cessione costituiscono dati differenti, essendo il primo soltanto
un'entità economica che, ai sensi dell'art. 28 della citata legge n.
513 del 1977, come modificato dall'art. 52 della legge n. 457 del 1978,
concorre con altri parametri a determinare il prezzo di cessione senza
però identificarsi con questo e senza che il prezzo così determinato
possa ritenersi "previsto per legge", cioè già legalmente
predeterminato in entità monetarie, riferite a superfici (mq) o ad
alloggi unitariamente valutati.
SENTENZA N. 3353 DEL 22
MARZO 2000
- I –
Edilizia popolare ed economica -
cessione in proprietà dell'alloggio - in genere - vendita di alloggio
già acquistato in proprietà ai sensi della legge prov. di Bolzano n. 3
del 1963 - diritto di riscatto dell'istituto per l'edilizia abitativa
agevolata della provincia di Bolzano - revocabilità della proposta
dell'alienante - termini.
In tema di riscatto di alloggio
popolare già ceduto in proprietà da parte dell'Istituto Autonomo per
le Case Popolari della provincia autonoma di Bolzano, cui è subentrato
l'Istituto per l'Edilizia Abitativa Agevolata della Provincia di Bolzano
(I.P.E.A.A.), si deve ritenere che solo con il completamento della
fattispecie prevista dall'art. 13 della legge provinciale di Bolzano 20
aprile 1963, n. 3, e cioè con la comunicazione all'interessato del
prezzo stabilito dall'ufficio tecnico provinciale, si determina per
quest'ultimo l'impossibilità di revocare la propria proposta
implicitamente contenuta nella comunicazione della sua intenzione di
vendere a terzi.
- II –
Edilizia popolare ed economica -
cessione in proprietà dell'alloggio - in genere - vendita di alloggio
già acquistato in proprietà - diritto di riscatto dell'istituto per
l'edilizia abitativa agevolata della provincia di Bolzano - art. 13
della legge provinciale di Bolzano 20 aprile 1963 n.3 - questione di
costituzionalità - violazione degli artt. 3, 42, 43 e 47 Cost. e degli
artt. 4 e 11 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5 -
manifesta infondatezza.
In relazione alla mancata
determinazione di un limite temporale per l'esercizio del diritto di
riscatto, è manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13 della legge provinciale di Bolzano 20 aprile
1963, n.,3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, 43 e 47 Cost. ed
agli artt. 4 e 11 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Quanto alla violazione del principio di eguaglianza la questione non può
porsi, rispetto a materie affidate alla autonomia legislativa delle
regioni a statuto speciale, in relazione alla diversità della
regolamentazione rispetto alla legislazione statale, poiché questa
diversità è postulata come possibile e costituzionalmente legittima
dalla stessa previsione di una potestà legislativa primaria. Quanto
alla violazione dei principi costituzionali in tema di proprietà e di
accesso del risparmio alla proprietà, riferita alla mancata previsione
di un limite di durata del diritto di riscatto, la questione è
infondata poiché il diritto di proprietà, anche quando sia
manifestazione dell'accesso popolare alla proprietà dell'abitazione, può
subire compressioni in presenza di un concorrente interesse generale e
tale è certamente quello del mantenimento, attraverso il diritto di
riscatto previsto dalla legge n. 3 del 1963 della provincia di Bolzano,
della destinazione dell'immobile alle esigenze abitative dell'edilizia
agevolata. Quanto, infine, al rispetto dei principi dell'ordinamento, si
deve escludere che esista un principio generale di temporaneità del
diritto di riscatto previsto a tutela di interessi generali. Da un lato,
sotto tale profilo, è incongruo il riferimento alla disciplina statale
in tema di edilizia popolare ed economica, in quanto questa, in caso di
cessione degli alloggi, prevede lo strumento più rigido della
inalienabilità per dieci anni (art. 35 legge 22 ottobre 1971, n. 865).
D'altro canto, se è vero che in tema di prelazione convenzionale si
ritiene - prevalentemente, ma non pacificamente - applicabile la
disposizione dettata dall'art. 1379 cod. civ. per il divieto di
alienazione e se è vero che un limite temporale è previsto per il
riscatto convenzionale dall'art. n. 1501 cod. civ., è vero anche che,
in presenza di un interesse generale, l'ordinamento prevede ipotesi
nelle quali la prelazione spetta senza limiti di tempo. È questo il
caso della prelazione, in favore dello Stato, sui beni di interesse
storico o artistico (art. 31 legge n. 1089 del 1939).
SENTENZA
1565 DEL 12 FEBBRAIO 2000
Urbanistica - modi di
attuazione della disciplina urbanistica - regolamenti edilizi comunali -
in genere - successione nel tempo di norme edilizie - nuova disciplina
più restrittiva - inapplicabilità alle costruzioni già sorte -
immediata applicabilità della disciplina meno restrittiva - conseguenze.
In caso di successione nel tempo di
norme edilizie, la nuova disciplina meno restrittiva è applicabile
anche alle costruzioni realizzate prima della sua entrata in vigore con
l'unico limite dell'eventuale giudicato formatosi nella controversia
sulla legittimità o non della costruzione, onde non può disporsi la
demolizione degli edifici originariamente illeciti alla stregua delle
precedenti norme, nei limiti in cui siano consentiti dalla normativa
sopravvenuta.
SENTENZA N. 1320 DEL 7
FEBBRAIO 2000
Urbanistica - modi di
attuazione della disciplina urbanistica – piani regolatori comunali -
attuazione dei piani regolatori - lottizzazione di aree fabbricabili -
in genere - atto d'obbligo del proprietario - cessione di aree -
perfezionamento - esclusione - successivo atto negoziale - necessità.
Espropriazione per pubblico
interesse (o utilità) - occupazione temporanea e d'urgenza -
risarcimento del danno - cessione di aree - atto d'obbligo del
proprietario - perfezionamento - esclusione - occupazione - illegittimità
irreversibile trasformazione - occupazione appropriativa -
configurabilità.
L'atto d'obbligo, sottoscritto dai
proprietari, di cessione delle aree necessarie per la costruzione delle
strade, al fine di conseguire l'autorizzazione a lottizzare, non è di
per sé idoneo a configurare il trasferimento del bene a favore del
comune, trattandosi di atto preliminare, che al fine di produrre
l'effetto traslativo, necessita di un successivo atto negoziale,
restando escluso che in virtù di tale promessa di cessione,
l'amministrazione possa ritenersi autorizzata all'occupazione dell'area,
con la conseguenza che se ciò avvenga, l'irreversibile trasformazione
del fondo rappresenta un fatto illecito, da cui scaturisce il diritto
del proprietario al risarcimento del danno.
SENTENZA N. 1248 DEL 4
FEBBRAIO 2000
Urbanistica - modi di
attuazione della disciplina urbanistica - piani regolatori comunali - in
genere - spazi per parcheggi ex art. 18 della legge n. 765 del
1967 - diritto reale di uso dell'area da parte dei proprietari
acquirenti delle unità abitative - integrazione del corrispettivo
dovuto al costruttore per la cessione del diritto d'uso dell'area di
parcheggio - decorrenza del termine di prescrizione del relativo diritto
- dall'istanza della controparte di esecuzione della prestazione.
Con riguardo all'attuazione del vincolo
di destinazione a parcheggio degli appositi spazi delle nuove
costruzioni in favore dei proprietari delle unità abitative site nei
fabbricati, operante in forza della legge n. 765 del 1967, il diritto
del costruttore - venditore ad esigere il maggior compenso per il
diritto di uso dell'area di parcheggio può essere esercitato solo in
presenza della domanda dell'avente diritto alla esecuzione della
prestazione di cui si tratta. Ne consegue che, sino al momento in cui
non venga richiesta, ad opera dell'acquirente del singolo appartamento,
l'attribuzione dell'uso dell'area di parcheggio, non decorre il termine
di prescrizione relativo al predetto diritto del venditore.
Proprietà - limitazioni legali
della proprietà - rapporti di vicinato - norme di edilizia - violazione
- effetti - risarcimento del danno - area di parcheggio edificata ai
sensi dell'art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942 -
alienazione degli appartamenti di un immobile - elusione del vincolo di
destinazione dell'area di parcheggio - violazione di norma edilizia -
diritto al risarcimento del danno dei soggetti privati del godimento
dell'area - configurabilità - liquidazione del relativo importo con
decorrenza dalla data di perfezionamento dei singoli contratti di
compravendita.
Colui che aliena gli appartamenti di un
immobile eludendo il vincolo di destinazione dell'area di parcheggio
edificata ai sensi dell'art. 41 sexies della legge n. 1150 del
1942 (aggiunto dall'art. 18 della legge n. 765 del 1967 ), viola una
norma edilizia ed, ai sensi dell'art. 872 cod. civ., secondo comma, cod.
civ., è tenuto perciò al risarcimento dei danni nei confronti dei
soggetti che sono stati privati del diritto di godimento dell'area di
parcheggio loro attribuito da una norma pubblicistica incidente sul
regime della proprietà privata. L'importo di tale risarcimento dovrà
essere determinato con decorrenza dalla data del perfezionamento dei
singoli contratti di compravendita.
Comunione dei diritti reali -
condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - autorimessa -
area condominiale da riservare a parcheggio - compravendita di
appartamento con clausola escludente dalla alienazione la comproprietà
o il diritto di utilizzazione di detta area - nullità della clausola -
trasferimento ex lege del predetto diritto al compratore -
diritto dell'alienante al corrispettivo - credito di valore -
rivalutazione - limiti.
La nullità della clausola del
contratto di compravendita di appartamento che esclude il trasferimento
della proprietà o del diritto reale di utilizzazione dell'area
condominiale da riservare a parcheggio, ai sensi dell'art. 41 sexies
della legge n. 1150 del 1942, aggiunto dall'art. 18 della legge n. 765
del 1967, ed il conseguente trasferimento ex lege del predetto
diritto all'acquirente, comportano il diritto dell'alienante al
corrispettivo di tale trasferimento, che dà luogo ad un debito di
valore, rivalutabile fino alla data della sentenza.
SENTENZA N. 13569 DEL 4
DICEMBRE 1999
Urbanistica - modi di
attuazione della disciplina urbanistica - piani regolatori comunali -
attuazione dei piani regolatori - lottizzazione di aree fabbricabili -
compravendita di terreni abusivamente lottizzati - vendita di terreno
facente parte di lottizzazione abusiva - presupposti.
Vendita - singole specie di vendita
- di cose immobili - in genere - vendita di terreno facente parte di
lottizzazione abusiva - presupposti.
Ai fini dell'applicabilità
dell'articolo 10 della legge n. 765 del 1967 a un negozio di
compravendita immobiliare deve ricorrere l'ipotesi non di mero
frazionamento del terreno, sia pure in porzioni destinate ad essere sede
d'edificazione, ma di lottizzazioni in senso stretto, configurabili
laddove sussistano fondi destinati ad insediamenti edilizi urbani, e
quindi alla realizzazione d'una pluralità d'edifici residenziali o
turistici o industriali comportante la previsione, la progettazione e
l'esecuzione d'opere d'urbanizzazione non solo primaria ma anche
secondaria; solo in tal caso, per le finalità d'inserimento del nuovo
complesso abitativo o produttivo nel territorio e di coordinamento con
le realtà limitrofe, è richiesto dall'articolo 8 legge cit. il piano
di lottizzazione, in assenza del quale non possono essere concesse
licenze edilizie; quando invece tali esigenze non siano riscontrabili -
per le caratteristiche e/o l'ubicazione del nuovo insediamento (pochi
edifici in zona rurale) o per la preesistenza di adeguate bliche utenze
e in zona già dotata d'infrastrutture sufficienti) - non è richiesto
il piano di lottizzazione e le licenze possono essere rilasciate anche
in mancanza di esso.
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