" Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32,
recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il
disagio abitativo "
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2000
Art. 1.
1. Il termine dilatorio di cui
all'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non puo'
comunque essere inferiore a nove mesi, fermo restando il limite massimo
di diciotto mesi di cui al medesimo articolo 6, comma 5.
2. L'esecuzione dei provvedimenti
di rilascio gia' emessi ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e' differita di nove mesi a partire dal 1o gennaio
2000.
3. Le disposizioni di cui ai
primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, si interpretano nel senso che la dimostrazione dell'esistenza
delle condizioni ivi indicate deve essere effettuata anche con riferimento
ai provvedimenti di rilascio emessi in data anteriore a quella di entrata
in vigore della medesima legge. Ai fini dell'esecuzione di tali
provvedimenti di rilascio, il locatore dell'immobile rende, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, apposita dichiarazione
in carta libera, contenente gli elementi conoscitivi di cui al
predetto articolo 7, che deve essere notificata all'intimato e consegnata
all'ufficiale giudiziario, il quale la allega al precetto.
4. I contributi integrativi per il
pagamento dei canoni di locazione, a valere sulle risorse attribuite al
Fondo nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre
1998, n. 431, sono assegnati prioritariamente ai conduttori in possesso
dei requisiti individuati con il decreto emanato ai sensi del comma 4 del
medesimo articolo 11, nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento
di rilascio dell'immobile e che abbiano proceduto, o che procedano
entro il 15 maggio 2000, a stipulare nuovo contratto di locazione ad
uso abitativo con le modalita' previste dalla stessa legge 9 dicembre
1998, n. 431. A tale fine i comuni, acquisite le risorse dalle regioni
sulla base del segnalato fabbisogno finanziario per soddisfare i
conduttori in possesso dei richiamati requisiti, provvedono ad assegnare i
contributi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Sono
fatte salve le procedure gia' avviate dalle regioni ai sensi dell'articolo
11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che comunque consentano
l'attribuzione delle risorse ai comuni entro il 30 giugno 2000.
5. La scadenza dei termini di
centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente
dall'articolo 11, comma 2, e dell'articolo 12, comma 2, della legge 30
aprile 1999, n. 136, e' differita al 31
ottobre 2000.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
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