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Disciplina delle locazioni di immobili
urbani (1).
(1) A decorrere dal 1° gennaio 1994, il
rapporto di locazione avente ad oggetto gli immobili del demanio e del
patrimonio dello Stato destinati ad uso abitativo dei dipendenti pubblici
è disciplinato dalla presente legge (art. 23, l. 8 maggio 1998, n. 146).
TITOLO
I
DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
Capo I
LOCAZIONE DI IMMOBILI
URBANI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE
Art.
1.
Durata della locazione
(1).
La durata della locazione avente per
oggetto immobili urbani per uso abitazione non può essere inferiore a
quattro anni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno
convenuto una locazione senza determinazione di tempo la durata si intende
convenuta per quattro anni.
Il disposto del comma precedente non si
applica quando si tratti di locazioni stipulate per soddisfare esigenze
abitative di natura transitoria.
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(1) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative.
Art. 2.
Disciplina della
sublocazione.
Il conduttore non può sublocare
totalmente l'immobile, né può cedere ad altri il contratto senza il
consenso del locatore.
Salvo patto contrario il conduttore ha la
facoltà di sublocare parzialmente l'immobile, previa comunicazione al
locatore con lettera raccomandata che indichi la persona del
subconduttore, la durata del contratto ed i vani sublocati.
Art. 3.
Rinnovazione tacita (1).
Il contratto si rinnova per un periodo di
quattro anni se nessuna delle parti comunica all'altra, almeno sei mesi
prima della scadenza, con lettera raccomandata, che non intende
rinnovarlo.
La stessa disciplina si applica ad ogni
altra successiva scadenza.
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(1) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative.
Art. 4.
Recesso del conduttore.
é in facoltà delle parti consentire
contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal
contratto dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei
mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Indipendentemente dalle previsioni
contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere
in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da
comunicarsi con lettera raccomandata.
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Art. 5.
Inadempimento del
conduttore.
Salvo quanto previsto dall'articolo 55,
il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza
prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri
accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del
canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del
codice civile.
Art. 6.
Successione nel contratto.
In caso di morte del conduttore, gli
succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con
lui abitualmente conviventi (1).
In caso di separazione giudiziale, di
scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello
stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge,
se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal
giudice a quest'ultimo.
In caso di separazione consensuale o di
nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due
si sia così convenuto (2) (3).
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(1) La Corte costituzionale, con sentenza
7 aprile 1988, n. 404, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente comma, nella parte in cui non prevede tra i successibili nella
titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore,
il convivente more uxorio.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza
7 aprile 1988, n. 404, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente comma, nella parte in cui non prevede che il coniuge separato di
fatto succeda al conduttore, se tra i due si sia così convenuto.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza
7 aprile 1988, n. 404, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente articolo, nella parte in cui non prevede la successione nel
contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a
favore del già convivente quando vi sia prole naturale.
Art. 7.
Clausola di scioglimento
in caso di alienazione.
é nulla la clausola che prevede la
risoluzione del contratto in caso di alienazione della cosa locata.
Art. 8.
Spese di registrazione.
Le spese di registrazione del contratto
di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.
Art. 9.
Oneri accessori.
Sono interamente a carico del conduttore,
salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al
funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura
dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del
condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine,
nonché alla fornitura di altri servizi comuni.
Le spese per il servizio di portineria
sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le
parti abbiano convenuto una misura inferiore.
Il pagamento deve avvenire entro due mesi
dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto
di ottenere l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti
con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre
diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese
effettuate.
Gli oneri di cui al primo comma
addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di
prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (1).
La disposizione di cui al quarto comma
non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti
siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica
attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un
autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 67, d.l. 30
agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427.
Art. 10.
Partecipazione del
conduttore all'assemblea dei condomini.
Il conduttore ha diritto di voto, in
luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere
dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di
gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria.
Egli ha inoltre diritto di intervenire,
senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli
altri servizi comuni.
La disciplina di cui al primo comma si
applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio.
In tale ipotesi i conduttori si
riuniscono in apposita assemblea convocati dal proprietario dell'edificio
o da almeno tre conduttori.
Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini.
Art. 11.
Deposito cauzionale.
Il deposito cauzionale non può essere
superiore a tre mensilità del canone. Esso è produttivo di interessi
legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni
anno.
Art. 12.
Equo canone degli immobili
adibiti ad uso di abitazione (*).
Il canone di locazione e sublocazione
degli immobili adibiti ad uso di abitazione non può superare il 3,85 per
cento del valore locativo dell'immobile locato.
Il valore locativo è costituito dal
prodotto della superficie convenzionale dell'immobile per il costo
unitario di produzione del medesimo.
Il costo unitario di produzione è pari
al costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati
nell'articolo 15.
Gli elementi che concorrono alla
determinazione del canone di affitto, accertati dalle parti, vanno
indicati nel contratto di locazione.
Se l'immobile locato è completamente
arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e
qualità, all'uso convenuto, il canone determinato ai sensi dei commi
precedenti può essere maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento (1).
(Omissis) (2).
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(1) Vedi art. 11, d.l. 11 luglio 1992, n.
333, conv. in l. 8 agosto 1992, n. 359 (patti in deroga).
(2) Comma abrogato dall'art. 1, d.l. 13
settembre 1991, n. 299, conv. in l. 18 novembre 1991, n. 363.
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(*) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative.
Art. 13.
Superficie convenzionale
(*).
La superficie convenzionale è data dalla
somma dei seguenti elementi:
a) l'intera superficie dell'unità
immobiliare;
b) il 50 per cento della superficie delle
autorimesse singole;
c) il 20 per cento della superficie del
posto macchina in autorimesse di uso comune;
d) il 25 per cento della superficie di
balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
e) il 15 per cento della superficie
scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del
conduttore;
f) il 10 per cento della superficie
condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale
dell'unità immobiliare.
é detratto il 30 per cento dalla
superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1.70.
Le superfici di cui alle lettere a), b) e
d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.
L'elemento di cui alla lettera e) entra
nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non
eccedente la superficie di cui alla lettera a).
Alla superficie di cui alla lettera a) si
applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,00 per l'unità immobiliare di
superficie superiore a metri quadrati 70;
b) 1,10 per l'unità immobiliare di
superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70 (1);
c) 1,20 per l'unità immobiliare
inferiore a metri quadrati 46 (2).
I coefficienti di cui alle lettere b) e
c) del quinto comma non si applicano agli immobili il cui stato di
conservazione e manutenzione è scadente ai sensi dell'articolo 21.
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(1) La Corte costituzionale, con sentenza
18 giugno 1987, n. 236, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
della presente lettera, nella parte in cui, mediante l'applicazione dei
coefficienti maggiorativi, consente che il canone relativo ad immobili di
dimensioni inferiori ai 70,01 mq possa essere maggiore di quello previsto
per immobili compresi nella fascia superiore, anziché equiparato a quello
previsto per immobili di mq 70.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza
18 giugno 1987, n. 236, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
della presente lettera, nella parte in cui, mediante l'applicazione dei
coefficienti maggiorativi, consente che il canone relativo ad immobili di
dimensioni inferiori ai 46 mq possa essere maggiore di quello previsto per
immobili compresi nella fascia superiore anziché equiparato a quello
previsto per immobili di mq 46.
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(*) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative.
Art. 14
Costo base (*).
Il costo base a metro quadrato per gli
immobili, la cui costruzione è stata ultimata entro il 31 dicembre 1975,
è fissato in:
a) L. 250.000 per gli immobili situati in
Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
b) L. 225.000 per gli immobili situati in
Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna.
La data di ultimazione dei lavori è
quella risultante dal certificato di abitabilità o, in mancanza, dal
certificato di ultimazione dei lavori presentato agli uffici delle
imposte, oppure quella comunque accertata.
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(*) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative.
Art. 15.
Coefficienti correttivi
del costo base (*).
I coefficienti correttivi sono stabiliti
in funzione del tipo, della classe demografica dei comuni,
dell'ubicazione, del livello di piano, della vetustà e dello stato di
conservazione e manutenzione dell'immobile.
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(*) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative.
Art. 16.
Tipologia (*).
In relazione alla tipologia si fa
riferimento alla categoria catastale con i coefficienti risultanti dalla
tabella seguente:
a) 2.00 per le abitazioni di tipo
signorile (A/1);
b) 1.25 per le abitazioni di tipo civile
(A/2);
c) 1.05 per le abitazioni di tipo
economico (A/3);
d) 0.80 per le abitazioni di tipo
popolare (A/4);
e) 0,50 per le abitazioni di tipo
ultrapopolare (A/5);
f) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale
(A/6);
g) 1,40 per le abitazioni di tipo villini
(A/7);
h) 0,80 per le abitazioni ed alloggi
tipici dei luoghi (A/11).
Qualora gli immobili non risultino
censiti in catasto, ed ai soli fini del comma precedente, la categoria
catastale viene stabilita dall'ufficio tecnico erariale sulla base delle
categorie catastali delle unità immobiliari che siano ubicate nella
stessa zona censuaria ed abbiano caratteristiche analoghe. A tale fine gli
interessati devono presentare all'ufficio tecnico erariale competente per
territorio apposita domanda corredata da una planimetria dell'immobile con
una sommaria descrizione dell'edificio, delle rifiniture dell'unità
immobiliare locata nonché degli impianti in essa installati. L'ufficio
provvede entro novanta giorni dalla richiesta senza obbligo di
sopralluogo.
---------------------------------
(*) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative ed ai
contratti stipulati successivamente al 30/12/98.
Art. 17.
Classe demografica dei
comuni (*).
In relazione alla classe demografica si
applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,20 per gli immobili siti in comuni
con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
b) 1,10 per gli immobili siti in comuni
con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
c) 1,05 per gli immobili siti in comuni
con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
d) 0,95 per gli immobili siti in comuni
con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
e) 0,90 per gli immobili siti in comuni
con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
f) 0,80 per gli immobili siti in comuni
con popolazione fino a 10.000 abitanti.
Il numero degli abitanti di un comune è
stabilito sulla base degli ultimi dati sulla popolazione residente
pubblicati dall'ISTAT.
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(*) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative ed ai
contratti stipulati successivamente al 30/12/98.
Art. 18.
Ubicazione (*).
In relazione all'ubicazione i consigli
comunali dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti provvedono
a ripartire il territorio comunale in cinque zone alle quali si applicano
i coefficienti della tabella seguente:
a) 0,85 per la zona agricola;
b) 1 per la zona edificata periferica;
c) 1,20 per la zona edificata compresa
fra quella periferica e il centro storico;
d) 1,20 per le zone di pregio particolare
site nella zona edificata periferica o nella zona agricola;
e) 1,30 per il centro storico.
I consigli comunali devono provvedere
alla ripartizione del territorio comunale in zone entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
Nei comuni con popolazione non superiore
ai 20.000 abitanti si applicano le perimetrazioni previste nell'articolo
16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con i seguenti coefficienti:
a) 0,85 per la zona agricola;
b) 1 per il centro edificato;
c) 1,10 per il centro storico.
All'interno delle zone di cui alle
lettere b), c) ed e) del primo comma ed alle lettere b) e c) del terzo
comma i consigli comunali possono individuare edifici o comparti di
edifici particolarmente degradati ai quali si applica il coefficiente 0,90
in sostituzione dei coefficienti suindicati.
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(*) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative ed ai
contratti stipulati successivamente al 30/12/98.
Art. 19.
Livello di piano (*).
In relazione al livello di piano,
limitatamente alle unità immobiliari situate in immobili costituiti da
almeno tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti:
a) 0,80 per le abitazioni situate al
piano seminterrato;
b) 0,90 per le abitazioni situate al
piano terreno;
c) 1,00 per le abitazioni situate nei
piani intermedi e all'ultimo piano;
d) 1,20 per le abitazioni situate al
piano attico.
Per le abitazioni situate al quarto piano
e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti previsti
alle lettere c) e d) del comma precedente sono rispettivamente ridotti a
0,95 e 1,10.
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(*) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative ed ai
contratti stipulati successivamente al 30/12/98.
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Art. 20.
Vetustà (*).
In relazione alla vetustà si applica un
coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo
a quello di costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente:
a) 1 per cento per i successivi quindici
anni;
b) 0,50 per cento per gli ulteriori
trenta anni.
Se si è proceduto a lavori di integrale
ristrutturazione o di completo restauro dell'unità immobiliare, anno di
costruzione è quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato.
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(*) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative ed ai
contratti stipulati successivamente al 30/12/98.
Art. 21.
Stato di conservazione e
manutenzione (*).
In relazione allo stato di conservazione
e manutenzione dell'immobile si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,00 se lo stato è normale;
b) 0,80 se lo stato è mediocre;
c) 0,60 se lo stato è scadente.
Per la determinazione dello stato di
conservazione e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri
dell'unità immobiliare:
1) pavimenti;
2) pareti e soffitti;
3) infissi;
4) impianto elettrico;
5) impianto idrico e servizi
igienico-sanitari;
6) impianto di riscaldamento;
nonché dei seguenti elementi comuni:
1) accessi, scale e ascensore;
2) facciate, coperture e parti comuni in
genere.
Lo stato dell'immobile si considera
mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui
sopra, dei quali due devono essere propri dell'unità immobiliare.
Lo stato dell'immobile si considera
scadente qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli
elementi di cui sopra, dei quali tre devono essere propri dell'unità
immobiliare.
Lo stato dell'immobile si considera
scadente in ogni caso se l'unità immobiliare non dispone di impianto
elettrico o dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei
servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi sono
comuni a più unità immobiliari.
Il Ministro dei lavori pubblici, con suo
decreto da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente
legge, indicherà analiticamente gli elementi di valutazione fissati nei
commi precedenti (1).
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(1) Vedi d.m. 9 ottobre 1978.
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(*) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative ed ai
contratti stipulati successivamente al 30/12/98.
Art. 22.
Immobili ultimati dopo il
31 dicembre 1975 (*).
Per gli immobili adibiti ad uso di
abitazione che sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base
di produzione a metro quadrato è fissato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri, da
emanare entro il 31 marzo di ogni anno e da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica (1).
Il costo base di produzione è
determinato, anche in misura differenziata per regione o per gruppi di
regioni, tenendo conto:
a) dei costi di produzione dell'edilizia
convenzionata;
b) dell'incidenza del contributo di
concessione;
c) del costo dell'area, che non potrà
essere superiore al 25 per cento del costo di produzione;
d) degli oneri di urbanizzazione che
gravano sul costruttore.
Se, ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto o di quella di registro o di altra imposizione fiscale, ovvero
relativamente agli oneri delle assicurazioni obbligatorie o in base ad
altre documentazioni di origine pubblica, risultano costi maggiori di
quelli indicati nel decreto ai sensi delle lettere a), b) e d) del comma
precedente, il costo base si modifica nei singoli casi, tenendo conto di
tali maggiori costi. Il costruttore, in quanto di sua spettanza, è tenuto
a fornire al proprietario tali dati, se la richiesta venga fatta
anteriormente al primo trasferimento dell'immobile; in tal caso gli stessi
elementi dovranno essere comunicati agli uffici del catasto edilizio
urbano. Agli effetti di cui sopra non si tiene comunque conto del valore
dell'immobile accertato ai fini dell'imposta di registro relativa al suo
trasferimento a qualsiasi titolo, in quanto il valore di riferimento per
la determinazione del canone è quello dei costi come sopra definiti.
Ai fini della determinazione del canone
di locazione per gli immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975, al
costo base, determinato a norma del presente articolo, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli da 15 a 21; nelle ipotesi di cui al
precedente comma non si applicano i coefficienti previsti nell'articolo 16
nei casi in cui il maggior costo riguardi il costo di produzione.
-------------------------
(1) Vedi d.m. 30 gennaio 1997.
---------------------------------
(*) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative ed ai
contratti stipulati successivamente al 30/12/98.
Art. 23.
Riparazioni straordinarie
(*).
Quando si eseguano sull'immobile
importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua
destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano
l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito, o comunque opere di
straordinaria manutenzione di rilevante entità, il locatore può chiedere
al conduttore che il canone risultante dall'applicazione degli articoli
precedenti venga integrato con un aumento non superiore all'interesse
legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte
le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia
percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite.
L'aumento decorre dalla data in cui sono
state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro trenta giorni
dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese
successivo al ricevimento della richiesta.
Le disposizioni dei commi precedenti sono
applicabili anche quando il locatore venga assoggettato a contributi di
miglioria per trasformazioni urbane nella zona in cui è situato
l'immobile.
Le controversie derivanti
dall'applicazione del presente articolo sono decise con le modalità
indicate negli articoli 43 e seguenti.
---------------------------------
(*) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative ed ai
contratti stipulati successivamente al 30/12/98.
Art. 24.
Aggiornamento del canone
(*).
Per gli immobili ad uso d'abitazione il
canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 è
aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione,
accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
L'aggiornamento del canone decorrerà dal
mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera
raccomandata.
---------------------------------
(*) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative ed ai
contratti stipulati successivamente al 30/12/98.
Art. 25.
Adeguamento del canone
(*).
Ciascuna delle parti, in ogni momento del
rapporto contrattuale, ha diritto all'adeguamento del canone in relazione
all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15,
escluso il parametro relativo alla vetustà che si applica al momento del
rinnovo contrattuale.
L'adeguamento del canone avrà effetto
dal mese successivo a quello durante il quale sia stato richiesto mediante
lettera raccomandata.
---------------------------------
(*) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative ed ai
contratti stipulati successivamente al 30/12/98.
Art. 26.
Ambito di applicazione
(*).
Le disposizioni di cui al presente capo
non si applicano:
a) alle locazioni stipulate per
soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, salvo che il
conduttore abiti stabilmente nell'immobile per motivi di lavoro o di
studio;
b) alle locazioni relative ad alloggi
costruiti a totale carico dello Stato per i quali si applica il canone
sociale determinato in base alle disposizioni vigenti;
c) alle locazioni relative ad alloggi
soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata (1);
d) alle locazioni relative ad immobili
inclusi nelle categorie catastali A/8 e A/9.
Le disposizioni di cui agli articoli da
12 a 25 non si applicano alle locazioni concernenti gli immobili siti in
comuni che al censimento del 1971 avevano popolazione residente fino a
5.000 abitanti qualora, nel quinquennio precedente la entrata in vigore
della presente legge, e successivamente ogni quinquennio, la popolazione
residente non abbia subito variazioni in aumento, o comunque l'aumento
percentuale sia stato inferiore a quello medio nazionale, secondo i dati
pubblicati dall'ISTAT.
Il comune provvede a dare pubblica
notizia della condizione di cui al precedente comma e delle eventuali
variazioni.
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(1) La Corte costituzionale, con sentenza
11 febbraio 1988, n. 155, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
della presente lettera, nella parte in cui non dispone che il canone di
locazione degli immobili soggetti alla disciplina dell'edilizia
convenzionata non deve comunque superare il canone che risulterebbe
dall'applicazione delle disposizioni del titolo I, capo I, di questa
legge.
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(*) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative ed ai
contratti stipulati successivamente al 30/12/98.
Capo II
LOCAZIONE DI IMMOBILI
URBANI ADIBITI
AD USO DIVERSO DA QUELLO
DI ABITAZIONE
Art. 27.
Durata della locazione.
La durata delle locazioni e sublocazioni
di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili
sono adibiti ad una delle attività appresso indicate:
1) industriali, commerciali e
artigianali;
2) di interesse turistico comprese tra
quelle di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326.
La disposizione di cui al comma
precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti
all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro
autonomo.
La durata della locazione non può essere
inferiore a nove anni se l'immobile, anche se ammobiliato, è adibito ad
attività alberghiere.
Se è convenuta una durata inferiore o
non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la
durata rispettivamente prevista nei commi precedenti.
Il contratto di locazione può essere
stipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da
esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio.
Se la locazione ha carattere stagionale,
il locatore è obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione
dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta
richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto.
L'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di
nove se si tratta di utilizzazione alberghiera.
é in facoltà delle parti consentire
contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal
contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata,
almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Indipendentemente dalle previsioni
contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere
in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da
comunicarsi con lettera raccomandata.
Art. 28.
Rinnovazione del
contratto.
Per le locazioni di immobili nei quali
siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo
dell'articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei
anni, e per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere, di nove
anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta
da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata,
rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza.
Alla prima scadenza contrattuale,
rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la
facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui
all'articolo 29 con le modalità e i termini ivi previsti.
Art. 29.
Diniego di rinnovazione
del contratto alla prima scadenza.
Il diniego della rinnovazione del
contratto alla prima scadenza di cui all'articolo precedente è consentito
al locatore ove egli intenda:
a) adibire l'immobile ad abitazione
propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;
b) adibire l'immobile all'esercizio, in
proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in
linea retta, di una delle attività indicate nell'articolo 27, o, se si
tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico,
all'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle loro finalità
istituzionali;
c) demolire l'immobile per ricostruirlo,
ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro,
ovvero eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma
comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi
suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione
per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si
risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini della
licenza o della concessione e quest'ultima non sia stata nuovamente
disposta;
d) ristrutturare l'immobile al fine di
rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto
previsto nell'articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e ai relativi
piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile
la permanenza del conduttore nell'immobile. Anche in tal caso il possesso
della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di
rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle
condizioni previste nella precedente lettera c) (1).
Per le locazioni di immobili adibiti
all'esercizio di albergo, pensione o locanda, anche se ammobiliati, il
locatore può negare la rinnovazione del contratto nelle ipotesi previste
dall'articolo 7 della legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'articolo
4-bis del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628, qualora l'immobile sia
oggetto di intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di
attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso
della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di
rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle
condizioni previste nella precedente lettera c). Il locatore può altresì
negare la rinnovazione se intende esercitare personalmente nell'immobile o
farvi esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado in linea
retta la medesima attività del conduttore, osservate le disposizioni di
cui all'art. 5 della L. 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'art. 4-bis
del D.L. 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella L.
28 luglio 1967, n. 628.
Ai fini di cui ai commi precedenti il
locatore, a pena di decadenza, deve dichiarare la propria volontà di
conseguire, alla scadenza del contratto, la disponibilità dell'immobile
locato; tale dichiarazione deve essere effettuata, con lettera
raccomandata, almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza, rispettivamente
per le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27 e per
le attività alberghiere.
Nella comunicazione deve essere
specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente
indicati nei commi precedenti, sul quale la disdetta è fondata.
Se il locatore non adempie alle
prescrizioni di cui ai precedenti commi il contratto s'intende rinnovato a
norma dell'articolo precedente.
-------------------------------
(1) La Corte costituzionale, con sentenza
9 ottobre 1998, n. 348, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'ultima parte della presente lettera, nella parte in cui prevede che
la scadenza, nel corso del processo, del termine per l'inizio dei lavori,
indicato nella licenza o concessione, impedisce l'emanazione del
provvedimento di rilascio.
Art. 30.
Procedura per il rilascio.
Avvenuta la comunicazione di cui al terzo
comma dell'articolo 29 e prima della data per la quale è richiesta la
disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il
conduttore abbia rilasciato l'immobile, il locatore può convenire in
giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall'art. 447-bis del
codice di procedura civile (1).
(Omissis) (2).
(Omissis) (3).
Alla prima udienza, se il convenuto
compare e non si oppone, il giudice ad istanza del locatore, pronunzia
ordinanza di rilascio per la scadenza di cui alla comunicazione prevista
dall'articolo 29.
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo
e definisce il giudizio.
Nel caso di opposizione del convenuto il
giudice esperisce il tentativo di conciliazione.
Se il tentativo riesce viene redatto
verbale che costituisce titolo esecutivo. In caso contrario o nella
contumacia del convenuto si procede a norma dell'articolo 420 e seguenti
del codice di procedura civile.
Il giudice, su istanza del ricorrente,
alla prima udienza e comunque in ogni stato del giudizio, valutate le
ragioni addotte dalle parti e le prove raccolte, può disporre il rilascio
dell'immobile con ordinanza costituente titolo esecutivo.
------------------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 89,
l. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.
(2) Comma abrogato dall'art. 6, l. 30
luglio 1984, n. 399.
(3) Comma abrogato dall'art. 89, l. 26
novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.
Art. 31.
Sanzioni.
Il locatore che abbia ottenuto la
disponibilità dell'immobile per uno dei motivi previsti dall'art. 29 e
che, nel termine di sei mesi dall'avvenuta consegna, non abbia adibito
l'immobile ad abitazione propria, del coniuge o dei parenti entro il
secondo grado in linea retta, o non abbia adibito l'immobile ad esercizio
in proprio di una delle attività indicate all'art. 27, ovvero non abbia
rispettato i termini della concessione o quelli del piano comunale di
intervento per quanto attiene l'inizio dei lavori di demolizione,
ricostruzione, ristrutturazione o restauro dell'immobile ovvero, in caso
di immobili adibiti ad esercizio di albergo, pensione o locanda, non abbia
completato i lavori di ricostruzione nel termine stabilito dal [Ministero
del turismo e dello spettacolo] (1), è tenuto, se il conduttore lo
richiede, al ripristino del contratto, salvi i diritti acquistati da terzi
in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri
sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del conduttore
in misura non superiore a quarantotto mensilità del canone di locazione
percepito prima della risoluzione del contratto, oltre alle indennità
previste ai sensi dell'art. 34.
Il giudice, oltre a determinare il
ripristino o il risarcimento del danno, ordina al locatore il pagamento di
una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 da devolvere al comune nel cui
territorio è sito l'immobile, ad integrazione del fondo sociale previsto
dal titolo III della presente legge.
-----------------------------------
(1) Ora regione.
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Art. 32.
Aggiornamento del canone.
Le parti possono convenire che il canone
di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per
eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.
Le variazioni in aumento del canone non
possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai contratti di locazione stagionale (1).
-----------------------------------
(1) Articolo così sostituito dall'art.
1, comma 9-sexies, d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, conv. in l. 5 aprile 1985,
n. 118.
Art. 33.
Canone delle locazioni
stagionali.
Il canone delle locazioni stagionali può
essere aggiornato con le modalità di cui all'articolo 32.
Art. 34.
Indennità per la perdita
dell'avviamento.
In caso di cessazione del rapporto di
locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia
dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore
o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2)
dell'articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo
canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21
mensilità.
Il conduttore ha diritto ad una ulteriore
indennità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste
qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa
attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che
siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il
nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del
precedente.
L'esecuzione del provvedimento di
rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione
dell'indennità di cui al primo comma. L'indennità di cui al secondo
comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio.
Nel giudizio relativo alla spettanza ed
alla determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, le
parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entità della
somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal
conduttore, o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante
dalla sentenza di primo grado, consente, salvo conguaglio all'esito del
giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile (1)
(2).
---------------------------------
(1) Comma aggiunto dall'art. 9, d.l. 30
dicembre 1988, n. 551, conv. in l. 21 febbraio 1989, n. 61.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza
14 dicembre 1989, n. 542, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del presente articolo, nella parte in cui non prevede i provvedimenti
della pubblica amministrazione tra le cause di cessazione del rapporto di
locazione che escludono il diritto del conduttore alla indennità per la
perdita dell'avviamento.
Art. 35.
Limiti.
Le disposizioni di cui all'articolo
precedente non si applicano in caso di cessazione di rapporti di locazione
relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non
comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori
nonché destinati all'esercizio di attività professionali, ad attività
di carattere transitorio, ed agli immobili complementari o interni a
stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o
autostradali, alberghi e villaggi turistici.
Art. 36.
Sublocazione e cessione
del contratto di locazione.
Il conduttore può sublocare l'immobile o
cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore,
purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al
locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il
locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non
ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il
cessionario non adempia le obbligazioni assunte.
Le indennità previste dall'articolo 34
sono liquidate a favore di colui che risulta conduttore al momento della
cessazione effettiva della locazione.
Art. 37.
Successione nel contratto.
In caso di morte del conduttore, gli
succedono nel contratto coloro che, per successione o per precedente
rapporto risultante da atto di data certa anteriore alla apertura della
successione, hanno diritto a continuarne l'attività.
In caso di separazione legale o
consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il contratto di locazione si trasferisce al coniuge, anche se
non conduttore, che continui nell'immobile la stessa attività già ivi
esercitata assieme all'altro coniuge prima della separazione legale o
consensuale ovvero prima dello scioglimento o della cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
Se l'immobile è adibito all'uso di più
professionisti, artigiani o commercianti e uno solo di essi è titolare
del contratto, in caso di morte gli succedono nel contratto, in concorso
con gli aventi diritto di cui ai commi precedenti, gli altri
professionisti, artigiani o commercianti.
Nelle ipotesi di recesso del titolare del
contratto, succedono nello stesso gli altri professionisti, artigiani o
commercianti. In tal caso il locatore può opporsi alla successione nel
contratto, per gravi motivi, con le modalità di cui all'articolo
precedente.
Art. 38.
Diritto di prelazione.
Nel caso in cui il locatore intenda
trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al
conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
Nella comunicazione devono essere
indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le
altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e
l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.
Il conduttore deve esercitare il diritto
di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della
comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale
giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.
Ove il diritto di prelazione sia
esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione
indicata nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato entro il
termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a
quello dell'avvenuta notificazione della comunicazione da parte del
proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di
compravendita o del contratto preliminare.
Nel caso in cui l'immobile risulti locato
a più persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere
effettuata a ciascuna di esse.
Il diritto di prelazione può essere
esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi
rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore.
L'avente titolo che, entro trenta giorni
dalla notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato agli altri
aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione, si
considera avere rinunciato alla prelazione medesima.
Le norme del presente articolo non si
applicano nelle ipotesi previste dall'articolo 732 del codice civile, per
le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di
trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il
secondo grado.
Art. 39.
Diritto di riscatto.
Qualora il proprietario non provveda alla
notificazione di cui all'articolo precedente, o il corrispettivo indicato
sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo
oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla prelazione può, entro sei
mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile
dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
Ove sia stato esercitato il diritto di
riscatto, il versamento del prezzo deve essere effettuato entro il termine
di tre mesi che decorrono, quando non vi sia opposizione al riscatto,
dalla prima udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell'atto
notificato con cui l'acquirente o successivo avente causa comunichi prima
di tale udienza di non opporsi al riscatto.
Se per qualsiasi motivo, l'acquirente o
successivo avente causa faccia opposizione al riscatto, il termine di tre
mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che
definisce il giudizio.
Art. 40.
Diritto di prelazione in
caso di nuova locazione.
Il locatore che intende locare a terzi
l'immobile, alla scadenza del contratto rinnovato ai sensi dell'articolo
28, deve comunicare le offerte al conduttore, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza.
Tale obbligo non ricorre quando il
conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare la locazione e nei
casi di cessazione del rapporto di locazione dovuti a risoluzione per
inadempimento o recesso del conduttore o ad una delle procedure previste
dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
relative al conduttore medesimo.
Il conduttore ha diritto di prelazione
se, nelle forme predette ed entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione di cui al primo comma, offra condizioni uguali a quelle
comunicategli dal locatore.
Egli conserva tale diritto anche nel caso
in cui il contratto tra il locatore e il nuovo conduttore sia sciolto
entro un anno, ovvero quando il locatore abbia ottenuto il rilascio
dell'immobile non intendendo locarlo a terzi, e, viceversa, lo abbia
concesso in locazione entro i sei mesi successivi.
Art. 41.
Norme applicabili.
Ai contratti previsti nell'articolo 27 si
applicano le disposizioni degli articoli da 7 a 11.
Le disposizioni di cui agli articoli 38,
39 e 40 non si applicano ai rapporti di locazione di cui all'articolo 35.
Art. 42.
Destinazione degli
immobili a particolari attività.
I contratti di locazione e sublocazione
di immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali,
culturali e scolastiche, nonché a sede di partiti o di sindacati, e
quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in
qualità di conduttori, hanno la durata di cui al primo comma
dell'articolo 27.
A tali contratti si applicano le
disposizioni degli articoli 32 e 41, nonché le disposizioni processuali
di cui al titolo I capo III, ed il preavviso per il rilascio di cui
all'articolo 28.
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Capo III
DISPOSIZIONI PROCESSUALI
Art. 43.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 89, l. 26
novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.
Art.
44.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 89, l. 26
novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.
Art.
45.
Ricorso al giudice.
(Omissis) (1).
(Omissis) (1).
(Omissis) (1).
(Omissis) (1).
Fino al termine del giudizio il
conduttore è obbligato a corrispondere, salvo conguaglio, l'importo non
contestato.
------------------------------
(1) Comma abrogato dall'art. 89, l. 26
novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.
Art. 46.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 89, l. 26
novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.
Art. 47.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 89, l. 26
novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.
Art. 48.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 89, l. 26
novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.
Art. 49.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 89, l. 26
novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.
Art. 50.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 89, l. 26
novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.
Art. 51.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 89, l. 26
novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.
Art. 52.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 89, l. 26
novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.
Art. 53.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 89, l. 26
novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.
Art. 54.
Clausola compromissoria
(*).
E' nulla la clausola con la quale le
parti stabiliscono che le controversie relative alla determinazione del
canone siano decise da arbitri.
---------------------------------
(*) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative ed ai
contratti stipulati successivamente al 30/12/98.
Art. 55.
Termine per il pagamento
dei canoni scaduti.
La morosità del conduttore nel pagamento
dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 può essere sanata in sede
giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il
conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni
scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato
degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede
dal giudice.
Ove il pagamento non avvenga in udienza,
il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore,
può assegnare un termine non superiore a giorni novanta.
In tal caso rinvia l'udienza a non oltre
dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato.
La morosità può essere sanata, per non
più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il
termine di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se
l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle
precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la
stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o
gravi, comprovate condizioni di difficoltà.
Il pagamento, nei termini di cui ai commi
precedenti, esclude la risoluzione del contratto.
Art. 56.
Modalità per il rilascio.
Col provvedimento che dispone il
rilascio, il giudice, tenuto conto delle disposizioni del conduttore e del
locatore e delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso,
fissa anche la data della esecuzione entro il termine massimo di mesi sei
ovvero, in casi eccezionali, di mesi dodici dalla data del provvedimento.
Nelle ipotesi di cui all'articolo 55 per
il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine
assegnato, la data dell'esecuzione non può essere fissata oltre sessanta
giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.
Trascorsa inutilmente la data fissata, il
locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del
codice di procedura civile.
Art. 57.
Esenzioni fiscali ed
onorari professionali.
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti
relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non
eccede le lire 600.000, nonché i provvedimenti di cui all'articolo 44,
sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli
onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla metà.
é abrogata ogni altra disposizione
incompatibile con la presente legge (1).
-----------------------------
(1) Articolo così sostituito dall'art.
6, l. 30 luglio 1984, n. 399.
TITOLO II
DISCIPLINA TRANSITORIA
Capo I
CONTRATTI DI LOCAZIONE DI
IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE
Art. 58.
Durata dei contratti in
corso soggetti a proroga.
I contratti di locazione e sublocazione
di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e soggetti a proroga
secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la
durata prevista nell'articolo 1 con le seguenti decorrenze:
a) dal 1° gennaio 1979, per i contratti
stipulati anteriormente al 31 dicembre 1952;
b) dal 1° luglio 1979, per i contratti
stipulati fra il 1° gennaio 1953 ed il 7 novembre 1963;
c) dal 1° gennaio 1980, per i contratti
stipulati dopo il 7 novembre 1963 (1).
----------------------------------
(1) La Corte costituzionale, con sentenza
27 febbraio 1980, n. 22, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1 e 65 della presente legge,
nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessità del
locatore dei contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non
soggetti a proroga. La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 1983,
n. 250, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 58, 59 nn. 2, 3, 6 e 8 nonché 65 della presente
legge, nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per
i motivi indicati nel cit. art. 59 nn. 2, 3, 6 e 8, dai contratti in corso
alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga. Con la medesima
sentenza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 58, 59 nn. 4, 5 e 7 nonché 65 della presente legge,
nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i
motivi indicati nel citato articolo 59, nn. 4, 5 e 7 dai contratti in
corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga.
Art. 59.
Recesso del locatore.
Nei casi di cui all'articolo precedente
il locatore può recedere in ogni momento dal contratto dandone
comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata e con un
preavviso di almeno sei mesi:
1) quando abbia la necessità,
verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio, di destinare
l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale
proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado;
2) quando, volendo disporre dell'immobile
per abitazione propria, del coniuge o dei propri parenti in linea retta
fino al secondo grado oppure quando, trattandosi di ente pubblico o
comunque con finalità pubbliche sociali, mutualistiche,
cooperativistiche, assistenziali o di culto che voglia disporre
dell'immobile per l'esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore
altro immobile idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione
proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e comunque non
superiore del 20 per cento al canone del precedente immobile e assuma a
suo carico le spese di trasloco. Quando l'opposizione del conduttore
all'azione del locatore risulti infondata, questi potrà essere esonerato
dalle spese di trasloco;
3) quando l'immobile locato sia compreso
in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del
quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore
impedisca di compiere gli indispensabili lavori;
4) quando il proprietario intenda
demolire o trasformare notevolmente l'immobile locato per eseguire nuove
costruzioni o, trattandosi di appartamento sito all'ultimo piano, quando
intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge, e per eseguire sia
indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'appartamento stesso;
5) quando l'immobile locato sia di
interesse artistico o storico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.
1089, nel caso in cui la competente sovraintendenza riconosca necessario
ed urgente che si proceda a riparazioni o restauri, la cui esecuzione sia
resa impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile;
6) quando il conduttore può disporre di
altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso
comune ovvero in un comune confinante;
7) quando il conduttore, avendo sublocato
parzialmente l'immobile, non lo occupa nemmeno in parte, con continuità.
Si presume l'esistenza della sublocazione quando l'immobile risulta
occupato da persone che non sono alle dipendenze del conduttore o che non
sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il
quarto grado, salvo che si tratti di ospiti transitori. La presunzione non
si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite
nell'immobile assieme al conduttore;
8) quando il conduttore non occupa
continuativamente l'immobile senza giustificato motivo.
Nelle ipotesi di cui ai numeri 4) e 5)
del precedente comma, il possesso della licenza o concessione è
condizione per l'azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di
rilascio si risolvono alle condizioni previste nella lettera c)
dell'articolo 29.
Alla procedura per il rilascio
dell'immobile si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 30 e 56
(1).
-------------------------------------
(1) La Corte costituzionale, con sentenza
27 febbraio 1980, n. 22, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1 e 65 della presente legge,
nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessità del
locatore dei contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non
soggetti a proroga. La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 1983,
n. 250, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 58, 59 nn. 2, 3, 6 e 8 nonché 65 della presente
legge, nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per
i motivi indicati nel cit. art. 59 nn. 2, 3, 6 e 8, dai contratti in corso
alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga. Con la medesima
sentenza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 58, 59 nn. 4, 5 e 7 nonché 65 della presente legge,
nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i
motivi indicati nel citato articolo 59, nn. 4, 5 e 7 dai contratti in
corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga.
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Art. 60.
Ripristino del rapporto e
risarcimento del danno (*).
Il provvedimento che dispone il rilascio
dell'immobile in conseguenza dell'esercizio da parte del locatore del
diritto di recesso, perde efficacia se il locatore, nel termine di sei
mesi da quando ha riacquistato la disponibilità dell'immobile non lo
adibisca all'uso per il quale aveva agito ovvero, nei casi di cui ai
numeri 3), 4) e 5) dell'articolo 59, non inizi, nel suddetto termine, i
lavori per i quali è stata rilasciata licenza o concessione.
Il conduttore ha diritto, nei confronti
del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di
locazione, salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede, e al
rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero a
sua scelta il risarcimento del danno da determinarsi dal giudice in misura
non inferiore a 12 e non superiore a 48 mensilità del canone, oltre ad un
equo indennizzo per le spese di trasloco.
Il giudice, oltre a determinare il
ripristino o il risarcimento, ordina al locatore il pagamento di una somma
da L. 500.000 a L. 2.000.000 da devolvere al comune nel cui territorio è
sito l'immobile, ad integrazione del fondo sociale di cui al titolo III
della presente legge.
---------------------------------
(*) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative ed ai
contratti stipulati successivamente al 30/12/98.
Art. 61.
Acquirente dell'immobile
locato (*).
La facoltà di recesso nel caso previsto
da n. 1) dell'articolo 59 non può essere esercitata da chi ha acquistato
l'immobile per atto tra vivi finché non siano decorsi almeno due anni
dalla data dell'acquisto.
Il termine è ridotto ad un anno se nei
confronti dell'acquirente è in corso un procedimento di rilascio non
dovuto a morosità ovvero se l'acquirente è cittadino emigrato in un
paese straniero in qualità di lavoratore e intenda rientrare in Italia
per risiedervi stabilmente.
Quando l'immobile è stato donato a causa
di matrimonio o costituito in fondo patrimoniale e il matrimonio sia stato
celebrato, il termine di cui al primo comma si computa dal giorno in cui
il dante causa ha acquistato il diritto sull'immobile.
---------------------------------
(*) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative ed ai
contratti stipulati successivamente al 30/12/98.
Art. 62.
Canone dei contratti
soggetti a proroga (*).
Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si
applica ai contratti previsti nell'articolo 58 dall'inizio del sesto anno
a decorrere dalla entrata in vigore dalla presente legge ed il canone è
adeguato in relazione all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli
articoli 13 e 15.
Fino alla data suddetta il canone di
locazione corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri
accessori, può essere aumentato a richiesta del locatore, a decorrere dal
primo giorno del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge, nella misura del 20 per cento all'anno per i primi
due anni e del 15 per cento all'anno per gli anni successivi della
differenza risultante tra il canone definito ai sensi dell'articolo 12 ed
il canone attualmente corrisposto.
Se il canone attualmente corrisposto è
superiore a quello definito ai sensi dell'articolo 12 si applicano le
disposizioni dello stesso articolo 12 e quelle dell'articolo 24 a partire
dal primo giorno del quarto mese successivo alla entrata in vigore della
presente legge.
Ove alcuni parametri, coefficienti o
altri elementi necessari per la determinazione del canone a norma
dell'articolo 12 non siano noti in tempo utile gli adeguamenti del canone
di locazione di cui ai precedenti commi si applicano tenendo conto di
tutti gli altri elementi noti, salvo i conguagli che decorreranno in ogni
caso dalle date di cui ai commi precedenti.
Le parti possono liberamente concordare
modalità diverse sempre che il canone definito non superi quello
risultante dall'applicazione degli articoli 12 e 24.
---------------------------------
(*) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative ed ai
contratti stipulati successivamente al 30/12/98.
Art. 63.
Aggiornamento del canone
dei contratti in corso soggetti a proroga (*).
Per i primi due anni a decorrere dalla
entrata in vigore della presente legge il canone di locazione relativo ai
contratti previsti nell'articolo 58 non è aggiornato per gli effetti di
cui all'articolo 24.
Dall'inizio del terzo anno il canone di
locazione è aggiornato in base alla variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
verificatasi nell'anno precedente.
Se le variazioni sono in aumento, di esse
si applica soltanto:
il 20 per cento dall'inizio del terzo
anno;
il 40 per cento dall'inizio del quarto
anno;
il 60 per cento dall'inizio del quinto
anno;
il 75 per cento dall'inizio del sesto
anno.
In ogni caso con l'integrale applicazione
dell'equo canone l'aggiornamento di cui all'articolo 24 si applica nella
intera misura ivi prevista.
---------------------------------
(*) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative ed ai
contratti stipulati successivamente al 30/12/98.
Art. 64.
Particolari contratti
soggetti a proroga (*).
Ai contratti di locazione di cui
all'articolo 26, comma primo, lettera d) e comma secondo, soggetti a
proroga secondo la legislazione vigente, si applicano per la durata le
disposizioni dell'articolo 58.
Fino al termine di tale durata il canone
può essere modificato a richiesta del locatore mediante aggiornamento
annuale, in base al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
verificatasi nell'anno precedente.
---------------------------------
(*) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative ed ai
contratti stipulati successivamente al 30/12/98.
Art. 65.
Contratti in corso non
soggetti a proroga (*).
Le disposizioni degli articoli 1 e 3 si
applicano anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge e non soggetti a proroga, detraendosi, per la
determinazione della durata prevista all'articolo 1 il tempo già
trascorso dall'inizio della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo
contrattuale, dalla data di esso.
La disposizione di cui al comma
precedente si applica anche ai contratti per i quali, alla data di entrata
in vigore della presente legge, è in corso procedimento per convalida di
licenza o di sfratto per finita locazione.
Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si
applica ai contratti di cui al presente articolo a partire dall'inizio del
secondo anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ed
il canone è adeguato in relazione all'eventuale mutamento degli elementi
di cui agli articoli 13 e 15.
Fino alla data suddetta il canone di
locazione corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri
accessori, può essere aumentato su richiesta del locatore a decorrere dal
primo giorno del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge nella misura del 50 per cento della differenza
risultante fra il canone definito ai sensi dell'articolo 12 ed il canone
attualmente corrisposto.
Se il canone attualmente corrisposto è
superiore a quello definito ai sensi dell'articolo 12 si applicano le
disposizioni dello stesso articolo 12 e quelle dell'articolo 24 a partire
dal primo giorno del quarto mese successivo all'entrata, in vigore della
presente legge.
Ai contratti di locazione di cui
all'articolo 26, comma primo, lettera d) e comma secondo, non soggetti a
proroga, si applicano le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del
presente articolo.
Fino alla scadenza di cui al primo comma
il canone può essere modificato, su richiesta del locatore, soltanto
mediante aggiornamento annuale, in base al 75 per cento della variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente (1).
--------------------------------
(1) La Corte costituzionale, con sentenza
27 febbraio 1980, n. 22, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1 e 65 della presente legge,
nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessità del
locatore dei contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non
soggetti a proroga. La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 1983,
n.
250, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 2, 3, 6 e 8
nonché 65 della presente legge, nella parte in cui esclude il diritto di
recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit. art. 59 nn. 2, 3, 6 e
8, dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a
proroga. Con la medesima sentenza, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 4, 5 e 7
nonché 65 della presente legge, nella parte in cui esclude il diritto di
recesso del locatore, per i motivi indicati nel citato articolo 59, nn. 4,
5 e 7 dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a
proroga.
---------------------------------
(*) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative ed ai
contratti stipulati successivamente al 30/12/98.
Art. 66.
Oneri accessori conglobati
nel canone (*).
Gli oneri accessori che, nei rapporti in
corso, siano stati posti a carico del conduttore e conglobati nel canone,
non possono essere computati in misura superiore al 10 per cento del
canone pattuito, qualora il contraente interessato.
---------------------------------
(*) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative ed ai
contratti stipulati successivamente al 30/12/98.
Capo II
CONTRATTI DI LOCAZIONE DI
IMMOBILI ADIBITI
AD USO DIVERSO DA QUELLO
DI ABITAZIONE
Art. 67.
Contratti in corso
soggetti a proroga.
I contratti di locazione di cui
all'articolo 27 in corso al momento dell'entrata in vigore della presente
legge e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si considerano
prorogati ed hanno la seguente durata:
a) anni 4, i contratti stipulati prima
del 31 dicembre 1984 (1) (2);
b) anni 5, i contratti stipulati tra il 1°
gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973 (1);
c) anni 6, i contratti stipulati dopo il
31 dicembre 1973 (1).
La durata di cui sopra decorre dal giorno
e dal mese, successivi alla entrata in vigore della presente legge,
corrispondenti a quelli di scadenza previsti nel contratto di locazione;
ove tale determinazione non sia possibile, dallo stesso giorno di entrata
in vigore della presente legge.
é in facoltà delle parti di stipulare
anche prima della scadenza sopra prevista un nuovo contratto di locazione
secondo le disposizioni del capo II, titolo I, della presente legge.
-------------------------------------
(1) Vedi, ora l'art. 15-bis, d.l. 23
gennaio 1982, n. 9, conv. in l. 25 marzo 1982, n. 94.
(2) Termine così prorogato dall'art. 2,
l. 25 luglio 1984, n. 377.
Art. 68.
Aumenti del canone.
Nei contratti di locazione o sublocazione
di cui al precedente articolo il canone corrisposto dal conduttore,
calcolato al netto degli oneri accessori, può essere a richiesta del
locatore, aumentato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a
quello di entrata in vigore della presente legge per il restante periodo
di durata del contratto, nelle misure seguenti:
1) non superiore al 15 per cento
all'anno, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964;
2) non superiore al 10 per cento all'anno
per i contratti stipulati fra il 1° gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
3) non superiore al 5 per cento all'anno
per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.
Art. 69.
Diritto di prelazione in
caso di nuova locazione e indennità per l'avviamento commerciale.
Nei contratti di locazione di immobili
adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui agli articoli 67 e
71 della presente legge, il locatore comunica, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento da inviarsi entro il 28 febbraio 1987, se ed a quali
condizioni intende proseguire la locazione ovvero le condizioni offerte da
terzi per la locazione dell'immobile.
L'obbligo ricorre anche quando il
locatore non intende proseguire nella locazione per i motivi indicati
all'articolo 29.
Tale obbligo non ricorre quando il
conduttore abbia comunicato al locatore che non intende rinnovare la
locazione e nei casi di cessazione del rapporto per inadempimento o
recesso del conduttore o qualora sia in corso una delle procedure previste
dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, a carico del
conduttore medesimo.
Il conduttore deve rendere noto al
locatore, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma,
se intende proseguire la locazione alle nuove condizioni.
Il conduttore ha diritto di prelazione
se, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al
primo comma, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.
Egli conserva tale diritto anche
nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 40.
Il conduttore, se non accetta le
condizioni offerte dal locatore ovvero non esercita la prelazione, ha
diritto ad un compenso pari a 24 mensilità, ovvero a trenta per le
locazioni con destinazione alberghiera, del canone richiesto dal locatore
od offerto dal terzo.
Se il locatore non intende proseguire
nella locazione il conduttore può, entro trenta giorni dalla
comunicazione del locatore o in mancanza di questa, se dovuta, dalla
scadenza del termine di cui al primo comma, offrire un nuovo canone,
impegnandosi a costituire, all'atto del rinnovo e per la durata del
contratto, una polizza assicurativa oppure una fidejussione bancaria per
una somma pari a 12 mensilità del canone offerto.
Se il locatore non intende proseguire
nella locazione sulla base delle condizioni offerte al conduttore è
dovuta l'indennità per l'avviamento commerciale nella misura di 24
mensilità, ovvero di 30 per le locazioni con destinazione alberghiera,
del canone offerto ai sensi del comma precedente.
In mancanza dell'offerta del nuovo canone
da parte del conduttore nonché nei casi di rilascio dell'immobile per i
motivi di cui all'art. 29 salvo quelli di cui al primo comma, lettera a),
è dovuta l'indennità per avviamento commerciale nella misura di 21
mensilità, ovvero di 25 per le locazioni con destinazione alberghiera,
del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse
caratteristiche. In caso di rilascio dell'immobile per i motivi di cui
all'art. 29, primo comma, lettera a), la predetta indennità è calcolata
con riferimento al canone corrisposto. L'indennità dovuta è
complessivamente di 24 mensilità, ovvero di 32 per le locazioni con
destinazione alberghiera, nei casi di cui al secondo comma dell'art. 34.
L'esecuzione del provvedimento di
rilascio dell'immobile è condizionata all'avvenuta corresponsione
dell'indennità di cui ai precedenti commi sesto, ottavo e nono.
Per i contratti di cui agli articoli 67 e
71 le disposizioni del presente articolo sono sostitutive di quelle degli
articoli 34 e 40.
Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai contratti relativi ad immobili utilizzati per lo
svolgimento di attività di cui all'art. 27, primo comma, che non
comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei
consumatori, di attività professionali e di attività di cui all'art. 42.
In tali casi, il compenso spettante al conduttore ai sensi dei precedenti
commi sesto, ottavo e nono, è limitato a dodici mensilità. Il compenso
non è dovuto qualora il locatore intenda ottenere la disponibilità
dell'immobile per i motivi di cui all'art. 29 (1) (2).
---------------------------------
(1) Articolo così sostituito dall'art.
1, d.l. 9 dicembre 1986, n. 832, conv. in l. 6 febbraio 1987, n. 15.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza
3 giugno 1992, n. 242, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente articolo, nella parte in cui non prevede che l'obbligo del
locatore di corrispondere al conduttore la indennità per l'avviamento
commerciale non ricorre quando causa di cessazione del rapporto è un
provvedimento della pubblica amministrazione che esclude indefinitamente
la utilizzazione economica dell'immobile.
Torna
su
Art. 70.
Immobili destinati a
particolari attività soggetti a proroga.
Ai contratti di locazione di cui
all'articolo 42 si applicano le disposizioni degli articoli 67 e 68.
Art. 71.
Contratti in corso non
soggetti a proroga.
Le disposizioni degli articoli 27 e 42,
primo comma, si applicano anche in contratti in corso al momento
dell'entrata in vigore della presente legge e non soggetti a proroga
legale, detraendosi, per la determinazione della durata prevista in detta
disposizione, il periodo di locazione già trascorso dall'inizio della
locazione o, in caso di intervenuto rinnovo contrattuale, dalla data di
esso.
La durata non può comunque essere
inferiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui ai commi
precedenti si applicano anche ai contratti di cui sopra per i quali, alla
data di entrata in vigore della presente legge, è in corso procedimento
per convalida di licenza o di sfratto.
Il canone potrà essere aggiornato
annualmente su richiesta del locatore dal giorno della scadenza
contrattualmente prevista, in base al 75 per cento della variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.
Art. 72.
Mutamento della
destinazione.
I nuovi contratti di locazione di
immobili il cui uso venga mutato da quello preesistente di abitazione non
possono prevedere, per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un canone superiore a quello di cui agli
articoli 12 e 24, tranne che siano intervenute radicali trasformazioni
dell'immobile stesso autorizzate ai sensi delle vigenti leggi.
Art. 73.
Norme applicabili.
Per i contratti previsti negli articoli
67, 70 e ferme restando le scadenze convenzionali, nell'articolo 71, il
locatore può recedere in base ai motivi di cui all'articolo 29 e con il
preavviso di cui all'articolo 59. Nei casi previsti dalle lettere a), e b)
dell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 29 tale facoltà è
riconosciuta soltanto ove ricorra la necessità del locatore o del coniuge
o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, verificatasi dopo la
costituzione del rapporto locatizio. Si applicano le disposizioni degli
articoli 30 e 31 e degli articoli da 35 a 39, nonché quelli dell'articolo
69, settimo, ottavo e nono comma (1) (2).
-----------------------------------
(1) Articolo così modificato dall'art.
1-bis, d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, conv. in l. 31 marzo 1979, n. 93.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza
5 ottobre 1983, n. 300, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente articolo, nella parte in cui, relativamente alle ipotesi di
recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67, motivate con
la sopravvenuta necessità di adibire l'immobile ad abitazione propria o
del coniuge o dei propri parenti in linea retta entro il secondo grado,
prevede che l'indennità per l'avviamento commerciale dovuta al conduttore
sia determinata sulla base del canone corrente di mercato per i locali
aventi le stesse caratteristiche, anziché con riferimento all'ultimo
canone corrisposto. La Corte Costituzionale, con sentenza 10 dicembre
1987, n. 562, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
articolo, nella parte in cui non richiama espressamente l'obbligo di
corrispondere l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale di
cui all'art. 69, settimo, ottavo e nono comma, di questa legge nel testo
originario.
Art. 74.
Rinvio.
Le disposizioni degli articoli da 43 a 57
sono applicabili alle locazioni previste nei capi I e II del presente
titolo.
TITOLO III
FONDO SOCIALE
Art. 75.
Istituzione del fondo
sociale (*).
Presso il Ministero del tesoro è
istituito un fondo sociale per l'integrazione dei canoni di locazione per
i conduttori meno abbienti.
Tale fondo è costituito da un conto
corrente infruttifero sul quale le regioni potranno prelevare le cifre
messe a disposizione secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.
Il Ministro del bilancio riunisce
annualmente la commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio
1970, n. 281, e sottopone ad essa una proposta di ripartizione per regione
della somma disponibile. Le proposte del Ministro e il parere della
commissione sono rimesse al CIPE per le decisioni definitive.
---------------------------------
(*) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative ed ai
contratti stipulati successivamente al 30/12/98.
Art. 76.
Ripartizione del fondo
(*).
Le regioni, con provvedimento del
consiglio regionale, decidono entro un mese dalla ripartizione dei fondi,
le modalità di distribuzione tra i vari comuni tenendo conto delle
esigenze esistenti in ciascuno di essi. Le somme così ripartite devono
servire a concorrere al pagamento degli aumenti del canone di locazione
per i conduttori meno abbienti.
Di norma i comuni, nell'ambito degli
stanziamenti assegnati destineranno le somme secondo i seguenti criteri:
a) il reddito annuo complessivo, riferito
alla somma dei redditi imputati al conduttore ed alle altre persone cui
lui abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente
all'importo di due pensioni minime INPS per la generalità dei lavoratori
per nuclei familiari costituiti da uno o due componenti;
b) al momento dell'entrata in vigore
della presente legge, i conduttori siano intestatari del contratto di
affitto dell'alloggio, che, per ubicazione, tipologia e superficie, deve
essere strettamente necessario alle esigenze del conduttore e delle
persone con lui abitualmente conviventi;
c) i conduttori abbiano ricevuto per
effetto dell'entrata in vigore della presente legge, richiesta di aumento
del canone di locazione attualmente corrisposto.
---------------------------------
(*) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative ed ai
contratti stipulati successivamente al 30/12/98.
Art. 77.
Integrazione del canone
(*).
L'integrazione consisterà nella
corresponsione di un contributo annuo non superiore all'80 per cento
dell'aumento del canone di locazione conseguente all'applicazione
dell'equo canone, secondo l'entità e le modalità definite dalla presente
legge.
Il contributo di cui al comma precedente
non può in ogni caso essere superiore alla somma annua di L. 200.000.
Ai conduttori che usufruiscono del
contributo integrativo è fatto divieto di procedere alla sublocazione
dell'immobile locato a pena di decadenza del contributo medesimo.
---------------------------------
(*) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative ed ai
contratti stipulati successivamente al 30/12/98.
Art. 78.
Copertura finanziaria (*).
La spesa di lire 240 miliardi derivante
dall'applicazione del presente titolo sarà iscritta nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 15
miliardi nell'anno 1978, di lire 25 miliardi nell'anno 1979, di lire 35
miliardi nell'anno 1980, di lire 45 miliardi nell'anno 1981, di lire 55
miliardi nell'anno 1982 e di lire 65 miliardi nell'anno 1983.
All'onere di lire 15 miliardi relativo
all'anno finanziario 1978 si provvede con corrispondente riduzione del
fondo speciale iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
---------------------------------
(*) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative ed ai
contratti stipulati successivamente al 30/12/98.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 79.
Patti contrari alla legge
(*).
E' nulla ogni pattuizione diretta a
limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un
canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti
ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni
della presente legge.
Il conduttore con azione proponibile fino
a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, può ripetere le somme
sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti
previsti dalla presente legge.
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(*) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative ed ai
contratti stipulati successivamente al 30/12/98.
Art. 80.
Uso diverso da quello
pattuito.
Se il conduttore adibisce l'immobile ad
un uso diverso da quello pattuito, il locatore può chiedere la
risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto
conoscenza e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione (1).
Decorso tale termine senza che la
risoluzione sia stata chiesta, al contratto si applica il regime giuridico
corrispondente all'uso effettivo dell'immobile. Qualora la destinazione ad
uso diverso da quello pattuito sia parziale, al contratto si applica il
regime giuridico corrispondente all'uso prevalente.
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(1) La Corte costituzionale, con sentenza
18 febbraio 1988, n. 185, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del presente comma, limitatamente alle parole <<e comunque entro un
anno dal mutamento di destinazione>>.
Art. 81.
Pubblicazione dei dati
ISTAT nella Gazzetta Ufficiale.
Le variazioni dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'ISTAT sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 82.
Giudizi in corso.
Ai giudizi in corso al momento
dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad
ogni effetto le leggi precedenti.
Art. 83.
Relazione al Parlamento
(*).
Il Ministro di grazia e giustizia, di
concerto col Ministro dei lavori pubblici, ogni anno, a decorrere da
quello successivo all'entrata in vigore della presente legge, presenta al
Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sulla applicazione del nuovo
regime, delle locazioni, che consenta di valutarne tutti gli effetti, ai
fini di ogni necessaria e tempestiva modificazione della presente legge.
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(*) articolo abrogato dall'art. 14 della
legge 9 dicembre 1998 n. 431, limitatamente alle locazioni abitative ed ai
contratti stipulati successivamente al 30/12/98.
Art. 84.
Abrogazione.
Sono abrogate tutte le disposizioni
incompatibili con la presente legge.
Art.
85.
Entrata in vigore.
La presente legge entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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