|
CASSAZIONE CIVILE: SENTENZA 12575 DEL 22 SETTEMBRE 2000
- I -
Successioni mortis causa - disposizioni generali - accettazione
dell'eredità - diritto di accettazione - prescrizione - decorso del
termine - sospensione - per i chiamati ulteriori - individuazione -
criterio.
L'apertura della successione fa sorgere nei destinatari della vocatio
il diritto di accettare l'eredità, soggetto al termine di prescrizione
di dieci anni, salvo che si tratti di "chiamati ulteriori". Sono da
considerare tali soltanto coloro che subentrano in luogo dei
rinunzianti, secondo il meccanismo delle devoluzioni disciplinato dagli
artt. 522 e 523 cod. civ.
- II -
Successioni mortis causa - disposizioni generali - accettazione
dell'eredità - diritto di accettazione - prescrizione - accettazione
dell'eredità da parte del chiamato ab intestato - effetti - estensione
alla delazione testamentaria dovuta a successiva sco-perta del
testamento - autonoma prescrizione del diritto ad accettare l'eredità
te-stamentaria - esclusione.
Il vigente ordinamento giuridico non prevede una distinta accettazione
della eredità a se-condo del titolo della delazione (testamentaria o
legittima), ma un solo diritto di accetta-zione che ha per oggetto il
diritto alla eredità e non il titolo della delazione ereditaria.
Pertanto, l'accettazione della eredità da parte del chiamato ab
intestato, avendo per og-getto il diritto alla eredità e non il titolo
della delazione ereditaria, estende i suoi effetti anche alla delazione
testamentaria eventualmente dovuta alla successiva scoperta di un
testamento, in relazione alla quale non è conseguentemente
configurabile una autonoma prescrizione del diritto di accettazione.
(Fonte: CED CASSAZIONE)
SENTENZA
N. 9286 DEL 13 LUGLIO 2000
Successioni mortis causa -
disposizioni generali – accettazione dell'eredità - diritto di
accettazione - trasmissione – successione legittima - pluralità di
designati a succedere in ordine successivo - delazione simultanea a
favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori - conseguenze -
pendenza del termine di accettazione per i primi chiamati - accettazione
con efficacia subordinata dei chiamati ulteriori - configurabilità.
In tema di successioni legittime,
qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine
successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi
chiamati e dei chiamati ulteriori, con al conseguenza che questi ultimi,
in pendenza del termine di accettazione dell'eredità dei primi
chiamati, sono abilitati ad effettuare una accettazione, anche tacita,
dell'eredità.
SENTENZA N. 8878 DEL 3
LUGLIO 2000
Successioni mortis causa -
successione testamentaria - legato - in genere (nozione, distinzioni) -
rinuncia - legato di beni immobili - forma scritta - necessità.
L'art.649 cod.civ. non prescrive alcuna
forma particolare per la rinuncia al legato. Tuttavia la libertà di
forma deve intendersi derogata in virtù del disposto dell'art. 1350 n.
5 cod. civ. qualora il legato abbia ad oggetto beni immobili, giacché
in tal caso la rinuncia risolvendosi in un atto di dismissione della
proprietà su beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante per i
quali non è richiesta l'accettazione, deve essere redatta espressamente
per iscritto, a pena di nullità, deducibile per la prima volta anche in
sede di Cassazione.
SENTENZA N. 7478 DEL 5
GIUGNO 2000
- I -
Successioni mortis causa -
successione necessaria – reintegrazione della quota di riserva dei
legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) -
effetti - in genere - reintegrazione della quota di riserva per
equivalente monetario - stima del bene ai fini della determinazione
dell’equivalente monetario - valore venale - riferimento - al momento
dell’apertura della successione - rivalutazione della somma così
determinata - necessità.
In tema di reintegrazione della quota
di legittima, l’accertamento della lesione va effettuato procedendo
alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del
loro valore al momento dell’apertura della successione; pertanto,
nell’ipotesi in cui, accertata la lesione, non sia possibile la
materiale acquisizione del bene necessario alla reintegrazione della
quota del legittimario, è con riferimento alla data dell’apertura
della successione che va determinato il valore di tale bene ai fini del
soddisfacimento per equivalente del diritto del legittimario, e il
credito di quest’ultimo, cristallizzato in termini monetari, va poi
rivalutato, nell’ipotesi in cui la liquidazione intervenga dopo un
apprezzabile lasso di tempo, al fine di conservare la corrispondenza del
"tantundem pecuniario" al valore economico reale del bene non
acquisito al patrimonio del creditore.
- II -
Successioni mortis causa -
successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei
legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) -
effetti - in genere - reintegrazione della quota di riserva per
equivalente monetario con riconoscimento degli interessi legali -
diritto ai frutti - esclusione - fondamento.
Al legittimario cui venga restituito un
immobile per reintegrare la quota di legittima spetta, a norma
dell’art. 561 cod. civ., anche il diritto ai frutti quali accessori
del bene, in relazione al suo mancato godimento, mentre, nell’ipotesi
in cui il bene non possa essere restituito e la reintegrazione della
quota di riserva avvenga per equivalente monetario, con l’ulteriore
riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine
determinata, nulla è dovuto per i frutti, posto che gli interessi
legali attribuiti rispondono alla medesima finalità di risarcire il
danno derivante dal mancato godimento del bene (lucro cessante) e
pertanto il cumulo tra frutti e interessi comporterebbe la duplicazione
del riconoscimento di una medesima voce di danno.
SENTENZA N. 6691 DEL 23
MAGGIO 2000
Successioni mortis causa -
successione necessaria - diritti riservati ai legittimari - misura della
quota di riserva - coniuge - diritto di abitazione e di uso sui mobili -
presupposti - casa adibita a residenza familiare e relativi arredamenti
in proprietà del de cuius e di soggetti estranei alla successione -
diritti di uso e di abitazione - configurabilità - esclusione.
A norma dell’art. 540 cod. civ., il
presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di
abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili
che la arredano è che la suddetta casa e il relativo arredamento siano
di proprietà del de cuius o in comunione tra lui e il coniuge, con la
conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti
nell’ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge
defunto ed un terzo.
SENTENZA N. 5870 DEL 9
MAGGIO 2000
Successioni mortis causa -
disposizioni generali - delazione dell'eredità (chiamata all'eredità)
- patti successori e donazioni mortis causa (divieto) - pattuizione -
art. 458 cod. civ. - violazione - accertamento - criteri.
Ricorre un patto successorio
istitutivo, nullo ai sensi dell'art. 458 cod. civ. nella convenzione
avente ad oggetto la disposizione di beni afferenti ad una successione
non ancora aperta che costituisca l'attuazione dell'intento delle parti,
rispettivamente, di provvedere in tutto o in parte alla propria
successione e di acquistare un diritto sui beni della futura proprietà
a titolo di erede o legatario. Tale accordo deve essere inteso a far
sorgere un vero e proprio vinculum iuris di cui la successiva
disposizione testamentaria costituisce l'adempimento. Conseguentemente
deve essere esclusa la sussistenza di un patto successorio quando tra le
parti non sia intervenuta alcuna convenzione e la persona della cui
eredità trattasi abbia solo manifestato verbalmente all'interessato o a
terzi l'intenzione di disporre dei suoi beni in un determinato modo,
atteso che tale promessa verbale non crea alcun vincolo giuridico e non
è quindi idonea a limitare la piena libertà del testatore che è
oggetto di tutela legislativa.
SENTENZA N. 4329 DEL 6
APRILE 2000
Successioni mortis causa -
successione necessaria - diritti riservati ai legittimari - misura della
quota di riserva - coniuge - diritto di abitazione e di uso sui mobili -
art. 540, comma secondo, cod. civ. - interpretazione - comprensione dei
diritti di uso e di abitazione nella quota di riserva - esclusione -
attribuzione aggiuntiva - incremento quantitativo - configurabilità -
natura dell'attribuzione - legato ex lege - acquisto ipso iure -
necessità del ricorso all'azione di riduzione - esclusione -
successione legittima - diversità di regime.
In tema di successione necessaria, la
disposizione di cui all'art. 540, comma secondo, cod. civ. determina un
incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge,
in quanto i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza
familiare e di uso dei mobili che la corredano (quindi, il loro valore
capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà(posto
che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in
primo luogo, la disponibile, ciò significa che, come prima operazione
si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi
dell'art. 556 cod. civ. e, per conseguenza, determinare la quota di
riserva. Calcolata poi la quota del coniuge nella successione
necessaria, in base a quanto stabiliscono gli artt. 540 comma primo, 542
e 543, comma primo, alla quota di riserva così ricavata si devono
aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore
viene a gravare la disponibile. Se la disponibile non è sufficiente, i
diritti di abitazione e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di
riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura
proporzionale a colmare l'incapienza della disponibile. Se neppure la
quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di
abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli o degli altri
legittimari). L'attribuzione dei diritti di abitazione e di uso
costituisce un legato ex lege in favore del coniuge, per cui questi può
invocarne l'acquisto ipso iure, ai sensi dell'art. 649, comma primo,
cod. civ., senza dover ricorrere all'azione di riduzione. Per contro,
non essendo ciò previsto da nessuna norma in tema di successione
legittima, non v'è ragione per ritenere che alla quota intestata
contemplata dagli artt. 581 e 582 cod. civ. si aggiungano i diritti di
abitazione e di uso.
Sezione
II,
Pres. Garofalo; Rel. Corona;
Pm (diff.) Golia; Ric. Marone; Controric. Rovati
SENTENZA
N. 3913 DEL 30 MARZO 2000
Accettazione
– Tacita – Proposizione – azione di simulazione di contratto
avente ad oggetto beni ereditari – E’ tale. (
Cc, articoli 476 e 1414)
La proposizione
d’una azione di impugnazione per simulazione di un contratto avente a
oggetto i beni ereditari da parte del chiamato all’eredità
costituisce atto di accettazione tacita
Sezione
II,
Pres. Volpe; Rel.
Calfapietra; Pm (conf.) Palmieri; Ric. Spadaro; Int. Muzio
SENTENZA
N.3821 DEL 29 MARZO 2000
Divisione
ereditaria _ Collazione delle donazioni dissimulate – Limiti
probatori. (Cc,
articoli 553, 713 e 1417)
Ai
fini della domanda diretta all’accertamento della simulazione di atti
compiuti dal de cuius, il
legittimario è terzo, e quindi può avvalersi senza limiti della prova
per testimoni e presunzioni, solo quando agisce per la reintegra della
quota di legittima, facendo valere in tal caso un proprio diritto leso
dal contratto simulato; mentre quando agisce per lo scioglimento della
comunione ereditaria, previa collazione, il legittimario subentra nella
stessa posizione del de cuius
ed è soggetto alle limitazioni di prova previste dall’articolo 1417
del codice civile.
Sezione
II, – Pres. Paolini; Rel. Trombetta; Pm (conf.) Uccella; Ric.
Nisticò; Controric. Nisticò
SENTENZA N. 3235 DEL 18
MARZO 2000
- I –
Divisione - divisione ereditaria -
operazioni divisionali – formazione dello stato attivo dell'eredità -
collazione ed imputazione - soggetti - in genere - donazione in conto di
legittima e, per l'eccedenza, in conto disponibile - conseguenze -
dispensa dalla collazione - configurabilità - esclusione - fondamento.
La clausola con cui il donante
stabilisca che l'attribuzione a titolo gratuito deve ritenersi compiuta
in conto di legittima e, per l'eventuale eccedenza, in conto disponibile
non implica dispensa dalla collazione, se è vero che, a quest'ultima,
sono sottoposti tutti i beni donati, sia quelli della disponibile che
della legittima: tale imputazione del donante non interferisce, difatti,
nei rapporti tra coeredi, ma solo sul limite che la quota di legittima
rappresenta per il potere di disposizione del de cuius.
- II –
Divisione - divisione ereditaria -
operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità -
collazione ed imputazione - collazione d'immobili - imputazione - valore
venale del bene all'atto della divisione - irrilevanza - valore venale
del bene all'atto dell'apertura della successione - computo - necessità.
I beni che i coeredi non donatari
possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per
imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati per il
valore che avevano all'epoca dell'apertura della successione e non già
al momento della divisione, perché detti prelevamenti, pur costituendo
una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le
operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione,
il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi
donatari e coeredi non donatari.
SENTENZA
N.14029 DEL 14
DICEMBRE 1999
Sezione
II, Pres.
Paolini; Rel. Cioffi; Pm (conf.) Uccella; Ric. Sebastiani; Controric.
Associazione umbra per la lotta contro il cancro
Testamento
– Disposizioni modali – Azione per l’adempimento del modo –
legittimazione – Portatore dell’interesse avuto di mira dal
testatore. (Cc,
artiolo 648)
Legittimato ad
agire per l’adempimento del modo è il portatore dell’interesse
avuto di mira dal testatore, in quanto costui, essendo il beneficiario
del modo, ritrae vantaggio dall’adempimento di quest’ultimo. Nel
caso poi in cui il modo sia disposto a vantaggio di una categoria
generica di persone, la legittimazione ad agire deve essere riconosciuta
a ciascuno degli appartenenti alla categoria dei beneficiari: in tale
ipotesi, quindi, il titolo della legittimazione è costituito
dall’appartenenza alla categoria beneficiata. Ciò peraltro, sempre
che non sia possibile individuare un ente esponenziale istituzionalmente
preposto alla cura degli interessi di categoria, perché in tale
ipotesi, essendo l’ente titolare degli interessi della categoria, la
cura dei relativi interessi gli è riservata in modo esclusivo. Nel
caso, infine, in cui l’interesse che il modo è diretto a soddisfare
sia un interesse morale del testatore, la legittimazione ad agire va
riconosciuta ai prossimi congiunti di quest’ultimo, in quanto, come si
desume da una serie di disposizioni contenute nel sistema (articoli 246,
249, 267, 271, 285 e 286 del Cc; articolo 597 del Cp; articoli 22 e 116
della legge 22 aprile 1942, nr 633, sul diritto d’autore), la tutela
degli interessi più intimamente connessi alla persona si trasferisce,
dopo la morte di questa, ai prossimi congiunti.
SENTENZA
N. 13704 del 7 DICEMBRE 1999
Divisione - Divisione
ereditaria - Operazioni divisionali - Retratto successorio - In genere -
Presupposti - Alienazione di quota dell'eredità o di parte di essa -
Necessità - Portata - Limiti - Alienazione di un singolo bene - Idoneità
- Condizioni
Il diritto di retratto riconosciuto ai
coeredi dalla norma di cui all'art. 732, comma primo, c.c. può attuarsi
soltanto nel caso di alienazione (onerosa) della quota ereditaria, o di
parte di essa, e non anche quando sia stato alienato un cespite
determinato. Una tale limitazione, tuttavia, non ostacola l'esercizio
del diritto in questione nel caso in cui gli elementi concreti che
caratterizzano la fattispecie evidenzino, comunque, l'intento dei
contraenti di sostituire nella comunione ereditaria il terzo estraneo al
coerede alienante, e di considerare pertanto, in vista di una tale
finalità, il bene, o i beni, oggetto della traslazione, in funzione
rappresentativa e come indice espressivo della quota o di parte di essa;
ciò in quanto anche la traslazione di un solo bene finisce per
individuare, nel caso in questione, la fattispecie presa in
considerazione dall'art. 732 cit.
Torna su
|