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Archivio giurisprudenziale

Massime in tema di trascrizione Anno 2000

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SENTENZA N. 8964 DEL 5 LUGLIO 2000

Trascrizione - atti relativi a beni immobili - effetti della trascrizione - in genere - opponibilità ai terzi di un determinato atto o domanda giudiziaria trascritta - riferimento esclusivo alla nota di trascrizione - nuovo sistema informatico di trascrizione introdotto dalla legge n. 52 del 1985 - rilevanza - esclusione - fondamento.

Per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto o una domanda giudiziale trascritti siano opponibili ai terzi, occorre aver riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare senza possibilità di equivoci e di incertezze gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, o il soggetto nei cui confronti la domanda sia rivolta, senza potersi attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa, ed a nulla rilevando in contrario la circostanza della introduzione del nuovo sistema informatico di trascrizione ad opera della legge 27 febbraio 1985, n. 52, che, all'art. 17, si limita a stabilire che le note di trascrizione o iscrizione di cui agli artt. 2659, 1660 e 2839 cod. civ. debbono essere redatte su modelli a stampa, conformi a quelli approvati con decreto ministeriale; che ( secondo comma) apposita nota, in doppio esemplare, deve essere parimenti presentata, con le modalità di cui al precedente comma, per ogni formalità di annotazione; che (terzo comma) ciascuna nota non può riguardare più di un negozio giuridico o convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione, l'iscrizione o l'annotazione. Da tali previsioni si evince che non sono venuti meno, a seguito della entrata in vigore della citata legge, né la funzione di fonte della pubblicità immobiliare, che l'ordinamento attribuisce alla nota di trascrizione, né il cosiddetto "principio di autoresponsabilità", secondo il quale, essendo la nota di trascrizione un atto di parte, gli effetti connessi alla formalità della trascrizione si producono in conformità ed in stretta relazione al contenuto della nota stessa.

SENTENZA N. 4819 DEL 14 APRILE 2000 

Trascrizione - atti relativi a beni immobili - effetti della trascrizione - domande giudiziarie - in genere - domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire un bene immobile - trascrizione della relativa domanda giudiziaria - rilevanza - effetti - nel caso di successiva alienazione del bene, da parte del promesso venditore, ad un terzo.

Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - obbligo di concludere un contratto di trasferimento di un bene immobile - trascrizione della relativa domanda giudiziaria - rilevanza - effetti - nel caso di successiva alienazione del bene, da parte del promesso venditore, ad un terzo.

La trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire la proprietà di un bene immobile, rendendo inopponibili al promissario acquirente le alienazioni a terzi effettuate dal promittente venditore in epoca successiva, rende anche "possibile" il trasferimento del bene in favore dell'attore, che, altrimenti, nel suddetto caso di successiva alienazione dell'immobile, secondo i principi generali non potrebbe più avere luogo.

SENTENZA N. 4352 DEL 7 APRILE 2000 

Trascrizione - in genere - ordinanza di affrancazione - opponibilità ai terzi.

Nel sistema degli artt. 4 e 5 della legge 22 luglio 1966 n. 607 l'opponibilità ai terzi dell'ordinanza di affrancazione del fondo va decisa esclusivamente in base alla trascrizione di tale provvedimento, non essendo prevista nel vigente sistema la trascrizione degli atti di impugnazione delle sentenze che abbiano rigettato le domande soggette a trascrizione.

SENTENZA N. 1135 DEL 2 FEBBRAIO 2000

Trascrizione - atti relativi a beni immobili - procedimento - in genere - pubblicità informata al criterio nominale - trascrizione effettuata erroneamente a carico di persona diversa dall'effettivo alienante - conseguenze - opponibilità della trascrizione ai terzi in buona fede - esclusione - correzione dell'errore - effetto sanante in pregiudizio dei creditori pignoranti in buona fede - inammissibilità.

Poiché la trascrizione sui registri immobiliari è informata al criterio della ricerca per nome del soggetto cui si riferisce, qualora, per errore della Conservatoria, la trascrizione, ancorché la nota sia stata correttamente redatta, venga repertoriata a carico di persona diversa dall'alienante dell'immobile, può conseguentemente derivarne - secondo un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità - l'invalidità della trascrizione e la sua inopponibilità ai terzi in buona fede (che non hanno l'onere di esaminare altri atti o documenti ovvero il registro generale d'ordine); né la correzione dell'errore, operata in epoca successiva alla trascrizione di pignoramenti effettuati da creditori in buona fede, può avere effetti ex tunc e sanare l'irregolarità originaria in pregiudizio di tali creditori.

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