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Archivio giurisprudenziale

Massime dal gennaio 2000 al luglio 2000 - Diritti reali - Proprietà - Servitù

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SENTENZA N. 8885 DEL 3 LUGLIO 2000 

Servitù - prediali - requisiti - utilità - vantaggio futuro - servitù per vantaggio futuro o a favore di un edificio da costruire - distinzione.

Le limitazioni edilizie attinenti alla collocazione e all'estensione di una costruzione futura si risolvono in una disposizione pattizia concernente le distanze comportante l'applicazione dell'art. 1029 secondo comma cod. civ.. Se, invece, il vantaggio ed il corrispondente onere sono indipendenti dalla prevista costruzione degli edifici in guisa da inerire direttamente ai suoli non ancora edificati con carattere di realità, come si verifica normalmente nella pattuizione che vietando di costruire ad una certa distanza dal confine, limita, da un lato l'edificabilità del suolo servente, restringendo i poteri di godimento e di utilizzazione inerenti al relativo diritto di proprietà e attribuiscono dall'altro, i corrispondenti vantaggi al contiguo fondo dominante, ancor prima ed indipendentemente dalla sua avvenuta edificazione, si verte nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art.1029 cod. civ., di servitù immediatamente costituita con caratteri ed effetti reali, la quale è, come tale, opponibile anche agli acquirenti del suolo passivamente gravato, purché sia tempestivamente adempiuto l'onere della trascrizione.

Servitù - prediali - costituzione del diritto - delle servitù volontarie - costituzione negoziale - in genere - formule sacramentali - necessità - esclusione.

Per la costituzione di una servitù convenzionale non è richiesto l'uso di formule sacramentali, ma è sufficiente che dal contratto siano determinabili con chiarezza il fondo dominante, quello servente e l'oggetto in cui consiste l'assoggettamento di questo all'utilità dell'altro.

SENTENZA N. 8802 DEL 28 GIUGNO 2000

Servitù - prediali - costituzione del diritto - delle servitù volontarie - costituzione negoziale - in genere - atto costitutivo - indicazione specifica di tutti gli elementi di essa - necessità - indicazione e descrizione dei fondi dominante e servente - esclusione.

L’esigenza che nell’atto costitutivo di una servitù siano specificamente indicati tutti gli elementi di questa non implica la necessità della espressa indicazione ed analitica descrizione del fondo servente e di quello dominante essendo sufficiente che i predetti elementi siano comunque desumibili dal contenuto dell’atto.

SENTENZA N. 6656 DEL 22 MAGGIO 2000

Superficie - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - valutabilità sotto il profilo economico - ammissibilità.

Il diritto di superficie ha un suo specifico contenuto economico incidente per un verso, positivamente, sul patrimonio di chi ne è titolare, per altro verso, negativamente, su quello di coloro che per effetto di esso subiscono una limitazione al loro diritto dominicale, senza che rilevi che l’esercizio dello ius aedificandi è rimesso alla volontà del superficiario, poiché il carattere futuro ed eventuale di tale esercizio connaturato alla stessa struttura del diritto di superficie, nulla toglie alla sua valutabilità in termini economici.

SENTENZA N. 6450 DEL 18 MAGGIO 2000

Servitù - prediali - costituzione del diritto - delle servitù volontarie - costituzione negoziale - da uno dei comproprietari - pluralità di proprietari del fondo dominante o di quello servente - mancata partecipazione al negozio costitutivo di taluno dei comproprietari - conseguenze.

La mancata partecipazione al negozio costitutivo di una servitù di taluno dei comproprietari di un fondo indiviso non priva l’atto di effetti giuridici. Se, infatti, trattasi di servitù attiva, la stipulazione effettuata dagli altri condomini, è valida ed efficace nei confronti dell’assente, in quanto, con il contratto a favore di terzo, può essere attribuito a quest’ultimo anche uno ius in re aliena. Se, invece, si tratta di servitù passiva, la concessione vincola il proprietario concedente, ai sensi dell’art. 1059 cod. civ., e la servitù resta definitivamente costituita quando si verifichi l’adesione degli altri condomini, o maturi - nei casi consentiti - l’usucapione, ovvero vengano acquisite dal condomino concedente anche le quote degli altri condomini.

SENTENZA N. 6030 DELL’11 MAGGIO 2000

Servitù - prediali - costituzione del diritto - delle servitù volontarie - costituzione negoziale - in genere - partecipazione al contratto del solo proprietario del fondo servente - contratto a favore di terzo - configurabilità - condizioni.

Il titolo costitutivo di una servitù prediale può rinvenirsi in un contratto cui abbia partecipato soltanto il proprietario del fondo servente, rispetto al quale il proprietario del fondo dominante abbia assunto la posizione di terzo favorito, non sussistendo nel contratto a favore di terzo limiti in ordine alla qualità ed al contenuto della prestazione a favore del terzo, la quale può consistere in un "dare, in un facere o in un non facere" presente o futuro ed anche nella costituzione di un diritto reale, purché tale costituzione corrisponda ad un interesse anche non patrimoniale dello stipulante.

SENTENZA N. 4346 DEL 7 APRILE 2000

Servitù - prediali - requisiti - utilità - vantaggio futuro - servitù a vantaggio futuro di un fondo esistente ovvero a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare - differenza - conseguenze - natura reale o obbligatoria del vincolo - contratto costitutivo - interpretazione - criteri di individuazione delle due fattispecie.

In tema di servitù per vantaggio futuro, la differenza fra le due fattispecie previste nei commi primo e secondo dell'art. 1029 cod. civ., sta in ciò, che nel primo caso (servitù per un vantaggio futuro del fondo dominante) esistono tutti gli elementi necessari per la costituzione della servitù, e cioè sia il fondo servente che quello dominante e la sola particolarità della fattispecie va ravvisata nel fatto che l'utilità per il fondo dominante non è attuale, ma verrà ad essere in futuro; nella seconda ipotesi (servitù a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare) all'atto del negozio costitutivo manca uno dei presupposti della servitù, l'edificio da costruirsi in seguito, a cui favore opererà la servitù. Da tanto consegue che nella prima ipotesi la servitù viene ad esistenza immediatamente; nella seconda si ha la costituzione di un rapporto obbligatorio, suscettibile di trasformarsi in un rapporto di natura reale soltanto nel momento in cui l'edificio viene costruito. Per stabilire in quale fattispecie si versi, occorre fare riferimento al criterio dell'attualità o meno dell'utilitas in cui si concreta il contenuto della servitù; qualora si controverta sull'identificazione del fondo dominante in servitù convenzionale - se cioè esso sia costituito dal terreno ovvero dall'edificio costruendo - occorre interpretare la comune volontà delle parti, come risultante dal contratto a suo tempo concluso per individuare a vantaggio di quale immobile venne costituito il diritto reale, tenendo presente che l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 1029 cod. civ. ha carattere eccezionale e presuppone la sicura individuazione del fondo dominante nell'edificio erigendo.

SENTENZA N. 1720 DEL 16 FEBBRAIO 2000

Servitù - prediali - costituzione del diritto - delle servitù volontarie - costituzione non negoziale - per destinazione del padre di famiglia - impedimento - condizioni - manifestazione contraria di volontà del proprietario, contenuta in un atto anteriore al fraziona mento del fondo originario - idoneità di tale manifestazione di volontà ove compiuta dal curatore fallimentare nell'esercizio dei diritti del proprietario fallito in occasione della vendita per parti divise dell'immobile unitariamente acquisito all'attivo fallimentare - sussistenza - manifestazione di volontà contraria alla nascita della servitù compiuta dai futuri acquirenti dei singoli lotti - idoneità ad impedire l'acquisto di detto diritto per destinazione del padre di famiglia - esclusione - fondamento.

La disposizione idonea ad impedire, ai sensi dell'art. 1062, secondo comma, cod. civ., l'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia deve provenire dal proprietario del fondo diviso, anche se non è richiesta la contestualità con la divisione del fondo stesso, potendo detta disposizione essere utilmente posta in essere anche in un momento anteriore. La manifestazione di volontà contraria alla nascita del detto diritto reale può essere legittimamente effettuata, altresì, dal curatore fallimentare nell'esercizio dei diritti del proprietario fallito, in occasione della vendita per parti divise dell'immobile unitariamente acquisito all'attivo fallimentare, ma non dai futuri acquirenti dei singoli lotti, i quali non hanno alcun titolo per impedire il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente tra i due fondi.

 

SENTENZA N. 1516 DELL’11 FEBBRAIO 2000

Servitù - prediali - costituzione del diritto - delle servitù volontarie - costituzione negoziale - in genere - atto costitutivo - indicazione specifica di tutti gli elementi di essa - necessità - indicazione e descrizione dei fondi dominante e servente - esclusione - individuazione del fondo dominante e di quello servente - accertamento del giudice di merito - carattere esclusivo.

L'esigenza che nell'atto costitutivo di una servitù siano specificamente indicati tutti gli elementi di questa non implica la necessità della espressa indicazione ed analitica descrizione del fondo servente e di quello dominante essendo sufficiente che i predetti elementi siano comunque desumibili dal contenuto dell'atto e siano quindi determinabili attraverso i consueti strumenti ermeneutici, il fondo dominante, quello servente, ed il contenuto dell'assoggettamento di quest'ultimo all'utilità del primo. Tale attività interpretativa, concretandosi in un'indagine sull'effettiva volontà dei contraenti in ordine all'eventuale costituzione di una servitù prediale, costituisce accertamento di fatto sindacabile in sede di legittimità solo per motivazione incongrua o affetta da errori logici o per inosservanza delle regole di ermeneutica.

SENTENZA N. 982 DEL 28 GENNAIO 2000

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - in genere - aree per parcheggi ex art. 18 legge n. 765/1967 - diritto dei condomini sugli spazi - comproprietà o diritto reale d'uso - condizioni - aree in comproprietà - nuovo condomino.- Diritto sulle aree di parcheggio - sussistenza - fattispecie.

Urbanistica - in genere - aree per parcheggi ex art. 18 legge n. 765/1967 - diritto dei condomini sugli spazi - comproprietà o diritto reale d'uso - condizioni - aree in comproprietà - nuovo condomino - diritto sulle aree di parcheggio - sussistenza - insufficienza dell'area - irrilevanza - conseguenze - fattispecie.

Gli spazi destinati a parcheggio, previsti per le nuove costruzioni dall'articolo 18 della legge n. 765 del 1967, sono, in forza di un vincolo di destinazione di natura pubblicistica, riservati all'uso diretto delle persone che stabilmente occupano le singole unità immobiliari e costituiscono parti comuni dell'edificio ai sensi dell'articolo 1117 cod. civ., quando appartengono in comunione ai singoli condomini, ovvero oggetto di un diritto reale d'uso spettante a ciascun condomino, quando proprietari siano terzi o alcuni soltanto dei condomini; qualora l'originario proprietario costruttore abbia ceduto a ciascun acquirente la comproprietà in comune con gli altri delle aree destinate a parcheggio, il successivo acquisto di un'unità immobiliare e della quota di comproprietà delle parti comuni, attribuisce all'acquirente la qualità di condomino su tutte le stesse e quindi anche il paritetico diritto d'usufruire dell'area di parcheggio, a nulla rilevando l'eventuale insufficienza di questa rispetto alle complessive esigenze del condominio, la quale può dar luogo a un diritto al risarcimento del danno nei confronti del costruttore ed è regolata dalle norme sull'uso della cosa comune nei rapporti tra condomini (nella specie, il costruttore venditore aveva realizzato un superattico da un volume tecnico, destinato nel progetto a parte comune ma poi non venduto, e l'aveva quindi ceduto come unità immobiliare coi diritti sulle parti comuni dell'edificio; la S.C. in applicazione degli esposti principi ha affermato il diritto all'uso delle aree di parcheggio anche da parte della nuova condomina).

SENTENZA N. 27 DEL 5 GENNAIO 2000

Proprietà - acquisto - in genere - a titolo originario e a titolo derivativo - acquisto da parte dell'aggiudicatario in sede di esecuzione forzata - natura derivativa - configurabilità.

L'acquisto di un bene da parte dell'aggiudicatario in sede di esecuzione forzata, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario ricollegandosi ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione, ha natura di acquisto a titolo derivativo e non originario, in quanto si traduce nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato.

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