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Regolamento recante modifiche al
Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 1° giugno 1998, n. 228, in
tema di modalità per l'espletamento della prova preliminare informatica
ai fini dell'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore
giudiziario, ai sensi dell'art. 123 - quinquies del Regio Decreto 30
gennaio 1941, n. 12.
( pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2000, n. 221 )
Il Ministro della Giustizia
Visto l'articolo
123-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che
prevede che mediante decreto del Ministro della giustizia sono adottate
norme regolamentari per l'espletamento della prova preliminare informatica
ai fini dell'ammissione alle prove scritte del concorso per uditore
giudiziario;
Visto il decreto del Ministro di
grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, recante regolamento per
l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione
alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
Ritenuta la necessità di
apportare al predetto regolamento le modifiche necessarie per il miglior
espletamento della procedura concorsuale;
Visto l'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio
superiore della magistratura espresso nella seduta del 12 luglio 2000;
Udito il parere del Consiglio di
Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella
adunanza del 27 luglio 2000;
Vista la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 2 agosto 2000, prot.
n. 1687/U-8/3-6;
A d o t t a il seguente
regolamento:
Art.
1. ( note )
1. All'articolo 1, comma 1, del
decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, le
parole "per ciascuna materia" sono sostituite dalle parole
"per le materie civile e penale, a tremila per la materia
amministrativa e, complessivamente, non inferiore a quindicimila".
Art.
2. ( note )
1. Il comma 2 dell'articolo 3 del
decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, è
sostituito dal seguente:
"2. Al candidato che
risponde in modo esatto a tutte le domande comprese nel questionario è
attribuito il punteggio formale di 810.990. Ad ogni risposta omessa od
errata è attribuito il seguente punteggio di penalizzazione: 9.001 per la
domanda difficile; 9.007 per la domanda di media difficoltà; 9.011 per la
domanda facile. Il punteggio di ogni candidato si ottiene sottraendo al
punteggio di 810.990 il numero 9.001 per ogni risposta omessa od errata a
domanda difficile; il numero 9.007 per ogni risposta omessa od errata a
domanda di media difficoltà; il numero 9.011 per ogni risposta omessa od
errata a domanda facile. Sulla base del punteggio così conseguito si
forma la graduatoria di merito".
Art.
3. ( note )
1. L'articolo 5 del decreto del
Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, è così
modificato:
a) al comma 3, le parole
"trenta per ciascuna materia" sono sostituite dalle parole
"trentacinque per la materia civile e per la materia penale, e di
venti per la materia amministrativa";
b) al comma 4, dopo le parole
"prolungamento del termine" sono inserite le parole "di cui
al comma 3, secondo periodo";
c) al comma 6, la lettera a) è
sostituita dalla seguente "a) per le materie civile e penale sono
proposte domande facili in numero di undici, domande di media difficoltà
in numero di diciassette e domande difficili in numero di sette; per la
materia amministrativa, sono proposte domande facili in numero di sei,
domande di media difficoltà in numero di dieci e domande difficili in
numero di quattro";
d) la lettera d) è sostituita
dalla seguente "d) il questionario di diritto amministrativo contiene
almeno due quesiti su ciascuna delle ripartizioni in cui è suddiviso
l'archivio, secondo l'elenco di provvedimenti legislativi pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale di cui all'articolo 8, comma 6".
Art.
4.
1. Dopo l'articolo 5 del decreto
del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, è aggiunto il
seguente:
"Art. 5-bis (Comitati di
vigilanza). - 1. Quando la prova preliminare abbia luogo in più sedi, si
applica la disposizione di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487".
Art.
5. ( note )
1. L'articolo 6 del decreto del
Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, è così
modificato:
a) dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente: "2-bis. Quando la prova preliminare abbia luogo in più
sedi, i dati relativi alle prove sostenute dai candidati vengono inviati,
con modalità atte a garantirne la segretezza e l'immodificabilità, alla
sede centrale per la formazione della graduatoria ai sensi del comma
2.";
b) al comma 3, primo periodo,
dopo le parole "regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860" sono
aggiunte le seguenti: "di tale adempimento è data notizia mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
c) il secondo periodo del comma 3
è sostituito dai seguenti: "L'ammissione dei candidati utilmente
collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 4, del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 2 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è comunicata mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno quindici giorni
prima dello svolgimento della prova scritta.".
Art.
6. ( note )
1. L'articolo 8 del decreto del
Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, è così
modificato:
a) al comma 2, primo periodo,
sono soppresse le parole: "si riunisce, nella fase di predisposizione
dell'archivio almeno una volta la settimana e";
b) al comma 2, secondo periodo,
prima delle parole: "Per le deliberazioni" sono inserite le
parole: "La commissione può suddividersi in gruppi di lavoro di
almeno cinque membri, componenti o aggregati, coordinati da uno di essi,
designato dal Presidente";
c) al comma 2, quarto periodo,
dopo le parole "l'esonero" sono aggiunte le parole "totale
ovvero";
d) al comma 3, primo periodo, le
parole "si riunisce con scadenza mensile per procedere" sono
sostituite dalle parole "procede";
e) al comma 4, le parole ",
entro la settimana successiva," sono sostituite dalle
parole "tempestivamente";
f) al comma 6, la parola
"trenta" è sostituita dalla parola "novanta";
g) il comma 7 è sostituito dal
seguente: "7. Per le necessità di supporto amministrativo e tecnico
della commissione sono distaccate almeno nove unità di personale
amministrativo di cui una di area C, due di area B3 e sei di area
B2.";
h) al comma 9, le parole "il
tempestivo completamento" sono sostituite dalle parole "la
tempestiva formulazione e l'aggiornamento".
Art.
7.
1. Il capo II del decreto del
Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, è sostituito dal
seguente:
"Capo II - Disposizioni
finali - Art. 9 (Archivio dei quesiti). - 1. Con il decreto del Ministro
della giustizia di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, l'archivio delle domande viene dichiarato utilizzabile per
il concorso per uditore giudiziario.".
Art.
8.
1. Il normo-tipo di quesito sulla
materia del diritto amministrativo di cui all'allegato A del decreto del
Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, è sostituito dal
seguente:
"Quesito: a norma della
legge 7 agosto 1990, n. 241, ogni provvedimento amministrativo:
Risposte:
1) deve essere motivato, salvo
che nelle ipotesi previste dalla legge;
2) deve essere motivato, ad
eccezione di quelli concernenti l'organizzazione amministrativa;
3) deve essere motivato solo nei
casi previsti dalla legge o dai regolamenti;
4) deve essere motivato, salvo in
casi di urgenza o di necessità indicati nel provvedimento stesso.".
Art.
9.
1. L'allegato B al decreto del
Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, recante la tabella
dei punteggi, è soppresso.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo rispettare.
NOTE
Avvertenza: Il
testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo
dell'articolo 123-quinquies del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):
"Art. 123-quinquies
(Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare). - 1. Con
regolamento del Ministro di grazia e giustizia, da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il
Consiglio superiore della magistratura, sono determinati le
caratteristiche ed il contenuto dell'archivio delle domande della prova
preliminare, i metodi per l'assegnazione delle domande ai candidati, il
conferimento dei punteggi e le modalità di formazione della graduatoria,
le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e
quant'altro attiene all'esecuzione della prova preliminare ed alla
conservazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio.
2. Il parere del Consiglio
superiore della magistratura è reso entro trenta giorni dalla richiesta.
Decorso tale termine il Ministro di grazia e giustizia adotta, comunque,
il regolamento di cui al comma 1.
3. Nell'emanazione del
regolamento di cui al comma 1, il Ministro di grazia e giustizia si
attiene ai seguenti criteri:
a) predisposizione dell'archivio
in modo da fornire i quesiti per tutti i concorsi da espletare;
b) inserimento nell'archivio di
quesiti classificati in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di
consentire la effettuazione contemporanea di test diversi ai candidati;
nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi
a tutti i libri dei codici;
c) aggiornamento costante
dell'archivio;
d) previsione che l'archivio
domande sia pubblico;
e) previsione che il sistema
della prova preliminare, le caratteristiche delle apparecchiature da
utilizzare eventualmente per detta prova e le modalità di utilizzazione
siano adeguatamente pubblicizzate;
f) assegnazione dei quesiti in
modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascun
gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;
g) estrazione automatizzata dei
quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità
di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le
materie sulle quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per
ciascuna materia;
h) previsione del numero delle
domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo
massimo entro il quale le risposte devono essere date;
i) previsione che,
nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo
differente a seconda della difficoltà del quesito;
l) determinazione dei meccanismi
automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di
preselezione".
Note alle premesse:
- Per il testo dell'articolo
123-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, vedasi in nota al
titolo.
- Il decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398, reca: Modifica alla disciplina del concorso per
uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le
professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
- Il comma 3 dell'articolo 17
della legge n. 400/1998 (Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie
di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione
da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo.
Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note
all'art. 1:
- Il testo vigente dell'articolo
1 del decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 228, come modificato dal
presente regolamento, è il seguente:
"Art. 1 (Archivio
informatico dei quesiti). - 1. L'archivio informatico, istituito
dall'articolo 123-quater, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398, contiene un numero di quesiti, inerenti alle materie oggetto della
prova scritta ai sensi dell'articolo 123-ter del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 124, inserito dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 novembre
1997, n. 398, non inferiore a cinquemila per le materie civile e penale, a
tremila per la materia amministrativa e, complessivamente, non inferiore a
quindicimila.
2. Possono essere inseriti
nell'archivio unicamente quesiti che facciano diretta applicazione di
disposizioni normative con esclusione di ogni riferimento ad argomenti ed
orientamenti dottrinali o giurisprudenziali".
Note
all'art. 2:
- Il testo vigente dell'articolo
3 del decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 228, come modificato dal
presente regolamento, è il seguente:
"Art. 3 (Grado di difficoltà
delle domande e punteggi per le risposte). - 1. Ogni quesito ha un grado
di difficoltà secondo la sequenza "Domanda facile" (numero 1),
"Domanda di media difficoltà" (numero 2), "Domanda
difficile" (numero 3). Il grado di difficoltà e la relativa
numerazione sono predeterminate nell'archivio alla cui conservazione,
gestione e aggiornamento è preposta la commissione di cui all'articolo
123-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito
dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
2. Al candidato che risponde in
modo esatto a tutte le domande comprese nel questionario è attribuito il
punteggio formale di 810.990. Ad ogni risposta omessa od errata è
attribuito il seguente punteggio di penalizzazione: 9.001 per la domanda
difficile; 9.007 per la domanda di media difficoltà; 9.011 per la domanda
facile. Il punteggio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio
di 810.990 il numero 9.001 per ogni risposta omessa od errata a domanda
difficile; il numero 9.007 per ogni risposta omessa od errata a domanda di
media difficoltà; il numero 9.011 per ogni risposta omessa od errata a
domanda facile. Sulla base del punteggio cosi conseguito si forma la
graduatoria di merito.
3. Il punteggio attribuito a
ciascuna delle risposte non è reso palese al candidato durante la prova
preliminare".
Note
all'art. 3:
- Il testo vigente dell'articolo
5 del decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 228, come modificato dal
presente regolamento, è il seguente:
"Art. 5 (Modalità della
prova preliminare). - 1. Ogni candidato ha a disposizione una singola
postazione, separata dalle altre, per l'esecuzione della prova.
2. I candidati affetti da
patologie limitatrici della autonomia sono assistiti, nella lettura dei
quesiti e nella indicazione delle risposte, da personale
dell'amministrazione designato dal Ministero di grazia e giustizia e
scelto tra quelli in possesso del diploma di laurea in materie diverse da
quelle giuridiche o del diploma di scuola media superiore di secondo
grado, anche in servizio presso gli uffici giudiziari.
3. A ciascun candidato sono
assegnati novanta quesiti vertenti sulle materie oggetto della prova
scritta, in ragione di trentacinque per la materia civile e per la materia
penale, e di venti per la materia amministrativa, con un tempo massimo per
la risposta di centoventi minuti.
Per i portatori di handicap che
ne abbiano fatto richiesta, il tempo può essere aumentato fino ad un
massimo di trenta minuti dal Consiglio superiore della magistratura.
4. In caso di urgenza, quando non
è possibile attendere la decisione del Consiglio superiore della
magistratura, il prolungamento del termine di cui al comma 3, secondo
periodo, può essere disposto in via provvisoria e salva la ratifica del
Consiglio superiore della magistratura, dalla commissione esaminatrice.
5. A ciascun candidato sono
assegnati quesiti aventi lo stesso grado di difficoltà, raggruppati per
ciascuna materia della prova scritta ed in pari numero.
6. I quesiti da sottoporre ai
candidati sono individuati mediante una procedura automatizzata sulla base
dei seguenti criteri:
a) per le materie civile e penale
sono proposte domande facili in numero di undici, domande di media
difficoltà in numero di diciassette e domande difficili in numero di
sette; per la materia amministrativa, sono proposte domande facili in
numero di sei, domande di media difficoltà in numero di dieci e domande
difficili in numero di quattro;
b) i questionari di diritto
civile contengono quesiti su tutti i libri di cui è composto il relativo
codice, con gli eventuali riferimenti alla Costituzione, e comunque non più
di quattro domande per ciascun titolo e non più di due per ciascun capo
in cui gli stessi sono ripartiti;
c) i questionari di diritto
penale contengono quesiti su tutti i libri di cui è composto il relativo
codice, con gli eventuali riferimenti alla Costituzione, e comunque non più
di cinque domande per ciascun titolo e non più di due per ciascun capo in
cui gli stessi sono ripartiti:
d) il questionario di diritto
amministrativo contiene almeno due quesiti su ciascuna delle ripartizioni
in cui è suddiviso l'archivio, secondo l'elenco di provvedimenti
legislativi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui all'articolo 8,
comma 6.
7. Se non è possibile utilizzare
per la prova preliminare videoterminali dedicati, i quesiti da sottoporre
ai candidati sono stampati su moduli a lettura ottica contenuti in
confezioni individualmente sigillate.
8. Nel corso della prova e fino
alla scadenza del termine di cui al comma 3, è ammessa la correzione
delle risposte da parte dei candidati.".
- Si riporta il testo
dell'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487:
(Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità
di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi).
"Art. 9 (Commissioni
esaminatrici). - 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste
dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici e con provvedimento del
competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne dà
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica.
2. Le commissioni esaminatrici di
concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei
alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di
direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano
cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni
di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in
conformità all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto
di tali principi, esse, in particolare, sono così composte:
a) per i concorsi ai profili
professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un
consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di
corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con
funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del
concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un
impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la
presidenza delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un
dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale;
b) per i concorsi per la quinta e
la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni
di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le
funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla
settima qualifica o categoria;
c) per le prove selettive
previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili
per il cui accesso si fa ricorso all'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni: da un dirigente con
funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della
selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato
appartenente alla sesta qualifica o categoria.
3. Le commissioni esaminatrici
dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in
sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove
scritte superino le mille unità, con l'integrazione di un numero di
componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni
originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni
non può essere assegnato un numero inferiore a cinquecento.
4. Il presidente ed i membri
delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il
personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo,
la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del
personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia
stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la
decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla
data di pubblicazione del bando di concorso.
5. Possono essere nominati in via
definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli
componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della
commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli
effettivi.
6. Alle commissioni di cui al
comma 2, lettere a) e b), del presente articolo possono essere aggregati
membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie
speciali.
7. Quando le prove scritte
abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di
vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un
impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore
all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non
inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di
settima o sesta qualifica o categoria.
8. Gli impiegati nominati
presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli in
servizio nella sede di esame, a meno che, per giustificate esigenze di
servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati residenti in
altra sede".
Note
all'art. 5:
- Il testo vigente dell'articolo
6 del decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 228, come modificato dal
presente regolamento, è il seguente:
"Art. 6 (Formazione della
graduatoria). - 1. Dopo ogni sessione, o al termine della prova nel caso
di cui all'articolo 5, comma 7, il punteggio conseguito da ciascun
candidato è memorizzato dal sistema informatico per la formazione della
graduatoria.
2. Acquisite le risposte di tutti
i candidati, la graduatoria è formata dal sistema informatico. è vietata
la formazione di graduatorie parziali prima del completamento della prova.
2-bis. Quando la prova
preliminare abbia luogo in più sedi, i dati relativi alle prove sostenute
dai candidati vengono inviati, con modalità atte a garantirne la
segretezza e l'immodificabilità, alla sede centrale per la formazione
della graduatoria ai sensi del comma 2.
3. La graduatoria è resa
pubblica mediante la procedura di cui all'articolo 13 del regio decreto 15
ottobre 1925, n. 1860; di tale adempimento è data notizia mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L'ammissione dei candidati utilmente collocati in graduatoria ai sensi
dell'articolo 123-bis, comma 4, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
aggiunto dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
è comunicata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della
prova scritta.".
- Si riporta il testo
dell'articolo 123-bis, comma 4, del citato regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, aggiunto dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398:
"4. Alla prova scritta è
ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a
concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che
hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo che risulta ammesso ai
sensi del comma 3. Della ammissione alla prova scritta è data notizia
secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e
giustizia".
Note
all'art. 6:
- Il testo vigente dell'articolo
8 del decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 228, come modificato dal
presente regolamento, è il seguente:
"Art. 8 (Commissione
ministeriale per l'archivio informatico dei quesiti). - 1. La commissione
prevista dall'articolo 123-quater dell'ordinamento giudiziario approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 4 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, provvede alla formazione,
conservazione, gestione e aggiornamento dell'archivio informatico dei
quesiti. A tal fine può deliberare le integrazioni, modificazioni e
soppressioni necessarie per l'aggiornamento o il completamento
dell'archivio e può proporre le modifiche ritenute necessarie al sistema
informatico utilizzato.
2. La commissione procede alla
approvazione dei quesiti proposti dai componenti o dai membri aggregati.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tre dei
cinque componenti. La commissione può suddividersi in gruppi di lavoro di
almeno cinque membri, componenti o aggregati, coordinati da uno di essi,
designato dal Presidente. Per le deliberazioni hanno diritto di voto anche
i membri aggregati convocati per la seduta nella quale si discutono i
quesiti da loro predisposti e sono adottate a maggioranza dei presenti. Il
Consiglio superiore della magistratura può concedere, su richiesta del
Ministro di grazia e giustizia, l'esonero totale ovvero parziale dal
lavoro giudiziario per i componenti e i membri aggregati appartenenti alla
magistratura.
3. Dopo l'emanazione del decreto
del Ministro di grazia e giustizia di cui all'articolo 19, comma 2, del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, la commissione procede
all'aggiornamento dell'archivio. Alla commissione possono essere
indirizzate proposte di modifica o di riesame dei quesiti da parte di
chiunque vi abbia interesse. La commissione si riunisce, altresì, nella
settimana successiva alla pubblicazione di ogni bando di concorso.
4. Le modifiche all'archivio
informatico approvate in ogni singola seduta sono comunicate dal
presidente della commissione, tempestivamente, all'ufficio che provvede
all'inserimento nell'archivio.
5. Presso il centro elettronico
di documentazione della Corte di cassazione è istituito un ufficio
decentrato del Ministero di grazia e giustizia con il compito di
provvedere alla tenuta dell'archivio informatico dei quesiti.
6. La pubblicità dei quesiti
contenuti nell'archivio informatico, nonché del grado di difficoltà di
ciascuno di essi, è assicurata mediante la loro pubblicazione nel
supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana la cui data, non posteriore di oltre novanta giorni a quella di
pubblicazione del bando di concorso, è indicata con avviso pubblicato in
calce al bando di concorso stesso.
7. Per le necessità di supporto
amministrativo e tecnico della commissione sono distaccate almeno nove
unità di personale amministrativo di cui una di area C, due di area B3 e
sei di area B2.
8. Per le necessità di carattere
logistico sono utilizzate oltre le strutture del centro elettronico di
documentazione della corte di cassazione, anche quelle del Ministero di
grazia e giustizia.
9. Il Ministero di grazia e
giustizia provvede alla sollecita fornitura delle apparecchiature, anche
individuali, e di quanto altro occorra per assicurare la tempestiva
formulazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico da parte dei
componenti e dei membri aggregati nonché della segreteria della
commissione."
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