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Archivio giurisprudenziale

Massime in materia societaria Anno 2000

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SENTENZA N. 8956 DEL 5 LUGLIO 2000 

Società - di capitali - società cooperative - controlli dell'autorità governativa - gestione commissariale - poteri identici a quelli degli amministratori, ai sensi degli articoli 2384 e 2516 cod. civ. - conseguenze - limiti derivanti dallo statuto e pubblicati - irrilevanza per i terzi in buona fede.

I poteri del commissario governativo di una società cooperativa a responsabilità limitata sono disciplinati dagli articoli 2384 e 2516 cod. civ., e pertanto egli può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto, che però, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, a meno che vi sia la prova che questi ultimi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

SENTENZA N. 8036 DEL 13 GIUGNO 2000 

Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni - invalide - nullità - in genere - sostituzione della delibera impugnata con altra - validità della seconda delibera - conseguenze - declaratoria di nullità della prima delibera - inammissibilità ex art. 2377 cod. civ. - condizioni e limiti.

Il principio stabilito dall’art. 2377, ultimo comma cod. civ., secondo il quale una deliberazione societaria invalida può essere sostituita con altra, adottata in conformità della legge e dell’atto costitutivo (e la cui efficacia prescinde dall’eventuale pendenza del procedimento d’impugnazione della prima), trova applicazione tanto per i casi di annullabilità quanto per quelli di nullità dell’atto, con la sola eccezione delle ipotesi di nullità per impossibilità ed illiceità dell’oggetto, autonomamente regolate dall’art. 2379 cod.civ.

SENTENZA N. 7972 DEL 12 GIUGNO 2000 

Società - di persone fisiche - società in accomandita semplice - scioglimento - liquidazione - in genere - rappresentanza della società - persistenza nei liquidatori - estinzione della società - definizione dei rapporti giuridici pendenti - necessità.

Alla cancellazione della società dal registro delle imprese ed ai relativi adempimenti previsti dall’art. 2312 cod. civ. (cui rinvia l’art. 2315 cod. civ. per le società in accomandita semplice) non consegue anche la sua estinzione, che è determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere. Ne consegue che una società costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale in conseguenza della sua sopravvenuta cancellazione dal registro delle imprese, e che la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, nei medesimi organi che la rappresentavano prima della formale cancellazione.

SENTENZA N. 7180 DEL 30 MAGGIO 2000

- I –

Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - amministratori - rappresentanza della società - in genere - limitazioni ai poteri di rappresentanza degli organi di società di capitali - opponibilità al terzo contraente ex art. 2384 cod. civ. - dolo di quest’ultimo - necessità - portata della previsione.

Ai fini dell’opponibilità al terzo contraente delle limitazioni dei poteri di rappresentanza degli organi di società di capitali, il requisito dell’avere "intenzionalmente agito a danno della società" previsto dall’art. 2384 cod. civ. non solo non esclude, ma anzi presuppone quello della conoscenza, nel terzo, del superamento, da parte dell’amministratore, dei limiti posti ai suoi poteri di rappresentanza.

- II -

Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - amministratori - rappresentanza della società - in genere – disciplina ex art. 2384 cod. civ. - inopponibilità ai terzi di buona fede delle limitazioni ai poteri di rappresentanza degli organi sociali - portata della previsione - limitazioni derivanti da difetto, inefficacia o invalidità di deliberazione di altro organo sociale - opponibilità - esclusione.

Le limitazioni ai poteri di rappresentanza degli organi di società di capitali risultanti dall’atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicati, non sono opponibili ai terzi di buona fede, senza eccezione per quelle limitazioni derivanti da "conflitti interni", ossia dal difetto, inefficacia invalidità della pregressa deliberazione di altro organo a tanto preposto, quando il potere degli amministratori sia subordinato all’avvenuto esercizio del potere deliberativo da parte di detto organo.

SENTENZA N. 6013 DEL 10 MAGGIO 2000 

Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - in genere - titolarità del potere di rappresentare la società in giudizio - attribuzione, da parte dello statuto, al presidente e ai consiglieri delegati - conseguenze - delibera del consiglio di amministrazione attributiva del suddetto potere a persona diversa da quelle indicate nello statuto - invalidità.

Qualora lo statuto di una società per azioni attribuisca il potere di rappresentare la società in giudizio al presidente e ai consiglieri delegati e non anche al consiglio di amministrazione deve considerarsi invalida la delibera del consiglio di amministrazione attributiva del suddetto potere a persona diversa dal presidente o da un consigliere delegato, non essendo il consiglio titolare di tale potere.

SENTENZA N. 5190 DEL 19 APRILE 2000 

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - società di capitali ed equiparati - reddito imponibile - detrazioni - altri componenti negativi - reintegrazione del capitale di una società in caso di perdite - emissione di nuove azioni - sottoscrizione delle nuove azioni - natura consensuale dell'operazione contrattuale - conseguenze in tema di momento di perfezionamento del conferimento da parte del singolo socio, e di sua rilevanza e di sua apprezzabilità ai fini della sua valutazione come componente negativa del reddito.

Società - di capitali - società per azioni - costituzione - modi di formazione del capitale - modificazioni dell'atto costitutivo - contenuto delle modificazioni - aumento del capitale - nuove azioni - in genere - reintegrazione del capitale in caso di perdite - emissione di nuove azioni - sottoscrizione delle nuove azioni - natura consensuale dell'operazione contrattuale - conseguenze in tema di momento di perfezionamento del conferimento da parte del singolo socio, e di sua rilevanza ai fini della sua valutazione come componente negativa del reddito.

La reintegrazione del capitale di una società in caso di perdite, postula nuovi conferimenti, che possono essere effettuati dai vecchi, come da nuovi soci nel caso in cui i primi abbiano rinunciato all'esercizio del diritto d'opzione o siano stati, per altro verso, privati della possibilità di esercitare tale diritto. L'operazione - che richiede il concorso della volontà della società (manifestata attraverso la delibera di emissione delle nuove azioni) e dei soci (espressa con la sottoscrizione delle azioni emesse) - si configura come "contratto consensuale". Deve quindi ritenersi che essa si perfezioni per effetto del consenso legittimamente manifestato dalle parti, e che - conseguentemente - il versamento del prezzo di emissione rilevi quale adempimento di un impegno contrattuale già assunto, e non già quale elemento integrante della fattispecie costitutiva. Il principio di "competenza" stabilito in generale dall'art. 75 del D.P.R. n. 917/86, implica - d'altronde - che gli elementi reddituali (attivi e passivi) derivanti da una determinata operazione siano iscritti in bilancio, non già con riferimento alla data del pagamento materiale del corrispettivo, ma nel momento in cui l'operazione abbia manifestato i propri effetti (positivi o negativi) sul patrimonio dell'impresa; momento che, in difetto di una contraria indicazione legislativa, deve essere individuato, nel caso in specie, in quello in cui il contratto può ritenersi concluso. Da ciò consegue che, ai fini dell'imputazione in bilancio dei conferimenti diretti ad integrare il capitale perduto di un'altra società, così come deve prescindersi dalla data in cui essi siano stati materialmente eseguiti, non può neppure aversi riguardo al momento in cui si sia verificata la perdita, poiché quest'ultimo rappresenta il semplice presupposto dei conferimenti, e rimane quindi estraneo alla realizzazione della loro fattispecie costitutiva e al dispiegarsi dei loro effetti.

SENTENZA N. 3708 DEL 28 MARZO 2000 

Società - di capitali - società per azioni - costituzione - modi di formazione del capitale - modificazioni dell'atto costitutivo - contenuto delle modificazioni - deliberazioni - deposito ed iscrizione - omologazione, iscrizione e pubblicazione di delibere assembleari - decreto della corte d'appello sull'iscrizione della deliberazione - impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - ammissibilità - esclusione - apprezzamenti del giudice circa la validità della delibera - irrilevanza.

Avverso il decreto con il quale la Corte d'appello (in sede sia di reclamo contro il decreto del tribunale, sia di richiesta diretta) disponga in tema di iscrizione nel registro delle imprese di deliberazione di società concernente modificazioni dell'atto costitutivo (ovvero, risolva questioni di rito attinenti al relativo procedimento, quale l'ammissibilità del reclamo) non è esperibile il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di intervento di volontaria giurisdizione, avente carattere meramente ordinatorio, il quale s'esaurisce in atti di gestione di un pubblico registro previo controllo circoscritto alla natura ed alla regolarità formale della deliberazione, a tutela di interessi generali, senza statuire su diritti dei soggetti da essa coinvolti, che restano tutelabili con l'eventuale impugnazione della delibera medesima. Non vale a conferire natura contenziosa a tale procedimento neppure la circostanza che il giudice abbia espresso valutazioni ed apprezzamenti negativi circa la validità della delibera; apprezzamenti, infatti, che non possono tradursi in una pronuncia di nullità o di annullamento, ma che rimangono nell'ambito di una valutazione meramente delibativa circa la correttezza o meno della disposta iscrizione, prodromica alla ritenuta inammissibilità della revoca.

SENTENZA N. 3312 DEL 21 MARZO 2000 

- I –

Società - di capitali - società a responsabilità limitata – organi sociali - amministrazione - in genere - nomina degli amministratori - termine di durata della carica - limite triennale ex art. 2383 cod. civ. sancito per le Spa - applicabilità - esclusione.

In tema di società a responsabilità limitata, il mancato richiamo, in seno all'art. 2487 cod. civ., della norma di cui all'art. 2383, secondo comma, stesso codice (che stabilisce, per le società per azioni, un limite triennale alla durata in carica degli amministratori) assume, del tutto inequivocamente, il significato che, per tale tipo di società, il legislatore non ha inteso imporre un termine di durata per la nomina degli amministratori, sicché tale nomina può legittimamente venir compiuta per un periodo superiore al triennio, ovvero a tempo indeterminato.

- II –

Società - di capitali - società a responsabilità limitata – organi sociali - amministrazione - in genere - amministratore nominato a tempo indeterminato - revoca ex art. 1725 cod. civ. - legittimità - fondamento.

L'amministratore di una società a responsabilità limitata nominato a tempo indeterminato può, del tutto legittimamente, esser revocato con preavviso, ai sensi dell'art. 1725, secondo comma cod. civ., senza che a ciò osti il disposto del terzo comma dell'art. 2383 stesso codice (richiamato, ratione materiae, dal successivo art. 2487), riguardando detta norma la (diversa) ipotesi di nomina dell'amministratore a tempo determinato.

- III –

Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - assemblea dei soci - diritto di intervento - conflitto di interessi - deliberazioni - annullamento - condizioni.

Ai fini dell'annullamento di una delibera assembleare di una società di capitali per conflitto di interessi ex art. 2373 cod. civ., deve ritenersi del tutto irrilevante la circostanza che la delibere stessa consenta al socio il conseguimento (anche) di un suo personale interesse se, nel contempo, non risulti pregiudicato l'interesse sociale. Il socio, pertanto, può legittimamente avvalersi del proprio diritto di voto per realizzare (anche) un fine personale, qualora, attraverso il voto stesso, egli non sacrifichi, a proprio favore, l'interesse sociale.

 

 

SENTENZA N. 27 DEL 21 FEBBRAIO 2000

Società - Di capitali - Società per azioni - Bilancio - In genere - Diritto del socio di chiedere informazioni e chiarimenti - In sede di assemblea di approvazione di bilancio - Sussistenza - Presupposti - Risposta - Caratteri - Sufficienza e adeguatezza - Giudizio di fatto - Sindacabilità in cassazione - Esclusione.

Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Assemblea dei soci - Deliberazioni - In genere.

In sede di assemblea i soci intervenuti hanno non solo il diritto di esprimere la propria opinione sugli argomenti all'ordine del giorno ma anche di richiedere informazioni e chiarimenti tanto sulle materie oggetto di deliberazione quanto sull'andamento della gestione sociale, e ciò vale anche in sede di assemblea di approvazione del bilancio, ai sensi dell' articolo 2423 C.C. (sia nel nuovo che nel vecchio testo) dato il collegamento esistente tra principio di chiarezza e diritto all'informazione; per essere legittimo l'esercizio di tale diritto deve essere pertinente agli argomenti posti all'ordine del giorno e non trovare ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza in ordine a notizie la cui diffusione può arrecare pregiudizio alla società; quando la domanda sia pertinente e non attenga a notizie riservate deve ricevere una risposta adeguata, concreta, idonea a dissipare insufficienze e incertezze, il relativo accertamento costituendo giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da idonea motivazione.

 

Società - Di capitali - Società per azioni - Bilancio - In genere - Principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione del bilancio - Violazione - Conseguenze - Nullità della delibera di approvazione del bilancio.

Il bilancio d'esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'articolo 2423, secondo comma cod. civ. (anche nel testo anteriore alle modificazioni apportate dal D.L.vo n. 127 del 9 aprile 1991), é illecito, ed é quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

 

SENTENZA N. 1817 DEL 18 FEBBRAIO 2000

Società - di persone fisiche - società in nome collettivo - rapporti con i terzi - rappresentanza della società - società esercente attività imprenditoriale edilizia - vendita di immobile - atto di disposizione o straordinaria amministrazione - configurabilità - esclusione - limiti - fattispecie relativa a statuto sociale prevedente la firma congiunta dei soci per l'acquisto e la vendita di immobili.

Il principio secondo cui per una società esercente l'attività imprenditoriale edilizia la vendita di un immobile deve considerarsi rientrante nell'oggetto sociale (escludendosi che possa configurarsi come atto di disposizione o di straordinaria amministrazione) vale solo in difetto di una specifica disposizione statutaria che espressamente esiga (come nella specie) la firma congiunta dei soci, non solo, in linea generale, per gli atti di straordinaria amministrazione, ma specificamente per l'acquisto e la vendita di immobili.

 

Società - di persone fisiche - società in nome collettivo - rapporti con i terzi - rappresentanza della società - potere di rappresentanza degli amministratori - limiti - derivanti dall'oggetto sociale - disciplina innovativa dettata per le società di capitali dagli artt. 2384 e 2384 bis cod. civ., ispirata a maggior tutela dell'affidamento dei terzi - applicabilità in via analogica alle società di persone - esclusione - effetti riflessi della nuova disciplina sull'intero sistema - configurabilità.

In tema di limiti ai poteri degli amministratori delle società derivanti dall'oggetto sociale, l'introduzione, in relazione alla disciplina delle società di capitali, delle regole contenute negli artt. 2384 e 2384 bis cod. civ. - che, a differenza di quanto dispone, per le società di persone, l'art. 2298 cod. civ., escludono che le predette limitazioni, pur se pubblicate, siano opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società, e comunque che l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società possa essere opposta ai terzi in buona fede - non è suscettibile di applicazione analogica nei confronti delle società di persone, regolate da specifiche norme. Tuttavia, essa svolge un indubbio effetto di "irraggiamento" sull'intero sistema, nel senso di imporre, anche in relazione alle società da ultimo citate, in ossequio al principio della tutela dell'affidamento dei terzi, una concezione più sfumata dei limiti al potere di rappresentanza degli amministratori derivanti dall'oggetto sociale, da intendere con molta larghezza. È dunque necessario che il giudice di merito verifichi, caso per caso, tutti gli aspetti della vicenda, allo scopo di accertare in concreto se il comportamento tenuto da colui che agiva in nome e per conto della società potesse avere o meno ingenerato nella controparte, considerate le modalità di svolgimento del rapporto, il ragionevole convincimento della sussistenza dei poteri di rappresentanza (nella specie, una parte aveva stipulato con una s.n.c. esercente impresa edilizia un preliminare di compravendita, sottoscritto da uno solo dei soci della società stessa, benché lo statuto di quest'ultima prevedesse che per l'acquisto o la vendita d'immobili era necessaria la firma congiunta dei due soci. La sentenza di merito aveva affermato l'irrilevanza della trasmissione del possesso dell'immobile ai fini di configurare, in favore del promissario acquirente, l'affidamento incolpevole, attesa la possibilità di controllo dei poteri rappresentativi per il tramite degli strumenti legali di pubblicità; il giudice di merito aveva, altresì, impedito alla parte di dimostrare come tutti i contratti preliminari relativi ad altri appartamenti del medesimo edificio erano stati stipulati con identiche modalità dallo stesso socio, in nome e per conto della società, e come i medesimi contratti avevano avuto regolare esecuzione con l'intervento al rogito di trasferimento dell'altro socio, il quale non aveva sollevato alcuna eccezione. Alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza, rilevando che tali ultime circostanze erano meritevoli di approfondimento nel quadro della verifica del ragionevole affidamento del promissario acquirente).

 

SENTENZA N. 1613 DEL 14 FEBBRAIO 2000

Società - di persone fisiche - società semplice - contratto sociale - forma - conferimento di un immobile in società - rispetto delle forme richieste dalla natura del bene - necessità.

Il conferimento di un immobile in società deve avvenire con il rispetto delle forme richieste dalla natura del bene conferito, anche se la legge non richiede alcuna forma per la costituzione del rapporto sociale (nella specie, è stato escluso il conferimento in società di fatto di un suolo acquistato da parte dei soci uti singuli).

 

SENTENZA N. 1325 DEL 7 FEBBRAIO 2000

Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - amministratori - rappresentanza della società - in genere - disciplina ex art. 2384 cod. civ. - dissociazione tra potere di gestione e potere di rappresentanza - opponibilità ai terzi di buona fede - esclusione - fattispecie.

La regola di cui all'articolo 2384 cod. civ. - il quale (nel testo modificato dall'articolo 5 del DPR n. 1127 del 1969 introdotto in esecuzione della Direttiva CEE n. 151 del 1968 al fine di garantire ai terzi la sicurezza in ordine alla validità degli atti posti in essere dai rappresentanti delle società) prevede che le limitazioni dei poteri di rappresentanza degli amministratori di società di capitali risultanti dall'atto costitutivo o dallo statuto non sono opponibili ai terzi di buona fede, anche se pubblicate trova applicazione anche in riferimento alle ipotesi di dissociazione del potere di rappresentanza dal potere di gestione (in applicazione dell'esposto principio la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in una fattispecie in cui i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione competevano al consiglio di amministrazione e la rappresentanza legale al presidente, aveva ritenuto inopponibile ai terzi di buona fede la mancanza dell'autorizzazione al presidente a stipulare una transazione contenente una clausola compromissoria).

 

SENTENZA N. 1228 DEL 4 FEBBRAIO 2000

Società - tutela penale in materia di società e di consorzi - disposizioni generali per le società soggette a registrazione.

Garanzie prestate dalla società per debiti propri degli amministratori - conseguenze sul piano civilistico - nullità del negozio per violazione di norma imperativa - consapevolezza della violazione da parte del destinatario della garanzia - irrilevanza - rilevabilità di ufficio della nullità.

La violazione dell'art. 2624, primo comma, cod. civ. che sanziona penalmente il comportamento degli amministratori che si fanno prestare dalla società da essi stessi amministrata garanzie per debiti propri, comporta, sul piano civilistico, la nullità del negozio, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., per violazione di norme imperative. Tale nullità, che sussiste anche nel caso in cui il destinatario dell'atto sia consapevole della violazione, in quanto il divieto da essa sanzionato è posto nell'interesse generale e non in funzione di tutela di particolari soggetti, è rilevabile dal giudice ex officio a prescindere dalla circostanza che sia stata formulata una specifica domanda o, nel caso di giudizio di impugnazione, che siano stati proposti specifici motivi.

 

Fattispecie criminosa prevista dall'art. 2624 cod. civ. - elemento oggettivo - concreta lesività del comportamento - necessità - esclusione - fondamento - interesse formale al rispetto del dovere di correttezza amministrativa - elemento soggettivo - dolo generico - sufficienza - regime dell'atto compiuto in violazione del divieto posto dalla norma suddetta - nullità.

L'art. 2624 cod. civ. , nel sanzionare penalmente gli amministratori delegati, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società che sotto qualsiasi forma, sia direttamente, sia per interposta persona, contraggono prestiti con la società che amministrano o con società controllante o controllata, ovvero si facciano prestare da una delle dette società garanzie per i debiti propri, punisce la violazione di un dovere di fedeltà attuato con abuso del potere conferito, a prescindere dalla concreta lesività di tale violazione per il capitale sociale, così dando vita ad un reato di pericolo presunto, caratterizzato per il profilo oggettivo dalla tutela dell'interesse formale al rispetto del dovere di correttezza amministrativa, onde evitare anche il sospetto sul comportamento dei soggetti investiti dei poteri sociali e sotto il profilo soggettivo dal dolo generico, con esclusione della consapevolezza del danno o del pericolo e della volontà specifica di arrecare l'uno o l'altro. L'atto posto in essere in violazione di tale divieto ricade nella previsione di nullità di cui all'art. 1418 cod. civ., senza che trovi applicazione, in ragione del carattere specifico del conflitto che la norma mira ad evitare, la più generale previsione di annullabilità dell'atto posto in essere dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato e senza alcuna possibilità di ratifica dell'atto da parte della società, secondo lo schema dell'art. 1399 cod. civ., non potendo quest'ultima disporre del bene tutelato.

 

SENTENZA N. 796 DEL 25 GENNAIO 2000

Società - di capitali - società a responsabilità limitata - capitale sociale - conferimenti - quota - trasferimento - acquisto o pegno delle proprie quote - divieto ex art. 2483 cod. civ. di acquisto di proprie quote - portata - vendita di quote del socio - ammissibilità - fondamento.

In tema di società a responsabilità limitata, la disposizione dell'art. 2483 cod. civ. - la quale fa divieto alla società, a garanzia dell'integrità del capitale sociale, di acquistare proprie quote - non osta a che essa possa vendere le quote del socio quali beni altrui, ai sensi dell'art. 1478 cod. civ., ossia assumendo l'obbligo di procurarne l'acquisto al compratore, dato che l'automatismo e l'immediatezza del trasferimento al compratore stesso di dette quote evita, nel momento in cui siano conseguite dalla società, che questa divenga "partecipante di se stessa", con pregiudizio della consistenza del capitale. 

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