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Archivio giurisprudenziale

Massime in materia di diritto di famiglia - matrimonio  -rapporti ptrimoniali tra i coniugi - Anno 2000

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SENTENZA N. 8952 DEL 5 LUGLIO 2000

Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - dote - divieto di costituzione - nullità ex art. 166 bis cod. civ. - operatività - ex nunc - doti costituite in epoca anteriore alla vigenza della legge di riforma del diritto di famiglia - applicabilità - esclusione.

In tema di dote, la nullità di ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote, sancita dall'art. 166 bis cod. civ, introdotto dall'art. 47 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (sulla riforma del diritto di famiglia), opera ex nunc, non ex tunc, come è dato desumere dall'art. 227 della stessa legge di riforma, per il quale le doti (e i patrimoni familiari)costituiti prima della entrata in vigore della legge (21 settembre 1975) continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori (artt. 187 e ss. nella originaria formulazione).

SENTENZA N. 5113 DEL 19 APRILE 2000

Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - oggetto - acquisti - fondo agricolo acquistato dal coniuge per riscatto ex lege 379/67 - acquisto alla comunione - configurabilità.

Anche i fondi agricoli riscattati ex lege 379/67 rientrano nella comunione legale dei beni ex art. 177 cod. civ., dovendosi tale norma, per la sua generale portata, ritenersi prevalente su tutte le particolari disposizioni ad essa anteriori che, nell'attribuire al solo acquirente la proprietà del bene, contengono previsioni quoad effectum diverse.

SENTENZA N. 3520 DEL 24 MARZO 2000

Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - impresa familiare - in genere - (costituzione - natura - oggetto) – impresa familiare strutturata all'esterno come un rapporto societario – connotati - società di fatto - configurabilità - conseguenze - in tema di assoggettamento a fallimento dei singoli partecipanti.

A prescindere dal problema più generale relativo alla natura in sé societaria o meno dell'impresa familiare, in ogni caso, quando il rapporto fra i componenti della stessa si strutturi all'esterno, come un rapporto societario, nell'ambito del quale i soci partecipino agli utili ed alle perdite, intrattengano rapporti con i terzi assumendo le conseguenti obbligazioni, spendano il nome della società, manifestando palesemente, nei rapporti esterni, l'affectio societatis, si costituisce fra i componenti stessi una società di fatto che si sovrappone al rapporto regolato dall'art. 230 bis cod. civ., di talché tale rapporto perde di rilevanza esterna, con conseguente applicazione - ad esempio - in relazione alle procedure concorsuali, dei principi generali che regolamentano le società di fatto, tra i quali l'assoggettabilità al fallimento di tutti i soggetti che partecipano al rapporto societario.

SENTENZA N. 1917 DEL 19 FEBBRAIO 2000

Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - oggetto - esclusioni - beni personali - acquisto di beni immobili, o mobili registrati, effettuato dopo il matrimonio - esclusione dalla comunione legale ex art. 179, secondo comma, cod. civ. - condizioni - sussistenza di uno dei requisiti oggettivi previsti dall'art.179, primo comma, lettere c), d), f), cod. civ., e sua risultanza dall'atto di acquisto, ove ad esso abbia partecipato anche l'altro coniuge - dichiarazione, da parte di quest'ultimo, di conferma e di adesione alla propria esclusione dalla comunione - necessità - esclusione - manifestazione della sua volontà di non opporsi o mancata contestazione della veridicità della dichiarazione resa dal coniuge acquirente - sufficienza - portata - valore negoziale - esclusione - valore meramente ricognitivo - valenza di testimonianza privilegiata - sussistenza - effetti - presunzione iuris et de iure di esclusione della contitolarità dell'acquisto - limiti.  

In caso di acquisto di bene immobile, o mobile registrato, effettuato da uno dei coniugi dopo il matrimonio, il secondo comma dell'art. 179 cod. civ., al fine di escludere la comunione legale, richiede, oltre alla sussistenza di uno dei requisiti oggettivi previsti dalle lettere c), d), e f), del primo comma dello stesso articolo, anche che detta esclusione risulti espressamente dall'atto di acquisto, purché a detto atto partecipi l'altro coniuge. La mancata contestazione, da parte di quest'ultimo, in detta sede ovvero la esplicita conferma, attraverso una propria dichiarazione, di quella dell'acquirente in ordine alla natura personale del bene di cui si tratta -, ha carattere ricognitivo, e non negoziale, e, tuttavia, costituisce pur sempre un atto giuridico volontario e consapevole, cui il legislatore attribuisce la valenza di testimonianza privilegiata, ricollegandovi l'effetto di una presunzione iuris et de iure di esclusione della contitolarità dell'acquisto. Il vincolo derivante da detta presunzione, peraltro, non è assoluto, potendo essere rimosso per errore di fatto o per violenza, nei limiti in cui ciò è consentito per la confessione, cui può equipararsi il riconoscimento di una situazione giuridica.

SENTENZA N. 1810 DEL 18 FEBBRAIO 2000

Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi – verso l'altro coniuge - assegno - in genere - accordi in sede di separazione sul futuro regime giuridico del divorzio - invalidità per illiceità della causa - configurabilità - fattispecie.

Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico - patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, espresso dall'art. 160 cod. civ. Pertanto, di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludono il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto è necessario per soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente dette esigenze, per il rilievo che una preventiva pattuizione specie se allettante e condizionata alla non opposizione al divorzio (nella specie era stabilito che se la moglie si fosse opposta alla domanda di divorzio sarebbe stata obbligata al rilascio dell'immobile entro 10 giorni dalla richiesta) - potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione degli effetti civili del matrimonio.

SENTENZA N. 1505 DELL’11 FEBBRAIO 2000

Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - in genere - coniugi di nazionalità degli Stati Uniti d'America, residenti in Italia - accertamento del diritto all'assegno di mantenimento - normativa - del paese d'origine - applicabilità - fattispecie relativa ai parametri della N.Y.D.R.L..

In ipotesi di separazione di coniugi aventi la cittadinanza statunitense e residenti in Italia, ai fini dell'accertamento del diritto all'assegno di mantenimento deve essere applicata la norma vigente nel loro paese d'origine e, nella specie, l'art. 13, sez. 236, parte B, n. 6, della New York Domestic Regulations Law, la quale sancisce i seguenti parametri: il patrimonio di entrambe le parti; la durata del matrimonio, l'età e lo stato di salute dei coniugi; la capacità presente e futura di guadagno delle parti; la capacità della parte richiedente di diventare economicamente autonoma; le opportunità di carriera perse dalla parte richiedente a causa del matrimonio; l'incidenza fiscale dell'assegno di mantenimento nei confronti di entrambe le parti; il contributo ed i servizi resi dal richiedente in qualità di coniuge, genitore, lavoratore e conduttore domestico, nonché alla carriera (anche potenziale) dell'altro coniuge.

SENTENZA N. 1332 DEL 7 FEBBRAIO 2000

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere.

É manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità relativa alla mancata previsione, in relazione al ricorso introduttivo del procedimento di divorzio, della necessità dell'avvertimento alla controparte convenuta previsto, per il rito ordinario, dall' art. 163 n. 7 c.p.c. così come rinovellato, e pertanto si rende tardiva l'eventuale domanda riconvenzionale di assegno divorzile formulata dal convenuto solo in sede di sua costituzione avvenuta alla udienza di prima trattazione e non a quella di prima comparizione innanzi all'istruttore.

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