F.A.
- intimato-
avverso la sentenza n.39/97 della Pretura Circondariale di Pistoia, sezione distaccata di Pescia, emessa il 3/10/97 depositata il 12/12/97 ; R.G. 5404/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/00 dal Consigliere Dott. Bruno Durante;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Chirò che ha concluso per il rigetto del 1° motivo, accoglimento del 2° motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
F. A. proponeva opposizione contro il verbale di accertamento della violazione dell'art.142 CdS redatto dalla polizia municipale di Pescia, deduceva che era mancata la contestazione immediata della violazione; che al momento dell'accertamento no si trovava alla guida dell'autovettura; che il limite di velocità era superiore a quello risultante dal verbale.
Il Comune di Pescia non si costituiva in giudizio, ma comunicava l'avvenuto pagamento della sanzione.
Istruita la causa, il pretore di Pescia con sentenza resa il 3/10/97 annullava il verbale di accertamento.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Pescia, deducendo due motivi; l'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce che il pretore avrebbe dovuto ravvisare nel pagamento della sanzione rinuncia all'opposizione e dichiarare l'inammissibilità della stessa; a nulla rileva che il pagamento abbia seguito l'opposizione invece di precederla; in una sola ipotesi sarebbe stata legittima la conclusione opposta e, cioè, se diversamente dalla specie, vi fosse stata riserva di ripetere la somma pagata.
Il nuovo codice della strada contiene due norme sul pagamento in misura ridotta: gli artt.231 e 202.
La prima norma è abrogativa del secondo comma dell'art.16 L.689/81 "per la parte relativa al testo unico sulla circolazione stradale approvato con D.P.R. 15/6/59 n.393"; la seconda disciplina il pagamento, stabilendo tempi (60 giorni) e misura (una somma pari al minimo fissato dalle singole norme).
Il pagamento in misura ridotta, che corrisponde ad un vero e proprio diritto soggettivo dell'autore dell'illecito (Cass.24.12.94 n.11139; Cass.10.11.94 n.9392), costituisce forma di volontaria sottoposizione alla sanzione, cui per finalità di deflazione processuale è collegata l'estinzione dell'obbligazione sorta con la commissione dell'illecito.
Al pari dell'oblazione, di cui condivide molteplici aspetti, implica rinuncia alla garanzia giurisprudenziale e, una volta eseguito, determina automaticamente effetti preclusivi senza che rilevino successive manifestazioni di volontà.
Il decorso del termine fissato per il pagamento produce decadenza, rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, riguardando materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. 8.5.96 n.4284; Cass. 12.5.92 n.5620).
L'attivazione del rimedio contenzioso comporta, invece, perdita del diritto per incompatibilità con le finalità deflattive perseguite dall'istituto (Corte Cost. ordinanza 350/1994).
In altri termini, l'autore dell'illecito ha il diritto di pagare in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni e, se paga, si producono estinzione dell'obbligazione e preclusione dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio; se, invece, non paga, decade dal diritto e la decadenza può essere rilevata anche di ufficio in Cassazione; se propone ricorso, vengono meno le ragioni del pagamento in misura ridotta e l'autore dell'illecito non può più avvalersi del relativo beneficio, siano o meno decorsi i termini; se, proposto ricorso, paghi egualmente in misura ridotta, il pagamento rimane privo di effetti anche sul piano processuale.
Ora, la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che il pagamento in misura ridotta non determina inammissibilità del ricorso, trattandosi di comportamento imposto, ha deciso correttamente, ma ha adottato motivazione inidonea, che va corretta ed integrata a norma dell'art.384 c.p.c. nei sensi di cui sopra.
Con il secondo motivo di ricorso, denunciandosi violazione e falsa applicazione di legge, si deduce che con il ritenere la nullità del verbale di accertamento per difetto di contestazione immediata, la sentenza impugnata ha fatto "malgoverno" dell'art.200 CdS e si è posta contro l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale nessun effetto produce l'indicato difetto sempre che sia proceduto alla notifica degli estremi della violazione nel rispetto dei termini previsti.
Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata ha ritenuto la nullità del verbale di accertamento sulla base del seguente ragionamento: a norma dell'at. 384 lett. e) reg. att. C.d.S. non è richiesta la contestazione immediata, se l'accertamento della violazione avviene a mezzo di apparecchi che consentono il rilevamento della velocità in tempo successivo; la detta contestazione è, viceversa, richiesta, se l'apparecchio adoperato permette l'immediata visualizzazione della velocità, dovendosi in tale caso ritenere che l'imposssibilità di essa sia "volontariamente causata dall'amministrazione".
Ora questo ragionamento a parte che contrasta sicuramente con l'interpretazione degli artt.200 e 201 C.d.S., adottato dall'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente, ma soprattutto contrasta con l'interpretazione dei detti articoli adottata da più recente orientamento (Cass.18/6/99 n.6123); secondo tale interpretazione - che si condivide - il difetto di contestazione immediata comporta nullità del verbale di accertamento, solo ove il giudice ritenga ragionevolmente - con prudente apprezzamento - in relazione alle circostanze del caso concreto e tenuto conto dell'economicità dell'azione amministrativa che la detta contestazione sarebbe stata possibile e, cioè solo in presenza di elementi certi che irrefutabilmente dimostrino la possibilità della contestazione stessa.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio per nuovo esame e pronuncia sulle spese di questo giudizio al Tribunale di Pistoia, essendo nel frattempo entrato in vigore il D.lgs. 51/98 sull'istituzione del giudice unico di primo grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo; accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Pistoia.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione il 10 gennaio 2000.