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Archivio legislativo

Decreto del Ministro della Giustizia 4 agosto 2000, n.261

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Regolamento recante modifiche al Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 1° giugno 1998, n. 228, in tema di modalità per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario, ai sensi dell'art. 123 - quinquies del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2000, n. 221 )

Il Ministro della Giustizia

Visto l'articolo 123-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che prevede che mediante decreto del Ministro della giustizia sono adottate norme regolamentari per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alle prove scritte del concorso per uditore giudiziario;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, recante regolamento per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

Ritenuta la necessità di apportare al predetto regolamento le modifiche necessarie per il miglior espletamento della procedura concorsuale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio superiore della magistratura espresso nella seduta del 12 luglio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 27 luglio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 2 agosto 2000, prot. n. 1687/U-8/3-6;

A d o t t a  il seguente regolamento:

Art. 1. ( note )

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, le parole "per ciascuna materia" sono sostituite dalle parole "per le materie civile e penale, a tremila per la materia amministrativa e, complessivamente, non inferiore a quindicimila".

Art. 2.  ( note )

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, è sostituito dal seguente:

"2. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande comprese nel questionario è attribuito il punteggio formale di 810.990. Ad ogni risposta omessa od errata è attribuito il seguente punteggio di penalizzazione: 9.001 per la domanda difficile; 9.007 per la domanda di media difficoltà; 9.011 per la domanda facile. Il punteggio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio di 810.990 il numero 9.001 per ogni risposta omessa od errata a domanda difficile; il numero 9.007 per ogni risposta omessa od errata a domanda di media difficoltà; il numero 9.011 per ogni risposta omessa od errata a domanda facile. Sulla base del punteggio così conseguito si forma la graduatoria di merito".

Art. 3. ( note )

1. L'articolo 5 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, è così modificato:

a) al comma 3, le parole "trenta per ciascuna materia" sono sostituite dalle parole "trentacinque per la materia civile e per la materia penale, e di venti per la materia amministrativa";

b) al comma 4, dopo le parole "prolungamento del termine" sono inserite le parole "di cui al comma 3, secondo periodo";

c) al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente "a) per le materie civile e penale sono proposte domande facili in numero di undici, domande di media difficoltà in numero di diciassette e domande difficili in numero di sette; per la materia amministrativa, sono proposte domande facili in numero di sei, domande di media difficoltà in numero di dieci e domande difficili in numero di quattro";

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente "d) il questionario di diritto amministrativo contiene almeno due quesiti su ciascuna delle ripartizioni in cui è suddiviso l'archivio, secondo l'elenco di provvedimenti legislativi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui all'articolo 8, comma 6".

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, è aggiunto il seguente:

"Art. 5-bis (Comitati di vigilanza). - 1. Quando la prova preliminare abbia luogo in più sedi, si applica la disposizione di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487".

Art. 5.  ( note )

1. L'articolo 6 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, è così modificato:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Quando la prova preliminare abbia luogo in più sedi, i dati relativi alle prove sostenute dai candidati vengono inviati, con modalità atte a garantirne la segretezza e l'immodificabilità, alla sede centrale per la formazione della graduatoria ai sensi del comma 2.";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860" sono aggiunte le seguenti: "di tale adempimento è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

c) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dai seguenti: "L'ammissione dei candidati utilmente collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 4, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è comunicata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta.".

Art. 6. ( note )

1. L'articolo 8 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, è così modificato:

a) al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: "si riunisce, nella fase di predisposizione dell'archivio almeno una volta la settimana e";

b) al comma 2, secondo periodo, prima delle parole: "Per le deliberazioni" sono inserite le parole: "La commissione può suddividersi in gruppi di lavoro di almeno cinque membri, componenti o aggregati, coordinati da uno di essi, designato dal Presidente";

c) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole "l'esonero" sono aggiunte le parole "totale ovvero";

d) al comma 3, primo periodo, le parole "si riunisce con scadenza mensile per procedere" sono sostituite dalle parole "procede";

e) al comma 4, le parole ", entro la settimana successiva," sono   sostituite dalle parole "tempestivamente";

f) al comma 6, la parola "trenta" è sostituita dalla parola "novanta";

g) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per le necessità di supporto amministrativo e tecnico della commissione sono distaccate almeno nove unità di personale amministrativo di cui una di area C, due di area B3 e sei di area B2.";

h) al comma 9, le parole "il tempestivo completamento" sono sostituite dalle parole "la tempestiva formulazione e l'aggiornamento".

Art. 7.

1. Il capo II del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, è sostituito dal seguente:

"Capo II - Disposizioni finali - Art. 9 (Archivio dei quesiti). - 1. Con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sentito il Consiglio superiore della magistratura, l'archivio delle domande viene dichiarato utilizzabile per il concorso per uditore giudiziario.".

Art. 8.

1. Il normo-tipo di quesito sulla materia del diritto amministrativo di cui all'allegato A del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, è sostituito dal seguente:

"Quesito: a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, ogni provvedimento amministrativo:

Risposte:

1) deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dalla legge;

2) deve essere motivato, ad eccezione di quelli concernenti l'organizzazione amministrativa;

3) deve essere motivato solo nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti;

4) deve essere motivato, salvo in casi di urgenza o di necessità indicati nel provvedimento stesso.".

Art. 9.

1. L'allegato B al decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, recante la tabella dei punteggi, è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo rispettare.

 

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- Si riporta il testo dell'articolo 123-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):

"Art. 123-quinquies (Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare). - 1. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio delle domande della prova preliminare, i metodi per l'assegnazione delle domande ai candidati, il conferimento dei punteggi e le modalità di formazione della graduatoria, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della prova preliminare ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio.

2. Il parere del Consiglio superiore della magistratura è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il Ministro di grazia e giustizia adotta, comunque, il regolamento di cui al comma 1.

3. Nell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro di grazia e giustizia si attiene ai seguenti criteri:

a) predisposizione dell'archivio in modo da fornire i quesiti per tutti i concorsi da espletare;

b) inserimento nell'archivio di quesiti classificati in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire la effettuazione contemporanea di test diversi ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici;

c) aggiornamento costante dell'archivio;

d) previsione che l'archivio domande sia pubblico;

e) previsione che il sistema della prova preliminare, le caratteristiche delle apparecchiature da utilizzare eventualmente per detta prova e le modalità di utilizzazione siano adeguatamente pubblicizzate;

f) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascun gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;

g) estrazione automatizzata dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia;

h) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;

i) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito;

l) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione".

Note alle premesse:

- Per il testo dell'articolo 123-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, vedasi in nota al titolo.

- Il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, reca: Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

- Il comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 400/1998 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Note all'art. 1:

- Il testo vigente dell'articolo 1 del decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 228, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

"Art. 1 (Archivio informatico dei quesiti). - 1. L'archivio informatico, istituito dall'articolo 123-quater, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, contiene un numero di quesiti, inerenti alle materie oggetto della prova scritta ai sensi dell'articolo 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 124, inserito dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, non inferiore a cinquemila per le materie civile e penale, a tremila per la materia amministrativa e, complessivamente, non inferiore a quindicimila.

2. Possono essere inseriti nell'archivio unicamente quesiti che facciano diretta applicazione di disposizioni normative con esclusione di ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti dottrinali o giurisprudenziali".

Note all'art. 2:

- Il testo vigente dell'articolo 3 del decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 228, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

"Art. 3 (Grado di difficoltà delle domande e punteggi per le risposte). - 1. Ogni quesito ha un grado di difficoltà secondo la sequenza "Domanda facile" (numero 1), "Domanda di media difficoltà" (numero 2), "Domanda difficile" (numero 3). Il grado di difficoltà e la relativa numerazione sono predeterminate nell'archivio alla cui conservazione, gestione e aggiornamento è preposta la commissione di cui all'articolo 123-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

2. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande comprese nel questionario è attribuito il punteggio formale di 810.990. Ad ogni risposta omessa od errata è attribuito il seguente punteggio di penalizzazione: 9.001 per la domanda difficile; 9.007 per la domanda di media difficoltà; 9.011 per la domanda facile. Il punteggio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio di 810.990 il numero 9.001 per ogni risposta omessa od errata a domanda difficile; il numero 9.007 per ogni risposta omessa od errata a domanda di media difficoltà; il numero 9.011 per ogni risposta omessa od errata a domanda facile. Sulla base del punteggio cosi conseguito si forma la graduatoria di merito.

3. Il punteggio attribuito a ciascuna delle risposte non è reso palese al candidato durante la prova preliminare".

Note all'art. 3:

- Il testo vigente dell'articolo 5 del decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 228, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

"Art. 5 (Modalità della prova preliminare). - 1. Ogni candidato ha a disposizione una singola postazione, separata dalle altre, per l'esecuzione della prova.

2. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono assistiti, nella lettura dei quesiti e nella indicazione delle risposte, da personale dell'amministrazione designato dal Ministero di grazia e giustizia e scelto tra quelli in possesso del diploma di laurea in materie diverse da quelle giuridiche o del diploma di scuola media superiore di secondo grado, anche in servizio presso gli uffici giudiziari.

3. A ciascun candidato sono assegnati novanta quesiti vertenti sulle materie oggetto della prova scritta, in ragione di trentacinque per la materia civile e per la materia penale, e di venti per la materia amministrativa, con un tempo massimo per la risposta di centoventi minuti.

Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il tempo può essere aumentato fino ad un massimo di trenta minuti dal Consiglio superiore della magistratura.

4. In caso di urgenza, quando non è possibile attendere la decisione del Consiglio superiore della magistratura, il prolungamento del termine di cui al comma 3, secondo periodo, può essere disposto in via provvisoria e salva la ratifica del Consiglio superiore della magistratura, dalla commissione esaminatrice.

5. A ciascun candidato sono assegnati quesiti aventi lo stesso grado di difficoltà, raggruppati per ciascuna materia della prova scritta ed in pari numero.

6. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati mediante una procedura automatizzata sulla base dei seguenti criteri:

a) per le materie civile e penale sono proposte domande facili in numero di undici, domande di media difficoltà in numero di diciassette e domande difficili in numero di sette; per la materia amministrativa, sono proposte domande facili in numero di sei, domande di media difficoltà in numero di dieci e domande difficili in numero di quattro;

b) i questionari di diritto civile contengono quesiti su tutti i libri di cui è composto il relativo codice, con gli eventuali riferimenti alla Costituzione, e comunque non più di quattro domande per ciascun titolo e non più di due per ciascun capo in cui gli stessi sono ripartiti;

c) i questionari di diritto penale contengono quesiti su tutti i libri di cui è composto il relativo codice, con gli eventuali riferimenti alla Costituzione, e comunque non più di cinque domande per ciascun titolo e non più di due per ciascun capo in cui gli stessi sono ripartiti:

d) il questionario di diritto amministrativo contiene almeno due quesiti su ciascuna delle ripartizioni in cui è suddiviso l'archivio, secondo l'elenco di provvedimenti legislativi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui all'articolo 8, comma 6.

7. Se non è possibile utilizzare per la prova preliminare videoterminali dedicati, i quesiti da sottoporre ai candidati sono stampati su moduli a lettura ottica contenuti in confezioni individualmente sigillate.

8. Nel corso della prova e fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, è ammessa la correzione delle risposte da parte dei candidati.".

- Si riporta il testo dell'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487:

(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi).

"Art. 9 (Commissioni esaminatrici). - 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici e con provvedimento del competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali principi, esse, in particolare, sono così composte:

a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale;

b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;

c) per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria.

3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le mille unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a cinquecento.

4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.

6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.

7. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria.

8. Gli impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in servizio nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in altra sede".

Note all'art. 5:

- Il testo vigente dell'articolo 6 del decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 228, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

"Art. 6 (Formazione della graduatoria). - 1. Dopo ogni sessione, o al termine della prova nel caso di cui all'articolo 5, comma 7, il punteggio conseguito da ciascun candidato è memorizzato dal sistema informatico per la formazione della graduatoria.

2. Acquisite le risposte di tutti i candidati, la graduatoria è formata dal sistema informatico. è vietata la formazione di graduatorie parziali prima del completamento della prova.

2-bis. Quando la prova preliminare abbia luogo in più sedi, i dati relativi alle prove sostenute dai candidati vengono inviati, con modalità atte a garantirne la segretezza e l'immodificabilità, alla sede centrale per la formazione della graduatoria ai sensi del comma 2.

3. La graduatoria è resa pubblica mediante la procedura di cui all'articolo 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860; di tale adempimento è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'ammissione dei candidati utilmente collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 4, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è comunicata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta.".

- Si riporta il testo dell'articolo 123-bis, comma 4, del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398:

"4. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso.  Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo che risulta ammesso ai sensi del comma 3. Della ammissione alla prova scritta è data notizia secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia".

Note all'art. 6:

- Il testo vigente dell'articolo 8 del decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 228, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

"Art. 8 (Commissione ministeriale per l'archivio informatico dei quesiti). - 1. La commissione prevista dall'articolo 123-quater dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, provvede alla formazione, conservazione, gestione e aggiornamento dell'archivio informatico dei quesiti. A tal fine può deliberare le integrazioni, modificazioni e soppressioni necessarie per l'aggiornamento o il completamento dell'archivio e può proporre le modifiche ritenute necessarie al sistema informatico utilizzato.

2. La commissione procede alla approvazione dei quesiti proposti dai componenti o dai membri aggregati. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre dei cinque componenti. La commissione può suddividersi in gruppi di lavoro di almeno cinque membri, componenti o aggregati, coordinati da uno di essi, designato dal Presidente. Per le deliberazioni hanno diritto di voto anche i membri aggregati convocati per la seduta nella quale si discutono i quesiti da loro predisposti e sono adottate a maggioranza dei presenti. Il Consiglio superiore della magistratura può concedere, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, l'esonero totale ovvero parziale dal lavoro giudiziario per i componenti e i membri aggregati appartenenti alla magistratura.

3. Dopo l'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, la commissione procede all'aggiornamento dell'archivio. Alla commissione possono essere indirizzate proposte di modifica o di riesame dei quesiti da parte di chiunque vi abbia interesse. La commissione si riunisce, altresì, nella settimana successiva alla pubblicazione di ogni bando di concorso.

4. Le modifiche all'archivio informatico approvate in ogni singola seduta sono comunicate dal presidente della commissione, tempestivamente, all'ufficio che provvede all'inserimento nell'archivio.

5. Presso il centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione è istituito un ufficio decentrato del Ministero di grazia e giustizia con il compito di provvedere alla tenuta dell'archivio informatico dei quesiti.

6. La pubblicità dei quesiti contenuti nell'archivio informatico, nonché del grado di difficoltà di ciascuno di essi, è assicurata mediante la loro pubblicazione nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la cui data, non posteriore di oltre novanta giorni a quella di pubblicazione del bando di concorso, è indicata con avviso pubblicato in calce al bando di concorso stesso.

7. Per le necessità di supporto amministrativo e tecnico della commissione sono distaccate almeno nove unità di personale amministrativo di cui una di area C, due di area B3 e sei di area B2.

8. Per le necessità di carattere logistico sono utilizzate oltre le strutture del centro elettronico di documentazione della corte di cassazione, anche quelle del Ministero di grazia e giustizia.

9. Il Ministero di grazia e giustizia provvede alla sollecita fornitura delle apparecchiature, anche individuali, e di quanto altro occorra per assicurare la tempestiva formulazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico da parte dei componenti e dei membri aggregati nonché della segreteria della commissione."

 
 

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