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Regolamento recante
modalità per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini
dell'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario,
ai sensi dell'articolo 5 del Decreto
legislativo 17 novembre 1997, n.398
(modificato
dal Decreto del Ministro della Giustizia 4
agosto 2000, n.261)
( pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1998, n. 162 )
Il Ministro di Grazia e Giustizia
Visto l'articolo 5 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che prevede che mediante regolamento
del Ministro di grazia e giustizia sono adottate norme regolamentari per
l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione
alle prove scritte del concorso per uditore giudiziario;
Visto l'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio
superiore della magistratura espresso nelle sedute del 25 febbraio 1998 e
14 maggio 1998;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella
adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 1 giugno 1998, prot.
n. 4074-8/3-6 U.L.;
A d o t t a il seguente
regolamento:
Capo I
Modalità della prova preliminare
Art. 1.
Archivio informatico dei quesiti
1. L'archivio informatico,
istituito dall'articolo 123-quater, comma 1, del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 novembre
1997, n. 398, contiene un numero di quesiti, inerenti alle materie oggetto
della prova scritta ai sensi dell'articolo 123-ter del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 124, inserito dall'articolo 3 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398, non inferiore a cinquemila per le materie civile e
penale, a tremila per la materia amministrativa e, complessivamente, non
inferiore a quindicimila.
2. Possono essere inseriti
nell'archivio unicamente quesiti che facciano diretta applicazione di
disposizioni normative con esclusione di ogni riferimento ad argomenti ed
orientamenti dottrinali o giurisprudenziali.
Art. 2.
Criteri per la formulazione e
raggruppamento dei quesiti
1. Ciascuno dei quesiti contenuti
nell'archivio informatico è redatto facendo seguire alla parola
"QUESITO" il testo di un'unica domanda con quattro risposte,
numerate da 1 a 4, delle quali solo una è esatta; la posizione della
risposta esatta è determinata dal sistema automatizzato.
2. Fermo quanto previsto dal
comma 2 dell'articolo 1, i quesiti contenuti nell'archivio informatico
sono formulati come domande dirette o come parte di una o più
disposizioni normative che trovano il loro completamento in una delle
quattro risposte, secondo i normotipi di cui all'allegato A.
3. I quesiti sono suddivisi in
gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà. Ogni quesito è
classificato al fine di consentirne il raggruppamento per materia e di
distinguere le domande per grado di difficoltà, in modo tale da
assicurare la assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di
pari difficoltà. Il grado di difficoltà di ciascun quesito non è reso
palese ai candidati nel corso della prova.
Art. 3.
( nota )
Grado di difficoltà delle
domande e punteggi per le risposte
1. Ogni quesito ha un grado
di difficoltà secondo la sequenza "Domanda facile" (numero 1),
"Domanda di media difficoltà" (numero 2), "Domanda
difficile" (numero 3). Il grado di difficoltà e la relativa
numerazione sono predeterminate nell'archivio alla cui conservazione,
gestione e aggiornamento è preposta la commissione di cui all'articolo
123-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito
dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
2. Al candidato che risponde
in modo esatto a tutte le domande comprese nel questionario è attribuito
il punteggio formale di 810.990. Ad ogni risposta omessa od errata è
attribuito il seguente punteggio di penalizzazione: 9.001 per la domanda
difficile; 9.007 per la domanda di media difficoltà; 9.011 per la domanda
facile. Il punteggio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio
di 810.990 il numero 9.001 per ogni risposta omessa od errata a domanda
difficile; il numero 9.007 per ogni risposta omessa od errata a domanda di
media difficoltà; il numero 9.011 per ogni risposta omessa od errata a
domanda facile. Sulla base del punteggio cosi conseguito si forma la
graduatoria di merito.
3. Il punteggio attribuito a
ciascuna delle risposte non è reso palese al candidato durante la prova
preliminare.
Art. 4.
Svolgimento della prova
preliminare
1. La indicazione delle sedi, la
ripartizione dei candidati tra le stesse, la previsione dei giorni e
dell'ora di svolgimento della prova preliminare sono effettuate dal
Ministro di grazia e giustizia con il bando di concorso o con successivo
provvedimento da rendere pubblico alla data indicata dal bando.
2. La prova preliminare è
effettuata per gruppi di candidati in numero non superiore a seicento per
ciascuna sessione, divisi secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, in
base al calendario contenuto nel decreto che indice il concorso.
3. I candidati sono identificati
al momento dell'ingresso nei locali ove si svolge ogni sessione di prova a
mezzo di idonei documenti di identità.
4. I candidati non possono
avvalersi, durante la prova, di codici, raccolte normative, testi, appunti
di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati.
5. Dopo l'ingresso dei candidati
nei locali ove si svolge la prova la commissione esaminatrice dispone la
attivazione della procedura di assortimento dei quesiti, selezionati
automaticamente tra quelli contenuti nell'archivio informatico, da
assegnare a ciascun candidato. Nella ipotesi di cui all'articolo 5, comma
7, la commissione esaminatrice provvede alla distribuzione dei questionari
già predisposti. In tale caso la consegna è effettuata contestualmente a
tutti i candidati presenti nella sede di esame ed il tempo a disposizione
decorre dal momento in cui la commissione autorizza l'apertura dei
questionari. è in ogni caso disposta la esclusione dalla prova del
candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima
dell'autorizzazione della commissione.
6. La normativa di cui si tiene
conto ai fini della esattezza delle risposte è quella vigente alla data
di pubblicazione del bando.
Art. 5.
Modalità della prova preliminare
1. Ogni candidato ha a
disposizione una singola postazione, separata dalle altre, per
l'esecuzione della prova.
2. I candidati affetti da
patologie limitatrici della autonomia sono assistiti, nella lettura dei
quesiti e nella indicazione delle risposte, da personale
dell'amministrazione designato dal Ministero di grazia e giustizia e
scelto tra quelli in possesso del diploma di laurea in materie diverse da
quelle giuridiche o del diploma di scuola media superiore di secondo
grado, anche in servizio presso gli uffici giudiziari.
3. A ciascun candidato sono
assegnati novanta quesiti vertenti sulle materie oggetto della prova
scritta, in ragione di trentacinque per la materia civile e per la materia
penale, e di venti per la materia amministrativa, con un tempo massimo per
la risposta di centoventi minuti.
Per i portatori di handicap
che ne abbiano fatto richiesta, il tempo può essere aumentato fino ad un
massimo di trenta minuti dal Consiglio superiore della magistratura.
4. In caso di urgenza, quando
non è possibile attendere la decisione del Consiglio superiore della
magistratura, il prolungamento del termine di cui al comma 3, secondo
periodo, può essere disposto in via provvisoria e salva la ratifica del
Consiglio superiore della magistratura, dalla commissione esaminatrice.
5. A ciascun candidato sono
assegnati quesiti aventi lo stesso grado di difficoltà, raggruppati per
ciascuna materia della prova scritta ed in pari numero.
6. I quesiti da sottoporre ai
candidati sono individuati mediante una procedura automatizzata sulla base
dei seguenti criteri:
a) per le materie civile e
penale sono proposte domande facili in numero di undici, domande di media
difficoltà in numero di diciassette e domande difficili in numero di
sette; per la materia amministrativa, sono proposte domande facili in
numero di sei, domande di media difficoltà in numero di dieci e domande
difficili in numero di quattro;
b) i questionari di diritto
civile contengono quesiti su tutti i libri di cui è composto il relativo
codice, con gli eventuali riferimenti alla Costituzione, e comunque non più
di quattro domande per ciascun titolo e non più di due per ciascun capo
in cui gli stessi sono ripartiti;
c) i questionari di diritto
penale contengono quesiti su tutti i libri di cui è composto il relativo
codice, con gli eventuali riferimenti alla Costituzione, e comunque non più
di cinque domande per ciascun titolo e non più di due per ciascun capo in
cui gli stessi sono ripartiti:
d) il questionario di diritto
amministrativo contiene almeno due quesiti su ciascuna delle ripartizioni
in cui è suddiviso l'archivio, secondo l'elenco di provvedimenti
legislativi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui all'articolo 8,
comma 6.
7. Se non è possibile
utilizzare per la prova preliminare videoterminali dedicati, i quesiti da
sottoporre ai candidati sono stampati su moduli a lettura ottica
contenuti in confezioni individualmente sigillate.
8. Nel corso della prova e
fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, è ammessa la correzione
delle risposte da parte dei candidati..
Art. 6.
( note )
Formazione della graduatoria
1. Dopo ogni sessione, o al
termine della prova nel caso di cui all'articolo 5, comma 7, il punteggio
conseguito da ciascun candidato è memorizzato dal sistema informatico per
la formazione della graduatoria.
2. Acquisite le risposte di
tutti i candidati, la graduatoria è formata dal sistema informatico. è
vietata la formazione di graduatorie parziali prima del completamento
della prova.
2-bis. Quando la prova
preliminare abbia luogo in più sedi, i dati relativi alle prove sostenute
dai candidati vengono inviati, con modalità atte a garantirne la
segretezza e l'immodificabilità, alla sede centrale per la formazione
della graduatoria ai sensi del comma 2.
3. La graduatoria è resa
pubblica mediante la procedura di cui all'articolo 13 del regio decreto 15
ottobre 1925, n. 1860; di tale adempimento è data notizia mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L'ammissione dei candidati utilmente collocati in graduatoria ai sensi
dell'articolo 123-bis, comma 4, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
aggiunto dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
è comunicata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della
prova scritta.
Art. 7.
Sistema informatico
1. Il sistema informatico per lo
svolgimento della prova preliminare comprende il software applicativo
specifico per la gestione della prova preliminare, l'archivio dei quesiti,
le risposte con il punteggio relativo al grado di difficoltà, il numero
identificativo di ciascun candidato e quant'altro occorre per il corretto
funzionamento della prova preliminare.
2. Il software applicativo deve,
in particolare, consentire lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) la miscelazione delle domande
con relative risposte da assegnare a ciascun candidato, secondo i criteri
di cui all'articolo 5, comma 6, rispettando le condizioni di parità;
b) la automatica assegnazione
delle domande e gli algoritmi di calcolo dei punteggi delle risposte;
c) la distribuzione in rete dei
singoli questionari;
d) la stampa del promemoria delle
domande e delle risposte da consegnare al candidato;
e) le stampe di servizio per la
gestione della prova.
3. Con decreto del Ministro di
grazia e giustizia sono stabilite le modalità tecniche per il concreto
svolgimento della prova preliminare di cui all'articolo 4 e delle stesse
viene fatta menzione nel bando di concorso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Al bando di concorso, oltre allo schema di
domanda di partecipazione, è allegata una scheda esplicativa in ordine
allo svolgimento della prova relativamente alla presentazione dei quesiti
ed alla indicazione delle risposte scelte dal candidato.
Art. 8.
( nota )
Commissione ministeriale per
l'archivio informatico dei quesiti
1. La commissione prevista
dall'articolo 123-quater dell'ordinamento giudiziario approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 4 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, provvede alla formazione,
conservazione, gestione e aggiornamento dell'archivio informatico dei
quesiti. A tal fine può deliberare le integrazioni, modificazioni e
soppressioni necessarie per l'aggiornamento o il completamento
dell'archivio e può proporre le modifiche ritenute necessarie al sistema
informatico utilizzato.
2. La commissione procede
alla approvazione dei quesiti proposti dai componenti o dai membri
aggregati. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di
almeno tre dei cinque componenti. La commissione può suddividersi in
gruppi di lavoro di almeno cinque membri, componenti o aggregati,
coordinati da uno di essi, designato dal Presidente. Per le deliberazioni
hanno diritto di voto anche i membri aggregati convocati per la seduta
nella quale si discutono i quesiti da loro predisposti e sono adottate a
maggioranza dei presenti. Il Consiglio superiore della magistratura può
concedere, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, l'esonero
totale ovvero parziale dal lavoro giudiziario per i componenti e i membri
aggregati appartenenti alla magistratura.
3. Dopo l'emanazione del
decreto del Ministro di grazia e giustizia di cui all'articolo 19, comma
2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, la commissione
procede all'aggiornamento dell'archivio. Alla commissione possono essere
indirizzate proposte di modifica o di riesame dei quesiti da parte di
chiunque vi abbia interesse. La commissione si riunisce, altresì, nella
settimana successiva alla pubblicazione di ogni bando di concorso.
4. Le modifiche all'archivio
informatico approvate in ogni singola seduta sono comunicate dal
presidente della commissione, tempestivamente, all'ufficio che provvede
all'inserimento nell'archivio.
5. Presso il centro
elettronico di documentazione della Corte di cassazione è istituito un
ufficio decentrato del Ministero di grazia e giustizia con il compito di
provvedere alla tenuta dell'archivio informatico dei quesiti.
6. La pubblicità dei quesiti
contenuti nell'archivio informatico, nonché del grado di difficoltà di
ciascuno di essi, è assicurata mediante la loro pubblicazione nel
supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana la cui data, non posteriore di oltre novanta giorni a quella di
pubblicazione del bando di concorso, è indicata con avviso pubblicato in
calce al bando di concorso stesso.
7. Per le necessità di
supporto amministrativo e tecnico della commissione sono distaccate almeno
nove unità di personale amministrativo di cui una di area C, due di area
B3 e sei di area B2.
8. Per le necessità di
carattere logistico sono utilizzate oltre le strutture del centro
elettronico di documentazione della corte di cassazione, anche quelle del
Ministero di grazia e giustizia.
9. Il Ministero di grazia e
giustizia provvede alla sollecita fornitura delle apparecchiature, anche
individuali, e di quanto altro occorra per assicurare la tempestiva
formulazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico da parte dei
componenti e dei membri aggregati nonché della segreteria della
commissione.
Capo II
Disposizioni transitorie
Art. 9.
( nota )
Archivio provvisorio dei quesiti
1. Con il decreto previsto
dall'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398, il Ministro di grazia e giustizia stabilisce che la prova preliminare
sia effettuata utilizzando l'archivio provvisorio predisposto a norma del
comma 3 dello stesso articolo e determina il numero di materie sulle quali
la prova deve svolgersi.
2. Se la prova si svolge su una
sola materia al candidato sono sottoposti sessanta quesiti; quando la
prova si svolge su due o tre
materie, al candidato sono sottoposti trenta quesiti per ogni materia.
3. Sulle materie del diritto
civile e del diritto penale, le domande possono riguardare tutti i libri
dei relativi codici, con gli eventuali riferimenti alla Costituzione. A
ciascun candidato sono poste non più di cinque domande inerenti allo
stesso titolo di un codice e non più di tre domande inerenti allo stesso
capo. Sulla materia del diritto amministrativo, a ciascun candidato sono
poste non più di cinque domande per singolo argomento e non più di tre
per la medesima problematica giuridica; in ogni caso le domande per almeno
un terzo devono riguardare la giustizia amministrativa.
4. Nel caso di prova avente per
oggetto una o due materie, il candidato deve completare la prova nel tempo
massimo di ottanta minuti; in tal caso l'aumento previsto dall'articolo 5,
comma 3, per i portatori di handicap è ridotto a venti minuti.
5. Si applicano per il resto le
disposizioni dell'articolo 5.
Art.
10.
Disposizioni applicabili alla
prova preliminare effettuata mediante l'archivio provvisorio dei quesiti
1. Per lo svolgimento della prova
preliminare mediante l'archivio provvisorio dei quesiti di cui
all'articolo 9 si applicano le disposizioni del presente decreto in quanto
compatibili.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Allegato A
DIRITTO CIVILE
Quesito: Per l'adempimento di
un'obbligazione, se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve
essere eseguita e tuttavia per la natura della prestazione stessa sia
necessario un termine, questo, in mancanza di un accordo tra le parti:
Risposte:
1 è stabilito dal giudice.
2 Si intende rimesso alla volontà
del debitore.
3 Si intende rimesso alla volontà
del creditore.
4 è stabilito dal presidente
della camera di commercio del luogo in cui la prestazione deve essere
eseguita.
DIRITTO PENALE
Quesito: Quando ricorrono cause
di estinzione del reato o della pena in mancanza di diversa disposizione
da parte della legge, esse hanno effetto:
Risposte:
1 Nei confronti del solo autore
materiale.
2 Nei confronti di tutti i
concorrenti.
3 Nei confronti dei soli soggetti
cui la causa di estinzione si riferisce.
4 Anche nei confronti dei
soggetti civilmente responsabili.
DIRITTO AMMINISTRATIVO
Quesito: Ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, l'accesso ai documenti amministrativi è consentito:
Risposte:
1 A chiunque sia titolare di un
interesse legittimo.
2 A chiunque sia titolare di un
diritto soggettivo.
3 A chiunque vi abbia interesse.
4 A chiunque vi abbia interesse
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevabili.
Allegato B
|
TABELLA
DEI PUNTEGGI
|
| Risposte |
Domanda
facile
(n. 1) |
Domanda
di media difficoltà
(n. 2) |
Domanda
difficile
(n. 3) |
| Giusta |
+
1 |
+1,73 |
+
1,5 |
| Errata |
-
1 |
-
0,7 |
-
0,5 |
| Omessa |
-
0,8 |
-
0,5 |
-
0,3 |
NOTE
Avvertenza: Il
testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti:
Nota alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della
legge n. 400/1988 (Disciplina dell' attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto
ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie
di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione
da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo
stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione
di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di
Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note
all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art.
123-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario) aggiunto dall'art. 4 del decreto legislativo 17 novembre
1997, n. 398, recante: "Modifica alla disciplina del concorso per
uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le
professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15
maggio 1997, n. 127":
"Art. 123-quater. - 1.
Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la commissione
permanente per la creazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico
delle domande per la prova preliminare.
2. La commissione è nominata dal
Ministro di grazia e giustizia ed è composta da cinque magistrati, anche
cessati dal servizio, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal
Consiglio superiore della magistratura. La commissione si avvale delle
strutture del centro elettronico di documentazione presso la Corte di
cassazione.
3. La commissione dura in carica
tre anni. La nomina dei singoli componenti è rinnovabile per un periodo
di eguale durata.
4. Su proposta del presidente,
nella fase della creazione dell'archivio, la commissione può essere
integrata con membri aggregati fino ad un massimo di cinquanta, scelti tra
magistrati e docenti universitari dal Ministro e dal Consiglio superiore
della magistratura secondo la proporzione di cui al comma 2.
5. All'atto della nomina i
componenti, anche aggregati, seguono un corso di specializzazione in
docimologia e tecnica del test della durata di quindici giorni la cui
organizzazione è demandata al Consiglio superiore della magistratura, di
intesa con il Ministro di grazia e giustizia. Nei successivi sei mesi, con
cadenza mensile, sono organizzati corsi di approfondimento della durata di
tre giorni".
- Si riporta il testo dell'art.
123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)
inserito dall'art. 3 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
recante: "Modifica alla disciplina del concorso per uditore
giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni
legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997,
n. 127":
"Art. 123-ter. - l. La prova
scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:
a) diritto civile;
b) diritto penale;
c) diritto amministrativo.
2. La prova orale verte su
ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
a) diritto civile ed elementi
fondamentali di diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo,
costituzionale e tributario;
f) diritto del lavoro e della
previdenza sociale;
g) diritto comunitario;
h) diritto internazionale ed
elementi di informatica giuridica.
3. Sono ammessi alla prova orale
i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle
materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che
ottengono non meno di 6/10 in ciascuna materia della prova orale e
comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a
novantotto punti. Non sono ammesse frazioni di punto".
Nota
all'art. 3:
- Per il testo dell'art.
123-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall'art. 4
del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, vedi in nota all'art.1.
Note
all'art. 6:
- Si trascrive il testo dell'art.
13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, recante:
"Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in
magistratura contenuto nel regio decreto 19 luglio 1924, n. 1218":
"Art. 13. - Finita la
lettura e deliberato il giudizio, il segretario nota immediatamente, a
piede di ciascun lavoro, in tutte lettere, il voto assegnato.
L'annotazione è sottoscritta dal
presidente della commissione o della sottocommissione e dal segretario.
Terminata la disamina e votazione
rispetto a tutti gli scritti, la commissione, in seduta plenaria procede
senz'altro all'apertura delle buste contenenti i nomi dei concorrenti.
Ogni deliberazione presa in
qualsiasi tempo per modificare i risultati delle votazioni delle prove
scritte è nulla.
Il risultato completo delle prove
scritte sarà reso di pubblica ragione mediante foglio da affiggersi nei
locali del Ministero".
- L'art. 2 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, aggiunge l'art. 123-bis al R.D. 30
gennaio 1941, n. 12, trascritto qui di seguito per opportuna conoscenza:
"Art. 123 -bis. - 1. La
prova preliminare è diretta ad accertare il possesso dei requisiti
culturali, ed è realizzata con l'ausilio di sistemi informatizzati.
2. La prova preliminare ha luogo
in sedi decentrate anche per gruppi di candidati divisi per lettera da
individuarsi, per ogni concorso, con decreto del Ministro di grazia e
giustizia. Essa verte sulle materie oggetto della prova scritta del
concorso e consiste in una serie di domande, formulate ed assegnate con le
modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 123-quinquies, alle
quali il candidato risponde scegliendo una delle risposte prefissate. Le
domande sono predisposte con esclusivo riguardo ai testi normativi,
escluso ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti giurisprudenziali e
dottrinali. Ad ogni candidato è assegnato un ugual numero di domande.
3. La graduatoria è formata
avvalendosi di strumenti informatici sulla base del punteggio assegnato
alle risposte.
4. Alla prova scritta è ammesso
un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso.
Sono comunque ammessi alle prove
scritte i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo
che risulta ammesso ai sensi del comma 3. Della ammissione alla prova
scritta è data notizia secondo modalità da stabilirsi con decreto del
Ministro di grazia e giustizia.
5. Sono esonerati dalla prova
preliminare ed ammessi alla prova scritta, oltre i limiti di cui al comma
4:
a) i magistrati militari,
amministrativi e contabili;
b) i procuratori e gli avvocati
dello Stato;
c) coloro che hanno conseguito la
idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza;
d) coloro che hanno conseguito il
diploma di specializzazione per le professioni legali, benché iscritti al
corso di laurea in giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998/1999.
6. Il mancato superamento della
prova preliminare non dà luogo ad inidoneità ai fini di cui all'art.
126, primo comma".
Nota
all'art. 8:
- Si trascrive il testo dell'art.
19 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, recante:
"Modifica alla disciplina
del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di
specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi
113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127":
"Art. 19 (Termini per
adozione di provvedimenti). - 1. La commissione di cui all'art. 123
-quater dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. l2, è nominata entro quindici giorni dalla entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
2. Il regolamento di cui all'art.
123 - quinquies dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, è emanato entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'archivio delle
domande è approntato entro i duecentoquaranta giorni successivi. Con
decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore
della magistratura, l'archivio delle domande diviene utilizzabile per il
concorso per uditore giudiziario".
Nota
all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art.
17 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, recante:
"Modifica alla disciplina
del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di
specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi
113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127":
"Art. 17 (Norme transitorie
e finali). - 1. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 123
-bis, a decorrere dal settimo anno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, il numero dei candidati che
possono conseguire l'ammissione alla prova scritta del concorso per
uditore giudiziario all'esito della prova preliminare è progressivamente
ridotto del dieci per cento l'anno fino a raggiungere un numero pari a due
volte quello dei posti messi a concorso.
2. Le disposizioni di cui al capo
I, fatta eccezione per gli articoli 12, 13 e 15, non si applicano ai
concorsi per uditore giudiziario già banditi alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
3. Nei novanta giorni successivi
al suo insediamento la commissione prevista dall'art. 123 -quater del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, provvede alla creazione di un
archivio provvisorio delle domande, utilizzando archivi di domande già
predisposti per l'accesso ad altri concorsi, anche se aventi ad oggetto
una sola delle materie della prova scritta, eventualmente modificandole
per adattarle ai criteri previsti dall'art. 123 -bis, comma 2.
4. Se alla data di adozione del
decreto ministeriale con il quale è bandito il concorso per uditore
giudiziario, successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, non sia intervenuto il decreto ministeriale di
cui all'art. 19, che attesta la avvenuta formazione della banca dati, con
decreto del Ministro di grazia e giustizia, su conforme delibera del
Consiglio superiore della magistratura, può essere disposto che la prova
preliminare sia effettuata utilizzando l'archivio provvisorio di cui al
comma 3.
5. Alla prova preliminare di cui
al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'art. l23-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché quelle
del regolamento per lo svolgimento della prova preliminare".
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