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Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998

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Regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1998 n.171)

Il Presidente della Repubblica,  Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura

Visto l'art. 129 dell'ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958 n° 916;

Vista la delibera in data 11 giugno 1998, con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito il Ministro di Grazia e Giustizia, ha determinato le norme per il tirocinio degli uditori giudiziari;

EMANA 

il seguente Regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari :

Art. 1

Funzione, direzione e organizzazione del tirocinio

1. Funzioni del tirocinio sono la formazione professionale degli uditori giudiziari e la verifica della loro idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

2. Il Consiglio superiore della magistratura dirige, organizza, coordina e controlla il tirocinio degli uditori giudiziari avvalendosi dei Consigli giudiziari, delle Commissioni distrettuali per gli uditori giudiziari previste dall'articolo 9, dei magistrati collaboratori previsti dall'articolo 10, dei magistrati affidatari previsti dall'articolo 11 e del Comitato scientifico previsto dall'articolo 29, comma 3, del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 2

Sede del tirocinio

1. Gli uditori giudiziari sono destinati dal Consiglio superiore della magistratura, per lo svolgimento del tirocinio, agli uffici giudiziari di primo grado della città sede della corte d'appello nel cui distretto l'uditore ha la residenza al momento della nomina, oppure di altra città sede di corte d'appello, se l'uditore lo richiede ovvero se per il numero esiguo degli uditori residenti in quel distretto o per altri motivi si renda opportuna tale diversa destinazione. Se gli uditori giudiziari che hanno residenza in un circondario diverso da quello in cui ha sede la Corte d'Appello sono in numero sufficiente o se ricorrono altre esigenze correlate al miglior svolgimento del tirocinio, il Consiglio può stabilire che il tirocinio si svolga negli uffici giudiziari di tale circondario, salva l'applicazione del successivo comma 4.

2. Nel corso del tirocinio, il Consiglio superiore della magistratura può destinare d'ufficio l'uditore ad un'altra città sede di corte d'appello, qualora ciò sia ritenuto assolutamente necessario al fine di un miglior svolgimento del tirocinio stesso. Il mutamento di destinazione può inoltre essere disposto a domanda dell'interessato, se non pregiudica tale svolgimento.

3. Ai fini di un miglior tirocinio, il consiglio giudiziario, su proposta dei magistrati collaboratori di cui al successivo articolo 10, può affidare gli uditori giudiziari a magistrati in servizio presso uffici giudiziari di altre sedi del medesimo distretto, per seguire il compimento di specifiche attività o per periodi di tirocinio limitati.

4. In tutti i casi previsti dai commi precedenti, gli uditori giudiziari partecipano comunque a tutte le iniziative collettive o di gruppo organizzate in sede distrettuale secondo le presenti disposizioni.

Art. 3

Durata del tirocinio

1. La durata complessiva del tirocinio è determinata per ciascun concorso dal Consiglio superiore della magistratura e non può, di regola, essere inferiore a diciotto mesi ad iniziare dalla data fissata dal Consiglio medesimo, esclusi i periodi di congedo straordinario o aspettativa di durata superiore a trenta giorni nonché i periodi feriali dei magistrati di cui all'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, anche se l'uditore abbia goduto di ferie di durata inferiore.

2. La data di inizio del tirocinio non può di regola essere fissata nel periodo dal primo giugno al quindici settembre. Il Consiglio superiore della magistratura, non appena la procedura di concorso perviene ad una fase che consenta di determinare in via presuntiva e di massima il numero di uditori giudiziari che verranno destinati a ciascun distretto per lo svolgimento del tirocinio e la data approssimativa in cui il tirocinio stesso potrà avere inizio, comunica tali dati ai Consigli giudiziari, affinchè gli stessi possano provvedere tempestivamente alla individuazione dei magistrati collaboratori e affidatari e alla predisposizione delle attività formative ad essi demandate.

3. Il tirocinio è dapprima "ordinario" e successivamente "mirato".

4. Il tirocinio ordinario ha durata non inferiore a tredici mesi. Il tirocinio mirato ha durata non inferiore a cinque mesi.

5. I termini di durata di cui al comma precedente si intendono al netto dei periodi di ferie dei magistrati di cui all'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario. Gli uditori senza funzioni debbono fruire delle ferie in tali periodi e, per la parte di essi che residua, sono destinati alle attività di tirocinio determinate dal consiglio giudiziario in relazione alle funzioni giudiziarie che vengono svolte durante il periodo feriale e a quelle alle quali l'uditore è stato destinato nel periodo immediatamente precedente o immediatamente successivo a quello feriale. La medesima disposizione si applica per il periodo dal primo giugno al quindici settembre, nel caso in cui l'uditore giudiziario sia stato immesso in servizio nel corso di tale periodo.

Art. 4

Tirocinio ordinario

1. Scopi del tirocinio ordinario sono l'approfondimento e il completamento della preparazione culturale e l'introduzione alla pratica lavorativa, quest'ultima da realizzare con particolare attenzione all'apprendimento delle tecniche procedurali e alle questioni di metodo. Durante tutto il tirocinio, il processo di formazione degli uditori è inoltre orientato all'affinamento delle necessarie doti di impegno, correttezza, equilibrio, indipendenza ed imparzialità, allo sviluppo dell'attitudine all'adeguamento permanente della propria formazione professionale, nonché alla maturazione di un atteggiamento corretto, proficuo e consapevole nei rapporti con i cittadini, i colleghi, gli avvocati, la polizia giudiziaria e il personale dell'ufficio.

2. La fase del tirocinio ordinario si articola nel modo seguente:

a) sei mesi di assegnazione ad uffici giudiziari civili;

b) sette mesi di assegnazione ad uffici giudiziari penali, di cui quattro ad uffici giudicanti e tre ad uffici requirenti.

3. Nell'ambito delle articolazioni di cui al comma precedente, il tirocinio si svolge secondo il piano predisposto dai magistrati collaboratori, in modo tale da assicurare, specialmente negli uffici di maggiori dimensioni, che il praticantato, pur consentendo all'uditore di acquisire conoscenza dei vari campi in cui si esplica la funzione giudiziaria, non subisca frazionamenti eccessivi, ma si concentri, approfondendole adeguatamente, su un numero limitato di esperienze significative. Gli elementi di conoscenza necessari per orientare l'uditore nelle sue future scelte professionali anche in ordine a funzioni specializzate vengono trasmessi mediante appositi incontri seminariali, a livello decentrato, nonché, ove l'uditore ne faccia richiesta, attraverso un significativo ed adeguato periodo di assegnazione agli uffici in questione.

4. Il piano di cui al comma precedente comprende anche l'assegnazione dell'uditore a collegi di appello, nei modi e con i tempi che i magistrati collaboratori ritengono opportuni.

Art. 5

Tirocinio mirato

1. Il tirocinio mirato si svolge presso un ufficio dello stesso tipo di quello al quale l'uditore è stato assegnato ed è rivolto al completamento della formazione di base nonchè all'avviamentodell'uditore all'esercizio delle specifiche funzioni che egli è destinato a svolgere.

2. Il dirigente dell'ufficio giudiziario al quale l'uditore è stato destinato comunica con precisione e senza ritardo al consiglio giudiziario che ne cura il tirocinio le specifiche funzioni alle quali egli sarà destinato secondo le tabelle e i criteri di assegnazione degli affari vigenti in tale ufficio. Tali indicazioni sono vincolanti e non possono essere successivamente modificate o derogate se non per gravi motivi di servizio, non altrimenti superabili. La modifica deve essere tempestivamente comunicata alla Commissione distrettuale per gli uditori giudiziari e al Consiglio superiore della magistratura, che, se non la ritiene giustificata, annulla la decisione.

3. La commissione distrettuale per gli uditori giudiziari, tramite il Presidente del consiglio giudiziario, sollecita, in caso di ritardo, la comunicazione di cui al comma precedente ovvero ne richiede le opportune precisazioni e specificazioni.

4. Copia della corrispondenza di cui ai commi 2 e 3 è inviata al Consiglio superiore della magistratura.

5. Le violazioni di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo sono segnalate ai titolari dell'azione disciplinare.

Art. 6

Quaderno del tirocinio

1. Durante il tirocinio, l'uditore redige un quaderno nel quale, con cadenza almeno settimanale, annota le attività svolte e quelle alle quali ha partecipato o assistito, formulando le proprie eventuali osservazioni ed indicando ogni altro elemento utile a dar conto dell'esperienza formativa in corso.

2. Il quaderno del tirocinio è vistato dal magistrato affidatario che vi riporta le proprie osservazioni e le proprie indicazioni anche sugli ulteriori sviluppi dell'esperienza formativa.

3. Al termine dei diversi segmenti del tirocinio, il quaderno è consegnato ai magistrati collaboratori insieme ad una relazione complessiva dell'uditore sul tirocinio svolto

Art. 7

Fascicolo dell'uditore

1. Il consiglio giudiziario forma per ciascun uditore un fascicolo nel quale sono inclusi il piano di tirocinio, le relazioni dei magistrati collaboratori e dei magistrati affidatari, il quaderno del tirocinio (art. 6), copia di tutti i provvedimenti redatti dall'uditore, con le modifiche ad essi eventualmente apportate dai magistrati affidatari, le autorelazioni (art. 6 comma 3) e gli elaborati scritti dell'uditore.

Art. 8

Competenze del Consiglio giudiziario

1. Il Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura; nomina i magistrati collaboratori (art. 10); approva il piano di tirocinio stabilito per ciascun uditore ed il programma generale per le attività di formazione da svolgersi in sede locale e li invia al Consiglio superiore della magistratura per la ratifica; forma per ciascun uditore il fascicolo di cui all'art. 7; redige le relazioni sull'idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, formulando i relativi pareri; propone l'eventuale proroga del tirocinio ai sensi dell'art. 14; provvede, attraverso la commissione di cui all'art. 9, all'attuazione di quanto occorra per il più efficace svolgimento del tirocinio ed in particolare all'attuazione dei corsi a livello locale; formula proposte e pareri sulla modificazione della sede del tirocinio ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2.

2. La nomina dei magistrati collaboratori è soggetta all'approvazione del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 9

Commissione distrettuale per gli uditori giudiziari

1. Presso ciascun consiglio giudiziario è istituita una commissione distrettuale per gli uditori giudiziari.

2. Della commissione fanno parte:

a) tre magistrati designati dal consiglio giudiziario fra i propri componenti, anche supplenti;

b) i magistrati designati ai sensi della lettera a) dai consigli giudiziari precedenti, fino al termine del tirocinio degli uditori che hanno iniziato il tirocinio stesso mentre essi erano componenti del consiglio giudiziario;

c) i magistrati collaboratori nominati ai sensi dell'art. 10 delle presenti disposizioni.

3. La commissione formula al consiglio giudiziario proposte per l'organizzazione ed il coordinamento del tirocinio e vigila sull'attuazione di esso anche promuovendo incontri con i magistrati affidatari e con gli uditori giudiziari; cura la formazione e l'aggiornamento del fascicolo di cui all'art. 7; propone e, su delibera del consiglio giudiziario, organizza e coordina gli incontri di studio di cui all'art. 12.

Art. 10

Magistrati collaboratori

1. Il consiglio giudiziario, per la organizzazione del tirocinio, si avvale di "magistrati collaboratori", scelti tra magistrati dotati di adeguata esperienza, con riferimento alle doti di particolare preparazione teorica e pratica e di elevato prestigio professionale, nonché al possesso di spiccate attitudini comunicative e didattiche e di capacità organizzative. L'incarico di magistrato collaboratore non può essere conferito ai magistrati che hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, o ai quali sono state inflitte sanzioni disciplinari, o nei confronti dei quali pendono procedimenti penali per delitti non colposi o per contravvenzioni punite anche con pena detentiva, o procedimenti disciplinari.

2. La partecipazione ai compiti di formazione professionale degli uditori giudiziari costituisce un dovere d'ufficio. I magistrati che non ritengono di poter svolgere la funzione di magistrato collaboratore o di magistrato affidatario debbono darne comunicazione al consiglio giudiziario, specificandone i motivi. Tutti i magistrati che hanno particolare interesse allo svolgimento di tali funzioni possono comunicare la loro disponibilità al consiglio giudiziario. La presentazione di tali comunicazioni non vincola il consiglio giudiziario, il quale può incaricare dello svolgimento delle funzioni di magistrato collaboratore qualunque magistrato con qualifica non inferiore a magistrato di Tribunale, di regola con anzianità di servizio di almeno cinque anni, che sia ritenuto particolarmente qualificato per tale compito e per il quale non sussistano sufficienti motivi di impedimento.

3. Per ciascun gruppo di uditori in tirocinio ordinario, composto, di regola, da non più di cinque uditori, sono designati due magistrati collaboratori, uno per le funzioni civili e l'altro per le funzioni penali. Per il tirocinio mirato ad ufficio esclusivamente civile o penale, le funzioni di collaboratore saranno svolte unicamente da quello, fra i due magistrati, che abbia specifica competenza nel settore.

4. Ai magistrati collaboratori del consiglio giudiziario è affidato il compito di curare il tirocinio del gruppo di uditori ad essi assegnato. A tal fine essi:

a) predispongono per ciascun uditore un piano di tirocinio da sottoporre alla Commissione distrettuale per gli uditori giudiziari, che può proporre al Consiglio giudiziario di apportarvi le opportune modifiche;

b) verificano, attraverso il continuo contatto con gli uditori e i magistrati affidatari, l'efficacia e la validità del tirocinio pratico e gli elementi che ne emergono relativamente a ciascun uditore;

c) un mese prima del termine del tirocinio ordinario trasmettono alla Commissione distrettuale per gli uditori giudiziari una relazione, redatta anche sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari, del quaderno di tirocinio, degli elementi risultanti dal fascicolo dell'uditore nonché di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione, in cui riferiscono sulla idoneità dell'uditore all'esercizio delle funzioni giudiziarie ed in particolare della eventuale sussistenza di elementi che possano denotare l'insufficiente idoneità del medesimo ovvero la sussistenza di controindicazioni all'assegnazione di determinate funzioni; nella medesima relazione dovranno essere indicati i settori nei quali l'uditore abbia eventualmente dimostrato maggiori attitudini e dovrà in particolare essere specificatamente valutata la sussistenza di attitudini all'esercizio delle funzioni inquirenti;

d) un mese prima del termine finale del tirocinio trasmettono alla Commissione distrettuale per gli uditori giudiziari una relazione definitiva sulle attitudini e le capacità dimostrate dai singoli uditori e sulla idoneità dei medesimi all'esercizio delle funzioni giudiziarie, redatta sulla base degli elementi di valutazione di cui al paragrafo precedente, integrati con gli analoghi elementi di valutazione riferiti al tirocinio mirato.

5. Il dirigente dell'ufficio provvede a ridurre l'assegnazione del lavoro giudiziario ai magistrati collaboratori, in misura adeguata all'impegno richiesto per lo svolgimento della funzione formativa ad essi affidata e secondo criteri di cui fornisce specifica comunicazione alla Commissione uditori presso il consiglio giudiziario.

6. Nei prospetti statistici del lavoro giudiziario viene annotata l'indicazione dello svolgimento della funzione di collaborazione, della relativa durata e del numero degli uditori seguiti.

Art. 11

Magistrati affidatari

1. La commissione di cui all'articolo 9 sceglie il magistrato o i magistrati cui affidare, di volta in volta, l'uditore in tirocinio ordinario o mirato. La scelta è effettuata, secondo i criteri di cui all'articolo 10 comma 1, preferibilmente tra magistrati che abbiano almeno tre anni di effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie, in base alle indicazioni dei magistrati collaboratori, nonché, se non sussistono ragioni in contrario, alle preferenze eventualmente espresse dagli uditori.

2. Il magistrato affidatario cura che l'uditore assista a tutte le attività giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio.

3. Il magistrato affidatario assegna all'uditore la redazione delle minute di provvedimenti e spiega all'uditore le modifiche eventualmente apportate. Copia delle minute con le relative modifiche è inserita nel fascicolo di cui all'art. 7 insieme ad ogni altro elaborato redatto dall'uditore nel corso del tirocinio.

4. Nel corso del tirocinio mirato, l'uditore è incaricato dello svolgimento di attività processuale in generale ed istruttoria in particolare, alla presenza e sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario, il quale ultimo ne mantiene comunque la titolarità e la responsabilità.

5. Su richiesta del magistrato affidatario, il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale può delegare l'uditore ad esercitare le funzioni di pubblico ministero, ai sensi dell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario.

6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto dall'uditore sotto la sua guida e la trasmette al magistrato collaboratore e alla commissione di cui all'art. 9.

7. I magistrati affidatari partecipano, per quanto utile e possibile, alle attività di studio e ricerca di cui all'articolo seguente.

Art. 12

Incontri di studio

1. Nel corso del tirocinio gli uditori partecipano ad incontri di studio e ad altre iniziative formative organizzate in sede nazionale e in sede locale.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, sia durante il tirocinio ordinario, sia durante quello mirato, organizza incontri di studio ed altre iniziative formative in sede nazionale avvalendosi del comitato scientifico istituito dall'articolo 29 del Regolamento interno del Consiglio e secondo le procedure ivi previste. Oltre a quelli dedicati a temi di diritto sostanziale e processuale, il Consiglio organizza incontri riguardanti l'ordinamento giudiziario, la deontologia professionale nonché l'organizzazione e la gestione degli uffici e del lavoro giudiziario.

3. Il Consiglio giudiziario, su proposta della Commissione di cui all'articolo 9, organizza incontri di studio ed altre iniziative di formazione professionale a livello locale, adottando a tal fine ogni opportuna intesa con le istituzioni universitarie, gli organismi forensi e altre entità della vita sociale. Il Consiglio giudiziario cura che in occasione di tali iniziative formative sia specificamente rappresentato il punto di vista del difensore e provvede ad organizzare, insieme ad organismi forensi, attività di formazione professionale comune per uditori giudiziari e giovani avvocati.

4. Il Consiglio superiore della magistratura provvede ad impartire le direttive e a fornire le informazioni necessarie per il coordinamento tra l'attività di formazione svolta in sede centrale, quella svolta in sede locale ed il praticantato presso gli uffici giudiziari. In particolare, il Consiglio superiore della magistratura comunica ai Consigli giudiziari subito dopo l'inizio del tirocinio ordinario e con congruo anticipo rispetto all'inizio del tirocinio mirato i programmi di massima degli incontri di studio che verranno organizzati in sede nazionale, al fine di rendere possibile ai Consigli giudiziari di organizzare le attività formative in sede locale evitando duplicazioni e meglio assicurandone la capacità integrativa e preparatoria rispetto agli incontri di cui al precedente comma 2. La competente commissione del Consiglio può affidare a propri componenti compiti di coordinamento delle suddette attività di formazione decentrate.

5. Su proposta dei Consigli giudiziari o di propria iniziativa il Consiglio superiore della magistratura può disporre che le attività di formazione in sede locale siano totalmente o parzialmente attuate in un unica sede per più distretti.

6. Gli uditori sono tenuti ad apprendere le tecniche informatiche di base al fine di essere in grado di usare normalmente gli elaboratori personali. Corsi di addestramento sono organizzati dal Consiglio superiore della magistratura e dai Consigli giudiziari.

Art. 13

Incontri di studio sulla formazione professionale degli uditori

1. Il Consiglio superiore della magistratura organizza incontri di studio, principalmente diretti ai magistrati collaboratori, ai magistrati affidatari e ai componenti delle commissioni distrettuali di cui all'articolo 9 ed aventi ad oggetto l'elaborazione, l'organizzazione e il coordinamento delle attività di tirocinio nonché il perfezionamento delle relative modalità di attuazione.

Art. 14

Valutazioni di idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie e individuazione degli uffici di destinazione.

1. Nell'imminenza della conclusione del tirocinio ordinario il consiglio giudiziario riceve la relazione redatta dai magistrati collaboratori su ciascun uditore e, su proposta della Commissione di cui all'articolo 9, formula un parere sull'idoneità dell'uditore all'esercizio delle funzioni giudiziarie, prodromico a quello di cui all'art. 129 dell'ordinamento giudiziario. La relazione e il parere vengono comunicati all'uditore giudiziario il quale ha facoltà di formulare proprie osservazioni che vengono allegate al fascicolo. Gli atti vengono quindi trasmessi, unitamente al fascicolo dell'uditore, al Consiglio superiore della magistratura.

2. La competente commissione del Consiglio superiore della magistratura, anche sulla base delle relazioni, dei pareri e dei documenti acquisiti al fascicolo dell'uditore, accerta quali siano i settori per i quali l'uditore abbia eventualmente dimostrato maggiori attitudini ed esprime in particolare la propria valutazione sulla sussistenza di adeguate specifiche attitudini all'esercizio delle funzioni inquirenti.

3. Se la Commissione, sulla base dei medesimi elementi di valutazione, ritiene che debba essere espresso un giudizio di non sufficiente idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie, propone al Consiglio, sentito l'uditore, di disporre che il tirocinio ordinario prosegua per uno o più periodi, fino ad un massimo di altri diciotto mesi, determinati ai sensi del precedente articolo 3, stabilendone le modalità idonee al miglior completamento della formazione professionale e alla migliore verifica dell'idoneità.

4. La proroga del tirocinio ordinario può essere disposta anche nel caso in cui, per particolari ragioni, gli elementi di cui al comma precedente non siano sufficienti ad esprimere un giudizio sulla idoneità dell'uditore. In tal caso, peraltro, può anche disporsi che la valutazione sull'idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie sia rinviata al termine del tirocinio mirato, eventualmente prolungandone la durata al fine di consentire una compiuta e sicura verifica.

5. Se al termine della prosecuzione del tirocinio per la durata massima di cui al comma 3 o per la minor durata ritenuta sufficiente ad una compiuta e sicura verifica viene espresso un giudizio di non idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie, il Consiglio, su proposta della commissione competente, dispone la cessazione dell'uditore dal servizio.

6. Se, sulla base degli elementi indicati al comma 2, la Commissione ritiene che possano ricorrere le condizioni per un giudizio definitivo di inidoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie ai sensi e per gli effetti del comma precedente, ne dà comunicazione all'uditore giudiziario invitandolo a comparire personalmente. Sentito l'uditore con l'eventuale assistenza di altro magistrato, la Commissione può svolgere ogni attività che ritenga utile per verificare la validità delle valutazioni espresse sull'uditore e per accertarne l'idoneità professionale. Completata l'istruttoria, la Commissione comunica all'uditore il deposito degli atti e gli assegna un termine di durata adeguata per esporre per iscritto o oralmente le proprie ragioni. Di queste ultime, la Commissione è tenuta a dar specificamente conto nella motivazione della propria proposta al Consiglio.

7. Nel caso che la Commissione proponga al Consiglio di dichiarare in via definitiva l'inidoneità dell'uditore all'esercizio delle funzioni giudiziarie e di disporne la cessazione dal servizio, la data fissata per la seduta del Consiglio viene comunicata all'interessato con anticipo di almeno 15 giorni liberi, mediante atto comunicato in plico chiuso e contenente l'avviso che nel corso della seduta l'interessato e il suo assistente avranno diritto di essere sentiti subito dopo la relazione e prima del dibattito nonché al termine di questo, prima delle dichiarazioni di voto.

8. Se la Commissione esprime parere positivo circa l'idoneità all'esercizio delle funzioni giudicanti, segnalando peraltro che l'uditore non ha dimostrato sufficienti attitudini all'esercizio delle funzioni inquirenti, la prosecuzione del tirocinio a norma dei precedenti commi 3 e 4 è disposta soltanto se l'uditore la richiede.

9. Nel caso previsto dal comma precedente, se, al termine della prosecuzione del tirocinio, viene confermata la valutazione di insufficiente idoneità all'esercizio delle funzioni inquirenti e l'uditore si oppone ad essa, si applicano le disposizioni previste dai commi 6 e 7.

10. Se viene espressa una valutazione di insufficiente idoneità all'esercizio delle funzioni inquirenti e se la stessa, in caso di prosecuzione del tirocinio a norma del comma 8, viene confermata, è esclusa la successiva destinazione dell'uditore ad uffici del pubblico ministero.

11. Completato positivamente il tirocinio ordinario, il Consiglio, su proposta della Commissione competente, delibera a quale ufficio verrà destinato l'uditore per l'esercizio delle funzioni giudiziarie, al termine del tirocinio mirato.

12. L'individuazione e l'assegnazione delle sedi e degli uffici ai quali destinare gli uditori giudiziari per l'esercizio delle funzioni avviene secondo i criteri predeterminati da parte del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della Commissione competente, tenuto inderogabilmente conto di quanto previsto ai precedenti commi 8 e 9 e, ove possibile, delle indicazioni circa i settori di maggior attitudine accertati ai sensi del precedente comma 2.

13. Nell'imminenza della conclusione del tirocinio mirato l'uditore è sottoposto a nuova valutazione nei modi e con gli effetti previsti dai precedenti commi per l'accertamento definitivo della sua idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

14. Se la valutazione è positiva, il Consiglio conferisce all'uditore giudiziario le funzioni giudiziarie, ai sensi dell'art. 129 dell'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni.

15. Se la Commissione, in ragione di nuovi elementi di valutazione ovvero di una rivalutazione degli elementi esistenti e di quelli emersi successivamente, ritiene che debba essere espresso un giudizio di inidoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie, propone al Consiglio, sentito l'uditore, di disporre che il tirocinio mirato prosegua per uno o più periodi, fino ad una durata complessiva del tirocinio non superiore a trentasei mesi, determinati ai sensi del precedente articolo 3, stabilendo le modalità idonee al miglior completamento della formazione professionale e alla migliore verifica dell'idoneità.

16. La prosecuzione del tirocinio mirato può essere disposta anche nel caso in cui, per particolari ragioni, gli elementi di cui al comma precedente non siano sufficienti ad esprimere un giudizio sulla idoneità dell'uditore ed in ogni altro caso in cui si ritenga necessario un completamento della sua formazione professionale ovvero una migliore verifica della sua idoneità.

17. Se al termine della prosecuzione del tirocinio mirato per la durata massima di cui al comma 15 o per la minor durata ritenuta sufficiente ad una compiuta e sicura verifica, viene confermato il giudizio di non idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie, il Consiglio, su proposta della commissione competente, dispone la cessazione dell'uditore dal servizio.

18. Nel caso previsto dal comma precedente si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7.

19. La prosecuzione del tirocinio mirato all'esercizio di funzioni inquirenti è disposta, su richiesta dell'interessato, anche nel caso in cui la Commissione, all'esito di tale fase, pur esprimendo parere positivo circa l'idoneità generale all'esercizio delle funzioni giudiziarie, ritenga che l'uditore non abbia dimostrato sufficienti attitudini specifiche all'esercizio delle funzioni suddette. L'uditore che non richiede la prosecuzione del tirocinio mirato alle funzioni inquirenti viene destinato ad altre funzioni.

20. Nel caso previsto dal comma precedente, se, al termine della prosecuzione del tirocinio mirato, viene confermata la valutazione di insufficiente idoneità specifica, l'uditore giudiziario viene destinato ad altre funzioni. Se l'uditore si oppone, si applicano le disposizioni previste dai commi 6 e 7.

21. In caso di destinazione ad altre funzioni ai sensi dei commi 19 e 20, il Consiglio assegna l'uditore giudiziario ad altro ufficio ai sensi del precedente comma 11 e il Consiglio giudiziario provvede al tirocinio mirato con riferimento alle specifiche funzioni che l'uditore è destinato a svolgere.

22. Le valutazioni relative all'idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie previste dal presente articolo hanno riguardo alla preparazione giuridica, alla capacità professionale, alla laboriosità e all'impegno nonché alle doti di equilibrio e correttezza. Il giudizio sulle doti di equilibrio e correttezza deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificabili. Se mancano elementi di fatto rilevanti in riferimento al parametro in questione, il giudizio deve essere espresso con la formula "non vi è nulla da rilevare per quanto riguarda equilibrio e correttezza".

Art. 15

Uditori giudiziari con funzioni

1. Dopo l'effettiva assunzione delle funzioni e fino al momento della nomina a magistrato di tribunale, gli uditori giudiziari partecipano ad almeno tre incontri di studio organizzati dal Consiglio superiore della magistratura e a tutti gli incontri di formazione professionale organizzati in sede dal Consiglio giudiziario.

2. Ad ogni uditore giudiziario, anche dopo l'effettiva assunzione delle funzioni, vengono inviati, a cura del Consiglio superiore della magistratura, materiali di studio e documentazione su temi e materie di particolare interesse o rilievo.

3. Il Consiglio giudiziario si avvale della Commissione distrettuale di cui all'articolo 9 e di magistrati collaboratori scelti secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 10 anche per assistere e verificare il lavoro degli uditori giudiziari con funzioni addetti agli uffici del distretto.

4. Ai fini di cui al comma precedente, ciascun uditore giudiziario con funzioni è seguito da due magistrati collaboratori. A questi ultimi viene affidato il compito di seguire l'attività di non più di tre uditori giudiziari con funzioni.

5. I magistrati collaboratori di cui al comma 3 hanno il compito - nel rispetto dell'autonomia di cui l'uditore giudiziario è pienamente titolare nell'esercizio delle funzioni giudiziarie al medesimo affidate - di assistere l'uditore giudiziario, di collaborare con lui ai fini del superamento delle difficoltà e dei problemi connessi con l'inizio della professione e di orientarlo verso l'approfondimento e il completamento della sua cultura professionale, nonché il compito di accertare, verificare e rappresentare ogni elemento utile per la valutazione della sua idoneità professionale.

6. Al termine di un anno dall'assegnazione delle funzioni all'uditore, i due magistrati collaboratori redigono una relazione in cui riferiscono in modo specifico al consiglio giudiziario le attività svolte dall'uditore nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, dando conto analiticamente di ogni elemento concreto rilevante ai fini di una completa valutazione dell'uditore sotto il profilo della preparazione, della capacità professionale, dell'operosità, della diligenza e dell'equilibrio, nonché della capacità di indipendenza e delle specifiche attitudini dal medesimo dimostrate. Della relazione il Consiglio giudiziario tiene conto ai fini della redazione del parere previsto dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1979 n. 97.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Le presenti disposizioni sostituiscono la disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1988 n. 116.

2. La presente disciplina entrerà in vigore per il tirocinio degli uditori del concorso indetto con decreto ministeriale 16 gennaio 1997.

 
 

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