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Archivio legislativo

Decreto del Ministro della Giustizia 1 giugno 1998, n.228

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Regolamento recante modalità per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398

(modificato dal Decreto del Ministro della Giustizia 4 agosto 2000, n.261)

( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1998, n. 162 )

 

Il Ministro di Grazia e Giustizia

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che prevede che mediante regolamento del Ministro di grazia e giustizia sono adottate norme regolamentari per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alle prove scritte del concorso per uditore giudiziario;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio superiore della magistratura espresso nelle sedute del 25 febbraio 1998 e 14 maggio 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 4 maggio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 1 giugno 1998, prot. n. 4074-8/3-6 U.L.;

A d o t t a  il seguente regolamento:

Capo I

Modalità della prova preliminare

Art. 1.

Archivio informatico dei quesiti

1. L'archivio informatico, istituito dall'articolo 123-quater, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, contiene un numero di quesiti, inerenti alle materie oggetto della prova scritta ai sensi dell'articolo 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 124, inserito dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, non inferiore a cinquemila per le materie civile e penale, a tremila per la materia amministrativa e, complessivamente, non inferiore a quindicimila.

2. Possono essere inseriti nell'archivio unicamente quesiti che facciano diretta applicazione di disposizioni normative con esclusione di ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti dottrinali o giurisprudenziali.

Art. 2.

Criteri per la formulazione e raggruppamento dei quesiti

1. Ciascuno dei quesiti contenuti nell'archivio informatico è redatto facendo seguire alla parola "QUESITO" il testo di un'unica domanda con quattro risposte, numerate da 1 a 4, delle quali solo una è esatta; la posizione della risposta esatta è determinata dal sistema automatizzato.

2. Fermo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1, i quesiti contenuti nell'archivio informatico sono formulati come domande dirette o come parte di una o più disposizioni normative che trovano il loro completamento in una delle quattro risposte, secondo i normotipi di cui all'allegato A.

3. I quesiti sono suddivisi in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà. Ogni quesito è classificato al fine di consentirne il raggruppamento per materia e di distinguere le domande per grado di difficoltà, in modo tale da assicurare la assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà. Il grado di difficoltà di ciascun quesito non è reso palese ai candidati nel corso della prova.

Art. 3. ( nota )

Grado di difficoltà delle domande e punteggi per le risposte

1. Ogni quesito ha un grado di difficoltà secondo la sequenza "Domanda facile" (numero 1), "Domanda di media difficoltà" (numero 2), "Domanda difficile" (numero 3). Il grado di difficoltà e la relativa numerazione sono predeterminate nell'archivio alla cui conservazione, gestione e aggiornamento è preposta la commissione di cui all'articolo 123-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

2. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande comprese nel questionario è attribuito il punteggio formale di 810.990. Ad ogni risposta omessa od errata è attribuito il seguente punteggio di penalizzazione: 9.001 per la domanda difficile; 9.007 per la domanda di media difficoltà; 9.011 per la domanda facile. Il punteggio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio di 810.990 il numero 9.001 per ogni risposta omessa od errata a domanda difficile; il numero 9.007 per ogni risposta omessa od errata a domanda di media difficoltà; il numero 9.011 per ogni risposta omessa od errata a domanda facile. Sulla base del punteggio cosi conseguito si forma la graduatoria di merito.

3. Il punteggio attribuito a ciascuna delle risposte non è reso palese al candidato durante la prova preliminare.

Art. 4.

Svolgimento della prova preliminare

1. La indicazione delle sedi, la ripartizione dei candidati tra le stesse, la previsione dei giorni e dell'ora di svolgimento della prova preliminare sono effettuate dal Ministro di grazia e giustizia con il bando di concorso o con successivo provvedimento da rendere pubblico alla data indicata dal bando.

2. La prova preliminare è effettuata per gruppi di candidati in numero non superiore a seicento per ciascuna sessione, divisi secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, in base al calendario contenuto nel decreto che indice il concorso.

3. I candidati sono identificati al momento dell'ingresso nei locali ove si svolge ogni sessione di prova a mezzo di idonei documenti di identità.

4. I candidati non possono avvalersi, durante la prova, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

5. Dopo l'ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la prova la commissione esaminatrice dispone la attivazione della procedura di assortimento dei quesiti, selezionati automaticamente tra quelli contenuti nell'archivio informatico, da assegnare a ciascun candidato. Nella ipotesi di cui all'articolo 5, comma 7, la commissione esaminatrice provvede alla distribuzione dei questionari già predisposti. In tale caso la consegna è effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame ed il tempo a disposizione decorre dal momento in cui la commissione autorizza l'apertura dei questionari. è in ogni caso disposta la esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della commissione.

6. La normativa di cui si tiene conto ai fini della esattezza delle risposte è quella vigente alla data di pubblicazione del bando.

Art. 5.

Modalità della prova preliminare

1. Ogni candidato ha a disposizione una singola postazione, separata dalle altre, per l'esecuzione della prova.

2. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono assistiti, nella lettura dei quesiti e nella indicazione delle risposte, da personale dell'amministrazione designato dal Ministero di grazia e giustizia e scelto tra quelli in possesso del diploma di laurea in materie diverse da quelle giuridiche o del diploma di scuola media superiore di secondo grado, anche in servizio presso gli uffici giudiziari.

3. A ciascun candidato sono assegnati novanta quesiti vertenti sulle materie oggetto della prova scritta, in ragione di trentacinque per la materia civile e per la materia penale, e di venti per la materia amministrativa, con un tempo massimo per la risposta di centoventi minuti.

Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il tempo può essere aumentato fino ad un massimo di trenta minuti dal Consiglio superiore della magistratura.

4. In caso di urgenza, quando non è possibile attendere la decisione del Consiglio superiore della magistratura, il prolungamento del termine di cui al comma 3, secondo periodo, può essere disposto in via provvisoria e salva la ratifica del Consiglio superiore della magistratura, dalla commissione esaminatrice.

5. A ciascun candidato sono assegnati quesiti aventi lo stesso grado di difficoltà, raggruppati per ciascuna materia della prova scritta ed in pari numero.

6. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati mediante una procedura automatizzata sulla base dei seguenti criteri:

a) per le materie civile e penale sono proposte domande facili in numero di undici, domande di media difficoltà in numero di diciassette e domande difficili in numero di sette; per la materia amministrativa, sono proposte domande facili in numero di sei, domande di media difficoltà in numero di dieci e domande difficili in numero di quattro;

b) i questionari di diritto civile contengono quesiti su tutti i libri di cui è composto il relativo codice, con gli eventuali riferimenti alla Costituzione, e comunque non più di quattro domande per ciascun titolo e non più di due per ciascun capo in cui gli stessi sono ripartiti;

c) i questionari di diritto penale contengono quesiti su tutti i libri di cui è composto il relativo codice, con gli eventuali riferimenti alla Costituzione, e comunque non più di cinque domande per ciascun titolo e non più di due per ciascun capo in cui gli stessi sono ripartiti:

d) il questionario di diritto amministrativo contiene almeno due quesiti su ciascuna delle ripartizioni in cui è suddiviso l'archivio, secondo l'elenco di provvedimenti legislativi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui all'articolo 8, comma 6.

7. Se non è possibile utilizzare per la prova preliminare videoterminali dedicati, i quesiti da sottoporre ai candidati sono stampati su moduli a lettura ottica contenuti in confezioni individualmente sigillate.

8. Nel corso della prova e fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, è ammessa la correzione delle risposte da parte dei candidati..

Art. 6. ( note )

Formazione della graduatoria

1. Dopo ogni sessione, o al termine della prova nel caso di cui all'articolo 5, comma 7, il punteggio conseguito da ciascun candidato è memorizzato dal sistema informatico per la formazione della graduatoria.

2. Acquisite le risposte di tutti i candidati, la graduatoria è formata dal sistema informatico. è vietata la formazione di graduatorie parziali prima del completamento della prova.

2-bis. Quando la prova preliminare abbia luogo in più sedi, i dati relativi alle prove sostenute dai candidati vengono inviati, con modalità atte a garantirne la segretezza e l'immodificabilità, alla sede centrale per la formazione della graduatoria ai sensi del comma 2.

3. La graduatoria è resa pubblica mediante la procedura di cui all'articolo 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860; di tale adempimento è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'ammissione dei candidati utilmente collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 4, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è comunicata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

Art. 7.

Sistema informatico

1. Il sistema informatico per lo svolgimento della prova preliminare comprende il software applicativo specifico per la gestione della prova preliminare, l'archivio dei quesiti, le risposte con il punteggio relativo al grado di difficoltà, il numero identificativo di ciascun candidato e quant'altro occorre per il corretto funzionamento della prova preliminare.

2. Il software applicativo deve, in particolare, consentire lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) la miscelazione delle domande con relative risposte da assegnare a ciascun candidato, secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 6, rispettando le condizioni di parità;

b) la automatica assegnazione delle domande e gli algoritmi di calcolo dei punteggi delle risposte;

c) la distribuzione in rete dei singoli questionari;

d) la stampa del promemoria delle domande e delle risposte da consegnare al candidato;

e) le stampe di servizio per la gestione della prova.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono stabilite le modalità tecniche per il concreto svolgimento della prova preliminare di cui all'articolo 4 e delle stesse viene fatta menzione nel bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Al bando di concorso, oltre allo schema di domanda di partecipazione, è allegata una scheda esplicativa in ordine allo svolgimento della prova relativamente alla presentazione dei quesiti ed alla indicazione delle risposte scelte dal candidato.

Art. 8.  ( nota )

Commissione ministeriale per l'archivio informatico dei quesiti

1. La commissione prevista dall'articolo 123-quater dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, provvede alla formazione, conservazione, gestione e aggiornamento dell'archivio informatico dei quesiti. A tal fine può deliberare le integrazioni, modificazioni e soppressioni necessarie per l'aggiornamento o il completamento dell'archivio e può proporre le modifiche ritenute necessarie al sistema informatico utilizzato.

2. La commissione procede alla approvazione dei quesiti proposti dai componenti o dai membri aggregati. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre dei cinque componenti. La commissione può suddividersi in gruppi di lavoro di almeno cinque membri, componenti o aggregati, coordinati da uno di essi, designato dal Presidente. Per le deliberazioni hanno diritto di voto anche i membri aggregati convocati per la seduta nella quale si discutono i quesiti da loro predisposti e sono adottate a maggioranza dei presenti. Il Consiglio superiore della magistratura può concedere, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, l'esonero totale ovvero parziale dal lavoro giudiziario per i componenti e i membri aggregati appartenenti alla magistratura.

3. Dopo l'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, la commissione procede all'aggiornamento dell'archivio. Alla commissione possono essere indirizzate proposte di modifica o di riesame dei quesiti da parte di chiunque vi abbia interesse. La commissione si riunisce, altresì, nella settimana successiva alla pubblicazione di ogni bando di concorso.

4. Le modifiche all'archivio informatico approvate in ogni singola seduta sono comunicate dal presidente della commissione, tempestivamente, all'ufficio che provvede all'inserimento nell'archivio.

5. Presso il centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione è istituito un ufficio decentrato del Ministero di grazia e giustizia con il compito di provvedere alla tenuta dell'archivio informatico dei quesiti.

6. La pubblicità dei quesiti contenuti nell'archivio informatico, nonché del grado di difficoltà di ciascuno di essi, è assicurata mediante la loro pubblicazione nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la cui data, non posteriore di oltre novanta giorni a quella di pubblicazione del bando di concorso, è indicata con avviso pubblicato in calce al bando di concorso stesso.

7. Per le necessità di supporto amministrativo e tecnico della commissione sono distaccate almeno nove unità di personale amministrativo di cui una di area C, due di area B3 e sei di area B2.

8. Per le necessità di carattere logistico sono utilizzate oltre le strutture del centro elettronico di documentazione della corte di cassazione, anche quelle del Ministero di grazia e giustizia.

9. Il Ministero di grazia e giustizia provvede alla sollecita fornitura delle apparecchiature, anche individuali, e di quanto altro occorra per assicurare la tempestiva formulazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico da parte dei componenti e dei membri aggregati nonché della segreteria della commissione.

Capo II

Disposizioni transitorie

Art. 9. ( nota )

Archivio provvisorio dei quesiti

1. Con il decreto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, il Ministro di grazia e giustizia stabilisce che la prova preliminare sia effettuata utilizzando l'archivio provvisorio predisposto a norma del comma 3 dello stesso articolo e determina il numero di materie sulle quali la prova deve svolgersi.

2. Se la prova si svolge su una sola materia al candidato sono sottoposti sessanta quesiti; quando la prova si svolge su due o tre
materie, al candidato sono sottoposti trenta quesiti per ogni materia.

3. Sulle materie del diritto civile e del diritto penale, le domande possono riguardare tutti i libri dei relativi codici, con gli eventuali riferimenti alla Costituzione. A ciascun candidato sono poste non più di cinque domande inerenti allo stesso titolo di un codice e non più di tre domande inerenti allo stesso capo. Sulla materia del diritto amministrativo, a ciascun candidato sono poste non più di cinque domande per singolo argomento e non più di tre per la medesima problematica giuridica; in ogni caso le domande per almeno un terzo devono riguardare la giustizia amministrativa.

4. Nel caso di prova avente per oggetto una o due materie, il candidato deve completare la prova nel tempo massimo di ottanta minuti; in tal caso l'aumento previsto dall'articolo 5, comma 3, per i portatori di handicap è ridotto a venti minuti.

5. Si applicano per il resto le disposizioni dell'articolo 5.

Art. 10.

Disposizioni applicabili alla prova preliminare effettuata mediante l'archivio provvisorio dei quesiti

1. Per lo svolgimento della prova preliminare mediante l'archivio provvisorio dei quesiti di cui all'articolo 9 si applicano le disposizioni del presente decreto in quanto compatibili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Allegato A

DIRITTO CIVILE

Quesito: Per l'adempimento di un'obbligazione, se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita e tuttavia per la natura della prestazione stessa sia necessario un termine, questo, in mancanza di un accordo tra le parti:

Risposte:

1 è stabilito dal giudice.

2 Si intende rimesso alla volontà del debitore.

3 Si intende rimesso alla volontà del creditore.

4 è stabilito dal presidente della camera di commercio del luogo in cui la prestazione deve essere eseguita.

DIRITTO PENALE

Quesito: Quando ricorrono cause di estinzione del reato o della pena in mancanza di diversa disposizione da parte della legge, esse hanno effetto:

Risposte:

1 Nei confronti del solo autore materiale.

2 Nei confronti di tutti i concorrenti.

3 Nei confronti dei soli soggetti cui la causa di estinzione si riferisce.

4 Anche nei confronti dei soggetti civilmente responsabili.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Quesito: Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'accesso ai documenti amministrativi è consentito:

Risposte:

1 A chiunque sia titolare di un interesse legittimo.

2 A chiunque sia titolare di un diritto soggettivo.

3 A chiunque vi abbia interesse.

4 A chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevabili.

Allegato B

TABELLA DEI PUNTEGGI

Risposte Domanda  facile
(n. 1)
Domanda
di media difficoltà
(n. 2)
Domanda
difficile
(n. 3)
Giusta + 1 +1,73 + 1,5
Errata - 1 - 0,7 - 0,5
Omessa - 0,8 - 0,5 - 0,3

 

 

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti:

Nota alle premesse:

- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell' attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Note all'art. 1:

- Si trascrive il testo dell'art. 123-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) aggiunto dall'art. 4 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, recante: "Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127":

"Art. 123-quater. - 1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la commissione permanente per la creazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico delle domande per la prova preliminare.

2. La commissione è nominata dal Ministro di grazia e giustizia ed è composta da cinque magistrati, anche cessati dal servizio, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione si avvale delle strutture del centro elettronico di documentazione presso la Corte di cassazione.

3. La commissione dura in carica tre anni. La nomina dei singoli componenti è rinnovabile per un periodo di eguale durata.

4. Su proposta del presidente, nella fase della creazione dell'archivio, la commissione può essere integrata con membri aggregati fino ad un massimo di cinquanta, scelti tra magistrati e docenti universitari dal Ministro e dal Consiglio superiore della magistratura secondo la proporzione di cui al comma 2.

5. All'atto della nomina i componenti, anche aggregati, seguono un corso di specializzazione in docimologia e tecnica del test della durata di quindici giorni la cui organizzazione è demandata al Consiglio superiore della magistratura, di intesa con il Ministro di grazia e giustizia. Nei successivi sei mesi, con cadenza mensile, sono organizzati corsi di approfondimento della durata di tre giorni".

- Si riporta il testo dell'art. 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) inserito dall'art. 3 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, recante: "Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127":

"Art. 123-ter. - l. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto civile;

b) diritto penale;

c) diritto amministrativo.

2. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

g) diritto comunitario;

h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna materia della prova orale e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantotto punti. Non sono ammesse frazioni di punto".

Nota all'art. 3:

- Per il testo dell'art. 123-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall'art. 4 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, vedi in nota all'art.1.

Note all'art. 6:

- Si trascrive il testo dell'art. 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, recante: "Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel regio decreto 19 luglio 1924, n. 1218":

"Art. 13. - Finita la lettura e deliberato il giudizio, il segretario nota immediatamente, a piede di ciascun lavoro, in tutte lettere, il voto assegnato.

L'annotazione è sottoscritta dal presidente della commissione o della sottocommissione e dal segretario.

Terminata la disamina e votazione rispetto a tutti gli scritti, la commissione, in seduta plenaria procede senz'altro all'apertura delle buste contenenti i nomi dei concorrenti.

Ogni deliberazione presa in qualsiasi tempo per modificare i risultati delle votazioni delle prove scritte è nulla.

Il risultato completo delle prove scritte sarà reso di pubblica ragione mediante foglio da affiggersi nei locali del Ministero".

- L'art. 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, aggiunge l'art. 123-bis al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, trascritto qui di seguito per opportuna conoscenza:

"Art. 123 -bis. - 1. La prova preliminare è diretta ad accertare il possesso dei requisiti culturali, ed è realizzata con l'ausilio di sistemi informatizzati.

2. La prova preliminare ha luogo in sedi decentrate anche per gruppi di candidati divisi per lettera da individuarsi, per ogni concorso, con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Essa verte sulle materie oggetto della prova scritta del concorso e consiste in una serie di domande, formulate ed assegnate con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 123-quinquies, alle quali il candidato risponde scegliendo una delle risposte prefissate. Le domande sono predisposte con esclusivo riguardo ai testi normativi, escluso ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. Ad ogni candidato è assegnato un ugual numero di domande.

3. La graduatoria è formata avvalendosi di strumenti informatici sulla base del punteggio assegnato alle risposte.

4. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso.

Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo che risulta ammesso ai sensi del comma 3. Della ammissione alla prova scritta è data notizia secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

5. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alla prova scritta, oltre i limiti di cui al comma 4:

a) i magistrati militari, amministrativi e contabili;

b) i procuratori e gli avvocati dello Stato;

c) coloro che hanno conseguito la idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza;

d) coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, benché iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998/1999.

6. Il mancato superamento della prova preliminare non dà luogo ad inidoneità ai fini di cui all'art. 126, primo comma".

Nota all'art. 8:

- Si trascrive il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, recante:

"Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127":

"Art. 19 (Termini per adozione di provvedimenti). - 1. La commissione di cui all'art. 123 -quater dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. l2, è nominata entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Il regolamento di cui all'art. 123 - quinquies dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'archivio delle domande è approntato entro i duecentoquaranta giorni successivi. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, l'archivio delle domande diviene utilizzabile per il concorso per uditore giudiziario".

Nota all'art. 9:

- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, recante:

"Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127":

"Art. 17 (Norme transitorie e finali). - 1. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 123 -bis, a decorrere dal settimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il numero dei candidati che possono conseguire l'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario all'esito della prova preliminare è progressivamente ridotto del dieci per cento l'anno fino a raggiungere un numero pari a due volte quello dei posti messi a concorso.

2. Le disposizioni di cui al capo I, fatta eccezione per gli articoli 12, 13 e 15, non si applicano ai concorsi per uditore giudiziario già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Nei novanta giorni successivi al suo insediamento la commissione prevista dall'art. 123 -quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, provvede alla creazione di un archivio provvisorio delle domande, utilizzando archivi di domande già predisposti per l'accesso ad altri concorsi, anche se aventi ad oggetto una sola delle materie della prova scritta, eventualmente modificandole per adattarle ai criteri previsti dall'art. 123 -bis, comma 2.

4. Se alla data di adozione del decreto ministeriale con il quale è bandito il concorso per uditore giudiziario, successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuto  il decreto ministeriale di cui all'art. 19, che attesta la avvenuta formazione della banca dati, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura, può essere disposto che la prova preliminare sia effettuata utilizzando l'archivio provvisorio di cui al comma 3.

5. Alla prova preliminare di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. l23-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché quelle del regolamento per lo svolgimento della prova preliminare".

 
 

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