59. - E' senatore di diritto e a vita,
salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare
senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario .
60. - (1) La Camera dei deputati e il
Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere
prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
(1) Articolo sostituito dall'art. 3 della l.
cost. 9 febbraio 1963, n. 2.
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61. - Le elezioni delle nuove Camere
hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima
riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono
prorogati i poteri delle precedenti.
62. - Le Camere si riuniscono di diritto
il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via
straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della
Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una
Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
63. - Ciascuna Camera elegge fra i suoi
componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta
comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei
deputati.
64. - Ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna
delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di
adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del
Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro
componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte
delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.
Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
65. - La legge determina i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente
alle due Camere.
66. - Ciascuna Camera
giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
67. - Ogni membro del Parlamento
rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
68. (1) - I membri del Parlamento non
possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni .
Senza autorizzazione della Camera alla quale
appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti
privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in
esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto
nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per
sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di
conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1
della l. cost. 29 ottobre 1993, n. 3.
69. - I membri del Parlamento ricevono
una indennità stabilita dalla legge.
Sezione II - La formazione
delle leggi
70. - La funzione legislativa è
esercitata collettivamente dalle due Camere.
71. - L'iniziativa delle leggi
appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai
quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi,
mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un
progetto redatto in articoli.
72. - Ogni disegno di legge, presentato
ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una
commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e
con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme
l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni,
anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un
decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono
che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla
sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione
diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in
materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa,
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di
bilanci e consuntivi.
73. - Le leggi sono promulgate dal
Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta
dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel
termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la
promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
74. - Il Presidente della Repubblica,
prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere
una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge,
questa deve essere promulgata.
75. - E' indetto referendum
popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un
atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le
leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali (1).
Hanno diritto di partecipare al referendum
tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è
approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione
del referendum (2).
(1) In base all'art. 2, comma
1, della l. cost. 11 marzo 1953, n. 1, «Spetta alla Corte
costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a
norma dell'art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo
comma dell'articolo stesso».
(2) V. l'art. 33 della l. 25 maggio 1970, n.
352.
76. - L'esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
77. - Il Governo non può, senza
delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e
d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la
conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e
si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se
non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti non convertiti.
78. - Le Camere deliberano lo stato di
guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
79. - (1) L'amnistia e l'indulto sono
concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di
ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto
stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono
applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di
legge.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1
della l. cost. 6 marzo 1992, n. 1 .
80. - Le Camere autorizzano con legge la
ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono
arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od
oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
81. - Le Camere approvano ogni anno i
bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può
essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente
a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non
si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori
spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
82. - Ciascuna Camera può disporre
inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La
commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Titolo II - Il Presidente
della Repubblica
83. - Il Presidente della Repubblica è
eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni
Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha
luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il
terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
84. - Può essere eletto Presidente
della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e
goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è
incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono
determinati per legge.
85. - Il Presidente della Repubblica è
eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il
Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e
i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre
mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla
riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del
Presidente in carica.
86. - Le funzioni del Presidente della
Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal
Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o
di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei
deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro
quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o
manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
87. - Il Presidente della Repubblica è
il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne
fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei
disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i
funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di
guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della
magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
88. - (1) Il Presidente della Repubblica
può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di
esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi
sei mesi del suo mandato salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli
ultimi sei mesi della legislatura.
(1) Il comma 2 di quest'articolo è stato
così modificato dall'art. 1 della l. cost. 4 novembre 1991, n. 1.
89. - Nessun atto del Presidente della
Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne
assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli
altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del
Consiglio dei ministri.
90. - Il Presidente della Repubblica non
è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne
che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal
Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri .
91. - Il Presidente della Repubblica,
prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla
Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta
comune.
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Titolo III - Il Governo
Sezione I - Il Consiglio dei
ministri
92. - Il Governo della Repubblica è
composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il
Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
93. - Il Presidente del Consiglio dei
ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento
nelle mani del Presidente della Repubblica.
94. - Il Governo deve avere la fiducia
delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia
mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il
Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere
su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da
almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
95. - Il Presidente del Consiglio dei
ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e
coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente
degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro
dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della
Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei ministeri.
96. - (1) Il Presidente del
Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono
sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla
giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o
della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale
(2).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1
della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.
(2) V. l'art. 5 della l. cost. 16 gennaio
1989, n. 1.
Sezione II - La Pubblica
Amministrazione
97. - I pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento
e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate
le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei
funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
98. - I pubblici impiegati sono al
servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono
conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al
diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di
carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Sezione III - Gli organi
ausiliari
99. - Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di
esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga
conto della loro importanza numerica e qualitativa.
E' organo di consulenza delle Camere e del
Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla
legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire
alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed
entro i limiti stabiliti dalla legge.
100. - Il Consiglio di Stato è organo
di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo
preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo
sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme
stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a
cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere
sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due
istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
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Titolo IV - La Magistratura
Sezione I - Ordinamento
giurisdizionale
101. - La giustizia è amministrata in
nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
102. - La funzione giurisdizionale è
esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici
straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi
giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con
la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della
partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
103. - Il Consiglio di Stato e gli altri
organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei
confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in
particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle
materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno
la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione
soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate.
104. - La magistratura costituisce un
ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è
presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e
il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi
da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e
per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di
università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i
componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in
carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere
iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un
Consiglio regionale .
105. - Spettano al Consiglio superiore
della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le
assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i
provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
106. - Le nomine dei magistrati hanno
luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può
ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le
funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della
magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione,
per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e
avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi
speciali per le giurisdizioni superiori.
107. - I magistrati sono inamovibili.
Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre
sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della
magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di
promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto
per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie
stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
108. - Le norme sull'ordinamento
giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici
delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli
estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
109. - L'autorità giudiziaria dispone
direttamente della polizia giudiziaria.
110. - Ferme le competenze del Consiglio
superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia
l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
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Sezione II - Norme sulla
giurisdizione
111. (1) - La
giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel
contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice
terzo e imparziale.La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge
assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo
possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa
elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per
preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare
o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di
ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle
stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a
suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la
lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è
regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La
colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni
rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto
all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui
la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso
dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto
di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono
essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti
sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o
speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si
può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in
tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e
della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi
inerenti alla giurisdizione.
(1) I commi da 1 a 5 sono stati introdotti
dall'art. 1 della legge cost. n. 2 del 1999.
112. - Il pubblico ministero ha
l'obbligo di esercitare l'azione penale.
113. - Contro gli atti della pubblica
amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e
degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere
esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate
categorie di atti.
La legge determina quali organi di
giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei
casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
Titolo V - Le Regioni, le
Province, i Comuni
114. - La Repubblica si riparte in
Regioni, Province e Comuni.
115. - Le Regioni sono costituite in
enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella
Costituzione.
116. - Alla Sicilia, alla Sardegna, al
Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono
attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti
speciali adottati con leggi costituzionali.
117. - La Regione emana per le seguenti
materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle
leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con
l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti
amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e
assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche d'interesse
regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di
interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare
alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
118. - Spettano alla Regione le funzioni
amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle
di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi
della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione
l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni
amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o
valendosi dei loro uffici.
119. - Le Regioni hanno autonomia
finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che
la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e
quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese
necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e
particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna
per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio,
secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.
120. - La Regione non può istituire
dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino
in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le
Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di
esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione,
impiego o lavoro.
121. (1) - Sono organi della Regione: il
Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà
legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla
Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle
Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la
Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le
leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo
della Repubblica.
(1) Articolo risultante dalle modifiche
introdotte dall'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1999.
122. - Il sistema di elezione e i casi
di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri
componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono
disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli
organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a
un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad
un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un
Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che
lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e
diretto (2). Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta
(1) Articolo sostituito dall'art. 2 della
legge cost. n. 1 del 1999.
(2) A tenore delle
Disposizioni transitorie della legge cost. n. 1 del 1999: 1. Fino alla data di
entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali
ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito
dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente
della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli
regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge
ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono
candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste
regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato
che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il
Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto
alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta
regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore
a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale
regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle
liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale
proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del
tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o,
altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale
minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per
la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi
spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in
sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione
di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione
della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di
maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di
entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti
disposizioni:
a) entro dieci giorni
dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti
della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il
Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di
sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da
almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre
giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove
elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a
nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di
dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.
123. (1) -Ciascuna Regione ha uno
statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo
e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola
l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e
dei regolamenti regionali.
Lo statuto è
approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta
l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della
Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli
statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla
loro pubblicazione.
Lo statuto è
sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della
Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto
sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla
maggioranza dei voti validi.
(1) Articolo
sostituito dall'art. 3 della legge cost. n. 1 del 1999.
124. -
Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione,
sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina
con quelle esercitate dalla Regione.
125. -
Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è
esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei
limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi
ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta
motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione
sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo
l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni
con sede diversa dal capoluogo della Regione.
126. (1)
- Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della
Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni
di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per
ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione
di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi
stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio
regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi
componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei
componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla presentazione.
L'approvazione
della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a
suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento
permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i
medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il Consiglio.
(1) Articolo
sostituito dall'art. 4 della legge cost. n. 1 del 1999.
127.
- Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario
che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è
promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non
prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata
urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo
della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio
regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi
nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel
termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove il
Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla
comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte
costituzionale (1), o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle
Camere (2). In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza (2).
(1) V.
l'art. 31 della l. 11 marzo 1953, n. 87.
(2) V.
l'art. 35 della l. 11 marzo 1953, n. 87.
128.
- Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati
da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
129.
- Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e
regionale.
Le
circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni
esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.
130.
- Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della
Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità
sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi
determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella
forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro
deliberazione.
131.
- (1) Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia;
Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise;
Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
(1)
Articolo modificato dalla l. cost. 27 dicembre 1963, n. 3. Secondo il testo
originario, le due Regioni degli Abruzzi e del Molise costituivano l'unica
Regione . Circa la diversa denominazione , v., fra gli altri, lo Statuto
abruzzese approvato con l. 22 luglio 1971, n. 480.
132.
- Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la
fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di
un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali
che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta
sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni
stesse.
Si può, con
referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da
una Regione ed aggregati ad un'altra.
133.
- Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove
Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica,
su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione,
sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio
territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Titolo
VI - Garanzie costituzionali
Sezione
I - La Corte costituzionale
134. - (1) La Corte
costituzionale giudica:
sulle
controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli
atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui
conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e
le Regioni, e tra le Regioni
sulle accuse
promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
(1)
Articolo così modificato dall'art. 2 della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1. Il
testo originario contemplava, nel terzo alinea, anche la competenza della
Corte costituzionale a giudicare sulle accuse promosse nei confronti dei
ministri.
135. - (1) La Corte
costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal
Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e
per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici
della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di
università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio
I giudici
della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per
ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati.
Alla
scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall'esercizio delle funzioni.
La Corte
elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il
Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in
ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di
giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di
un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con
ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi
d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici
ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini
aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore che il Parlamento compila
ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la
nomina dei giudici ordinari.
(1)
Articolo modificato, da ultimo, dall'art. 2 della l. cost. 16 gennaio 1989, n.
1, che ha soppresso le parole recato dal comma 7. In precedenza, l'articolo
era già stato modificato dall'art. 1, della l. cost. 22 novembre 1967, n. 2
136.
- Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di
legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione (1).
La decisione
della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali
interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme
costituzionali (1).
(1) V.
l'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
137.
- Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale (1), e le garanzie
d'indipendenza dei giudici della Corte (2).
Con legge
ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il
funzionamento della Corte (3).
Contro le
decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione (4).
(1) V.
gli artt. 1 e 2 della l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1.
(2) V. l'art. 3 della l. cost. 9 febbraio
1948, n. 1, e gli artt. 5-8 e 11 della l. cost. 11 marzo 1953, n. 1.
(3) V. principalmente la l. 11 marzo 1953,
n. 87, nonché la l. 25 gennaio 1962, n. 20.
(4) Peraltro, circa la possibilità di
revisione delle sentenze penali della Corte, v. l'art. 29 della l. 25 gennaio
1962, n. 20.
Sezione II - Revisione della Costituzione.
Leggi costituzionali
138. - Le leggi di revisione della
Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera
con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono
approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella
seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum
popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda
un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque
Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata,
se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge
è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a
maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
139. - La forma repubblicana non può
essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I. - Con l'entrata in vigore della
Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di
Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II. - Se alla data della elezione del
Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali,
partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III. - Per la prima composizione del
Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente
della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i
requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei
ministri o di assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa
quella all'Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta
della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non
inferiore a cinque anni in seguito a condanna del Tribunale speciale fascista
per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto
del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto
parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può
rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della
candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a
senatore.
IV. - Per la prima elezione del Senato
il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori
che gli compete in base alla sua popolazione.
V. - La disposizione dell'art. 80 della
Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano
oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di
convocazione delle Camere.
VI. - Entro cinque anni dall'entrata in
vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di
giurisdizione attualmente esistenti (1), salvo le giurisdizioni del Consiglio
di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con
legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'art.
111 (2).
(1) Circa il carattere ordinatorio del
termine qui indicato, cfr. Corte cost. sent. n. 41/1957.
(2) Si noti che il Tribunale supremo
militare è stato soppresso con la legge 7 maggio 1981, n. 180, mentre la
competenza a decidere sui ricorsi contro i provvedimenti dei giudici militari
è stata attribuita, dalla stessa legge, ad una sezione ordinaria della Corte
di Cassazione; sulla legittimità costituzionale di tali disposti della legge
n. 180/1981, cfr. Corte cost. sent. n. 1/1983.
VII. - (1) Fino a quando non sia emanata
la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la
Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte
costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'art. 134 ha
luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore
della Costituzione.
(1) Articolo modificato dall'art. 7 della l.
cost. 22 novembre 1967, n. 2.
VIII. - Le elezioni dei Consigli
regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono
indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo
della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite
alle Regioni. Fino a quando non si sia provveduto al riordinamento e alla
distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle
Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui
le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio
alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle
amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per
la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di
necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti
locali.
IX. - La Repubblica, entro tre anni
dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze
delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X. - Alla Regione del Friuli-Venezia
Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali
del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze
linguistiche in conformità con l'articolo 6.
XI. - Fino a cinque anni dall'entrata in
vigore della Costituzione (1) si possono, con leggi costituzionali, formare
altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il
concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'art. 132, fermo
rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
(1) Termine prorogato al 31 dicembre 1963
dall'art. un. della l. cost. 18 marzo 1958, n. 1.
XII. - E' vietata la riorganizzazione,
sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'art. 48, sono stabilite con
legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione,
limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi
responsabili del regime fascista.
XIII. - I membri e i discendenti di Casa
Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche
elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e
ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel
territorio nazionale (1).
I beni, esistenti nel territorio nazionale,
degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi,
sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali
sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
(1) Con parere reso dal Consiglio di Stato,
nell'Adunanza generale del 6 marzo 1987 (recepito dalla deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1987), la disposizione non è stata
ritenuta più applicabile a Maria Josè di Savoia, avendo la vedovanza fatto
venir meno, ai sensi dell'art. 149 c.c., il suo stato di consorte.
XIV. - I titoli nobiliari non sono
riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28
ottobre 1922 valgono come parte del nome.
L'Ordine mauriziano è conservato come ente
ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta
araldica.
XV. - Con l'entrata in vigore della
Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello
Stato.
XVI. - Entro un anno dall'entrata in
vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con
essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora
esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII. - L'Assemblea Costituente sarà
convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla
legge per l'elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali
speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove
Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia
necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli
articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto
legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti
restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di
legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di
emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo
interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al
secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su
richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII. - La presente Costituzione è
promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua
approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1·
gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella
sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto,
durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne
cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente
osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e
dagli organi dello Stato.
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