"
Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti "
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1999
Art.1
Ambito
di applicazione e definizioni
1.
La presente legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia
esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità
di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti:
a)
il cessionario sia una società prevista dall'articolo 3;
b)
le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano destinate in
via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti
incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per
finanziare l'acquisto di tali crediti, nonchè al pagamento dei costi
dell'operazione.
2.
Nella presente legge si intende per "testo unico bancario" il
decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia.
Art.
2 Programma dell'operazione
1. I
titoli di cui all'articolo 1 sono strumenti finanziari e agli stessi si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria.
2. La
società cessionaria o la società emittente i titoli, se diversa dalla
società cessionaria, redige il prospetto informativo.
3. Nel
caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano
offerti ad investitori professionali, il prospetto informativo contiene le
seguenti indicazioni:
a)
il soggetto cedente, la società cessionaria, le caratteristiche
dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi per
finanziarla;
b)
i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei titoli;
c)
i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi
di cassa e di pagamento;
d)
le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio dei portatori dei
titoli, è consentita alla società cessionaria la cessione dei crediti
acquistati;
e)
le condizioni in presenza delle quali la società cessionaria può
reinvestire in altre attività finanziarie i fondi derivanti dalla
gestione dei crediti ceduti non immediatamente impiegati per il
soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli;
f)
le eventuali operazioni finanziarie accessorie stipulate per il buon fine
dell'operazione di cartolarizzazione;
g)
il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi e l'indicazione delle
forme di pubblicità del prospetto informativo idonee a garantirne
l'agevole conoscibilità da parte dei portatori dei titoli;
h)
i costi dell'operazione e le condizioni alle quali la società cessionaria
può detrarli dalle somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti,
nonchè l'indicazione degli utili previsti dall'operazione e il
percettore;
i)
gli eventuali rapporti di partecipazione tra il soggetto cedente e la
società cessionaria.
4. Nel
caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano
offerti ad investitori non professionali, l'operazione deve essere
sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori
terzi.
5. La
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), con proprio
regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce i
requisiti di professionalità e i criteri per assicurare l'indipendenza
degli operatori che svolgono la valutazione del merito di credito e
l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti tra questi e i soggetti
che a vario titolo partecipano all'operazione, anche qualora la
valutazione non sia obbligatoria.
6. I
servizi indicati nel comma 3, lettera c), del presente articolo
sono svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, i quali
verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto
informativo.
7.
Il prospetto informativo deve essere, a semplice richiesta, consegnato ai
portatori dei titoli.
Art.
3 Società per la cartolarizzazione dei crediti
1. La
società cessionaria, o la società emittente titoli se diversa dalla
società cessionaria, hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una
o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti.
2. I
crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a
tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre
operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di
creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare
l'acquisto dei crediti stessi.
3.
Alla società cessionaria e alla società emittente titoli si applicano le
disposizioni contenute nel titolo V del testo unico bancario, ad
esclusione dell'articolo 106, commi 2 e 3, lettere b) e c),
nonchè le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII
dello stesso testo unico.
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Art.
4 Modalità ed efficacia
della cessione
1. Alle
cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del
testo unico bancario.
2. Dalla
data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta
Ufficiale, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai
debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b). Dalla stessa data la cessione
dei crediti è opponibile:
a)
agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia
stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;
b)
ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della
pubblicazione della cessione.
3. Ai
pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria non si
applica l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni.
4.
Per le operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla presente legge i
termini di due anni e di un anno previsti dall'articolo 67 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono ridotti,
rispettivamente, a sei ed a tre mesi.
Art.
5 Titoli emessi a fronte dei crediti acquistati
1. Ai
titoli emessi dalla società cessionaria o dalla società emittente
titoli, per finanziare l'acquisto dei crediti, si applicano gli articoli
129 e 143 del testo unico bancario.
2.
Alle emissioni dei titoli non si applicano il divieto di raccolta di
risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo
unico bancario, né i limiti quantitativi alla raccolta prescritti dalla
normativa vigente; non trovano altresì applicazione gli articoli da 2410
a 2420 del codice civile
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Art.
6 Disposizioni fiscali e di bilancio
1. Ai
fini delle imposte sui redditi, ai titoli indicati nell'articolo 5 si
applica lo stesso trattamento stabilito per obbligazioni emesse dalle
società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani
e per titoli similari, ivi compreso il trattamento previsto dal decreto
legislativo 1o aprile 1996, n. 239.
2. Se la
cessione ha per oggetto crediti derivanti dalle operazioni indicate negli
articoli 15, 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, continuano ad applicarsi le agevolazioni previste
nel citato articolo 15.
3. Le
diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti, sulle garanzie
rilasciate al cessionario e sulle attività, diverse da quelle oggetto di
cessione, poste a copertura delle operazioni di cartolarizzazione, nonchè
gli accantonamenti effettuati a fronte delle garanzie rilasciate al
cessionario, possono essere imputati direttamente alle riserve
patrimoniali, se relativi a contratti di cartolarizzazione stipulati entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; essi vanno
imputati sul conto economico in quote costanti nell'esercizio in cui si
sono registrati la diminuzione di valore o gli accantonamenti e nei
quattro successivi. Delle operazioni di cartolarizzazione, delle eventuali
diminuzioni di valore e degli accantonamenti non ancora inclusi nel conto
economico occorre fornire indicazione nella nota integrativa di bilancio.
4. Nelle
ipotesi di cui al comma 3, le diminuzioni di valore ivi previste
concorrono alla determinazione del reddito di impresa negli esercizi in
cui sono iscritte al conto economico.
5. Alle
minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a lire 300 milioni
annue per ciascuno degli anni dal 1999 al 2005, si provvede, per gli anni
1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
6.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art.
7 Altre operazioni
1. Le
disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili:
a)
alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante
l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società
per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli;
b)
alle cessioni a fondi comuni di investimento, aventi per oggetto crediti,
costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2.
Nel caso di operazioni realizzate mediante erogazione di un finanziamento,
i richiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti,
rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore.
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