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Archivio giurisprudenziale

Massime in tema di successioni - Anno 1999 -2000

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CASSAZIONE CIVILE: SENTENZA 12575 DEL 22 SETTEMBRE 2000

- I -
Successioni mortis causa - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - diritto di accettazione - prescrizione - decorso del termine - sospensione - per i chiamati ulteriori - individuazione - criterio.

L'apertura della successione fa sorgere nei destinatari della vocatio il diritto di accettare l'eredità, soggetto al termine di prescrizione di dieci anni, salvo che si tratti di "chiamati ulteriori". Sono da considerare tali soltanto coloro che subentrano in luogo dei rinunzianti, secondo il meccanismo delle devoluzioni disciplinato dagli artt. 522 e 523 cod. civ.

- II -
Successioni mortis causa - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - diritto di accettazione - prescrizione - accettazione dell'eredità da parte del chiamato ab intestato - effetti - estensione alla delazione testamentaria dovuta a successiva sco-perta del testamento - autonoma prescrizione del diritto ad accettare l'eredità te-stamentaria - esclusione.

Il vigente ordinamento giuridico non prevede una distinta accettazione della eredità a se-condo del titolo della delazione (testamentaria o legittima), ma un solo diritto di accetta-zione che ha per oggetto il diritto alla eredità e non il titolo della delazione ereditaria. Pertanto, l'accettazione della eredità da parte del chiamato ab intestato, avendo per og-getto il diritto alla eredità e non il titolo della delazione ereditaria, estende i suoi effetti anche alla delazione testamentaria eventualmente dovuta alla successiva scoperta di un testamento, in relazione alla quale non è conseguentemente configurabile una autonoma prescrizione del diritto di accettazione.

(Fonte: CED CASSAZIONE)

SENTENZA N. 9286 DEL 13 LUGLIO 2000 

Successioni mortis causa - disposizioni generali – accettazione dell'eredità - diritto di accettazione - trasmissione – successione legittima - pluralità di designati a succedere in ordine successivo - delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori - conseguenze - pendenza del termine di accettazione per i primi chiamati - accettazione con efficacia subordinata dei chiamati ulteriori - configurabilità.

In tema di successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con al conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell'eredità dei primi chiamati, sono abilitati ad effettuare una accettazione, anche tacita, dell'eredità.

SENTENZA N. 8878 DEL 3 LUGLIO 2000 

Successioni mortis causa - successione testamentaria - legato - in genere (nozione, distinzioni) - rinuncia - legato di beni immobili - forma scritta - necessità.

L'art.649 cod.civ. non prescrive alcuna forma particolare per la rinuncia al legato. Tuttavia la libertà di forma deve intendersi derogata in virtù del disposto dell'art. 1350 n. 5 cod. civ. qualora il legato abbia ad oggetto beni immobili, giacché in tal caso la rinuncia risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà su beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante per i quali non è richiesta l'accettazione, deve essere redatta espressamente per iscritto, a pena di nullità, deducibile per la prima volta anche in sede di Cassazione.

SENTENZA N. 7478 DEL 5 GIUGNO 2000 

- I -

Successioni mortis causa - successione necessaria – reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - effetti - in genere - reintegrazione della quota di riserva per equivalente monetario - stima del bene ai fini della determinazione dell’equivalente monetario - valore venale - riferimento - al momento dell’apertura della successione - rivalutazione della somma così determinata - necessità.

In tema di reintegrazione della quota di legittima, l’accertamento della lesione va effettuato procedendo alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione; pertanto, nell’ipotesi in cui, accertata la lesione, non sia possibile la materiale acquisizione del bene necessario alla reintegrazione della quota del legittimario, è con riferimento alla data dell’apertura della successione che va determinato il valore di tale bene ai fini del soddisfacimento per equivalente del diritto del legittimario, e il credito di quest’ultimo, cristallizzato in termini monetari, va poi rivalutato, nell’ipotesi in cui la liquidazione intervenga dopo un apprezzabile lasso di tempo, al fine di conservare la corrispondenza del "tantundem pecuniario" al valore economico reale del bene non acquisito al patrimonio del creditore.

- II -

Successioni mortis causa - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - effetti - in genere - reintegrazione della quota di riserva per equivalente monetario con riconoscimento degli interessi legali - diritto ai frutti - esclusione - fondamento.

Al legittimario cui venga restituito un immobile per reintegrare la quota di legittima spetta, a norma dell’art. 561 cod. civ., anche il diritto ai frutti quali accessori del bene, in relazione al suo mancato godimento, mentre, nell’ipotesi in cui il bene non possa essere restituito e la reintegrazione della quota di riserva avvenga per equivalente monetario, con l’ulteriore riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, posto che gli interessi legali attribuiti rispondono alla medesima finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene (lucro cessante) e pertanto il cumulo tra frutti e interessi comporterebbe la duplicazione del riconoscimento di una medesima voce di danno.

SENTENZA N. 6691 DEL 23 MAGGIO 2000 

Successioni mortis causa - successione necessaria - diritti riservati ai legittimari - misura della quota di riserva - coniuge - diritto di abitazione e di uso sui mobili - presupposti - casa adibita a residenza familiare e relativi arredamenti in proprietà del de cuius e di soggetti estranei alla successione - diritti di uso e di abitazione - configurabilità - esclusione.

A norma dell’art. 540 cod. civ., il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano è che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di proprietà del de cuius o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell’ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo.

SENTENZA N. 5870 DEL 9 MAGGIO 2000 

Successioni mortis causa - disposizioni generali - delazione dell'eredità (chiamata all'eredità) - patti successori e donazioni mortis causa (divieto) - pattuizione - art. 458 cod. civ. - violazione - accertamento - criteri.

Ricorre un patto successorio istitutivo, nullo ai sensi dell'art. 458 cod. civ. nella convenzione avente ad oggetto la disposizione di beni afferenti ad una successione non ancora aperta che costituisca l'attuazione dell'intento delle parti, rispettivamente, di provvedere in tutto o in parte alla propria successione e di acquistare un diritto sui beni della futura proprietà a titolo di erede o legatario. Tale accordo deve essere inteso a far sorgere un vero e proprio vinculum iuris di cui la successiva disposizione testamentaria costituisce l'adempimento. Conseguentemente deve essere esclusa la sussistenza di un patto successorio quando tra le parti non sia intervenuta alcuna convenzione e la persona della cui eredità trattasi abbia solo manifestato verbalmente all'interessato o a terzi l'intenzione di disporre dei suoi beni in un determinato modo, atteso che tale promessa verbale non crea alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a limitare la piena libertà del testatore che è oggetto di tutela legislativa.

SENTENZA N. 4329 DEL 6 APRILE 2000 

Successioni mortis causa - successione necessaria - diritti riservati ai legittimari - misura della quota di riserva - coniuge - diritto di abitazione e di uso sui mobili - art. 540, comma secondo, cod. civ. - interpretazione - comprensione dei diritti di uso e di abitazione nella quota di riserva - esclusione - attribuzione aggiuntiva - incremento quantitativo - configurabilità - natura dell'attribuzione - legato ex lege - acquisto ipso iure - necessità del ricorso all'azione di riduzione - esclusione - successione legittima - diversità di regime.

In tema di successione necessaria, la disposizione di cui all'art. 540, comma secondo, cod. civ. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (quindi, il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà(posto che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, la disponibile, ciò significa che, come prima operazione si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'art. 556 cod. civ. e, per conseguenza, determinare la quota di riserva. Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono gli artt. 540 comma primo, 542 e 543, comma primo, alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare la disponibile. Se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l'incapienza della disponibile. Se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli o degli altri legittimari). L'attribuzione dei diritti di abitazione e di uso costituisce un legato ex lege in favore del coniuge, per cui questi può invocarne l'acquisto ipso iure, ai sensi dell'art. 649, comma primo, cod. civ., senza dover ricorrere all'azione di riduzione. Per contro, non essendo ciò previsto da nessuna norma in tema di successione legittima, non v'è ragione per ritenere che alla quota intestata contemplata dagli artt. 581 e 582 cod. civ. si aggiungano i diritti di abitazione e di uso.
Sezione II, Pres. Garofalo; Rel. Corona; Pm (diff.) Golia; Ric. Marone; Controric. Rovati

SENTENZA N. 3913 DEL 30 MARZO 2000

Accettazione – Tacita – Proposizione – azione di simulazione di contratto avente ad oggetto beni ereditari – E’ tale. ( Cc, articoli 476 e 1414)

La proposizione d’una azione di impugnazione per simulazione di un contratto avente a oggetto i beni ereditari da parte del chiamato all’eredità costituisce atto di accettazione tacita

Sezione II,  Pres. Volpe; Rel. Calfapietra; Pm (conf.) Palmieri; Ric. Spadaro; Int. Muzio

SENTENZA N.3821 DEL 29 MARZO 2000

Divisione ereditaria _ Collazione delle donazioni dissimulate – Limiti probatori. (Cc, articoli 553, 713 e 1417)

Ai fini della domanda diretta all’accertamento della simulazione di atti compiuti dal de cuius, il legittimario è terzo, e quindi può avvalersi senza limiti della prova per testimoni e presunzioni, solo quando agisce per la reintegra della quota di legittima, facendo valere in tal caso un proprio diritto leso dal contratto simulato; mentre quando agisce per lo scioglimento della comunione ereditaria, previa collazione, il legittimario subentra nella stessa posizione del de cuius ed è soggetto alle limitazioni di prova previste dall’articolo 1417 del codice civile.

Sezione II,  – Pres. Paolini; Rel. Trombetta; Pm (conf.) Uccella; Ric. Nisticò; Controric. Nisticò

 SENTENZA N. 3235 DEL 18 MARZO 2000 

- I –

Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali – formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - soggetti - in genere - donazione in conto di legittima e, per l'eccedenza, in conto disponibile - conseguenze - dispensa dalla collazione - configurabilità - esclusione - fondamento.

La clausola con cui il donante stabilisca che l'attribuzione a titolo gratuito deve ritenersi compiuta in conto di legittima e, per l'eventuale eccedenza, in conto disponibile non implica dispensa dalla collazione, se è vero che, a quest'ultima, sono sottoposti tutti i beni donati, sia quelli della disponibile che della legittima: tale imputazione del donante non interferisce, difatti, nei rapporti tra coeredi, ma solo sul limite che la quota di legittima rappresenta per il potere di disposizione del de cuius.

- II –

Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - collazione d'immobili - imputazione - valore venale del bene all'atto della divisione - irrilevanza - valore venale del bene all'atto dell'apertura della successione - computo - necessità.

I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati per il valore che avevano all'epoca dell'apertura della successione e non già al momento della divisione, perché detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari.

SENTENZA N.14029 DEL 14 DICEMBRE 1999

Sezione II, Pres. Paolini; Rel. Cioffi; Pm (conf.) Uccella; Ric. Sebastiani; Controric. Associazione umbra per la lotta contro il cancro

Testamento – Disposizioni modali – Azione per l’adempimento del modo – legittimazione – Portatore dell’interesse avuto di mira dal testatore. (Cc, artiolo 648)

Legittimato ad agire per l’adempimento del modo è il portatore dell’interesse avuto di mira dal testatore, in quanto costui, essendo il beneficiario del modo, ritrae vantaggio dall’adempimento di quest’ultimo. Nel caso poi in cui il modo sia disposto a vantaggio di una categoria generica di persone, la legittimazione ad agire deve essere riconosciuta a ciascuno degli appartenenti alla categoria dei beneficiari: in tale ipotesi, quindi, il titolo della legittimazione è costituito dall’appartenenza alla categoria beneficiata. Ciò peraltro, sempre che non sia possibile individuare un ente esponenziale istituzionalmente preposto alla cura degli interessi di categoria, perché in tale ipotesi, essendo l’ente titolare degli interessi della categoria, la cura dei relativi interessi gli è riservata in modo esclusivo. Nel caso, infine, in cui l’interesse che il modo è diretto a soddisfare sia un interesse morale del testatore, la legittimazione ad agire va riconosciuta ai prossimi congiunti di quest’ultimo, in quanto, come si desume da una serie di disposizioni contenute nel sistema (articoli 246, 249, 267, 271, 285 e 286 del Cc; articolo 597 del Cp; articoli 22 e 116 della legge 22 aprile 1942, nr 633, sul diritto d’autore), la tutela degli interessi più intimamente connessi alla persona si trasferisce, dopo la morte di questa, ai prossimi congiunti. 

SENTENZA N. 13704 del 7 DICEMBRE 1999

Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Retratto successorio - In genere - Presupposti - Alienazione di quota dell'eredità o di parte di essa - Necessità - Portata - Limiti - Alienazione di un singolo bene - Idoneità - Condizioni

Il diritto di retratto riconosciuto ai coeredi dalla norma di cui all'art. 732, comma primo, c.c. può attuarsi soltanto nel caso di alienazione (onerosa) della quota ereditaria, o di parte di essa, e non anche quando sia stato alienato un cespite determinato. Una tale limitazione, tuttavia, non ostacola l'esercizio del diritto in questione nel caso in cui gli elementi concreti che caratterizzano la fattispecie evidenzino, comunque, l'intento dei contraenti di sostituire nella comunione ereditaria il terzo estraneo al coerede alienante, e di considerare pertanto, in vista di una tale finalità, il bene, o i beni, oggetto della traslazione, in funzione rappresentativa e come indice espressivo della quota o di parte di essa; ciò in quanto anche la traslazione di un solo bene finisce per individuare, nel caso in questione, la fattispecie presa in considerazione dall'art. 732 cit.

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