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SENTENZA
N. 8956 DEL 5 LUGLIO 2000
Società - di capitali - società
cooperative - controlli dell'autorità governativa - gestione
commissariale - poteri identici a quelli degli amministratori, ai sensi
degli articoli 2384 e 2516 cod. civ. - conseguenze - limiti derivanti
dallo statuto e pubblicati - irrilevanza per i terzi in buona fede.
I poteri del commissario governativo di
una società cooperativa a responsabilità limitata sono disciplinati
dagli articoli 2384 e 2516 cod. civ., e pertanto egli può compiere
tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni
che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto, che
però, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, a meno che vi
sia la prova che questi ultimi abbiano intenzionalmente agito a danno
della società.
SENTENZA N. 8036 DEL 13
GIUGNO 2000
Società - di capitali - società
per azioni - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni -
invalide - nullità - in genere - sostituzione della delibera impugnata
con altra - validità della seconda delibera - conseguenze -
declaratoria di nullità della prima delibera - inammissibilità ex art.
2377 cod. civ. - condizioni e limiti.
Il principio stabilito dall’art.
2377, ultimo comma cod. civ., secondo il quale una deliberazione
societaria invalida può essere sostituita con altra, adottata in
conformità della legge e dell’atto costitutivo (e la cui efficacia
prescinde dall’eventuale pendenza del procedimento d’impugnazione
della prima), trova applicazione tanto per i casi di annullabilità
quanto per quelli di nullità dell’atto, con la sola eccezione delle
ipotesi di nullità per impossibilità ed illiceità dell’oggetto,
autonomamente regolate dall’art. 2379 cod.civ.
SENTENZA N. 7972 DEL 12
GIUGNO 2000
Società - di persone fisiche -
società in accomandita semplice - scioglimento - liquidazione - in
genere - rappresentanza della società - persistenza nei liquidatori -
estinzione della società - definizione dei rapporti giuridici pendenti
- necessità.
Alla cancellazione della società dal
registro delle imprese ed ai relativi adempimenti previsti dall’art.
2312 cod. civ. (cui rinvia l’art. 2315 cod. civ. per le società in
accomandita semplice) non consegue anche la sua estinzione, che è
determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti
giuridici pendenti che alla stessa facevano capo, e dalla definizione di
tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di
dare ed avere. Ne consegue che una società costituita in giudizio non
perde la legittimazione processuale in conseguenza della sua
sopravvenuta cancellazione dal registro delle imprese, e che la
rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane, per i
rapporti rimasti in sospeso e non definiti, nei medesimi organi che la
rappresentavano prima della formale cancellazione.
SENTENZA N. 7180 DEL 30
MAGGIO 2000
- I –
Società - di capitali - società per
azioni - organi sociali - amministratori - rappresentanza della società
- in genere - limitazioni ai poteri di rappresentanza degli organi di
società di capitali - opponibilità al terzo contraente ex art. 2384
cod. civ. - dolo di quest’ultimo - necessità - portata della
previsione.
Ai fini dell’opponibilità al terzo
contraente delle limitazioni dei poteri di rappresentanza degli organi
di società di capitali, il requisito dell’avere
"intenzionalmente agito a danno della società" previsto
dall’art. 2384 cod. civ. non solo non esclude, ma anzi presuppone
quello della conoscenza, nel terzo, del superamento, da parte
dell’amministratore, dei limiti posti ai suoi poteri di
rappresentanza.
- II -
Società - di capitali - società per
azioni - organi sociali - amministratori - rappresentanza della società
- in genere – disciplina ex art. 2384 cod. civ. - inopponibilità ai
terzi di buona fede delle limitazioni ai poteri di rappresentanza degli
organi sociali - portata della previsione - limitazioni derivanti da
difetto, inefficacia o invalidità di deliberazione di altro organo
sociale - opponibilità - esclusione.
Le limitazioni ai poteri di
rappresentanza degli organi di società di capitali risultanti
dall’atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicati, non sono
opponibili ai terzi di buona fede, senza eccezione per quelle
limitazioni derivanti da "conflitti interni", ossia dal
difetto, inefficacia invalidità della pregressa deliberazione di altro
organo a tanto preposto, quando il potere degli amministratori sia
subordinato all’avvenuto esercizio del potere deliberativo da parte di
detto organo.
SENTENZA N. 6013 DEL 10
MAGGIO 2000
Società - di capitali - società
per azioni - organi sociali - in genere - titolarità del potere di
rappresentare la società in giudizio - attribuzione, da parte dello
statuto, al presidente e ai consiglieri delegati - conseguenze -
delibera del consiglio di amministrazione attributiva del suddetto
potere a persona diversa da quelle indicate nello statuto - invalidità.
Qualora lo statuto di una società per
azioni attribuisca il potere di rappresentare la società in giudizio al
presidente e ai consiglieri delegati e non anche al consiglio di
amministrazione deve considerarsi invalida la delibera del consiglio di
amministrazione attributiva del suddetto potere a persona diversa dal
presidente o da un consigliere delegato, non essendo il consiglio
titolare di tale potere.
SENTENZA N. 5190 DEL 19
APRILE 2000
Tributi erariali diretti - imposta
sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) (tributi posteriori
alla riforma del 1972) - società di capitali ed equiparati - reddito
imponibile - detrazioni - altri componenti negativi - reintegrazione del
capitale di una società in caso di perdite - emissione di nuove azioni
- sottoscrizione delle nuove azioni - natura consensuale dell'operazione
contrattuale - conseguenze in tema di momento di perfezionamento del
conferimento da parte del singolo socio, e di sua rilevanza e di sua
apprezzabilità ai fini della sua valutazione come componente negativa
del reddito.
Società - di capitali - società per
azioni - costituzione - modi di formazione del capitale - modificazioni
dell'atto costitutivo - contenuto delle modificazioni - aumento del
capitale - nuove azioni - in genere - reintegrazione del capitale in
caso di perdite - emissione di nuove azioni - sottoscrizione delle nuove
azioni - natura consensuale dell'operazione contrattuale - conseguenze
in tema di momento di perfezionamento del conferimento da parte del
singolo socio, e di sua rilevanza ai fini della sua valutazione come
componente negativa del reddito.
La reintegrazione del capitale di una
società in caso di perdite, postula nuovi conferimenti, che possono
essere effettuati dai vecchi, come da nuovi soci nel caso in cui i primi
abbiano rinunciato all'esercizio del diritto d'opzione o siano stati,
per altro verso, privati della possibilità di esercitare tale diritto.
L'operazione - che richiede il concorso della volontà della società
(manifestata attraverso la delibera di emissione delle nuove azioni) e
dei soci (espressa con la sottoscrizione delle azioni emesse) - si
configura come "contratto consensuale". Deve quindi ritenersi
che essa si perfezioni per effetto del consenso legittimamente
manifestato dalle parti, e che - conseguentemente - il versamento del
prezzo di emissione rilevi quale adempimento di un impegno contrattuale
già assunto, e non già quale elemento integrante della fattispecie
costitutiva. Il principio di "competenza" stabilito in
generale dall'art. 75 del D.P.R. n. 917/86, implica - d'altronde - che
gli elementi reddituali (attivi e passivi) derivanti da una determinata
operazione siano iscritti in bilancio, non già con riferimento alla
data del pagamento materiale del corrispettivo, ma nel momento in cui
l'operazione abbia manifestato i propri effetti (positivi o negativi)
sul patrimonio dell'impresa; momento che, in difetto di una contraria
indicazione legislativa, deve essere individuato, nel caso in specie, in
quello in cui il contratto può ritenersi concluso. Da ciò consegue
che, ai fini dell'imputazione in bilancio dei conferimenti diretti ad
integrare il capitale perduto di un'altra società, così come deve
prescindersi dalla data in cui essi siano stati materialmente eseguiti,
non può neppure aversi riguardo al momento in cui si sia verificata la
perdita, poiché quest'ultimo rappresenta il semplice presupposto dei
conferimenti, e rimane quindi estraneo alla realizzazione della loro
fattispecie costitutiva e al dispiegarsi dei loro effetti.
SENTENZA N. 3708 DEL 28
MARZO 2000
Società - di capitali - società
per azioni - costituzione - modi di formazione del capitale -
modificazioni dell'atto costitutivo - contenuto delle modificazioni -
deliberazioni - deposito ed iscrizione - omologazione, iscrizione e
pubblicazione di delibere assembleari - decreto della corte d'appello
sull'iscrizione della deliberazione - impugnazione con ricorso per
cassazione ex art. 111 Cost. - ammissibilità - esclusione -
apprezzamenti del giudice circa la validità della delibera -
irrilevanza.
Avverso il decreto con il quale la
Corte d'appello (in sede sia di reclamo contro il decreto del tribunale,
sia di richiesta diretta) disponga in tema di iscrizione nel registro
delle imprese di deliberazione di società concernente modificazioni
dell'atto costitutivo (ovvero, risolva questioni di rito attinenti al
relativo procedimento, quale l'ammissibilità del reclamo) non è
esperibile il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost.,
trattandosi di intervento di volontaria giurisdizione, avente carattere
meramente ordinatorio, il quale s'esaurisce in atti di gestione di un
pubblico registro previo controllo circoscritto alla natura ed alla
regolarità formale della deliberazione, a tutela di interessi generali,
senza statuire su diritti dei soggetti da essa coinvolti, che restano
tutelabili con l'eventuale impugnazione della delibera medesima. Non
vale a conferire natura contenziosa a tale procedimento neppure la
circostanza che il giudice abbia espresso valutazioni ed apprezzamenti
negativi circa la validità della delibera; apprezzamenti, infatti, che
non possono tradursi in una pronuncia di nullità o di annullamento, ma
che rimangono nell'ambito di una valutazione meramente delibativa circa
la correttezza o meno della disposta iscrizione, prodromica alla
ritenuta inammissibilità della revoca.
SENTENZA N. 3312 DEL 21
MARZO 2000
- I –
Società - di capitali - società a
responsabilità limitata – organi sociali - amministrazione - in
genere - nomina degli amministratori - termine di durata della carica -
limite triennale ex art. 2383 cod. civ. sancito per le Spa -
applicabilità - esclusione.
In tema di società a responsabilità
limitata, il mancato richiamo, in seno all'art. 2487 cod. civ., della
norma di cui all'art. 2383, secondo comma, stesso codice (che
stabilisce, per le società per azioni, un limite triennale alla durata
in carica degli amministratori) assume, del tutto inequivocamente, il
significato che, per tale tipo di società, il legislatore non ha inteso
imporre un termine di durata per la nomina degli amministratori, sicché
tale nomina può legittimamente venir compiuta per un periodo superiore
al triennio, ovvero a tempo indeterminato.
- II –
Società - di capitali - società a
responsabilità limitata – organi sociali - amministrazione - in
genere - amministratore nominato a tempo indeterminato - revoca ex art.
1725 cod. civ. - legittimità - fondamento.
L'amministratore di una società a
responsabilità limitata nominato a tempo indeterminato può, del tutto
legittimamente, esser revocato con preavviso, ai sensi dell'art. 1725,
secondo comma cod. civ., senza che a ciò osti il disposto del terzo
comma dell'art. 2383 stesso codice (richiamato, ratione materiae, dal
successivo art. 2487), riguardando detta norma la (diversa) ipotesi di
nomina dell'amministratore a tempo determinato.
- III
–
Società - di capitali - società
per azioni - organi sociali - assemblea dei soci - diritto di intervento
- conflitto di interessi - deliberazioni - annullamento - condizioni.
Ai fini dell'annullamento di una
delibera assembleare di una società di capitali per conflitto di
interessi ex art. 2373 cod. civ., deve ritenersi del tutto irrilevante
la circostanza che la delibere stessa consenta al socio il conseguimento
(anche) di un suo personale interesse se, nel contempo, non risulti
pregiudicato l'interesse sociale. Il socio, pertanto, può
legittimamente avvalersi del proprio diritto di voto per realizzare
(anche) un fine personale, qualora, attraverso il voto stesso, egli non
sacrifichi, a proprio favore, l'interesse sociale.
SENTENZA
N. 27 DEL 21 FEBBRAIO 2000
Società - Di capitali - Società
per azioni - Bilancio - In genere - Diritto del socio di chiedere
informazioni e chiarimenti - In sede di assemblea di approvazione di
bilancio - Sussistenza - Presupposti - Risposta - Caratteri -
Sufficienza e adeguatezza - Giudizio di fatto - Sindacabilità in
cassazione - Esclusione.
Società - Di capitali - Società
per azioni - Organi sociali - Assemblea dei soci - Deliberazioni - In
genere.
In sede di assemblea i soci intervenuti
hanno non solo il diritto di esprimere la propria opinione sugli
argomenti all'ordine del giorno ma anche di richiedere informazioni e
chiarimenti tanto sulle materie oggetto di deliberazione quanto
sull'andamento della gestione sociale, e ciò vale anche in sede di
assemblea di approvazione del bilancio, ai sensi dell' articolo 2423
C.C. (sia nel nuovo che nel vecchio testo) dato il collegamento
esistente tra principio di chiarezza e diritto all'informazione; per
essere legittimo l'esercizio di tale diritto deve essere pertinente agli
argomenti posti all'ordine del giorno e non trovare ostacolo in
oggettive esigenze di riservatezza in ordine a notizie la cui diffusione
può arrecare pregiudizio alla società; quando la domanda sia
pertinente e non attenga a notizie riservate deve ricevere una risposta
adeguata, concreta, idonea a dissipare insufficienze e incertezze, il
relativo accertamento costituendo giudizio di fatto riservato al giudice
di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da idonea
motivazione.
Società - Di capitali - Società
per azioni - Bilancio - In genere - Principi di chiarezza, veridicità e
correttezza nella redazione del bilancio - Violazione - Conseguenze -
Nullità della delibera di approvazione del bilancio.
Il bilancio d'esercizio di una società
di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati
dall'articolo 2423, secondo comma cod. civ. (anche nel testo anteriore
alle modificazioni apportate dal D.L.vo n. 127 del 9 aprile 1991), é
illecito, ed é quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso
sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa
in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo
dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva
del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà
invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e
dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle
informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole
poste iscritte.
SENTENZA N. 1817 DEL 18
FEBBRAIO 2000
Società - di persone fisiche -
società in nome collettivo - rapporti con i terzi - rappresentanza
della società - società esercente attività imprenditoriale edilizia -
vendita di immobile - atto di disposizione o straordinaria
amministrazione - configurabilità - esclusione - limiti - fattispecie
relativa a statuto sociale prevedente la firma congiunta dei soci per
l'acquisto e la vendita di immobili.
Il principio secondo cui per una società
esercente l'attività imprenditoriale edilizia la vendita di un immobile
deve considerarsi rientrante nell'oggetto sociale (escludendosi che
possa configurarsi come atto di disposizione o di straordinaria
amministrazione) vale solo in difetto di una specifica disposizione
statutaria che espressamente esiga (come nella specie) la firma
congiunta dei soci, non solo, in linea generale, per gli atti di
straordinaria amministrazione, ma specificamente per l'acquisto e la
vendita di immobili.
Società - di persone fisiche -
società in nome collettivo - rapporti con i terzi - rappresentanza
della società - potere di rappresentanza degli amministratori - limiti
- derivanti dall'oggetto sociale - disciplina innovativa dettata per le
società di capitali dagli artt. 2384 e 2384 bis cod. civ.,
ispirata a maggior tutela dell'affidamento dei terzi - applicabilità in
via analogica alle società di persone - esclusione - effetti riflessi
della nuova disciplina sull'intero sistema - configurabilità.
In tema di limiti ai poteri degli
amministratori delle società derivanti dall'oggetto sociale,
l'introduzione, in relazione alla disciplina delle società di capitali,
delle regole contenute negli artt. 2384 e 2384 bis cod. civ. -
che, a differenza di quanto dispone, per le società di persone, l'art.
2298 cod. civ., escludono che le predette limitazioni, pur se
pubblicate, siano opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi
abbiano agito intenzionalmente a danno della società, e comunque che
l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli
amministratori in nome della società possa essere opposta ai terzi in
buona fede - non è suscettibile di applicazione analogica nei confronti
delle società di persone, regolate da specifiche norme. Tuttavia, essa
svolge un indubbio effetto di "irraggiamento" sull'intero
sistema, nel senso di imporre, anche in relazione alle società da
ultimo citate, in ossequio al principio della tutela dell'affidamento
dei terzi, una concezione più sfumata dei limiti al potere di
rappresentanza degli amministratori derivanti dall'oggetto sociale, da
intendere con molta larghezza. È dunque necessario che il giudice di
merito verifichi, caso per caso, tutti gli aspetti della vicenda, allo
scopo di accertare in concreto se il comportamento tenuto da colui che
agiva in nome e per conto della società potesse avere o meno ingenerato
nella controparte, considerate le modalità di svolgimento del rapporto,
il ragionevole convincimento della sussistenza dei poteri di
rappresentanza (nella specie, una parte aveva stipulato con una s.n.c.
esercente impresa edilizia un preliminare di compravendita, sottoscritto
da uno solo dei soci della società stessa, benché lo statuto di
quest'ultima prevedesse che per l'acquisto o la vendita d'immobili era
necessaria la firma congiunta dei due soci. La sentenza di merito aveva
affermato l'irrilevanza della trasmissione del possesso dell'immobile ai
fini di configurare, in favore del promissario acquirente, l'affidamento
incolpevole, attesa la possibilità di controllo dei poteri
rappresentativi per il tramite degli strumenti legali di pubblicità; il
giudice di merito aveva, altresì, impedito alla parte di dimostrare
come tutti i contratti preliminari relativi ad altri appartamenti del
medesimo edificio erano stati stipulati con identiche modalità dallo
stesso socio, in nome e per conto della società, e come i medesimi
contratti avevano avuto regolare esecuzione con l'intervento al rogito
di trasferimento dell'altro socio, il quale non aveva sollevato alcuna
eccezione. Alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la
sentenza, rilevando che tali ultime circostanze erano meritevoli di
approfondimento nel quadro della verifica del ragionevole affidamento
del promissario acquirente).
SENTENZA N. 1613 DEL 14
FEBBRAIO 2000
Società - di persone fisiche -
società semplice - contratto sociale - forma - conferimento di un
immobile in società - rispetto delle forme richieste dalla natura del
bene - necessità.
Il conferimento di un immobile in
società deve avvenire con il rispetto delle forme richieste dalla
natura del bene conferito, anche se la legge non richiede alcuna forma
per la costituzione del rapporto sociale (nella specie, è stato escluso
il conferimento in società di fatto di un suolo acquistato da parte dei
soci uti singuli).
SENTENZA N. 1325 DEL 7
FEBBRAIO 2000
Società - di capitali - società
per azioni - organi sociali - amministratori - rappresentanza della
società - in genere - disciplina ex art. 2384 cod. civ. -
dissociazione tra potere di gestione e potere di rappresentanza -
opponibilità ai terzi di buona fede - esclusione - fattispecie.
La regola di cui all'articolo 2384 cod.
civ. - il quale (nel testo modificato dall'articolo 5 del DPR n. 1127
del 1969 introdotto in esecuzione della Direttiva CEE n. 151 del 1968 al
fine di garantire ai terzi la sicurezza in ordine alla validità degli
atti posti in essere dai rappresentanti delle società) prevede che le
limitazioni dei poteri di rappresentanza degli amministratori di società
di capitali risultanti dall'atto costitutivo o dallo statuto non sono
opponibili ai terzi di buona fede, anche se pubblicate trova
applicazione anche in riferimento alle ipotesi di dissociazione del
potere di rappresentanza dal potere di gestione (in applicazione
dell'esposto principio la S.C. ha confermato la decisione del giudice di
merito che, in una fattispecie in cui i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione competevano al consiglio di
amministrazione e la rappresentanza legale al presidente, aveva ritenuto
inopponibile ai terzi di buona fede la mancanza dell'autorizzazione al
presidente a stipulare una transazione contenente una clausola
compromissoria).
SENTENZA N. 1228 DEL 4
FEBBRAIO 2000
Società - tutela penale in
materia di società e di consorzi - disposizioni generali per le società
soggette a registrazione.
Garanzie prestate dalla società per
debiti propri degli amministratori - conseguenze sul piano civilistico -
nullità del negozio per violazione di norma imperativa - consapevolezza
della violazione da parte del destinatario della garanzia - irrilevanza
- rilevabilità di ufficio della nullità.
La violazione dell'art. 2624, primo
comma, cod. civ. che sanziona penalmente il comportamento degli
amministratori che si fanno prestare dalla società da essi stessi
amministrata garanzie per debiti propri, comporta, sul piano
civilistico, la nullità del negozio, ai sensi dell'art. 1418, primo
comma, cod. civ., per violazione di norme imperative. Tale nullità, che
sussiste anche nel caso in cui il destinatario dell'atto sia consapevole
della violazione, in quanto il divieto da essa sanzionato è posto
nell'interesse generale e non in funzione di tutela di particolari
soggetti, è rilevabile dal giudice ex officio a prescindere
dalla circostanza che sia stata formulata una specifica domanda o, nel
caso di giudizio di impugnazione, che siano stati proposti specifici
motivi.
Fattispecie criminosa prevista
dall'art. 2624 cod. civ. - elemento oggettivo - concreta lesività del
comportamento - necessità - esclusione - fondamento - interesse formale
al rispetto del dovere di correttezza amministrativa - elemento
soggettivo - dolo generico - sufficienza - regime dell'atto compiuto in
violazione del divieto posto dalla norma suddetta - nullità.
L'art. 2624 cod. civ. , nel sanzionare
penalmente gli amministratori delegati, i direttori generali, i sindaci
ed i liquidatori di società che sotto qualsiasi forma, sia
direttamente, sia per interposta persona, contraggono prestiti con la
società che amministrano o con società controllante o controllata,
ovvero si facciano prestare da una delle dette società garanzie per i
debiti propri, punisce la violazione di un dovere di fedeltà attuato
con abuso del potere conferito, a prescindere dalla concreta lesività
di tale violazione per il capitale sociale, così dando vita ad un reato
di pericolo presunto, caratterizzato per il profilo oggettivo dalla
tutela dell'interesse formale al rispetto del dovere di correttezza
amministrativa, onde evitare anche il sospetto sul comportamento dei
soggetti investiti dei poteri sociali e sotto il profilo soggettivo dal
dolo generico, con esclusione della consapevolezza del danno o del
pericolo e della volontà specifica di arrecare l'uno o l'altro. L'atto
posto in essere in violazione di tale divieto ricade nella previsione di
nullità di cui all'art. 1418 cod. civ., senza che trovi applicazione,
in ragione del carattere specifico del conflitto che la norma mira ad
evitare, la più generale previsione di annullabilità dell'atto posto
in essere dal rappresentante in conflitto di interessi con il
rappresentato e senza alcuna possibilità di ratifica dell'atto da parte
della società, secondo lo schema dell'art. 1399 cod. civ., non potendo
quest'ultima disporre del bene tutelato.
SENTENZA N. 796 DEL 25
GENNAIO 2000
Società - di capitali - società
a responsabilità limitata - capitale sociale - conferimenti - quota -
trasferimento - acquisto o pegno delle proprie quote - divieto ex
art. 2483 cod. civ. di acquisto di proprie quote - portata - vendita di
quote del socio - ammissibilità - fondamento.
In tema di società a responsabilità
limitata, la disposizione dell'art. 2483 cod. civ. - la quale fa divieto
alla società, a garanzia dell'integrità del capitale sociale, di
acquistare proprie quote - non osta a che essa possa vendere le quote
del socio quali beni altrui, ai sensi dell'art. 1478 cod. civ., ossia
assumendo l'obbligo di procurarne l'acquisto al compratore, dato che
l'automatismo e l'immediatezza del trasferimento al compratore stesso di
dette quote evita, nel momento in cui siano conseguite dalla società,
che questa divenga "partecipante di se stessa", con
pregiudizio della consistenza del capitale.
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