CAPO I
- Semplificazione del concorso per uditore giudiziario
Art.1
- Concorso per uditore giudiziario
Art.2
- Prova preliminare
Art
3 - Prove concorsuali
Art
4 - Commissione permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti
della prova preliminare
Art
5 - Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare
Art
6 - Requisiti per la ammissione al concorso
Art.7
- Indizione del concorso
Art.8
- Presentazione della domanda
Art
9 - Commissione esaminatrice
Art
10 - Lavori della commissione
Art
11 - Esclusione dai concorsi
Art
12 - Titoli di preferenza
Art
13 - Assunzione dei magistrati per concorso
Art
14 - Sottocommissioni
Art
15 - Informazioni
CAPO II
- Scuola di specializzazione per le professioni legali
Art
16 - Scuola biennale di specializzazione per le professioni legali
CAPO III
- Disposizioni transitorie e finali
Art
17 - Norme transitorie e finali
Art
18 - Abrogazioni
Art
19 - Termini per adozione di provvedimenti
Art
20 - Norme applicabili al concorso per uditore giudiziario riservato
alla provincia autonoma di Bolzano
NOTE
( indice
)
( Aggiornamenti apportati dal D.L. n. 328/1998 )
(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1997 n. 269)
(Omissis)
CAPO I
Semplificazione
del concorso per uditore giudiziario
Art.
1.
Concorso per
uditore giudiziario
1. L'articolo 123
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, é sostituito dal seguente:
"Art.123
(Concorso per uditore giudiziario). - 1. La nomina ad uditore giudiziario
si consegue mediante concorso per esame.
2. L'esame
consiste: a) nella prova preliminare, disciplinata dall'articolo 123-bis,
per i candidati che non sono in possesso del diploma di specializzazione
di cui all'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n.127; b)
in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell'articolo
123-bis; c) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate
nell'articolo 123-ter.".
Art.2.
Prova preliminare
(si veda
anche:
l'articolo 3 del Decreto legge 21 settembre 1998, n. 328 recante
"Modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati
da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997
n.276,e modifica dell'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché
disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di
espropriazione forzata".)
1. Dopo
l'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, é inserito il seguente:
"Art.123-bis
(Prova preliminare).- 1. La prova preliminare é diretta ad accertare il
possesso del requisiti culturali, ed é realizzata con l'ausilio di
sistemi informatizzati.
2. La prova
preliminare ha luogo in sedi decentrate anche per gruppi di candidati
divisi per lettera da individuarsi, per ogni concorso, con decreto del
Ministro di grazia e giustizia. Essa verte sulle materie oggetto della
prova scritta del concorso e consiste in una serie di domande, formulate
ed assegnate con le modalità stabilite dal regolamento di cui
all'articolo 123-quinques, alle quali il candidato risponde scegliendo una
delle risposte prefissate.
Le domande sono
predisposte con esclusivo riguardo ai testi normativi, escluso ogni
riferimento ad argomenti ed orientamenti giurisprudenziali e dottrinali.
Ad ogni candidato é assegnato un ugual numero di domande.
3. La graduatoria
é formata avvalendosi di strumenti informatici sulla base del punteggio
assegnato alle risposte.
4. Alla prova
scritta é ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti
messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che
hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo che risulta ammesso ai
sensi del comma 3. Della ammissione alla prova scritta é data notizia
secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e
giustizia.
5. Sono esonerati
dalla prova preliminare ed ammessi alla prova scritta, oltre i limiti di
cui al comma 4: a) i magistrati militari, amministrativi e contabili; b) i
procuratori e gli avvocati dello Stato; c) coloro che hanno conseguito la
idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza; d)
coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le
professioni legali, benché iscritti al corso di laurea in giurisprudenza
prima dell'anno accademico 1998/1999.
6. Il mancato
superamento della prova preliminare non dà luogo ad inidoneità ai fini
di cui all'articolo 126, primo comma.".
Art.3.
Prove concorsuali
1. Dopo
l'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto con l'articolo 2 del presente
decreto legislativo, é inserito il seguente:
"Art.
123-ter (Prove concorsuali).- 1. La prova scritta verte su ciascuna delle
seguenti materie: a) diritto civile; b) diritto penale; c) diritto
amministrativo.
2. La prova orale
verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie: a) diritto
civile ed elementi fondamentali di diritto romano; b) procedura civile; c)
diritto penale; d) procedura penale; e) diritto amministrativo,
costituzionale e tributario; f) diritto del lavoro e della previdenza
sociale; g) diritto comunitario; h) diritto internazionale ed elementi di
informatica giuridica.
3. Sono ammessi
alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in
ciascuna delle materie della prova scritta.
Conseguono la
idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna materia
della prova orale e comunque una votazione complessiva nelle due prove non
inferiore a novantotto punti. Non sono ammesse frazioni di punto.".
Art.4.
Commissione
permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti della prova preliminare
1. Dopo
l'articolo 123-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 3 del presente
decreto legislativo, é inserito il seguente:
"Art.
123-quater (Commissione permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti
della prova preliminare). - 1. Presso il Ministero di grazia e giustizia
é istituita la commissione permanente per la creazione e l'aggiornamento
dell'archivio informatico delle domande per la prova preliminare.
2. La commissione
é nominata dal Ministro di grazia e giustizia ed é composta da cinque
magistrati, anche cessati dal servizio, di cui tre, tra i quali il
presidente, designati dal Consiglio superiore della magistratura. La
commissione si avvale delle strutture del centro elettronico di
documentazione presso la Corte di cassazione.
3. La commissione
dura in carica tre anni. La nomina dei singoli componenti é rinnovabile
per un periodo di eguale durata.
4. Su proposta
del presidente, nella fase della creazione dell'archivio, la commissione
può essere integrata con membri aggregati fino ad un massimo di
cinquanta, scelti tra magistrati e docenti universitari dal Ministro e dal
Consiglio superiore della magistratura secondo la proporzione di cui al
comma 2.
5. All'atto della
nomina i componenti, anche aggregati, seguono un corso di specializzazione
in docimologia e tecnica del test della durata di quindici giorni la cui
organizzazione é demandata al Consiglio superiore della magistratura, di
intesa con il Ministro di grazia e giustizia. Nei successivi sei mesi, con
cadenza mensile, sono organizzati corsi di approfondimento della durata di
tre giorni.".
Art.
5.
Regolamento per
lo svolgimento della prova preliminare
( Si veda
anche il
Regolamento adottato con Decreto del Ministro di grazia e giustizia 1°
giugno 1998, n. 228, recante modalità per l'espletamento della
prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alla prova scritta
del concorso per uditore giudiziario )
1. Dopo
l'articolo 123-quater dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 4 del presente
decreto legislativo, é inserito il seguente:
"Art.123-quinquies
(Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare). - 1. Con
regolamento del Ministro di Grazia e Giustizia, da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il
Consiglio superiore della magistratura, sono determinati le
caratteristiche ed il contenuto dell'archivio delle domande della prova
preliminare, i metodi per l'assegnazione delle domande ai candidati, il
conferimento dei punteggi e le modalità di formazione della graduatoria,
le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e
quant'altro attiene all'esecuzione della prova preliminare ed alla
conservazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio.
2. Il parere del
Consiglio superiore della magistratura é reso entro trenta giorni dalla
richiesta. Decorso tale termine il Ministro di grazia giustizia adotta,
comunque, il regolamento di cui al comma 1.
3.
Nell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro di grazia e
giustizia si attiene ai seguenti criteri:
a)
predisposizione dell'archivio in modo da fornire i quesiti per tutti i
concorsi da espletare;
b) inserimento
nell'archivio di quesiti classificati in base a diversi livelli di
difficoltà, al fine di consentire la effettuazione contemporanea di test
diversi ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono concernere
argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici;
c) aggiornamento
costante dell'archivio;
d) previsione che
l'archivio domande sia pubblico;
e) previsione che
il sistema della prova preliminare, le caratteristiche delle
apparecchiature da utilizzare eventualmente per detta prova e le modalità
di utilizzazione siano adeguatamente pubblicizzate;
f) assegnazione
dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato
nell'ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga
congiuntamente;
g) estrazione
automatizzata dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da
assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero
dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado
di difficoltà per ciascuna materia;
h) previsione del
numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e
del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;
i) previsione
che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo
differente a seconda della difficoltà del quesito; l) determinazione dei
meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della
prova di preselezione.".
Art. 6.
(nota)
Requisiti per la
ammissione al concorso
1. Il primo comma
dell'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, é sostituito dai seguenti:
"Al concorso
sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso, relativamente agli
iscritti al relativo corso di laurea a decorrere dall'anno accademico
1998/1999, del diploma di specializzazione rilasciato da una delle scuole
di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
che, alla data della pubblicazione del bando di concorso, risultino di età
non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino
alle condizioni previste dall'articolo 8 del presente ordinamento ed
abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le
disposizioni attuative della programmazione universitaria e del diritto
allo studio, assicura l'uniforme distribuzione sul territorio nazionale
delle scuole di cui al primo comma e la previsione di adeguati sostegni
economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi.
Se le domande di
partecipazione al concorso presentate dai candidati di cui al secondo
comma sono inferiori a cinque volte il numero dei posti per i quali il
concorso é bandito, sono altresì ammessi, previo superamento della prova
preliminare di cui all'articolo 123- bis ed in misura pari al numero
necessario per raggiungere il rapporto anzidetto, anche i candidati in
possesso della sola laurea in giurisprudenza.".
2. Il quinto
comma dell'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, é sostituito dal seguente:
"Il
Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati
che, per le informazioni raccolte non risultano di condotta incensurabile
ed i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea
collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei
delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il
provvedimento di esclusione é comunicato agli interessati almeno trenta
giorni prima dello svolgimento della prova scritta.".
Art.
7.
Indizione del
concorso
1. L'articolo 125
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 novembre 1978, n.
746, é sostituito dal seguente:
"Art.125
(Indizione del concorso). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3 della
legge 3 febbraio 1949, n. 26, il concorso ha luogo in Roma, di regola una
volta l'anno, in relazione ai posti vacanti nell'organico della
magistratura.
2. Nella
determinazione dei posti da mettere al concorso può tenersi conto, oltre
che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti
entro l'anno in cui é indetto il concorso e nei cinque anni successivi,
aumentati del trentacinque per cento.
3. Il concorso é
bandito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa delibera
del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei
posti, il luogo ed il giorno di svolgimento della prova preliminare e
della prova scritta.".
Art.
8.
Presentazione
della domanda
1. Dopo
l'articolo 125 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, é aggiunto il seguente:
"Art.125-bis
(Presentazione della domanda). - 1. La domanda di partecipazione al
concorso per uditore giudiziario, indirizzata al Consiglio superiore della
magistratura, é presentata o spedita, a mezzo raccomandata, entro il
termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del decreto di
indizione nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso
il tribunale nel cui circondario il candidato é residente.
2. Non sono
ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande non
rispettano il termine di cui al comma 1.
3. I candidati
aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare la
domanda alla autorità consolare competente o al procuratore della
Repubblica di Roma.".
Art.
9.
Commissione
esaminatrice
1. Dopo
l'articolo l25-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall'articolo 1 del presente
decreto legislativo, é aggiunto il seguente:
"Art.125-ter
(Commissione esaminatrice). - 1. La commissione esaminatrice é nominata
con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa delibera del
Consiglio superiore della magistratura, ed é composta da un magistrato di
cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini
della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità,
che la presiede, da un magistrato di qualifica non inferiore a quella di
dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a
magistrato di cassazione con funzioni di vicepresidente, da quindici
magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello,
nonché da otto docenti universitari. Non può essere nominato componente
che ha fatto parte della commissione esaminatrice in uno dei due concorsi
precedentemente banditi.
2. Il presidente
della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura
possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di tre
anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantatre anni di
età e che, all'atto della cessazione dal servizio, rivestivano la
qualifica richiesta per la nomina.
3. Il presidente
della commissione può essere sostituito dal vice presidente o dal più
anziano dei magistrati presenti.
4. La
commissione, anche se divisa in sottocommissioni, svolge la sua attività
in ogni seduta con la presenza di non meno di nove componenti, compreso il
presidente, tra i quali almeno un docente universitario.
5. Possono far
parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che
hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle
funzioni giudiziarie o giurisdizionali.
6. L'esonero
dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio
superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente
della commissione, ha effetto per tutta la durata della procedura
concorsuale.
7. Nel caso in
cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal
comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della
commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero
dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.
8. Le funzioni di
segreteria della commissione sono esercitate da funzionari amministrativi
di qualifica funzionale non inferiore alla ottava e sono coordinate da un
magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia.".
Art. 10.
Lavori della
commissione
1. Dopo
l'articolo 125-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall'articolo 6 del presente
decreto legislativo, é aggiunto il seguente:
"Art.125-quater
(Lavori della commissione). - 1. La commissione esaminatrice, durante la
valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i
propri lavori in ragione di dieci sedute alla settimana, delle quali
cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilità
della commissione stessa.
2. I componenti
della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo
compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio
delle prove orali.
L'eventuale
residuo periodo di congedo ordinario può essere goduto durante lo
svolgimento della procedura concorsuale, purché sia assicurata la
continuità dei lavori, secondo le modalità stabilite dal comma 1.
3. La mancata
partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due sedute della
commissione, qualora ciò abbia causato il rinvio delle sedute stesse, può
costituire motivo per la revoca della nomina da parte del Consiglio
superiore della magistratura.".
Art.
11.
Esclusione dai
concorsi
1. Dopo
l'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, é aggiunto il seguente:
"Art.126-bis
(Esclusione dai concorsi).- 1. Il Consiglio superiore della magistratura,
sentito l'interessato, può escludere da uno o più successivi concorsi
chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, é stato
espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad
utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che
comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.".
Art.
12. (nota)
Titoli di
preferenza
1. Il terzo comma
dell'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, é sostituito dai seguenti:
"I documenti
comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio,
ai fini della nomina sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno
di svolgimento della prova orale.
Entro cinque
giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso per uditore
giudiziario il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di richiedere al
Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti
risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti
disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione
della graduatoria medesima nel limite massimo di un decimo dei posti messi
a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un
mese dalla richiesta.
Sono nominati
uditori giudiziari, con decreto ministeriale, i primi classificati entro
il limite dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del
comma che precede.".
Art. 13.
(nota)
Assunzione dei
magistrati per concorso
1. L'articolo 12
della legge 24 marzo 1958, n. 195, é sostituito dal seguente:
"Art.12
(Assunzione dei magistrati per concorso).
- 1. La
commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, terminati i
lavori, forma la graduatoria che é immediatamente trasmessa per la
approvazione al Consiglio superiore della magistratura, con le eventuali
osservazioni del Ministro di grazia e giustizia. Il Consiglio superiore
della magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei
vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di
approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal
Ministro di grazia e giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della
delibera. La graduatoria é pubblicata senza ritardo nel Bollettino
ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dalla pubblicazione
decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono
proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della
graduatoria sono adottati entro il successivo termine di trenta giorni,
previa delibera del Consiglio superiore della magistratura.
2. Se il numero
degli idonei é superiore a quello dei posti messi a concorso,
eventualmente aumentati di un decimo, la graduatoria formata dalla
commissione esaminatrice é pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero di grazia e giustizia prima della trasmissione al Consiglio
superiore della magistratura per la approvazione. Dalla pubblicazione
decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono
proporre reclamo. Entro lo stesso termine il Ministro di grazia e
giustizia può formulare le proprie osservazioni. Nei successivi trenta
giorni il Consiglio superiore della magistratura provvede su reclami e
sulle osservazioni ed approva la graduatoria, anche modificandola.".
Art. 14.
(nota)
Sottocommissioni
1. Se i candidati
che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il
presidente, sentiti i commissari, può formare tre o più sottocommissioni
per materia, ciascuna delle quali é composta da non meno di tre
commissari. La sottocommissione é presieduta dal presidente, dal vice
presidente o dal commissario più anziano.
2. Si applicano
le disposizioni del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.
Art. 15.
(nota)
Informazioni
1. Le autorità
alle quali sono trasmesse richieste di informazioni ai sensi dell'articolo
124, comma quinto, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono tenute a
fornirle entro trenta giorni.
CAPO II
Scuola di
specializzazione per le professioni legali
Art.16.
(nota)
Scuola biennale
di specializzazione per le professioni legali
1. Le scuole
biennali di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate,
salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Le scuole
biennali di specializzazione per le professioni legali, sulla base di
modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui
all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel
contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'articolo 17,
comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei
laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato
da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di
magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o
notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in
giurisprudenza é svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività
pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi
giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico
apporto di magistrati, avvocati e notai.
3. Le scuole di
cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di
cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle
università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di
accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre
facoltà con insegnamenti giuridici.
4. Nel consiglio
delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un
magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio.
5. Il numero dei
laureati da ammettere alla scuola, é determinato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci
per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel
corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero
dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno
precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi
vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di
abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli
altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al
comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole. L'accesso alla
scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione
della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame
ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, é definita nel decreto
di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il
predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di
magistrati, avvocati e notai.
6. Le prove di
esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale
e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La
votazione finale é espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione
della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum
degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.
7. Il rilascio
del diploma di specializzazione é subordinato alla certificazione della
regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie,
al superamento delle prove finali di esame.
8. Il decreto di
cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, é
emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura.
CAPO III
Disposizioni
transitorie e finali
Art.
17. ( Modificato dal D.L. n. 328/1998 )
Norme transitorie e finali
1. In deroga a
quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 123-bis, a decorrere dal settimo
anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il numero dei candidati che possono conseguire l'ammissione
alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario all'esito della
prova preliminare é progressivamente ridotto del dieci per cento l'anno
fino a raggiungere un numero pari a due volte quello dei posti messi a
concorso.
2. Le
disposizioni di cui al capo I, fatta eccezione per gli articoli 12, 13 e
15, non si applicano ai concorsi per uditore giudiziario già banditi alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Nei novanta
giorni successivi al suo insediamento la commissione prevista dall'artico
123-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, provvede alla
creazione di un archivio provvisorio delle domande, utilizzando archivi di
domande già predisposti per l'accesso ad altri concorsi, anche se aventi
ad oggetto una sola delle materie della prova scritta, eventualmente
modificandole per adattarle ai criteri previsti dall'articolo 123-bis,
comma 2.
4. Se alla data
di adozione del decreto ministeriale con il quale é bandito il concorso
per uditore giudiziario, successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, non sia intervenuto il decreto ministeriale
di cui all'articolo 19, che attesta la avvenuta formazione della banca
dati, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su conforme delibera
del Consiglio superiore della magistratura, può essere disposto che la
prova preliminare sia effettuata utilizzando l'archivio provvisorio di cui
al comma 3.
5. Alla prova
preliminare di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 123-bis del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, nonché quelle del regolamento per lo svolgimento della prova
preliminare.
5-bis. Per i
tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, la prova preliminare di cui all'articolo 123-bis
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n.12, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto legislativo, ha
luogo a Roma o in sedi decentrate.
Art. 18.
(nota)
Abrogazioni
1. Sono abrogate
le norme incompatibili con il presente decreto legislativo ed in
particolare:
a) l'articolo 1
della legge 17 novembre 1978, n. 746;
b) la legge 4
febbraio 1985, n. 11;
c) l'articolo 1,
comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32;
d) gli articoli 1
e 2 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;
e) l'articolo 12,
comma secondo, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, come
sostituito, da ultimo, dall'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1965, n. 617;
f) l'articolo 4,
primo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n.1860.
Art.
19.
Termini per
adozione di provvedimenti
1. La commissione
di cui all'articolo 123-quater dell'ordinamento giudiziario, approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, é nominata entro quindici giorni
dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Il regolamento
di cui all'articolo 123-quinquies dell'ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, é emanato entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
L'archivio delle domande é approntato entro i duecentoquaranta giorni
successivi. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il
Consiglio superiore della magistratura, l'archivio delle domande diviene
utilizzabile per il concorso per uditore giudiziario.
Art.
20.
Norme applicabili
al concorso per uditore giudiziario riservato alla provincia autonoma di
Bolzano
1. Fermo restando
quanto previsto dalle norme vigenti, al concorso per uditore giudiziario
riservato per la provincia autonoma di Bolzano, non si applicano i
seguenti articoli: 123, comma 1, lettera a), 123-bis, 123-quater,
123-quinquies, 124, commi primo, secondo e terzo, 125, 125-ter e
125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché l'articolo 17
del presente decreto legislativo.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.