Aumento del ruolo
organico e disciplina dell’accesso in magistratura
(pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 12 marzo) 2001
Capo I
RUOLO ORGANICO
DELLA MAGISTRATURA
Art. 1.
(Aumento del
ruolo organico)
1. Il
ruolo organico del personale della magistratura è aumentato
complessivamente di mille unità, delle quali trecento da destinare alla
trattazione delle controversie di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533,
e successive modificazioni.
2. La
tabella B annessa alla legge 9 agosto 1993, n. 295, è sostituita
dalla tabella allegata alla presente legge.
3. Salvo
quanto previsto nell’articolo 2, con separati decreti del Ministro della
giustizia, da emanare, sentito il Consiglio superiore della magistratura,
prima dello svolgimento della prova scritta di ciascuno dei concorsi
banditi ai sensi dell’articolo 18 sono incrementate complessivamente di
cinquecentoquarantasei posti le piante organiche degli uffici giudiziari
in relazione al numero di posti messi a concorso e in attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1.
Art. 2.
(Magistrati di
appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione ed alla Procura
generale presso la medesima Corte)
1. Gli
articoli 115, 116 e 117 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
sono sostituiti dai seguenti:
«Art.
115. - (Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di
cassazione) – 1. Della pianta organica della Corte di cassazione
fanno parte trenta magistrati di merito con qualifica non inferiore a
magistrato di appello e ventidue magistrati di merito con qualifica non
inferiore a magistrato di tribunale, destinati a prestare servizio presso
l’ufficio del massimario e del ruolo. Con decreto del primo presidente
della Corte di cassazione i magistrati di appello possono essere
autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di
consigliere della Corte di cassazione.
Art. 116.
- (Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Procura generale
presso la Corte di cassazione) – 1. Della pianta organica della
Procura generale presso la Corte di cassazione fanno parte ventidue
magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello.
Con decreto del Procuratore generale i magistrati possono essere
autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di
sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.
Art. 117.
- (Destinazione dei magistrati di appello e di tribunale alla Corte di
cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte) – 1. I
posti di magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di
cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte sono messi a
concorso con le procedure ordinarie».
2. Il
Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, provvede con decreto ad inserire nella pianta organica della
Corte di cassazione e della Procura generale presso la medesima Corte i
magistrati di cui al comma 1. I magistrati che, alla data di emanazione
del decreto, sono applicati alla Corte di cassazione o alla Procura
generale sono destinati, nei rispettivi uffici, a coprire i posti nelle
piante organiche relative.
3. Sono
abrogate le leggi 21 maggio 1956, n. 489, 29 novembre 1971, n. 1050,
e 30 luglio 1985, n. 405.
Art. 3.
(Magistrati
destinati a funzioni
non giudiziarie)
1. Nel
ruolo organico della magistratura sono istituiti duecento posti di
magistrati di merito o di legittimità, nonché di equiparati ai medesimi,
con esclusione degli uditori giudiziari, chiamati a svolgere funzioni
diverse da quelle giudiziarie ordinarie, in ossequio alle vigenti
disposizioni di legge.
2.
Cessato l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i magistrati
possono essere assegnati agli uffici giudiziari di provenienza, con le
precedenti funzioni, anche in soprannumero che deve essere riassorbito con
le successive vacanze.
3. Le
disposizioni che regolano il collocamento fuori del ruolo organico della
magistratura per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie
ordinarie si applicano ai magistrati che occupano i posti di ruolo
organico istituiti con il presente articolo.
Capo II
SOSTITUZIONE DEI
MAGISTRATI
ASSENTI DAL SERVIZIO
Art. 4.
(Magistrati
distrettuali)
1. Con i
decreti di cui al comma 3 dell’articolo 1, il Ministro della giustizia
provvede alla formazione presso ogni corte di appello della pianta
organica dei magistrati distrettuali, costituita dai magistrati di corte
di appello e dai magistrati di tribunale, da destinare alla sostituzione
dei magistrati del distretto. I magistrati di appello possono essere
chiamati a sostituire magistrati di tribunale e viceversa. In tale ultimo
caso le funzioni svolte sono comunque considerate funzioni di magistrati
di tribunale.
2. La
consistenza numerica di ciascuna pianta organica è determinata con
decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei
magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei tre anni precedenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il
numero dei magistrati distrettuali è soggetto a revisione biennale da
parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, in relazione alle medie statistiche di assenze dei
magistrati verificatesi negli uffici del distretto nei due anni
precedenti.
4. Ai
fini delle determinazioni di cui ai commi 2 e 3, devono distinguersi i
magistrati distrettuali destinati alla sostituzione di magistrati cui sono
attribuite funzioni giudicanti da quelli destinati alla sostituzione di
magistrati cui sono attribuite funzioni requirenti.
5. Il
capoluogo del distretto di corte d’appello ove il magistrato
distrettuale esercita le sue funzioni è considerato sede di servizio ad
ogni effetto di legge.
Art. 5.
(Compiti dei
magistrati distrettuali)
1. I
magistrati distrettuali sono chiamati alla sostituzione nei seguenti casi
di assenza dall’ufficio:
a)
aspettativa per malattia o per altra causa;
b)
astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità
ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;
c)
tramutamento ai sensi dell’articolo 192 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, non contestuale all’esecuzione del provvedimento di
trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto;
d)
sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o
disciplinare;
e)
esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi
dell’articolo 125-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
come modificato dalla presente legge.
2. Non si
fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con
funzioni direttive o semidirettive.
Art. 6.
(Designazione
dei magistrati in sostituzione)
1. In
presenza di alcuna delle situazioni previste nell’articolo 5, il
presidente della corte d’appello, sentito il Consiglio giudiziario,
provvede alla sostituzione del magistrato assente designando uno dei
magistrati ricompresi nella pianta organica di cui all’articolo 4 sulla
base dei criteri predeterminati al momento della formazione delle tabelle.
Il procuratore generale presso la corte d’appello provvede, con le
stesse modalità, alla designazione dei magistrati requirenti.
2. I
provvedimenti di designazione sono comunicati al Consiglio superiore della
magistratura.
3. Il
magistrato distrettuale che, allorquando viene meno la sostituzione, abbia
in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze preliminari,
è prorogato nell’esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti
medesimi.
Art. 7.
(Ulteriori
attribuzioni
dei magistrati distrettuali)
1. Quando
non sussistono i presupposti per la sostituzione di magistrati assenti dal
servizio, i magistrati distrettuali sono applicati negli uffici giudiziari
del distretto secondo le disposizioni previste dall’articolo 110 del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,
fatta eccezione per quella di cui al terzo periodo del comma 5 dello
stesso articolo 110. L’applicazione può essere revocata con la medesima
procedura qualora risulti la necessità di procedere alla sostituzione di
un magistrato assente dal servizio.
2. Quando
non sussiste necessità di applicazione, i magistrati distrettuali possono
essere utilizzati dai Consigli giudiziari per le attività preparatorie ed
attuative delle loro deliberazioni.
Art. 8.
(Destinazione
alle funzioni
di magistrato distrettuale)
1.
I posti destinati ai magistrati distrettuali sono messi a concorso con le
procedure ordinarie.
2.
Qualora i posti messi a concorso in un distretto siano rimasti scoperti in
misura non inferiore al 25 per cento, ai magistrati successivamente
destinati a tale sede, con funzioni di magistrato distrettuale, si
applicano i benefici giuridici di cui all’articolo 5 della legge 4
maggio 1998, n. 133, sino a che il numero dei posti scoperto non
scende al di sotto del predetto valore, con oneri a carico degli ordinari
stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia.
Capo III
DISCIPLINA DEL
CONCORSO
ORDINARIO PER UDITORE
GIUDIZIARIO
Art. 9.
(Modifiche alla
disciplina del concorso
per uditore giudiziario)
1. Gli
articoli 123 e 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
«Art.
123. – (Concorso per uditore giudiziario) – 1. La nomina ad
uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame.
2.
L’esame consiste:
a)
in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell’articolo
123-ter, comma 1;
b)
in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell’articolo 123-ter,
comma 2.
Art. 123-ter.
- (Prove concorsuali) – 1. La prova scritta verte su ciascuna delle
seguenti materie:
a)
diritto civile;
b)
diritto penale;
c)
diritto amministrativo.
2. La
prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
a)
diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b)
procedura civile;
c)
diritto penale;
d)
procedura penale;
e)
diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f)
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
g)
diritto comunitario;
h)
diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica;
i)
lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell’Unione
europea.
3.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici
ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi
nelle materie della prova orale di cui al comma 2, lettere a), b), c),
d), e), f), g) e h), e comunque una votazione complessiva nelle
due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera i),
non inferiore a novantotto punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
4. Il
candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso la
lingua straniera sulla quale intende essere esaminato. Con decreto del
Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della
magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono
nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari
delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari
così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione,
ovvero di una o entrambe le sottocommissioni, se formate, limitatamente
alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.
Il voto sulla conoscenza della lingua straniera si aggiunge a quello
complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 3».
2.
All’articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indizione del concorso e
svolgimento della prova scritta»;
b)
al comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto dall’articolo 3 della
legge 3 febbraio 1949, n. 26,» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo
quanto previsto dal comma 3-bis»;
c)
al comma 2, dopo le parole: «da mettere a concorso» sono inserite le
seguenti: «ai sensi degli articoli 123 e 126-ter»;
d)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3.
Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa
delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il
numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed
il calendario di svolgimento della prova scritta.»;
e)
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis.
In considerazione del numero dei posti messi a concorso, la prova scritta
può aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi, assicurando
il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse
sedi.
3-ter.
Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la
commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova
in Roma le operazioni inerenti alla formulazione, alla scelta dei temi ed
al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le
funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove
scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto
del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore
della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei quali uno con
qualifica non inferiore a magistrato di appello con funzioni di
presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell’area C, così
come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri
per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con funzioni
di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la
presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento,
il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai
predetti magistrati la disciplina dell’esonero dalle funzioni
giudiziarie o giurisdizionali, prevista dall’articolo 125-ter,
commi 5 e 6, limitatamente alla durata dell’attività del comitato».
3.
All’articolo 125-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La
commissione esaminatrice è nominata nei dieci giorni che precedono quello
di inizio della prova scritta con decreto del Ministro della giustizia,
previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta
da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente
valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con
funzioni di legittimità, che la presiede, da un magistrato di qualifica
non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere
ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con
funzioni di vicepresidente, da ventidue magistrati con qualifica non
inferiore a quella di magistrato di appello, nonché da otto docenti
universitari di materie giuridiche. Non può essere nominato componente
chi ha fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi
precedentemente banditi.»;
b)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis.
Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore della
magistratura designa, tra i componenti della commissione, due magistrati e
tre docenti universitari delle materie oggetto della prova scritta, ed
altrettanti supplenti, i quali, unitamente al presidente ed al
vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si
insediano dopo l’espletamento della prova scritta e prima che si dia
inizio all’esame degli elaborati.
1-ter.
Nella seduta di insediamento di tutti i suoi componenti, la commissione
definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle
prove orali dei candidati.»;
c)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Insediatisi
tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle
sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività in ogni
seduta con la presenza di almeno nove di essi, compreso il presidente, dei
quali almeno uno docente universitario. In caso di parità di voti,
prevale quello del presidente. Nella formazione del calendario dei lavori
il presidente della commissione assicura, per quanto possibile, la
periodica variazione della composizione delle sottocommissioni e dei
collegi di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni.»;
d)
al comma 6 le parole: «per tutta la durata della procedura concorsuale.»,
sono sostituite dalle seguenti: «dall’insediamento del magistrato sino
alla formazione della graduatoria finale dei candidati.»;
e)
al comma 8 le parole: «funzionari amministrativi di qualifica funzionale
non inferiore alla ottava» sono sostituite dalle seguenti: «personale
amministrativo di area C, così come definita nel contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001,
stipulato il 16 febbraio 1999».
4.
All’articolo 125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis.
Il presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente possono in ogni caso
disporre la convocazione di sedute supplementari qualora ciò risulti
necessario per assicurare il rispetto delle cadenze e del termine di cui
al comma 3-bis.»;
b)
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis.
La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate ai sensi
dell’articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
e successive modificazioni, esamina ogni mese gli elaborati scritti di non
meno di trecentoventi candidati ed esegue l’esame orale di non meno di
ottanta candidati. Nell’ipotesi in cui trovi applicazione la procedura
di cui all’articolo 125-quinquies, il numero di trecentoventi
elaborati si intende riferito agli elaborati rimessi direttamente alla
valutazione della commissione esaminatrice. La commissione forma la
graduatoria entro il tempo occorrente per l’esame di tutti i candidati
con le cadenze predette, aumentato di un mese.
3-ter.
Il termine per la formazione della graduatoria, come determinato ai sensi
del comma 3-bis, è prorogabile con decreto del Ministro della
giustizia, su motivata richiesta del presidente della commissione.
3-quater.
Il mancato rispetto delle cadenze e del termine di cui al comma 3-bis
può costituire motivo per la revoca della nomina del presidente o del
vicepresidente da parte del Consiglio superiore della magistratura.
3-quinquies.
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le
indennità spettanti ai docenti universitari componenti della commissione.».
5. Dopo
l’articolo 125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12,
e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art.
125-quinquies. – (Correttori esterni). – 1. Qualora i candidati
siano in numero superiore a cinquecento, il Ministro della giustizia
invita, con proprio decreto, i Consigli giudiziari ad indicare i
nominativi di magistrati, avvocati che siano iscritti negli albi speciali
per le giurisdizioni superiori e professori universitari in materie
giuridiche, di sicura competenza e affidabilità, ai quali affidare il
compito di correttori esterni, incaricati della valutazione degli
elaborati dei candidati che avranno portato a termine la prova scritta.
2. Il
numero dei correttori esterni è definito con il decreto di cui al comma 1
in misura comunque non superiore alle trecento unità. Con il medesimo
decreto i correttori sono ripartiti fra i distretti in proporzione della
consistenza dell’organico dei magistrati.
3. I
Consigli giudiziari interpellano i magistrati, i Consigli dell’ordine
degli avvocati e le Facoltà di giurisprudenza del distretto al fine di
ottenere la disponibilità dei rispettivi interessati e, per quanto
concerne gli avvocati e i professori, l’attestazione che i nominativi
rispondono ai requisiti di cui al comma 1. Quindi provvedono alla
formulazione dell’elenco dei designati, nel numero definito dal decreto,
facendo in modo che le materie oggetto della prova scritta abbiano
possibilmente un egual numero di correttori, e che le tre componenti siano
rappresentate nel rapporto di un avvocato e un professore ogni tre
magistrati. A tale elenco il Consiglio giudiziario aggiunge una lista di
supplenti in egual numero e proporzione.
4. I
correttori esterni, titolari e supplenti, sono nominati con decreto del
Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della
magistratura.
5. Ultimate
le prove scritte, la commissione esaminatrice forma due copie di ciascun
elaborato scritto e invia ciascuna di esse ad un correttore esterno nella
materia di competenza del medesimo. Le copie sono rigorosamente anonime, e
individuate mediante codici di identificazione difformi fra loro. Per
ciascun elaborato i correttori incaricati della correzione sono
individuati mediante sorteggio, facendo in modo che il carico complessivo
di ciascuno non superi tendenzialmente il numero di cinquanta. Ove
occorra, l’elenco dei correttori titolari è integrato ricorrendo ai
supplenti che possono altresì essere utilizzati per la sostituzione dei
titolari eventualmente indisponibili. A ciascun correttore esterno viene
inviata altresì copia della risoluzione con la quale la commissione
esaminatrice ha definito i criteri per la valutazione degli elaborati
scritti.
6. Il
correttore esterno restituisce tutti gli elaborati entro trenta giorni,
assegnando a ciascuno un punteggio in ventesimi, e formulando per ciascuno
un sintetico giudizio.
7. La
commissione esaminatrice convalida il giudizio dei correttori esterni se
identico nel punteggio; attribuisce all’elaborato un punteggio facente
media delle due valutazioni, anche se costituente frazione di punto,
qualora le stesse siano entrambe positive e non divergano per più di tre
ventesimi, ovvero qualora siano entrambe negative; effettua direttamente
la valutazione nei restanti casi.
8. Il
Ministro della giustizia, con regolamento da adottare, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentito il Consiglio superiore della magistratura, disciplina
analiticamente le modalità della procedura del presente articolo, i modi
della formazione dei correttori esterni al compito specifico e i compensi
da attribuire loro; emana altresì ogni disposizione di coordinamento con
le altre norme dell’ordinamento giudiziario.
9. Le
disposizioni del presente articolo operano altresì quando il
conseguimento del diploma, di cui all’articolo 17, comma 113, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, sia divenuto condizione per
l’ammissione al concorso per l’accesso alla magistratura, e i
candidati superino complessivamente il numero di cinquecento».
6. Gli
articoli 123-bis, 123-quater e 123-quinquies del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e
gli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
e successive modificazioni, sono abrogati.
7.
All’articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, al terzo comma, le parole: «, previo
superamento della prova preliminare di cui all’articolo 123-bis
ed in misura pari al numero necessario per raggiungere il rapporto
anzidetto,» sono soppresse.
8.
L’articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è
sostituito dal seguente:
«Art.
14. - (Sottocommissioni). – 1. Se i candidati che hanno portato a
termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente forma per
ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo
criteri obbiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le
sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal vice
presidente, sostituiti dal commissario magistrato più anziano in caso di
assenza o impedimento, ed assistite da un segretario.
2. Per
la valutazione degli elaborati scritti il presidente articola ciascuna
sottocommissione in tre collegi, di almeno tre componenti, presieduti dal
presidente, dal vicepresidente o dal commissario magistrato più anziano
ed assistiti da un segretario. In caso di parità di voti, prevale quello
del presidente. Ciascun collegio esamina gli elaborati di una delle
materie oggetto della prova. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si
applicano, rispettivamente, le disposizioni dettate per le
sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12 e 16 del regio decreto
15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni.
3. Ciascuna
sottocommissione procede all’esame orale dei candidati ed
all’attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili,
le disposizioni degli articoli 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925,
n. 1860.
4. La
commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle
sottocommissioni.
5. Prima
di procedere all’esame degli elaborati scritti ed allo svolgimento della
prova orale, la commissione ne definisce i criteri di valutazione».
9. Per
l’attuazione del presente articolo è autorizzata per l’anno 2001 la
spesa massima complessiva di lire 2.361.468.000.
Art. 10.
(Modifica
dell’articolo 127
dell’ordinamento giudiziario)
1.
Nell’articolo 127, comma quarto, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
e successive modificazioni, le parole: «ha facoltà di richiedere» sono
sostituite dalla seguente: «richiede» e le parole: «nel limite massimo
di un decimo dei posti messi a concorso» sono soppresse
Art. 11.
(Norme di
coordinamento)
1.
Nell’articolo 124, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
e successive modificazioni, le parole: «alla data della pubblicazione del
bando di concorso» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda».
2.
All’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
sono soppresse le parole: «123, comma 1, lettera a), 123-bis,
123-quater, 123-quinquies,» e le parole: «nonchè
l’articolo 17 del presente decreto legislativo»;
b)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al concorso sono ammessi
i laureati in giurisprudenza che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, risultino di età non inferiore agli anni
ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste
dall’articolo 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed
abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti».
3.
All’articolo 6, settimo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860,
le parole: «due membri» sono sostituite dalle seguenti: «un membro».
4. Al
comma 2 dell’articolo 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e
successive modificazioni, le parole: «Se il numero degli idonei è
superiore a quello dei posti messi a concorso, eventualmente aumentati di
un decimo» sono soppresse.
5. In
deroga a quanto previsto dall’articolo 129 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, dalla legge 30 maggio 1965,
n. 579, e, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 17
luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24
luglio 1998, il Consiglio superiore della magistratura, per esigenze degli
uffici giudiziari conseguenti a significative carenze di organico, può
ridurre fino a dodici mesi la durata complessiva del tirocinio degli
uditori giudiziari, assicurando peraltro che il tirocinio mirato abbia
durata non inferiore a cinque mesi; in tal caso, ai magistrati è fatto
obbligo di partecipare, per i cinque anni successivi all’assunzione
delle funzioni e per due mesi all’anno, agli incontri di studio sulla
formazione professionale, organizzati, fino alla istituzione della scuola
della magistratura, dal Consiglio superiore della magistratura.
Art. 12.
(Norma di
interpretazione autentica)
1. Le
disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 24 marzo 1958,
n. 195, come sostituito dall’articolo 13 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398, e all’articolo 125, comma 2, del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall’articolo 7 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, si interpretano nel
senso che si procede alle nomine nei limiti delle effettive vacanze dei
posti del ruolo organico e nell’ordine in cui queste si verificano,
seguendo la graduatoria finale di merito dei vincitori
Capo IV
AMMISSIONE DI
AVVOCATI
ALL’UFFICIO DI MAGISTRATO
DI TRIBUNALE
Art. 13.
(Modifiche e
abrogazioni nel capo II
del titolo V dell’ordinamento giudiziario)
1.
Nell’articolo 121 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono
soppresse le parole: «, salvo quanto è disposto nell’articolo seguente».
2.
L’articolo 122 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è
abrogato.
Art. 14.
(Concorso per
magistrato di tribunale)
1.
Dopo l’articolo 126-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art.
126-ter. - (Concorso per magistrato di tribunale) – 1. Conseguono
la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame, per un
numero di posti non superiore ad un decimo di quello previsto dal ruolo
organico del personale della magistratura gli avvocati che abbiano cinque
anni di effettivo esercizio della professione o che abbiano esercitato
funzioni giudiziarie onorarie per almeno un quinquennio, purché nei loro
confronti non siano stati adottati i provvedimenti di revoca previsti
dall’articolo 42-sexies del presente ordinamento, dall’articolo
7 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e dall’articolo 9 della legge
21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.
2. Al
concorso previsto dal comma 1 sono ammessi coloro che, in possesso dei
requisiti indicati nel medesimo comma 1, hanno un’età inferiore a
quarantacinque anni.
3.
Il concorso di cui al comma 1 viene bandito, contestualmente a quello per
uditore giudiziario, per un numero di posti non superiore ad un decimo di
quelli messi a concorso per gli uditori giudiziari.
4.
L’esame consiste:
a)
in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di
materie, con carattere teorico-pratico per i gruppi di materie di cui ai
numeri 1 e 2:
1)
diritto civile e diritto processuale civile;
2)
diritto penale e diritto processuale penale;
3)
diritto amministrativo;
b)
in una prova orale su ciascuna delle materie indicate al comma 2
dell’articolo 123-ter.
5.
Al concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate
per il concorso per uditore giudiziario».
2. Con
regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinate le
necessarie disposizioni di attuazione degli articoli 126-ter e 129-bis
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla
presente legge.
3. Fermo
restando quanto previsto dalle norme vigenti, le disposizioni di cui agli
articoli 126-ter e 129-bis del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, non si applicano
ai concorsi riservati per la provincia di Bolzano.
4. Agli
eventuali oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero
della giustizia.
Art. 15.
(Limiti di
ammissibilità
e successivi concorsi)
1. Al
secondo comma dell’articolo 126 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Si cumulano
le dichiarazioni di non idoneità conseguite nei concorsi indetti ai sensi
degli articoli 123 e 126-ter».
Art. 16.
(Tirocinio e
trattamento previdenziale
e assistenziale)
1. Dopo
l’articolo 129 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono
inseriti i seguenti:
«Art.
129-bis. – (Tirocinio). – 1. Gli avvocati che hanno superato le
prove di cui all’articolo 126-ter compiono un periodo di
tirocinio della durata di un anno, le cui modalità sono definite dal
Consiglio giudiziario, che tiene conto della precedente esperienza
professionale maturata da ciascuno. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio
1998, in materia di tirocinio degli uditori giudiziari.
2.
Ai soli effetti economici agli avvocati di cui al comma 1 è attribuito lo
stato di magistrati di tribunale con due anni di anzianità sin
dall’inizio del tirocinio.
3.
Gli avvocati di cui al comma 1, al compimento del tirocinio, prendono
posto, nell’ordine di graduatoria nel concorso, nel ruolo di anzianità
della magistratura, subito dopo l’ultimo dei magistrati di tribunale
avente almeno tre anni di anzianità.
4. La
circoscrizione territoriale dell’ufficio giudiziario assegnato come
prima sede agli avvocati di cui al comma 1 non deve coincidere, in tutto o
in parte, con il circondario del tribunale nel quale essi hanno esercitato
la professione forense.
Art. 129-ter.
- (Trattamento previdenziale e assistenziale). – 1. Ai magistrati di
tribunale nominati ai sensi dell’articolo 126-ter è attribuito
il trattamento previdenziale e assistenziale dei magistrati ordinari. Per
il periodo di pregressa attività forense si applicano le disposizioni di
cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato».
Capo V
NORME TRANSITORIE
E FINALI
Art. 17.
(Modifiche
all’articolo 17 della legge
n. 127 del 1997 e all’articolo 16
del decreto legislativo n. 398 del 1997)
1.
All’articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è
soppressa la seguente parola: «biennale».
2.
All’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nella rubrica è soppressa la parola: «biennale» e nei commi 1 e 2 è
soppressa la parola: «biennali»;
b)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis.
La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata in due anni per coloro
che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l’ordinamento
didattico previgente all’entrata in vigore degli ordinamenti didattici
dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze
giuridiche, adottati in esecuzione del decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509.
2-ter.
L’ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 è articolato
sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica
per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti
didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i
criteri generali ai fini dell’adeguamento dell’ordinamento medesimo
alla durata annuale».
Art. 18.
(Reclutamento
di uditori giudiziari)
1. Il
reclutamento di uditori giudiziari per la copertura di tutti i posti
vacanti nell’organico della magistratura alla data di entrata in vigore
della presente legge, compresi quelli derivanti dall’aumento di cui
all’articolo 1, avviene mediante tre concorsi, banditi con unico
decreto.
2. Nei
concorsi di cui al comma 1 la prova scritta verte su due delle materie
indicate dal comma 1 dell’articolo 123-ter del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge,
individuate mediante sorteggio effettuato nell’imminenza della prova.
Particolare attenzione è dedicata, in sede di prova orale, alla materia
che il sorteggio ha escluso.
3. Nei
concorsi di cui al comma 1 sono giudicati idonei i candidati che
conseguano in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale i
punteggi indicati nell’articolo 123-ter del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, e comunque
una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale di cui
alla lettera i) del comma 2 del citato articolo 123-ter, non
inferiore a ottantaquattro punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
4.
Qualora all’esito delle prove scritte e orali il numero complessivo dei
candidati giudicati idonei, ai sensi del comma 3 del citato articolo 123-ter,
sia inferiore di oltre un decimo a quello che i bandi si propongono di
reclutare, è in facoltà del Ministro della giustizia, su conforme parere
del Consiglio superiore della magistratura, ammettere altresì i candidati
che abbiano conseguito almeno dodici ventesimi di punti in ciascuna delle
materie della prova scritta e almeno sei decimi in ciascuna delle materie
della prova orale.
Art. 19.
(Proroga di
graduatorie concorsuali)
1. Per
sopperire alla carenza di organico del personale amministrativo presso gli
uffici giudiziari, è prorogata fino al 30 giugno 2001:
a)
la graduatoria generale di merito relativa al concorso circoscrizionale
per ex assistente giudiziario (attualmente cancelliere, posizione
economica B3) indetto con provvedimento del direttore generale della
organizzazione giudiziaria e degli affari generali 20 maggio 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 43
del 3 giugno 1997;
b)
la graduatoria generale di merito relativa al concorso per 954 posti di ex
operatore amministrativo (attualmente operatore giudiziario, posizione
economica B2) indetto con provvedimento del medesimo direttore generale 27
novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 99 del 19 dicembre 1997;
c)
la graduatoria di merito relativa al concorso per 368 posti di ex
dattilografo giudiziario (attualmente operatore giudiziario, posizione
economica B1) indetto con provvedimento del medesimo direttore generale 27
novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 99 del 19 dicembre 1997.
Art. 20.
(Disposizioni
concernenti i giudici di pace)
1. Anche
in deroga a quanto previsto dall’articolo 7 della legge 21 novembre
1991, n. 374, e successive modificazioni, il magistrato onorario che,
dopo essere stato confermato, esercita le funzioni di giudice di pace alla
data di entrata in vigore della presente legge può essere ulteriormente
confermato per un periodo di altri due anni dopo il termine
dell’incarico.
Art. 21.
(Copertura
finanziaria)
1.
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in
lire 4.379 milioni per l’anno 2001 e in lire 102.938 milioni a decorrere
dall’anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Art. 22.
(Disciplina
transitoria)
1. Le
disposizioni di cui al capo IV diventano efficaci in seguito
all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, come modificato dalla presente
legge, in materia di scuole di specializzazione per le professioni legali.
2. Salvo
quanto previsto al comma 1 le disposizioni della presente legge
riguardanti la disciplina dei concorsi per l’accesso in magistratura, ad
eccezione di quelle dettate dall’articolo 12, si applicano ai concorsi
banditi successivamente alla data della sua entrata in vigore.
3.
Qualora non sia possibile completare tempestivamente l’organizzazione
necessaria per la correzione degli elaborati scritti secondo la disciplina
prevista dall’articolo 125-quinquies del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, come modificato dalla presente legge, il Ministro della
giustizia può, sentito il Consiglio superiore della magistratura,
differire, con proprio decreto motivato, l’applicazione della disciplina
medesima ai concorsi successivi a quelli previsti dal comma 1
dell’articolo 18. In tal caso i concorsi di cui al medesimo comma 1
dell’articolo 18 sono preceduti dalla prova preliminare prevista
dall’articolo 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge e
si svolgono secondo la disciplina di cui al capo III della presente legge;
si applicano altresì gli articoli 123-quater e 123-quinquies del
citato regio decreto nel testo previgente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Allegato
(Articolo 1,
comma 2)
Tabella B
|
Primo presidente
|
1
|
|
Procuratore generale
presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di
cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque
pubbliche
|
3
|
|
Presidenti di sezione
della Corte di cassazione ed equiparati
|
112
|
|
Consiglieri della Corte
di cassazione ed equiparati
|
642
|
|
Magistrati di corte
d’appello, magistrati di tribunale ed equiparati
|
8.821
|
|
Uditori giudiziari
|
330
|
|
Magistrati di merito e di
legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori giudiziari,
destinati a funzioni non giudiziarie
|
200
|
|
Totale . . .
|
10.109»
|
|