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Decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 84
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- Attuazione
della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in
materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi.
- (Gazz.
uff. 11-4-2000 n. 85).
-
- IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
- Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
- Vista la direttiva 98/6/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa alla
protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei
prodotti offerti ai consumatori;
- Vista la legge 5 febbraio
1999, n. 25;
- Visto il decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al
settore del commercio;
- Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;
- Sulla proposta del Ministro
per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
- emana
- il seguente
decreto legislativo:
-
- Art. 1.
- Definizioni
- Ai fini del presente decreto
legislativo si intende per:
- a) prezzo di vendita: il
prezzo finale valido per una unita' di prodotto o per una determinata
quantita' del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta;
- b) prezzo per unita' di
misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra
imposta, valido per una quantita' di un chilogrammo, di un litro, di
un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per
una singola unita' di quantita' diversa, se essa e' impiegata
generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti
specifici;
- c) prodotto commercializzato
sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione
preliminare ed e' misurato alla presenza del consumatore;
- d) prodotto venduto al pezzo:
un prodotto che non puo' essere frazionato senza subire una modifica
della sua natura o delle sue proprieta';
- e) prodotto venduto a collo:
insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;
- f) prodotto preconfezionato:
l'unita' di vendita destinata ad essere presentata come tale al
consumatore ed alle collettivita', costituita da un prodotto e
dall'imballaggio in cui e' stato immesso prima di essere posto in
vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma
comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza
che la confezione sia aperta o alterata;
- g) commerciante: qualsiasi
persona fisica o giuridica che vende o mette in commercio prodotti che
rientrano nella sfera della sua attivita' commerciale o professionale;
- h) consumatore: qualsiasi
persona fisica che acquista un prodotto destinandolo a scopi che non
rientrano nella sfera della sua attivita' commerciale o professionale.
-
- Art. 2.
- Campo di applicazione
- 1. Al fine di migliorare
l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi,
i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla
indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti,
l'indicazione del prezzo per unita' di misura, fatto salvo quanto
previsto all'articolo 4.
- 2. Il prezzo per unita' di
misura non deve essere indicato quando e' identico al prezzo di
vendita.
- 3. Per i prodotti
commercializzati sfusi e' indicato soltanto il prezzo per unita' di
misura.
- 4. La pubblicita' in tutte le
sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unita' di
misura quando e' indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di
esenzione di cui all'articolo 4.
- 5. Il presente decreto non si
applica:
- a) ai prodotti forniti in
occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la
somministrazione di alimenti e bevande;
- b) ai prodotti offerti nelle
vendite all'asta;
- c) agli oggetti d'arte e
d'antiquariato.
-
- Art. 3.
- Modalita' di indicazione
del prezzo per unita' di misura
- 1. Il prezzo per unita' di
misura si riferisce ad una quantita' dichiarata conformemente alle
disposizioni in vigore.
- 2. Per le modalita' di
indicazione del prezzo per unita' di misura si applica quanto
stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, recante riforma della disciplina relativa al settore del
commercio.
- 3. Per i prodotti alimentari
preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o
surgelati, il prezzo per unita' di misura si riferisce al peso netto
del prodotto sgocciolato.
- 4. E' ammessa l'indicazione
del prezzo per unita' di misura di multipli o sottomultipli, decimali
delle unita' di misura, nei casi in cui dette quantita' sono
generalmente ed abitualmente commercializzati taluni prodotti.
-
- Art. 4.
- Esenzioni
- 1. Sono esentati dall'obbligo
dell'indicazione del prezzo per unita' di misura i prodotti per i
quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o
della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a
confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:
- a) prodotti commercializzati
sfusi che, in conformita' alle disposizioni di esecuzione della legge
5 agosto 1981, n. 441 e successive modificazioni sulla vendita a peso
netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
- b) prodotti di diversa natura
posti in una stessa confezione;
- c) prodotti commercializzati
nei distributori automatici;
- d) prodotti destinati ad
essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico
imballaggio;
- e) prodotti preconfezionati
che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantita' netta
secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni
concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di
etichettatura dei prodotti alimentari;
- f) alimenti precucinati o
preparati o da preparare, costituiti da due o piu' elementi separati,
contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da
parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
- g) prodotti di fantasia;
- h) gelati monodose;
- i) prodotti non alimentari che
possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.
- 2. Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, con propri decreti, puo' aggiornare
l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonche' indicare
espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali
non si applicano le predette esenzioni.
-
- Art. 5.
- Sanzioni
- 1. Chiunque omette di indicare
il prezzo per unita' di misura o non lo indica secondo quanto previsto
dal presente decreto e' soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22,
terzo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da
irrogarsi con le modalita' ivi previste.
-
- Art. 6.
- Abrogazioni
- 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
- a) il decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1982, n.
- 903, recante attuazione della
direttiva n. 79/581/CEE relativa alla indicazione dei prezzi dei
prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
- b) il decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 76, recante attuazione della direttiva n. 88/315/CEE
concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini
della protezione dei consumatori;
- c) il decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 78, recante attuazione della direttiva n. 88/314/CEE
concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai
fini della protezione dei consumatori.
-
- Art. 7.
- Disposizioni transitorie
e finali
- 1. Fino al 1o marzo 2002
l'obbligo di indicare il prezzo per unita' di misura per i prodotti
diversi dai prodotti commercializzati sfusi non si applica:
- a) alle attivita' di vendita
sulle aree pubbliche;
- b) agli esercizi di vicinato,
cosi' come definiti da decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che
non effettuino la vendita dei prodotti con modalita' di libero
servizio, nei quali il commerciante, o altro personale alle sue
dipendenze, assiste il consumatore nella scelta del prodotto;
- c) all'attivita' di vendita
per asporto effettuata da esercizi di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande.
- 2. Per novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto e' consentita,
limitatamente ai prodotti gia' in circolazione, l'indicazione del
prezzo per unita' di misura su etichette, imballaggi e cataloghi
predisposti in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1982, n. 903 e al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
78.
-
- Art. 8.
- Disposizione finale.
- 1. Il presente decreto
entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
-
- ____________________
- - L'art. 76 della Costituzione
stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- - L'art. 87 della Costituzione
conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- - La direttiva 98/6/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 e' pubblicata
in G.U.C.E. n.
- L 080 del 18 marzo 1998.
- - La legge 5 febbraio 1999, n.
25 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria 1998)".
- - Il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114 reca:
- "Riforma della disciplina
relativa settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59".
-
- Nota all'art. 3:
- - Per il decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, si veda nelle note alle premesse. L'art. 14,
del succitato decreto cosi' recita:
- "Art. 14 (Pubblicita' dei
prezzi). - l. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle
vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze
dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque
collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo
di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre
modalita' idonee allo scopo.
- 2. Quando siano esposti
insieme prodotti identici dello stesso valore e' sufficiente l'uso di
un unico cartello.
- Negli esercizi di vendita e
nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del
libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere
osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al
pubblico.
- 3. I prodotti sui quali il
prezzo di vendita al dettaglio si trovi gia' impresso in maniera
chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente
visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
- 4. Restano salve le
disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di
vendita al dettaglio per unita' di misura".
-
- Note all'art. 4:
- - La legge 5 agosto 1981, n.
441 reca: "Vendita a peso netto delle merci".
- - L'art. 9 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n.
- 109 recante "Attuazione
delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura,
la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari", cosi'
recita:
- "Art. 9 (Quantita'). - 1.
La quantita' netta di un preimballaggio e' la quantita' che esso
contiene al netto della tara.
- 2. La quantita' nominale di un
preimballaggio e' quella definita all'art. 2 della legge 25 ottobre
1978, n. 690 e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1980, n. 391.
- 3. La quantita' dei prodotti
alimentari preconfezionati deve essere espressa in unita' di volume
per i prodotti liquidi ed in unita' di massa per gli altri prodotti,
utilizzando per i primi il litro (I o L), il centilitro (cl) o il
millilitro (ml) e per gli altri il chilogrammo (kg) o il grammo (g),
salvo deroghe stabilite da norme specifiche.
- 4. Nel caso di imballaggio,
costituito da due o piu' preimballaggi individuali contenenti la
stessa quantita' dello stesso prodotto, l'indicazione della quantita'
e' fornita menzionando il numero totale dei preimballaggi individuali
e la quantita' nominale di ciascuno di essi.
- 5. Le indicazioni di cui al
comma 4 non sono obbligatorie quando il numero totale dei
preimballaggi individuali puo' essere visto chiaramente e contato
facilmente dall'esterno e la quantita' contenuta in ciascun
preimballaggio individuale puo' essere chiaramente vista dall'esterno
almeno su uno di essi.
- 6. Nel caso di imballaggi
preconfezionati, costituiti da due o piu' preimballaggi individuali
che non sono considerati unita' di vendita, l'indicazione della
quantita' e' fornita menzionando la quantita' totale ed il numero
totale dei preimballaggi individuali. Tuttavia, per i prodotti da
forno, quali fette biscottate, crakers, biscotti, prodotti lievitati
monodose, e per i prodotti a base di zucchero e' sufficiente
l'indicazione della quantita' totale.
- 7. Se un prodotto alimentare
solido e' presentato immerso in un liquido di governo, deve essere
indicata anche la quantita' di prodotto sgocciolato; per liquido di
governo si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati
anche quando si presentano congelati o surgelati, purche' il liquido
sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della
preparazione alimentare e non sia, pertanto, decisivo per l'acquisto:
- a) acqua, soluzioni acquose di
sale, salamoia;
- b) soluzioni acquose di acidi
alimentari, aceto;
- c) soluzioni acquose di
zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti;
- d) succhi di frutta e di
ortaggi nel caso delle conserve di frutta e di ortaggi.
- 8. L'indicazione della
quantita' non e' obbligatoria:
- a) per i prodotti generalmente
venduti a pezzo o a collo; qualora contenuti in un imballaggio
globale, il numero dei pezzi deve essere chiaramente visto
dall'esterno e facilmente contato ovvero indicato sull'imballaggio
stesso;
- b) per i prodotti dolciari la
cui quantita' non sia superiore a 30 g;
- c) per i prodotti la cui
quantita' sia inferiore a 5 g o 5 ml, salvo per le spezie e le piante
aromatiche.
- 9. I prodotti soggetti a
notevoli cali di massa o di volume devono essere pesati alla presenza
dell'acquirente ovvero riportare l'indicazione della quantita' netta
al momento in cui sono esposti per la vendita al consumatore.
- 10. La quantita' di prodotti
alimentari, per i quali sono previste gamme di quantita' a volume,
puo' essere espressa utilizzando il solo volume".
-
- Nota all'art. 5:
- - Per il decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, si veda nelle note alle premesse. L'art. 22,
comma 3, del succitato decreto legislativo, cosi' recita:
- "3. Chiunque viola le
disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del
presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000".
-
- Note all'art. 6:
- - Il decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, reca: "Attuazione della
direttiva (CEE) n.
- 79/581 relativa alla
indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della
protezione dei consumatori".
- - Il decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 76, reca:
- "Attuazione della
direttiva 88/315/CEE, concernente l'indicazione dei prezzi dei
prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori".
- - Il decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 78, reca:
- "Attuazione della
direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti
non alimentari ai fini della protezione dei consumatori".
-
- Note all'art. 7:
- - Per il decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, si veda nelle note alle premesse.
- - Per il decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, si veda nelle note
all'art. 6.
- - Per il decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 78, si veda nelle note all'art. 6.
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