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SENTENZA
N. 866 DEL 26 GENNAIO 2000
Possesso - effetti - usucapione
- di beni immobili e diritti reali immobiliari - decennale - titolo
idoneo al trasferimento della proprietà - assoluta identità
dell'immobile posseduto e di quello acquistato - accertamento - necessità
- integrazione delle risultanze del titolo con quelle del possesso -
ammissibilità - esclusione.
L'usucapione decennale presuppone
l'acquisto in buona fede di un immobile "a non domino"
e l'identità tra zona alienata e zona posseduta, nonché la
trascrizione del titolo il quale deve specificamente riguardare
l'immobile che si è inteso con esso trasferire e del quale si sostiene
l'acquisto per decorso del decennio. Il titolo stesso è elemento
autonomo ed essenziale, nel senso che deve indicare esattamente
l'immobile ed il diritto immobiliare trasmesso, poiché la perfetta ed
assoluta identità fra l'immobile posseduto e quello acquistato in buona
fede "a non domino" va accertata in base ad una
distinta valutazione del titolo d'acquisto e del possesso, rimanendo
preclusa la possibilità di integrare le risultanze dell'uno con quelle
dell'altro.
SENTENZA N. 13558 del 4
DICEMBRE 1999
Elementi costitutivi -
"Corpus possessionis" (potere di fatto sulla cosa) - In genere
- Possesso in atto di un fondo - Sopravvento di un decreto di esproprio
Effetti automatici - Venir meno del possesso e sua trasformazione in
detenzione - Esclusione
Tra gli effetti automatici di un
decreto di esproprio per pubblica utilità non possono ricomprendersi né
il venir meno del possesso del bene da parte del soggetto espropriato o
di un terzo, né il mutamento in detenzione dell'eventuale protrarsi del
godimento del bene da parte di costoro, occorrendo, al riguardo, che
l'espropriante ponga in essere un atto di immissione nel possesso del
bene.
SENTENZA N. 13184 del
26 NOVEMBRE 1999
Effetti - Usucapione - In
genere - Accertamento - Domanda giudiziale - Proponibilità nei
confronti della curatela fallimentare - Sussistenza - Fondamento
E' proponibile la domanda di acquisto
della proprietà immobiliare per usucapione nei confronti della curatela
fallimentare, atteso il carattere di acquìsto a titolo originario che,
con essa, si intende far verificare, ed a ciò non risultando di
ostacolo gli artt. 42 e 45 della legge fallimentare. La prima delle due
disposizioni, infatti, limitandosi a porre il vincolo di indisponibilità
sui beni del fallito - con equiparazione del fallimento al pignoramento
- non può essere riferita a "fatti" acquisitivi di diritti
reali tipici (che si assumono ) già compiuti e produttivi di effetti in
capo al fallito La seconda , a sua volta, avendo riguardo espressamente
- in applicazione della stessa regola posta, per l'esecuzione
individuale, dall'art. 2914 c.c. alle condizioni di opponibilità, al
fallimento, di "atti", si rivela del tutto estranea
all'ipotesi in esame, non essendo configurabile, a carico di chi agisca
per conseguire l'accertamento dell'usucapione, alcun onere di pubblicità,
posto che l'art. 2651 c.c. si limita a disporre al riguardo una forma di
"trascrizione" (della sentenza e non anche della domanda) la
quale è priva di effetti sostanziali e limitata a rendere più
efficiente il sistema pubblicitario.
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