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Archivio giurisprudenziale

Massime del dicembre 1999 e gennaio 2000 in tema di possesso

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SENTENZA N. 866 DEL 26 GENNAIO 2000

Possesso - effetti - usucapione - di beni immobili e diritti reali immobiliari - decennale - titolo idoneo al trasferimento della proprietà - assoluta identità dell'immobile posseduto e di quello acquistato - accertamento - necessità - integrazione delle risultanze del titolo con quelle del possesso - ammissibilità - esclusione.

L'usucapione decennale presuppone l'acquisto in buona fede di un immobile "a non domino" e l'identità tra zona alienata e zona posseduta, nonché la trascrizione del titolo il quale deve specificamente riguardare l'immobile che si è inteso con esso trasferire e del quale si sostiene l'acquisto per decorso del decennio. Il titolo stesso è elemento autonomo ed essenziale, nel senso che deve indicare esattamente l'immobile ed il diritto immobiliare trasmesso, poiché la perfetta ed assoluta identità fra l'immobile posseduto e quello acquistato in buona fede "a non domino" va accertata in base ad una distinta valutazione del titolo d'acquisto e del possesso, rimanendo preclusa la possibilità di integrare le risultanze dell'uno con quelle dell'altro.

 

SENTENZA N. 13558 del 4 DICEMBRE 1999

Elementi costitutivi - "Corpus possessionis" (potere di fatto sulla cosa) - In genere - Possesso in atto di un fondo - Sopravvento di un decreto di esproprio Effetti automatici - Venir meno del possesso e sua trasformazione in detenzione - Esclusione

Tra gli effetti automatici di un decreto di esproprio per pubblica utilità non possono ricomprendersi né il venir meno del possesso del bene da parte del soggetto espropriato o di un terzo, né il mutamento in detenzione dell'eventuale protrarsi del godimento del bene da parte di costoro, occorrendo, al riguardo, che l'espropriante ponga in essere un atto di immissione nel possesso del bene.

 

SENTENZA N. 13184 del 26 NOVEMBRE 1999

Effetti - Usucapione - In genere - Accertamento - Domanda giudiziale - Proponibilità nei confronti della curatela fallimentare - Sussistenza - Fondamento

E' proponibile la domanda di acquisto della proprietà immobiliare per usucapione nei confronti della curatela fallimentare, atteso il carattere di acquìsto a titolo originario che, con essa, si intende far verificare, ed a ciò non risultando di ostacolo gli artt. 42 e 45 della legge fallimentare. La prima delle due disposizioni, infatti, limitandosi a porre il vincolo di indisponibilità sui beni del fallito - con equiparazione del fallimento al pignoramento - non può essere riferita a "fatti" acquisitivi di diritti reali tipici (che si assumono ) già compiuti e produttivi di effetti in capo al fallito La seconda , a sua volta, avendo riguardo espressamente - in applicazione della stessa regola posta, per l'esecuzione individuale, dall'art. 2914 c.c. alle condizioni di opponibilità, al fallimento, di "atti", si rivela del tutto estranea all'ipotesi in esame, non essendo configurabile, a carico di chi agisca per conseguire l'accertamento dell'usucapione, alcun onere di pubblicità, posto che l'art. 2651 c.c. si limita a disporre al riguardo una forma di "trascrizione" (della sentenza e non anche della domanda) la quale è priva di effetti sostanziali e limitata a rendere più efficiente il sistema pubblicitario.

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