|
SENTENZA
N. 8964 DEL 5 LUGLIO 2000
Trascrizione - atti relativi a beni
immobili - effetti della trascrizione - in genere - opponibilità ai
terzi di un determinato atto o domanda giudiziaria trascritta -
riferimento esclusivo alla nota di trascrizione - nuovo sistema
informatico di trascrizione introdotto dalla legge n. 52 del 1985 -
rilevanza - esclusione - fondamento.
Per stabilire se ed in quali limiti un
determinato atto o una domanda giudiziale trascritti siano opponibili ai
terzi, occorre aver riguardo esclusivamente al contenuto della nota di
trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa
consentire di individuare senza possibilità di equivoci e di incertezze
gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce,
o il soggetto nei cui confronti la domanda sia rivolta, senza potersi
attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota
stessa, ed a nulla rilevando in contrario la circostanza della
introduzione del nuovo sistema informatico di trascrizione ad opera
della legge 27 febbraio 1985, n. 52, che, all'art. 17, si limita a
stabilire che le note di trascrizione o iscrizione di cui agli artt.
2659, 1660 e 2839 cod. civ. debbono essere redatte su modelli a stampa,
conformi a quelli approvati con decreto ministeriale; che ( secondo
comma) apposita nota, in doppio esemplare, deve essere parimenti
presentata, con le modalità di cui al precedente comma, per ogni
formalità di annotazione; che (terzo comma) ciascuna nota non può
riguardare più di un negozio giuridico o convenzione oggetto dell'atto
di cui si chiede la trascrizione, l'iscrizione o l'annotazione. Da tali
previsioni si evince che non sono venuti meno, a seguito della entrata
in vigore della citata legge, né la funzione di fonte della pubblicità
immobiliare, che l'ordinamento attribuisce alla nota di trascrizione, né
il cosiddetto "principio di autoresponsabilità", secondo il
quale, essendo la nota di trascrizione un atto di parte, gli effetti
connessi alla formalità della trascrizione si producono in conformità
ed in stretta relazione al contenuto della nota stessa.
SENTENZA N. 4819 DEL 14
APRILE 2000
Trascrizione - atti relativi a beni
immobili - effetti della trascrizione - domande giudiziarie - in genere
- domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire un
bene immobile - trascrizione della relativa domanda giudiziaria -
rilevanza - effetti - nel caso di successiva alienazione del bene, da
parte del promesso venditore, ad un terzo.
Contratti in genere - contratto
preliminare (compromesso) - esecuzione specifica dell'obbligo di
concludere il contratto - obbligo di concludere un contratto di
trasferimento di un bene immobile - trascrizione della relativa domanda
giudiziaria - rilevanza - effetti - nel caso di successiva alienazione
del bene, da parte del promesso venditore, ad un terzo.
La trascrizione della domanda
giudiziale di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire
la proprietà di un bene immobile, rendendo inopponibili al promissario
acquirente le alienazioni a terzi effettuate dal promittente venditore
in epoca successiva, rende anche "possibile" il trasferimento
del bene in favore dell'attore, che, altrimenti, nel suddetto caso di
successiva alienazione dell'immobile, secondo i principi generali non
potrebbe più avere luogo.
SENTENZA N. 4352 DEL 7
APRILE 2000
Trascrizione - in genere - ordinanza
di affrancazione - opponibilità ai terzi.
Nel sistema degli artt. 4 e 5 della
legge 22 luglio 1966 n. 607 l'opponibilità ai terzi dell'ordinanza di
affrancazione del fondo va decisa esclusivamente in base alla
trascrizione di tale provvedimento, non essendo prevista nel vigente
sistema la trascrizione degli atti di impugnazione delle sentenze che
abbiano rigettato le domande soggette a trascrizione.
SENTENZA
N. 1135 DEL 2 FEBBRAIO 2000
Trascrizione - atti relativi a
beni immobili - procedimento - in genere - pubblicità informata al
criterio nominale - trascrizione effettuata erroneamente a carico di
persona diversa dall'effettivo alienante - conseguenze - opponibilità
della trascrizione ai terzi in buona fede - esclusione - correzione
dell'errore - effetto sanante in pregiudizio dei creditori pignoranti in
buona fede - inammissibilità.
Poiché la trascrizione sui registri
immobiliari è informata al criterio della ricerca per nome del soggetto
cui si riferisce, qualora, per errore della Conservatoria, la
trascrizione, ancorché la nota sia stata correttamente redatta, venga
repertoriata a carico di persona diversa dall'alienante dell'immobile,
può conseguentemente derivarne - secondo un apprezzamento di fatto
incensurabile in sede di legittimità - l'invalidità della trascrizione
e la sua inopponibilità ai terzi in buona fede (che non hanno l'onere
di esaminare altri atti o documenti ovvero il registro generale
d'ordine); né la correzione dell'errore, operata in epoca successiva
alla trascrizione di pignoramenti effettuati da creditori in buona fede,
può avere effetti ex tunc e sanare l'irregolarità originaria in
pregiudizio di tali creditori.
Torna su
|