Legge 9 dicembre 1998, n. 431
Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo
Pubblicazione: Supplemento
Ordinario n. 203/L alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998
Entrata in vigore: 30
dicembre 1998
Art. 1.
(Ambito di applicazione)
1. I contratti di locazione di immobili
adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati "contratti di
locazione", sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3
dell'articolo 2.
2. Le disposizioni di cui agli articoli
2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:
a) ai contratti di locazione
relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.
1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono
sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e
seguenti del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità
di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;
b) agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente,
statale e regionale;
c) agli alloggi locati
esclusivamente per finalità turistiche.
3. Le disposizioni di cui agli
articoli 2, 3, 4, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai
contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di
conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai
quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti
del codice civile. A tali contratti non si applica l'articolo 56 della
legge 27 luglio 1978, n. 392.
4. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di
locazione è richiesta la forma scritta.
Art. 2.
(Modalità di stipula e di
rinnovo dei contratti di locazione)
1. Le parti possono stipulare contratti
di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i
contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i
casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare
sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile
alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla
seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di
attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia
al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera
raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della
scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera
raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della
raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di
accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della
locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il
contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
2. Per i contratti stipulati o rinnovati
ai sensi del comma 1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza delle
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
3. In alternativa a quanto previsto dal
comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il
valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto
previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto
previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni
contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti
in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le
organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono
alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti
accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le
predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto
di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a
cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area
territoriale interessata.
4. Per favorire la realizzazione degli
accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a
titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli
accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al
limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote,
dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte.
I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e
successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo
possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in
misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non
locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di
locazione da almeno due anni.
5. I contratti di locazione stipulati ai
sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad
eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del
contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il
contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di
disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o
effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere
l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo
3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha
diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per
la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con
lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima
della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato
tacitamente alle medesime condizioni.
6. I contratti di locazione stipulati
prima della data di entrata in vigore della presente legge che si
rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.
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Art.
3.
(Disdetta del contratto da
parte del locatore)
1. Alla prima scadenza dei contratti
stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei
contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il
locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del
contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei
mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore
intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o
professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti
entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona
giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche,
sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto
intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a
perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile
idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la
piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso
in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del
quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore
sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in
uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si
intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare
nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano,
il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per
eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero
dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia
verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non
occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda
vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad
uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione.
In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da
esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27
luglio 1978, n. 392.
2. Nei casi di disdetta del
contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d)
ed e), il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi indicati, della
concessione o dell'autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità
dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o
dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilità a seguito del
rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da
esercitare con le modalità di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio
1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente
in locazione l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere
specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente
indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata.
3. Qualora il locatore abbia riacquistato
la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della
facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è
tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in
misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di
locazione percepito.
4. Per la procedura di diniego di rinnovo
si applica l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni.
5. Nel caso in cui il locatore abbia
riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità
dell'alloggio e non lo adibisca, ne termine di dodici mesi dalla data in
cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato
facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha
diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni
di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui
al comma 3.
6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi
motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando
comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
Capo
II
CONTRATTI DI LOCAZIONE
STIPULATI
IN BASE AD ACCORDI DEFINITI
IN SEDE LOCALE
Art. 4.
(Convenzione nazionale)
1.
Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3
dell'articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni
della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a
livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla
medesima data, al fine di promuovere una convenzione, di seguito
denominata "convenzione nazionale", che individui i criteri
generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei
contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri
oggettivi, nonchè delle modalità per garantire particolari esigenze
delle parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti
criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2
del presente articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espressi
dalle predette organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del
presente comma costituiscono la base per la realizzazione degli accordi
locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto costituisce
condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 8.
2. I criteri generali di cui al comma 1
sono indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni
dalla conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione,
da parte del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle
parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo
decreto sono stabilite le modalità di applicazione dei benefici di cui
all'articolo 8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3
dell'articolo 2 in conformità ai criteri generali di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. Entro quattro mesi dalla data di
emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le
condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma
3 dell'articolo 2, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei
comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero
non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2.
4. Fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, da
adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimento
alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, criteri in
materia di determinazione da parte delle regioni dei canoni di locazione
per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali criteri di
determinazione dei canoni restano validi fino all'adeguamento da parte
delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi del presente comma.
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Art.
5.
(Contratti di locazione di
natura transitoria)
1. Il decreto di cui al comma 2
dell'articolo 4 definisce le condizioni e le modalità per la stipula di
contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai
limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze
delle parti.
2. In alternativa a quanto previsto dal
comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le
esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo
definiti dagli accordi di cui al comma 3.
3. È facoltà dei comuni sede di
università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con
comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione,
sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, di
contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per
studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni
di cui al comma 3 dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e
le associazioni degli studenti, nonchè cooperative ed enti non lucrativi
operanti nel settore.
Capo
III
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI
DI RILASCIO
DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO
ABITATIVO
Art. 6.
(Rilascio degli immobili)
1. Nei comuni indicati all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le
esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso
abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta
giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il locatore ed il conduttore di
immobili adibiti ad uso abitativo, per i quali penda provvedimento
esecutivo di rilascio per finita locazione, avviano entro il termine di
sospensione di cui al comma 1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali,
trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle
procedure definite all'articolo 2 della presente legge.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1
ed in mancanza di accordo fra le parti per il rinnovo della locazione, i
conduttori interessati possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni
dalla scadenza del termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al
pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di
procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione. Si
applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del pretore è ammessa
opposizione al tribunale che giudica con le modalità di cui all'articolo
618 del codice di procedura civile. Il decreto con cui il pretore fissa
nuovamente la data dell'esecuzione vale anche come autorizzazione
all'ufficiale giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica.
4. Per i provvedimenti esecutivi di
rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, il conduttore può chiedere una sola volta, con
istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo
comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il
giorno dell'esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al
comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del
citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il
conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale
che giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di
procedura civile.
5. Il differimento del termine delle
esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere fissato fino a diciotto mesi
nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia
cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità,
percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale,
sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica
ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio
cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in
costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato
azione di rilascio. Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni
può essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il
nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia
portatore di handicap o malato terminale.
6. Durante i periodi di sospensione delle
esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo e al comma quarto
dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonchè per i periodi di cui
all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente prorogati,
e comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a
corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma
mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del
contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti
in misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno
precedente; l'importo così determinato è maggiorato del venti per cento.
La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo
di risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice
civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri
accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e
successive modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade
dal beneficio, comunque concesso, della sospensione dell'esecuzione del
provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55
della citata legge n. 392 del 1978.
7. Fatto salvo quanto previsto dai commi
2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.
551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989,
nonchè quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 17
del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 94 del 1982, è data priorità ai destinatari di
provvedimenti di rilascio con data di esecuzione fissata entro il termine
di tre mesi.
Art.
7.
(Condizione per la messa in
esecuzionedel provvedimento di rilascio dell'immobile)
1. Condizione per la messa in esecuzione
del provvedimento di rilascio dell'immobile locato è la dimostrazione che
il contratto di locazione è stato registrato, che l'immobile è stato
denunciato ai fini dell'applicazione dell'ICI e che il reddito derivante
dall'immobile medesimo è stato dichiarato ai fini dell'applicazione delle
imposte sui redditi. Ai fini della predetta dimostrazione, nel precetto di
cui all'articolo 480 del codice di procedura civile devono essere indicati
gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli estremi
dell'ultima denuncia dell'unità immobiliare alla quale il contratto si
riferisce ai fini dell'applicazione dell'ICI, gli estremi dell'ultima
dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto
è stato dichiarato nonchè gli estremi delle ricevute di versamento
dell'ICI relative all'anno precedente a quello di competenza.
Capo
IV
MISURE DI SOSTEGNO AL MERCATO
DELLE LOCAZIONI
Art. 8.
(Agevolazioni fiscali)
1. Nei comuni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il
reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o
rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo
definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di
cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni
fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato
ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per
cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della
determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta
proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento.
2. Il locatore, per usufruire dei
benefici di cui al comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi
gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonchè quelli
della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.
3. Le agevolazioni di cui al presente
articolo non si applicano ai contratti di locazione volti a soddisfare
esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti
di cui al comma 2 dell'articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3
dell'articolo 1.
4. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia,
provvede, ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni
di cui al comma 1, anche articolando ed ampliando i criteri previsti
dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. La proposta del
Ministro dei lavori pubblici è formulata avuto riguardo alle risultanze
dell'attività dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui
all'articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE comportino un aumento
del numero dei beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 1,
è corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, la percentuale di determinazione della base
imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non si applica ai
contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del predetto
decreto del Ministro delle finanze.
5. Al comma 1 dell'articolo 23 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "I redditi derivanti da contratti di locazione di
immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il
reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di
convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate
sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto
nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per
morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare".
6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è
autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1999, di lire 157,5
miliardi per l'anno 2000, di lire 247,5 miliardi per l'anno 2001, di lire
337,5 miliardi per l'anno 2002, di lire 427,5 miliardi per l'anno 2003 e
di lire 360 miliardi a decorrere dall'anno 2004.
7. Per l'attuazione del comma 5 è
autorizzata la spesa di lire 94 miliardi per l'anno 2000 e di lire 60
miliardi a decorrere dall'anno 2001.
Art.
9.
(Disposizioni per i fondi per
la previdenza complementare)
1. I fondi per la previdenza
complementare regolamentati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, che detengono direttamente beni immobili possono optare per la libera
determinazione dei canoni di locazione oppure per l'applicazione dei
contratti previsti dall'articolo 2, comma 3, della presente legge. Nel
primo caso, tuttavia, i redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti
immobili sono soggetti all'IRPEG.
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Art.
10.
(Ulteriori agevolazioni
fiscali)
1. Con provvedimento collegato alla
manovra finanziaria per il triennio 2000-2002 è istituito, a decorrere
dall'anno 2001, un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti
dalla concessione, secondo modalità determinate dal medesimo
provvedimento collegato, di una detrazione ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a
determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione
principale, da stabilire anche nell'ambito di una generale revisione
dell'imposizione sugli immobili. Per gli esercizi successivi al triennio
2000-2002, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento
determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 non
sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11.
Art.
11.
(Fondo nazionale)
1. Presso il Ministero dei lavori
pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge
finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al
comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità
che il contratto di locazione è stato registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al
comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i
requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di
contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai
proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonchè,
qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le
iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di
agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione
in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire
la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di
alloggi da concedere in locazione per periodi determinati.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per
beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per
la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al
reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di
locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui
al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, dal CIPE, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano anche in rapporto alla quota di
risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome ai
sensi del comma 6.
6. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi
di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
7. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle
risorse di cui al comma 6 nonchè di quelle ad esse attribuite ai sensi
del comma 5, sulla base di parametri che premino anche la disponibilità
dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 3.
8. I comuni definiscono l'entità e le
modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con
appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono
beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al
comma 4.
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai
fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è
assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli
anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963,
n. 60, relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse,
accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non sono
trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della
Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.
10. Il Ministero dei lavori pubblici
provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad
effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno
2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori
entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8,
commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un
importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo
determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
11. Le disponibilità del Fondo sociale,
istituito ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica al Fondo di cui al comma 1.
Capo
V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12.
(Osservatorio della condizione
abitativa)
1. L'Osservatorio della condizione
abitativa, istituito dall'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, è costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed
effettua la raccolta dei dati nonchè il monitoraggio permanente della
situazione abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, definisce l'organizzazione e le funzioni
dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori
istituiti dalle regioni con propri provvedimenti.
Art.
13.
(Patti contrari alla legge)
1. È nulla ogni pattuizione volta a
determinare un importo del canone di locazione superiore a quello
risultante dal contratto scritto e registrato.
2. Nei casi di nullità di cui al comma 1
il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla
riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme
corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto
e registrato.
3. È nulla ogni pattuizione volta a
derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.
4. Per i contratti di cui al comma 3
dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore
un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le
medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli
accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base al
comma 1 dell'articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni
della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonchè qualsiasi
clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al
locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.
5. Nei casi di nullità di cui al comma 4
il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla
riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle
somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì
richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione
venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è altresì
consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un
rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del
contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto, che non può
eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero
quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di
conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei
casi di cui al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione
delle somme eventualmente eccedenti.
6. I riferimenti alla registrazione del
contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è
obbligo di registrazione del contratto stesso.
Art.
14.
(Disposizioni transitorie e
abrogazione di norme)
1. In sede di prima applicazione
dell'articolo 4 della presente legge, non trova applicazione il termine di
novanta giorni di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.
2. Con l'attuazione del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nell'articolo 6 e nell'articolo 13,
comma 5, della presente legge al pretore si intende sostituito il
tribunale in composizione monocratica e al tribunale il tribunale in
composizione collegiale.
3. Sono abrogati l'articolo 11 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, nonchè gli articoli 1-bis, 2, 3, 4, 5
e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.
4. Sono altresì abrogati gli articoli 1,
3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni
abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni.
5. Ai contratti per la loro intera durata
ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in
materia di locazioni vigenti prima di tale data.
Art.
15.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione
dei commi da 1 a 5 dell'articolo 8, valutato in lire 4 miliardi per l'anno
1999 e in lire 420 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede
mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti
iscritti, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1999 e
quanto a lire 299 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al
Ministero dei lavori pubblici, nonchè, quanto a lire 107 miliardi per
l'anno 2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e, quanto a lire 14 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento
relativo al Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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