|
SENTENZA
N. 8952 DEL 5 LUGLIO 2000
Famiglia - matrimonio - rapporti
patrimoniali tra coniugi - dote - divieto di costituzione - nullità ex
art. 166 bis cod. civ. - operatività - ex nunc - doti costituite in
epoca anteriore alla vigenza della legge di riforma del diritto di
famiglia - applicabilità - esclusione.
In tema di dote, la nullità di ogni
convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote,
sancita dall'art. 166 bis cod. civ, introdotto dall'art. 47 della legge
19 maggio 1975, n. 151 (sulla riforma del diritto di famiglia), opera ex
nunc, non ex tunc, come è dato desumere dall'art. 227 della stessa
legge di riforma, per il quale le doti (e i patrimoni
familiari)costituiti prima della entrata in vigore della legge (21
settembre 1975) continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori
(artt. 187 e ss. nella originaria formulazione).
SENTENZA N. 5113 DEL 19
APRILE 2000
Famiglia - matrimonio - rapporti
patrimoniali tra coniugi - comunione legale - oggetto - acquisti - fondo
agricolo acquistato dal coniuge per riscatto ex lege 379/67 - acquisto
alla comunione - configurabilità.
Anche i fondi agricoli riscattati ex
lege 379/67 rientrano nella comunione legale dei beni ex art. 177 cod.
civ., dovendosi tale norma, per la sua generale portata, ritenersi
prevalente su tutte le particolari disposizioni ad essa anteriori che,
nell'attribuire al solo acquirente la proprietà del bene, contengono
previsioni quoad effectum diverse.
SENTENZA N. 3520 DEL 24
MARZO 2000
Famiglia - matrimonio - rapporti
patrimoniali tra coniugi - impresa familiare - in genere - (costituzione
- natura - oggetto) – impresa familiare strutturata all'esterno come
un rapporto societario – connotati - società di fatto -
configurabilità - conseguenze - in tema di assoggettamento a fallimento
dei singoli partecipanti.
A prescindere dal problema più
generale relativo alla natura in sé societaria o meno dell'impresa
familiare, in ogni caso, quando il rapporto fra i componenti della
stessa si strutturi all'esterno, come un rapporto societario,
nell'ambito del quale i soci partecipino agli utili ed alle perdite,
intrattengano rapporti con i terzi assumendo le conseguenti
obbligazioni, spendano il nome della società, manifestando palesemente,
nei rapporti esterni, l'affectio societatis, si costituisce fra i
componenti stessi una società di fatto che si sovrappone al rapporto
regolato dall'art. 230 bis cod. civ., di talché tale rapporto perde di
rilevanza esterna, con conseguente applicazione - ad esempio - in
relazione alle procedure concorsuali, dei principi generali che
regolamentano le società di fatto, tra i quali l'assoggettabilità al
fallimento di tutti i soggetti che partecipano al rapporto societario.
SENTENZA N. 1917 DEL 19
FEBBRAIO 2000
Famiglia
- matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale -
oggetto - esclusioni - beni personali - acquisto di beni immobili, o
mobili registrati, effettuato dopo il matrimonio - esclusione dalla
comunione legale ex art. 179, secondo comma, cod. civ. - condizioni -
sussistenza di uno dei requisiti oggettivi previsti dall'art.179, primo
comma, lettere c), d), f), cod. civ., e sua risultanza dall'atto di
acquisto, ove ad esso abbia partecipato anche l'altro coniuge -
dichiarazione, da parte di quest'ultimo, di conferma e di adesione alla
propria esclusione dalla comunione - necessità - esclusione -
manifestazione della sua volontà di non opporsi o mancata contestazione
della veridicità della dichiarazione resa dal coniuge acquirente -
sufficienza - portata - valore negoziale - esclusione - valore meramente
ricognitivo - valenza di testimonianza privilegiata - sussistenza -
effetti - presunzione iuris et de iure di esclusione della contitolarità
dell'acquisto - limiti.
In caso di
acquisto di bene immobile, o mobile registrato, effettuato da uno dei
coniugi dopo il matrimonio, il secondo comma dell'art. 179 cod. civ., al
fine di escludere la comunione legale, richiede, oltre alla sussistenza
di uno dei requisiti oggettivi previsti dalle lettere c), d), e f), del
primo comma dello stesso articolo, anche che detta esclusione risulti
espressamente dall'atto di acquisto, purché a detto atto partecipi
l'altro coniuge. La mancata contestazione, da parte di quest'ultimo, in
detta sede ovvero la esplicita conferma, attraverso una propria
dichiarazione, di quella dell'acquirente in ordine alla natura personale
del bene di cui si tratta -, ha carattere ricognitivo, e non negoziale,
e, tuttavia, costituisce pur sempre un atto giuridico volontario e
consapevole, cui il legislatore attribuisce la valenza di testimonianza
privilegiata, ricollegandovi l'effetto di una presunzione iuris et de
iure di esclusione della contitolarità dell'acquisto. Il vincolo
derivante da detta presunzione, peraltro, non è assoluto, potendo
essere rimosso per errore di fatto o per violenza, nei limiti in cui ciò
è consentito per la confessione, cui può equipararsi il riconoscimento
di una situazione giuridica.
SENTENZA
N. 1810 DEL 18 FEBBRAIO 2000
Famiglia - matrimonio - scioglimento
- divorzio - obblighi – verso l'altro coniuge - assegno - in genere -
accordi in sede di separazione sul futuro regime giuridico del divorzio
- invalidità per illiceità della causa - configurabilità -
fattispecie.
Gli accordi con i quali i coniugi
fissano, in sede di separazione, il regime giuridico - patrimoniale in
vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità
della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale
di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale,
espresso dall'art. 160 cod. civ. Pertanto, di tali accordi non può
tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludono il
diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di
quanto è necessario per soddisfare le esigenze della vita, ma anche
quando soddisfino pienamente dette esigenze, per il rilievo che una
preventiva pattuizione specie se allettante e condizionata alla non
opposizione al divorzio (nella specie era stabilito che se la moglie si
fosse opposta alla domanda di divorzio sarebbe stata obbligata al
rilascio dell'immobile entro 10 giorni dalla richiesta) - potrebbe
determinare il consenso alla dichiarazione degli effetti civili del
matrimonio.
SENTENZA N. 1505
DELL’11 FEBBRAIO 2000
Famiglia - matrimonio -
separazione personale dei coniugi - in genere - coniugi di nazionalità
degli Stati Uniti d'America, residenti in Italia - accertamento del
diritto all'assegno di mantenimento - normativa - del paese d'origine -
applicabilità - fattispecie relativa ai parametri della N.Y.D.R.L..
In ipotesi di separazione di coniugi
aventi la cittadinanza statunitense e residenti in Italia, ai fini
dell'accertamento del diritto all'assegno di mantenimento deve essere
applicata la norma vigente nel loro paese d'origine e, nella specie,
l'art. 13, sez. 236, parte B, n. 6, della New York Domestic Regulations
Law, la quale sancisce i seguenti parametri: il patrimonio di entrambe
le parti; la durata del matrimonio, l'età e lo stato di salute dei
coniugi; la capacità presente e futura di guadagno delle parti; la
capacità della parte richiedente di diventare economicamente autonoma;
le opportunità di carriera perse dalla parte richiedente a causa del
matrimonio; l'incidenza fiscale dell'assegno di mantenimento nei
confronti di entrambe le parti; il contributo ed i servizi resi dal
richiedente in qualità di coniuge, genitore, lavoratore e conduttore
domestico, nonché alla carriera (anche potenziale) dell'altro coniuge.
SENTENZA N. 1332 DEL 7
FEBBRAIO 2000
Famiglia - Matrimonio -
Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno -
In genere.
É manifestamente infondata l'eccezione
di incostituzionalità relativa alla mancata previsione, in relazione al
ricorso introduttivo del procedimento di divorzio, della necessità
dell'avvertimento alla controparte convenuta previsto, per il rito
ordinario, dall' art. 163 n. 7 c.p.c. così come rinovellato, e pertanto
si rende tardiva l'eventuale domanda riconvenzionale di assegno
divorzile formulata dal convenuto solo in sede di sua costituzione
avvenuta alla udienza di prima trattazione e non a quella di prima
comparizione innanzi all'istruttore.
Torna
su
|