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Decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2001
MODIFICA DEL
SAGGIO DI INTERESSE LEGALE
(Pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2001, n.290)
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art.2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n.662, recante
"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che, nel
fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui
all'art.1284 del codice civile, demanda al Ministro dell'economia e delle
finanze la facoltà di modificare detta misura sulla base del rendimento
medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici
mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.
Visto il proprio
decreto ministeriale 11 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.292 del 15 dicembre 2000 con il quale la misura del cennato saggio di
interesse è stata fissata al 3,5 per cento in ragione d'anno, con
decorrenza 1 gennaio 2001;
Visto il decreto
legislativo 1 settembre 1995, n.385, testo unico della legge in materia
bancaria e creditizia;
Visti il
rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e il tasso
d'inflazione annuo registrato
DECRETA
La misura del
saggio degli interesse legali di cui all'art. 1284 del codice civile è
fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio
2002.
Il presente
decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
TABELLA
RIEPILOGATIVA
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Dal 16
dicembre 1990 al 31 dicembre 1996
10,00%
Dal 1 gennaio 1997 al 31
dicembre 1998
5,00%
Dal 1 gennaio 1999 al 31
dicembre 2000
2,50%
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Dal 1
gennaio 2001 al 31 dicembre 2001
3,50%
Dal 1 gennaio
2002
3%
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Art 1284
cod.civ.
Il saggio degli
interessi legali è determinato in misura pari al 3
per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con
proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il
saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base
del rendimento medio annuo dei titoli di Stato di durata non superiore a
dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.
Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio,
questo rimane invariato per l'anno successivo.
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