(pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1998 n.171)
Il Presidente della Repubblica,
Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura
Visto l'art. 129 dell'ordinamento
giudiziario;
Visto l'art. 48 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 1958 n° 916;
Vista la delibera in data 11 giugno 1998,
con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito il
Ministro di Grazia e Giustizia, ha determinato le norme per il tirocinio
degli uditori giudiziari;
EMANA
il seguente Regolamento per il tirocinio
degli uditori giudiziari :
Art. 1
Funzione, direzione e organizzazione del
tirocinio
1. Funzioni del tirocinio sono la
formazione professionale degli uditori giudiziari e la verifica della loro
idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie.
2. Il Consiglio superiore della
magistratura dirige, organizza, coordina e controlla il tirocinio degli
uditori giudiziari avvalendosi dei Consigli giudiziari, delle Commissioni
distrettuali per gli uditori giudiziari previste dall'articolo 9, dei
magistrati collaboratori previsti dall'articolo 10, dei magistrati
affidatari previsti dall'articolo 11 e del Comitato scientifico previsto
dall'articolo 29, comma 3, del regolamento interno del Consiglio superiore
della magistratura.
Art. 2
Sede del tirocinio
1. Gli uditori giudiziari sono destinati
dal Consiglio superiore della magistratura, per lo svolgimento del
tirocinio, agli uffici giudiziari di primo grado della città sede della
corte d'appello nel cui distretto l'uditore ha la residenza al momento
della nomina, oppure di altra città sede di corte d'appello, se l'uditore
lo richiede ovvero se per il numero esiguo degli uditori residenti in quel
distretto o per altri motivi si renda opportuna tale diversa destinazione.
Se gli uditori giudiziari che hanno residenza in un circondario diverso da
quello in cui ha sede la Corte d'Appello sono in numero sufficiente o se
ricorrono altre esigenze correlate al miglior svolgimento del tirocinio,
il Consiglio può stabilire che il tirocinio si svolga negli uffici
giudiziari di tale circondario, salva l'applicazione del successivo comma
4.
2. Nel corso del tirocinio, il Consiglio
superiore della magistratura può destinare d'ufficio l'uditore ad
un'altra città sede di corte d'appello, qualora ciò sia ritenuto
assolutamente necessario al fine di un miglior svolgimento del tirocinio
stesso. Il mutamento di destinazione può inoltre essere disposto a
domanda dell'interessato, se non pregiudica tale svolgimento.
3. Ai fini di un miglior tirocinio, il
consiglio giudiziario, su proposta dei magistrati collaboratori di cui al
successivo articolo 10, può affidare gli uditori giudiziari a magistrati
in servizio presso uffici giudiziari di altre sedi del medesimo distretto,
per seguire il compimento di specifiche attività o per periodi di
tirocinio limitati.
4. In tutti i casi previsti dai commi
precedenti, gli uditori giudiziari partecipano comunque a tutte le
iniziative collettive o di gruppo organizzate in sede distrettuale secondo
le presenti disposizioni.
Art. 3
Durata del tirocinio
1. La durata complessiva del tirocinio è
determinata per ciascun concorso dal Consiglio superiore della
magistratura e non può, di regola, essere inferiore a diciotto mesi ad
iniziare dalla data fissata dal Consiglio medesimo, esclusi i periodi di
congedo straordinario o aspettativa di durata superiore a trenta giorni
nonché i periodi feriali dei magistrati di cui all'articolo 90
dell'ordinamento giudiziario, anche se l'uditore abbia goduto di ferie di
durata inferiore.
2. La data di inizio del tirocinio non può
di regola essere fissata nel periodo dal primo giugno al quindici
settembre. Il Consiglio superiore della magistratura, non appena la
procedura di concorso perviene ad una fase che consenta di determinare in
via presuntiva e di massima il numero di uditori giudiziari che verranno
destinati a ciascun distretto per lo svolgimento del tirocinio e la data
approssimativa in cui il tirocinio stesso potrà avere inizio, comunica
tali dati ai Consigli giudiziari, affinchè gli stessi possano provvedere
tempestivamente alla individuazione dei magistrati collaboratori e
affidatari e alla predisposizione delle attività formative ad essi
demandate.
3. Il tirocinio è dapprima
"ordinario" e successivamente "mirato".
4. Il tirocinio ordinario ha durata non
inferiore a tredici mesi. Il tirocinio mirato ha durata non inferiore a
cinque mesi.
5. I termini di durata di cui al comma
precedente si intendono al netto dei periodi di ferie dei magistrati di
cui all'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario. Gli uditori senza
funzioni debbono fruire delle ferie in tali periodi e, per la parte di
essi che residua, sono destinati alle attività di tirocinio determinate
dal consiglio giudiziario in relazione alle funzioni giudiziarie che
vengono svolte durante il periodo feriale e a quelle alle quali l'uditore
è stato destinato nel periodo immediatamente precedente o immediatamente
successivo a quello feriale. La medesima disposizione si applica per il
periodo dal primo giugno al quindici settembre, nel caso in cui l'uditore
giudiziario sia stato immesso in servizio nel corso di tale periodo.
Art. 4
Tirocinio ordinario
1. Scopi del tirocinio ordinario sono
l'approfondimento e il completamento della preparazione culturale e
l'introduzione alla pratica lavorativa, quest'ultima da realizzare con
particolare attenzione all'apprendimento delle tecniche procedurali e alle
questioni di metodo. Durante tutto il tirocinio, il processo di formazione
degli uditori è inoltre orientato all'affinamento delle necessarie doti
di impegno, correttezza, equilibrio, indipendenza ed imparzialità, allo
sviluppo dell'attitudine all'adeguamento permanente della propria
formazione professionale, nonché alla maturazione di un atteggiamento
corretto, proficuo e consapevole nei rapporti con i cittadini, i colleghi,
gli avvocati, la polizia giudiziaria e il personale dell'ufficio.
2. La fase del tirocinio ordinario si
articola nel modo seguente:
a) sei mesi di assegnazione ad uffici
giudiziari civili;
b) sette mesi di assegnazione ad uffici
giudiziari penali, di cui quattro ad uffici giudicanti e tre ad uffici
requirenti.
3. Nell'ambito delle articolazioni di cui
al comma precedente, il tirocinio si svolge secondo il piano predisposto
dai magistrati collaboratori, in modo tale da assicurare, specialmente
negli uffici di maggiori dimensioni, che il praticantato, pur consentendo
all'uditore di acquisire conoscenza dei vari campi in cui si esplica la
funzione giudiziaria, non subisca frazionamenti eccessivi, ma si
concentri, approfondendole adeguatamente, su un numero limitato di
esperienze significative. Gli elementi di conoscenza necessari per
orientare l'uditore nelle sue future scelte professionali anche in ordine
a funzioni specializzate vengono trasmessi mediante appositi incontri
seminariali, a livello decentrato, nonché, ove l'uditore ne faccia
richiesta, attraverso un significativo ed adeguato periodo di assegnazione
agli uffici in questione.
4. Il piano di cui al comma precedente
comprende anche l'assegnazione dell'uditore a collegi di appello, nei modi
e con i tempi che i magistrati collaboratori ritengono opportuni.
Art. 5
Tirocinio mirato
1. Il tirocinio mirato si svolge presso un
ufficio dello stesso tipo di quello al quale l'uditore è stato assegnato
ed è rivolto al completamento della formazione di base nonchè all'avviamentodell'uditore
all'esercizio delle specifiche funzioni che egli è destinato a svolgere.
2. Il dirigente dell'ufficio giudiziario
al quale l'uditore è stato destinato comunica con precisione e senza
ritardo al consiglio giudiziario che ne cura il tirocinio le specifiche
funzioni alle quali egli sarà destinato secondo le tabelle e i criteri di
assegnazione degli affari vigenti in tale ufficio. Tali indicazioni sono
vincolanti e non possono essere successivamente modificate o derogate se
non per gravi motivi di servizio, non altrimenti superabili. La modifica
deve essere tempestivamente comunicata alla Commissione distrettuale per
gli uditori giudiziari e al Consiglio superiore della magistratura, che,
se non la ritiene giustificata, annulla la decisione.
3. La commissione distrettuale per gli
uditori giudiziari, tramite il Presidente del consiglio giudiziario,
sollecita, in caso di ritardo, la comunicazione di cui al comma precedente
ovvero ne richiede le opportune precisazioni e specificazioni.
4. Copia della corrispondenza di cui ai
commi 2 e 3 è inviata al Consiglio superiore della magistratura.
5. Le violazioni di quanto disposto dai
commi 1 e 2 del presente articolo sono segnalate ai titolari dell'azione
disciplinare.
Art. 6
Quaderno del tirocinio
1. Durante il tirocinio, l'uditore redige
un quaderno nel quale, con cadenza almeno settimanale, annota le attività
svolte e quelle alle quali ha partecipato o assistito, formulando le
proprie eventuali osservazioni ed indicando ogni altro elemento utile a
dar conto dell'esperienza formativa in corso.
2. Il quaderno del tirocinio è vistato
dal magistrato affidatario che vi riporta le proprie osservazioni e le
proprie indicazioni anche sugli ulteriori sviluppi dell'esperienza
formativa.
3. Al termine dei diversi segmenti del
tirocinio, il quaderno è consegnato ai magistrati collaboratori insieme
ad una relazione complessiva dell'uditore sul tirocinio svolto
Art. 7
Fascicolo dell'uditore
1. Il consiglio giudiziario forma per
ciascun uditore un fascicolo nel quale sono inclusi il piano di tirocinio,
le relazioni dei magistrati collaboratori e dei magistrati affidatari, il
quaderno del tirocinio (art. 6), copia di tutti i provvedimenti redatti
dall'uditore, con le modifiche ad essi eventualmente apportate dai
magistrati affidatari, le autorelazioni (art. 6 comma 3) e gli elaborati
scritti dell'uditore.
Art. 8
Competenze del Consiglio giudiziario
1. Il Consiglio giudiziario organizza e
coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della
magistratura; nomina i magistrati collaboratori (art. 10); approva il
piano di tirocinio stabilito per ciascun uditore ed il programma generale
per le attività di formazione da svolgersi in sede locale e li invia al
Consiglio superiore della magistratura per la ratifica; forma per ciascun
uditore il fascicolo di cui all'art. 7; redige le relazioni sull'idoneità
al conferimento delle funzioni giudiziarie, formulando i relativi pareri;
propone l'eventuale proroga del tirocinio ai sensi dell'art. 14; provvede,
attraverso la commissione di cui all'art. 9, all'attuazione di quanto
occorra per il più efficace svolgimento del tirocinio ed in particolare
all'attuazione dei corsi a livello locale; formula proposte e pareri sulla
modificazione della sede del tirocinio ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2.
2. La nomina dei magistrati collaboratori
è soggetta all'approvazione del Consiglio superiore della magistratura.
Art. 9
Commissione distrettuale per gli uditori
giudiziari
1. Presso ciascun consiglio giudiziario è
istituita una commissione distrettuale per gli uditori giudiziari.
2. Della commissione fanno parte:
a) tre magistrati designati dal consiglio
giudiziario fra i propri componenti, anche supplenti;
b) i magistrati designati ai sensi della
lettera a) dai consigli giudiziari precedenti, fino al termine del
tirocinio degli uditori che hanno iniziato il tirocinio stesso mentre essi
erano componenti del consiglio giudiziario;
c) i magistrati collaboratori nominati ai
sensi dell'art. 10 delle presenti disposizioni.
3. La commissione formula al consiglio
giudiziario proposte per l'organizzazione ed il coordinamento del
tirocinio e vigila sull'attuazione di esso anche promuovendo incontri con
i magistrati affidatari e con gli uditori giudiziari; cura la formazione e
l'aggiornamento del fascicolo di cui all'art. 7; propone e, su delibera
del consiglio giudiziario, organizza e coordina gli incontri di studio di
cui all'art. 12.
Art. 10
Magistrati collaboratori
1. Il consiglio giudiziario, per la
organizzazione del tirocinio, si avvale di "magistrati
collaboratori", scelti tra magistrati dotati di adeguata esperienza,
con riferimento alle doti di particolare preparazione teorica e pratica e
di elevato prestigio professionale, nonché al possesso di spiccate
attitudini comunicative e didattiche e di capacità organizzative.
L'incarico di magistrato collaboratore non può essere conferito ai
magistrati che hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzioni, o ai quali sono state inflitte sanzioni
disciplinari, o nei confronti dei quali pendono procedimenti penali per
delitti non colposi o per contravvenzioni punite anche con pena detentiva,
o procedimenti disciplinari.
2. La partecipazione ai compiti di
formazione professionale degli uditori giudiziari costituisce un dovere
d'ufficio. I magistrati che non ritengono di poter svolgere la funzione di
magistrato collaboratore o di magistrato affidatario debbono darne
comunicazione al consiglio giudiziario, specificandone i motivi. Tutti i
magistrati che hanno particolare interesse allo svolgimento di tali
funzioni possono comunicare la loro disponibilità al consiglio
giudiziario. La presentazione di tali comunicazioni non vincola il
consiglio giudiziario, il quale può incaricare dello svolgimento delle
funzioni di magistrato collaboratore qualunque magistrato con qualifica
non inferiore a magistrato di Tribunale, di regola con anzianità di
servizio di almeno cinque anni, che sia ritenuto particolarmente
qualificato per tale compito e per il quale non sussistano sufficienti
motivi di impedimento.
3. Per ciascun gruppo di uditori in
tirocinio ordinario, composto, di regola, da non più di cinque uditori,
sono designati due magistrati collaboratori, uno per le funzioni civili e
l'altro per le funzioni penali. Per il tirocinio mirato ad ufficio
esclusivamente civile o penale, le funzioni di collaboratore saranno
svolte unicamente da quello, fra i due magistrati, che abbia specifica
competenza nel settore.
4. Ai magistrati collaboratori del
consiglio giudiziario è affidato il compito di curare il tirocinio del
gruppo di uditori ad essi assegnato. A tal fine essi:
a) predispongono per ciascun uditore un
piano di tirocinio da sottoporre alla Commissione distrettuale per gli
uditori giudiziari, che può proporre al Consiglio giudiziario di
apportarvi le opportune modifiche;
b) verificano, attraverso il continuo
contatto con gli uditori e i magistrati affidatari, l'efficacia e la
validità del tirocinio pratico e gli elementi che ne emergono
relativamente a ciascun uditore;
c) un mese prima del termine del tirocinio
ordinario trasmettono alla Commissione distrettuale per gli uditori
giudiziari una relazione, redatta anche sulla base delle relazioni dei
magistrati affidatari, del quaderno di tirocinio, degli elementi
risultanti dal fascicolo dell'uditore nonché di ogni altro elemento utile
ai fini della valutazione, in cui riferiscono sulla idoneità dell'uditore
all'esercizio delle funzioni giudiziarie ed in particolare della eventuale
sussistenza di elementi che possano denotare l'insufficiente idoneità del
medesimo ovvero la sussistenza di controindicazioni all'assegnazione di
determinate funzioni; nella medesima relazione dovranno essere indicati i
settori nei quali l'uditore abbia eventualmente dimostrato maggiori
attitudini e dovrà in particolare essere specificatamente valutata la
sussistenza di attitudini all'esercizio delle funzioni inquirenti;
d) un mese prima del termine finale del
tirocinio trasmettono alla Commissione distrettuale per gli uditori
giudiziari una relazione definitiva sulle attitudini e le capacità
dimostrate dai singoli uditori e sulla idoneità dei medesimi
all'esercizio delle funzioni giudiziarie, redatta sulla base degli
elementi di valutazione di cui al paragrafo precedente, integrati con gli
analoghi elementi di valutazione riferiti al tirocinio mirato.
5. Il dirigente dell'ufficio provvede a
ridurre l'assegnazione del lavoro giudiziario ai magistrati collaboratori,
in misura adeguata all'impegno richiesto per lo svolgimento della funzione
formativa ad essi affidata e secondo criteri di cui fornisce specifica
comunicazione alla Commissione uditori presso il consiglio giudiziario.
6. Nei prospetti statistici del lavoro
giudiziario viene annotata l'indicazione dello svolgimento della funzione
di collaborazione, della relativa durata e del numero degli uditori
seguiti.
Art. 11
Magistrati affidatari
1. La commissione di cui all'articolo 9
sceglie il magistrato o i magistrati cui affidare, di volta in volta,
l'uditore in tirocinio ordinario o mirato. La scelta è effettuata,
secondo i criteri di cui all'articolo 10 comma 1, preferibilmente tra
magistrati che abbiano almeno tre anni di effettivo esercizio delle
funzioni giudiziarie, in base alle indicazioni dei magistrati
collaboratori, nonché, se non sussistono ragioni in contrario, alle
preferenze eventualmente espresse dagli uditori.
2. Il magistrato affidatario cura che
l'uditore assista a tutte le attività giudiziarie, compresa la
partecipazione alle camere di consiglio.
3. Il magistrato affidatario assegna
all'uditore la redazione delle minute di provvedimenti e spiega
all'uditore le modifiche eventualmente apportate. Copia delle minute con
le relative modifiche è inserita nel fascicolo di cui all'art. 7 insieme
ad ogni altro elaborato redatto dall'uditore nel corso del tirocinio.
4. Nel corso del tirocinio mirato,
l'uditore è incaricato dello svolgimento di attività processuale in
generale ed istruttoria in particolare, alla presenza e sotto la guida ed
il controllo del magistrato affidatario, il quale ultimo ne mantiene
comunque la titolarità e la responsabilità.
5. Su richiesta del magistrato affidatario,
il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale può
delegare l'uditore ad esercitare le funzioni di pubblico ministero, ai
sensi dell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario.
6. Al termine del periodo di affidamento,
il magistrato affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto
dall'uditore sotto la sua guida e la trasmette al magistrato collaboratore
e alla commissione di cui all'art. 9.
7. I magistrati affidatari partecipano,
per quanto utile e possibile, alle attività di studio e ricerca di cui
all'articolo seguente.
Art. 12
Incontri di studio
1. Nel corso del tirocinio gli uditori
partecipano ad incontri di studio e ad altre iniziative formative
organizzate in sede nazionale e in sede locale.
2. Il Consiglio superiore della
magistratura, sia durante il tirocinio ordinario, sia durante quello
mirato, organizza incontri di studio ed altre iniziative formative in sede
nazionale avvalendosi del comitato scientifico istituito dall'articolo 29
del Regolamento interno del Consiglio e secondo le procedure ivi previste.
Oltre a quelli dedicati a temi di diritto sostanziale e processuale, il
Consiglio organizza incontri riguardanti l'ordinamento giudiziario, la
deontologia professionale nonché l'organizzazione e la gestione degli
uffici e del lavoro giudiziario.
3. Il Consiglio giudiziario, su proposta
della Commissione di cui all'articolo 9, organizza incontri di studio ed
altre iniziative di formazione professionale a livello locale, adottando a
tal fine ogni opportuna intesa con le istituzioni universitarie, gli
organismi forensi e altre entità della vita sociale. Il Consiglio
giudiziario cura che in occasione di tali iniziative formative sia
specificamente rappresentato il punto di vista del difensore e provvede ad
organizzare, insieme ad organismi forensi, attività di formazione
professionale comune per uditori giudiziari e giovani avvocati.
4. Il Consiglio superiore della
magistratura provvede ad impartire le direttive e a fornire le
informazioni necessarie per il coordinamento tra l'attività di formazione
svolta in sede centrale, quella svolta in sede locale ed il praticantato
presso gli uffici giudiziari. In particolare, il Consiglio superiore della
magistratura comunica ai Consigli giudiziari subito dopo l'inizio del
tirocinio ordinario e con congruo anticipo rispetto all'inizio del
tirocinio mirato i programmi di massima degli incontri di studio che
verranno organizzati in sede nazionale, al fine di rendere possibile ai
Consigli giudiziari di organizzare le attività formative in sede locale
evitando duplicazioni e meglio assicurandone la capacità integrativa e
preparatoria rispetto agli incontri di cui al precedente comma 2. La
competente commissione del Consiglio può affidare a propri componenti
compiti di coordinamento delle suddette attività di formazione
decentrate.
5. Su proposta dei Consigli giudiziari o
di propria iniziativa il Consiglio superiore della magistratura può
disporre che le attività di formazione in sede locale siano totalmente o
parzialmente attuate in un unica sede per più distretti.
6. Gli uditori sono tenuti ad apprendere
le tecniche informatiche di base al fine di essere in grado di usare
normalmente gli elaboratori personali. Corsi di addestramento sono
organizzati dal Consiglio superiore della magistratura e dai Consigli
giudiziari.
Art. 13
Incontri di studio sulla formazione
professionale degli uditori
1. Il Consiglio superiore della
magistratura organizza incontri di studio, principalmente diretti ai
magistrati collaboratori, ai magistrati affidatari e ai componenti delle
commissioni distrettuali di cui all'articolo 9 ed aventi ad oggetto
l'elaborazione, l'organizzazione e il coordinamento delle attività di
tirocinio nonché il perfezionamento delle relative modalità di
attuazione.
Art. 14
Valutazioni di idoneità all'esercizio
delle funzioni giudiziarie e individuazione degli uffici di destinazione.
1. Nell'imminenza della conclusione del
tirocinio ordinario il consiglio giudiziario riceve la relazione redatta
dai magistrati collaboratori su ciascun uditore e, su proposta della
Commissione di cui all'articolo 9, formula un parere sull'idoneità
dell'uditore all'esercizio delle funzioni giudiziarie, prodromico a quello
di cui all'art. 129 dell'ordinamento giudiziario. La relazione e il parere
vengono comunicati all'uditore giudiziario il quale ha facoltà di
formulare proprie osservazioni che vengono allegate al fascicolo. Gli atti
vengono quindi trasmessi, unitamente al fascicolo dell'uditore, al
Consiglio superiore della magistratura.
2. La competente commissione del Consiglio
superiore della magistratura, anche sulla base delle relazioni, dei pareri
e dei documenti acquisiti al fascicolo dell'uditore, accerta quali siano i
settori per i quali l'uditore abbia eventualmente dimostrato maggiori
attitudini ed esprime in particolare la propria valutazione sulla
sussistenza di adeguate specifiche attitudini all'esercizio delle funzioni
inquirenti.
3. Se la Commissione, sulla base dei
medesimi elementi di valutazione, ritiene che debba essere espresso un
giudizio di non sufficiente idoneità all'esercizio delle funzioni
giudiziarie, propone al Consiglio, sentito l'uditore, di disporre che il
tirocinio ordinario prosegua per uno o più periodi, fino ad un massimo di
altri diciotto mesi, determinati ai sensi del precedente articolo 3,
stabilendone le modalità idonee al miglior completamento della formazione
professionale e alla migliore verifica dell'idoneità.
4. La proroga del tirocinio ordinario può
essere disposta anche nel caso in cui, per particolari ragioni, gli
elementi di cui al comma precedente non siano sufficienti ad esprimere un
giudizio sulla idoneità dell'uditore. In tal caso, peraltro, può anche
disporsi che la valutazione sull'idoneità all'esercizio delle funzioni
giudiziarie sia rinviata al termine del tirocinio mirato, eventualmente
prolungandone la durata al fine di consentire una compiuta e sicura
verifica.
5. Se al termine della prosecuzione del
tirocinio per la durata massima di cui al comma 3 o per la minor durata
ritenuta sufficiente ad una compiuta e sicura verifica viene espresso un
giudizio di non idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie, il
Consiglio, su proposta della commissione competente, dispone la cessazione
dell'uditore dal servizio.
6. Se, sulla base degli elementi indicati
al comma 2, la Commissione ritiene che possano ricorrere le condizioni per
un giudizio definitivo di inidoneità all'esercizio delle funzioni
giudiziarie ai sensi e per gli effetti del comma precedente, ne dà
comunicazione all'uditore giudiziario invitandolo a comparire
personalmente. Sentito l'uditore con l'eventuale assistenza di altro
magistrato, la Commissione può svolgere ogni attività che ritenga utile
per verificare la validità delle valutazioni espresse sull'uditore e per
accertarne l'idoneità professionale. Completata l'istruttoria, la
Commissione comunica all'uditore il deposito degli atti e gli assegna un
termine di durata adeguata per esporre per iscritto o oralmente le proprie
ragioni. Di queste ultime, la Commissione è tenuta a dar specificamente
conto nella motivazione della propria proposta al Consiglio.
7. Nel caso che la Commissione proponga al
Consiglio di dichiarare in via definitiva l'inidoneità dell'uditore
all'esercizio delle funzioni giudiziarie e di disporne la cessazione dal
servizio, la data fissata per la seduta del Consiglio viene comunicata
all'interessato con anticipo di almeno 15 giorni liberi, mediante atto
comunicato in plico chiuso e contenente l'avviso che nel corso della
seduta l'interessato e il suo assistente avranno diritto di essere sentiti
subito dopo la relazione e prima del dibattito nonché al termine di
questo, prima delle dichiarazioni di voto.
8. Se la Commissione esprime parere
positivo circa l'idoneità all'esercizio delle funzioni giudicanti,
segnalando peraltro che l'uditore non ha dimostrato sufficienti attitudini
all'esercizio delle funzioni inquirenti, la prosecuzione del tirocinio a
norma dei precedenti commi 3 e 4 è disposta soltanto se l'uditore la
richiede.
9. Nel caso previsto dal comma precedente,
se, al termine della prosecuzione del tirocinio, viene confermata la
valutazione di insufficiente idoneità all'esercizio delle funzioni
inquirenti e l'uditore si oppone ad essa, si applicano le disposizioni
previste dai commi 6 e 7.
10. Se viene espressa una valutazione di
insufficiente idoneità all'esercizio delle funzioni inquirenti e se la
stessa, in caso di prosecuzione del tirocinio a norma del comma 8, viene
confermata, è esclusa la successiva destinazione dell'uditore ad uffici
del pubblico ministero.
11. Completato positivamente il tirocinio
ordinario, il Consiglio, su proposta della Commissione competente,
delibera a quale ufficio verrà destinato l'uditore per l'esercizio delle
funzioni giudiziarie, al termine del tirocinio mirato.
12. L'individuazione e l'assegnazione
delle sedi e degli uffici ai quali destinare gli uditori giudiziari per
l'esercizio delle funzioni avviene secondo i criteri predeterminati da
parte del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della
Commissione competente, tenuto inderogabilmente conto di quanto previsto
ai precedenti commi 8 e 9 e, ove possibile, delle indicazioni circa i
settori di maggior attitudine accertati ai sensi del precedente comma 2.
13. Nell'imminenza della conclusione del
tirocinio mirato l'uditore è sottoposto a nuova valutazione nei modi e
con gli effetti previsti dai precedenti commi per l'accertamento
definitivo della sua idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie.
14. Se la valutazione è positiva, il
Consiglio conferisce all'uditore giudiziario le funzioni giudiziarie, ai
sensi dell'art. 129 dell'ordinamento giudiziario, e successive
modificazioni.
15. Se la Commissione, in ragione di nuovi
elementi di valutazione ovvero di una rivalutazione degli elementi
esistenti e di quelli emersi successivamente, ritiene che debba essere
espresso un giudizio di inidoneità all'esercizio delle funzioni
giudiziarie, propone al Consiglio, sentito l'uditore, di disporre che il
tirocinio mirato prosegua per uno o più periodi, fino ad una durata
complessiva del tirocinio non superiore a trentasei mesi, determinati ai
sensi del precedente articolo 3, stabilendo le modalità idonee al miglior
completamento della formazione professionale e alla migliore verifica
dell'idoneità.
16. La prosecuzione del tirocinio mirato
può essere disposta anche nel caso in cui, per particolari ragioni, gli
elementi di cui al comma precedente non siano sufficienti ad esprimere un
giudizio sulla idoneità dell'uditore ed in ogni altro caso in cui si
ritenga necessario un completamento della sua formazione professionale
ovvero una migliore verifica della sua idoneità.
17. Se al termine della prosecuzione del
tirocinio mirato per la durata massima di cui al comma 15 o per la minor
durata ritenuta sufficiente ad una compiuta e sicura verifica, viene
confermato il giudizio di non idoneità all'esercizio delle funzioni
giudiziarie, il Consiglio, su proposta della commissione competente,
dispone la cessazione dell'uditore dal servizio.
18. Nel caso previsto dal comma precedente
si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7.
19. La prosecuzione del tirocinio mirato
all'esercizio di funzioni inquirenti è disposta, su richiesta
dell'interessato, anche nel caso in cui la Commissione, all'esito di tale
fase, pur esprimendo parere positivo circa l'idoneità generale
all'esercizio delle funzioni giudiziarie, ritenga che l'uditore non abbia
dimostrato sufficienti attitudini specifiche all'esercizio delle funzioni
suddette. L'uditore che non richiede la prosecuzione del tirocinio mirato
alle funzioni inquirenti viene destinato ad altre funzioni.
20. Nel caso previsto dal comma
precedente, se, al termine della prosecuzione del tirocinio mirato, viene
confermata la valutazione di insufficiente idoneità specifica, l'uditore
giudiziario viene destinato ad altre funzioni. Se l'uditore si oppone, si
applicano le disposizioni previste dai commi 6 e 7.
21. In caso di destinazione ad altre
funzioni ai sensi dei commi 19 e 20, il Consiglio assegna l'uditore
giudiziario ad altro ufficio ai sensi del precedente comma 11 e il
Consiglio giudiziario provvede al tirocinio mirato con riferimento alle
specifiche funzioni che l'uditore è destinato a svolgere.
22. Le valutazioni relative all'idoneità
all'esercizio delle funzioni giudiziarie previste dal presente articolo
hanno riguardo alla preparazione giuridica, alla capacità professionale,
alla laboriosità e all'impegno nonché alle doti di equilibrio e
correttezza. Il giudizio sulle doti di equilibrio e correttezza deve
essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificabili. Se mancano
elementi di fatto rilevanti in riferimento al parametro in questione, il
giudizio deve essere espresso con la formula "non vi è nulla da
rilevare per quanto riguarda equilibrio e correttezza".
Art. 15
Uditori giudiziari con funzioni
1. Dopo l'effettiva assunzione delle
funzioni e fino al momento della nomina a magistrato di tribunale, gli
uditori giudiziari partecipano ad almeno tre incontri di studio
organizzati dal Consiglio superiore della magistratura e a tutti gli
incontri di formazione professionale organizzati in sede dal Consiglio
giudiziario.
2. Ad ogni uditore giudiziario, anche dopo
l'effettiva assunzione delle funzioni, vengono inviati, a cura del
Consiglio superiore della magistratura, materiali di studio e
documentazione su temi e materie di particolare interesse o rilievo.
3. Il Consiglio giudiziario si avvale
della Commissione distrettuale di cui all'articolo 9 e di magistrati
collaboratori scelti secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 10
anche per assistere e verificare il lavoro degli uditori giudiziari con
funzioni addetti agli uffici del distretto.
4. Ai fini di cui al comma precedente,
ciascun uditore giudiziario con funzioni è seguito da due magistrati
collaboratori. A questi ultimi viene affidato il compito di seguire
l'attività di non più di tre uditori giudiziari con funzioni.
5. I magistrati collaboratori di cui al
comma 3 hanno il compito - nel rispetto dell'autonomia di cui l'uditore
giudiziario è pienamente titolare nell'esercizio delle funzioni
giudiziarie al medesimo affidate - di assistere l'uditore giudiziario, di
collaborare con lui ai fini del superamento delle difficoltà e dei
problemi connessi con l'inizio della professione e di orientarlo verso
l'approfondimento e il completamento della sua cultura professionale,
nonché il compito di accertare, verificare e rappresentare ogni elemento
utile per la valutazione della sua idoneità professionale.
6. Al termine di un anno dall'assegnazione
delle funzioni all'uditore, i due magistrati collaboratori redigono una
relazione in cui riferiscono in modo specifico al consiglio giudiziario le
attività svolte dall'uditore nell'esercizio delle funzioni giudiziarie,
dando conto analiticamente di ogni elemento concreto rilevante ai fini di
una completa valutazione dell'uditore sotto il profilo della preparazione,
della capacità professionale, dell'operosità, della diligenza e
dell'equilibrio, nonché della capacità di indipendenza e delle
specifiche attitudini dal medesimo dimostrate. Della relazione il
Consiglio giudiziario tiene conto ai fini della redazione del parere
previsto dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1979 n. 97.
Art. 16
Entrata in vigore
1. Le presenti disposizioni sostituiscono
la disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari contenuta nel
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1988 n. 116.
2. La presente disciplina entrerà in
vigore per il tirocinio degli uditori del