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Regolamento recante norme
per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per
le professioni legali.
Capo I
Istituzione delle scuole
Art. 1 -
Definizioni.
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per università, gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria,
statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;
b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione per le
professioni legali di cui al capo II, articolo 16, del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398;
c) per decreto legislativo, il decreto 17 novembre 1997, n. 398;
d) per MURST, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
Art. 2 -
Istituzione delle scuole.
1. A decorrere dall'anno accademico 2000/2001 e per le finalità di cui
all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo, le scuole, fatto salvo
quanto previsto dal comma 2, sono istituite dalle università sedi di
facoltà di giurisprudenza, previa modifica dei regolamenti didattici di
ateneo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n.
341, su proposta delle medesime facoltà e anche sulla base di accordi e
convenzioni con altre università.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, nonché di
emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) del
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, il
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
nell'ambito delle procedure di programmazione del sistema universitario,
condiziona l'erogazione di risorse finanziarie a sostegno delle scuole
alla loro attivazione contestuale in più atenei, in vista di un'uniforme
distribuzione su tutto il territorio nazionale.
Art. 3 -
Programmazione degli accessi.
1. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle
scuole di specializzazione è determinato annualmente con decreto ai sensi
dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo.
2. Le tasse e i contributi universitari per l'iscrizione alla scuola sono
determinati dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, sede
amministrativa della scuola stessa.
3. Le università e il MURST assicurano adeguati sostegni economici agli
iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi, mediante gli esoneri dalle
tasse di iscrizione e dai contributi universitari, nonché la concessione
di borse di studio, in applicazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, della legge 30
novembre 1989, n. 398, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come integrata
dall'articolo 6 del decreto legislativo.
Art. 4 -
Ammissione alla scuola.
1. Alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame,
per il numero di posti di cui all'articolo 3, comma 1, indetto con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro della giustizia con unico bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale. Al concorso possono partecipare coloro i quali
si sono laureati in giurisprudenza in data anteriore alla prova di esame.
Nel bando sono altresì indicate le sedi e la data della prova di esame, i
posti disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie disposizioni
organizzative.
2. La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a
risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su
argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo,
diritto processuale civile e procedura penale.
3. Per la predisposizione dei quesiti è nominata, con decreto del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministero della giustizia, una apposita commissione di
nove esperti. La commissione predispone un archivio con almeno cinquemila
quesiti sugli argomenti di cui al comma 2 e provvede ad aggiornarli
annualmente. Il MURST cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne
assicura la pubblicità entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando.
Entro la medesima data è reso pubblico ogni anno l'archivio aggiornato.
4. La commissione di cui al comma 3 estrae a sorte dall'archivio i
cinquanta quesiti per la prova e li chiude in tanti pieghi suggellati per
ciascuna sede, firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti
la commissione. I pieghi sono consegnati, in data stabilita nel bando, al
responsabile del procedimento concorsuale, nominato in ciascuna sede. I
quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione.
5. Non è ammessa nelle prove del concorso la consultazione di testi e di
codici commentati o annotati con la giurisprudenza.
6. Presso ogni ateneo è costituita, con decreto rettorale, una
commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta da due
professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un
avvocato e da un notaio; con lo stesso decreto è nominato un apposito
comitato di vigilanza.
7. E' nominato presidente della commissione giudicatrice il componente
avente maggiore anzianità di ruolo, ovvero a parità di anzianità di
ruolo, il più anziano di età.
8. La commissione ha a disposizione 60 punti, dei quali 50 per la
valutazione della prova di esame; 5 per il curriculum degli studi
universitari e 5 per il voto di laurea. La valutazione del curriculum e
del voto di laurea avviene in conformità a criteri stabiliti dalla
commissione di cui al comma 3.
9. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione
al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile
nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo
riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più
giovane di età.
Capo II
Organizzazione della scuola
Art. 5 -
Consiglio direttivo della scuola.
1. La scuola è struttura didattica dell'università, cui contribuiscono
le facoltà e i dipartimenti interessati. L'università o le università
convenzionate garantiscono il supporto gestionale e le risorse logistiche,
finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.
2. Per ciascuna scuola di specializzazione è costituito un consiglio
direttivo presieduto da un direttore.
3. Il consiglio direttivo è composto di dodici membri, di cui sei
professori universitari di discipline giuridiche ed economiche designati
dal consiglio della facoltà di giurisprudenza; due magistrati ordinari,
due avvocati e due notai scelti dal consiglio della facoltà di
giurisprudenza, nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate
rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio
nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato.
4. Il consiglio direttivo è nominato con decreto rettorale ed è
validamente costituito con almeno nove dei suoi componenti. Esso dura in
carica quattro anni. Il direttore è eletto dal consiglio stesso nel
proprio seno tra i professori universitari di ruolo.
5. Nel caso di scuole istituite tra i più atenei ai sensi dell'articolo
2, comma 1, i relativi accordi e convenzioni disciplinano le procedure per
la designazione dei docenti universitari di cui al comma 3.
6. Il consiglio direttivo cura la gestione organizzativa della scuola;
definisce la programmazione delle attività didattiche; esercita le
attribuzioni, in quanto compatibili con gli statuti di autonomia e con i
regolamenti didattici di ateneo, previste all'articolo 94 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art. 6 -
Attività didattica.
1. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio
direttivo, provvede l'università ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
secondo i regolamenti didattici e in relazione a quanto previsto
dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive
modificazioni, nonché con contratti di diritto privato stipulati ai sensi
della normativa vigente con magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, con notai ed avvocati, anche cessati dall'ufficio o servizio da
non più di cinque anni.2. Gli incarichi ed i contratti di insegnamento,
su proposta del consiglio direttivo, sono conferiti annualmente. Ove il
numero degli iscritti lo renda necessario può procedersi allo
sdoppiamento del corso ed alla nomina di più docenti per il medesimo
insegnamento. Si procede comunque allo sdoppiamento quando il numero degli
iscritti sia pari o superiore a cento. In tal caso uno dei docenti della
medesima disciplina assicura le funzioni di coordinamento.
3. Il servizio di tutorato è affidato, previa stipula di appositi
contratti di diritto privato, anche a magistrati ordinari, amministrativi
e contabili, ad avvocati e notai.
Capo III
Ordinamento didattico
Art. 7 -
Piano degli studi.
1. La scuola ha la durata di due anni non suscettibili di abbreviazioni ed
è articolata in un anno comune e negli indirizzi giudiziario-forense e
notarile della durata di un anno.
2. L'ordinamento didattico della scuola è definito in conformità
all'allegato 1 contenente l'indicazione dell'obiettivo formativo e
l'individuazione dei contenuti minimi qualificanti comuni ai due indirizzi
e quelli specifici degli indirizzi stessi.
3. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione
all'esame di diploma sono subordinati al giudizio favorevole del consiglio
direttivo sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle
verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche. Nel caso
di giudizio sfavorevole, lo studente potrà ripetere l'anno di corso una
sola volta.
4. La frequenza alle attività didattiche della scuola è obbligatoria. Le
assenze ingiustificate superiori a 60 ore di attività didattiche
comportano l'esclusione dalla scuola. In caso di assenza per servizio
militare di leva, gravidanza o malattia ovvero per altre cause
obiettivamente giustificabili, secondo valutazione del consiglio direttivo
della scuola, il consiglio medesimo qualora l'assenza non superi le 130
ore, dispone le modalità e i tempi per assicurare il completamento della
formazione nell'ambito dei due anni di cui al comma 1, ovvero altrimenti
la ripetizione di un anno.
5. Le attività didattiche della scuola si svolgono in conformità
all'ordinamento didattico e sulla base di un calendario fissato all'inizio
di ogni anno accademico dal consiglio direttivo, nel periodo ricompreso
fra il mese di ottobre e il mese di aprile dell'anno successivo, per un
totale di almeno 500 ore di attività didattiche, di cui almeno il 50 per
cento dedicato alle attività pratiche di cui al comma 6, con un limite
massimo di cento ore per stages e tirocini. A partire dal mese di aprile
sono programmati e attuati fino alla fine dell'anno accademico ulteriori
attività di stages e tirocinio per un minimo di 50 ore.
6. L'attività didattica consiste in appositi moduli orari dedicati
rispettivamente all'approfondimento teorico e giurisprudenziale e ad
attività pratiche quali esercitazioni, discussione e simulazioni di casi,
stages e tirocini, discussione pubblica di temi, atti giudiziari, atti
notarili sentenze e pareri redatti dagli allievi, ed implica l'adozione di
ogni metodologia didattica che favorisca il coinvolgimento dello studente
e che consenta di sviluppare concrete capacità di soluzione di specifici
problemi giuridici. Le scuole programmano lo svolgimento di attività
didattiche presso studi professionali, scuole del notariato riconosciute
dal Consiglio nazionale del notariato e sedi giudiziarie, previ accordi o
convenzioni tra l'università sede amministrativa delle scuole, gli ordini
professionali, le scuole del notariato, gli uffici competenti
dell'amministrazione giudiziaria.
Art. 8 -
Esame finale.
1. Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una
prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti
interdisciplinari con giudizio espresso in settantesimi.
2. A tale fine con delibera del consiglio direttivo è costituita apposita
commissione composta di sette membri di cui quattro professori
universitari, un magistrato ordinario, un avvocato e un notaio.
Art. 9 -
Disposizioni transitorie e finali.
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modicazioni e integrazioni.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, comunque non
oltre il concorso di ammissione alle scuole per l'anno accademico
2001-2002, nelle more della costituzione dell'archivio di cui all'articolo
4, comma 3, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4,
commi 3 e 4, la commissione di cui al predetto articolo 4, comma 3,
predispone tre elaborati costituiti da 50 quesiti ciascuno. I tre
elaborati sono segreti e ne è vietata la divulgazione. I tre elaborati,
appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati per ciascuna sede,
firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione
e consegnati, in data stabilita nel bando, al responsabile del
procedimento di ciascuna sede. Il bando indica la sede ove, il giorno
delle prove, controllata l'integrità dei pieghi, è sorteggiato
l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonché le modalità di
comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato 1
(Art. 7, comma 2)
OBIETTIVO FORMATIVO E CONTENUTI MINIMI QUALIFICANTI DELLA SCUOLA
La scuola ha l'obiettivo formativo di sviluppare negli studenti l'insieme
di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalità dei
magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento
alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei
sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti.
Sono contenuti minimi qualificanti, finalizzati al conseguimento
dell'obiettivo formativo, attività didattiche e relativi crediti
formativi afferenti alle seguenti aree e connessi settori
scientifico-disciplinari:
Area A: 1° anno.
Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in
materia di diritto civile, diritto processuale civile, diritto processuale
penale, diritto penale, diritto commerciale, diritto amministrativo,
fondamenti del diritto europeo, diritto dell'Unione europea, diritto del
lavoro e della previdenza sociale, nonché elementi di informatica
giuridica, di contabilità di Stato e degli enti pubblici, di economia e
contabilità industriale.
Area B: 2° anno - indirizzo giudiziario-forense.
Approfondimenti disciplinari e attività pratiche nelle materie oggetto
delle prove concorsuali per uditore giudiziario e dell'esame di accesso
all'avvocatura secondo la normativa vigente, tenuto conto del percorso
formativo e del livello di preparazione degli studenti, nelle altre
materie di cui all'area A, nel diritto ecclesiastico, nonché nel campo
della deontologia giudiziaria e forense, dell'ordinamento giudiziario e
forense, della tecnica della comunicazione e della argomentazione.
Area C: 2° anno - indirizzo notarile.
Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in
materia di diritto delle persone, del diritto di famiglia, del diritto
delle successioni, del diritto della proprietà e dei diritti reali, del
diritto della pubblicità immobiliare, del diritto delle obbligazioni e
dei contratti, del diritto dei titoli di credito, del diritto delle
imprese e delle società, della volontaria giurisdizione, del diritto
urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica, del diritto tributario,
della legislazione e deontologia notarile.
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