|
Disciplina delle
controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di
previdenza ed assistenza obbligatorie.
( pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 1973 n. 237 )
Art.1.
Il titolo IV del
libro secondo del codice di procedura civile approvato con regio decreto
28 ottobre 1940,n.1443 ,é sostituito dal seguente:
Titolo IV norme
per le controversie in materia di lavoro
Capo I delle
controversie individuali di lavoro
Sezione I
disposizioni generali
Art.409.
- (controversie individuali di lavoro). - si osservano le disposizioni del
presente capo nelle controversie relative a:
1) rapporti di
lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una
impresa;
2) rapporti di
mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto
a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti
agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
3) rapporti di
agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione
che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
4) rapporti di
lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o
prevalentemente attività economica;
5) rapporti di
lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro
pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.
Art.410.
- (tentativo facoltativo di conciliazione). - chi intende proporre in
giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo
precedente, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione
previste dai contratti e accordi collettivi, può promuovere anche tramite
una associazione sindacale il tentativo di conciliazione presso la
commissione di conciliazione, nella cui circoscrizione si trova l'azienda
o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale é addetto il lavoratore,
o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del
rapporto.
La commissione,
ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia,
convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni
dal ricevimento della richiesta.
Con provvedimento
del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione é istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di
conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo
delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e
da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti
effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle
rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base
nazionale.
Commissioni di
conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la
medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni
zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
Le commissioni,
quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione
a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato,
che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.
In ogni caso per
la validità della riunione é necessaria la presenza del presidente e di
almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.
Ove la riunione
della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno
dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro certifica la impossibilità di procedere al
tentativo di conciliazione.
Art.411.
- (processo verbale di conciliazione). - se la conciliazione riesce, si
forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal
presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica
l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di
sottoscrivere.
Il processo
verbale é depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione nella cancelleria della pretura nella
cui circoscrizione é stato formato. Il pretore, su istanza della parte
interessata, accertata la regolarità formale del verbale di
conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.
Se il tentativo
di conciliazione si é svolto in sede sindacale, il processo verbale di
avvenuta conciliazione é depositato presso l'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il
tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato,
accertatane la autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria
della pretura nella cui circoscrizione é stato redatto. Il pretore, su
istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del
verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.
Art.412.
- (processo verbale di mancata conciliazione). - se la conciliazione non
riesce, si forma processo verbale: in esso le parti possono indicare la
soluzione, anche parziale, nella quale concordano, precisando, quando é
possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In
quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo
esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411.
L'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione ha l'obbligo di
rilasciare, alla parte che ne faccia richiesta, copia del verbale nel
termine di cinque giorni.
Sezione II del
procedimento
Paragrafo 1 del
procedimento di primo grado
Art.413.
- (giudice competente). - le controversie previste dall'articolo 409 sono
in primo grado di competenza del pretore in funzione di giudice del
lavoro.
Competente per
territorio é il giudice nella cui circoscrizione é sorto il rapporto
ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale é addetto il
lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della
fine del rapporto.
Tale competenza
permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della
sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal
trasferimento o dalla cessazione.
Qualora non
trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano
quelle dello articolo 18 .
Sono nulle le
clausole derogative della competenza per territorio.
Art.414.
- (forma della domanda). - La domanda si propone con ricorso, il quale
deve contenere:
1) l'indicazione
del giudice;
2) il nome, il
cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel
comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza
o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto é una
persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il
ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del
ricorrente o del convenuto;
3) la
determinazione dell'oggetto della domanda;
4) l'esposizione
dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le
relative conclusioni;
5) l'indicazione
specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in
particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.
Art.415.
- (deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza). Il ricorso
é depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i
documenti in esso indicati.
Il giudice, entro
cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di
discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.
Tra il giorno del
deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più
di sessanta giorni.
Il ricorso,
unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato
al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di
pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417.
Tra la data di
notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve
intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
Il termine di cui
al comma precedente é elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo
comma é elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione
prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero.
Art.416.
- (costituzione del convenuto). - Il convenuto deve costituirsi almeno
dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo
domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.
La costituzione
del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria
difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le
eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di
merito che non siano rilevabili d'ufficio.
Nella stessa
memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non
limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati
dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in
fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i
mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti
che deve contestualmente depositare.
Art. 417.
- (costituzione e difesa personali delle parti). - In primo grado la parte
può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non
eccede le lire 250 mila.
La parte che sta
in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui allo
articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con
elezione di domicilio nell'ambito del territorio della repubblica.
Può proporre la
domanda anche verbalmente davanti al pretore che ne fa redigere processo
verbale.
Il ricorso o il
processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere
notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria
entro i termini di cui all'articolo 415.
Alle parti che
stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere
notificato dalla cancelleria.
Art.418.
- (notificazione della domanda riconvenzionale). - Il convenuto che abbia
proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma
dello articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a
pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che,
a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415,
pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione
dell'udienza.
Tra la
proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza di discussione non
devono decorrere più di cinquanta giorni.
Il decreto che
fissa l'udienza deve essere notificato all'attore, a cura dell'ufficio,
unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui é
stato pronunciato.
Tra la data di
notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e
quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore
di venticinque giorni.
Nel caso in cui
la notificazione del decreto debba farsi all'estero il termine di cui al
secondo comma é elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma
precedente é elevato a trentacinque giorni.
Art.419.
- (intervento volontario). - Salvo che sia effettuato per la integrazione
necessaria del contraddittorio, l'intervento del terzo ai sensi
dell'articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la
costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli articoli 414 e
416 in quanto applicabili.
Art.420.
- (udienza di discussione della causa). - Nell'udienza fissata per la
discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti
e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale
delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento
valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se
ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già
formulate, previa autorizzazione del giudice.
Le parti hanno
facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il
quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve
essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la
controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della
causa da parte del procuratore é valutata dal giudice ai fini della
decisione.
Il verbale di
conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.
Se la
conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la
decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla
competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il
giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza
anche non definitiva dando lettura del dispositivo.
Nella stessa
udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le
parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti,
disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata
assunzione.
Qualora ciò non
sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima,
concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio
non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito
in cancelleria di note difensive.
Nel caso in cui
vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la
controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in
relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di
cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del precedente comma il
giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla
controparte e provvede alla loro assunzione.
L'assunzione
delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di
necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente
successivi.
Nel caso di
chiamata in causa a norma degli articoli 102,secondo comma,106 e 107,il
giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano
notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e
l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi
terzo, quinto e sesto dell'articolo 415.il termine massimo entro il quale
deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di
fissazione.
Il terzo chiamato
deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata,
depositando la propria memoria a norma dell'articolo 416.
A tutte le
notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio.
Le udienze di
mero rinvio sono vietate.
Art.421.
- (poteri istruttori del giudice). - Il giudice indica alle parti in ogni
momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere
sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti
quesiti.
Può altresì
disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di
prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione
del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e
osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate
dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell'articolo
precedente.
Dispone, su
istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purché necessario al
fine dell'accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa
l'utilità, l'esame dei testimoni sul luogo stesso.
Il giudice, ove
lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle
liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano
incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia vietato a
norma dell'articolo 247.
Art.422.
- (registrazione su nastro). - Il giudice può autorizzare la sostituzione
della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su
nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di
consulenti.
Art.423.
- (ordinanze per il pagamento di somme). - Il giudice, su istanza di
parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento
delle somme non contestate.
Egualmente, in
ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore,
disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio
quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui
ritiene già raggiunta la prova.
Le ordinanze di
cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.
L'ordinanza di
cui al secondo comma é revocabile con la sentenza che decide la causa.
Art.424.
- (assistenza del consulente tecnico). - Se la natura della controversia
lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più
consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell'articolo 61.a
tal fine il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo
420.
Il consulente può
essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue
dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto
dal precedente articolo 422.
Se il consulente
chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non
superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad
altra udienza.
Art.425.
- (richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali).
- Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha
facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante,
informazioni e osservazioni orali o scritte.
Tali informazioni
e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato
disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 421.
A tal fine, il
giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.
Il giudice può
richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi
collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.
Art.426.
- (passaggio dal rito ordinario al rito speciale). - Il pretore, quando
rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei
rapporti previsti dallo articolo 409,fissa con ordinanza l'udienza di cui
all'articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno
provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante
deposito di memorie e documenti di cancelleria.
Nell'udienza come
sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.
Art.427.
- (passaggio dal rito speciale al rito ordinario). - Il pretore, quando
rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo
riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 409,se la
causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi
in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette con
ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non
superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario.
In tal caso le
prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno la efficacia
consentita dalle norme ordinarie.
Art.428.
- (incompetenza del giudice). - Quando una causa relativa ai rapporti di
cui all'articolo 409 sia stata proposta a giudice incompetente,
l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria
difensiva di cui all'articolo 416 ovvero rilevata d'ufficio dal giudice
non oltre l'udienza di cui all'articolo 420.
Quando la
incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente,
il giudice rimette la causa al pretore in funzione di giudice del lavoro,
fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la
riassunzione con rito speciale.
Art.429.
- (pronuncia della sentenza). - Nell'udienza, il giudice, esaurita la
discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza
con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo.
Se il giudice lo
ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un
termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive,
rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del
termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Il giudice,
quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per
crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura
legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la
diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della
somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
Art.430.
- (deposito della sentenza). - La sentenza deve essere depositata in
cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà
immediata comunicazione alle parti.
Art.431.
- (esecutorietà della sentenza). - Le sentenze che pronunciano condanna a
favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui
all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive.
All'esecuzione si
può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine
per il deposito della sentenza.
Il giudice di
appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia
sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo
danno.
La sospensione
disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in
ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di
lire 500 mila.
Art.432.
- (valutazione equitativa delle prestazioni). - Quando sia certo il
diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la
liquida con valutazione equitativa.
Paragrafo 2 delle
impugnazioni
Art.433.
- (giudice d'appello). - L'appello contro le sentenze pronunciate nei
processi relativi alle controversie previste nell'articolo 409 deve essere
proposto con ricorso davanti al tribunale territorialmente competente in
funzione di giudice del lavoro.
Ove l'esecuzione
sia iniziata, prima della notificazione della sentenza, l'appello può
essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel
termine di cui all'articolo 434.
Art.434.
- (deposito del ricorso in appello). - Il ricorso deve contenere
l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione,
nonché le indicazioni prescritte dall'articolo 414.
Il ricorso deve
essere depositato nella cancelleria del tribunale entro trenta giorni
dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso
in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi allo estero.
Art.435.
- (decreto del presidente). - Il presidente del tribunale entro cinque
giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e
fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l'udienza di
discussione dinanzi al collegio.
Lo appellante,
nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla
notifica del ricorso e del decreto all'appellato.
Tra la data di
notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve
intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.
Nel caso in cui
la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all'estero, i
termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a
ottanta e sessanta giorni.
Art.436.
- (costituzione dell'appellato e appello incidentale). - L'appellato deve
costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza.
La costituzione
dell'appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo
e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata
esposizione di tutte le sue difese.
Se propone
appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria i
motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve
essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da
notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni
prima della udienza fissata a norma dell'articolo precedente.
Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 416.
Art.437.
- (udienza di discussione). - Nell'udienza il giudice incaricato fa la
relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti,
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.
Non sono ammesse
nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne
il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li
ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. É salva la
facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi
momento della causa.
Qualora ammetta
le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l'udienza nella
quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza.
In tal caso il collegio con la stessa ordinanza può adottare i
provvedimenti di cui allo articolo 423.
Sono applicabili
le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 429.
Art.438.
- (deposito della sentenza di appello). - Il deposito della sentenza di
appello é effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'articolo
430.
Si applica il
disposto del secondo comma dell'articolo 431.
Art. 439.
- (cambiamento del rito in appello). - Il tribunale, se ritiene che il
procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto,
procede a norma degli articoli 426 e 427.
Art.440.
- (appellabilità delle sentenze). - Sono inappellabili le sentenze che
hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila.
Art.441.
- (consulente tecnico in appello). - Il collegio, nell'udienza di cui al
primo comma dell'articolo 437,può nominare un consulente tecnico
rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal
caso con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui
all'articolo 423.
Il consulente
deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova
udienza.
Capo II delle
controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
Art.442.
- (controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie). -
Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle
norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le
malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di
previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di
cui al capo primo di questo titolo.
Anche per le
controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di
previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le
disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.
Art.443.
- (rilevanza del procedimento amministrativo). - La domanda relativa alle
controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al
primo comma dell'articolo 442 non é procedibile se non quando siano
esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la
composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati
per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180
giorni dalla data in cui é stato proposto il ricorso amministrativo.
Se il giudice
nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda
a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un
termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in
sede amministrativa.
Il processo deve
essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine perentorio di 180 giorni
che decorre dalla cessazione della causa della sospensione.
Art.444.
- (giudice competente). - Le controversie in materia di previdenza e di
assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del
pretore, in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo
della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore.
Se la
controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali
riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, é
competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui
ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.
Per le
controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e
all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali
obblighi, é competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del
luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.
Art.445.
- (consulente tecnico). - Nei processi regolati nel presente capo,
relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che
richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti
tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 424.
Nei casi di
particolare complessità il termine di cui all'articolo 424 può essere
prorogato fino a sessanta giorni.
Art.446.
- (istituti di patronato e di assistenza sociale). - Gli istituti di
patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, possono, su
istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e
osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'articolo 425.
Art.447.
- (esecuzione provvisoria). - Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi
alle controversie di cui all'articolo 442 sono provvisoriamente esecutive.
Si applica il disposto dell'articolo 431.
Art.2.
Abolizione
dell'intervento in causa del Pubblico Ministero
L'articolo 70,
primo comma, n. 4, del codice di procedura civile é abrogato.
Art.3.
Al capo I del
titolo V del libro terzo del codice di procedura civile é aggiunta la
seguente sezione:
Sezione III
opposizioni in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza
Art.618-bis.
- (procedimento). - Per le materie trattate nei capi I e II del
titolo IV del libro secondo, le opposizioni alla esecuzione e agli atti
esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie
individuali di lavoro in quanto applicabili.
Resta ferma la
competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma
dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617.
Art.4.
Clausola
compromissoria
Il secondo comma
dello articolo 808 del codice di procedura civile é sostituito dai
seguenti:
Le controversie
di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se ciò sia
previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro, purché ciò
avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti
di adire l'autorità giudiziaria. La clausola compromissoria é altresì
nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero
dichiari il lodo non impugnabile.
La sentenza
arbitrale é soggetta alla impugnazione per le nullità previste
dall'articolo 829 ed anche per violazione e falsa applicazione dei
contratti e accordi collettivi.
Art.5.
Arbitrato
irrituale
Nelle
controversie riguardanti i rapporti di cui all' articolo 409 del codice di
procedura civile l'arbitrato irrituale é ammesso soltanto nei casi
previsti dalla legge ovvero dai contratti e accordi collettivi. In questo
ultimo caso, ciò deve avvenire senza pregiudizio della facoltà delle
parti di adire l'autorità giudiziaria.
Il lodo arbitrale
non é valido ove vi sia stata violazione di disposizioni inderogabili di
legge ovvero di contratti o accordi collettivi.
Si osservano le
disposizioni dell' articolo 2113,secondo e terzo comma, del codice civile
,modificato dall'articolo 6 della presente legge.
(Il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80 abroga il secondo e il terzo comma
dell'articolo 5 .)
Art.6.
Rinunzie e
transazioni
L' articolo 2113
del codice civile é sostituito dal seguente:
Le rinunzie e le
transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro
derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o
accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all' articolo 409 del
codice di procedura civile, non sono valide.
L'impugnazione
deve essere proposta,a pena di decadenza,entro sei mesi dalla data di
cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione,
se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le
transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con
qualsiasi atto scritto,anche stragiudiziale,del lavoratore idoneo a
renderne nota la volontà.
Le disposizioni
del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai
sensi degli articoli 185,410 e 411 del codice di procedura civile.
Art.7.
Formazione del
silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e
assistenziali
In materia di
previdenza e di assistenza obbligatorie,la richiesta all'istituto
assicuratore si intende respinta,a tutti gli effetti di legge,quando siano
trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione,senza che l'istituto
si sia pronunciato.
Art.8.
Procedure
amministrative in materia assistenziale e previdenziale
Nelle procedure
amministrative riguardanti le controversie di cui all' articolo 442 del
codice di procedura civile, non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni
e delle decadenze verificatesi.
Art.9.
Il capo V del
titolo III delle disposizioni per la attuazione del codice di procedura
civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941,n.1368 ,e successive
modificazioni, é sostituito dal seguente:
Capo v
Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di
previdenza e di assistenza
Art.145.
- (termine per la nomina del consulente tecnico). - Per le controversie di
lavoro e per quelle in materia di previdenza e di assistenza il termine
previsto dall'articolo 201 del codice non deve superare i giorni sei.
Art.146. -
(albo dei consulenti tecnici). - Nell'albo dei consulenti tecnici
istituiti presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi
relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici
legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro.
Art.147.
- (conciliazione, arbitrati e collegiali mediche nelle controversie in
materia di previdenza e di assistenza obbligatorie). - Nelle controversie
in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di
qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati
rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale ne sia la
natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute
anteriormente o posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria.
Nelle
controversie di cui al comma precedente i ricorsi amministrativi hanno
effetto sospensivo di ogni provvedimento che implichi lo annullamento del
rapporto assicurativo.
Art.148.
- (abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa la proponibilità
della domanda in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie). -
Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in
materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che,in difformità da
quanto stabilito dall'articolo 443 del codice, condizionano la
proponibilità della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei
procedimenti amministrativi contenziosi.
Art.149.
- (controversie in materia di invalidità pensionabile). - Nelle
controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato
dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità
comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel
corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario.
Art.150.
- (calcolo della svalutazione monetaria). - Ai fini del calcolo di cui
allo articolo 429,ultimo comma, del codice, il giudice applicherà
l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i
lavoratori dell'industria.
Art.151.
- (riunione di procedimenti). - La riunione, ai sensi dell'articolo 274
del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro
e di previdenza e di assistenza connesse anche soltanto per identità
delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente,
la loro decisione dev'essere sempre disposta dal giudice, salvo nelle
ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il
processo.
Le competenze e
gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione
delle controversie riunite.
Art.152.
- (spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali).
- Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni
previdenziali non é assoggettato al pagamento di spese, competenze ed
onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza,a meno che la
pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria.
Disposizioni
sulla gratuità del giudizio e sul patrocinio statale
Art.10.
Gratuità del
giudizio
L' articolo unico
della legge 2 aprile 1958,n.319 ,é sostituito dal seguente:
Gli atti, i
documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie
individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti
relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro
e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi
di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza
obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza,
dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie e natura.
Sono allo stesso
modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia
immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi
giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni
di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di
liquidazione coatta amministrativa.
Sono abolite
relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi ai rapporti di
pubblico impiego le tasse di cui all' articolo 7 della legge 21 dicembre
1950,n.1018 .
Le spese relative
ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico
dell'erario.
Le disposizioni
di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli
618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile.
Art.11.
Patrocinio a
spese dello Stato
Per le
controversie di cui agli articoli 409 e 442 del codice di procedura civile
e per quelle concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dello stato,
delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici non
economici, sono ammesse al patrocinio a spese dello stato le parti non
abbienti, le cui ragioni risultino non manifestamente infondate.
Ai fini del
precedente comma sono considerati non abbienti coloro che possono contare
su un reddito annuo non superiore a lire due milioni, al netto di imposte,
tasse, contributi previdenziali ed assistenziali, premi di assicurazione
sulla vita, quote di aggiunta di famiglia od assegni familiari.
Lo stato di non
abbienza é desunto da una dichiarazione sottoscritta dalla parte istante
con firma autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Se
l'istante é analfabeta la dichiarazione é sostituita dal processo
verbale redatto dai pubblici ufficiali predetti.
La dichiarazione
deve contenere l'indicazione:
1) del reddito di
lavoro;
2) delle risorse
di qualunque natura, diverse da quelle di lavoro, di cui l'istante abbia
direttamente o indirettamente la libera disponibilità o comunque il
godimento;
3) dei beni
immobili, anche se non produttivi di reddito, dei quali egli abbia la
proprietà o altro diritto reale;
4) dei beni
mobili registrati.
La dichiarazione
mendace, tale da incidere sulla ammissione al patrocinio a spese dello
stato, é punita ai sensi del codice penale ed importa in ogni caso la
decadenza dal beneficio ed il recupero di quanto anticipato dallo stato.
Il pubblico
ufficiale che autentica la sottoscrizione o redige il processo verbale, ai
sensi del terzo comma, ammonisce il dichiarante sulle responsabilità
penali e sulle conseguenze civili cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace.
In qualunque
stato della causa o del procedimento l'intendenza di finanza, qualora
ritenga inesistente lo stato di non abbienza o mutata la condizione
economica della persona ammessa al beneficio, può su ricorso motivato, da
notificarsi alla parte interessata, chiedere al giudice che emanò il
provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato la revoca
del provvedimento medesimo.
Ai fini di cui al
comma precedente le cancellerie degli uffici giudiziari comunicano
mensilmente all'intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone
ammesse, corredato dalle dichiarazioni sulla non abbienza.
Art.12.
Stato di non
abbienza di persona coniugata o di minore
Quando la parte
che chiede l'ammissione al patrocinio a spese dello stato é persona
coniugata si considerano cumulativamente le condizioni di abbienza dei
coniugi, sempre che non si tratti di coniugi legalmente separati o di lite
tra coniugi.
Quando si tratti
di lite nell'interesse di un minore, é richiesta anche la prova dello
stato di non abbienza dei genitori, considerate cumulativamente le loro
condizioni.
Art.13.
Ammissione al
patrocinio a spese dello Stato
La domanda di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, corredata dalle
dichiarazioni di cui all' articolo 11, deve essere presentata, in carta
semplice, contestualmente agli atti di cui agli articoli 414 e 416 del
codice di procedura civile.
Il giudice
dispone sulla ammissione con decreto motivato, da pronunciarsi non oltre
l'udienza di cui all' articolo 420 del codice di procedura civile . Con il
provvedimento di ammissione viene nominato il difensore, scelto tra gli
avvocati e procuratori iscritti nell'albo del tribunale nel cui
circondario ha sede il giudice competente per territorio, indicati
dall'istante nella domanda, o, in mancanza di tale indicazione, dal locale
consiglio dell'ordine.
Qualora la parte
beneficiaria risulti vittoriosa totalmente o parzialmente, la ammissione
vale per tutti i gradi di giurisdizione; qualora resti invece totalmente
soccombente e proponga impugnazione, 'ammissione deve essere nuovamente
disposta dal giudice competente per la impugnazione.
Art.14.
Effetti
dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
L'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato comporta la difesa gratuita per la causa in
ordine alla quale ebbe luogo l'ammissione al patrocinio medesimo, salvo il
diritto dello stato alla ripetizione degli onorari della parte contraria
non ammessa al patrocinio a carico dello stato e condannata alle spese con
sentenza passata in giudicato.
Sono anticipate
da parte dello stato le spese effettivamente sostenute da difensori,
consulenti tecnici o periti anche di parte, ausiliari del giudice, notai e
pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera, nonché
le spese e indennità necessarie per l'audizione di testimoni; ed annotati
a debito i diritti, le competenze, gli onorari anche per vacazioni ad essi
spettanti, con liquidazione da effettuarsi, in osservanza delle leggi e
tariffe professionali, dal giudice con il provvedimento che decide la
causa.
Art.15.
Vigenza delle
disposizioni sul patrocinio a spese dello Sato
Le disposizioni
degli articoli precedenti relative al patrocinio a spese dello Stato si
applicano sino alla entrata in vigore delle norme di legge che
assicureranno ai non abbienti, per le controversie avanti a ogni
giurisdizione, il patrocinio a spese dello Stato.
Art.16.
Onere finanziario
per la gratuità del giudizio e per il patrocinio a spese dello Stato
I fondi necessari
per la applicazione degli articoli della presente legge relativi alla
gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello stato sono stanziati
sull'apposito capitolo dello Stato di previsione della spesa del ministero
di grazia e giustizia.
L'onere a carico
dello Stato derivante dagli articoli predetti dalla presente legge per
l'esercizio finanziario 1973 é previsto in lire 1.000 milioni.
Disposizioni sul
regime transitorio e sulle strutture giudiziarie
Art.17.
Costituzione
delle preture in sezioni
L' articolo 35
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio
1941,n.12 ,é così modificato:
Gli uffici di
pretura possono essere costituiti in più sezioni. Nelle preture
costituite in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali
sono devoluti promiscuamente o separatamente gli affari civili, gli affari
penali e i giudizi in grado di appello, nonché separatamente le
controversie di lavoro.
A ciascuna
sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle
esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e
della urgenza della definizione delle controversie.
Art.18.
Costituzione dei
tribunali in sezioni
L' articolo 46
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio
1941,n.12 ,é così modificato:
Il tribunale può
essere costituito in più sezioni.
Nei tribunali
costituiti in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali
sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli
affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché separatamente le
controversie di lavoro.
A ciascuna
sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle
esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e
della urgenza della definizione delle controversie.
Art.19.
Sezione lavoro
della Corte di cassazione
Presso la Corte
di cassazione é istituita una sezione incaricata esclusivamente della
trattazione delle controversie di lavoro e di quelle in materia di
previdenza e di assistenza.la corte di cassazione nella detta sezione
giudica col numero invariabile di cinque votanti.
Art.20.
Disciplina
transitoria dei giudizi pendenti
Le norme previste
dalla presente legge sono applicabili anche ai giudizi in corso al momento
della sua entrata in vigore.
I giudizi
pendenti a tale data in ogni grado sono definiti dallo stesso giudice che
ne conosceva in base alle norme di competenza anteriormente vigenti.
Per le cause
pendenti in primo grado avanti il tribunale, ove non siano pervenute alla
fase decisoria, il giudice istruttore decide in funzione di giudice unico.
L'appello é
proposto avanti la corte d'appello.
Art.21.
Assegnazione dei
magistrati agli uffici giudiziari
Entro il 31 marzo
successivo alla data di pubblicazione della presente legge, ed entro la
stessa data di ogni anno successivo, i presidenti delle corti d'appello
invieranno al consiglio superiore della magistratura e al ministro per la
grazia e giustizia i dati statistici relativi alle controversie
disciplinate dalla presente legge, comprendenti in particolare
l'indicazione per ciascun ufficio del distretto del numero dei
procedimenti pendenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché quello
dei procedimenti sopravvenuti entro lo stesso anno.
Alla attribuzione
dei posti di organico alle singole preture si dovrà provvedere sulla base
di richieste motivate dei presidenti di corte d'appello anche a garanzia
della osservanza dei termini previsti dal titolo IV del libro secondo del
codice di procedura civile, sostituito dall'articolo 1 della presente
legge.
Nella copertura
dei posti di organico presso le preture dovrà essere data la precedenza
ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla
trattazione delle controversie di lavoro per almeno due anni o per altro
motivo, abbiano una particolare competenza in materia; in tal caso il
magistrato trasferito non potrà essere incaricato della trattazione di
controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano
trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non
ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento
di assegnazione.
Il Ministro di
grazia e giustizia d'intesa con il consiglio superiore della magistratura
organizza ogni anno uno o più corsi di preparazione per i magistrati che
intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. A tali
corsi, che possono essere organizzati anche in collaborazione con istituti
o scuole di perfezionamento presso le università degli studi, sono
ammessi i magistrati che ne facciano richiesta.
Per la copertura
dei posti di organico presso le preture e i tribunali costituiti in più
sezioni, sia la richiesta che la pubblicazione dei posti dovranno essere
fatte con espresso riferimento alle esigenze di assegnare i magistrati
alle sezioni incaricate della trattazione delle controversie previste
dalla presente legge; e dovrà, altresì, essere data la preferenza ai
magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla
trattazione delle controversie sopra ricordate per almeno due anni e per
avere partecipato ai corsi di cui al comma precedente o per altra causa,
abbiano una particolare competenza in materia. Anche in tal caso il
magistrato trasferito non potrà essere incaricato della trattazione di
controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano
trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non
ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento
di assegnazione.
Art.22.
Costituzione
delle sezioni per le controversie di lavoro fino alla definizione delle
cause pendenti
Fino a che non
siano state decise tutte le controversie pendenti in primo grado innanzi
alle preture e ai tribunali ed instaurate prima dell'entrata in vigore
della presente legge, il numero dei magistrati addetti esclusivamente alla
trattazione delle controversie di lavoro non potrà essere inferiore ad un
terzo di quello di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle
controversie e degli affari civili.
Il consiglio
superiore della magistratura, su proposta dei dirigenti degli uffici,
provvede alle variazioni di organico delle sezioni entro la data di
entrata in vigore della presente legge.
Il capo
dell'ufficio designerà i magistrati delle sezioni per le controversie di
lavoro che dovranno provvedere esclusivamente alla definizione delle cause
pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
Agli altri
magistrati della stessa sezione, sul cui ruolo non dovranno gravare cause
pendenti a quella data, saranno assegnate le controversie instaurate dopo
l'entrata in vigore della legge.
Art.23.
Prove di concorso
per l'ammissione in magistratura
Nelle prove orali
del concorso per la nomina ad uditore giudiziario previsto dall' articolo
123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio
1941,n.12 ,sono inclusi il diritto del lavoro e la legislazione sociale.
Art.24.
Adeguamento delle
attrezzature. Onere finanziario
Per provvedere
alle maggiori spese di ufficio dei tribunali e delle preture e
all'adeguamento delle attrezzature delle preture in dipendenza della
presente legge,gli stanziamenti dei capitoli 1114 e 1115 dello stato di
previsione della spesa del ministero di grazia e giustizia per l'anno
finanziario 1973 sono aumentati rispettivamente della somma di lire 300
milioni e della somma di lire 1.450 milioni.
Art.25.
Aumento
dell'organico della magistratura. Onere finanziario
Il ruolo organico
della magistratura é aumentato di trecento unità, con una maggiore spesa
annua complessiva di lire 1.373.040.000.
Pertanto la
tabella allegata alla legge 17 marzo 1969,n.84 ,é sostituita dalla
tabella a allegata alla presente legge.
Art.26.
Aumento degli
organici dei cancellieri e dei coadiutori giudiziari. Onere finanziario
Al fine di
sopperire alle esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge,
i ruoli organici del personale della carriera delle cancellerie e dei
coadiutori giudiziari sono aumentati rispettivamente di 200 e 250 unità,
con una maggiore spesa annua complessiva di lire 819.720.000.
Alle cancellerie
addette alle sezioni per le controversie di lavoro devono destinarsi
stabilmente cancellieri e coadiutori giudiziari in numero almeno pari alla
metà dei magistrati di fatto applicati alle sezioni medesime per le
preture, e ad un terzo per i tribunali.
I concorsi sono
indetti dal Ministro per la grazia e giustizia su base distrettuale e la
residenza nel distretto costituisce condizione di ammissibilità.
I bandi di
concorso debbono indirsi entro il termine di giorni quindici decorrenti
dalla data di pubblicazione della presente legge ed i concorsi debbono
essere espletati entro il termine di entrata in vigore della legge
medesima.
Il Ministro per
la grazia e giustizia ha facoltà di mettere a concorso oltre i posti già
disponibili alla data del bando anche quelli che si renderanno vacanti nel
semestre successivo.
Le nomine ai
posti messi a concorso in eccedenza a quelli disponibili alla data del
decreto sono conferite al verificarsi delle singole vacanze.
Ai coadiutori
giudiziari, oltre a quelli di ordine, possono essere affidati compiti di
assistenza del giudice in udienza.
Art.27.
La legge 2
dicembre 1975, n.598 abroga l' articolo 27.
Assunzione di
dattilografi e stenodattilografi non di ruolo
I presidenti
delle corti di appello, in attesa dello espletamento dei concorsi di cui
all'articolo precedente, per sopperire alle esigenze degli uffici di
cancelleria addetti alle sezioni per le controversie di lavoro, possono
autorizzare i presidenti dei tribunali e i dirigenti delle preture, a
richiesta degli stessi, ad assumere dattilografi e stenodattilografi non
di ruolo da destinare esclusivamente agli anzidetti uffici di cancelleria.
Art.28.
Effetti del
collocamento a riposo sui ruoli organici
Le disposizioni
di cui all'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 24 maggio 1970,n.336
,e al penultimo comma dell' articolo 67 del decreto del presidente della
repubblica 30 giugno 1972,n.748 , non si applicano, con effetto dalla data
di entrata in vigore delle disposizioni medesime, ai magistrati ed al
personale dipendente dal ministero di grazia e giustizia.
Art.29.
Copertura
finanziaria
All'onere
finanziario derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1973 in
complessive lire 4.942.760.000,si provvede con corrispondente riduzione
del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa
del ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per
il tesoro é autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.
Art.30.
Entrata in vigore
Salvo quanto
disposto dal quarto comma dell' articolo 26 ,la presente legge entra in
vigore 90 giorni dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. é fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Tabella
A
Ruolo organico
della magistratura
Primo presidente
della corte di cassazione...1
Procuratore
generale presso la corte di cassazione - presidente aggiunto della corte
di cassazione - presidente del tribunale superiore delle acque
pubbliche...3
Presidenti di
sezioni della corte di cassazione ed equiparati...102
Consiglieri della
corte di cassazione ed equiparati...493
Magistrati di
corte di appello, magistrati di tribunale e aggiunti giudiziari...6.253
Uditori
giudiziari...350
Totale...7.202.
|