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Il tasso di interesse legale scende al 3%

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Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2001

MODIFICA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2001, n.290)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art.2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n.662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art.1284 del codice civile, demanda al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

Visto il proprio decreto ministeriale 11 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.292 del 15 dicembre 2000 con il quale la misura del cennato saggio di interesse è stata fissata al 3,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza 1 gennaio 2001;

Visto il decreto legislativo 1 settembre 1995, n.385, testo unico della legge in materia bancaria e creditizia;

Visti il rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e il tasso d'inflazione annuo registrato

DECRETA

La misura del saggio degli interesse legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996

10,00%

Dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998

5,00%

Dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000

2,50%

Dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001

3,50%

Dal 1 gennaio 2002 

3%

  Art 1284 cod.civ.
 
Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 3 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

 

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